Autore: Andrea Marton

  • Art. 29 DPR 487/1994 – Ambito di applicazione

    Art. 29 DPR 487/1994 – Ambito di applicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui all’articolo 30 del presente regolamento. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 47 D.Lgs. 1/2018 – Coordinamento dei riferimenti normativi

    Art. 47 D.Lgs. 1/2018 – Coordinamento dei riferimenti normativi

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: a) l’ articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all’articolo 13 del presente decreto legislativo; b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto; c) l’ articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all’articolo 17 del presente decreto; d) l’ articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all’articolo 12 del presente decreto; e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell’ articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto; f) l’ articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all’articolo 7 del presente decreto; g) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell’ articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all’articolo 27 del presente decreto; h) l’ articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 92, comma 1, e nell’ articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all’articolo 13 del presente decreto; i) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell’ articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; l) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all’articolo 25 del presente decreto; m) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 67, commi 2 e 3, e nell’ articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto; n) l’ articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell’ articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all’articolo 18, comma 3, del presente decreto; o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell’ articolo 1, comma 2, nell’ articolo 3, comma 1, e nell’ articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto; p) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all’articolo 25 del presente decreto; q) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto; r) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 1, comma 1, e nell’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell’ articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto; t) l’ articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all’articolo 7 del presente decreto; u) l’ articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all’articolo 13 del presente decreto; v) l’ articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all’articolo 14 del presente decreto; z) l’ articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’ articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto. 1-bis) All’ articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole “4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.” sono sostituite con le seguenti: ” 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 53 TUEL – Articolo 53

    Art. 53 TUEL – Articolo 53

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

    2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59.

    3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

    4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

  • Art. 116-novies D.Lgs. 209/2005 – (Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani)

    Art. 116-novies D.Lgs. 209/2005 – (Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. L'IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante.)) ((45))

  • Art. 5 D.Lgs. 42/2004 – Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

    Art. 5 D.Lgs. 42/2004 – Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125 .

    3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

    4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

    5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

    6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

    7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 , il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

  • Art. 1161 Codice della Navigazione – Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

    Art. 1161 Codice della Navigazione – Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54. ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".

  • Sanzioni disciplinari nel CCNL Cooperative di Consumo: contestazione e difesa

    CCNL Cooperative di Consumo

    Sanzioni disciplinari nel CCNL Cooperative di Consumo: contestazione e difesa

    Nei settori a contatto con il pubblico e negli uffici un errore con il cliente, alla cassa o sull’orario può dare luogo a un provvedimento disciplinare. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

    In sintesi

    Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala va da rimprovero verbale e scritto a multa (max 4 ore) e sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

    1. Il codice disciplinare conoscibile

    Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). L’elenco di dettaglio è quello del CCNL applicato.

    2. La contestazione scritta e tempestiva

    Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

    3. I 5 giorni per difendersi

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione.

    4. Proporzionalità e oblio

    La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
    A Tizio viene contestato un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
    Caia — difesa con assistenza sindacale
    Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
    No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

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    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • IMU – Glossario giuridico

    IMU (Imposta Municipale Propria): imposta locale che colpisce il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), versata annualmente al Comune in cui si trova il bene.

    Significato giuridico

    L’IMU e disciplinata dalla l. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha unificato IMU e TASI in unica imposta. Presupposto: possesso di immobili a titolo di proprieta, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Soggetti passivi: il proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per coefficienti specifici per categoria (160 per cat. A esclusi A/10, 80 per A/10 e D/5, 65 per cat. D, 55 per C/1, ecc.). Aliquote: aliquota base 8,6 per mille, modificabile dal Comune dallo 0 al 10,6 per mille. Esenzione: abitazione principale (e relative pertinenze: 1 box, 1 cantina, 1 tettoia) categorie diverse da A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso). Versamento in due rate: acconto entro 16 giugno (50%), saldo entro 16 dicembre. Disciplina deroghe per immobili enti non commerciali, beni storici, ecc.

    Esempio pratico

    Tizio possiede un appartamento (seconda casa) cat. A/3 con rendita catastale 600 euro. Base imponibile IMU: 600 x 1,05 (rivalutazione) x 160 (coefficiente cat. A) = 100.800 euro. Aliquota del Comune 10,6 per mille: 100.800 x 0,0106 = 1.068 euro/anno. Versa 534 euro entro 16 giugno (acconto), 534 euro entro 16 dicembre (saldo). Se invece l’appartamento fosse abitazione principale e non di lusso, sarebbe esente.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla TARI (Tassa sui rifiuti, l. 147/2013), corrispettivo per servizio raccolta rifiuti. Diverge dalla TASI (Tributo sui servizi indivisibili), sostituita nel 2020 dall’IMU unificata. Si distingue dall’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, tributo indiretto. La IUC (Imposta Unica Comunale: IMU+TASI+TARI) era la denominazione complessiva pre-2020.

    Riferimenti normativi

    • l. 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) art. 1 co. 738-783 – disciplina IMU
    • d.lgs. 23/2011 – istituzione IMU
    • d.l. 201/2011 – anticipazione IMU
    • circ. MEF – chiarimenti operativi
  • Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Termini di preavviso per profilo e anzianità, regole di licenziamento e sorte dell’alloggio di servizio.

