Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Funzioni Centrali: orario servizio e lavoro agile

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali prevede 36 ore settimanali di servizio, articolate in 5 giorni (lunedì-venerdì). Sono ammesse modalità flessibili: orario flessibile entrata 7:30-9:00 e uscita 13:30-17:30, lavoro agile fino al 60% del tempo lavoro, banca ore. Il rinnovo 2024 ha esteso il diritto al lavoro agile e introdotto il diritto alla disconnessione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Articolazione oraria standard Funzioni Centrali
    Modalità Orario Note
    Settimana corta 5gg 36h (7h12’/gg) Standard ministeri e agenzie
    Settimana corta 6gg (con sabato) 36h (6h/gg) Sportelli al pubblico
    Flessibilità entrata Tra 7:30-9:00 Recupero giornaliero
    Flessibilità uscita Tra 13:30-17:30 In base ad entrata
    Lavoro agile Fino al 60% Accordo individuale
    Banca ore 40 ore/anno Recupero entro 12 mesi

    L'orario settimanale: 36 ore in 5 giorni

    L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, ripartite in 5 giorni dal lunedì al venerdì con 7 ore e 12 minuti al giorno. Le amministrazioni con sportelli al pubblico (es. INPS) possono prevedere settimana su 6 giorni con 6 ore/giorno.

    Pause: la pausa pranzo è obbligatoria di 30 minuti dopo 6 ore continuative di lavoro. Non viene retribuita.

    Lavoro agile fino al 60% del tempo lavoro

    Il CCNL 2024 ha confermato e ampliato il lavoro agile (ex L. 81/2017 + D.L. 80/2021 PA): fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili che richiedono presenza obbligatoria (es. centralinisti, autisti, ausiliari di custodia).

    Modalità: accordo individuale scritto tra dipendente e dirigente, durata determinata (max 12 mesi rinnovabile), specifica gli obiettivi e le fasce di reperibilità. Il dipendente in lavoro agile ha diritto alla disconnessione fuori dalle fasce stabilite.

    Banca ore e recupero

    Le ore eccedenti l’orario ordinario possono confluire in banca ore individuale (max 40 ore/anno) o essere pagate come straordinario.

    Le ore in banca devono essere recuperate entro 12 mesi tramite permessi orari o giornate libere. Decorso il termine senza recupero, le ore vengono liquidate come straordinario al tasso previsto (+15% feriale, +30% notturno/festivo).

    Casi pratici

    Tizio – Operatore con flessibilità
    Tizio entra al Ministero Interno tra 7:45 e 8:30 e termina coerentemente 7h12′ dopo. Recupera eventuali minuti in difetto la settimana successiva. Non fa lavoro agile (custodia immobile).
    Caia – Funzionaria Entrate in smartworking
    Caia, funzionaria Entrate, lavora da casa 12 giorni al mese (60% del mese-tipo 20gg). Fasce di reperibilità 9-13 e 14-17. Riceve indennità lavoro agile annua di €110 forfettaria.
    Sempronio – Banca ore di 32 ore
    Sempronio ha accumulato 32 ore di straordinario in banca ore per progetti audit. Le recupera tra agosto e dicembre come 4 giornate libere extra ferie.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un dipendente Funzioni Centrali?
    36 ore settimanali, in 5 giorni dal lunedì al venerdì (7h12’/giorno) oppure 6 giorni con sabato (6h/giorno) per sportelli al pubblico.
    Quanti giorni al mese posso fare smart working nel pubblico?
    Fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili a presenza obbligatoria. In pratica circa 12 giorni al mese su 20 lavorativi.
    Cos'è la banca ore?
    Un conto individuale di ore eccedenti l’orario ordinario (max 40h/anno) recuperabili entro 12 mesi come permessi o giornate libere. Trascorso il termine, vengono liquidate come straordinario.
    Il dipendente in smart working ha diritto alla disconnessione?
    Sì. Il CCNL 2024 ha codificato il diritto alla disconnessione fuori dalle fasce di reperibilità concordate. Niente email, telefonate o messaggi di servizio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Funzioni Centrali: stipendi 2026 per area

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 (firmato il 27 gennaio 2025) ha portato lo stipendio tabellare unico per area, dal 1° febbraio 2025, a: 1.653,97 € Operatori, 1.740,36 € Assistenti, 2.113,59 € Funzionari, 2.886,21 € Elevate Professionalità (aumento medio ~165 €, +6% circa). A questo si aggiungono i differenziali stipendiali individuali (che conservano le vecchie fasce F1-F7), l’indennità di amministrazione specifica per ente e l’eventuale RIA.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    27 gennaio 2025 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva; tabelle in G.U. n. 30 del 7/2/2025)
    Vigenza
    Parte normativa in ultrattività; nuovi tabellari dal 1° febbraio 2025, negoziato 2025-2027 atteso
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Stipendio tabellare mensile lordo Funzioni Centrali dal 1° febbraio 2025 (CCNL 27/1/2025)
    Area Tabellare mensile
    Elevate Professionalità (EP) 2.886,21 €
    Funzionari 2.113,59 €
    Assistenti 1.740,36 €
    Operatori 1.653,97 €

    Tabellare unico per area (l’ex indennità integrativa speciale è conglobata). Chi proviene dalle vecchie fasce economiche più alte conserva la differenza come differenziale stipendiale individuale: un ex III F7, ad esempio, mantiene ~687 € oltre il tabellare. Aggiungere l’indennità di amministrazione dell’ente (indicativamente 80-450 €/mese), turni e straordinari.

    Le voci che compongono lo stipendio

    Lo stipendio del dipendente Funzioni Centrali è la somma di più voci:

    • Tabellare unico di area – importo fisso per area (Operatori, Assistenti, Funzionari, EP); l’ex IIS è conglobata al suo interno
    • Differenziali stipendiali – importi individuali che riconoscono le progressioni economiche (ex fasce F1-F7) e le eccedenze rispetto al nuovo tabellare
    • RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) – importo personalizzato per chi era in servizio prima del 1989
    • Indennità di amministrazione – specifica per ente (Entrate, INPS, INAIL, Ministero, ecc.)
    • Indennità di posizione organizzativa – solo per ruoli specifici

    La tredicesima è sempre prevista. La quattordicesima non è prevista nel CCNL Funzioni Centrali (a differenza di altri comparti).

    Indennità di amministrazione: differenze tra enti

    L’indennità di amministrazione è una voce specifica di ciascun ente, finanziata dal bilancio dell’amministrazione e contrattata in sede locale. Esempi 2026 per Funzionari:

    • Agenzia Entrate: €350-450/mese (la più alta)
    • Agenzia Dogane: €320-400/mese
    • INPS/INAIL: €280-380/mese
    • Ministeri di settore: €150-280/mese
    • Presidenza del Consiglio: €380-500/mese

    L’indennità è dovuta dodici mensilità e concorre alla pensione. Non rientra invece nel calcolo del TFR.

