Autore: Andrea Marton

  • Patto di non concorrenza – Glossario giuridico

    Patto di non concorrenza: accordo con cui il lavoratore si impegna, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attivita concorrenziali nei confronti dell’ex datore di lavoro, dietro corrispettivo specifico.

    Significato giuridico

    Il patto di non concorrenza e disciplinato dall’art. 2125 c.c. Requisiti di validita a pena di nullita: forma scritta; specifica indicazione dei limiti di oggetto (tipologia di attivita), tempo (durata massima: 5 anni per dirigenti, 3 anni per altri lavoratori) e luogo (territorio specificato); corrispettivo a favore del lavoratore di entita non simbolica (giurisprudenza richiede congruita, valutata caso per caso, di solito non inferiore al 30-50% della retribuzione annua). Tutti i requisiti sono cumulativi: la mancanza di uno solo determina la nullita del patto. Tutela bilanciamento tra liberta di iniziativa economica del lavoratore (art. 41 Cost.) e tutela dei segreti aziendali / know-how del datore. Patto stipulabile in costanza di rapporto o anche alla cessazione. Violazione: obbligo di restituzione del corrispettivo + risarcimento del danno + eventuale azione inibitoria.

    Esempio pratico

    Tizio, ingegnere informatico, viene assunto da una software house. Nel contratto e inserito patto di non concorrenza: per 2 anni dopo la cessazione, non puo svolgere attivita di sviluppo software in Lombardia e Veneto, dietro corrispettivo di 15.000 euro complessivi pagati a fine rapporto. Tizio rispetta il patto: dopo 2 anni e libero di svolgere qualsiasi attivita. Se Tizio viola il patto andando a lavorare per un competitor in Lombardia, deve restituire i 15.000 + risarcire il danno e cessare l’attivita.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’obbligo di fedelta (art. 2105 c.c.), che opera durante il rapporto e include il divieto di concorrenza ma cessa con il rapporto. Diverge dal patto di prova (art. 2096 c.c.), che riguarda la fase iniziale del rapporto. Si distingue dalla clausola di esclusiva, accordo durante il rapporto di non svolgere altre attivita per terzi. Le clausole di non sollecitazione sono accordi piu limitati (non assumere ex colleghi, non contattare ex clienti).

    Riferimenti normativi

    • art. 2125 c.c. – patto di non concorrenza
    • art. 2105 c.c. – obbligo di fedelta
    • art. 41 Cost. – liberta di iniziativa economica
    • Cass. 20 marzo 2017 n. 7141 – congruita del corrispettivo
  • Art. 46 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 46 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 21 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale

    Art. 21 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale, all’articolo 401, comma 5 , dopo la parola «assunte» sono inserite le seguenti: «e documentate». Note all’art. 21: – Si riporta il testo dell’ articolo 401 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 401 (Udienza). –

    1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

    2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell’articolo 97 comma

    4. 3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

    4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

    5. Le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

    6. Salvo quanto previsto dall’articolo 402, è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.

    7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

    8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell’incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.”.

  • Art. 59 Cod. Amb. – competenze della Conferenza Stato-regioni

    Art. 59 Cod. Amb. – competenze della Conferenza Stato-regioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 57, in ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare . In particolare: a) formula proposte per l’adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 57; b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ) e per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo; c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all’articolo 57; d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all’attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino; e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: tabelle retributive e minimi 2025-2028

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: tabelle retributive e minimi 2025-2028

    Il rinnovo del 10 febbraio 2026 ha definito la nuova struttura retributiva per oltre 10.000 lavoratori del settore orafo, argentiero e della gioielleria: aumenti medi di 200 euro lordi mensili al livello 5, distribuiti in tre tranche fino al 2028.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri (vigenza 2025-2028, rinnovo 10 febbraio 2026) prevede minimi da 1.574 € (liv. 2) a 2.520 € (liv. 7Q). L’aumento medio complessivo è di 200 € lordi al livello 5, pari al 10,51%, erogato in tre tranche: ottobre 2026, giugno 2027, giugno 2028.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Circa 10.000 lavoratori, ~800 aziende industriali
    Ambito
    Oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in metalli preziosi, bigiotteria in metalli preziosi

