Autore: Andrea Marton

  • Art. 69 septies decies T.U.B.: Norme applicabili e disposizioni

    Art. 69 septies decies T.U.B.: Norme applicabili e disposizioni

    Art. 69 septies decies T.U.B. – Norme applicabili e disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 01/09/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche’ agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    2. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

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  • Art. 26 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

    Art. 26 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’ articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

    2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 , di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. 10

    3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .

    4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 10

  • Art. 28 Cod. Amb. – Monitoraggio

    Art. 28 Cod. Amb. – Monitoraggio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

    2. L’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l’autorità competente può avvalersi dell’ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma

    1. Con il decreto di cui all’articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all’ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L’autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 , dell’Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica . Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l’autorità competente può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza , che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri: a) designazione dei componenti dell’Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale; b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni; c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi; d) temporaneità dell’incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori; e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio. All’esito positivo della verifica l’autorità competente attesta l’avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell’esito della verifica.

    3. Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza. L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

    4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’autorità competente, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell’autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’ articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l’autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all’articolo

    29. 6. Qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l’autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l’adozione di opportune misure correttive.

    7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l’esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l’autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.

    7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente.

    8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall’autorità competente, nonché dei dati derivanti dall’attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: preavviso e licenziamento

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: preavviso e licenziamento

    I termini di preavviso per livello e anzianità, la decorrenza dal 1° o 16° del mese, l’indennità sostitutiva e le specificità per i contratti stagionali nel settore ortofrutticolo e agrumario.

    In sintesi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede preavvisi da 15 giorni (livelli 6-7, anzianità fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e livello 1, oltre 10 anni di servizio). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese. I contratti stagionali a tempo determinato cessano alla scadenza senza preavviso. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Decorrenza preavviso
    Dal 1° o dal 16° di ogni mese

    Tabella riepilogativa dei preavvisi

    Termini di preavviso – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (giorni di calendario)
    Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Q (Quadro) e livello 1 60 giorni 90 giorni 120 giorni
    Livelli 2 – 3 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    Livelli 4 – 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    Livelli 6 – 7 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    I preavvisi si misurano in giorni di calendario (non lavorativi) e decorrono dal 1° o dal 16° del mese in cui avviene la comunicazione. Valori uguali per licenziamento e dimissioni.

    Cosa si intende per preavviso e come funziona

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con un certo anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Ha una funzione di tutela reciproca: consente al lavoratore di cercare una nuova occupazione e al datore di trovare un sostituto prima che il rapporto cessi.

    Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari il preavviso vale sia per il licenziamento (recesso del datore) sia per le dimissioni (recesso del lavoratore). Non si applica nei casi di:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): fatti così gravi da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
    • Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento del datore talmente grave da non permettere la continuazione del rapporto.
    • Contratti a tempo determinato stagionali: il rapporto cessa alla scadenza senza preavviso.

    Decorrenza dal 1° o dal 16° del mese

    Il CCNL stabilisce una regola particolare sulla decorrenza del preavviso: indipendentemente dal giorno in cui viene comunicato il recesso, il preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese, a seconda di quale sia più vicino alla comunicazione.

    Esempio: comunicazione di licenziamento il 10 settembre per un lavoratore di livello 4 con 4 anni di anzianità. Il preavviso è di 20 giorni e decorre dal 16 settembre. Il rapporto cessa il 6 ottobre.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Il datore di lavoro può esonerare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, pagando l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione per i giorni di preavviso non prestati. Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere l’equivalente dalla liquidazione finale.

    L’indennità sostitutiva si calcola sulla retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + voci fisse), moltiplicata per i giorni di preavviso non goduti. Non sono inclusi i compensi variabili (straordinari, premi una tantum).

