Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Cooperative Sociali: apprendistato professionalizzante OSS

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36-60 mesi (in base al livello target). Il sottoinquadramento parte da 2 livelli sotto la qualifica finale e risale progressivamente. Formazione obbligatoria 80 ore annue. Forte uso per OSS e educatori. Contributi INPS ridotti per cooperative (10%).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato CCNL Cooperative Sociali
    Caratteristica Valore
    Età ammessa 18-29 anni (15-25 per qualifica e diploma)
    Durata apprendistato professionalizzante 36-60 mesi
    Sottoinquadramento iniziale 2 livelli sotto qualifica finale
    Formazione obbligatoria 80h annue (interna + Regione)
    Apprendisti per dipendenti qualificati 3 per ogni 2 (in cooperative con ≥10 dipendenti)
    Recesso al termine Libero con preavviso ordinario
    Periodo prova Da CCNL per livello target (60 gg OSS)
    Contributi INPS azienda 10% ridotto (vs 30% standard)

    Tre tipologie di apprendistato

    Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati nelle cooperative sociali:

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma: 15-25 anni, durata pari a quella del corso scuola/IeFP (massimo 3 anni)
    • Apprendistato professionalizzante: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (più diffuso nel settore)
    • Apprendistato di alta formazione/ricerca: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (laurea, dottorato)

    Il professionalizzante è quello standard per OSS, educatori, infermieri.

    Sottoinquadramento e retribuzione

    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale all’inizio, e risale gradualmente:

    Esempio per OSS C2 (qualifica finale):

    • Primi 12 mesi: livello A2 (-2 sotto)
    • Mesi 13-24: livello B1 (-1 sotto)
    • Mesi 25-36: livello C1
    • Mesi 37-48: livello C2 (qualifica finale raggiunta)

    La retribuzione segue il livello effettivo. Risparmio per cooperativa: -€600/mese nel primo anno vs OSS C2 standard.

    Formazione obbligatoria 80 ore

    L’apprendista ha diritto a 80 ore annue di formazione retribuita:

    • 40 ore di formazione di base/trasversale (sicurezza, comunicazione, ruolo)
    • 40 ore di formazione tecnico-professionale (mansione specifica)

    Le ore sono retribuite al 100% e svolte in orario di lavoro. La cooperativa può scegliere fra:

    • Formazione interna (con tutor aziendale)
    • Formazione esterna (Regione, ente accreditato)
    • Combinazione

    Mancata formazione = conversione in contratto subordinato standard + sanzione amministrativa.

    Contributi previdenziali ridotti

    L’apprendistato gode di contributi INPS ridotti:

    • 10% azienda (vs 30% standard)
    • 5,84% lavoratore (standard)
    • Esenzione totale primi 3 anni se cooperativa con ≤9 dipendenti (Legge di Bilancio)

    L’aliquota ridotta resta anche nei 12 mesi successivi alla conferma (incentivo alla stabilizzazione).

    Le riduzioni si applicano se la cooperativa ha confermato almeno il 20% degli apprendisti dei 24 mesi precedenti.

    Conferma o cessazione al termine

    Al termine dell’apprendistato:

    • Conferma: il rapporto prosegue a tempo indeterminato con livello finale
    • Recesso: entrambe le parti possono recedere nei 30 giorni successivi al termine, con preavviso ordinario

    Se nessuna parte recede entro 30 gg dal termine, conferma automatica.

    L’apprendistato non può essere risolto liberamente prima del termine se non per giusta causa o giustificato motivo (come contratto standard).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista OSS 22 anni
    Tizio (22 anni) entra come apprendista OSS, durata 36 mesi. Primi 12 mesi inquadrato A2 (€1.290/mese), poi B1, C1. Al 36° mese OSS C2 confermato. Cooperativa risparmia ~€8.000 totali.
    Caia – Apprendistato educatrice + Università
    Caia (24 anni) studia Scienze Educazione e fa apprendistato di alta formazione 48 mesi. Lavora 30h/sett + studia. Al termine: laurea + qualifica D2 educatore.
    Sempronio – Apprendista qualifica 17 anni
    Sempronio (17 anni) frequenta corso IeFP OSS + apprendistato qualifica. Lavora 20h/sett pomeriggio. Conferma OSS C1 al diploma a 19 anni.

    Domande frequenti

    Quanto dura un apprendistato in cooperativa sociale?
    L’apprendistato professionalizzante (più diffuso) dura 36-60 mesi a seconda del livello target. Per qualifiche (15-25 anni) la durata segue il corso scolastico. Alta formazione: 36-60 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista OSS?
    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale. Per OSS C2 finale: primo anno A2 (~€1.290/mese), secondo B1 (~€1.330), terzo C1 (~€1.380). Aumento progressivo.
    La formazione è obbligatoria?
    Sì, 80 ore annue retribuite di formazione (40 base + 40 tecnica). Mancata formazione comporta conversione automatica in contratto subordinato standard + sanzioni amministrative.
    Cosa succede al termine dell'apprendistato?
    Conferma automatica a tempo indeterminato con livello finale (es. OSS C2). Entrambe le parti possono recedere nei 30 giorni successivi con preavviso ordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: TFR, calcolo e anticipazioni

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Cooperative Sociali si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Si rivaluta annualmente al 75% indice ISTAT + 1,5% fisso. Anticipazioni possibili al 70% del maturato (max 1 volta) per acquisto prima casa, spese sanitarie, congedo parentale. Conferimento al fondo pensione Cooperlavoro o TFR in azienda è scelta del lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Cooperative Sociali
    Voce Valore
    Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
    Rivalutazione annua 75% indice ISTAT FOI + 1,5%
    Anticipazione max 70% del maturato
    Frequenza anticipazioni 1 volta nell’arco del rapporto
    Anzianità minima anticipazione 8 anni
    Fondo pensione Cooperlavoro
    Contributo azienda fondo 1,55% del minimo
    Contributo lavoratore fondo 1,55% del minimo (volontario)
    Tassazione TFR Tassazione separata (aliquota IRPEF media)

    Come si calcola il TFR

    Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota di stipendio differito che la cooperativa accantona annualmente:

    Formula: TFR annuo = Retribuzione lorda annua ÷ 13,5

    Si conta su tutto ciò che è “retribuzione” per il TFR (definizione art. 2120 c.c.):

    • Minimo tabellare
    • Contingenza
    • Aumenti periodici, scatti anzianità
    • Indennità fisse e periodiche (turno, mansione)
    • Mensilità aggiuntive (tredicesima)

    Escluso: indennità una tantum, rimborsi spese, premi non continuativi.