    Aumenti del rinnovo 2024 e una tantum

    Il CCNL 2022-2024 ha previsto un incremento medio di ~165 € lordi mensili (+6% circa) sul tabellare, con i nuovi importi in busta paga dal 1° febbraio 2025. Per il periodo 2022-2023 sono state riconosciute l’indennità di vacanza contrattuale e l’anticipo del D.L. 145/2023 già erogati; gli arretrati a conguaglio per il periodo 1/1/2024-31/1/2025 (al netto di IVC e anticipi) sono stati liquidati da febbraio 2025: indicativamente 660-1.125 € per i Funzionari, 700-925 € per gli Assistenti, 810-870 € per gli Operatori, secondo l’ex fascia economica\.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore con 3 anni
    Tizio, operatore al Ministero della Difesa assunto dopo il 2022: tabellare 1.653,97 € + indennità di amministrazione (poniamo 120 €) = circa 1.774 € lordi/mese, più tredicesima. Netto indicativo ~1.400 €/mese.
    Caia – Funzionaria Agenzia Entrate
    Caia, funzionaria dell’Agenzia delle Entrate con un differenziale stipendiale da progressione (poniamo 250 €): tabellare 2.113,59 + differenziale 250 + ind. amm. Entrate ~380 = circa 2.745 € lordi/mese. Su 13 mensilità, oltre 35.500 € lordi annui più il trattamento accessorio.
    Sempronio – EP con RIA pregressa
    Sempronio, EP all’INPS in servizio dal 1985: tabellare 2.886,21 € + ind. amm. INPS ~350 € + RIA 120 € = circa 3.356 € lordi/mese, oltre alla retribuzione di posizione prevista per le Elevate Professionalità.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un funzionario Agenzia Entrate?
    Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate neoassunto parte da circa 2.500 € lordi/mese (tabellare 2.113,59 € + indennità di amministrazione, indicativamente 350-450 €); con progressioni economiche e accessorio si sale. La tredicesima porta a 13 mensilità/anno.
    Cos'è l'IIS in busta paga del pubblico impiego?
    L’Indennità Integrativa Speciale era la storica voce antinflazione: nelle Funzioni Centrali oggi non compare più come voce separata perché è conglobata nello stipendio tabellare. Concorre quindi automaticamente a pensione e TFR/TFS.
    La quattordicesima esiste nel pubblico impiego?
    No. Il CCNL Funzioni Centrali prevede solo tredicesima (a dicembre). La quattordicesima esiste in altri CCNL privati (es. Commercio) ma non nel pubblico contrattualizzato.
    Quanto sono stati gli aumenti del CCNL 2024?
    In media ~165 € lordi mensili (+6% circa) dal 1° febbraio 2025, oltre agli arretrati a conguaglio per il 2024 (indicativamente 660-1.125 € per i Funzionari secondo l’ex fascia). Nel periodo 2022-2023 erano già stati erogati IVC e anticipo D.L. 145/2023.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Funzioni Centrali: aree e profili professionali

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 ha sostituito le vecchie tre aree con quattro: Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevate Professionalità (EP). Ciascuna area ha più differenziali stipendiali di sviluppo. L’inquadramento avviene per concorso pubblico; la progressione è in parte automatica (anzianità) e in parte per valutazione/selezione interna.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Aree CCNL Funzioni Centrali 2024 e profili tipo
    Area Profili Titolo
    Operatori Ausiliari, addetti servizi, autisti Scuola dell’obbligo
    Assistenti Assistente amministrativo, tecnico, informatico junior Diploma
    Funzionari Funzionario amministrativo, tributario, contabile, tecnico Laurea
    Elevate Professionalità (EP) Dirigenza intermedia, posizioni organizzative complesse Laurea + valutazione

    La riforma del 2024: dalle tre aree alle quattro

    Fino al 2022 il CCNL Funzioni Centrali prevedeva tre aree: A (operatori), B (assistenti), C (funzionari), con sotto-fasce. Il CCNL 2022-2024 firmato il 9 maggio 2024 ha introdotto la quarta area EP (Elevate Professionalità) per ruoli di alta specializzazione non dirigenziali.

    La riforma ha avuto due obiettivi: premiare la specializzazione (laureati con responsabilità complesse non più confusi con funzionari standard) e recuperare gap retributivo rispetto al privato per profili tecnici (informatici, fiscalisti, ingegneri).

    Differenziali stipendiali di sviluppo (DSS)

    All’interno di ogni area, i lavoratori si muovono per differenziali stipendiali di sviluppo: incrementi tabellari legati ad anzianità e valutazione. Sostituiscono le vecchie “fasce” e “posizioni economiche”.

    Ogni area ha tipicamente tre o quattro DSS. Il passaggio dal differenziale base al successivo richiede: 5 anni di servizio nell’area + valutazione positiva ultimo triennio + percentuale massima ammessa nei contingenti annuali (di norma 30-50% degli aventi diritto).

    Progressione verticale: il concorso interno riservato

    La progressione verticale (passaggio da Assistenti a Funzionari, o da Funzionari a EP) avviene per concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno (ex art. 52 D.Lgs. 165/2001).

    Requisiti tipici: titolo di studio dell’area superiore, anzianità minima nell’area di provenienza (di norma 3-5 anni), valutazione positiva. La selezione è per titoli ed esami o per soli titoli per quote minoritarie.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore al Ministero Interno
    Tizio è operatore al Min. Interno da 3 anni. Stipendio tabellare 1.653,97 €/mese × 13 mensilità + buoni pasto 7 € × 22 gg. Maturata l’anzianità richiesta potrà concorrere al primo differenziale stipendiale (importo definito dalla contrattazione, indicativamente nell’ordine di 80-150 €/mese).
    Caia – Funzionaria Agenzia Entrate
    Caia è funzionaria fiscale all’Agenzia delle Entrate, laurea in Economia, con un differenziale stipendiale già maturato. Tabellare 2.113,59 €/mese × 13 + differenziale + indennità di amministrazione Entrate ~350 €/mese. Coordina 4 assistenti per controlli formali.
    Sempronio – EP all’INPS
    Sempronio è Elevata Professionalità all’INPS Direzione Centrale Pensioni, da 12 anni come funzionario poi promosso EP nel 2024. Tabellare 2.886,21 €/mese + retribuzione di posizione da EP (indicativamente ~600 €/mese).

    Domande frequenti

    Quali sono le quattro aree del CCNL Funzioni Centrali 2024?
    Operatori (scuola obbligo), Assistenti (diploma), Funzionari (laurea), Elevate Professionalità (laurea + valutazione complessa). Hanno sostituito le vecchie tre aree A/B/C.
    Come si passa da Assistenti a Funzionari?
    Per concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno (art. 52 D.Lgs. 165/2001). Servono laurea, anzianità minima nell’area inferiore e valutazione positiva ultimo triennio.
    Cosa sono i differenziali stipendiali di sviluppo?
    I DSS sono incrementi tabellari per anzianità e valutazione. Hanno sostituito fasce e posizioni economiche. Ogni area ha 3-4 DSS, con passaggio ogni 5 anni di servizio dopo valutazione e nei limiti dei contingenti annuali.
    Il titolo di studio basta per il livello superiore?
    No. Il livello dipende dalle mansioni effettive e dal concorso superato, non dal titolo posseduto. Un laureato che svolge mansioni di assistente resta in area Assistenti finché non vince concorso per Funzionari.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoferrotranvieri: preavviso 30-120 giorni

