Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Cos’è Fon.Coop

Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative. È stato costituito da AGCI, Confcooperative e Legacoop insieme alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che ne compongono gli organi di governo su base paritetica. Si tratta del fondo interprofessionale storicamente legato al mondo della cooperazione, ma l’adesione non è riservata soltanto alle cooperative: possono iscriversi tutte le imprese italiane e tutti i datori di lavoro privati, comprese società di capitali, associazioni, imprese sociali ed enti del Terzo Settore. Per una cooperativa, tuttavia, Fon.Coop resta l’interlocutore naturale perché il suo impianto regolamentare è pensato specificamente per le dinamiche del lavoro cooperativo, a partire dal trattamento dei soci lavoratori.

Come tutti i fondi interprofessionali, Fon.Coop si finanzia con la quota dello 0,30% versata da ogni datore di lavoro sul monte salari dei propri dipendenti: una somma che le imprese pagano già obbligatoriamente allo Stato e che, tramite l’adesione, viene destinata al fondo invece che confluire nella gestione residuale INPS. Per un quadro d’insieme sul funzionamento generale di questi strumenti rimandiamo alla guida Fondi interprofessionali: come funziona la formazione finanziata.

Chi può aderire

Aderiscono a Fon.Coop le cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative di consumo e, più in generale, ogni tipologia di impresa cooperativa. Come detto, il fondo è aperto anche a imprese non cooperative: spa, srl, associazioni e organizzazioni non profit possono scegliere Fon.Coop al pari di qualsiasi altro fondo interprofessionale, senza vincoli legati alla forma giuridica. Non è richiesto un numero minimo di dipendenti oltre alla presenza di almeno un lavoratore in busta paga, e l’adesione è sempre facoltativa: nessuna norma obbliga un datore di lavoro a destinare lo 0,30% a un fondo specifico.

Come aderire, passo dopo passo

L’adesione a Fon.Coop è gratuita e non comporta alcun costo per l’impresa, per i dipendenti o per i soci lavoratori. La procedura si svolge interamente attraverso il flusso Uniemens e viene di norma gestita da chi cura le buste paga in azienda, tramite il software INPS o un applicativo commerciale.

  1. Individuare il codice corretto. Il codice da inserire nel flusso Uniemens per aderire a Fon.Coop è FCOP. Le cooperative agricole utilizzano invece il modello DMAG trimestrale.
  2. Compilare la denuncia aziendale. Nella sezione dedicata di Uniemens si indicano l’anno, l’ultimo mese di contribuzione, la matricola INPS, il codice FCOP e il numero dei lavoratori dipendenti interessati.
  3. Rispettare la tempistica. L’adesione può avvenire in qualsiasi mese dell’anno e i versamenti al fondo decorrono dal mese di adesione stesso; l’invio deve però coincidere con la finestra della denuncia mensile base (dal 16 al 30 del mese).
  4. Registrarsi su Gifcoop. Dopo l’adesione, l’impresa deve registrarsi sulla piattaforma Gifcoop per gestire i piani formativi e verificare le risorse disponibili.

L’adesione si rinnova automaticamente ogni anno fino a revoca esplicita. Chi desidera lasciare il fondo, o passare a Fon.Coop da un altro fondo interprofessionale, inserisce nella stessa sezione Uniemens il codice REVO di revoca insieme al codice del fondo di destinazione (FCOP per aderire a Fon.Coop); per i dirigenti si aggiunge il codice REDI.

La portabilità delle risorse già accantonate

Chi cambia fondo può chiedere la portabilità del 70% delle risorse accantonate nei tre anni precedenti presso il fondo di provenienza, a condizione che ricorrano contestualmente: adesione contestuale al nuovo fondo, importo accantonato non inferiore a 3.000 euro, azienda con oltre 50 dipendenti e quote maturate dal 2009 in poi. È una valutazione da fare caso per caso insieme al fondo di provenienza prima di formalizzare il passaggio.

Gli strumenti per finanziare la formazione

Una volta aderito, l’impresa può accedere a due canali distinti, alternativi tra loro come modalità di utilizzo delle risorse.

Il Conto Formativo aziendale

Il Conto Formativo è il canale di accesso diretto alle risorse maturate dall’impresa, con procedure semplificate rispetto agli avvisi a bando. La disponibilità aziendale corrisponde all’80% del contributo versato annualmente, cioè dello 0,30% della retribuzione dei lavoratori dipendenti, al netto delle trattenute previste dalla normativa e delle spese di gestione del fondo.

Le imprese vengono classificate in base alla disponibilità accumulata:

Con il Conto Formativo l’impresa ha ampia libertà nella scelta delle tematiche, delle modalità didattiche (anche tramite corsi a catalogo già accreditati) e dei tempi di realizzazione, presentando direttamente il piano formativo senza attendere una finestra di avviso pubblico.

Il Fondo di Rotazione e gli Avvisi

Il Fondo di Rotazione è il canale dedicato in particolare alle PMI e alle microimprese: opera tramite avvisi pubblici periodici, ciascuno con una propria dotazione finanziaria, un proprio calendario di pubblicazione e una propria specificità (ad esempio corsi a catalogo, piani aziendali o percorsi legati a trasformazioni organizzative più ampie). Le imprese sottosoglia che non attivano il Conto Formativo hanno negli Avvisi del Fondo di Rotazione l’unico canale disponibile per finanziare la propria formazione.