    La rivalutazione annuale

    Ogni anno il TFR accumulato si rivaluta automaticamente:

    • 75% dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie operai-impiegati)
    • + 1,5% fisso annuo

    Esempio 2025 (ipotetico): indice ISTAT 2% → rivalutazione = (2 × 75%) + 1,5 = 3%. Su TFR accumulato di €15.000 = +€450/anno.

    La rivalutazione è soggetta a imposta sostitutiva 17% trattenuta dalla cooperativa.

    Anticipazioni del TFR

    Il lavoratore può chiedere anticipazione del TFR alle seguenti condizioni:

    • Anzianità minima: 8 anni nella stessa cooperativa
    • Quota max: 70% del TFR maturato
    • Frequenza: una sola volta nell’arco del rapporto
    • La cooperativa può limitare le anticipazioni al 10% degli aventi diritto per anno (priorità anzianità)

    Causali ammesse:

    • Acquisto prima casa propria o figli
    • Spese sanitarie straordinarie
    • Congedi parentali, formazione
    • Acquisto prima casa figli

    Cooperlavoro: fondo pensione contrattuale

    Il Cooperlavoro è il fondo pensione complementare di settore. Iscrizione automatica con possibilità di recesso entro 6 mesi.

    Contribuzione standard:

    • 1,55% azienda
    • 1,55% lavoratore (volontario, ma se conferito si attiva contributo azienda)
    • + TFR maturando (totale o parziale)

    Una volta scelto conferimento TFR a Cooperlavoro la scelta è irreversibile (il TFR maturando va al fondo, ma quello già accumulato in azienda resta).

    TFR alla cessazione

    Alla cessazione il TFR viene liquidato con:

    • Tassazione separata: aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni
    • Pagamento entro 30 giorni dalla cessazione (oltre = interessi legali)
    • Trasferimento al Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza cooperativa

    Per anzianità superiori a 15 anni: il TFR è ricalcolato con regola di favore (vecchi liquidatori più favorevoli).

    In caso di morte: TFR liquidato a coniuge, figli o genitori (in mancanza, agli eredi).

    Casi pratici

    Tizio – OSS C2 calcolo TFR annuo
    Tizio è OSS C2 con stipendio annuo lordo €18.720 (13 mens × €1.440). TFR annuo = 18.720 / 13,5 = €1.387. Dopo 10 anni TFR maturato ~€14.700 (incluse rivalutazioni).
    Caia – Educatrice anticipazione prima casa
    Caia è D2 con 12 anni anzianità, TFR maturato €25.000. Chiede anticipazione 70% (€17.500) per acquisto prima casa. Cooperativa approva (sotto limite 10% annuo aventi diritto).
    Sempronio – Cessazione + Cooperlavoro
    Sempronio cessa rapporto. TFR €32.000 (15 anni anzianità). Aveva conferito a Cooperlavoro: TFR maturato anteriormente €8.000 liquidato dalla cooperativa; €24.000 al fondo pensione complementare.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR in cooperativa sociale?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Si calcola su minimo + contingenza + indennità fisse + tredicesima. Si rivaluta annualmente al 75% ISTAT + 1,5% fisso.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, una sola volta. Per: prima casa propria/figli, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione.
    Cooperlavoro è obbligatorio?
    L’iscrizione è automatica con silenzio-assenso, ma si può recedere entro 6 mesi. Se si conferisce TFR la scelta è irreversibile per il maturando (TFR già accumulato resta in azienda).
    Quanto tempo per ricevere il TFR alla cessazione?
    30 giorni dalla cessazione. Oltre: interessi legali. Se la cooperativa fallisce, il Fondo di Garanzia INPS paga TFR + ultime 3 mensilità non corrisposte.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: preavviso 15-180 giorni

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Cooperative Sociali varia da 15 giorni (ausiliari prima fascia) a 180 giorni (responsabili F1) in base a livello e anzianità. Il datore può scegliere fra preavviso lavorato o indennità sostitutiva. Per dimissioni del lavoratore il preavviso è dimezzato. Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso licenziamento e dimissioni (datore licenzia)
    Livello Fino 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    A1, A2 15 gg 30 gg 45 gg
    B1 20 gg 40 gg 60 gg
    C1-C3 (OSS) 30 gg 60 gg 75 gg
    D1-D3 (educ./inferm.) 45 gg 75 gg 90 gg
    E1-E2 (coord.) 60 gg 90 gg 120 gg
    F1 (resp.) 90 gg 150 gg 180 gg

    Nelle dimissioni del lavoratore, il preavviso è dimezzato (es. OSS C2 con 7 anni: 30 gg invece di 60 gg).

    Come si calcola il preavviso

    Il preavviso è il tempo di anticipo con cui la cessazione del rapporto deve essere comunicata. La durata dipende da:

    • Livello di inquadramento
    • Anzianità di servizio nella cooperativa (3 fasce: 0-5, 5-10, 10+ anni)
    • Direzione del recesso: dimissioni dimezzano il preavviso vs licenziamento

    Si conta in giorni di calendario, non solo lavorativi. Decorrenza: giorno successivo alla comunicazione (raccomandata, PEC, consegna a mano).

    Preavviso lavorato vs indennità

    Il datore (o il lavoratore) può scegliere:

    • Preavviso lavorato: continua a lavorare regolarmente fino al termine
    • Indennità sostitutiva: paga la retribuzione del periodo di preavviso e il rapporto cessa immediatamente

    L’indennità sostitutiva include: minimo + contingenza + EDR + ratei tredicesima, ferie, ROL.

    Se il datore intima preavviso e il lavoratore non vuole completarlo, può pagare indennità inversa (paga il datore per uscire prima).