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Autoferrotranvieri va da 30 a 120 giorni di calendario secondo l’area professionale e l’anzianità (art. 13). Gli stessi termini valgono per le dimissioni: il contratto non prevede alcun dimezzamento. Il datore può scegliere fra preavviso lavorato e indennità sostitutiva. La giusta causa (guida in stato di ebbrezza, danneggiamento dei mezzi) esclude il preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso — art. 13 CCNL (uguali per licenziamento e dimissioni)
    Area professionale Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Aree 1ª e 2ª 60 gg 90 gg 120 gg
    Area 3ª 45 gg 60 gg 75 gg
    Area 4ª 30 gg 45 gg 60 gg

    Attenzione: il preavviso non è dimezzato in caso di dimissioni. L’art. 13 del CCNL è esplicito: «i termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni». Chi si dimette senza rispettarli non ha diritto alla retribuzione del periodo mancante e l’azienda può trattenere il corrispondente importo da quanto le spetta a qualsiasi titolo. I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, non dal giorno della comunicazione, e si contano in giorni di calendario.

    Come si calcola il preavviso

    Il preavviso dipende da due soli elementi:

    • l’area professionale di inquadramento (1ª e 2ª, 3ª, 4ª): non il parametro retributivo;
    • l’anzianità di servizio compiuta, in tre fasce: fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10.

    Chi recede — azienda o lavoratore — non cambia la durata. Si conta in giorni di calendario e i termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese, quindi una comunicazione del 20 fa partire il conteggio dal 1° del mese successivo.

    Preavviso lavorato vs indennità

    Il datore (o lavoratore) sceglie:

    • Preavviso lavorato: continua a lavorare
    • Indennità sostitutiva: paga il periodo + ratei 13ª/14ª/ferie/ROL

    Indennità inversa: il datore può chiedere di uscire prima pagando.

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni richiedono:

    • lo stesso preavviso previsto per il licenziamento, secondo la tabella dell’art. 13: nessuna riduzione;
    • forma telematica tramite il portale Cliclavoro/INPS;
    • sono revocabili entro 7 giorni.

    Se il lavoratore non rispetta il preavviso, l’art. 13 consente all’azienda di trattenere l’importo corrispondente ai giorni non lavorati da quanto gli spetta a qualsiasi titolo, TFR compreso. In alternativa si può concordare con l’azienda l’uscita anticipata: in quel caso la trattenuta non si applica.

    Eccezioni di forma online: dimissioni in prova, per giusta causa, di madre nei primi 3 anni del figlio (convalida ITL).

    Licenziamento per giusta causa

    La giusta causa consente licenziamento senza preavviso. Cause tipiche TPL:

    • Guida in stato di ebbrezza/sostanze stupefacenti (riscontrata in servizio)
    • Danneggiamento doloso di mezzi aziendali
    • Rifiuto reiterato di obbedire a regole sicurezza
    • Atti violenti contro colleghi o utenti
    • Furto incassi bigliettazione
    • Falsificazione cartellini servizio
    • Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi

    Procedura: contestazione scritta entro 15 gg, difesa 5 gg, decisione.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Due tipi:

    • Soggettivo: inadempimento meno grave (con preavviso)
    • Oggettivo: ragioni produttive/organizzative (es. riorganizzazione, cessazione linea)

    Per aziende con più di 15 dipendenti, il licenziamento oggettivo richiede tentativo conciliazione in ITL.

    Il settore ha forte protezione sindacale: ogni licenziamento è esaminato dalla RSU.

    Casi pratici

    Tizio – Autista licenziato per ebbrezza
    Tizio (autista) sorpreso a guidare con alcolemia 0,8. Contestazione, 5 gg difesa (giustificazioni sospette), licenziamento giusta causa senza preavviso. Riceve solo TFR + ratei + denuncia. Sospensione patente 12 mesi.
    Caia – Conducente metro che si dimette
    Caia, conducente metro inquadrata in 2ª area con 8 anni di servizio, si dimette via Cliclavoro per un’altra opportunità. Il preavviso dovuto è di 90 giorni, gli stessi che l’azienda dovrebbe darle in caso di licenziamento. Comunica il 20 marzo: il conteggio parte dal 1° aprile. Concorda con l’azienda l’uscita dopo una settimana; senza quell’accordo, l’azienda avrebbe potuto trattenerle l’equivalente dei giorni non lavorati.
    Sempronio – Macchinista licenziamento riorganizzazione
    Sempronio (macchinista regional) licenziato per cessazione tratta. Preavviso 120 gg pagato indennità + TFR. RSU verifica giustificato motivo oggettivo. Possibilità ricollocazione in altra tratta.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da autista TPL?
    Lo stesso che l’azienda dovrebbe dare a te: l’art. 13 del CCNL dice che i termini «dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni». Per un autista di 3ª area: 45 giorni fino a 5 anni di servizio, 60 giorni fra 5 e 10 anni, 75 giorni oltre i 10. Non esiste alcun dimezzamento. Se non rispetti il termine, l’azienda può trattenerti l’importo dei giorni mancanti.
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa: guida in stato ebbrezza, danneggiamento doloso mezzi, rifiuto reiterato sicurezza, atti violenti, furto incassi, falsificazione cartellini, assenza ingiustificata >5 gg. Procedura: contestazione + difesa.
    La guida in ebbrezza è giusta causa?
    Sì, è una delle cause più gravi nel TPL. Comporta licenziamento senza preavviso + sospensione patente 12 mesi (con eventuale revoca) + sanzioni penali. Nessuna possibilità di reintegro.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, tramite portale Cliclavoro/INPS, salvo dimissioni in prova, per giusta causa, o di madre nei primi 3 anni del figlio (queste vanno convalidate ITL).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Fonte. I termini di questa pagina sono quelli dell’art. 13 (Preavviso) del CCNL autoferrotranvieri e internavigatori, testo coordinato ANAV-ASSTRA / FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI. La pagina è stata corretta il 12 settembre 2026 dopo la segnalazione di un lettore: la versione precedente indicava un preavviso dimezzato in caso di dimissioni, che il contratto non prevede.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoferrotranvieri: prova autisti, conducenti, quadri

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede prove di 30-180 giorni in base al parametro: 30 gg per ausiliari/operai (param 100-140), 60 gg per autisti (158-165), 90 gg per conducenti tram/metro (170-185), 120 gg per macchinisti/manutentori specializzati (190-210), 180 gg per Quadri (240-280). Test pratico guida e verifica patentini al termine.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per parametro
    Parametro Prova Mansioni
    100-140 30 gg Ausiliari, bigliettai
    158-165 60 gg Autisti autobus
    170-185 90 gg Conducenti tram/metro
    190-210 120 gg Macchinisti, manutentori specializzati
    220-240 150 gg Capi turno, ispettori
    260-280 180 gg Quadri direttivi

    Cos'è e come si conta la prova

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza.

    Si conta in giorni di calendario di effettivo servizio: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere.

    La prova deve essere scritta nel contratto: se manca o è generica, non vale.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere:

    • Senza preavviso, senza motivazione
    • Comunicazione scritta (raccomandata, PEC, consegna mano)
    • Pagamento solo periodo lavorato
    • Maturano ratei tredicesima, quattordicesima, ferie, ROL, TFR

    Licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo.

