Autore: Andrea Marton

  • CCNL Formazione Professionale: preavviso e licenziamento

    CCNL Formazione Professionale

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Quanto dura il preavviso, quando può essere omesso e quali sono le tutele contro il licenziamento per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale prevede un preavviso di 2 mesi per i livelli I-IV e di 3 mesi per i livelli V-IX, valido sia in caso di licenziamento che di dimissioni. In mancanza di preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo sì. Durante il comporto per malattia e la maternità il licenziamento è vietato.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Preavviso livelli I-IV
    2 mesi (sia licenziamento che dimissioni)
    Preavviso livelli V-IX
    3 mesi (sia licenziamento che dimissioni)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Livelli Preavviso Applicabilità
    I – IV 2 mesi Licenziamento e dimissioni
    V – IX 3 mesi Licenziamento e dimissioni

    I termini di preavviso si calcolano in mesi di calendario. La comunicazione decorre dal giorno di ricezione della lettera. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso. Il licenziamento in periodo protetto (malattia nel comporto, maternità) è nullo.

    Il preavviso: finalità e funzionamento

    Il preavviso è il periodo minimo di anticipo con cui una delle parti deve comunicare la volontà di sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Serve a consentire al lavoratore di trovare una nuova occupazione e al datore di organizzare la sostituzione. Il CCNL Formazione Professionale prevede preavvisi semplici articolati per livello, senza ulteriori differenziazioni per anzianità di servizio (contrariamente a quanto previsto da alcuni altri contratti).

    Durante il periodo di preavviso:

    • Il rapporto di lavoro resta in vigore a tutti gli effetti;
    • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena;
    • Continuano a maturare ferie e TFR;
    • Il lavoratore può essere esonerato dal preavviso con pagamento dell’indennità sostitutiva (cosiddetto «messa in disponibilità immediata»).

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore di lavoro non vuole che il lavoratore lavori durante il preavviso (o viceversa, se il lavoratore preferisce cessare subito), può essere concordato il pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso pari alle retribuzioni che sarebbero spettate per l’intero periodo di preavviso. L’indennità è soggetta a contributi previdenziali e a imposte IRPEF (con trattamento separato ai fini dell’aliquota fiscale).

    In caso di dimissioni, se il lavoratore non rispetta il preavviso è il lavoratore a dover corrispondere al datore l’indennità sostitutiva (il datore può trattenerne l’importo dall’ultima busta paga).

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Il quadro del licenziamento nel settore della formazione professionale si fonda sulla normativa legale (legge 604/1966, Statuto dei Lavoratori, legge 92/2012, d.lgs. 23/2015) integrata dal CCNL:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanze gravissime (furto, gravi inadempienze, ecc.) che non consentono nemmeno la prosecuzione provvisoria. Non richiede preavviso. La tutela del lavoratore dipende dall’anzianità e dalla dimensione dell’ente.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore di gravità inferiore alla giusta causa. Richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Richiede preavviso e, per le aziende sopra 15 dipendenti, il rispetto della procedura preventiva di conciliazione (art. 7 l. 604/1966).

    I periodi protetti: quando il licenziamento è vietato

    Il licenziamento è vietato (e nullo se intimato) nei seguenti periodi:

    • Durante il comporto per malattia (180 o 270 giorni);
    • Durante la maternità obbligatoria e fino al compimento di un anno di età del figlio;
    • Durante il congedo di paternità obbligatorio;
    • In caso di matrimonio del lavoratore (anno di tutela).

    Il licenziamento intimato in tali periodi è nullo di diritto e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o all’indennità sostitutiva, a scelta, nei casi previsti dalla legge).

