Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 149 D.Lgs. 36/2023 – Servizi di trasporto

    Art. 149 D.Lgs. 36/2023 – Servizi di trasporto

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

    2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

    3. Le disposizioni del codice non si applicano per l’affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.

    4. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

  • Art. 68 D.Lgs. 79/2011 – Assistenza al turista

    Art. 68 D.Lgs. 79/2011 – Assistenza al turista

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali, assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call center. È altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.

    2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l’omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l’individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.

  • Art. 148 D.Lgs. 36/2023 – Acqua

    Art. 148 D.Lgs. 36/2023 – Acqua

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

    a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

    b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

    2. L’alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un’impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

    a) la produzione di acqua potabile avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 146 a 149;

    b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.

    3. Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano un’attività di cui al comma 1 quando riguardino:

    a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;

    b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

    4. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice gli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitino una o entrambe le attività di cui al comma 1.

    5. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile.

    6. Sono escluse dall’applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attività del comma 5 e riguardino:

    a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;

    b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

  • Art. 147 D.Lgs. 36/2023 – Elettricità

    Art. 147 D.Lgs. 36/2023 – Elettricità

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore dell’elettricità è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

    a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

    b) di alimentazione di tali reti con l’elettricità, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

    2. L’alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un’impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

    a) la produzione di elettricità avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;

    b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.

    2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.

  • Contestazione addebito bancario non autorizzato: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Consumatori e reclami

    In sintesi

    In caso di addebiti non autorizzati, frodi su carta o pagamenti errati, va inviato subito un reclamo scritto alla banca, che ha 60 giorni per rispondere. Per i pagamenti non autorizzati il rimborso è di norma immediato salvo dolo o colpa grave del cliente.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per addebiti non autorizzati o frodi su carta
    Forma
    Scritta (PEC, raccomandata o canale reclami)
    Invio consigliato
    Ufficio reclami della banca; poi ABF
    Riferimenti
    D.Lgs. 11/2010 (servizi di pagamento); T.U.B.

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

    Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.

    Apri il calcolatore del pignoramento →

    Cos’è e quando si usa

    Se sul conto compaiono operazioni non autorizzate (pagamenti, prelievi o addebiti che non hai disposto, anche per frode o smarrimento della carta), devi contestarle senza indugio alla banca o all’emittente della carta. Il D.Lgs. 11/2010 prevede che, per le operazioni non autorizzate, l’istituto rimborsi l’importo (di norma entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione), salvo che provi il dolo o la colpa grave del cliente.

    Per gli altri reclami bancari (commissioni non dovute, errori contabili) la banca deve rispondere entro 60 giorni. Se la risposta manca o non soddisfa, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). È bene anche bloccare subito la carta e, in caso di frode, sporgere denuncia.

    Cosa deve contenere

    • Dati dell’intestatario e numero di conto/carta
    • Elenco delle operazioni contestate (data, importo, descrizione)
    • Dichiarazione di non aver autorizzato le operazioni
    • Richiesta di rimborso e di blocco della carta (se frode)
    • Riferimento all’eventuale denuncia presentata
    • Luogo, data, firma e recapiti

    Fac-simile: reclamo per operazioni non autorizzate

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    PEC / Raccomandata A/R
    
    Spett.le [NOME BANCA / EMITTENTE CARTA]
    Ufficio Reclami
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: contestazione di operazioni non autorizzate - conto n. [NUMERO] / carta n. [ULTIME 4 CIFRE]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], intestatario/a del rapporto in oggetto, contesto le seguenti operazioni, che dichiaro di NON aver autorizzato:
    
    - [DATA] - [DESCRIZIONE] - euro [IMPORTO]
    - [DATA] - [DESCRIZIONE] - euro [IMPORTO]
    
    per un totale di euro [TOTALE].
    
    Ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 CHIEDO l'immediato rimborso delle somme addebitate, il blocco della carta e la riemissione di una nuova. [Ho sporto denuncia presso ___ in data ___, che allego.]
    
    Resto in attesa di riscontro scritto e del rimborso. In mancanza, mi riservo di adire l'Arbitro Bancario Finanziario.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA] - [RECAPITI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Agisci subito: blocca la carta tramite il numero verde o l’app e invia il reclamo all’ufficio reclami della banca via PEC o raccomandata. In caso di frode o furto, sporgi denuncia alle forze dell’ordine e allega copia al reclamo. La tempestività è decisiva per il rimborso.

    Se la banca non rimborsa o non risponde entro 60 giorni, puoi presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), procedura gratuita e relativamente rapida, oppure rivolgerti al giudice. Conserva estratti conto, corrispondenza e ricevute.