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni del lavoratore richiedono:

    • Preavviso dimezzato rispetto al licenziamento
    • Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS (sennò sono inefficaci, salvo dimissioni durante prova o per giusta causa)
    • Revocabili entro 7 giorni dall’invio (sempre tramite portale)

    Eccezioni di forma online:

    • Dimissioni in fase di prova
    • Dimissioni per giusta causa (mobbing, mancato pagamento)
    • Dimissioni della madre lavoratrice nei primi 3 anni (vincolo di convalida ITL)

    Licenziamento per giusta causa

    Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è senza preavviso ed è ammesso solo per fatti di estrema gravità:

    • Furto, appropriazione indebita di farmaci, denaro residenti
    • Violenza, maltrattamenti pazienti/utenti
    • Abuso, falsificazione documenti
    • Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi
    • Rifiuto reiterato e immotivato di mansioni

    Procedura: contestazione scritta entro 15 gg dal fatto, difesa entro 5 gg, licenziamento se conferma.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Il licenziamento per giustificato motivo è di due tipi:

    • Soggettivo: inadempimento meno grave (con preavviso)
    • Oggettivo: ragioni produttive/organizzative (con preavviso). Es. chiusura servizio, cessazione appalto.

    Per il licenziamento oggettivo in cooperative con più di 15 dipendenti si applica l’art. 7 L. 604/1966: tentativo conciliazione obbligatoria in ITL.

    Casi pratici

    Tizio – OSS C2 con 6 anni preavviso
    Tizio è OSS C2 con 6 anni di anzianità. Cooperativa lo licenzia per chiusura appalto: 60 gg preavviso. Cooperativa preferisce indennità sostitutiva 60 gg paga = €2.880 lordi.
    Caia – Educatrice dimissioni dimezzate
    Caia è D2 con 4 anni, si dimette via Cliclavoro. Preavviso dimezzato: 22 giorni (invece di 45). Cooperativa accetta indennità sostitutiva, esce subito.
    Sempronio – Responsabile F1 licenziato giusta causa
    Sempronio responsabile F1 sorpreso a falsificare timesheet personale. Contestazione, 5 gg difesa, licenziamento per giusta causa senza preavviso. Riceve solo TFR + ratei.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da OSS?
    Per OSS C2 con anzianità fino a 5 anni: 15 gg (dimissioni dimezzano i 30 gg del preavviso licenziamento). Con 5-10 anni: 30 gg. Oltre 10 anni: 37,5 gg (75/2).
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa (art. 2119 c.c.): furto, maltrattamenti, violenza, abuso, gravi inadempienze. Procedura: contestazione scritta + 5 gg difesa + decisione motivata.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, tramite portale Cliclavoro/INPS, salvo dimissioni in prova, per giusta causa, o di madre nei primi 3 anni del figlio (che vanno convalidate ITL).
    Posso revocare le dimissioni?
    Sì, entro 7 giorni dall’invio sul portale Cliclavoro/INPS la revoca è automatica. Trascorso il termine non è più possibile, salvo accordo bilaterale.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Fringe benefit 2025: soglie di esenzione e tassazione nel 730

    In sintesi

    • Soglia 1.000 euro (o 2.000 con figli): per il 2025 i beni e servizi aziendali, i rimborsi delle utenze domestiche, degli affitti e degli interessi sul mutuo sulla prima casa non concorrono al reddito fino a 1.000 euro; il limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
    • Tutto-o-niente, non solo l’eccedenza: se il valore totale dei benefit supera il limite, l’intero importo (non solo la parte in eccesso) diventa imponibile e si aggiunge al reddito di lavoro dipendente.
    • Il quadro C, rigo C17: la sezione VIII del 730 (rigo C17) raccoglie i dati sui fringe benefit certificati nella CU 2026 ai punti 474 e 475.
    • Rimborso spese casa: attenzione alle detrazioni: se hai ricevuto dal datore un rimborso per affitto o interessi sul mutuo della prima casa, non puoi poi detrarre quelle stesse spese nel 730.
    • Il datore certifica tutto nella CU: l’azienda riporta il valore dei benefit erogati nei punti 474 e 475 della Certificazione Unica 2026. Tu trasferisci il dato nel rigo C17.

    Cosa sono i fringe benefit e perché la soglia è fondamentale

    I fringe benefit (in italiano ‘erogazioni in natura’ o ‘compensi in natura’) sono tutti i beni e servizi che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti in aggiunta allo stipendio: l’auto aziendale, i buoni spesa, il telefono, l’abbonamento alla palestra, ma anche i rimborsi per le bollette di casa, per l’affitto o per gli interessi sul mutuo della prima casa. In teoria sono reddito come lo stipendio; in pratica la legge prevede una soglia di esenzione entro la quale non paghi nulla.

    Per il 2025 la Legge di Bilancio ha confermato che il valore complessivo di questi benefit non concorre al reddito imponibile entro il limite di 1.000 euro. Se hai figli fiscalmente a carico il limite raddoppia a 2.000 euro. Attenzione: questi limiti non funzionano come una franchigia (in cui si tassa solo la parte sopra la soglia). Funzionano come un interruttore: se il totale supera il limite, viene tassato tutto, dall’euro zero.

    Il datore di lavoro conosce la regola e di solito gestisce tutto in autonomia, indicando i valori nella Certificazione Unica 2026 (punti 474 e 475). Nel 730 devi riportare quei dati nel rigo C17. Se l’importo rientra nel limite, non paghi nulla in più; se lo supera, l’intero importo sarà già incluso nel reddito imponibile della CU.

    Fringe benefit 2025: soglie di esenzione e imponibilità
    Situazione del dipendente Limite di esenzione 2025 Cosa succede se si supera il limite
    Dipendente senza figli fiscalmente a carico 1.000 euro L'intero valore dei benefit diventa imponibile IRPEF
    Dipendente con figli fiscalmente a carico 2.000 euro L'intero valore dei benefit diventa imponibile IRPEF
    Rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas) Rientra nel limite sopra indicato Se il totale benefit supera il limite, anche queste somme sono tassate
    Rimborso affitto prima casa o interessi sul mutuo Rientra nel limite sopra indicato Se esentato, non puoi poi detrarre le stesse spese nel 730

    Esempio pratico

    • Tizio riceve dall’azienda buoni acquisto per 400 euro annui, il rimborso delle bollette di casa per 350 euro e un contributo per l’affitto da 400 euro. Totale benefit: 1.150 euro. Poiche supera il limite di 1.000 euro e Tizio non ha figli a carico, l’intero importo di 1.150 euro viene aggiunto al suo reddito imponibile. L’azienda lo riporta gia nella CU al punto 474, e Tizio lo trascrive nel rigo C17, colonna 1 del 730. Se invece i benefit totali fossero stati 950 euro, sarebbero stati completamente esenti e non avrebbero aumentato il reddito imponibile.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro (punti 474 e 475)
    • Documentazione dei benefit ricevuti: estratto conto buoni pasto, lettera di assegnazione auto aziendale, ricevute rimborso bollette
    • Contratto di locazione o piano di ammortamento mutuo (se hai ricevuto rimborsi per affitto o interessi)
    • Dichiarazione del dipendente al datore di lavoro sull’esistenza di figli fiscalmente a carico (necessaria per accedere alla soglia di 2.000 euro)

    Caso 1 – Dipendente senza figli: benefit sotto soglia

    Scenario. Caio non ha figli a carico. Il suo datore di lavoro gli ha dato un telefonino aziendale (valore imputato: 200 euro) e buoni spesa per 600 euro. Totale benefit: 800 euro.

