CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)
Preavviso e licenziamento CCNL ANASTE 2025: termini, calcolo e tutele
Il CCNL ANASTE disciplina i termini di preavviso per licenziamento e dimissioni in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. Il mancato rispetto del preavviso obbliga alla corresponsione dell’indennità sostitutiva; le tutele contro il licenziamento illegittimo sono regolate dalla legge.
In sintesi
Il CCNL ANASTE fissa termini di preavviso da 15 a 90 giorni in base al livello e all’anzianità. Il mancato rispetto comporta l’indennità sostitutiva. Le tutele contro il licenziamento illegittimo seguono la legge (d.lgs. 23/2015 per le assunzioni post-marzo 2015, art. 18 St. Lav. per le precedenti).
Il preavviso: funzione e disciplina contrattuale
Il preavviso è l’obbligo, previsto dall’art. 2118 c.c. e disciplinato nel dettaglio dal CCNL ANASTE, di comunicare con un certo anticipo la propria intenzione di recedere dal contratto di lavoro. Esso vale sia per il licenziamento (recesso del datore) sia per le dimissioni (recesso del lavoratore).
La funzione del preavviso è duplice: consente al datore di organizzare la sostituzione e al lavoratore di trovare una nuova occupazione prima che il rapporto cessi. Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente, con tutti i diritti e obblighi reciproci.
Il preavviso non è dovuto in caso di licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.), vale a dire quando la gravità del comportamento del lavoratore rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In questo caso il datore può recedere con effetto immediato. Analogamente, il lavoratore che si dimette per giusta causa (gravi inadempimenti del datore) può abbandonare immediatamente il posto senza rispettare il preavviso.
Tabella riepilogativa dei termini di preavviso
Termini di preavviso CCNL ANASTE — licenziamento e dimissioni (giorni di calendario)
| Livello |
Fino a 5 anni di anzianità |
Oltre 5 anni di anzianità |
| Livello Q (Quadri) |
60 giorni |
90 giorni |
| Livelli 8, 9, 10 |
45 giorni |
60 giorni |
| Livelli 5, 6, 7 |
30 giorni |
45 giorni |
| Livelli 3, 3S, 4 |
20 giorni |
30 giorni |
| Livelli 1, 2 |
15 giorni |
20 giorni |
Nota: i termini si intendono in giorni di calendario (non lavorativi). L’anzianità si calcola dalla data di assunzione, comprensiva del periodo di apprendistato eventualmente precedente. I termini sopra indicati si applicano sia al licenziamento che alle dimissioni volontarie, salvo il caso di giusta causa.
L’indennità sostitutiva del preavviso
Quando il datore di lavoro o il lavoratore non rispettano il termine di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di preavviso non fruito. La retribuzione globale di fatto comprende il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, i superminimi individuali consolidati e l’indennità di funzione per i Quadri. Sono escluse le voci variabili (straordinari, maggiorazioni, trasferte).
L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione previdenziale piena ed è tassata come reddito da lavoro dipendente. Non confluisce nel TFR.
La trattenuta dell’indennità sostitutiva dal TFR e dal saldo finale si applica quando è il lavoratore a non rispettare il preavviso (dimissioni senza rispettare il termine): in questo caso il datore può trattenere la somma corrispondente dal TFR o da altri crediti del lavoratore, entro i limiti di legge.
Il licenziamento: cause giustificatrici e procedura
Il licenziamento individuale nel rapporto regolato dal CCNL ANASTE deve rispettare le cause giustificatrici previste dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 2119 c.c.:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): grave inadempimento contrattuale che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; nessun preavviso né indennità sostitutiva.
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento di notevole importanza degli obblighi contrattuali del lavoratore; richiede preavviso.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; richiede preavviso e, se il datore occupa più di 15 dipendenti, la preventiva comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di inefficacia. Su richiesta del lavoratore, il datore è tenuto a comunicare per iscritto i motivi entro 7 giorni. La procedura disciplinare per il licenziamento per motivi soggettivi deve rispettare l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (contestazione preventiva, termine di difesa di almeno 5 giorni).
Le tutele contro il licenziamento illegittimo
Le tutele in caso di licenziamento illegittimo dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell’organico del datore:
- Assunzioni dopo il 7 marzo 2015: si applica il d.lgs. n. 23/2015 (cosiddetto «contratto a tutele crescenti»). In caso di licenziamento ingiustificato il giudice condanna al pagamento di un’indennità da 2 a 12 mensilità (calcolata sulla retribuzione mensile) crescente con l’anzianità. La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista solo in caso di licenziamento discriminatorio, nullo per violazione di norme imperative (es. durante la maternità) o disciplinare per insussistenza del fatto contestato.
