Autore: Andrea Marton

  • Art. 45-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)

    Art. 45-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.

    2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.

    3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.

    ))

  • Art. 47 CPI – Divulgazioni non opponibili e priorità interna

    Art. 47 CPI – Divulgazioni non opponibili e priorità interna

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

    2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

    3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

    3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

  • Art. 17 L. 24/2017 – Clausola di salvaguardia

    Art. 17 L. 24/2017 – Clausola di salvaguardia

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

  • Art. 49 CPI – Industrialità

    Art. 49 CPI – Industrialità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

  • Art. 30 ter T.U.IVA: Restituzione dell’imposta non dovuta

    Art. 30 ter T.U.IVA: Restituzione dell’imposta non dovuta

    Art. 30 ter T.U.IVA – Restituzione dell’imposta non dovuta).

    In vigore dal 12/12/2017 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 20/11/2017 n. 167 Articolo 8

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e’ verificato il presupposto per la restituzione.

    2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo’ essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

    3. La restituzione dell’imposta e’ esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.”

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  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Rateizzazione delle cartelle: esempi pratici sull’art. 19 DPR 602/1973

    Rateizzazione delle cartelle: esempi pratici sull’art. 19 DPR 602/1973

    In sintesi

    • La rateizzazione dilaziona il pagamento delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973).
    • Dal 2025 (riforma D.Lgs. 110/2024) le rate su semplice richiesta sono aumentate.
    • Debiti fino a 120.000 €: su semplice richiesta fino a 84 rate (2025-2026), 96 (2027-2028), 108 (dal 2029).
    • Debiti oltre 120.000 € o piani più lunghi: con documentazione, fino a 120 rate.
    • Il pagamento regolare sospende le nuove azioni esecutive.

    Cosa prevede l’art. 19 (riforma 2025)

    Il D.Lgs. 110/2024 ha riscritto la dilazione, aumentando progressivamente il numero massimo di rate rispetto al precedente limite di 72. Il criterio distingue tra richiesta semplice e richiesta documentata.

    Situazione Rate Cosa serve
    Debiti ≤ 120.000 € – richieste 2025-2026 fino a 84 Semplice dichiarazione di difficoltà
    Debiti ≤ 120.000 € – richieste 2027-2028 fino a 96 Semplice dichiarazione
    Debiti ≤ 120.000 € – richieste dal 2029 fino a 108 Semplice dichiarazione
    Debiti > 120.000 € o piani più lunghi fino a 120 Documentazione della difficoltà

    La soglia di 120.000 euro si riferisce all’importo incluso in ciascuna richiesta di dilazione.

    Come funziona in pratica

    La domanda si presenta all’Agente della riscossione (anche online). Per i debiti entro la soglia basta la dichiarazione di trovarsi in temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria; oltre la soglia, o per i piani più lunghi, va allegata la documentazione (per le imprese, indici di liquidità; per le persone fisiche, parametri reddituali). Con il piano attivo e le rate pagate, l’Agente non avvia nuove azioni esecutive.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Debito di 30.000 euro

    Scenario. Persona fisica con cartelle per 30.000 euro.

    Inquadramento. Sotto i 120.000 euro: rateizzazione su semplice richiesta fino a 84 rate (per le domande 2025-2026), senza documentazione.

    Cosa fare

    • domanda online o allo sportello;
    • dichiarazione di difficoltà;
    • scelta del numero di rate;
    • pagamento puntuale.

    Caso 2 – Debito di 200.000 euro

    Scenario. Impresa con debito oltre la soglia.

    Inquadramento. Serve documentare la difficoltà (indici di liquidità/indicatori): si può arrivare fino a 120 rate.

    Cosa preparare

    • documentazione economico-finanziaria;
    • indici richiesti;
    • piano sostenibile;
    • monitoraggio delle scadenze.

    Caso 3 – Rate non pagate

    Scenario. Saltano alcune rate del piano.

    Inquadramento. Il mancato pagamento di un certo numero di rate (di norma otto, anche non consecutive) comporta la decadenza: riparte la riscossione dell’intero importo residuo.

    Attenzione a

    • numero di rate non pagate;
    • conseguenze della decadenza;
    • eventuale nuova richiesta;
    • ripresa delle azioni esecutive.

    Spunti pratici

    • Sotto 120.000 € la richiesta è semplice: niente documentazione.
    • Scegli rate sostenibili: la decadenza fa ripartire tutto.
    • Il piano sospende le nuove azioni esecutive.
    • Oltre soglia prepara per tempo la documentazione.
    • Non saltare 8 rate: è la soglia tipica di decadenza.

    Per impostare un piano di rateizzazione sostenibile puoi far valutare importi, rate e documentazione.

    Norme collegate

    DPR 602/1973: art. 19 (dilazione del pagamento), art. 25 (cartella), art. 50 (intimazione). Riforma: D.Lgs. 110/2024.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quante rate si possono chiedere nel 2025?

    Per i debiti fino a 120.000 euro, su semplice richiesta, fino a 84 rate nel 2025-2026; 96 nel 2027-2028; 108 dal 2029. Oltre i 120.000 euro, o per piani più lunghi, serve documentare la difficoltà, fino a 120 rate.

    Cosa serve per la rateizzazione “semplice”?