    Preavviso e lavoratori stagionali

    I contratti a tempo determinato stagionali non prevedono il preavviso: il rapporto cessa alla data di scadenza indicata nel contratto scritto. Non occorre alcuna comunicazione aggiuntiva. Tuttavia:

    • Se il contratto viene risolto anticipatamente dal datore (prima della scadenza) senza giusta causa, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale, oltre alle spettanze maturate.
    • Se il contratto viene risolto anticipatamente dal lavoratore senza giusta causa, il datore può rivalersi per il danno subito.

    Il licenziamento: principi e tutele di legge

    Il licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato del settore è soggetto alle tutele della L. 604/1966 e dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), come modificato dalla L. 92/2012 (Fornero) e dal D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act). In sintesi:

    • Giustificato motivo soggettivo (GMS): notevole inadempimento contrattuale del lavoratore.
    • Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni organizzative, produttive, di mercato (es. chiusura reparto, riduzione personale).
    • Giusta causa: mancanza disciplinare gravissima, senza preavviso.
    • Tutele: reintegra (ex art. 18 per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti) oppure indennizzo economico crescente in base all’anzianità (D.Lgs. 23/2015 per i nuovi assunti).

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni al livello 5 con 7 anni di anzianità
    Tizio lavora da 7 anni come addetto al condizionamento (livello 5). Vuole dimettersi. Il preavviso per i livelli 4-5 con anzianità da 5 a 10 anni è di 30 giorni. Comunica le dimissioni il 20 marzo. Il preavviso decorre dal 1° aprile (prima data utile). Il rapporto cessa il 30 aprile. Tizio ha l’obbligo di presentarsi al lavoro fino a quella data, oppure il datore può concordare l’esonero pagando l’indennità sostitutiva.
    Caia – Licenziamento per GMO, livello 3 con 12 anni di anzianità
    Caia è impiegata al livello 3 da 12 anni. L’azienda chiude il reparto amministrativo per riorganizzazione interna (GMO). Il preavviso è di 60 giorni (livello 2-3, oltre 10 anni). La lettera di licenziamento arriva il 5 novembre; il preavviso decorre dal 16 novembre. Caia lavora fino al 15 gennaio, poi riceve TFR, tredicesima pro rata e indennità sostitutiva delle ferie non godute.
    Sempronio – Fine contratto stagionale senza preavviso
    Sempronio è assunto con contratto stagionale fino al 31 gennaio per la campagna agrumi. Il 31 gennaio il contratto cessa naturalmente senza alcuna comunicazione di preavviso. Il datore gli liquida TFR pro rata, tredicesima e quattordicesima pro rata, e le ferie maturate non godute nell’ultimo cedolino.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un operaio al livello 6 con meno di 5 anni di anzianità?
    15 giorni di calendario, decorrenti dal 1° o dal 16° del mese successivo alla comunicazione.
    Il preavviso si applica anche alle dimissioni?
    Sì, lo stesso obbligo vale per licenziamento e dimissioni. Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione.
    Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È il compenso pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non prestati, dovuto quando una parte esonera l’altra dall’obbligo di lavorare durante il preavviso.
    Per i lavoratori stagionali esiste il preavviso?
    No. Il contratto a tempo determinato stagionale cessa alla scadenza naturale senza preavviso. Se il datore lo risolve anticipatamente senza giusta causa, è dovuto il risarcimento.
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) avviene immediatamente, senza preavviso né indennità sostitutiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): preavviso e licenziamento

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Somministrazione

    Le regole su preavviso e fine del rapporto nella somministrazione variano in base alla tipologia contrattuale (missione a termine o contratto a tempo indeterminato) e hanno subito importanti aggiornamenti con il rinnovo del 2025.

    In sintesi

    Per i contratti di somministrazione a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, la proroga deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Il mancato rispetto fa sorgere un’indennità welfare di 20 euro per ogni giorno mancante. Per i contratti a tempo indeterminato valgono le regole ordinarie di preavviso e licenziamento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi)
    3 giorni (in vigore dal 1° settembre 2025)
    Indennità per mancato preavviso
    20 euro per ogni giorno di preavviso mancante

    La fine naturale della missione a termine

    Il contratto di somministrazione a tempo determinato (missione) si conclude alla scadenza indicata nel contratto di missione. Non si richiede un atto formale di recesso: la missione cessa automaticamente. L’Agenzia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità di preavviso per la normale scadenza.