    Test pratico per autisti

    La prova per autisti include verifiche specifiche:

    • Patente D/DE valida + CQC trasporto persone
    • Visita medico-attitudinale (riflessi, vista, vista, ECG)
    • Test pratico guida: percorso urbano con esaminatore aziendale
    • Verifica conoscenza percorsi: studio rete linee/fermate
    • Test gestione pubblico: situazioni passeggeri difficili

    Se test pratico fallisce: recesso datoriale ammesso durante/al termine prova.

    Decreto trasparenza D.Lgs. 104/2022

    Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto:

    • Durata proporzionale tempo determinato: 1 gg/15 gg, max secondo CCNL
    • Cumulo vietato: stesso lavoratore + stesse mansioni nella stessa azienda
    • Trasparenza: durata chiara nella lettera assunzione

    Diritti durante la prova

    Anche durante la prova matura:

    • Stipendio intero secondo parametro
    • Ferie, ROL, 13ª, 14ª in ratei (1/12 per mese)
    • TFR dal primo giorno
    • Contribuzione INPS/INAIL piena
    • Tutele contro mobbing/molestie

    Casi pratici

    Tizio – Autista autobus prova 60 gg
    Tizio assunto come autista urbano con prova 60 gg. Al 45° giorno test pratico: guida prudente ma lento. Datore comunica recesso. Pagati 45 gg + ratei. Ritenterà altra azienda.
    Caia – Conducente metro prova 90 gg superata
    Caia in prova 90 gg conducente metro. Conferma tacita al 90° giorno (rapporto prosegue senza formalità). Inizia turni rotanti standard.
    Sempronio – Quadro direttivo prova 180 gg
    Sempronio assunto come Quadro coordinatore deposito con prova 180 gg. Al 5° mese decide di dimettersi (non si trova con la direzione). Recesso immediato senza preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un autista autobus?
    60 giorni di calendario (effettivi servizio) per autisti urbani (param 158-160) e extraurbani (param 162-165). Per conducenti tram/metro (param 170-185): 90 giorni. Per macchinisti (param 195-205): 120 giorni.
    Cosa succede al test pratico di guida?
    Test pratico guida è verifica obbligatoria al termine prova autisti: percorso urbano con esaminatore aziendale. Fallimento = recesso datoriale ammesso (mancata idoneità mansione). Possibilità di ripetere test in altra azienda.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo. Pagamento solo periodo lavorato + ratei.
    Maturo ferie e tredicesima durante la prova TPL?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR. Contribuzione INPS/INAIL piena. Anche permessi L.104 e visite mediche sono concessi.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoferrotranvieri: maternità conducenti, congedi familiari

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri integra INPS al 100% durante i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per conducenti gravide è obbligatorio l’esonero dalla guida dalla diagnosi gravidanza (spostamento a mansioni non viaggianti o maternità anticipata). Paternità 10 gg al 100%. Allattamento 2h/giorno + esonero notturno fino a 1 anno post-parto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Durata Indennità
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 100% (INPS 80% + datore 20%)
    Maternità anticipata conducenti Fino al parto 80% INPS
    Esonero guida gravidanza Da inizio gravidanza Mantenimento retribuzione (mansione diversa)
    Paternità obbligatoria 10 gg (dal 2024) 100%
    Congedo parentale 0-12 anni 9 mesi coppia (max 6 singolo) 30% INPS (80% primi 3 mesi entro 6 anni)
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno 100% (INPS)
    Esonero notturno fino 1° anno figlio Mantenimento retribuzione
    Malattia figlio 0-3 anni Illimitata Non retribuita (legge)

    Maternità obbligatoria 5 mesi al 100%

    Il congedo di maternità è di 5 mesi obbligatori:

    • 2 mesi prima del parto
    • 3 mesi dopo il parto
    • O “flessibilizzazione” 1+4 mesi (con certificato medico)

    L’INPS paga l’80%; il CCNL integra al 100%.

    Esonero guida in gravidanza

    L’esonero dalla guida è obbligatorio dalla diagnosi gravidanza per le conducenti professionali (autisti, conducenti tram/metro, macchiniste).

    Motivi:

    • Rischio incidenti per malesseri da gravidanza (nausea, vertigini)
    • Esposizione vibrazioni veicoli pesanti
    • Posizione seduta prolungata (rischio trombosi)
    • Stress fisico/mentale guida in città
    • Rischio impatto in caso incidente

    Soluzioni possibili:

    • Spostamento mansione: ufficio, segreteria operativa, biglietteria (con mantenimento retribuzione)
    • Maternità anticipata: se nessuna mansione alternativa è disponibile (fino al parto, 80% INPS)

    Paternità obbligatoria 10 gg

    Dal 2024 il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi obbligatori di paternità:

    • Retribuzione 100%
    • Da fruire nei 5 mesi successivi al parto
    • Anche frazionabili
    • Indipendenti dal congedo madre

    Per autisti e personale viaggiante: sostituzione organizzata in turno.

    Congedo parentale fino a 12 anni

    Dopo la maternità obbligatoria, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • Durata coppia: 9 mesi totali (max 6 a singolo)
    • Fino a 12 anni del figlio
    • Frazionabile
    • Indennità INPS al 30% (80% primi 3 mesi se entro 6 anni)

    Allattamento e protezioni post-parto

    Fino a 1 anno del figlio:

    • Allattamento: 2h/giorno (1h se orario <6h), parto plurimo 4h/giorno
    • Esonero notturno: la madre non può essere obbligata al lavoro notturno (22-6)
    • Esonero turni spezzati: la madre può chiedere turni continuativi
    • Mansione adattata: se mansione precedente incompatibile con allattamento

    Le adottive godono delle stesse tutele.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità autista 10 gg
    Tizio (autista urbano) fruisce 10 gg paternità (5 alla nascita + 5 nel mese successivo). Sostituzione organizzata con altro autista flessibile.
    Caia – Conducente metro maternità anticipata
    Caia (conducente metro) incinta: subito esonero guida + spostamento a biglietteria. Mantenimento retribuzione completa. Dopo 5 mesi maternità obbligatoria 100%. Rientro conducente dopo allattamento.
    Sempronio – Allattamento moglie autista
    Sempronio (manutentore) non ha allattamento. La moglie (autista urbano) fruisce 2h/giorno allattamento per 12 mesi + esonero notti. Sostituzione in turno con altra autista o personale flessibile.

