Autore: Andrea Marton

  • Cedolare secca – Glossario giuridico

    Cedolare secca: regime opzionale di tassazione sostitutiva applicabile dai locatori persone fisiche sui canoni di locazione di immobili residenziali, in alternativa all’IRPEF e alle imposte di registro e di bollo.

    Significato giuridico

    La cedolare secca e disciplinata dal d.lgs. 23/2011 art. 3, attuativo della l. 42/2009. Caratteristiche: opzione esercitabile dal locatore persona fisica per immobili abitativi (cat. A esclusa A/10) e relative pertinenze. Aliquote: 21% per locazioni a canone libero; 10% per locazioni a canone concordato (l. 431/1998 art. 2 co. 3, contratti 3+2 in comuni ad alta tensione abitativa). Vantaggi: esonero da imposta di registro (di norma 2% del canone annuo) e imposta di bollo; tassazione fissa (no scaglioni progressivi IRPEF); blocco aggiornamento ISTAT del canone in opzione cedolare. Adempimenti: opzione esercitata in sede di registrazione del contratto (per nuovi) o entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualita successiva alla prima (per rinnovi); comunicazione preventiva al conduttore di rinuncia all’aggiornamento ISTAT con raccomandata. Versamento in acconto e saldo come per IRPEF. Revoca: possibile in ogni annualita successiva alla prima.

    Esempio pratico

    Tizio, persona fisica, loca un appartamento a Caia per 1.000 euro/mese (12.000 euro/anno) con contratto a canone libero 4+4. Opzione cedolare secca: tassa 21% di 12.000 = 2.520 euro/anno. Senza cedolare: imposta di registro 240 euro (2% canone) + IRPEF su 12.000 (es. al 33% sarebbe 3.960 euro – detrazione abbattimento canone se previsto). Cedolare conviene per locatori con redditi sopra il primo scaglione IRPEF. Tizio comunica a Caia rinuncia all’aggiornamento ISTAT.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRPEF ordinaria sui redditi fondiari, con aliquote progressive e abbattimenti per canoni concordati. Diverge dal regime fiscale degli immobili strumentali (locazioni commerciali), che e differente. Si distingue dalla locazione breve turistica (art. 4 d.l. 50/2017), per cui esiste cedolare secca con aliquota 21% (o 26% dal 2024 per piu di un immobile). I contratti studenti universitari (l. 431/1998 art. 5 co. 2-3) hanno regime agevolato.

    Riferimenti normativi

    • art. 3 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 – cedolare secca
    • l. 9 dicembre 1998 n. 431 – locazioni residenziali
    • art. 4 d.l. 24 aprile 2017 n. 50 – locazioni brevi turistiche
    • l. 30 dicembre 2023 n. 213 (bilancio 2024) – aliquota 26% locazioni brevi multiple
  • Art. 36 Cont. Trib. – contenuto della sentenza

    Art. 36 Cont. Trib. – contenuto della sentenza

    Art. 36 Cont. Trib. – Contenuto della sentenza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

    2. La sentenza deve contenere: 1) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell’atto; 5) il dispositivo.

    3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall’estensore.

  • Art. 9 Ipot. Cat. – Sanzioni omissione formalità

    Art. 9 Ipot. Cat. – Sanzioni omissione formalità

    Art. 9 Ipot. Cat. – Sanzioni

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all’ottanta per cento dell’imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al quarantacinque per cento dell’ammontare delle imposte dovute.

    2. Se l’omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l’imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.

  • Art. 157 TULPS – Rimpatrio con foglio di via obbligatorio

    Art. 157 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione. 18

    Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. 18

    L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa. 18

    I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi.

    Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

  • CCNL Chimici Industria: TFR di operai, impiegati e quadri

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il TFR dei lavoratori chimici si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua imponibile. Dal 2007 il lavoratore deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare (Fonchim, la cassa di settore). La scelta è irrevocabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR CCNL Chimica
    Voce Valore Note
    Quota TFR annua Retribuzione annua / 13,5 Es. €25.000 / 13,5 = €1.852/anno
    Quota TFR mensile Retribuzione mensile / 13,5 Accantonata mensilmente
    Rivalutazione TFR 1,5% + 75% indice ISTAT FOI Annua, su capitale accantonato
    Anticipo Max 70% TFR maturato Dopo 8 anni, una volta
    Destinazione Fonchim Tutto TFR (100%) Scelta entro 6 mesi assunzione

    Calcolo del TFR

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua imponibile per 13,5. La retribuzione imponibile include:

    • Minimo tabellare + contingenza
    • Scatti di anzianità
    • EDR e Premio Risultato
    • Indennità fisse (turno, mansione)
    • Tredicesima

    Sono esclusi rimborsi spese, indennità trasferta non documentate, premi una tantum non ricorrenti.

    Esempio: operaio D con stipendio annuo €25.000 → TFR annuo: €25.000 / 13,5 = €1.852.

    Scelta tra TFR in azienda e Fonchim

    Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore deve scegliere se:

    • Lasciare il TFR in azienda: accantonato dal datore, rivalutato al 1,5% + 75% FOI, liquidato alla cessazione
    • Aderire a Fonchim: il TFR (e contributi aggiuntivi) confluisce nel Fondo Pensione Complementare del settore

    La scelta è irrevocabile. In caso di silenzio (no scelta entro 6 mesi): adesione tacita a Fonchim per le aziende con più di 50 dipendenti.