    La principale novità introdotta dal rinnovo del 21 luglio 2025 riguarda il preavviso di proroga: per le missioni di durata uguale o superiore a 6 mesi (inizialmente o per effetto di proroghe successive), la comunicazione dell’eventuale proroga deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Questa regola è entrata in vigore il 1° settembre 2025.

    L’indennità per mancato preavviso di proroga

    Se l’Agenzia (o l’utilizzatore che ne ha la responsabilità informativa) non comunica la proroga entro i 3 giorni previsti, il lavoratore ha diritto a un’indennità in denaro pari a 20 euro per ogni giorno di preavviso mancante. Questa indennità è qualificata contrattualmente come «welfare» e si cumula con le competenze ordinarie di fine missione.

    Esempio: se la proroga viene comunicata il giorno prima della scadenza (mancano 2 giorni di preavviso), l’indennità è di 40 euro.

    Fine anticipata della missione e conseguenze

    La cessazione anticipata della missione – prima della scadenza contrattuale – è un’ipotesi che può essere richiesta sia dall’Agenzia/utilizzatore sia dal lavoratore:

    • Recesso anticipato da parte dell’Agenzia/utilizzatore: se non motivato da giusta causa (grave inadempimento del lavoratore) o da giustificato motivo oggettivo (cessazione dell’attività), espone l’Agenzia al pagamento dei corrispettivi che il lavoratore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale, salvo che venga offerta una missione alternativa equivalente.
    • Recesso anticipato da parte del lavoratore: è possibile con il rispetto del preavviso eventualmente indicato nel contratto di missione. L’assenza di preavviso può comportare la trattenuta dell’indennità sostitutiva.

    Tabella riepilogativa

    Regime del preavviso e della fine missione – CCNL Somministrazione
    Tipo di fine rapporto Regola applicabile Indennità/conseguenza
    Scadenza naturale missione a termine Nessun preavviso richiesto Nessuna indennità aggiuntiva
    Mancato preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi) 3 giorni di preavviso obbligatori (dal 1/9/2025) 20 € welfare per ogni giorno mancante
    Recesso anticipato datoriale (senza giusta causa) Pagamento retribuzioni fino a scadenza o missione alternativa Differenze retributive se missione alternativa inferiore
    Dimissioni lavoratore durante missione Preavviso come da contratto di missione / CCNL utilizzatore Trattenuta indennità sostitutiva se preavviso non rispettato
    Licenziamento contratto a tempo indeterminato Preavviso CCNL utilizzatore + norme Statuto Lavoratori TFR + indennità sostitutiva preavviso se non lavorato
    Superamento comporto malattia (180 giorni) Recesso datoriale con preavviso TFR + indennità sostitutiva preavviso

    Nota: per i contratti a tempo indeterminato i termini di preavviso variano in base al CCNL dell’utilizzatore e all’anzianità di servizio del lavoratore. Il preavviso va sempre verificato nel CCNL specifico applicato.

    Licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato: le tutele applicabili

    I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) godono delle tutele ordinarie contro il licenziamento illegittimo previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal d.lgs. 23/2015 (Jobs Act). Le forme di tutela – reintegra o indennità risarcitoria – dipendono dalla dimensione occupazionale dell’Agenzia e dalla fattispecie (licenziamento discriminatorio, per giusta causa, per giustificato motivo). Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi.