    Come si applica. Il totale di 800 euro e inferiore al limite di 1.000 euro per i dipendenti senza figli. I benefit sono interamente esenti: non concorrono al reddito imponibile e non generano alcuna IRPEF aggiuntiva. Il punto 474 della CU riporta 800 euro, ma questo importo non aumenta l’imponibile. Caio riporta comunque il dato nel rigo C17, colonna 1, perche e obbligatorio indicarlo.

    In pratica

    • Sotto la soglia di 1.000 euro (senza figli) non paghi IRPEF sui benefit.
    • Devi comunque riportare il dato della CU nel rigo C17: e obbligatorio.
    • Controlla la CU: se il punto 474 e compilato, trascrivilo nel rigo C17.

    Caso 2 – Dipendente con figli: benefit che supera il doppio limite

    Scenario. Sempronia ha due figli fiscalmente a carico. L’azienda le rimborsa le bollette di luce e gas per 700 euro, l’affitto della prima casa per 1.000 euro e le da buoni spesa per 500 euro. Totale benefit: 2.200 euro.

    Come si applica. Sempronia ha diritto al limite di 2.000 euro perche ha figli a carico. Purtroppo il totale (2.200 euro) supera anche questo limite. Scatta la regola dell’interruttore: l’intero importo di 2.200 euro diventa imponibile, non solo i 200 euro di eccedenza. L’azienda lo include nel reddito della CU al punto 475. Sempronia compila il rigo C17, colonna 2, con 2.200 euro. Poiche il rimborso dell’affitto e stato incluso nei benefit tassati, Sempronia non puo detrarre separatamente le spese di locazione nel 730.

    In pratica

    • Avere figli a carico raddoppia il limite a 2.000 euro: conviene comunicarlo al datore di lavoro.
    • Se superi la soglia, si tassa tutto dall’inizio: un benefit da 2.001 euro costa come uno da 2.200.
    • I rimborsi per affitto o interessi sul mutuo ricevuti come benefit non possono essere detratti nuovamente nel 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Cooperative Sociali: prova fino a 6 mesi (F1)

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali differenzia il periodo di prova per livello: 30 giorni per livelli A-B, 60 giorni per OSS (C), 90 giorni per educatori/infermieri (D), 120 giorni coordinatori (E), 180 giorni per F1 (figure direttive). Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso ma con retribuzione effettiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello
    Livello Periodo prova Profili
    A1, A2 30 giorni Ausiliari
    B1 30 giorni Operatori generici
    C1, C2, C3 60 giorni OSS
    D1, D2, D3 90 giorni Educatori, infermieri
    E1, E2 120 giorni Coordinatori
    F1 180 giorni Responsabili, psicologi, direttori

    Cos'è e come si conta la prova

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza della prosecuzione. Durante questo periodo il recesso è libero per entrambe le parti.

    Si conta in giorni di calendario di effettivo servizio: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere della prova (allungandola di pari giornate).

    La prova deve essere scritta nel contratto di assunzione: se manca o è generica, non vale.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza dover motivare:

    • Il datore comunica per iscritto (raccomandata, PEC o consegna a mano)
    • Il lavoratore può dimettersi anche solo a voce (ma per tracciabilità sempre consigliata forma scritta)
    • Si paga solo il periodo effettivamente lavorato
    • Si maturano ratei di tredicesima, ferie e TFR in proporzione

    Il datore non può recedere se le motivazioni sono discriminatorie (gravidanza, motivi sindacali, ecc.): in tal caso il licenziamento è nullo.

    Prova nel D.Lgs. 104/2022 (decreto trasparenza)

    Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto regole nuove sulla prova:

    • Durata proporzionale per tempo determinato: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto, max secondo CCNL
    • Cumulo: non si può ripetere la prova per stesso lavoratore e stesse mansioni
    • Trasparenza: la durata deve essere indicata in modo chiaro nella lettera di assunzione

    Diritti durante la prova

    Anche durante la prova il lavoratore matura tutti gli istituti normativi:

    • Stipendio intero secondo livello
    • Ferie e ROL in ratei (1/12 per mese)
    • Tredicesima in ratei
    • TFR dal primo giorno
    • Contributi INPS/INAIL regolari
    • Diritto alla privacy e tutela contro mobbing/molestie

    Conferma e prosecuzione

    Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto prosegue a tempo indeterminato (o secondo durata contratto a termine) senza necessità di alcuna formalità.

    La conferma esplicita non è obbligatoria: il silenzio vale come conferma. Tuttavia molte cooperative emettono una “lettera di conferma” che ha valore solo dichiarativo.

