Autore: Andrea Marton

  • Quando si considera effettuata un’operazione IVA: esempi pratici sull’art. 6 IVA

    Quando si considera effettuata un’operazione IVA: esempi pratici sull’art. 6 IVA

    In sintesi

    • L’art. 6 del DPR 633/1972 individua il momento di effettuazione dell’operazione, da cui dipendono esigibilità dell’IVA e termini di fatturazione.
    • Cessioni di beni: alla stipulazione per gli immobili, alla consegna o spedizione per i beni mobili.
    • Prestazioni di servizi: all’atto del pagamento del corrispettivo.
    • Se prima si emette fattura o si paga (anche in parte), l’operazione si considera effettuata, per l’importo fatturato o pagato, a quella data.

    La norma (art. 6, DPR 633/1972)

    «Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. […] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. […] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.»

    Operazione Momento di effettuazione
    Cessione di beni immobili Stipulazione dell’atto
    Cessione di beni mobili Consegna o spedizione
    Prestazione di servizi Pagamento del corrispettivo
    Fattura o pagamento anticipato Data della fattura o del pagamento (per l’importo)

    Tre casi pratici

    Acconto su una fornitura futura

    Un cliente versa un acconto prima della consegna della merce.

    Cosa fare: Emettere fattura sull’acconto al momento dell’incasso: l’operazione è effettuata, per quell’importo, alla data del pagamento e l’IVA diventa esigibile.

    Servizio reso ma non ancora pagato

    Un professionista ha completato la prestazione ma non ha ricevuto il compenso.

    Cosa fare: Per i servizi l’IVA è dovuta al pagamento: se però si emette fattura prima, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura e l’IVA va versata.

    Vendita di immobile con effetti differiti

    Un contratto prevede il trasferimento della proprietà a una data successiva.

    Cosa fare: Il momento di effettuazione segue il prodursi dell’effetto traslativo; per i beni mobili comunque non oltre un anno dalla consegna.

    Spunti pratici

    • Dal momento di effettuazione decorre il termine per emettere la fattura elettronica (di norma 12 giorni per la fattura immediata).
    • L’esigibilità coincide di regola con l’effettuazione, salvo i casi di IVA per cassa o a esigibilità differita.
    • Per le cessioni periodiche in contratti di somministrazione l’operazione si effettua all’atto del pagamento.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6 (testo vigente)
    • D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica)
    • Agenzia delle Entrate, guida alla fatturazione elettronica

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  • Articolo 125 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 125 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 125 CCII – Nomina del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.

    2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.

    3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell’articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.

    4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonchè l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

  • Art. 1100 Codice della Navigazione – Resistenza o violenza contro nave da guerra

    Art. 1100 Codice della Navigazione – Resistenza o violenza contro nave da guerra

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.

  • Articolo 114.5 del T.U.B.

    Articolo 114.5 del T.U.B.

    Art. 114.5 T.U.B. Albo dei gestori dei crediti in sofferenza.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell’articolo 114.6. La Banca d’Italia aggiorna le informazioni contenute nell’albo periodicamente e, in caso di revoca dell’autorizzazione, senza indugio.

    2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

    3. La Banca d’Italia iscrive, altresi’, nell’albo i gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9.”

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  • Art. 171 D.Lgs. 259/2003 – Installazioni d’ufficio

    Art. 171 D.Lgs. 259/2003 – Installazioni d’ufficio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero, può disporre, d’ufficio ed a spese dell’armatore, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 34 Imp. Reg. – divisioni – Testo aggiornato

    Art. 34 Imp. Reg. – divisioni – Testo aggiornato

    Art. 34 Imp. Reg. – Divisioni

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l’imposta propria dei trasferimenti.

    2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza.

    3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell’art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.

    4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

  • Art. 55 TUEL – Articolo 55

    Art. 55 TUEL – Articolo 55

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

    2. Per l’eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell’Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 .

  • Art. 188 RD 12/1941 – Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati

    Art. 188 RD 12/1941 – Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati. Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive. La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.

  • Art. 22 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale

    Art. 22 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 405: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini per la conclusione delle indagini preliminari.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2.»; b) all’articolo 406: 1) al comma 1, le parole: «per giusta causa» sono sostituite dalle seguenti: «quando le indagini sono complesse»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.»; 3) nella rubrica le parole: «del termine» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini»; c) all’articolo 407: 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, se si procede per una contravvenzione, un anno»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.»; d) dopo l’articolo 407, è inserito il seguente: «Art. 407-bis (Inizio dell’azione penale. Forme e termini). –

    1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

    2. Il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis, commi 3 e

    4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2.» e) all’articolo 408: 1) al comma 1, le parole: «Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata» sono sostituite dalle seguenti: «Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero»; 2) al comma 2, le parole: «L’avviso» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso»; 3) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; f) all’articolo 409, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; g) all’articolo 412: 1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3.» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.»; 2) al comma 2, le parole: «della comunicazione prevista dall’articolo 409, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.»; h) all’articolo 414: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.»; 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.»; i) all’articolo 415, al comma 2, il secondo periodo è soppresso; l) all’articolo 415-bis: 1) al comma 1, la parola: «Prima» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima»; 2) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 3) al comma 5, le parole: «per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione» sono soppresse; 4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello: a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

    5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

    5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

    5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma

    5-quater. 5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo

    415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.»; m) dopo l’articolo 415-bis, è inserito il seguente: «Art. 415-ter (Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari). –

    1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell’avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L’avviso contiene altresì l’indicazione della facoltà di cui al comma

    3. Copia dell’avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

    2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l’avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

    3. Se dalla notifica dell’avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma

    2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell’articolo

    415-bis. Quando, in conseguenza dell’ordine emesso dal giudice, è notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

    4. Prima della scadenza dei termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell’articolo

    415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell’articolo 415-bis.». Note all’art. 22: – Si riporta il testo degli articoli 405 , 406 , 407 , 408 , 412 , 414 , 415 e 415-bis del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 405 (Termini per la conclusione delle indagini preliminari). –

    1. ABROGATO.

    2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma

    2. 3. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

    4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero.” “Art. 406 (Proroga dei termini).-

    1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall’articolo

    405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano.