    Domande frequenti

    Una conducente incinta può continuare a guidare?
    No, dalla diagnosi gravidanza scatta l’esonero guida. Soluzione: spostamento mansione (ufficio, biglietteria) con mantenimento retribuzione. Se nessuna mansione alternativa: maternità anticipata fino al parto (80% INPS).
    Quanto dura la maternità obbligatoria?
    5 mesi obbligatori al 100% (2 prima + 3 dopo il parto). Per gravidanza con esonero guida: aggiungere maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Totale possibile ~10-11 mesi assenza.
    I padri autisti hanno diritto alla paternità?
    Sì, 10 giorni lavorativi obbligatori al 100% dal 2024. Da fruire nei 5 mesi dopo il parto, anche frazionati. Sostituzione organizzata in turno con altri autisti flessibili.
    Posso allattare se sono autista TPL?
    Sì, 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio + esonero notturno + possibilità chiedere turni continuativi (no spezzati). Datore organizza orario compatibile con orari allattamento.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoferrotranvieri: malattia, comporto e visite mediche

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede comporto malattia di 18 mesi (540 giorni) nei 36 mesi. Integrazione INPS al 100% primi 6 mesi, 75% mesi 7-12, 50% oltre. Per conducenti professionali esistono visite medico-attitudinali periodiche specifiche (ogni 1-5 anni in base età/mansione). Sospensione patentino in caso di patologie incompatibili (es. epilessia, sincope).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Durata / Importo
    Comporto base 540 giorni nei 36 mesi (18 mesi)
    Patologie gravi 1.080 giorni nei 36 mesi (36 mesi)
    Integrazione 1°-6° mese 100% retribuzione
    Integrazione 7°-12° mese 75% retribuzione
    Integrazione oltre 12° 50% retribuzione
    Carenza primi 3 gg INPS 100% datore
    Infortunio prima settimana 100% datore
    Infortunio 4°-90° giorno 60% INAIL + integraz 100%
    Visite medico-attitudinali conducenti Ogni 1-5 anni
    Sospensione patentino per patologia Reintegro su visita

    Comporto: 18 mesi nei 36

    Il CCNL Autoferrotranvieri ha un comporto generoso: 540 giorni di malattia nei 36 mesi (18 mesi su 3 anni).

    Per patologie gravi (oncologia, dialisi, sclerosi multipla, SLA) raddoppio a 1.080 giorni.

    Superato il comporto, licenziamento possibile per superamento. Aspettativa non retribuita fino a 12 mesi richiedibile.

    Integrazione INPS scaglionata

    L’INPS paga indennità di malattia (50-66%) integrata dal datore:

    • 100% nei primi 6 mesi
    • 75% nei mesi 7-12
    • 50% oltre il 12°

    Primi 3 giorni di carenza al 100% datore.

    Visite medico-attitudinali conducenti

    I conducenti professionali (autisti, conducenti tram/metro, macchinisti) hanno visite medico-attitudinali periodiche:

    • Conducenti < 65 anni: ogni 5 anni
    • Conducenti > 65 anni: ogni 3 anni
    • Conducenti > 70 anni: ogni 2 anni
    • Conducenti > 80 anni: ogni anno
    • Macchinisti ferroviari: ogni 2-3 anni (più severe per età avanzata)

    Le visite includono:

    • Esame medico generale
    • Visus (vista) e udito
    • ECG sotto sforzo
    • Test psicoattitudinali (riflessi, attenzione)
    • Esami di laboratorio (glicemia, dipendenze)

    Patologie incompatibili e sospensione patentino

    Alcune patologie comportano sospensione patentino:

    • Epilessia: divieto guida professionale (eccezione: epilessia controllata da farmaci da ≥10 anni senza crisi)
    • Sincopi e svenimenti: 12 mesi sospensione, poi visita controllo
    • Diabete grave (insulino-dipendente): valutazione specifica
    • Cardiopatie: dipende dalla gravità (IMA → sospensione 6 mesi)
    • Disturbi visivi: campo visivo, acuità < requisiti
    • Dipendenze (alcol, droga): sospensione fino a recupero
    • Disturbi psichiatrici: valutazione caso per caso

    Reintegro su visita medico-attitudinale favorevole.

    Infortunio sul lavoro: INAIL Trasporti

    L’INAIL gestisce infortuni specifici del settore:

    • Prima settimana: 100% datore
    • Dal 4° al 90° giorno: 60% INAIL + integrazione 100%
    • Dal 91° giorno: 75% INAIL + integrazione 100% per 6 mesi

    Infortuni frequenti TPL:

    • Incidenti stradali autobus (contusioni, fratture, colpo frusta)
    • Cadute dai mezzi in manutenzione
    • Schiacciamenti in officina
    • Aggressioni da utenti (autisti, controllori)
    • Stress post-traumatico da incidenti gravi

    Casi pratici

    Tizio – Lombalgia conducente 8 mesi
    Tizio (autista urbano) sviluppa lombalgia, 8 mesi malattia. Integrazione 100% primi 6 mesi, poi 75%. Riprende dopo visita medico-attitudinale + idoneità.
    Caia – Aggressione e PTSD
    Caia (conducente tram) aggredita da utente con coltello. 3 mesi malattia per PTSD. INAIL riconosce infortunio sul lavoro. Integrazione 100%. Trasferimento a depositoper riadattamento.
    Sempronio – Sospensione patentino per IMA
    Sempronio (macchinista 58 anni) ha IMA durante turno. 6 mesi sospensione patentino. Stipendio mantenuto (mansione diversa ufficio). Visita controllo OK = reintegro.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL TPL?
    540 giorni di malattia nei 36 mesi (18 mesi su 3 anni). Per patologie gravi (oncologia, dialisi, sclerosi multipla, SLA): comporto raddoppiato a 1.080 giorni (36 mesi).
    Quanto è frequente la visita medico-attitudinale?
    Per conducenti <65 anni: ogni 5 anni. >65 anni: ogni 3 anni. >70 anni: ogni 2 anni. >80 anni: ogni anno. Macchinisti ferroviari: più severe. Include esame medico, vista, udito, ECG, test psicoattitudinali, esami dipendenze.
    Perdo il lavoro se ho una sincope?
    Sospensione patentino per 12 mesi dopo evento sincopale. Riprendi mansioni non guida (ufficio, deposito) con stipendio mantenuto. Reintegro a guida su visita medico-attitudinale favorevole dopo 12 mesi senza recidive.
    Le aggressioni in servizio sono infortunio sul lavoro?
    Sì, l’aggressione da utenti durante il servizio è infortunio INAIL. Coperti anche infortuni psicologici (PTSD da incidenti gravi o aggressioni). Eventuale trasferimento a mansioni non viaggianti durante riabilitazione.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 13 TU Giustizia Tributaria: Requisiti generali

    Art. 13 D.Lgs. 175/2024 – Requisiti generali

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età; e) avere idoneità fisica e psichica; f) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.

  • CCNL Autoferrotranvieri: ferie 28 gg, permessi, festività

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede 28 giorni lavorativi di ferie annue (4,67 settimane), 88 ore ROL, 32 ore ex-festività. Permessi retribuiti per eventi familiari + L.104. Le ferie sono pianificate in turnazione concordata con RSU; il datore garantisce 2 settimane consecutive estive. Fruizione entro 18 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Durata
    Ferie annuali 28 giorni lavorativi
    ROL 88 ore (~11 giorni)
    Ex-festività 32 ore (4 giorni)
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario
    Lutto 1° grado 3 giorni
    Lutto 2° grado 1 giorno
    Donazione sangue 1 giorno
    Permessi L. 104 3 gg/mese o 2h/giorno
    Permessi studio (150h) 150h triennio
    Termine fruizione ferie 18 mesi dalla maturazione

    28 giorni di ferie annue

    L’art. 48 del CCNL prevede 28 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,67 settimane su 6 giorni; 24 giorni su 5 giorni).