    Dopo la prova il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo con preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – OSS in prova 60 gg
    Tizio assunto come OSS C1 con prova 60 gg. Al 55° giorno cooperativa comunica recesso (non si è ambientato in équipe). Pagati 55 gg + ratei. Niente preavviso.
    Caia – Educatrice prova interrotta da maternità
    Caia D2 in prova al 30° giorno scopre gravidanza. La prova si sospende per maternità (5 mesi). Rientro: prova riprende da gg 30 a gg 90.
    Sempronio – Responsabile F1 con prova 180 gg
    Sempronio assunto come responsabile RSA F1 con prova 180 gg. Al 5° mese decide di dimettersi (non si trova con la direzione). Recesso immediato senza preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un OSS?
    60 giorni di calendario (effettivi servizio) per livelli C1-C3 (OSS). Si calcolano sui giorni lavorati: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, attività sindacale) sempre nullo.
    Maturo ferie e tredicesima durante la prova?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima e TFR. La contribuzione INPS è piena. Anche permessi L.104 sono concessi.
    Si può ripetere la prova se cambio cooperativa?
    Sì, ogni nuovo rapporto di lavoro ha la sua prova. Ma se torno nella stessa cooperativa per stesse mansioni la prova non può essere ripetuta (cumulo vietato).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: maternità, paternità e congedi

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali integra l’indennità INPS di maternità al 100% per i 5 mesi di congedo obbligatorio (2 prima + 3 dopo il parto). Paternità obbligatoria di 10 giorni dal 2024. Congedo parentale fino agli 12 anni del figlio, 30% indennità INPS, esteso a 9 mesi totali per coppia. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi CCNL Cooperative Sociali
    Tipologia Durata Indennità
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 100% (INPS 80% + integraz. datore)
    Maternità anticipata gravi rischi Fino al parto 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 gg (dal 2024) 100%
    Congedo parentale 0-6 anni 9 mesi coppia (max 6 mese genitore) 30% INPS (80% primi 3 mesi se richiesti prima 12 anni)
    Congedo parentale 6-12 anni Resto del totale 30% INPS
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno 100%
    Malattia figlio 0-3 anni Illimitata Non retribuita (legge)
    Malattia figlio 3-8 anni 5 gg/anno per genitore Non retribuita

    Maternità obbligatoria 5 mesi al 100%

    Il congedo di maternità è di 5 mesi obbligatori:

    • 2 mesi prima del parto
    • 3 mesi dopo il parto
    • Oppure “flessibilizzazione“: 1 mese prima + 4 mesi dopo (su certificato medico/ginecologo)

    L’INPS paga l’80% della retribuzione media giornaliera; il CCNL Cooperative Sociali integra al 100%. La cooperativa anticipa lo stipendio e poi compensa con INPS.

    Paternità obbligatoria di 10 giorni

    Dal 2024 il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi obbligatori di paternità (era 7 fino al 2022, 5 fino al 2021).

    I 10 giorni:

    • Sono retribuiti al 100%
    • Si fruiscono nei 5 mesi successivi al parto
    • Possono essere fruiti anche frazionati
    • Sono indipendenti dal congedo della madre

    Inoltre c’è la paternità alternativa di 3 mesi (in caso di morte/grave infermità della madre o affido esclusivo al padre).

    Congedo parentale fino a 12 anni

    Dopo la maternità obbligatoria entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • Durata totale coppia: 9 mesi (di cui max 6 a un solo genitore)
    • Fino ai 12 anni del figlio
    • Frazionabile in giorni o ore
    • Indennità INPS al 30% della retribuzione (80% per primi 3 mesi se richiesti entro 6 anni del figlio, novità 2024)

    Il CCNL Cooperative Sociali non integra il congedo parentale (eccezione dal 100% maternità).

    Allattamento: 2 ore/giorno

    Fino a 1 anno del bambino la madre lavoratrice ha diritto a 2 ore retribuite al giorno (1 ora se orario <6h/giorno) per allattamento.

    Le ore possono essere:

    • Fruite all’inizio o fine turno (con consenso datore)
    • Cumulate in mezza giornata (4-5h × 2-3 gg)
    • Estese in caso di parto plurimo (4h/giorno per gemellaggio)

    L’indennità è interamente a carico INPS (anticipata dalla cooperativa).

    Malattia figli e congedi straordinari

    Sono previsti specifici congedi per la cura dei figli:

    • Malattia figlio 0-3 anni: senza limiti, non retribuita
    • Malattia figlio 3-8 anni: 5 giorni/anno per ciascun genitore, non retribuiti
    • Inserimento scolastico: 3 giorni/anno (con certificato scuola) non retribuiti

    I genitori adottivi godono delle stesse tutele dei genitori biologici.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità 10 gg
    Tizio fruisce 10 gg paternità (5 alla nascita + 5 nel mese successivo) al 100% retribuzione. La sostituzione in équipe è coperta da personale flessibile.
    Caia – Maternità + congedo parentale
    Caia ha 5 mesi maternità al 100% (cooperativa integra 20% sopra INPS). Poi 6 mesi congedo parentale al 30% INPS. Rientro a 11 mesi dal parto.
    Sempronio – Allattamento e turni RSA
    Sempronio (papà) non ha diritto all’allattamento (solo la madre). Sua moglie OSS in RSA fruisce 2h/giorno allattamento per 12 mesi, esonero notti.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità in cooperativa sociale?
    5 mesi obbligatori (2 prima + 3 dopo il parto) retribuiti al 100% (INPS 80% + integrazione cooperativa 20%). Flessibilizzabile a 1+4 mesi su certificato medico.
    Quanti giorni di paternità obbligatoria?
    10 giorni lavorativi obbligatori dal 2024, retribuiti al 100%. Si fruiscono nei 5 mesi successivi al parto, anche frazionati. È un diritto indipendente dalla madre.
    Quanto dura il congedo parentale facoltativo?
    Fino a 9 mesi totali per la coppia (max 6 a uno solo dei genitori), utilizzabili fino ai 12 anni del figlio. Indennità INPS al 30% (80% per 3 mesi se richiesti entro 6 anni del figlio).
    Ho diritto a permessi se mio figlio è malato?
    Sì: senza limiti per figli 0-3 anni, 5 giorni/anno per ciascun genitore se figlio 3-8 anni. I permessi sono non retribuiti ma non comportano licenziamento o sanzioni.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: malattia, comporto e infortunio

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali prevede comporto di 365 giorni di malattia nei 36 mesi (12 mesi su 3 anni). L’integrazione dell’indennità INPS arriva al 100% nei primi 6 mesi, poi 75% nei successivi. Per infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% fino a 6 mesi. Comporto in caso di patologie gravi documentate raddoppiato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Malattia, comporto e infortunio CCNL Cooperative Sociali
    Voce Durata / Importo
    Comporto base 365 giorni nei 36 mesi
    Patologie gravi (chemio, dialisi) 730 giorni nei 36 mesi
    Integrazione malattia primi 6 mesi 100% retribuzione
    Integrazione malattia 7°-12° mese 75% retribuzione
    Integrazione malattia oltre 12° 50% retribuzione
    Carenza primi 3 gg INPS 100% datore (no INPS)
    Infortunio prima settimana 100% datore
    Infortunio 6 mesi Integrazione fino al 100%
    Aspettativa non retribuita post comporto Fino a 12 mesi su richiesta

    Il comporto di 365 giorni

    L’art. 60 CCNL fissa il comporto in 365 giorni di malattia nei 36 mesi precedenti. Si conta su un arco temporale mobile di 3 anni.