    Casi pratici

    Tizio – Proroga comunicata in ritardo
    Tizio ha un contratto di missione di 8 mesi. Alla scadenza, l’Agenzia comunica la proroga solo il giorno prima (invece dei 3 previsti). Mancano 2 giorni di preavviso: Tizio ha diritto a 40 euro di indennità welfare, che vengono inclusi nel cedolino del mese. La proroga resta valida, ma l’inadempimento sul preavviso è sanzionato economicamente.
    Caia – Dimissioni anticipate durante la missione
    Caia decide di dimettersi dalla missione 3 settimane prima della scadenza. Il contratto di missione non prevede un termine di preavviso esplicito. Caia comunica le dimissioni il giorno stesso. L’Agenzia non può trattenerle competenze maturate, ma può richiedere il preavviso se questo era esplicitamente stabilito nel contratto. Il cedolino finale include tutte le competenze ordinarie (ferie non godute, ratei tredicesima, TFR).
    Sempronio – Licenziamento per superamento del comporto
    Sempronio è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia. Supera i 180 giorni di malattia nell’anno solare. L’Agenzia comunica il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso di un mese (secondo il CCNL applicato). Sempronio riceve l’indennità sostitutiva del preavviso (un mese di retribuzione), il TFR maturato e le competenze finali. Può consultare il sindacato (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl o UILTemp) per valutare eventuali irregolarità nella comunicazione.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso servono per non rinnovare una missione?
    Per i contratti con durata iniziale o prorogata pari o superiore a 6 mesi, la comunicazione di proroga o non rinnovo deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza (in vigore dal 1° settembre 2025).
    Cosa succede se l’Agenzia non rispetta i 3 giorni di preavviso?
    Per ogni giorno di preavviso mancante, l’Agenzia deve corrispondere al lavoratore un importo a titolo di «welfare» pari a 20 euro. Questa indennità è in vigore dal 1° settembre 2025.
    Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato può essere licenziato?
    Sì, con le stesse regole dei dipendenti ordinari. Il licenziamento per giustificato motivo richiede il rispetto del preavviso contrattuale. In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele dello Statuto dei Lavoratori e del d.lgs. 23/2015.
    Un lavoratore somministrato può dimettersi anticipatamente durante una missione?
    Sì. Le dimissioni sono possibili. Il lavoratore deve rispettare il preavviso eventualmente previsto dal contratto di missione. Le dimissioni senza preavviso danno diritto all’Agenzia di trattenere l’indennità sostitutiva corrispondente.
    Cosa accade se l’utilizzatore interrompe anticipatamente la missione?
    Se l’utilizzatore revoca la missione prima della scadenza senza giustificato motivo, l’Agenzia è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione fino alla fine della missione o a offrire una missione alternativa equivalente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Misericordie ANPAS: preavviso e licenziamento 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: preavviso e licenziamento 2024

    Quando un dipendente di una Misericordia o di un’associazione ANPAS si dimette o viene licenziato, quanto preavviso deve dare (o ricevere)? Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie differenzia i termini per categoria e anzianità.

    In sintesi

    I termini di preavviso variano da 8 giorni (categoria A, fino a 5 anni) a 150 giorni (categoria F, oltre 10 anni). Le stesse regole valgono per dimissioni e licenziamento per giustificato motivo. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso. La mancata osservanza del preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Fonti normative
    Artt. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; L. 300/1970; D.Lgs. 23/2015

    Tabella riepilogativa dei preavvisi

    Termini di preavviso per categoria e anzianità – CCNL ANPAS-Misericordie (testo storico confermato)
    Categoria Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    A (ausiliari) 8 giorni 8 giorni 15 giorni
    B (autisti, soccorritori operativi) 30 giorni 30 giorni 45 giorni
    C (OSS, impiegati amministrativi) 30 giorni 30 giorni 45 giorni
    D (infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali) 30 giorni 60 giorni 60 giorni
    E (professionisti sanitari, direttori unità) 30 giorni 60 giorni 90 giorni
    F (coordinatori apicali, dirigenti) 90 giorni 120 giorni 150 giorni

    Nota: i termini si riferiscono al CCNL storico delle Misericordie e sono stati confermati nella struttura del CCNL unificato 2024. Per conferma dei termini esatti applicabili al rapporto in essere, verificare sempre il testo integrale del contratto o consultare il sindacato di categoria.