- Assunzioni antecedenti al 7 marzo 2015 presso datori con ≥16 dipendenti: si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella versione riformata dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero), con diversi regimi a seconda della tipologia di vizio del licenziamento.
- Datori con meno di 15 dipendenti: si applica la cosiddetta «tutela obbligatoria» (legge n. 604/1966, art. 8): riassunzione entro 3 giorni o pagamento di un’indennità da 2,5 a 6 mensilità.
Il licenziamento durante il periodo di maternità/paternità (dal momento del concepimento fino a un anno di vita del bambino) è nullo di diritto ai sensi del d.lgs. n. 151/2001, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dalla data di assunzione.
Dimissioni volontarie: preavviso e procedura telematica
Le dimissioni volontarie devono essere comunicate in forma scritta rispettando i termini di preavviso della tabella sopra riportata. Dal 12 marzo 2016 (d.lgs. n. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it), con facoltà di revoca entro 7 giorni. La forma telematica non si applica durante il periodo di prova.
In caso di mancato rispetto del preavviso da parte del lavoratore dimissionario, il datore può trattenere l’importo dell’indennità sostitutiva dal TFR liquidando il netto. Questa trattenuta deve essere documentata nel cedolino finale.
Casi pratici
Tizio — OSS licenziato per giustificato motivo oggettivo dopo 8 anni
Tizio, OSS al livello 4 con 8 anni di anzianità, è licenziato per riduzione del personale (giustificato motivo oggettivo). Il CCNL ANASTE gli riconosce 30 giorni di preavviso (livello 3-4, oltre 5 anni). La retribuzione base è 1.562,10 € + uno scatto da 27,89 € = 1.590 €. Se il datore sceglie di non farlo lavorare nel periodo di preavviso, gli deve corrispondere l’indennità sostitutiva di circa 1.590 € (1 mese). Tizio ha diritto anche alla NASpI se ha i requisiti contributivi.
Caia — Coordinatrice di reparto (livello 7) che si dimette
Caia, coordinatrice al livello 7 con 3 anni di anzianità, decide di dimettersi per accettare un altro impiego. Il CCNL ANASTE le impone 30 giorni di preavviso (livelli 5-7, fino a 5 anni). Caia presenta le dimissioni telematicamente tramite il portale ministeriale e lavora regolarmente per i 30 giorni successivi. Non avendo rispettato il preavviso integralmente per soli 5 giorni di ritardo nella comunicazione, il datore trattiene l’indennità sostitutiva di quei 5 giorni dal TFR.
Sempronio — Direttore di struttura (Quadro) e licenziamento per giusta causa
Sempronio, direttore inquadrato come Quadro con 12 anni di anzianità, viene licenziato per giusta causa a seguito di una grave irregolarità amministrativa. Il datore, dopo aver effettuato la contestazione disciplinare e aver acquisito le giustificazioni di Sempronio nei termini di legge, procede al licenziamento immediato senza preavviso. Sempronio, assunto prima del 7 marzo 2015 in una struttura con 40 dipendenti, impugna il licenziamento entro 60 giorni con raccomandata e poi deposita il ricorso in tribunale entro 180 giorni. Il giudice valuterà la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato.
Domande frequenti
Qual è il preavviso minimo per un OSS licenziato dopo 5 anni in una RSA ANASTE?
Un OSS inquadrato al livello 4 con più di 5 anni di anzianità ha diritto a un preavviso di 30 giorni di calendario secondo il CCNL ANASTE. Il datore di lavoro può optare per l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non lavorato.
Cosa si intende per indennità sostitutiva del preavviso?
L’indennità sostitutiva del preavviso è la somma che il datore di lavoro o il lavoratore deve corrispondere all’altra parte quando non viene rispettato il termine di preavviso contrattuale. È pari alla retribuzione globale di fatto moltiplicata per il numero di giorni di preavviso non goduti.
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è quello causato da una grave violazione tale da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In questo caso il datore può recedere senza preavviso né indennità sostitutiva.
Quali tutele ha il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo?
Le tutele dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore. Per le assunzioni successive al 7 marzo 2015 si applicano le tutele crescenti del d.lgs. n. 23/2015 (indennità risarcitoria da 2 a 12 mensilità, o reintegra in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare senza fatto). Per le assunzioni precedenti presso datori con più di 15 dipendenti si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Le dimissioni per giusta causa danno diritto all’indennità di preavviso?
Sì. Se il lavoratore si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) — ad esempio per gravi inadempimenti del datore — ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, oltre alla NASpI se ne ha i requisiti.
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). La disciplina del licenziamento è soggetta a evoluzione normativa e giurisprudenziale: per situazioni concrete è indispensabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.