    Per patologie gravi documentate (oncologia, dialisi, sclerosi multipla, SLA, terapie salvavita) il comporto è raddoppiato a 730 giorni.

    Superato il comporto, il datore può licenziare per “superamento periodo di comporto” senza giusta causa. Il lavoratore può chiedere aspettativa non retribuita fino a 12 mesi per continuare cure.

    Integrazione INPS scaglionata

    L’INPS paga indennità di malattia (50-66% dipende dal contesto), ma il CCNL prevede integrazione datoriale al:

    • 100% retribuzione nei primi 6 mesi
    • 75% nei mesi 7-12
    • 50% oltre il 12° mese

    I primi 3 giorni di carenza (non pagati da INPS) sono interamente a carico del datore.

    Infortunio sul lavoro

    L’infortunio sul lavoro è gestito da INAIL:

    • Prima settimana (giorni 1-7): pagati dal datore al 100%
    • Dal 4° al 90° giorno: INAIL paga 60% retribuzione
    • Dal 91° giorno in poi: INAIL paga 75% retribuzione
    • CCNL integra fino al 100% per i primi 6 mesi

    L’infortunio in itinere (casa-lavoro) è equiparato all’infortunio sul lavoro se avvenuto sul percorso abituale e in orario congruo.

    Comporto e patologie psichiatriche

    Le patologie psichiatriche e depressive rientrano nel comporto ordinario (365gg). Per il personale di settori “stressogeni” (comunità minori, salute mentale) le rappresentanze sindacali hanno chiesto comporto allargato non ancora concesso.

    In caso di burn-out certificato (sindrome stress-correlato), la malattia è gestita come ordinaria, ma il medico competente può proporre cambio mansione.

    Visite fiscali e controllo

    Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile alla visita fiscale INPS:

    • Settore privato (cooperative): fasce 10-12 e 17-19 (tutti i giorni inclusi festivi)
    • Esenzioni: patologie gravi, malattia da incidente, terapie salvavita

    Assenza alla visita = sanzione fino a perdita totale indennità per quel periodo.

    Casi pratici

    Tizio – OSS lombalgia 2 mesi
    Tizio si fa male sollevando paziente, 60 gg malattia. INPS 50%+50% data + datore integra 100%. Tornerà in servizio con visita medico competente.
    Caia – Educatrice burn-out 4 mesi
    Caia ha esaurimento (sindrome ansiosa) 4 mesi malattia. Primi 6 mesi integrazione 100%. Medico competente propone cambio mansione (no più comunità minori).
    Sempronio – Infermiere infortunio in itinere
    Sempronio cade in bici tornando da lavoro, infortunio in itinere. INAIL paga 60% poi 75% + cooperativa integra al 100% per 6 mesi. Riabilitazione ortopedica.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in cooperativa sociale?
    365 giorni di malattia nei 36 mesi precedenti. Per patologie gravi documentate (oncologia, dialisi, SLA, sclerosi multipla) il comporto è raddoppiato a 730 giorni.
    Lo stipendio è intero durante la malattia?
    Sì, l’integrazione datoriale arriva al 100% nei primi 6 mesi, poi 75% nei mesi 7-12, 50% oltre il 12° mese. I primi 3 giorni di carenza sono al 100%.
    Cosa succede se supero il comporto?
    Il datore può licenziare per superamento comporto. Si può chiedere aspettativa non retribuita fino a 12 mesi per continuare cure senza perdere il posto.
    L'infortunio in itinere è coperto?
    Sì, l’infortunio in itinere (casa-lavoro) è equiparato all’infortunio sul lavoro se avvenuto sul percorso abituale e in orario congruo. INAIL paga + cooperativa integra al 100% per 6 mesi.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: ferie 26 giorni, permessi e ROL

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali prevede 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,33 settimane), 88 ore di permessi ROL (~11 giorni), 32 ore di ex-festività e permessi retribuiti per gravi motivi familiari fino a 3 giorni/evento. Le ferie devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL CCNL Cooperative Sociali
    Voce Durata
    Ferie annuali 26 giorni lavorativi (4,33 sett.)
    ROL (riduzione orario lavoro) 88 ore (~11 giorni)
    Ex-festività 32 ore (4 giorni)
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario
    Lutto familiare 1° grado 3 giorni
    Lutto familiare 2° grado 1 giorno
    Permessi studio (150h) 150h triennio per scuola serale/università
    Permessi L. 104 3 giorni/mese o 2h/giorno (legge)
    Donazione sangue 1 giorno
    Termine fruizione ferie 18 mesi dalla maturazione

    26 giorni di ferie annue

    L’art. 53 del CCNL prevede 26 giorni lavorativi di ferie all’anno per tutti i lavoratori a tempo pieno (4,33 settimane se lavoro su 6 giorni; 22 giorni se lavoro su 5 giorni).

    Le ferie sono irrinunciabili: la mera monetizzazione è vietata dall’art. 36 Cost. ed è ammessa solo alla cessazione del rapporto.

    Il datore deve garantire almeno 2 settimane consecutive di ferie all’anno entro 12 mesi dalla maturazione.

    Riduzione Orario Lavoro: 88 ore

    I ROL sono 88 ore annue (~11 giornate) che il lavoratore può richiedere come permessi retribuiti.

    Si maturano 1/12 per ogni mese di servizio (~7,33h/mese). Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni.

    Possono essere convertiti in banca ore: confluiscono insieme alle ore di straordinario non liquidato e sono fruibili come permesso.

