Autore: Andrea Marton

  • Art. 109 DPR 230/2000 – Pareri sulla domanda o proposta di grazia

    Art. 109 DPR 230/2000 – Pareri sulla domanda o proposta di grazia

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il più breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale.

  • Art. 51 CPI – Sufficiente descrizione

    Art. 51 CPI – Sufficiente descrizione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.

    2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

    3. Se un’invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall’articolo 162 .

  • Art. 47-quater D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio)

    Art. 47-quater D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. 1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per: a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale; b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza.

    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa.

    3. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all'anno, l'IVASS può limitare le informazioni se: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.

    4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.

    5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

    6. L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.

    7. 7. L'IVASS può limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa; c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e d) l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.

    8. L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

    9. Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

    10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.

    11. 11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'IVASS valuta nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies se l'informativa è eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa; b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa; c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa; d) il livello delle concentrazioni di rischi; e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione è concessa; f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria; g) i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta sull'informativa di cui all'articolo 30, comma 5; h) l'idoneità dei sistemi di governo societario dell'impresa; i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo; l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive.

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  • Art. 162 TULPS – Presentazione e foglio di via del condannato dimesso

    Art. 162 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario. 29

    I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta. 29

  • Art. 63 Cod. Amb. – Autorità di bacino distrettuale

    Art. 63 Cod. Amb. – Autorità di bacino distrettuale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

    2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

    3. Sono organi dell’Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa , l’osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici , la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest’ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell’Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , salvaguardando l’attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un’articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

    4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell’ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

    6. La conferenza istituzionale permanente: a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all’articolo 57; b) individua tempi e modalità per l’adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti; c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni; d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; f) controlla l’attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell’attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell’esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l’amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l’inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell’Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino; b) cura l’istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte; c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività; d) cura l’attuazione delle direttive della conferenza operativa; e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell’ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell’Autorità.

    9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell’ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

    10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’ articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 , e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’ articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , nonché i programmi di intervento; b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell’Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

    11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell’articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago d’Iseo e del Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e alla fitodepurazione.

  • Truffa – Glossario giuridico

    Truffa: delitto di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

    Significato giuridico

    La truffa e disciplinata dall’art. 640 c.p. Elementi: artifizi o raggiri (condotta ingannatoria, modificazione della realta o manipolazione psicologica), induzione in errore della vittima, atto di disposizione patrimoniale della vittima conseguente all’errore, ingiusto profitto per agente o terzo, danno patrimoniale della vittima. Pena base: reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 51 a 1.032 euro. Aggravanti dell’art. 640 co. 2 c.p.: danno PA, UE, esonero servizio militare, ingenerare timore di pericolo immaginario, pena 1-5 anni. La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ha pena da 2 a 7 anni. La truffa informatica (art. 640-ter c.p.) opera quando si alteri il funzionamento di un sistema informatico per conseguire profitto. Le truffe online (phishing, scam) si configurano spesso come truffa aggravata + sostituzione di persona (art. 494 c.p.) o accesso abusivo (art. 615-ter c.p.).

    Esempio pratico

    Tizio si presenta come funzionario INPS e telefona a Caia anziana, dicendole che deve fare un bonifico urgente per evitare il blocco della pensione. Caia, ingannata, esegue un bonifico di 5.000 euro. Truffa aggravata (art. 640 c.p.) per ingenerare timore di pericolo immaginario, con possibile aggravante per vittima vulnerabile. Diverso: Tizio compra online da Caio, riceve la merce e poi disconosce la transazione con la carta: truffa informatica (art. 640-ter c.p.) o appropriazione indebita.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.): nella truffa si usano artifizi/raggiri attivi; nell’insolvenza fraudolenta si dissimula passivamente lo stato di insolvenza. Diverge dall’appropriazione indebita (art. 646 c.p.): il bene era stato regolarmente affidato all’agente. La frode informatica (art. 640-ter c.p.) e specifica per condotte su sistemi informatici. Si distingue dall’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), residuale rispetto alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

    Riferimenti normativi

    • art. 640 c.p. – truffa
    • art. 640-bis c.p. – truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
    • art. 640-ter c.p. – truffa informatica
    • art. 641 c.p. – insolvenza fraudolenta (per confronto)
  • Art. 10 Ipot. Cat. – Oggetto imposta catastale 1%

    Art. 10 Ipot. Cat. – Oggetto imposta catastale 1%

    Art. 10 Ipot. Cat. – Oggetto e misura dell’imposta

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    2. L’ imposta è dovuta nella misura fissa di euro 200,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all’ imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissionidi società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’ impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall’apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all’ articolo 1, comma 1, quarto, quintoe nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’ imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-41986, n. 131.

    3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31-10-1990, n. 346 , salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

  • Art. 124 CPI – Misure correttive e sanzioni civili

    Art. 124 CPI – Misure correttive e sanzioni civili

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

    2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

    3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

    4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

    5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell’autore della violazione, fino all’estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest’ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell’esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

    6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l’uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi.