    Le ferie sono irrinunciabili: la monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto.

    La pianificazione è concordata con RSU all’inizio dell’anno: il datore deve garantire 2 settimane consecutive estive a tutti.

    ROL: 88 ore annue

    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 88 ore annue (~11 giornate), maturazione 7,33h/mese.

    Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni. Convertibili in banca ore con maggiorazione del 25%.

    Per il personale viaggiante è frequente l’utilizzo dei ROL per recuperare turni festivi.

    Ex-festività

    Le 4 ex-festività (32 ore complessive):

    • San Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione (40° giorno dopo Pasqua)
    • Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua)
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

    Fruibili come permesso retribuito o pagate in busta paga.

    Permessi per eventi familiari

    Permessi retribuiti:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario
    • Lutto coniuge/figli/genitori: 3 giorni
    • Lutto fratelli/nonni/suoceri: 1 giorno
    • Donazione sangue: giornata completa
    • Esami medici: visite con esonero retribuito (certificato)

    Permessi L. 104 e studio

    I lavoratori con L. 104/1992:

    • 3 giorni mensili di permesso retribuito
    • 2 ore al giorno alternative
    • Esonero notturno (su richiesta)

    Permessi studio (150h): nel triennio per scuola serale o università. Frequenza obbligatoria minimo 70%.

    Per il personale viaggiante: i permessi vengono organizzati con la RSU per coprire i turni.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive 21 gg autista urbano
    Tizio (autista urbano) chiede 21 gg ferie consecutive ad agosto. RSU + azienda concordano rotazione per garantire servizio. Tizio fruisce 21 gg + 7 gg ferie residue a Natale.
    Caia – L.104 cura madre disabile
    Caia (autista extraurbano) fruisce 3 gg/mese L.104 per madre. Sostituzione organizzata in turno con altro autista. Indennità INPS con anticipo aziendale.
    Sempronio – Permessi studio università
    Sempronio (manutentore) studia ingegneria meccanica. Fruisce 150h permessi studio nel triennio per esami universitari. Frequenza certificata 80%.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano agli autoferrotranvieri?
    28 giorni lavorativi annui (4,67 settimane su 6 giorni). Pianificazione concordata con RSU. Datore garantisce 2 settimane continuative estive. Termine fruizione 18 mesi dalla maturazione.
    Cosa sono i ROL nel CCNL TPL?
    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 88 ore annue (~11 giorni) di permesso retribuito. Maturazione 7,33h/mese. Fruibili in giorni o ore. Per personale viaggiante, frequente uso per recuperare turni festivi.
    I permessi L.104 sono compatibili con i turni TPL?
    Sì, 3 gg/mese di permesso retribuito (o 2h/giorno alternative). Sostituzione organizzata con altro personale viaggiante. Indennità INPS con anticipo aziendale. Esonero notturno su richiesta.
    Posso studiare con i permessi del CCNL TPL?
    Sì, 150 ore di permessi studio nel triennio (scuola serale, università). Retribuiti al 100% se frequenza certificata ≥70%. Anticipo dal datore con eventuale rimborso INPS. Concordato con RSU per coprire turni.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • IMU dopo separazione o divorzio: chi paga la casa

    In sintesi

    • Il coniuge assegnatario della casa coniugale è considerato dalla legge titolare del diritto di abitazione e paga lui l’IMU.
    • Se l’assegnatario usa l’immobile come abitazione principale (vi dimora e vi risiede anagraficamente), può beneficiare dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, salvo che si tratti di immobile di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).
    • Il coniuge non assegnatario, anche se proprietario o comproprietario, non paga l’IMU sulla quota relativa alla casa coniugale assegnata all’altro.
    • L’esenzione per abitazione principale non si applica agli immobili di lusso A/1, A/8, A/9: per questi si paga l’IMU con aliquota ridotta e una detrazione di 200 euro.
    • Il provvedimento del giudice (sentenza o accordo omologato) che assegna la casa è il documento-chiave per dimostrare la situazione al Comune.
    • Le pertinenze dell’abitazione principale beneficiano dell’esenzione nei limiti di una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

    Cosa succede all'IMU quando la coppia si separa

    Separazione e divorzio mettono di fronte a molte questioni pratiche, e l’IMU è tra quelle che si chiariscono meno di rado in anticipo. La regola base è questa: l’IMU la paga chi possiede l’immobile o chi ha un diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione). Quando una coppia si separa o divorzia e il giudice assegna la casa coniugale a uno dei due, la legge riconosce al coniuge assegnatario un vero e proprio ‘diritto di abitazione’ – e questo lo rende il soggetto tenuto a pagare l’IMU, anche se non è il proprietario dell’immobile.

    Il coniuge assegnatario è quindi il debitore dell’IMU sulla casa coniugale. Ma c’è di più: se l’assegnatario abita effettivamente in quell’immobile e vi ha trasferito la residenza anagrafica, l’immobile diventa la sua ‘abitazione principale’ e – salvo che si tratti di un’abitazione di lusso (categorie A/1, A/8 o A/9) – è esente da IMU. In pratica l’esenzione segue la persona che abita la casa, non la titolarità formale della proprietà.

    Il coniuge che invece lascia la casa – quello non assegnatario – non paga nulla sull’immobile lasciato all’altro, nemmeno se è comproprietario al 50%. Dal punto di vista IMU, la sua quota sulla casa coniugale è ‘neutralizzata’ dall’assegnazione giudiziale. Questo vale anche quando il non assegnatario acquista o già possiede un altro immobile: per quella seconda casa pagherà l’IMU ordinaria.

    IMU sulla casa coniugale dopo separazione/divorzio
    Soggetto Situazione IMU dovuta?
    Coniuge assegnatario Dimora e risiede anagraficamente nella casa (abitazione principale non di lusso) No – esenzione abitazione principale
    Coniuge assegnatario Casa di lusso A/1, A/8, A/9 usata come abitazione principale Sì – aliquota ridotta con detrazione 200 euro
    Coniuge assegnatario Non dimora/risiede nella casa assegnata (casa non è abitazione principale) Sì – IMU ordinaria con aliquota deliberata dal Comune
    Coniuge non assegnatario Proprietario/comproprietario della casa coniugale assegnata all'altro No – non è soggetto passivo per quella quota

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio (nomi fittizi per una coppia in via di separazione) sono comproprietari al 50% di un appartamento A/3 con rendita catastale 700 euro. Il giudice assegna la casa a Tizio, che vi trasferisce la residenza anagrafica e vi dimora. Base imponibile ordinaria: 700 × 1,05 × 160 = 117.600 euro. Poiché l’appartamento è l’abitazione principale di Tizio e non è di lusso, Tizio non paga l’IMU. Caio non paga nulla sulla quota della casa coniugale. Se invece Tizio non trasferisce la residenza nella casa assegnata (ad esempio vive altrove), l’esenzione non opera e Tizio paga l’IMU calcolata sull’intera base imponibile all’aliquota deliberata dal Comune.