    Ex-festività: 32 ore

    Le 4 ex-festività (33 ore complessive ridotte a 32 dal rinnovo 2024) sono giornate aggiuntive previste in sostituzione di feste civili soppresse:

    • San Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione (giovedì 40° giorno dopo Pasqua)
    • Corpus Domini (giovedì 60° giorno dopo Pasqua)
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Sono previsti i seguenti permessi retribuiti:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario (continuativi)
    • Lutto coniuge, figli, genitori: 3 giorni
    • Lutto fratelli, nonni, suoceri: 1 giorno
    • Donazione sangue: giornata completa
    • Esami medici: visite specialistiche con esonero retribuito (con certificato)

    Permessi L. 104 e gravi motivi

    I lavoratori con L. 104/1992 hanno diritto a:

    • 3 giorni mensili di permesso retribuito (per sé o per familiare)
    • 2 ore al giorno alternative
    • Esonero dal lavoro notturno (su richiesta)

    I permessi per gravi motivi familiari (L. 53/2000): fino a 2 anni non retribuiti nell’arco della vita lavorativa, frazionabili.

    Casi pratici

    Tizio – OSS pianifica ferie estive
    Tizio chiede 18 gg ferie ad agosto. Datore deve garantire almeno 14 gg consecutivi (2 settimane). Programma turni copertura RSA con turnisti aggiuntivi.
    Caia – Educatrice cura figlio L.104
    Caia ha figlio L. 104, fruisce 3 gg/mese permesso. Combina con ROL 88h annue per gestire visite e terapie senza decurtazione stipendio.
    Sempronio – Lutto padre + esami medici
    Sempronio fruisce 3 gg lutto padre + 1 visita oncologica retribuita (certificato medico). 4 giorni totali senza tagli stipendio.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano in cooperativa sociale?
    26 giorni lavorativi all’anno (4,33 settimane se lavoro su 6 giorni). Devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione, almeno 2 settimane continuative.
    Cosa sono i ROL nel CCNL Cooperative Sociali?
    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 88 ore annue (~11 giorni) di permesso retribuito. Si maturano 7,33h al mese e sono fruibili in giornate intere o frazioni.
    Quanti giorni di permesso per matrimonio?
    15 giorni di calendario continuativi per il matrimonio del lavoratore o della lavoratrice. Sono retribuiti come giorni di lavoro ordinario.
    I permessi L.104 sono cumulabili con ROL?
    Sì, i 3 giorni mensili di L. 104 sono aggiuntivi rispetto a ferie e ROL. Sono retribuiti dall’INPS (con anticipo del datore) e non incidono sulla maturazione di altri istituti.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: orario 38h, turni e straordinari

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Cooperative Sociali è di 38 ore settimanali (5 giorni di 7,6h o 6 giorni di 6,33h). Per i servizi 24h (RSA, comunità) sono ammessi turni continuativi su 5 settimane, con monte ore mensile equivalente. Lo straordinario è maggiorato +25% feriale, +45% festivo, +55% notturno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Cooperative Sociali
    Tipologia Ore
    Orario settimanale 38h (full-time)
    Orario mensile multi-periodale 164h (4 settimane)
    Pausa pranzo 30 min (non retribuita se ≥6h)
    Riposo settimanale 24h continuative + 11h prima
    Riposo intermedio turni 11h tra fine e inizio turno
    Straordinario feriale +25% sull’orario base
    Straordinario festivo +45%
    Straordinario notturno (22-6) +55%
    Lavoro festivo ordinario +30% (oltre paga base)
    Lavoro notturno ordinario +25% sull’ora notturna

    Orario settimanale di 38 ore

    L’orario di lavoro full-time è di 38 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. La distribuzione tipica:

    • 5 giorni × 7,6h (lun-ven, riposo sabato e domenica)
    • 6 giorni × 6,33h (lun-sab, riposo domenica)
    • Multi-periodale 4 settimane: 164h totali con bilanciamento turni

    Il limite settimanale assoluto è 48 ore comprensive di straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.

    Turni nelle RSA e comunità 24h

    Per i servizi a copertura continua (RSA, comunità minori, case famiglia) sono ammessi:

    • Turni di 12 ore (es. 8-20, 20-8) con compensazione settimanale
    • Programmazione multi-periodale su 4-5 settimane (con eventuale rolling negativo)
    • Doppio turno notturno consecutivo: max 5 notti continue/mese
    • Riposo di 11 ore tra fine turno e inizio successivo

    La programmazione turni deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo.

    Maggiorazioni straordinario

    Lo straordinario è il tempo lavorato oltre l’orario contrattuale settimanale (38h):

    • Feriale fino a 4h/settimana: +25%
    • Festivo: +45%
    • Notturno feriale (22-6): +50%
    • Notturno festivo: +55%
    • Riposo settimanale lavorato: +50%

    Lo straordinario può essere convertito in banca delle ore con maggiorazione del 25% sui ROL accumulati.

    Lavoro notturno e tutela personale fragile

    Il lavoro notturno (22-6) ha disciplina specifica:

    • Indennità ordinaria: +25% sull’ora notturna
    • Massimo 8 ore consecutive notturne
    • Visita medica obbligatoria annuale
    • Esonero per donne in gravidanza fino a 1 anno dal parto
    • Esonero genitori unici di figli ≤8 anni
    • Esonero per chi assiste familiari portatori di handicap (L. 104)

    Part-time e flessibilità

    Il part-time può essere:

    • Orizzontale: ridotto su tutti i giorni (es. 20h/sett × 5gg)
    • Verticale: solo alcuni giorni/settimana (es. 38h/sett × 3gg)
    • Misto: combinazione delle due forme

    Lo straordinario del part-time è maggiorato del 15% fino al raggiungimento delle 38h, poi si applicano le maggiorazioni normali.

    Casi pratici

    Tizio – OSS turnista 38h
    Tizio è OSS in RSA con turni 8h × 5 giorni (38h totali con riduzione 2h ROL). Notti 6/mese: 8h × €4,50 = €36/notte indennità. Domenica = +30% retribuzione.
    Caia – Educatrice straordinari feriali
    Caia ha fatto 6h straordinario feriale (+25%) = 6h × €8,50 × 1,25 = €63,75. Riposo compensativo non richiesto, paga immediata.
    Sempronio – Infermiere notte+festivo
    Sempronio infermiere D2, ha lavorato Natale ore 22-6 = 8h notturno festivo (+55%). 8h × €9,80 × 1,55 = €121,52 in busta paga.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali si lavorano nel CCNL Cooperative Sociali?
    38 ore settimanali full-time, distribuibili su 5 o 6 giorni. Per servizi 24h è ammessa programmazione multi-periodale su 4-5 settimane.
    Quanto è pagato lo straordinario in cooperativa sociale?
    Lo straordinario feriale è +25%, festivo +45%, notturno +50-55%. Può essere convertito in banca delle ore con maggiorazione del 25%.
    Si possono fare due notti consecutive in RSA?
    Sì, ma con limite di 5 notti continue al mese. Tra fine turno notturno e inizio del successivo devono trascorrere almeno 11 ore di riposo.
    Le donne in gravidanza possono fare turni di notte?
    No, le donne in gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino sono esonerate dal lavoro notturno (22-6) per legge (D.Lgs. 151/2001).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 115 TU Giustizia Tributaria: Norme applicabili