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi – in vigore dal 1° giugno 2025 (in euro)
    Livello Minimo mensile Indennità funzione Totale Scatto biennale
    7Q (Quadro) 2.405,58 € 114,00 € 2.519,58 € 40,96 €
    7 2.405,58 € 59,39 € 2.464,97 € 40,96 €
    6 2.212,40 € 2.212,40 € 36,41 €
    5S (Super) 2.058,07 € 2.058,07 € 13,43 €
    5 1.928,22 € 1.928,22 € 29,64 €
    4 1.804,87 € 1.804,87 € 26,75 €
    3 1.734,59 € 1.734,59 € 25,05 €
    2 1.574,39 € 1.574,39 € 21,59 €

    Nota: importi al lordo di trattenute previdenziali e fiscali, aggiornati al 1° giugno 2025 (rinnovo 2021-2024). Le tranche dell’accordo 2025-2028 (ottobre 2026, giugno 2027, giugno 2028) incrementeranno proporzionalmente tutti i livelli. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo il minimo mensile per 26; quella oraria per 173.

    Struttura dei livelli e logica retributiva

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri articola la struttura retributiva su 7 livelli (dal 2 al 7, più il 7Q per i quadri e il 5S come livello intermedio). Il primo livello è stato abolito con il rinnovo del 23 dicembre 2021: i lavoratori che vi erano inquadrati sono stati automaticamente riclassificati al secondo livello a decorrere dal 1° giugno 2022.

    Alla retribuzione minima tabellare si aggiungono:

    • Indennità di funzione: prevista per i livelli 7 (59,39 €/mese) e 7Q (114,00 €/mese), a riconoscimento delle responsabilità gestionali e di coordinamento.
    • Scatti di anzianità: 5 scatti biennali, il cui importo varia per livello (da circa 21 a 41 € mensili per scatto).
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi concordati con il datore, assorbibili o non assorbibili dagli aumenti contrattuali.
    • Welfare contrattuale: 200 € annui per il periodo 2022-2024, elevati a 220 € dal giugno 2028 secondo il rinnovo 2026.

    Gli aumenti del rinnovo 2025-2028

    L’ipotesi di accordo firmata il 10 febbraio 2026 tra Confindustria Federorafi e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL ha definito un piano di incrementi retributivi articolato su tre tranche, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2025:

    Piano degli aumenti tabellari 2025-2028 (riferimento: livello 5)
    Decorrenza Aumento mensile (liv. 5) Cumulato Nota
    1° giugno 2025 incluso nell’IPCA Adeguamento IPCA già riconosciuto
    Ottobre 2026 prima tranche parziale Primo incremento accordo 2026
    Giugno 2027 seconda tranche parziale Secondo incremento
    Giugno 2028 terza tranche ~200 € Aumento medio a regime

    L’incremento medio complessivo a regime (dicembre 2028) è di 200 € lordi mensili al livello 5, pari al 10,51% della retribuzione tabellare. Gli importi precisi per tranche e per livello saranno pubblicati nelle tabelle ufficiali allegate all’accordo definitivo. Gli aumenti degli altri livelli sono proporzionali al parametro retributivo del livello di riferimento (livello 5).