    Per i debiti entro 120.000 euro basta una richiesta con dichiarazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza documentazione.

    Quando serve documentare la difficoltà?

    Per i debiti superiori a 120.000 euro e per ottenere più rate: la difficoltà va provata con la documentazione richiesta, fino a 120 rate.

    La rateizzazione blocca i pignoramenti?

    La richiesta e il pagamento regolare delle rate sospendono le nuove azioni esecutive; restano gli effetti di fermi e ipoteche già iscritti, salvo quanto previsto in caso di pagamento.

    Quando si decade dalla rateizzazione?

    In caso di mancato pagamento di un certo numero di rate, anche non consecutive (di norma otto); la decadenza fa ripartire la riscossione dell’intero residuo.

  • Art. 22 Codice Civile: Azioni di responsabilità contro gli

    Art. 22 Codice Civile: Azioni di responsabilità contro gli

    Art. 22 c.c. – Azioni di responsabilità contro gli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

  • Art. 18 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale

    Art. 18 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 360, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.»; b) all’articolo 362, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.»; c) all’articolo 369: 1) al comma 1, le parole: «invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,» sono sostituite dalla seguente: «notifica»; 2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; d) all’articolo 370: 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «365 e 373», sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili»; 3) al comma 3, dopo le parole: «altro tribunale,» le parole: «il pubblico ministero,» sono soppresse e dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero»; e) all’articolo 373: 1) al comma 1, lettera d), la parola: «sommarie» è soppressa; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

    2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

    2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

    2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.». Note all’art. 18: – Si riporta il testo degli articoli 360 , 362 , 369 , 370 e 373 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). –

    1. Quando gli accertamenti previstidall’articolo 359riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

    2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364comma

    2. 3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

    3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.

    4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio [ c.p.p. 392], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

    4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

    5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.” “Art. 362 (Assunzione di informazioni). –

    1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degliarticoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e

    203. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cuiall’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.

    1-ter. Quando si procede per il delitto previstodall’ articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagliarticoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagliarticoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degliarticoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

    1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.” “Art. 369 (Informazione di garanzia). –

    1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

    1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previstodall’articolo 335, comma

    3. 1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    2. ABROGATO.” “Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). –

    1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore.

    1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma

    1. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili.

    2-bis. Se si tratta del delitto previstodall’ articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagliarticoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degliarticoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

    2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previstedall’articolo

    357. 3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

    4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.” “Art. 373 (Documentazione degli atti). –

    1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale: a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente; b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; d) delle informazioni assunte a norma dell’articolo 362; d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363; e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo

    360. 2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

    2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

    2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

    2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

    2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

    3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

    4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

    5. L’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’articolo

    357. 6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 142.”.

  • Art. 158 TULPS – Espatrio senza passaporto

    Art. 158 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000. 24

    In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.

    È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

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  • Ferie – Glossario giuridico

    Ferie: periodo annuale di riposo retribuito spettante al lavoratore dipendente per il recupero delle energie psicofisiche, riconosciuto come diritto fondamentale costituzionalmente garantito.

    Significato giuridico

    Le ferie sono disciplinate dall’art. 36 Cost. (diritto inalienabile al riposo), dall’art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 66/2003 (attuativo della direttiva UE sull’orario di lavoro). Durata minima: 4 settimane di ferie retribuite per anno di servizio (art. 10 d.lgs. 66/2003), spesso ampliata dai CCNL. Caratteristiche: irrinunciabilita (art. 36 co. 3 Cost.: il diritto non puo essere ceduto o monetizzato in costanza di rapporto); retribuzione piena durante il godimento; continuita almeno per 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore (modalita determinate di concerto). Le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione o, in caso di esigenze aziendali, entro 18 mesi successivi (art. 10 co. 1 d.lgs. 66/2003). Le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto sono monetizzate (indennita sostitutiva delle ferie). Il datore di lavoro stabilisce il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

    Esempio pratico

    Tizio, dipendente con CCNL commercio (32 giorni di ferie annuali), nel 2024 matura 32 giorni di ferie. Le concorda con il datore di lavoro: 2 settimane in agosto, 1 settimana a Natale, alcune giornate sparse. Se a fine 2024 ha goduto solo 25 giorni, gli 7 residui devono essere goduti entro giugno 2026 (18 mesi). Se Tizio si dimette il 31 dicembre 2024 senza aver goduto le ferie residue, riceve indennita sostitutiva pari ai giorni non goduti.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dai permessi retribuiti (es. ROL Riduzione Orario Lavoro, festivita soppresse), istituto contrattuale collettivo. Diverge dall’aspettativa, periodo non retribuito di sospensione del rapporto. Si distingue dai congedi (matrimoniale, parentale, formazione), specifici per causale e con disciplina propria. I permessi per lutto, motivi gravi (l. 53/2000) sono distinti dalle ferie.

    Riferimenti normativi

    • art. 36 co. 3 Cost. – ferie retribuite irrinunciabili
    • art. 2109 c.c. – ferie annuali
    • art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 – ferie annuali (4 settimane)
    • Dir. UE 2003/88/CE – orario di lavoro
  • Art. 181 RD 12/1941 – Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore

    Art. 181 RD 12/1941 – Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore. Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del coniglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell’aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonché dei titoli e dei documenti che l’aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.