    Casi pratici

    Tizio – Formatore al livello V che si dimette
    Tizio (livello V) trova un lavoro migliore e vuole lasciare l’ente il prima possibile. Il suo preavviso contrattuale è di 3 mesi. Comunica le dimissioni il 1° marzo 2026; il contratto si risolve il 31 maggio 2026. Se l’ente accetta la riduzione del preavviso per esigenze reciproche, il rapporto cessa prima; altrimenti Tizio deve lavorare fino al 31 maggio o pagare l’indennità sostitutiva dei mesi non rispettati.
    Caia – Impiegata al livello III licenziata con preavviso ridotto
    Caia (livello III) riceve comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione dei finanziamenti regionali). Il suo preavviso è di 2 mesi. L’ente le comunica che per esigenze organizzative la messa in disponibilità è immediata e le corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso (2 × 1.834,59 € = 3.669,18 € lordi) in aggiunta al TFR e agli altri istituti. Caia chiede al sindacato di verificare se la procedura di licenziamento per GMO sia stata rispettata.
    Sempronio – Responsabile di sede licenziato durante il comporto
    Sempronio (livello VIII) è assente per malattia da 150 giorni (comporto = 270 giorni per anzianità > 5 anni). L’ente gli invia una lettera di licenziamento. Il licenziamento è nullo: Sempronio è ancora nel periodo di comporto. Con l’assistenza del delegato FLC-CGIL impugna il licenziamento entro 60 giorni e ottiene la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni nel frattempo non percepite.

    Domande frequenti

    Quanto è il preavviso nel CCNL Formazione Professionale?
    2 mesi per i livelli I-IV e 3 mesi per i livelli V-IX. I termini si applicano sia in caso di licenziamento che di dimissioni.
    Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
    Se il datore non rispetta il preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni del periodo di preavviso non goduto.
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso perché la gravità della mancanza non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Quello per giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) richiede invece il rispetto del preavviso.
    Quando il lavoratore è protetto contro il licenziamento?
    Durante il comporto per malattia, la maternità obbligatoria (fino a un anno del figlio), il congedo di paternità obbligatorio e il matrimonio. In questi periodi il licenziamento è nullo.
    Come si calcolano i mesi di preavviso?
    I mesi di preavviso sono di calendario: un preavviso di 2 mesi comunicato il 15 marzo scade il 15 maggio. Durante il preavviso il lavoratore mantiene tutti i diritti contrattuali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). La disciplina del licenziamento si fonda anche sulla normativa legale (l. 604/1966, Statuto dei Lavoratori, l. 92/2012, d.lgs. 23/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 4 D.Lgs. 33/2013 – [Abrogato]

    Art. 4 D.Lgs. 33/2013 – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • CCNL Animazione Turistica: preavviso e licenziamento 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: preavviso e licenziamento

    Un animatore che decide di lasciare il lavoro a metà stagione deve rispettare il preavviso? E se è il villaggio a volerlo mandare via? Questa guida illustra i termini di preavviso e le regole sul licenziamento previsti dal CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), con particolare attenzione ai contratti stagionali.

    In sintesi

    I termini di preavviso nel CCNL Turismo variano da 15 giorni (7° livello, meno di 5 anni) a 4-6 mesi per i Quadri. Per il 4° livello (animatore) sono indicativamente 20-30 giorni. I contratti stagionali a termine non prevedono preavviso alla scadenza naturale. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027

    I termini di preavviso nel CCNL Turismo

    Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Nel CCNL Turismo i termini di preavviso sono graduati per livello di inquadramento e anzianità di servizio.

    La logica è che i lavoratori con maggiore anzianità e responsabilità abbiano diritto a più tempo per riorganizzare la propria vita professionale in caso di licenziamento, e che la struttura abbia più tempo per trovare sostituti per ruoli complessi.

    Tabella riepilogativa

    Termini indicativi di preavviso — CCNL Turismo Federalberghi-Faita (per livello e anzianità)
    Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità oltre 5 anni Figure tipiche animazione
    Quadro A, Quadro B 4 mesi 6 mesi Direttore animazione apicale
    1° livello 45 giorni 60 giorni Capo villaggio struttura grande
    2° livello 30-40 giorni 45-60 giorni Capo villaggio, Resp. intrattenimento
    3° livello 25-30 giorni 35-40 giorni Capo animatore, Resp. mini club
    4° livello circa 20 giorni circa 30 giorni Animatore polivalente
    5° livello circa 15-20 giorni circa 25 giorni Animatore junior
    6°-7° livello 15 giorni 20 giorni Supporto animazione

    Nota: i valori indicati sono orientativi. I termini di preavviso precisi (in giorni) sono definiti nel testo del CCNL Turismo vigente. Si consiglia di verificare i valori esatti nel contratto collettivo pubblicato da Federalberghi o Faita.

    Preavviso e contratti stagionali: la regola base

    I contratti stagionali sono contratti a tempo determinato: alla scadenza naturale del termine, il rapporto cessa automaticamente senza alcuna necessità di preavviso. Non serve comunicazione preventiva: la fine del contratto è già nota a entrambe le parti fin dalla firma.