    2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.

    2-bis. ABROGATO

    2-ter. ABROGATO.

    3. La richiesta di proroga, è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

    4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

    5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo

    127. 5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

    6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

    7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’articolo

    405. 8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.” “Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). –

    1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

    2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285 , 286 , 416-bis e 422 del codice penale , 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale ; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’ articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale ; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’ articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni; 7) delitto di cui all’ articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’ articolo 609-ter , 609-quater , 609-octies del codice penale , nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero; d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo

    371. 3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

    3-bis. ABROGATO.” “Art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato). –

    1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.

    2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

    3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’ articolo 624-bis del codice penale , l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.” “Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). –

    1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione previstadall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

    2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo

    127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

    3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

    4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

    5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degliarticoli 418 e

    419. [6.].”. “Art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale). –

    1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma

    3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e

    3. 2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.” “Art. 414 (Riapertura delle indagini). –

    1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalle esigenze di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.

    2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo

    335. 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.” “Art. 415 (Reato commesso da persone ignote). –

    1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

    2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

    2-bis. ABROGATO.

    3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.” “Art. 415-bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari). –

    1. Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale , anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

    2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

    2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensidell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinchè si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma

    6. 3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

    5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

    5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello: a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

    5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

    5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407- bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

    5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma

    5-quater. 5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo

    415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.”

  • NASpI – Glossario giuridico

    NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego): indennita mensile di disoccupazione erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente il lavoro, in sostituzione delle precedenti ASpI e mini-ASpI.

    Significato giuridico

    La NASpI e disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, attuativo del Jobs Act. Requisiti: disoccupazione involontaria (licenziamento per qualsiasi motivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in alcuni casi); almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. Importo: 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni (con tetto massimo annuo aggiornato, circa 1.470 euro mensili nel 2024). Riduzione del 3% mensile dal sesto mese di percezione. Durata: la meta delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, con un massimo di 24 mesi. Domanda da presentare entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Condizionalita (l. 92/2012, d.lgs. 150/2015): l’assegnatario deve sottoscrivere il Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego, partecipare ad attivita di politiche attive, accettare offerte di lavoro congrue. La NASpI anticipata consente di ricevere in un’unica soluzione il valore residuo per avviare attivita autonoma o imprenditoriale.

    Esempio pratico

    Tizio viene licenziato per giustificato motivo oggettivo dopo 5 anni di lavoro con retribuzione media di 1.800 euro lordi. Presenta domanda NASpI all’INPS entro 68 giorni. Riceve indennita di 1.350 euro mensili (75% della retribuzione media). Durata: 24 mesi (meta delle settimane contribuite). Dal sesto mese, l’importo decresce del 3% mensile. Tizio deve aderire al Patto di Servizio con il CpI: partecipa a corsi formativi e colloqui di lavoro.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla DIS-COLL (Disoccupazione per Collaboratori, art. 15 d.lgs. 22/2015), riservata a co.co.co. con requisiti specifici. Diverge dalla indennita di mobilita (l. 223/1991, ora soppressa), strumento di tutela per licenziamenti collettivi. Si distingue dall’assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro (d.l. 48/2023), che hanno requisiti reddituali e familiari diversi. La CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) opera durante il rapporto, non dopo la cessazione.

    Riferimenti normativi

    • d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 – istituzione NASpI
    • art. 3 d.lgs. 22/2015 – requisiti
    • art. 5 d.lgs. 22/2015 – calcolo importo
    • art. 8 d.lgs. 22/2015 – NASpI anticipata
    • d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 – riordino politiche attive
  • Art. 47-septies D.Lgs. 209/2005 – (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto)

    Art. 47-septies D.Lgs. 209/2005 – (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all'IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma 1.

    2. 2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti: a) la descrizione dell'attività e i risultati di gestione dell'impresa; b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell'impresa; c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell'esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitività; d) separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio; e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno: 1) la struttura e l'importo dei fondi propri, nonché la loro qualità; 2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo; 3) l'esercizio della opzione di cui all'articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; 4) le informazioni che consentono un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità; 5) l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata durante il periodo oggetto della relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all'illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.

    3. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, la descrizione di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all'aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-sexies e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa.

    4. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1), comprende un'analisi relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l'illustrazione di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.

    5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2, lettera e), numero 2), sono indicati separatamente l'importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l'eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexies o l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS all'impresa ai sensi dell'articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS.

    6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e) numero 2), è accompagnata, ove applicabile, dall'indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in corso di valutazione da parte dell'IVASS.

    7. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.

    ))

  • Art. 9 D.Lgs. 42/2004 – Beni culturali di interesse religioso

    Art. 9 D.Lgs. 42/2004 – Beni culturali di interesse religioso

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

    2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 , ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.