Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Come si divide il contributo tra committente e collaboratore

Quando un’azienda si avvale di un collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) o nomina un amministratore, si apre un obbligo previdenziale nei confronti della gestione separata INPS. A differenza di quanto avviene per i professionisti con partita IVA – che versano tutto da soli – in questo caso il contributo viene diviso tra le due parti secondo una ripartizione fissa stabilita dalla legge.

La regola è semplice: due terzi del contributo totale sono a carico del committente (o della società per gli amministratori) e un terzo è a carico del collaboratore. In pratica, se il contributo complessivo dovuto per un trimestre fosse, per esempio, 900 euro, il committente ne pagherebbe 600 e tratterrebbe 300 dalla retribuzione del collaboratore.

Attenzione: anche se il costo si divide, l’obbligo di versare i contributi all’INPS è esclusivamente del committente. Il collaboratore non versa nulla direttamente: è il committente che trattiene la quota di spettanza del collaboratore dalla retribuzione e poi riversa tutto all’INPS tramite modello F24. Se il committente non adempie, le conseguenze (sanzioni e mancato accredito) ricadono sulla sua responsabilità.

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Ripartizione del contributo gestione separata per co.co.co. e amministratori
Soggetto Quota del contributo Chi versa
Committente / Società 2/3 del contributo totale Il committente versa l'intero importo all'INPS
Collaboratore / Amministratore 1/3 del contributo totale Quota trattenuta dal compenso dal committente
Scadenza versamento Entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso F24 a cura del committente
Aliquota applicabile Di norma ~26-27% (senza altra copertura) o ~24% (pensionati/doppia copertura) Verificare circolare INPS dell'anno

Esempio pratico

  • Esempio indicativo. La società Alfa eroga a Tizio, co.co.co., un compenso mensile lordo di 2.000 euro. Applicando un’aliquota indicativa del 26%, il contributo totale è di circa 520 euro. Di questi, 346 euro (2/3) sono a carico della società e 174 euro (1/3) sono a carico di Tizio e vengono trattenuti dal compenso. La società riversa all’INPS l’intero importo di 520 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. Tizio percepisce 1.826 euro netti (al lordo delle ritenute IRPEF). I valori esatti dipendono dall’aliquota aggiornata dalla circolare INPS dell’anno.

Documenti necessari

  • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o delibera di nomina dell’amministratore
  • Busta paga o prospetto compensi con indicazione della quota contributiva trattenuta
  • Modello F24 compilato dal committente per il versamento mensile
  • Circolare INPS annuale con aliquote e massimali aggiornati
  • Estratto conto contributivo INPS del collaboratore (per verifica accredito)

Caso 1 – Tizio: collaboratore co.co.co. di una società

Scenario. Tizio collabora con la società Beta come coordinatore di progetto con un contratto co.co.co. Riceve un compenso mensile fisso e non ha partita IVA né altra copertura previdenziale.

Come si applica. Tizio è iscritto d’ufficio alla gestione separata INPS. L’aliquota applicata è quella piena (di norma intorno al 26-27%) perché non ha altra copertura. Ogni mese la società Beta calcola il contributo dovuto, trattiene da Tizio la quota di un terzo e versa all’INPS l’intero importo entro il 16 del mese successivo. Tizio non deve fare nulla: non versa direttamente, non usa l’F24. Può però – e dovrebbe – controllare periodicamente nel Cassetto previdenziale INPS che i contributi vengano effettivamente accreditati.

In pratica

  • Controlla ogni anno il tuo estratto conto INPS per verificare che la società abbia davvero versato i contributi.
  • Se noti periodi non accreditati, segnalalo all’INPS con una domanda di variazione o regolarizzazione.
  • I contributi accreditati concorrono alla tua futura pensione: tenerli monitorati è nell’interesse di tutti.

Caso 2 – Caio: amministratore di Srl

Scenario. Caio è amministratore unico di una piccola Srl e percepisce un compenso annuale deliberato dall’assemblea. Non è dipendente della società e non ha una propria cassa professionale.