    Fonchim: il fondo del settore

    Fonchim è il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori chimici e farmaceutici. Caratteristiche:

    • Contributi: TFR (100%) + 1,2% dipendente + 2,0-3,0% azienda
    • Rendimenti: storicamente tra i migliori in Italia (~3-4% medi annui)
    • Anticipi: per casa, spese mediche, formazione
    • Reintegro: possibile dopo anticipi
    • Tassazione vantaggiosa: 15% scalando all’9% dopo 35 anni di adesione

    Per stipendio €25.000: contributo azienda 2,5% = €625/anno + TFR €1.852 + contributo lavoratore 1,2% = €300. Totale Fonchim: €2.777/anno.

    Anticipi del TFR

    Il lavoratore può chiedere un anticipo del TFR dopo 8 anni di servizio, una sola volta, per:

    • Spese mediche straordinarie per sé o familiari
    • Acquisto prima casa per sé o figli
    • Spese formazione professionale
    • Congedo parentale e altre forme di tutela genitoriale

    Importo massimo: 70% del TFR maturato. Se il TFR è in Fonchim: i requisiti possono essere più favorevoli (anche prima degli 8 anni in alcuni casi).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio D con TFR azienda 10 anni
    Tizio è D, stipendio €25.000 annui, TFR in azienda dal 2016. In 10 anni accantonati: €1.852 × 10 = €18.520. Rivalutazione media 2,5%/anno: ~€2.000 in totale. TFR finale a fine 2026: ~€20.500.
    Caia – Quadro A2 con Fonchim e contributo max
    Caia è A2 dal 2018, stipendio €40.000. Ha aderito a Fonchim con contributo massimo (1,2% dip + 2,5% az). TFR €2.963/anno + contributi €1.480/anno = €4.443/anno in Fonchim. Rendimento medio 3,5% → patrimonio in 8 anni: ~€41.000.
    Sempronio – Anticipo TFR per casa
    Sempronio è D con 9 anni anzianità. TFR maturato: €16.500. Acquista prima casa con mutuo, chiede anticipo del 70% = €11.550. Il datore lo paga entro 30 giorni dalla richiesta documentata (compromesso o atto notarile).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un chimico?
    Retribuzione annua imponibile / 13,5. Es. stipendio annuo €25.000 → TFR annuo €1.852, accantonato mensilmente. La rivalutazione è 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI.
    Conviene aderire a Fonchim?
    Sì, generalmente: il Fondo offre rendimenti superiori alla rivalutazione TFR di legge (1,5% + 75% FOI ~= 2-3%), e i contributi azienda (2-3%) e dipendente (1,2%) si aggiungono al TFR. Storicamente Fonchim ha rendimenti tra i migliori italiani.
    Cosa succede se non scelgo entro 6 mesi?
    Per aziende >50 dipendenti: adesione TACITA a Fonchim (con contribuzione minima). Per aziende <=50 dipendenti: il TFR resta in azienda.
    Posso chiedere un anticipo del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, una sola volta, fino al 70% del TFR maturato per: spese mediche, prima casa (anche per figli), formazione professionale, congedo parentale. Per Fonchim i requisiti possono essere più favorevoli.
    Posso ritirare il TFR se cambio azienda?
    Sì, alla cessazione del rapporto il TFR viene liquidato (se in azienda) o resta in Fonchim (se aderito). Per Fonchim: si può trasferire ad altro fondo, riscattare al 50% (in caso di cessazione) o lasciare in attesa di pensione.
    La tassazione del TFR è alta?
    Il TFR in azienda è tassato con aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni (di norma 23-28%). Il TFR in Fonchim ha tassazione vantaggiosa: 15% scalando all’9% dopo 35 anni. Conviene Fonchim per la fiscalità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 169 Cod. Amb. – piani, studi e ricerche

    Art. 169 Cod. Amb. – piani, studi e ricerche

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.

  • Art. 36 Cod. Amb. – Abrogazioni e modifiche

    Art. 36 Cod. Amb. – Abrogazioni e modifiche

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono abrogati.

    2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

    3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati: a) l’ articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ; b) l’ articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ; c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 ; d) l’ articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102 ; e) il comma 2, dell’articolo 4 , ed il comma 2, dell’articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240 ; f) il comma 2, dell’articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366 ; g) l’ articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380 ; h) l’ articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 ; i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460 ; l) l’ articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ; m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 ; n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220 ; o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992; p) il comma 6, dell’articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ; q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526 ; r) il comma 1, dell’articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 ( decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 ); s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996 ; t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998; u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998; v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999; z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348 ; aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302; bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2000 ; cc) l’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ; dd) l’ articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5 ; ff) l’ articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ; gg) l’ articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46 .

    5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.

  • Art. 179 D.P.R. 115/2002

    Art. 179 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.

    2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.

    3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.

  • Art. 20 Codice Civile: Convocazione dell’assemblea delle

    Art. 20 Codice Civile: Convocazione dell’assemblea delle

    Art. 20 c.c. – Convocazione dell’assemblea delle associazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

    L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

  • Articolo 114.4 del T.U.B.

    Articolo 114.4 del T.U.B.

    Art. 114.4 T.U.B. Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilita’ di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente e’ una banca.

    2. Le banche trasmettono alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ competente dello Stato ospitante, con periodicita’ almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d’Italia puo’ prevedere una frequenza maggiore.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.

    4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106.

    5. La Banca d’Italia puo’ estendere l’applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilita’ di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalita’ e contenuti dell’informativa.”

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  • Art. 54 CPI – Effetti della domanda di brevetto europeo

    Art. 54 CPI – Effetti della domanda di brevetto europeo

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 , decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata.

  • Art. 69 novies T.U.B.: Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B.: Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B. – Trasmissione dei piani di risanamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d’Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d’Italia.

    2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell’Unione europea collaborano con l’autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.”

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