    Il preavviso è invece rilevante in due situazioni:

    1. Recesso anticipato: se una delle parti vuole recedere dal contratto a termine prima della scadenza, deve avere una giusta causa (art. 2119 c.c.) oppure corrispondere un’indennità pari alle retribuzioni del periodo residuo (art. 1456 c.c. e art. 28, D.Lgs. 81/2015);
    2. Contratti a tempo indeterminato: animatori e capi villaggio assunti a tempo indeterminato devono rispettare i termini di preavviso sia in caso di licenziamento che di dimissioni.

    Forme di licenziamento e relative regole

    Licenziamento per giusta causa

    Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è il recesso per motivi gravi e tali da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto: furto, aggressione, gravi inadempienze disciplinari. Non richiede preavviso.

    Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

    Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è fondato su inadempimenti del lavoratore meno gravi della giusta causa: ripetute assenze ingiustificate, scarso rendimento continuativo. Richiede preavviso.

    Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

    Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è causato da ragioni economiche, organizzative o produttive (es. chiusura della struttura, riduzione del personale di animazione). Richiede preavviso e, in certi casi, l’obbligo di tentativo di repechè.

    Impugnazione del licenziamento

    Il lavoratore che ritiene il licenziamento illegittimo deve impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con lettera raccomandata o PEC al datore, e successivamente promuovere l’azione giudiziaria entro 180 giorni dall’impugnazione (art. 6, L. 604/1966). In caso di licenziamento discriminatorio il termine decadenziale di 60 giorni non si applica.

    Casi pratici

    Tizio — Animatore che si dimette a metà stagione
    Tizio è assunto a tempo indeterminato dal villaggio. A luglio 2026, nel pieno della stagione, decide di dimettersi per un’altra opportunità. Al 4° livello con meno di 5 anni di servizio, il preavviso è di circa 20 giorni. Tizio lo comunica per iscritto il 1° luglio: il rapporto terminerà il 21 luglio. Se non rispetta il preavviso, la struttura può trattenere l’importo corrispondente dalla liquidazione finale.
    Caia — Contratto stagionale: nessun preavviso alla scadenza
    Caia ha un contratto stagionale dal 1° giugno al 30 settembre. Il 30 settembre il contratto scade automaticamente senza necessità di comunicazioni di preavviso. La struttura le consegna la busta paga di settembre con le competenze finali: ferie residue, ratei di tredicesima e quattordicesima, TFR proporzionale. Caia non ha diritto a indennizzi aggiuntivi per la fine del contratto stagionale.
    Sempronio — Licenziamento per giusta causa
    Sempronio, capo animatore al 3° livello, viene sorpreso a sottrarre denaro dalla cassa del bar della struttura. Il datore gli consegna una lettera di licenziamento per giusta causa. Il recesso è immediato, senza preavviso. Sempronio ha comunque diritto al pagamento di tutte le competenze maturate (retribuzione fino al giorno del licenziamento, ratei di tredicesima, ferie residue e TFR). Se ritiene il licenziamento ingiusto, può impugnarlo entro 60 giorni.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un animatore al 4° livello che si dimette?
    Per il 4° livello il preavviso è indicativamente di circa 20 giorni (anzianità fino a 5 anni) o circa 30 giorni (anzianità superiore). I termini esatti sono nel testo del CCNL Turismo.
    Per i contratti stagionali c’è il preavviso alla scadenza?
    No. Un contratto a tempo determinato stagionale cessa di diritto alla scadenza prevista, senza preavviso. Il preavviso è rilevante solo per il recesso anticipato dal contratto o per i rapporti a tempo indeterminato.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto.
    Le dimissioni devono essere per forza scritte?
    Sì. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni devono essere trasmesse telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (modulo online), pena la loro inefficacia. Non è sufficiente comunicarle verbalmente o via WhatsApp.
    Entro quanto tempo impugno un licenziamento illegittimo?
    Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento (art. 6, L. 604/1966). Successivamente, entro 180 giorni dall’impugnazione, deve essere depositato il ricorso al Giudice del Lavoro o attivato il tentativo di conciliazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. I termini di preavviso precisi vanno verificati nel testo contrattuale ufficiale. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 158 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 158 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 158 CCII – Crediti non pecuniari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

    2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e dopo l’apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell’articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all’articolo 201, comma 1.

  • Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome

    Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome

    Art. 7 c.c. – Tutela del diritto al nome

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

    L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): preavviso e licenziamento 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: preavviso, licenziamento e dimissioni

    Quanto preavviso deve dare il lavoratore del vetro in caso di dimissioni? E il datore in caso di licenziamento? Una guida pratica a termini, indennità sostitutive e casi speciali nel CCNL Assovetro.

    In sintesi

    Nel CCNL Vetro e Lampade i termini di preavviso variano da 15 giorni (livelli base con poca anzianità) a 4-6 mesi (categorie apicali con lunga anzianità). Il preavviso vale sia per il licenziamento sia per le dimissioni. In caso di mancato preavviso scatta l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2118 c.c. (preavviso); art. 2119 c.c. (giusta causa)

    Il preavviso: cos’è e a cosa serve

    Il preavviso è il periodo che intercorre tra la comunicazione di recesso (licenziamento o dimissioni) e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Serve a entrambe le parti: al lavoratore per trovare una nuova occupazione senza perdere subito lo stipendio; al datore per trovare un sostituto o organizzare il passaggio di consegne. È disciplinato dall’art. 2118 c.c., che rinvia ai contratti collettivi per la durata.

    Il preavviso è reciproco: vale per il licenziamento senza giusta causa e per le dimissioni del lavoratore. Chi non rispetta il preavviso deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato.

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso indicativi per livello e anzianità — CCNL Vetro e Lampade
    Livello / Categoria Anzianità fino a 5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità oltre 10 anni
    Livelli base (cat. F, E; 1°-3° trasf.; L-H lampade) 15 giorni 20 giorni 30 giorni
    Livelli intermedi (cat. D, C; 4°-6° trasf.; G-E lampade) 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    Livelli alti (cat. B; 7°-8°A trasf.; D-B lampade) 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    Livelli apicali (cat. A, IPO; 8°A trasf.; A lampade) 3 mesi 4 mesi 5-6 mesi

    Avvertenza: i termini sopra indicati sono orientativi. Il CCNL Vetro e Lampade fissa le durate esatte per livello e anzianità nel testo contrattuale. Fare riferimento al testo ufficiale o a Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per i valori precisi.

    Eccezioni: quando il preavviso non si applica

    Ci sono casi in cui il preavviso viene meno o è ridotto:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamenti gravissimi (furto, aggressione, falsa certificazione, violazione grave delle norme di sicurezza) consentono il licenziamento immediato senza preavviso né indennità sostitutiva. La giusta causa deve essere reale e provata; altrimenti il licenziamento può essere impugnato.
    • Dimissioni per giusta causa: il lavoratore può dimettersi senza preavviso se il datore commette gravi inadempimenti (es. mancato pagamento dello stipendio, demansionamento illegittimo, mobbing). In questo caso il lavoratore ha diritto anche all’indennità sostitutiva da parte del datore.
    • Accordo tra le parti: è sempre possibile concordare un periodo di preavviso diverso (più breve o più lungo) rispetto a quanto previsto dal CCNL, ma non al di sotto dei minimi contrattuali (il CCNL è inderogabile in peius).

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Quando una parte decide di non effettuare il preavviso lavorato (ad esempio il datore vuole che il lavoratore smetta di lavorare subito), deve corrispondere l’indennità sostitutiva. L’importo è pari alla retribuzione globale di fatto (minimo + scatti + indennità continuative) moltiplicata per il numero di giorni di preavviso non effettuati. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione INPS e IRPEF come normale retribuzione.

    Il preavviso nel ciclo continuo

    Per i lavoratori del ciclo continuo la gestione del preavviso ha una particolarità operativa: il lavoratore deve continuare a lavorare sui turni programmati fino alla scadenza del preavviso. Il datore non può modificare il calendario dei turni durante il preavviso in modo da rendere il lavoro impossibile o penalizzante. In caso di accordo per esonerare il lavoratore dal lavoro durante il preavviso, si corrisponde l’indennità sostitutiva.