Come si applica. L’amministratore di Srl che percepisce un compenso per la carica è soggetto alla gestione separata INPS. La regola 2/3 – 1/3 si applica anche qui: la Srl sostiene due terzi del contributo come costo, trattiene un terzo dal compenso di Caio e versa tutto all’INPS entro il 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato corrisposto. Se il compenso è annuale in un’unica soluzione, il versamento va fatto entro il 16 del mese successivo alla data di erogazione. Le sanzioni per il mancato versamento ricadono sulla società, non su Caio.

In pratica

  • La delibera assembleare che fissa il compenso deve essere coerente con la base imponibile dichiarata ai fini contributivi.
  • La quota di contributo a carico della società (2/3) è un costo deducibile ai fini IRES.
  • Verifica che la scadenza del versamento F24 coincida con il 16 del mese successivo all’effettiva erogazione del compenso.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

Cosa succede se il committente non versa i contributi?

Il committente è l’unico responsabile del versamento. Se non adempie, subisce sanzioni civili calcolate sull’importo dovuto. Il collaboratore non è sanzionato, ma perde i periodi contributivi non versati, con effetti negativi sulla futura pensione.

Il collaboratore può fare qualcosa se il committente non versa?

Sì. Il collaboratore può segnalare la situazione all’INPS presentando una denuncia o richiedendo una verifica. In alcuni casi è possibile avviare un recupero coattivo nei confronti del committente inadempiente.

La quota trattenuta al collaboratore è visibile in busta paga?

Sì. Il committente ha l’obbligo di indicare nel prospetto paga o nella ricevuta di compenso la quota contributiva trattenuta. Il collaboratore ha diritto a conoscere l’importo trattenuto e il periodo di riferimento.

La regola 2/3 – 1/3 vale anche per gli amministratori?

Sì. Gli amministratori di società che percepiscono un compenso per la carica sono soggetti alla stessa ripartizione: due terzi a carico della società e un terzo a carico dell’amministratore, trattenuto dal compenso deliberato.

La quota a carico del committente è deducibile?

Sì. I contributi previdenziali a carico del committente (la quota dei 2/3) sono un costo deducibile ai fini delle imposte sul reddito d’impresa (IRES per le società, IRPEF per le imprese individuali).

Esiste un massimale oltre il quale non si pagano contributi?

Sì. Come per tutti gli iscritti alla gestione separata, esiste un massimale annuo di reddito aggiornato ogni anno dall’INPS. Sulla parte di compenso eccedente il massimale non sono dovuti contributi.

Domande frequenti

Cosa succede se il committente non versa i contributi?

Il committente è l'unico responsabile del versamento. Se non adempie, subisce sanzioni civili calcolate sull'importo dovuto. Il collaboratore non è sanzionato, ma perde i periodi contributivi non versati, con effetti negativi sulla futura pensione.

Il collaboratore può fare qualcosa se il committente non versa?

Sì. Il collaboratore può segnalare la situazione all'INPS presentando una denuncia o richiedendo una verifica. In alcuni casi è possibile avviare un recupero coattivo nei confronti del committente inadempiente.

La quota trattenuta al collaboratore è visibile in busta paga?

Sì. Il committente ha l'obbligo di indicare nel prospetto paga o nella ricevuta di compenso la quota contributiva trattenuta. Il collaboratore ha diritto a conoscere l'importo trattenuto e il periodo di riferimento.

La regola 2/3 - 1/3 vale anche per gli amministratori?

Sì. Gli amministratori di società che percepiscono un compenso per la carica sono soggetti alla stessa ripartizione: due terzi a carico della società e un terzo a carico dell'amministratore, trattenuto dal compenso deliberato.

La quota a carico del committente è deducibile?

Sì. I contributi previdenziali a carico del committente (la quota dei 2/3) sono un costo deducibile ai fini delle imposte sul reddito d'impresa (IRES per le società, IRPEF per le imprese individuali).

Esiste un massimale oltre il quale non si pagano contributi?

Sì. Come per tutti gli iscritti alla gestione separata, esiste un massimale annuo di reddito aggiornato ogni anno dall'INPS. Sulla parte di compenso eccedente il massimale non sono dovuti contributi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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