    Cos’è il preavviso e a cosa serve

    Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione della volontà di risolvere il contratto (da parte del datore o del lavoratore) e la cessazione effettiva del rapporto. Ha la funzione di consentire a ciascuna parte di organizzarsi: al lavoratore per trovare una nuova occupazione, al datore per trovare un sostituto. È disciplinato dall’art. 2118 c.c. come diritto a recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con preavviso.

    Il preavviso si calcola a partire dal giorno successivo alla comunicazione scritta di recesso. Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua regolarmente: il lavoratore deve prestare la propria attività e ricevere la retribuzione ordinaria.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se una delle due parti non intende lavorare (o non vuole far lavorare) durante il periodo di preavviso, può corrispondere l’indennità sostitutiva: un importo pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di preavviso non lavorato. L’indennità è tassata come reddito da lavoro dipendente (IRPEF ordinaria) e non è soggetta a contribuzione previdenziale nella misura ordinaria.

    L’indennità si calcola sulla retribuzione globale di fatto: minimo tabellare più tutte le voci fisse e continuative (superminimi consolidati, indennità turno fissa, ecc.), ma non le voci variabili come lo straordinario.

    Licenziamento: tipologie e tutele

    Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore nei seguenti casi:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno per il periodo di preavviso (es. furto, aggressione, abbandono del posto di soccorso senza giustificazione). Non è dovuto preavviso né indennità sostitutiva.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali di minor gravità rispetto alla giusta causa (reiterati ritardi, infrazioni disciplinari). Dovuto il preavviso contrattuale.
    • Giustificato motivo oggettivo: soppressione del posto di lavoro, ristrutturazione, crisi economica dell’ente. Dovuto il preavviso contrattuale. Nelle organizzazioni sopra i 15 dipendenti (o 5 per il settore agricolo) si applica la L. 604/1966.
    • Superamento del comporto: il lavoratore che supera i 18 mesi di assenza per malattia può essere licenziato con preavviso contrattuale.

    Dimissioni: come presentarle

    Le dimissioni volontarie devono essere presentate telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it), tramite il proprio sindacato o un patronato, oppure tramite il datore di lavoro stesso se dotato di accesso al portale. Questa procedura, obbligatoria dal 2016, è stata introdotta per contrastare le dimissioni in bianco. Il lavoratore che non rispetta il preavviso è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva al datore.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore con 12 anni di anzianità che si dimette
    Tizio è in categoria B con 12 anni di anzianità. Per dimettersi deve rispettare 45 giorni di preavviso (oltre 10 anni, categoria B). Comunica le dimissioni telematicamente il 1° aprile; il rapporto cessa il 15 maggio. Durante i 45 giorni continua a prestare servizio normalmente. Se l’organizzazione lo manda a casa prima, deve pagargli l’indennità sostitutiva per i giorni di preavviso non goduti.
    Caia – Infermiera licenziata per giustificato motivo oggettivo
    Caia (categoria D, 7 anni di anzianità) viene licenziata per soppressione del suo posto (la Misericordia chiude il servizio ambulanziero avanzato). Le spetta un preavviso di 60 giorni (categoria D, da 5 a 10 anni). Se l’ente non vuole tenerla in servizio per 60 giorni, le corrisponde l’indennità sostitutiva. Caia ha diritto alla NASpI dopo la cessazione (licenziamento = evento involontario).
    Sempronio – Coordinatore dimessosi per giusta causa
    Sempronio (categoria F, 4 anni) scopre che il datore non versa i contributi previdenziali da 6 mesi. Si dimette per giusta causa: comunicazione scritta immediata con indicazione della motivazione. Le dimissioni per giusta causa non richiedono preavviso e danno diritto alla NASpI, oltre che all’azione giudiziale per i contributi non versati.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un autista soccorritore che si dimette?
    L’autista soccorritore in categoria B ha un preavviso di 30 giorni per anzianità fino a 10 anni e di 45 giorni per anzianità superiore ai 10 anni.
    Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
    Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non rispettato.
    Il preavviso si applica anche al licenziamento per giusta causa?
    No. Il licenziamento per giusta causa consente al datore di recedere senza preavviso né indennità sostitutiva. Il lavoratore conserva il diritto al TFR.
    Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È pari alla retribuzione globale di fatto (minimo + voci fisse) moltiplicata per i giorni di preavviso non lavorati. Non include lo straordinario variabile.
    Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI?
    Sì. Le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento stipendio, mobbing, modifica sostanziale condizioni) danno diritto alla NASpI. Le dimissioni ordinarie no.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. I termini di preavviso riportati si riferiscono al testo storico delle Misericordie, confermato nella struttura del contratto unificato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 17 Rev. Leg. – Indipendenza e rotazione

