Autore: Andrea Marton

  • Art. 10 D.Lgs. 42/2004 – Beni culturali

    Art. 10 D.Lgs. 42/2004 – Beni culturali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

    2. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all' articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

    3. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose . Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale ; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

    4. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

    5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

  • Art. 1071 Codice della Navigazione – Vendita di parti separate e pertinenze

    Art. 1071 Codice della Navigazione – Vendita di parti separate e pertinenze

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla procedura di vendita di parti separate o di cose che costituivano pertinenze dell'aeromobile, si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.

  • Art. 110 CPI – Diritto morale

    Art. 110 CPI – Diritto morale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

  • Art. 48 TUEL – Articolo 48

    Art. 48 TUEL – Articolo 48

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti . 49

    2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

    3. È, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

  • Art. 51 TUEL – Articolo 51

    Art. 51 TUEL – Articolo 51

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

    2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

    3. Per l’ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

  • Art. 19 Codice Civile: Limitazioni del potere di rappresentanza

    Art. 19 Codice Civile: Limitazioni del potere di rappresentanza

    Art. 19 c.c. Limitazioni del potere di rappresentanza

    Articolo abrogato

    [Abrogato]

  • Art. 52 CPI – Rivendicazioni

    Art. 52 CPI – Rivendicazioni

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

    2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

    3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

    3-bis. Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

  • Art. 61 Cod. Amb. – competenze delle regioni

    Art. 61 Cod. Amb. – competenze delle regioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell’ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d’intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare: a) collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza; b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici; c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all’articolo 121; d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all’approvazione e all’esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni; e) provvedono, per la parte di propria competenza, all’organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; f) provvedono all’organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) predispongono annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il mese di dicembre; h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.

    2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attività produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.

    3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.

    4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

    5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 , sono interamente esercitate dalle regioni.

    6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

  • Art. 69 quater T.U.B.: Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B.: Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B. – Piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le societa’ italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

    2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che cio’ non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, la richiesta di piani individuali e’ effettuata in conformita’ dell’articolo 69-septies.

    3. Fatto salvo l’articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea.

    4. Il piano di risanamento non presuppone ne’ contempla l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.

    5. Il piano di risanamento e’ approvato dall’organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d’Italia per le valutazioni di cui all’articolo 69-sexies. Il piano e’ riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.”

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  • Art. 1156 Codice della Navigazione – Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito

    Art. 1156 Codice della Navigazione – Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire tremila a diecimila. La pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto è commesso all'estero. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

  • Art. 91 D.Lgs. 209/2005 – Principi di redazione

    Art. 91 D.Lgs. 209/2005 – Principi di redazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

    2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, … che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 . Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell' articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile , va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.

  • Art. 62 Cod. Amb. – competenze degli enti locali e di altri soggetti

    Art. 62 Cod. Amb. – competenze degli enti locali e di altri soggetti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d’intesa tra loro, nell’ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

    2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ( ISPRA ) e sono tenuti a collaborare con la stessa.