Un aspetto importante da conoscere prima di partecipare: gli interventi finanziati tramite Fondo di Rotazione e Avvisi Settoriali o Tematici si configurano come aiuti di Stato e rientrano, salvo diversa indicazione dell’avviso, nel regime «de minimis» disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831. Questo significa che il contributo ricevuto si somma agli altri aiuti de minimis già ottenuti dall’impresa nel triennio mobile, entro il plafond previsto. Per un approfondimento su come si calcola questo limite e cosa comporta il concetto di impresa unica, si veda la guida Aiuti de minimis 2026: plafond, impresa unica e Registro nazionale degli aiuti.

La specificità cooperativa: i soci lavoratori

Questo è il punto che distingue Fon.Coop da molti altri fondi interprofessionali e che merita attenzione specifica da parte di chi gestisce una cooperativa. Nelle cooperative il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato è equiparato, ai fini contributivi, al lavoratore dipendente: dal 1 gennaio 2013, per effetto dell’estensione disposta dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, il contributo dello 0,30% si applica anche ai soci lavoratori delle cooperative, non solo ai dipendenti in senso stretto.

Coerentemente, tra i destinatari delle attività formative programmate nei piani di Fon.Coop rientrano non soltanto i dipendenti (a tempo determinato o indeterminato, compresi gli apprendisti), ma anche i soci lavoratori delle imprese cooperative, purché non abbiano la qualifica di soci volontari, oltre ai collaboratori con contratto di co.co.co e co.co.pro. In pratica, per una cooperativa questo significa che la formazione finanziabile tramite Fon.Coop può essere estesa alla generalità della compagine lavorativa, e non limitata a una minoranza di dipendenti in senso stretto: un elemento centrale nella pianificazione dei piani formativi in una realtà dove i soci lavoratori rappresentano spesso la maggioranza della forza lavoro.

Come verificare le risorse disponibili

Per conoscere la disponibilità aziendale aggiornata e il saldo delle risorse spendibili sul Conto Formativo, l’impresa deve accedere alla propria area riservata su Gifcoop, la piattaforma gestionale di Fon.Coop, utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione successiva all’adesione. Nella stessa area si presentano i piani formativi, si consulta il catalogo dei corsi accreditati e si monitora lo stato di avanzamento delle pratiche. Per le opportunità legate al Fondo di Rotazione, invece, occorre monitorare periodicamente la pubblicazione di nuovi avvisi sul sito ufficiale del fondo, poiché ogni avviso ha finestre di partecipazione e dotazioni proprie che si esauriscono con l’assegnazione delle risorse disponibili.

Domande frequenti

La cooperativa sociale può aderire a Fon.Coop?

Sì. Le cooperative sociali, come tutte le altre tipologie di cooperativa, possono aderire a Fon.Coop inserendo il codice FCOP nel flusso Uniemens, alle stesse condizioni previste per qualunque altra impresa cooperativa.

I soci lavoratori sono formabili con le risorse del fondo?

Sì, a condizione che non abbiano la qualifica di soci volontari. I soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai dipendenti sia ai fini del versamento dello 0,30% sia come destinatari delle attività formative finanziabili tramite Conto Formativo e Fondo di Rotazione.

L’adesione costa qualcosa alla cooperativa?

No. L’adesione a Fon.Coop è gratuita e non comporta alcun costo aggiuntivo per l’impresa, per i dipendenti o per i soci lavoratori: la quota dello 0,30% è la stessa che l’impresa verserebbe comunque, semplicemente destinata al fondo anziché alla gestione residuale INPS.

Cosa succede se la cooperativa è già iscritta a un altro fondo interprofessionale?

Per passare a Fon.Coop occorre inserire nel flusso Uniemens, nello stesso invio, il codice di revoca REVO e il codice FCOP, indicando il numero dei lavoratori interessati. Se ricorrono le condizioni previste (adesione contestuale, importo accantonato almeno pari a 3.000 euro, oltre 50 dipendenti e quote maturate dal 2009), è possibile inoltre chiedere la portabilità del 70% delle risorse accantonate presso il fondo di provenienza.

I corsi sulla sicurezza sul lavoro sono finanziabili?

La formazione obbligatoria in materia di sicurezza rientra tra le tematiche finanziabili nell’ambito dei piani formativi presentati sul Conto Formativo e sugli Avvisi del Fondo di Rotazione, nei limiti e con le modalità specificate di volta in volta dal regolamento del Conto Formativo o dal singolo avviso in vigore.

Quanto tempo passa dall’adesione alla possibilità di utilizzare le risorse?

I versamenti al fondo decorrono dal mese di adesione, ma la disponibilità aziendale si costituisce progressivamente con i versamenti mensili dello 0,30%: per questo motivo, salvo il ricorso alla portabilità da un altro fondo, è necessario un periodo di accumulo prima di raggiungere un saldo sufficiente a presentare un piano formativo sostanzioso sul Conto Formativo. Le imprese sottosoglia possono comunque partecipare da subito agli Avvisi del Fondo di Rotazione, che non richiedono un accantonamento pregresso.

Da leggere insieme

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.