    Cosa contiene la busta paga oltre al minimo

    Il minimo tabellare è la voce base della retribuzione. Sul cedolino mensile di un lavoratore del settore orafo compaiono tipicamente anche:

    • Scatti di anzianità: maturati ogni due anni, fino a un massimo di cinque.
    • Maggiorazioni per lavoro straordinario: 25% per le prime due ore, 30% per le ore successive; 45% per il lavoro festivo; 55% per lo straordinario festivo; 20-30% per il lavoro notturno (dalle 22:00 alle 6:00).
    • Tredicesima: mensilità aggiuntiva corrisposta a dicembre, pari a 173 ore di retribuzione per gli operai e a una mensilità per gli impiegati.
    • Premio di risultato: dove presente, concordato a livello aziendale o territoriale.
    • Welfare aziendale: credito annuale spendibile in beni e servizi welfare (istruzione, sanità integrativa, previdenza complementare, ecc.).

    Particolarità del settore: distretti e lavorazioni pregiate

    Il settore orafo italiano è organizzato attorno a tre grandi distretti produttivi: Valenza (AL), polo dell’alta gioielleria artigianale e industriale; Vicenza, distretto a forte vocazione manifatturiera con Vicenzaoro tra le principali fiere mondiali; Arezzo, distretto della gioielleria in serie e della catena d’oro. In questi territori la contrattazione di secondo livello (accordi territoriali o aziendali) può integrare i minimi nazionali con premi di distretto o integrativi locali.

    La specificità del lavoro su metalli preziosi — oro, argento, platino, pietre preziose — richiede figure professionali altamente specializzate: incassatori, cesellatori, incisori, modellisti CAD/CAM, fonditori a cera persa. Il CCNL tiene conto di queste specificità nell’inquadramento e nelle indennità di funzione.

    Casi pratici

    Tizio — Orafo specializzato al livello 5, distretto di Valenza
    Tizio è inquadrato al livello 5 con quattro anni di anzianità (due scatti biennali già maturati). La sua retribuzione base è 1.928,22 € di minimo + 2 scatti da 29,64 € ciascuno = circa 1.987 € mensili lordi, a cui si aggiungono le maggiorazioni per le ore di straordinario effettuate nei picchi produttivi prima di Vicenzaoro. Con il primo aumento di ottobre 2026, il suo minimo salirà secondo la tranche definita dall’accordo.
    Caia — Impiegata di concetto al livello 6, azienda di Arezzo
    Caia è assunta come impiegata amministrativa al livello 6 con minimo tabellare di 2.212,40 €. Ha negoziato un superminimo non assorbibile di 80 €. La sua busta paga mostra: minimo 2.212,40 + superminimo 80,00 + rateo tredicesima mensile = circa 2.476 € lordi. Il superminimo non assorbibile continuerà a cumularsi con gli aumenti contrattuali delle tranche 2026-2028.
    Sempronio — Quadro (7Q) in una grande manifattura orafa
    Sempronio è inquadrato come quadro (7Q) con minimo di 2.405,58 € + indennità di funzione 114,00 € = totale base 2.519,58 €. Avendo maturato cinque scatti biennali (il massimo, 40,96 € ciascuno), la sua retribuzione base è di circa 2.724 € lordi mensili, prima di straordinari e premi. Ha anche diritto al credito welfare di 200 € annui (220 € dal giugno 2028).

