Art. 109 L. Fall. – Procedimento di distribuzione della somma
Procedimento di distribuzione della somma

Procedimento di distribuzione della somma
Il CCNL Logistica prevede periodo di prova da 1 a 6 mesi in base al livello: 1 mese per 6° (mansioni elementari), 2 mesi per 5°-4°, 3 mesi per 3°, 4 mesi per 2°, 5 mesi per 1° e 6 mesi per Quadri. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Deve essere indicata per iscritto nella lettera di assunzione.
| Livello | Durata prova |
|---|---|
| Quadri | 6 mesi |
| 1° | 5 mesi |
| 2° | 4 mesi |
| 3° Super, 3° | 3 mesi |
| 4°, 5° | 2 mesi |
| 6° | 1 mese |
Il CCNL Logistica gradua la prova in base al livello di destinazione: più qualificata la mansione, più lungo il periodo di prova.
La lettera di assunzione deve indicare espressamente il periodo di prova in mesi. Senza clausola scritta: prova non pattuita, rapporto definitivo dall’inizio.
La lettera di assunzione deve anche specificare:
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza motivazione. La cessazione è immediata.
Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio (gravidanza, religione, etc.). Un recesso discriminatorio è nullo.
Il lavoratore riceve: retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, quota di 13ª maturata, ferie non godute.
Il periodo di prova si sospende per:
I giorni sospesi NON contano nei mesi di prova.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Art. 114 ter decies T.U.B. – Patrimonio destinato
In vigore dal 22/02/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2011 n. 230 Articolo 1
Nota:Contiene anche le modifiche recate dell’art. 4 decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 230.
“1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’ articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l’articolo 114-duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d’esercizio dell’istituto di pagamento.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d’Italia della pendenza del procedimento.
7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.”
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D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l’esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata dai creditori e omologata può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell’incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi incluse le deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci, la convocazione dell’assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l’esercizio del diritto di voto nelle stesse […]. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l’emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l’atto di trasferimento.
8. In deroga all’articolo 2560 del codice civile, l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
((
1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.
))

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all’art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinchè i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
IRES (Imposta sul Reddito delle Societa): imposta diretta che colpisce il reddito complessivo delle societa di capitali, degli enti commerciali residenti in Italia e di alcuni enti non residenti per i redditi prodotti nel territorio nazionale.
L’IRES e disciplinata dagli artt. 72 ss. del TUIR (dpr 917/1986). Soggetti passivi (art. 73 TUIR): societa per azioni, SRL, SAPA, societa cooperative, societa di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle societa con oggetto principale di attivita commerciale, enti non commerciali per i loro redditi commerciali, societa ed enti non residenti per i redditi prodotti in Italia. Aliquota: 24% (ridotta dal 27,5% al 24% dalla l. 232/2016, in vigore dal 2017). Aliquota maggiorata per: banche e imprese di assicurazione (addizionale 3,5%, totale 27,5%); societa di concessioni autostradali (addizionale 3,5 punti). Base imponibile: utile civilistico con correzioni fiscali. Esistono regimi speciali: opzione di trasparenza fiscale per SRL ristrette (art. 116 TUIR), consolidato fiscale nazionale (artt. 117 ss. TUIR), tonnage tax per attivita armatoriali. Imposta dovuta in acconto e saldo, con dichiarazione annuale Redditi SC.
Una SRL chiude l’esercizio 2024 con utile civilistico di 100.000 euro. Effettua le riprese fiscali (es. ammortamenti deducibili, costi indeducibili, plusvalenze rateizzabili). Reddito imponibile: 110.000 euro. IRES dovuta: 24% di 110.000 = 26.400 euro. Versamento: acconto a giugno e novembre, saldo entro 30 giugno anno successivo (con maggiorazione 0,4% se posticipato). Dichiarazione Redditi SC entro 30 novembre.
Si distingue dall’IRPEF, che colpisce le persone fisiche con aliquote progressive (23-43%). Diverge dall’IRAP (Imposta Regionale sulle Attivita Produttive), che ha base imponibile differente (valore della produzione netta). Per le societa di persone (SNC, SAS), il reddito e tassato per trasparenza in capo ai soci ex art. 5 TUIR. Le SRL trasparenti ex art. 116 TUIR optano per la tassazione in capo ai soci (no IRES societaria).

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e
3. Possono altresi' essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanita' con vincolo di destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti. Torna al sommario

Art. 114.8 T.U.B. – Principi generali.
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
“1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:
a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;
b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;
c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;
d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.”
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D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPAR ) esercita, mediante il Servizio geologico d’Italia Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni: a) svolgere l’attività conoscitiva, qual è definita all’articolo 55; b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza; c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

Effetti sui finanziamenti destinati ad uno