    Documenti necessari

    • Sentenza di separazione/divorzio o accordo omologato dal tribunale che dispone l’assegnazione della casa coniugale
    • Certificato anagrafico che attesta la residenza dell’assegnatario nella casa (utile in caso di controllo)
    • Visura catastale dell’immobile (categoria, rendita catastale, dati di proprietà)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno di imposta (disponibile sul sito del Comune o su finanze.gov.it)
    • Modello F24 per il versamento, se l’IMU è dovuta (codice tributo 3918 per altri fabbricati, 3912 per abitazione principale di lusso)

    Caso 1 – Assegnatario che trasferisce la residenza nella casa

    Scenario. Tizio e sua moglie si separano. Il giudice assegna la casa coniugale (appartamento A/2 non di lusso) a Tizio, che vi trasferisce la residenza anagrafica e vi abita con i figli. La moglie si trasferisce in affitto altrove. Chi paga l’IMU?

    Come si applica. Tizio non paga nulla. In quanto assegnatario, la legge gli attribuisce il diritto di abitazione e lo rende il soggetto passivo IMU. Ma poiché dimora e risiede anagraficamente nell’immobile, quest’ultimo è la sua abitazione principale – e le abitazioni principali non di lusso sono esenti da IMU. La moglie non è tenuta a pagare nulla sulla quota di comproprietà della casa coniugale: l’assegnazione giudiziale la esclude dalla soggettività passiva IMU su quell’immobile. Se la moglie acquistasse un’altra casa e ne diventasse proprietaria, pagherebbe l’IMU su quella seconda casa all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune.

    In pratica

    • Trasferisci subito la residenza anagrafica nella casa assegnata: è il requisito formale per l’esenzione abitazione principale.
    • Conserva la sentenza o l’accordo omologato: il Comune può richiederlo per verificare l’assegnazione.
    • Se hai dubbi sul tuo stato anagrafico, verifica al Comune o richiedendo un certificato di residenza.

    Caso 2 – Assegnatario che non dimora nell'immobile assegnato

    Scenario. Caio ottiene l’assegnazione della casa coniugale ma, per motivi di lavoro, si trasferisce in un’altra città e non vi abita. La casa resta vuota. Chi paga l’IMU e in che misura?

    Come si applica. Caio paga l’IMU sull’immobile, perché è lui il soggetto passivo in quanto assegnatario (titolare del diritto di abitazione). Ma poiché non dimora né risiede anagraficamente in quella casa, l’immobile non è la sua abitazione principale: l’esenzione non scatta. Caio pagherà l’IMU ordinaria calcolata sull’intera base imponibile con l’aliquota deliberata dal Comune per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. L’ex-coniuge non assegnatario, pur essendo comproprietario, non deve pagare nulla su quell’immobile. Caio potrebbe valutare se locare l’immobile (con le conseguenze fiscali del caso) o se restituire l’assegnazione tramite un nuovo accordo.

    In pratica

    • Se non abiti nella casa assegnata, l’esenzione abitazione principale non si applica: dovrai pagare l’IMU ordinaria.
    • Verifica se conviene rinegoziare l’assegnazione: un nuovo accordo omologato può modificare chi è soggetto passivo IMU.
    • In caso di immobile sfitto non di lusso valuta se sussistono altri presupposti di riduzione (es. inagibilità) – ma solo se effettivamente ricorrono.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: come funzionano

    In sintesi

    • Gestione IVS: artigiani e commercianti si iscrivono alla relativa gestione INPS (invalidità, vecchiaia, superstiti).
    • Quota fissa: si versa sul minimale di reddito in quattro rate annuali, indipendentemente dall’incasso effettivo.
    • Quota percentuale: si applica al reddito che supera il minimale, fino al massimale annuo, con le stesse scadenze delle imposte.
    • Aliquota: di norma intorno al 24%; per i commercianti è leggermente più alta per un’aliquota aggiuntiva dello 0,48%.
    • Forfettari: chi è in regime forfettario può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione totale.
    • Deducibilità: i contributi versati si deducono dal reddito complessivo IRPEF.

    Come funziona la contribuzione per artigiani e commercianti

    Se gestisci un’impresa artigiana o commerciale – come titolare individuale, socio di una società di persone o socio lavoratore di una Srl – sei obbligato a iscriverti alla Gestione IVS dell’INPS, che sta per invalidità, vecchiaia e superstiti. È la cassa previdenziale dei lavoratori autonomi del settore produttivo.

    Il meccanismo di calcolo dei contributi ha due livelli distinti: una parte fissa, che si paga comunque a prescindere da quanto hai guadagnato nell’anno, e una parte variabile, proporzionale al reddito che supera una certa soglia. Capire questa distinzione è il primo passo per non avere sorprese al momento del versamento.

    In questa guida spieghiamo come funziona il calcolo, quando si pagano le rate, cosa cambia per i forfettari e perché conviene sempre verificare la circolare INPS dell’anno in corso, perché le cifre esatte vengono aggiornate annualmente.

    Struttura dei contributi IVS artigiani e commercianti
    Componente Base di calcolo Scadenze
    Quota fissa (artigiani) Minimale annuo INPS 4 rate: 16/5 · 20/8 · 16/11 · 16/2
    Quota fissa (commercianti) Minimale annuo INPS 4 rate: 16/5 · 20/8 · 16/11 · 16/2
    Quota percentuale sul reddito eccedente Reddito tra minimale e massimale Con saldo/acconti imposte (giugno-luglio + novembre)
    Aliquota orientativa artigiani Di norma circa 24% Verificare circolare INPS dell'anno
    Aliquota orientativa commercianti Di norma circa 24% + 0,48% Verificare circolare INPS dell'anno
    Riduzione forfettari 35% sull'intera contribuzione Domanda telematica entro 28 febbraio

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (cifre a scopo illustrativo). Ipotizziamo che Tizio, artigiano idraulico, abbia un reddito d’impresa di 35.000 euro nell’anno. Il minimale INPS (il reddito minimo su cui si calcolano le rate fisse) si colloca orientativamente nell’ordine di alcune migliaia di euro – supponiamo, a titolo di esempio, 18.000 euro. La quota fissa corrisponde all’aliquota applicata su 18.000 euro e viene suddivisa in quattro rate uguali alle scadenze fisse (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). La parte rimanente del reddito, cioè 35.000 − 18.000 = 17.000 euro, viene tassata con la quota percentuale (di norma circa 24%), da versare in sede di saldo e acconti IRPEF. Le cifre precise del minimale e dell’aliquota vanno verificate ogni anno nella circolare INPS di riferimento.

    Documenti necessari

    • Circolare INPS annuale con minimali, massimali e aliquote IVS in vigore
    • Estratto conto contributivo (Cassetto previdenziale INPS, area personale)
    • Modello F24 con sezione INPS, causale contributo e matricola
    • Tariffazione INPS precompilata (scaricabile dal Cassetto previdenziale)
    • Modello per la domanda di riduzione 35% (forfettari, via servizio telematico INPS)

    Tizio: artigiano con reddito sopra il minimale

    Scenario. Tizio è un idraulico con partita IVA in regime ordinario. Il suo reddito d’impresa supera il minimale annuo INPS. Non ha presentato domanda di riduzione contributi.