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del livello 5 nel CCNL Orafi 2025?
    Dal 1° giugno 2025 il minimo tabellare del livello 5 è di 1.928,22 euro lordi mensili. Con il primo aumento contrattuale in vigore da ottobre 2026, il minimo salirà in base alla tranche definita dall’accordo del 10 febbraio 2026.
    Quanti livelli prevede il CCNL Orafi Argentieri?
    Il contratto prevede 7 livelli: 2, 3, 4, 5, 5S (super), 6 e 7, più la posizione 7Q (quadro) con indennità aggiuntiva. Il primo livello è stato eliminato con il rinnovo 2021, con confluenza automatica nel secondo.
    Quando arrivano gli aumenti del rinnovo 2025-2028?
    L’accordo del 10 febbraio 2026 prevede tre tranche di aumento: ottobre 2026, giugno 2027 e giugno 2028. L’incremento medio complessivo al livello 5 è di 200 euro lordi mensili (10,51% sulla retribuzione tabellare).
    Come si calcolano la retribuzione giornaliera e oraria?
    La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo il minimo mensile per 26 (divisore contrattuale). La retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per 173. Questi divisori sono fissati dal CCNL e valgono per operai e impiegati.
    Gli scatti di anzianità sono ancora previsti?
    Sì, il CCNL Orafi Argentieri prevede 5 scatti biennali di anzianità. Il valore dello scatto varia per livello (indicativamente da 21 a 41 euro mensili) e matura ogni due anni di servizio continuativo presso la stessa azienda.
    Il datore può pagare meno del minimo tabellare?
    No. Il minimo tabellare è la soglia retributiva inderogabile garantita dal CCNL. Il datore può corrispondere importi superiori (superminimi), ma non può scendere al di sotto dei minimi contrattuali, pena inadempimento contrattuale e possibile ricorso all’Ispettorato del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tabelle retributive ufficiali sono disponibili presso Confindustria Federorafi e le organizzazioni sindacali firmatarie.

  • Art. 168 TULPS – Termine a comparire e mancata presentazione del denunciato

    Art. 168 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.

    Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

    Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per l'irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito.

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  • Articolo 114.3 del T.U.B.

    Articolo 114.3 del T.U.B.

    Art. 114.3 T.U.B. Acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.2, l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza e’ riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia, possono svolgere:

    a) l’attivita’ di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall’articolo 114.1, lettera a);

    b) attivita’ connesse o strumentali.

    2. L’acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 per svolgere l’attivita’ di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attivita’ di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106.

    3. L’acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del presente capo riferite all’acquirente di crediti in sofferenza.

    4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell’acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.

    5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:

    a) assicura il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e nazionali applicabili al credito;

    b) comunica all’atto della nomina alla Banca d’Italia le proprie generalita’, il nominativo dell’acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell’incarico assunto;

    c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicita’ almeno semestrale alla Banca d’Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l’importo dovuto aggregato, il numero e l’ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore e’ un consumatore. La Banca d’Italia puo’ prevedere frequenze maggiori;

    d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d’Italia.

    6. Il gestore di crediti in sofferenza puo’ esternalizzare lo svolgimento di alcune attivita’ di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d’Italia ai sensi del comma 9, ferma restando la responsabilita’ del gestore di crediti in sofferenza per l’operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attivita’.

    7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e assolvono l’obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all’albo di cui all’articolo 114.5.

    8. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente:

    a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorita’ dello Stato membro ospitante e alle autorita’ dello Stato in cui e’ stato concesso il credito, se diverse;

    b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorita’ dello Stato membro ospitante e alle autorita’ dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.

    9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 50 CPI – Liceità

    Art. 50 CPI – Liceità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

    2. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

  • IVA – Glossario giuridico

    IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): imposta indiretta che colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio italiano da soggetti che esercitano attivita d’impresa, arte o professione, gravando in via definitiva sul consumatore finale.

    Significato giuridico

    L’IVA e disciplinata dal dpr 633/1972, in attuazione delle direttive comunitarie (oggi Dir. UE 2006/112/CE). Caratteristiche: imposta sul valore aggiunto generato in ogni fase del ciclo produttivo-distributivo, mediante meccanismo di detrazione IVA acquisti dall’IVA addebitata in vendita; neutrale per le imprese (recuperano l’IVA pagata sugli acquisti detraendola), gravante solo sul consumatore finale. Aliquote in Italia: 4% (beni di prima necessita: pane, latte, libri); 5% (alcuni servizi sociosanitari, salse, basilico, ecc.); 10% (acqua, energia elettrica, alcune cessioni alimentari); 22% (aliquota ordinaria). Soggetti passivi: imprese individuali e societa, professionisti, agricoltori, enti commerciali. Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2019 tra soggetti residenti. Regime forfettario (l. 190/2014): per chi ha ricavi/compensi annui fino a 85.000 euro (dal 2023), no IVA in fattura, regime di tassazione sostitutiva semplificata.