    Casi pratici

    Tizio — Dimissioni con preavviso, livello D settore meccanizzato
    Tizio (cat. D, 3 anni di anzianità) dà le dimissioni il 1° giugno 2026. Il suo preavviso contrattuale è di 1 mese: deve lavorare fino al 30 giugno 2026. L’azienda accetta le dimissioni ma preferisce che Tizio smetta subito di lavorare, per evitare tensioni in reparto. Corrisponde quindi l’indennità sostitutiva (1 mensilità della retribuzione globale di fatto) nell’ultima busta paga.
    Caia — Licenziamento senza giusta causa, livello A
    Caia (cat. A, 12 anni di anzianità) viene licenziata per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione). Il suo preavviso contrattuale è di 5-6 mesi. L’azienda la esonera dal lavoro e le corrisponde l’indennità sostitutiva pari a 5-6 mensilità della retribuzione globale di fatto. Caia riceve anche il TFR maturato e la quota proporzionale della tredicesima.
    Sempronio — Licenziamento per giusta causa contestato
    Sempronio viene licenziato per giusta causa per presunti danni all’impianto. Il datore non corrisponde preavviso né indennità sostitutiva. Sempronio, convinto che la giusta causa sia infondata, si rivolge a Filctem-Cgil. Se la giusta causa non è provata, il licenziamento diventa senza giusta causa e Sempronio ha diritto sia all’indennità sostitutiva del preavviso sia all’eventuale reintegra o indennità risarcitoria (legge 300/1970, come modificata dalla l. 92/2012 e d.lgs. 23/2015).

    Domande frequenti

    Quanti mesi di preavviso prevede il CCNL Vetro per i livelli alti?
    Per le categorie apicali (A, B nel meccanizzato; livelli 7-8A nella trasformazione) con più di 10 anni di anzianità, il preavviso può arrivare a 4-6 mesi. Per i livelli base con poca anzianità il preavviso è di 15-30 giorni.
    Il preavviso vale anche per le dimissioni?
    Sì, il preavviso è reciproco: sia il datore (in caso di licenziamento) sia il lavoratore (in caso di dimissioni) deve rispettare i termini contrattuali. In caso di dimissioni senza preavviso, il lavoratore deve corrispondere al datore l’indennità sostitutiva.
    Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
    Se la parte che deve il preavviso preferisce non effettuarlo, corrisponde l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non lavorato. È soggetta a INPS e IRPEF.
    Il licenziamento per giusta causa azzera il preavviso?
    Sì, il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è la risoluzione immediata senza preavviso né indennità sostitutiva. La giusta causa deve essere reale e provata; altrimenti il licenziamento è impugnabile.
    In caso di licenziamento collettivo, cosa cambia?
    I licenziamenti collettivi seguono la l. 223/1991: obbligo di comunicazione ai sindacati, esame congiunto, eventuale accordo su criteri di scelta. I termini di preavviso si applicano anche in questo caso, salvo esonero con pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. I termini di preavviso indicati sono orientativi; per i valori precisi per ogni livello e anzianità si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Energia e Petrolio: preavviso e licenziamento

    CCNL Energia e Petrolio

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio disciplina i termini di preavviso in modo articolato per livello e anzianità: i periodi sono tra i più lunghi del panorama industriale italiano, a tutela della stabilità dei lavoratori altamente specializzati del settore.

    In sintesi

    I termini di preavviso variano da 2 settimane (livello 6, anzianità inferiore a 2 anni) a 8 mesi (livelli 1-3 con oltre 15 anni di servizio). Per le dimissioni i termini si dimezzano. Il preavviso decorre dal 15 o dal 30 del mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Dimissioni
    Termini ridotti della metà rispetto al licenziamento

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello e anzianità — CCNL Energia e Petrolio (licenziamento)
    Anzianità Livelli 1-3 Livelli 4-5 Livello 6
    Fino a 2 anni 4 mesi 3 mesi 2 settimane
    Da 2 a 5 anni 4 mesi 3 mesi 1 mese
    Da 5 a 10 anni 5 mesi 4 mesi 3 mesi
    Da 10 a 15 anni 6 mesi 5 mesi 4 mesi
    Oltre 15 anni 8 mesi 6 mesi 5 mesi

    Per le dimissioni i termini indicati si riducono della metà. Il preavviso decorre dal giorno 15 o dal giorno 30 (28 o 31) del mese: se la comunicazione arriva in un giorno diverso, si aggiungono i giorni mancanti al primo utile tra il 15 e il 30 successivo.