    Art. 17 Rev. Leg. – Indipendenza e rotazione

    Art. 17 Rev. Leg. – Indipendenza

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

    2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonchè le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

    3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo. 3 bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell’attestazione dai soggetti di cui all’articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all’ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all’interno dell’Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante: a) il lasso di tempo compreso tra l’inizio del periodo oggetto dell’attestazione e l’emissione della relazione di attestazione; e b) l’esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014. 3 ter. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all’ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall’attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un’adeguata valutazione dei rischi potenziali per l’indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis. 3 quater. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3bis fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un’impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall’ente di interesse pubblico oggetto dell’incarico di attestazione, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell’articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione.

    4. L’incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

    5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all’incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico di revisione legale. 5 bis. Il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l’attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di attestazione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all’incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico di attestazione.

    6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell’ente nè delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

    7. Il divieto previsto dall’articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l’incarico e al responsabile dell’incarico e al responsabile chiave della revisione.

  • Art. 163 TULPS – Violazione del foglio di via obbligatorio

    Art. 163 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.

    Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.

    Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.

    La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

  • Art. 114 D.P.R. 115/2002

    Art. 114 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

    2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

  • Art. 33 Cont. Trib. – trattazione in camera di consiglio

    Art. 33 Cont. Trib. – trattazione in camera di consiglio

    Art. 33 Cont. Trib. – Trattazione in camera di consiglio

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.

    2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

    3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

  • Art. 114 T.U. Stupefacenti: comuni e recupero dei tossicodipendenti

    Art. 114 T.U. Stupefacenti – Compiti di assistenza degli enti locali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti: a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati; b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica; c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

    2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo

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  • Art. 120 decies T.U.B.: Obblighi di informazione relativi agli i

    Art. 120 decies T.U.B.: Obblighi di informazione relativi agli i

    Art. 120 decies T.U.B. – Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito (1).

    In vigore dal 01/11/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. L’intermediario del credito, in tempo utile prima dell’esercizio di una delle attivita’ di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

    a) la denominazione e la sede dell’intermediario del credito;

    b) il registro in cui e’ iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;

    c) se l’intermediario del credito e’ soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o piu’ finanziatori; in questo caso, l’intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L’intermediario del credito puo’ dichiarare di essere indipendente se e’ un consulente indipendente ai sensi dell’articolo 120-terdecies, comma 2;

    d) se presta servizi di consulenza;

    e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all’intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;

    f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti dell’intermediario del credito e le modalita’ di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;

    g) l’esistenza e, se noto, l’importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all’intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l’importo non e’ noto al momento della comunicazione, l’intermediario del credito informa il consumatore che l’importo effettivo sara’ comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;

    h) se l’intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l’eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;

    i) se l’intermediario del credito riceve commissioni da uno o piu’ finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2.

    2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l’intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest’ultimo informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

    3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l’intermediario del credito comunica al finanziatore l’eventuale compenso che il consumatore e’ tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito.

    4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l’intermediario del credito che essi rappresentano.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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