    In sintesi

    Il CCNL fissa i termini di preavviso per il recesso, crescenti con anzianità e livello del profilo. Il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo; le dimissioni vanno date con preavviso e in forma telematica. Per i portieri con alloggio si pone il tema del rilascio dell’alloggio a fine rapporto.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Il preavviso

    Salvo i casi di recesso in prova o per giusta causa, la cessazione del rapporto richiede un periodo di preavviso, la cui durata cresce con l’anzianità di servizio e con il profilo di inquadramento. Il preavviso vale sia per il licenziamento (dato dal datore) sia per le dimissioni (date dal lavoratore). Chi non rispetta il preavviso deve la relativa indennità sostitutiva.

    Tabella riepilogativa

    Preavviso: criteri (durate indicative crescenti)
    Profilo Anzianità Preavviso (indicativo)
    A/B (portieri, addetti) fino a 5 anni termine più breve
    A/B (portieri, addetti) oltre 5 / 10 anni termine crescente
    C (impiegati, quadri) secondo anzianità termini superiori

    Nota: i giorni o i mesi esatti di preavviso sono fissati dall’apposito articolo del CCNL in funzione di profilo e anzianità: vanno verificati sul testo vigente. Il principio è che il preavviso cresce con anzianità e livello.

    Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo

    Il licenziamento deve essere motivato e fondato su:

    • Giusta causa: fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave violazione degli obblighi di custodia); il recesso è immediato, senza preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore; con preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività e all’organizzazione (es. soppressione del servizio di portineria deliberata dal condominio); con preavviso.

    La soppressione del posto di portiere deliberata dall’assemblea condominiale è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore.

    Dimissioni

    Le dimissioni vanno presentate con il preavviso previsto e, per legge, in forma telematica (procedura sul portale del Ministero del Lavoro), salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.

    Alloggio di servizio a fine rapporto

    Per i portieri con alloggio, alla cessazione del rapporto si pone il rilascio dell’alloggio di servizio, che è connesso alla prestazione lavorativa. Il contratto e la prassi prevedono termini per la riconsegna; in caso di contestazioni sul rilascio è opportuno l’intervento di un consulente o del sindacato, anche per coordinare i tempi con il preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – soppressione del servizio di portineria
    L’assemblea del condominio dove lavora Tizio (portiere A4) delibera di sopprimere il servizio di portineria. Il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo: a Tizio spettano il preavviso (o l’indennità sostitutiva), il TFR e va concordato il rilascio dell’alloggio di servizio.
    Caia – dimissioni con preavviso
    Caia, addetta alle pulizie, trova un altro impiego e si dimette: deve dare il preavviso previsto dal suo profilo e presentare le dimissioni in forma telematica. Se non rispetta il preavviso, dovrà al datore l’indennità sostitutiva.
    Sempronio – licenziamento per giusta causa
    Sempronio viola gravemente gli obblighi di custodia consentendo accessi non autorizzati. Il datore può procedere al licenziamento per giusta causa, immediato e senza preavviso, nel rispetto della procedura disciplinare (contestazione e difesa).

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare per le dimissioni?
    Dipende dal tuo profilo e dall’anzianità di servizio: il preavviso cresce con entrambi. I termini esatti sono fissati dall’articolo del CCNL. Se non rispetti il preavviso, devi al datore la relativa indennità sostitutiva.
    Il condominio può licenziare il portiere se sopprime la portineria?
    Sì: la soppressione del servizio di portineria deliberata dall’assemblea è una causa tipica di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al portiere spettano preavviso (o indennità sostitutiva), TFR e va regolato il rilascio dell’alloggio.
    Cosa succede all’alloggio quando finisce il rapporto?
    L’alloggio di servizio è legato alla prestazione lavorativa: alla cessazione del rapporto va riconsegnato nei termini previsti dal contratto e dalla prassi. In caso di contestazioni conviene farsi assistere da un consulente o dal sindacato.
    Le dimissioni vanno fatte per iscritto?
    Sì, per legge vanno presentate in forma telematica tramite la procedura del Ministero del Lavoro, salvo le dimissioni per giusta causa. Le dimissioni della lavoratrice madre o nel periodo protetto richiedono la convalida.
    Il licenziamento per giusta causa prevede preavviso?
    No: la giusta causa è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, e il licenziamento è immediato senza preavviso. Resta obbligatoria la procedura disciplinare con contestazione e diritto di difesa.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14 D.Lgs. 81/2017 – Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

    Art. 14 D.Lgs. 81/2017 – Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

    2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

    3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

  • Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo

    Art. 69 ter decies T.U.B. – Autorizzazione dell’accordo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il progetto di accordo e’ sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita’ competenti sulle banche dell’Unione europea aderenti all’accordo, in conformita’ delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.

    3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all’autorita’ di risoluzione a seguito dell’autorizzazione di cui al comma 1.”

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  • Art. 45-octies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico)

    Art. 45-octies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall'impresa secondo la formula standard comprende: a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 45-sexies, comma 4; b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata è calcolata su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione Europea.

    2. L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore o superiore di più di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a).

    ))