    Come decorre il preavviso

    Il CCNL Energia e Petrolio prevede che il preavviso decorra dal 15 o dal 30 del mese (28 o 31 per febbraio e i mesi con 31 giorni). Se la comunicazione di licenziamento o dimissioni viene consegnata il 7 del mese, i giorni mancanti al 15 (8 giorni) si sommano al periodo contrattuale. Il preavviso effettivo risulta quindi leggermente più lungo rispetto a quello nominale contrattuale.

    Durante il preavviso:

    • Il rapporto di lavoro prosegue normalmente, con tutte le obbligazioni retributive e previdenziali.
    • Il lavoratore ha diritto a brevi permessi per ricercare nuova occupazione (distribuzione e durata definite dall’azienda).
    • Il datore non può modificare unilateralmente le mansioni o le condizioni economiche durante il preavviso.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    In alternativa al preavviso lavorato, entrambe le parti possono optare per la sua monetizzazione. L’indennità sostitutiva è pari alla retribuzione globale mensile moltiplicata per i mesi (o frazioni) di preavviso non lavorati. Per i lavoratori ad alta anzianità e livello, l’importo può essere considerevole: un quadro di livello 1/5 con 16 anni di servizio che viene licenziato ha diritto a 8 mensilità di RGM come indennità sostitutiva se il datore rinuncia al preavviso lavorato.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Oltre alle regole di preavviso, il licenziamento nel settore energia e petrolio soggiace alle tutele di legge:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanza grave che non consente nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto. Non richiede preavviso. Esempi: furto, grave violazione delle norme di sicurezza in raffineria, abbandono del posto in impianto critico.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale meno grave, con preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive, con preavviso e possibile obbligo di repechage (art. 2103 c.c.).

    Per le aziende con più di 15 dipendenti si applicano le tutele dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e del D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti), a seconda della data di assunzione.

    Dimissioni: procedura e preavviso ridotto

    Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per iscritto tramite la procedura telematica del Ministero del Lavoro (portale cliclavoro.gov.it), pena l’inefficacia. Il preavviso per le dimissioni è la metà di quello previsto per il licenziamento. Se il lavoratore non lavora il preavviso, è tenuto a corrispondere al datore l’indennità sostitutiva (o il datore può trattenerla dalle competenze di fine rapporto). Le dimissioni per giusta causa (comportamenti gravi del datore) danno diritto al trattamento economico completo, inclusa l’indennità sostitutiva.

    Casi pratici

    Tizio — Quadro con 18 anni di servizio, licenziato per GMO
    Tizio è un responsabile di reparto al livello 1/3 con 18 anni di servizio. La raffineria avvia una ristrutturazione e lo licenzia per giustificato motivo oggettivo. Il preavviso contrattuale è di 8 mesi. L’azienda sceglie di corrispondere l’indennità sostitutiva: con una RGM di 3.800 € (TEM + scatti + indennità quadri), riceve 8 × 3.800 = 30.400 € lordi di indennità sostitutiva, oltre al TFR maturato. L’azienda deve anche verificare l’obbligo di repechage prima del licenziamento.
    Caia — Dimissioni, livello 3, 7 anni di servizio
    Caia decide di cambiare azienda ed è inquadrata al livello 3/4 con 7 anni di servizio. Il preavviso per licenziamento è di 5 mesi; per le dimissioni si dimezza a 2,5 mesi. Caia invia le dimissioni il 3 giugno: il preavviso decorre dal 15 giugno (primo utile) e scade il 31 agosto. Caia lavora il preavviso per intero e il 1° settembre inizia il nuovo lavoro.
    Sempronio — Livello 6, 18 mesi di servizio, licenziato
    Sempronio è al livello 6 con 18 mesi di anzianità. Viene licenziato per giustificato motivo soggettivo. Il preavviso contrattuale è di 2 settimane (fascia fino a 2 anni per il livello 6). La comunicazione arriva il 20 del mese: i giorni mancanti al 30 (10 giorni) si sommano alle 2 settimane nominali, portando il preavviso effettivo a circa 24 giorni. L’azienda corrisponde l’indennità sostitutiva delle 2 settimane.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un quadro nel CCNL Energia e Petrolio?
    I quadri (livelli 1-3) con oltre 15 anni di anzianità devono dare o ricevere 8 mesi di preavviso. Con anzianità fino a 2 anni il preavviso è di 4 mesi. Per le dimissioni i termini si dimezzano.
    Dal quando decorre il preavviso?
    Dal 15 o dal 30 del mese. Se la comunicazione arriva in un giorno intermedio, i giorni mancanti al 15 o al 30 successivo si aggiungono al periodo contrattuale.
    Si può evitare il preavviso con un’indennità sostitutiva?
    Sì, sia il datore che il lavoratore possono rinunciare al preavviso pagando l’indennità sostitutiva pari alla RGM per i mesi non lavorati.
    Il licenziamento per giusta causa azzera il preavviso?
    Sì, il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso. Il datore deve dimostrare la gravità della mancanza; in caso di contestazione il giudice può riqualificare il licenziamento.
    Durante il preavviso il lavoratore ha permessi per cercare lavoro?
    Sì, il CCNL prevede brevi permessi durante il preavviso per la ricerca di nuova occupazione, la cui durata e distribuzione sono stabilite dall’azienda.
    Come si presentano le dimissioni nel settore energia e petrolio?
    Le dimissioni devono essere trasmesse per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it). La procedura è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti, salvo le eccezioni di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 1/2024: evoluzione dichiarazione precompilata