    Come si applica. Tizio versa la quota fissa in quattro rate alle scadenze fisse (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). Per la parte di reddito che eccede il minimale, versa la quota percentuale – di norma circa il 24% – come acconto e saldo contestualmente alle imposte IRPEF. I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF, abbassando la base imponibile.

    In pratica

    • Le quattro rate fisse partono indipendentemente dal reddito realizzato: vanno versate anche se l’anno va male.
    • La quota percentuale si calcola sull’imponibile dichiarato nella dichiarazione dei redditi: il saldo arriva a giugno dell’anno successivo.
    • Verificare ogni anno la circolare INPS per conoscere i valori aggiornati di minimale, massimale e aliquota.

    Caio: commerciante in regime forfettario

    Scenario. Caio gestisce un piccolo negozio di alimentari. Ha optato per il regime forfettario. Ha presentato entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva del 35% tramite il portale INPS.

    Come si applica. Grazie alla riduzione del 35%, sia la quota fissa sia la quota percentuale di Caio sono ridotte proporzionalmente. Questo alleggerisce il carico immediato, ma occorre sapere che la riduzione incide anche sull’accredito contributivo ai fini pensionistici: si versano meno contributi, ma si accumula meno ai fini della pensione futura. Anche per Caio vale l’aliquota aggiuntiva dello 0,48% prevista per la gestione commercianti, già integrata nella quota complessiva.

    In pratica

    • La domanda di riduzione va presentata telematicamente all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno (chi inizia attività la presenta all’iscrizione).
    • La riduzione del 35% vale per l’intero anno: sia sulle rate fisse sia sulla quota proporzionale.
    • Meno contributi versati = pensione futura potenzialmente più bassa: valutare la scelta con attenzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Autoferrotranvieri: orario 39h, turni viaggianti, riposi

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Autoferrotranvieri è 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante è regolata dalla normativa UE su tempi di guida (Reg. UE 561/2006 per autobus interurbani >50 km). Nastro lavorativo max 13h (con interruzioni). Turni rotanti su 7 giorni. Straordinario maggiorato. Riposo minimo 11h tra turni, 45h continuative settimanali ogni 2 settimane.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Autoferrotranvieri
    Tipologia Limite
    Orario settimanale 39h
    Orario mensile ~169h (39 × 52 / 12)
    Nastro lavorativo (durata in servizio) Max 13h (con interruzioni)
    Tempo di guida continuo (Reg UE 561) Max 4h30 senza pausa
    Pausa minima ogni 4h30 guida 45 minuti
    Tempo di guida giornaliero Max 9h (estensibile a 10h 2 volte/sett)
    Riposo giornaliero tra turni 11h (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
    Riposo settimanale 45h continuative (ridotto 24h ogni 2 sett)
    Straordinario feriale +25%
    Straordinario notturno (22-6) +50%
    Straordinario festivo +60%

    Orario 39h settimanale

    L’orario di lavoro full-time è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni con turni rotanti.

    Per il personale viaggiante si applica la flessibilità multiperiodale (compensazione su 8-12 settimane) per gestire i picchi di domanda (estate, eventi).

    Tempi di guida secondo Reg. UE 561/2006

    Per gli autobus interurbani su tratte >50 km si applica il Regolamento UE 561/2006:

    • Tempo di guida giornaliero: max 9h (estensibile a 10h non più di 2 volte/sett)
    • Guida continua: max 4h30 senza pausa
    • Pausa: 45 minuti dopo 4h30 (frazionabile in 15 + 30 min)
    • Riposo giornaliero: 11h continuative (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
    • Riposo settimanale: 45h continuative (riducibile a 24h ogni 2 settimane, con compensazione)

    Per autobus urbani su tratte ≤50 km vale la normativa nazionale (D.Lgs. 234/2007, simile ma con alcune differenze).

    Il "nastro lavorativo": durata in servizio

    Il nastro lavorativo (chiamato anche “tempo di disponibilità”) è la durata complessiva del servizio dall’inizio del turno al termine, inclusi:

    • Tempo di guida effettiva
    • Pause durante il turno
    • Tempi di sosta in stazione
    • Cambio mezzo o servizio

    Limite massimo del nastro: 13 ore (in alcuni CCNL aziendali può essere maggiore con accordo sindacale).

    I “turni spezzati” (mattina + sera con pausa centrale) sono molto diffusi nel TPL: indennità specifiche €60-80/turno spezzato.

    Riposi: settimanali e tra turni

    Il riposo è cruciale per la sicurezza dei trasporti:

    • Tra turni: minimo 11 ore continuative (D.Lgs. 66/2003)
    • Settimanale: 24h continuative + 11h prima = 35h
    • Per personale viaggiante (>50 km): 45h continuative ogni settimana o 24h ogni 2 settimane con compensazione successiva

    La compensazione dei riposi settimanali ridotti è obbligatoria entro 3 settimane successive.

    Straordinario e maggiorazioni

    Le maggiorazioni sono favorevoli:

    • Feriale fino a 4h/sett: +25%
    • Festivo: +60%
    • Notturno feriale (22-6): +50%
    • Notturno festivo: +75%
    • Riposo settimanale lavorato: +50% + riposo compensativo
    • Turno spezzato: indennità €60-80/turno

    Lo straordinario può essere convertito in banca ore con maggiorazione del 25%.

    Casi pratici

    Tizio – Autista urbano turno spezzato
    Tizio fa turno spezzato: 5:30-9:30 (4h) + pausa 4h + 13:30-17:30 (4h) = nastro 12h, guida 8h. Indennità spezzato €70.
    Caia – Autista extraurbano Roma-Frosinone
    Caia fa servizio extraurbano: guida 4h Roma-Frosinone, pausa 45 min, ritorno 4h. Tempo guida 8h, nastro 9h45. Tutto entro limiti Reg UE 561.
    Sempronio – Macchinista riposo settimanale ridotto
    Sempronio macchinista fa servizio Sabato (24h riposo settimanale ridotto). Compensazione: riposo 45h+11h la settimana successiva. Indennità riposo settimanale lavorato +50%.

    Domande frequenti

    Quante ore al giorno può guidare un autista TPL?
    Per autobus interurbani (>50 km): max 9h/giorno (estensibile a 10h max 2 volte/sett) per Reg. UE 561/2006. Tempo continuo max 4h30 senza pausa 45 min. Nastro lavorativo (durata totale servizio) max 13h.
    Cosa è il turno spezzato nel TPL?
    Turno con pausa centrale lunga (3-5h) tra mattina e sera: es. 5:30-9:30 + 13:30-17:30. Molto diffuso negli orari di punta urbani. Indennità €60-80/turno per il disagio del rientro pomeridiano.
    Quanto deve riposare un autista TPL?
    11h continuative tra turni (riducibili a 9h max 3 volte/sett). Riposo settimanale: 45h continuative (per servizio >50 km) o 24h ogni 2 settimane con compensazione. Compensazione obbligatoria entro 3 settimane.
    Lo straordinario notturno come è maggiorato?
    +50% feriale (es. €11/h base diventa €16,50/h), +75% festivo. In più indennità notturna €4,50-8/h. Massimo 8 ore consecutive notturne.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.