    Errori da evitare

    • Attendere prima di segnalare le operazioni non autorizzate
    • Non bloccare immediatamente la carta in caso di frode
    • Comunicare a terzi PIN o codici di sicurezza (configura colpa grave)
    • Non sporgere denuncia quando c’è frode o furto

    Domande frequenti

    Mi devono rimborsare gli addebiti non autorizzati?
    Sì. Per le operazioni di pagamento non autorizzate la banca deve rimborsare l’importo, di norma entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione, salvo che provi il dolo o la colpa grave del cliente.
    Entro quanto risponde la banca al reclamo?
    Entro 60 giorni per i reclami ordinari. Se non risponde o la risposta non ti soddisfa, puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario.
    Cos'è l'ABF?
    L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione delle controversie tra clienti e banche: il ricorso è poco costoso e più rapido di una causa, anche se la decisione non è vincolante come una sentenza.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 146 D.Lgs. 36/2023 – Gas ed energia termica

    Art. 146 D.Lgs. 36/2023 – Gas ed energia termica

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. L’affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e dell’energia termica è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

    a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

    b) di alimentazione di tali reti con gas o energia termica, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

    2. L’alimentazione, con gas o energia termica, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico, da parte di un’impresa pubblica o di un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

    a) la produzione di gas o di energia termica è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli da 147 a 149;

    b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al 20 per cento del fatturato dell’ente, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.

    3. Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.

  • Art. 145 D.Lgs. 36/2023 – Attività svolte in Paesi terzi

    Art. 145 D.Lgs. 36/2023 – Attività svolte in Paesi terzi

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti aggiudicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti per l’esercizio delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione europea.

    2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

    3. Le disposizioni del codice non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto dei contratti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

  • Art. 142 D.Lgs. 36/2023 – Joint venture e affidamenti a imprese collegate

    Art. 142 D.Lgs. 36/2023 – Joint venture e affidamenti a imprese collegate

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati:

    a) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 e all’Allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti;

    b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint venture di cui fa parte.

    2. Le disposizioni del codice non si applicano, altresì, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati:

    a) da una stazione appaltante o ente concedente a un’impresa collegata;

    b) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere le attività di cui agli articoli da 146 a 152, a un’impresa collegata a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti.

    3. La non applicabilità di cui al comma 1 opera a condizione che la joint venture sia stata costituita per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari durata.

    4. La non applicabilità di cui al comma 2 opera per gli appalti e concessioni di servizi e di lavori e per gli appalti di forniture, purché almeno l’80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata nell’ultimo triennio, tenendo conto di tutti i lavori, i servizi e le forniture prestate, provenga dalle prestazioni rese alla stazione appaltante o all’ente concedente o alle altre imprese cui è collegata.

    5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l’impresa dimostri, in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 4.

    6. Se più imprese collegate alla stazione appaltante o all’ente concedente con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o dall’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

    7. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano:

    a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;

    b) la natura e il valore dei contratti considerati;

    c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra la stazione appaltante o l’ente concedente e l’impresa o la joint venture cui i contratti sono aggiudicati soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

  • Art. 141 D.Lgs. 36/2023 – Ambito e norme applicabili

    Art. 141 D.Lgs. 36/2023 – Ambito e norme applicabili

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

    2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.

    3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:

    a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l’articolo 6;

    b) nell’ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L’articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;

    c) il Libro I, Parte II;

    d) nell’ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;

    e) nell’ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;

    f) nell’ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l’articolo 64;

    g) nell’ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;

    g-bis) nell’ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l’articolo 106;

    h) nell’ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;

    i) nell’ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;

    i-bis) nell’ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.

    3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 135.

    4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:

    a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209;

    b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;

    c) specificare la nozione di variante in corso d’opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell’Unione europea.

    5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.

  • Art. 139 D.Lgs. 36/2023 – Contratti secretati

    Art. 139 D.Lgs. 36/2023 – Contratti secretati

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

    a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

    b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

    2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.

    3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonché del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

    4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

    5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

  • Art. 138 D.Lgs. 36/2023 – Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

    Art. 138 D.Lgs. 36/2023 – Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:

    a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa internazionale conclusi in conformità dei trattati dell’Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;

    b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

    c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale nel caso di appalti;

    d) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.

    2. Gli accordi o le intese di cui al comma 1, lettera a), relativi ad appalti sono comunicati alla Commissione europea.

    3. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che la stazione appaltante aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.

  • Art. 135 D.Lgs. 36/2023 – Servizi di ricerca e sviluppo

    Art. 135 D.Lgs. 36/2023 – Servizi di ricerca e sviluppo

    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

    1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che:

    a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività;

    b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.

    2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:

    a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell’esercizio della propria attività;

    b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;

    c) l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

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