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 1/2024: evoluzione dichiarazione precompilata

    D.Lgs. 1/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Dichiarazione precompilata. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 35 Cont. Trib. – deliberazione del collegio

    Art. 35 Cont. Trib. – deliberazione del collegio

    Art. 35 Cont. Trib. – Deliberazioni del collegio giudicante

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consi- glio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

    2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

    3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: preavviso e licenziamento 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: preavviso e licenziamento

    Il CCNL per i lavoratori dello spettacolo dal vivo disciplina i termini di preavviso per il licenziamento e le dimissioni, con regole specifiche per i dipendenti fissi e per i lavoratori scritturati. La guida illustra i termini, l’indennità sostitutiva e le tutele in caso di licenziamento illegittimo.

    In sintesi

    I termini di preavviso variano da 1 a 3 mesi in base al livello e all’anzianità. Per i lavoratori scritturati il recesso anticipato dalla scrittura obbliga al pagamento del compenso residuo. Il licenziamento illegittimo è soggetto alle tutele della legge (art. 18 St. Lav. o D.Lgs. 23/2015 secondo l’anno di assunzione). Il licenziamento durante la malattia e la maternità è nullo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Norma di legge licenziamento
    L. 604/1966; art. 18 L. 300/1970; D.Lgs. 23/2015
    Impugnazione licenziamento
    Entro 60 giorni dalla ricezione (termine di decadenza)

    I termini di preavviso: regole generali

    Il preavviso è il periodo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione del licenziamento o delle dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Serve a consentire al datore di organizzare la sostituzione del lavoratore e al lavoratore di trovare una nuova occupazione.

    Il CCNL Spettacolo dal Vivo fissa i termini di preavviso in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. La stessa durata si applica sia al licenziamento sia alle dimissioni volontarie.

    Tabella riepilogativa – Termini di preavviso per livello e anzianità

    Preavviso nel CCNL Spettacolo dal Vivo (dipendenti fissi, valori indicativi)
    Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità oltre 10 anni
    1 / Funz. A-B (direttivi) 2 mesi 2,5 mesi 3 mesi
    2a-3a / 2b-3b (qualificati) 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    4a-6a / 4b-7 (base) 1 mese 1,5 mesi 2 mesi

    I termini indicati sono indicativi e si basano sulla struttura tipica dei CCNL di settore. I termini esatti sono quelli del testo contrattuale vigente. Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione scritta di recesso.

    Il recesso dalla scrittura artistica: regole speciali

    Per i lavoratori scritturati il rapporto è a termine: non si applica il sistema del preavviso ordinario, ma vigono regole specifiche per il recesso anticipato:

    • Recesso del teatro senza giusta causa: il teatro che recede anticipatamente dalla scrittura (senza una giusta causa riconducibile al comportamento del lavoratore) è obbligato a pagare il compenso per l’intera durata residua della scrittura. Non è sufficiente un preavviso o un’indennità sostitutiva: l’obbligo è il pagamento integrale del compenso pattuito.
    • Recesso del lavoratore scritturato: l’artista che abbandona la scrittura prima della scadenza senza giusta causa espone sé stesso al risarcimento del danno in favore del teatro (danno da sostituzione, costi di riproduzione, ecc.).
    • Giusta causa di recesso: eventi che rendono impossibile o gravemente pregiudizievole la continuazione della prestazione (grave inadempimento, comportamento scorretto in scena, violazione del contratto) possono giustificare il recesso immediato da entrambe le parti.