    6-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; c) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; d) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; e) i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g) l’interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

    6-ter. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può disporre, in alternativa all’applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la parte istante, al momento dell’utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; b) l’esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante; c) l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure.

    6-quater. L’indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso, superare l’importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.

    7. Sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

  • Art. 70 L. 218/1995 – Esecuzione richiesta in via diplomatica

    Art. 70 L. 218/1995 – Esecuzione richiesta in via diplomatica

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 47-novies D.Lgs. 209/2005 – (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive)

    Art. 47-novies D.Lgs. 209/2005 – (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l'impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.

    2. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti: a) l'IVASS, constatata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l'impresa non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o, comunque, l'impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza; b) l'IVASS rileva che l'impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste.

    4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione delle cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive.

    5. L'impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria solvibilità e condizione finanziaria che non sia già soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

    ))

  • Articolo 114.2 del T.U.B.

    Articolo 114.2 del T.U.B.

    Art. 114.2 T.U.B. Ambito di applicazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:

    a) gestori, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;

    b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;

    c) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l’attivita’ e’ esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia se autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, comma 5.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza e’ una societa’ veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.”

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  • CCNL Call Center e BPO (Assocontact): tabelle retributive e minimi salariali 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: tabelle retributive e minimi salariali 2026

    Guida completa ai minimi tabellari, agli aumenti programmati e alla struttura retributiva del CCNL Telecomunicazioni per le attività CRM/BPO, aggiornata al rinnovo dell’11 novembre 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni parte speciale CRM/BPO (rinnovo 11 novembre 2025, vigenza 2023-2028) prevede attualmente 4 livelli con minimi lordi mensili da circa 1.345 € a 1.760 € (tabella dal 1° aprile 2026). Dal 1° luglio 2026 la classificazione si rinnova con quattro aree professionali sperimentali (A, B, C, D). Gli aumenti contrattuali 2026-2028 ammontano a 288 € complessivi al livello di riferimento, distribuiti in cinque tranche.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028 (scadenza 31 dicembre 2028)
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, Customer Relationship Management e Business Process Outsourcing

    Il contesto: quale CCNL si applica ai call center?

    Il settore dei call center e del BPO in Italia presenta una situazione contrattuale articolata. La maggior parte delle aziende di outsourcing applica il CCNL Telecomunicazioni, nella sua parte speciale dedicata alle attività di Customer Relationship Management e Business Process Outsourcing (CRM/BPO), siglato da Asstel (Assotelecomunicazioni) con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil.

    Esiste altresì un contratto stipulato da Assocontact con la Cisal, entrato in vigore nel 2023 con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadenza 31 dicembre 2027. Le organizzazioni sindacali rappresentative (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) contestano tale contratto, ritenendolo uno strumento di dumping contrattuale in grado di ridurre di oltre il 15% il costo orario del lavoro rispetto al contratto di settore. In questa guida si fa riferimento al CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO come contratto di riferimento del settore.

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi CRM/BPO – in vigore dal 1° aprile 2026 (in euro)
    Livello Paga base Contingenza Terzo elemento Totale mensile
    Livello 1 823,69 511,26 10,33 1.345,28 €
    Livello 2 971,95 514,03 10,33 1.496,31 €
    Livello 3 1.103,74 516,07 10,33 1.630,14 €
    Livello 4 1.232,66 517,83 10,33 1.760,82 €

    Fonte: tabella ufficiale CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO, decorrenza 1° aprile 2026 (dati ilccnl.it). Il divisore orario è 173; il divisore giornaliero è 26. I valori sono al lordo di contributi previdenziali e imposte.

    Aumenti contrattuali 2026-2028 per la parte CRM/BPO

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha definito un piano di aumenti in cinque tranche per le aziende CRM/BPO, calcolati al livello 5 del vecchio sistema (livello di parametrazione, corrispondente all’area C1 dal 1° luglio 2026). Gli incrementi sono proporzionali per gli altri livelli.

    Piano aumenti CRM/BPO – livello di parametrazione (288 € totali al 31 dicembre 2028)
    Decorrenza Aumento mensile (€) Cumulato (€)
    1° aprile 2026 + 50,00 50,00
    1° dicembre 2026 + 35,00 85,00
    1° dicembre 2027 + 50,00 135,00
    1° luglio 2028 + 50,00 185,00
    1° dicembre 2028 + 103,00 288,00

    Per il settore TLC non CRM/BPO il totale degli aumenti è di 298 € con decorrenze parzialmente diverse. La differenza riflette la specifica parte speciale CRM/BPO.

    Struttura della retribuzione: cosa c’è in busta paga

    La retribuzione lorda mensile di un operatore di call center si compone di più elementi:

    • Paga base: quota storica contrattuale, distinta per livello.
    • Contingenza (ex indennità di contingenza): elemento fisso conglobato nella retribuzione.
    • Terzo elemento (EDR): elemento fisso di 10,33 € mensili previsto dalla legge.
    • Scatti di anzianità: importi fissi biennali (vedi sezione dedicata).
    • Eventuali superminimi individuali: concordati con il datore di lavoro.
    • Indennità di turno o notturno: per chi lavora su turni notturni o festivi.
    • Premio di risultato: eventualmente previsto da accordi aziendali o territoriali.

    Scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità maturano ogni due anni di servizio continuativo, fino a un massimo di 7 scatti (14 anni complessivi). Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. Non sono assorbibili da altri elementi retributivi.

    Scatti di anzianità biennali per livello (importi mensili lordi)
    Livello Importo per scatto (€/mese) Massimo maturabile (7 scatti)
    Livello 2 21,54 150,78
    Livello 3 23,24 162,68
    Livello 4 24,38 170,66
    Livello 5 (riferimento) 25,56 178,92
    Livello 6 28,10 196,70
    Livello 7 30,73 215,11

    La nuova classificazione dal 1° luglio 2026

    Il rinnovo del 2025 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° luglio 2026, un nuovo sistema di classificazione basato su quattro aree professionali (A, B, C, D) in luogo dei tradizionali livelli numerici. Le fasce retributive associate alle nuove aree non costituiscono nuovi livelli di inquadramento in senso classico, ma bande retributive legate a competenze, autonomia decisionale e complessità del ruolo. La struttura definitiva sarà monitorata da apposite commissioni paritetiche.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore inbound al livello 2
    Tizio è assunto come operatore di call center inbound al livello 2 da gennaio 2024. Dal 1° aprile 2026 il suo minimo tabellare è 1.496,31 € lordi mensili. Con l’aumento contrattuale della prima tranche (+50 €, proporzionali al livello 2), la sua busta paga lorda sale di circa 43 € al mese. Avendo già maturato un scatto di anzianità (biennio completato a gennaio 2026), percepisce anche 21,54 € aggiuntivi mensili. La retribuzione lorda complessiva è quindi circa 1.561 €.
    Caia – Team leader al livello 4
    Caia è team leader di un gruppo di 8 operatori, inquadrata al livello 4. Il suo minimo tabellare dal 1° aprile 2026 è 1.760,82 €. Ha maturato 3 scatti di anzianità (6 anni di anzianità), per un totale aggiuntivo di 73,14 €. Riceve inoltre un superminimo individuale non assorbibile di 80 € concordato al momento dell’assunzione. La sua retribuzione lorda mensile di base è quindi circa 1.914 €, a cui si aggiungono eventuali indennità di turno.
    Sempronio – Cambio azienda, verifica del CCNL applicato
    Sempronio riceve un’offerta di lavoro da una società di BPO che applica il contratto Assocontact/Cisal invece del CCNL Telecomunicazioni. Prima di accettare, Sempronio verifica le differenze: il contratto alternativo ha minimi retributivi inferiori, una disciplina della clausola sociale più debole e minori tutele in caso di cambio appalto. Su consiglio del sindacato, Sempronio sceglie l’azienda che applica il CCNL Telecomunicazioni e verifica che la lettera di assunzione riporti espressamente il CCNL e il livello di inquadramento.

    Domande frequenti

    Qual è il CCNL applicabile ai lavoratori di call center e BPO in Italia?
    Il contratto di riferimento per i lavoratori dei call center e delle aziende di Business Process Outsourcing è il CCNL Telecomunicazioni, nella sua parte speciale dedicata alle attività CRM/BPO, siglato da Asstel con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Esiste un contratto alternativo siglato da Assocontact con Cisal, ritenuto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative uno strumento di dumping contrattuale.
    Quanto guadagna un operatore di call center al 1° aprile 2026?
    Secondo le tabelle in vigore dal 1° aprile 2026, il minimo tabellare lordo è di circa 1.345 € al livello 1, 1.496 € al livello 2, 1.630 € al livello 3 e 1.760 € al livello 4. Il netto dipende da IRPEF, addizionali e situazione familiare.
    Quando arrivano gli aumenti previsti dal rinnovo del 2025?
    Per la parte CRM/BPO gli aumenti sono: 50 € dal 1° aprile 2026, 35 € dal 1° dicembre 2026, 50 € dal 1° dicembre 2027, 50 € dal 1° luglio 2028 e 103 € dal 1° dicembre 2028, per 288 € totali al livello di parametrazione. Gli importi per gli altri livelli sono proporzionali.
    Cosa sono gli scatti di anzianità nel CCNL Telecomunicazioni?
    Sono aumenti fissi che maturano ogni due anni di servizio presso lo stesso datore, fino a un massimo di 7 scatti (14 anni). Gli importi variano per livello (circa 21,54 € al livello 2, fino a 30,73 € al livello 7). Non sono assorbibili da altri elementi retributivi.
    Il CCNL Telecomunicazioni prevede la quattordicesima mensilità?
    No. Il CCNL Telecomunicazioni prevede esclusivamente la tredicesima mensilità, corrisposta in occasione del Natale. La quattordicesima non è contrattualmente dovuta, salvo previsione di accordi aziendali o integrativi.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. I minimi tabellari si riferiscono alla tabella CRM/BPO in vigore dal 1° aprile 2026 (fonte ilccnl.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Si segnala che nel settore coesiste un contratto alternativo (Assocontact/Cisal) con condizioni economiche diverse.