    Art. 115 D.Lgs. 175/2024 – Norme applicabili

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

  • Eredità e casa del convivente: cosa spetta alla morte del partner

    Cosa succede alla casa e ai risparmi quando muore il proprio compagno o compagna, senza che ci sia stato matrimonio né unione civile? È una delle domande più dolorose e più fraintese. La risposta, netta, è che il convivente di fatto non eredita per legge: il codice civile non lo include tra i successibili. Vediamo allora cosa spetta davvero, cosa accade alla casa e come una coppia può organizzarsi per evitare brutte sorprese.

    Il convivente non è erede legittimo

    La successione “legittima” (cioè quella che opera in assenza di testamento) è regolata dall’art. 565 del codice civile, che individua come successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza, lo Stato. Il convivente di fatto non compare in questo elenco. Se il partner muore senza testamento, quindi, il convivente superstite non riceve nulla a titolo ereditario: i beni vanno ai figli, ai genitori o agli altri parenti.

    Cosa si può lasciare per testamento

    L’unico modo per trasferire beni al convivente è il testamento. Anche qui, però, ci sono limiti: se esistono legittimari (figli, ascendenti o un coniuge da cui non si è ancora divorziati), a loro è riservata per legge una quota di eredità (la “legittima”). Il convivente può ricevere solo nei limiti della quota disponibile, quella di cui il testatore può liberamente disporre. Se non vi sono legittimari, si può invece destinare al convivente l’intera eredità.

    La casa: un diritto di abitazione temporaneo

    Sulla casa di comune residenza la legge 76/2016 prevede una tutela specifica ma limitata nel tempo. Se il convivente proprietario muore, il superstite può continuare ad abitarvi per due anni o per la durata della convivenza se superiore, fino a un massimo di cinque; almeno tre anni in presenza di figli minori o disabili. È un diritto di godimento temporaneo, non la proprietà della casa e nemmeno il diritto di abitazione vitalizio che l’art. 540 del codice civile riserva al coniuge superstite.

    La differenza con l’unione civile

    Qui sta lo spartiacque. La parte stessa del sesso che sceglie l’unione civile anziché la semplice convivenza ottiene una tutela successoria identica a quella del coniuge: è erede legittimo, è legittimario (ha quindi una quota riservata), gode del diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare e ha diritto alla reversibilità. La convivenza di fatto, anche se registrata e accompagnata da un contratto, non attribuisce nulla di tutto questo.

    Come tutelare il convivente

    Le coppie che convivono possono colmare il vuoto con alcuni strumenti:

    • Testamento a favore del convivente, nei limiti della quota disponibile;
    • Polizze vita con il convivente come beneficiario (la somma non rientra nell’asse ereditario e non è soggetta alle regole della legittima);
    • Designazione del convivente come beneficiario delle prestazioni di un fondo di previdenza complementare;
    • Donazioni in vita o acquisti in comproprietà, valutando però gli effetti fiscali e le quote di legittima.

    Un esempio concreto

    Caia convive da dieci anni con Tizio, proprietario della casa in cui vivono, e Tizio ha due figli da una precedente relazione. Se Tizio muore senza testamento, la casa e i beni andranno ai figli; Caia potrà solo restare nell’abitazione per un massimo di cinque anni. Se invece Tizio fa testamento, potrà lasciare a Caia la quota disponibile (con due figli, un terzo del patrimonio), ma non di più, perché ai figli spetta comunque la legittima.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Successione legittima, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Rinuncia all’eredità, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro sull’acquisto della prima casa e Comprare la seconda casa.

  • CCNL Cooperative Sociali: stipendi 2026 per livello

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    A1 (livello base, es. ausiliario) 1.359,85 €
    A2 1.372,53 €
    B1 (es. operatore) 1.436,79 €
    C1 (es. operatore qualificato/OSS) 1.545,21 €
    C2 (es. OSS con qualifica/anzianità di livello) 1.591,06 €
    C3 1.637,57 €
    D1 1.637,57 €
    D2 (dal 1/1/2026 anche educatori con requisiti Legge Iori, prima al D1) 1.727,83 €
    D3 1.839,15 €
    E1 1.839,15 €
    E2 1.985,42 €
    F1 (es. coordinatore) 2.192,54 €
    F2 (es. responsabile/quadro) 2.504,09 €

    Importi = minimo tabellare conglobato mensile (14 mensilità: il rinnovo ha introdotto la quattordicesima al 50%) del CCNL Cooperative sociali, senza scatti, indennità di turno/notturne e assegni ad personam. Rinnovo del 26 gennaio 2024 (2023-2025): la tabella recepisce la terza e ultima tranche (1/10/2025), nessun ulteriore aumento già definito. La trattativa per il nuovo rinnovo è partita a marzo 2026 (piattaforma unitaria). Dal 1/1/2026 gli educatori con i requisiti della legge Iori passano da D1 a D2 (1.727,83 €). La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: tabella ufficiale FP-CGIL (sindacato firmatario, PDF con tutte e tre le tranche) confermata al centesimo da seconda fonte indipendente. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Tredicesima e altre mensilità

    Il CCNL Cooperative Sociali prevede solo 13 mensilità: stipendio mensile per 12 mesi + tredicesima a dicembre. Non è prevista la quattordicesima.

    La tredicesima è pari a un mese di retribuzione (minimo + scatti + indennità fisse). Erogata entro il 20 dicembre.

    Indennità di turno e festività

    Per i servizi 24h (RSA, comunità) sono previste:

    • Indennità domenicale: 30% in più sul lavoro festivo (oltre alla retribuzione ordinaria)

    Welfare integrativo e contribuzione

    Il CCNL prevede contribuzione obbligatoria a:

    • Cassa Mutua Nazionale Coop: sussidi straordinari

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.