    Il licenziamento individuale: motivazione e forma

    Per i dipendenti fissi, il licenziamento deve essere sorretto da una causale legittima e comunicato in forma scritta:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): grave inadempimento o fatto che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (es. furto, aggressione, falsificazione di documenti). Non richiede preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento meno grave ma comunque disciplinarmente rilevante (es. reiterati ritardi, insubordinazione). Richiede la procedura disciplinare (art. 7 St. Lav.) e il rispetto del preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: soppressione del posto, riorganizzazione aziendale, crisi economica del teatro. Il licenziamento deve essere preceduto da obbligo di repechage (verifica della possibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione).

    Periodi protetti: il licenziamento è nullo

    Il licenziamento è nullo in determinati periodi protetti dalla legge:

    • Durante la malattia, nei limiti del comporto contrattuale.
    • Durante la maternità obbligatoria e fino a un anno dall’inizio della gravidanza o dall’ingresso del bambino in famiglia (art. 54 D.Lgs. 151/2001).
    • Durante il congedo parentale facoltativo.
    • Per motivi discriminatori (sesso, razza, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale).
    • Per motivi ritorsivi (denuncia di irregolarità, attività sindacale).

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato di livello 3a: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Il teatro stabile ristruttura i propri uffici e sopprime il posto di Tizio (ufficio stampa, livello 3a, 7 anni di anzianità). Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto dalla verifica di repechage (nessun posto disponibile) e comunicato con preavviso di 2 mesi. Tizio ha 60 giorni per impugnare il licenziamento se ritiene che il repechage non sia stato effettivamente svolto.
    Caia – Attrice scritturata: recesso anticipato del teatro
    Caia è scritturata per 4 mesi. Al secondo mese, la produzione viene cancellata per mancanza di fondi. Il teatro recede dalla scrittura. Caia ha diritto al pagamento del compenso per i 2 mesi residui della scrittura, indipendentemente dal fatto di aver trovato o meno un altro ingaggio nel frattempo. Il compenso residuo viene liquidato entro i termini stabiliti dalla scrittura.
    Sempronio – Macchinista: licenziamento durante la malattia
    Sempronio è assente per malattia da 3 mesi. Il teatro gli comunica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sempronio non ha ancora superato il comporto contrattuale (fissato in 6 mesi nel biennio). Il licenziamento è nullo: il teatro ha comunicato il recesso durante un periodo protetto. Sempronio si rivolge a SLC-CGIL e il licenziamento viene impugnato davanti al Giudice del Lavoro.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso spetta nel CCNL Spettacolo dal Vivo?
    I termini variano da 1 mese (livelli base, anzianità fino a 5 anni) a 3 mesi (livelli direttivi, anzianità oltre 10 anni). Le stesse durate si applicano sia al licenziamento sia alle dimissioni volontarie.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Se il datore tronca il rapporto senza il preavviso dovuto, deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato. Il lavoratore, invece, che si dimette senza preavviso può essere tenuto a risarcire il danno.
    Come funziona il recesso dalla scrittura artistica?
    Per gli scritturati la scrittura è a termine. Il recesso anticipato del teatro senza giusta causa obbliga al pagamento del compenso per tutta la durata residua. Il recesso del lavoratore scritturato senza giusta causa può esporre al risarcimento del danno nei confronti del teatro.
    Il licenziamento durante la malattia è valido?
    No. Il licenziamento durante il periodo di comporto (prima che il lavoratore abbia superato il limite massimo di assenza per malattia fissato dal CCNL) è nullo. Il datore può licenziare solo dopo il superamento del comporto, comunicando formalmente il recesso.
    Quali tutele si applicano in caso di licenziamento illegittimo?
    Dipende dalla data di assunzione. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (con art. 18 St. Lav.) possono spettare reintegrazione o indennità risarcitoria. Per quelli assunti dal 7 marzo 2015 si applica il D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti) con indennità crescente per anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 Cod. Amb. – Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

    Art. 15 Cod. Amb. – Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo

    14. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

    2. L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.

  • Art. 45-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Struttura della formula standard)

    Art. 45-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Struttura della formula standard)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45-sexies; b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies; c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.

    2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.

    ))