    Esempio pratico

    Tizio, commerciante, acquista merce per 1.000 euro + IVA 22% = 220 euro IVA. Rivende a 1.500 euro + IVA 22% = 330 euro IVA. Versa all’erario: 330 (IVA addebitata) – 220 (IVA detratta su acquisti) = 110 euro. Il consumatore finale paga 1.830 euro inclusi 330 di IVA. L’IVA totale sull’operazione e 330 euro, riscossa frazionatamente nelle varie fasi (Tizio versa 110, il suo fornitore versa la differenza con i propri fornitori, ecc.).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRPEF e IRES, imposte dirette sul reddito. Diverge dall’imposta di registro (dpr 131/1986), tributo indiretto sugli atti formati. Si distingue dalle accise, imposte specifiche su alcuni beni (carburanti, alcoolici, energia). Per le operazioni extra UE opera il regime di non imponibilita all’esportazione + dazi e IVA all’importazione.

    Riferimenti normativi

    • dpr 26 ottobre 1972 n. 633 – Disciplina IVA
    • Dir. UE 2006/112/CE – Direttiva comune IVA
    • art. 16 dpr 633/1972 – aliquote
    • l. 190/2014 – regime forfettario
    • d.l. 119/2018 – fatturazione elettronica obbligatoria
  • Articolo 150 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 150 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 150 CCII – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

  • Esecuzione forzata – Glossario giuridico

    Esecuzione forzata: procedura giudiziaria con cui si realizza coattivamente un diritto accertato in capo al creditore mediante titolo esecutivo, attraverso l’espropriazione di beni del debitore o l’esecuzione in forma specifica.

    Significato giuridico

    L’esecuzione forzata e disciplinata dal Libro III del codice di procedura civile (artt. 474 ss.). Presuppone un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.): sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, atto pubblico notarile, cambiale, assegno, ecc. Procedura: notifica del titolo + precetto (intimazione di pagare entro 10 giorni), poi atto esecutivo specifico in base al tipo. Si distinguono tre tipologie principali: espropriazione forzata (pignoramento e vendita di beni del debitore: mobile, immobile, presso terzi); esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio (art. 605 c.p.c.) o per obblighi di fare/non fare (artt. 612 ss. c.p.c., con possibilita di esecuzione coattiva di obblighi infungibili); esecuzione forzata di obblighi di non fare (con distruzione delle opere realizzate in violazione). Il debitore puo proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

    Esempio pratico

    Tizio ha ottenuto sentenza di condanna di Caio al pagamento di 50.000 euro, non impugnata e divenuta definitiva. Notifica del titolo + precetto. Decorsi i 10 giorni senza pagamento, Tizio procede al pignoramento del conto corrente di Caio (presso la sua banca): la banca, ricevuta la notifica, blocca le somme. Successivamente l’esecuzione prosegue con vendita del credito pignorato. Se invece Tizio pignora un’auto di Caio: trascrizione del pignoramento al PRA, fissazione asta da parte del giudice dell’esecuzione, vendita.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), misura cautelare che congela i beni del debitore in attesa della sentenza di merito (non realizza coattivamente il diritto). Diverge dall’ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.), garanzia reale iscritta in base a sentenza, ma non e atto esecutivo. Si distingue dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale, codice della crisi d.lgs. 14/2019), procedura concorsuale che incide sull’intero patrimonio del debitore insolvente.

    Riferimenti normativi

    • art. 474 c.p.c. – titoli esecutivi
    • art. 480 c.p.c. – atto di precetto
    • artt. 491 ss. c.p.c. – espropriazione forzata
    • artt. 605 ss. c.p.c. – esecuzione per consegna o rilascio
    • art. 615 c.p.c. – opposizione all’esecuzione
  • Art. 103 D.P.R. 115/2002

    Art. 103 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.