Autore: Andrea Marton

  • Art. 1083 Codice della Navigazione – Effetti e durata delle pene accessorie

    Art. 1083 Codice della Navigazione – Effetti e durata delle pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734 . L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti. L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta. La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734 , per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, è uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria. Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione da una professione e alla sospensione dall'esercizio di una professione.

  • Art. 161 Cod. Amb. – Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche

    Art. 161 Cod. Amb. – Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5 , è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell’interesse degli utenti.

    2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77 . I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

    4. Il Comitato, nell’ambito delle attività previste all’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , in particolare: a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra gli enti di governo dell’ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151, e la trasmette al Ministro per l’ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni; h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, degli enti di governo dell’ambito , delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore; l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull’attività svolta.

    5. Per l’espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o) . Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell’attività ispettiva e di verifica dell’Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

    6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77 . La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l’esercizio dei servizi idrici; c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; d) livelli di qualità dei servizi erogati; e) tariffe applicate; f) piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

    6-bis. Le attività della Segreteria tecnica sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all’Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma

    6. L’Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell’azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell’utente.

    8. L’Osservatorio assicura l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

  • Scissione societaria: esempi pratici sull’art. 173 TUIR

    Scissione societaria: esempi pratici sull’art. 173 TUIR

    In sintesi

    • La scissione separa patrimoni ma non va usata senza ragioni economiche.
    • Immobili, rami operativi e debiti vanno assegnati con criterio.
    • Le società beneficiarie possono ereditare rischi fiscali.
    • Serve una relazione chiara su valori e finalità.
    • La scissione è potente per holding e passaggi generazionali.

    Prima degli esempi: separare asset non vuol dire cancellare rischi

    L’art. 173 TUIR disciplina la scissione sotto il profilo fiscale. L’operazione consente di assegnare parti del patrimonio a una o più società, ma richiede una costruzione tecnica attenta.

    Nella pratica si usa per separare immobili da attività operativa, dividere rami tra soci, preparare vendita di un business o organizzare una holding familiare.

    I rischi sono concreti: debiti tributari, responsabilità, abuso del diritto, valori contabili, continuità dei contratti e conflitti tra soci.

    Prima della scissione

    • asset da separare;
    • debiti;
    • contratti;
    • ragioni economiche;
    • beneficiarie.

    Caso 1: immobili fuori dalla società operativa

    Scenario. Una SRL vuole separare capannone e attività industriale.

    Come si legge in pratica. La scissione può proteggere organizzazione e governance, ma servono valori, canoni futuri e ragioni economiche reali.

    Immobili

    • perizia;
    • mutuo;
    • canone;
    • ramo operativo;
    • ragioni.

    Caso 2: fratelli soci che vogliono dividersi

    Scenario. Due fratelli hanno business diversi nella stessa società.

    Come si legge in pratica. La scissione può evitare vendita forzata, ma deve ripartire patrimonio, debiti e clienti in modo coerente.

    Divisione

    • rami;
    • dipendenti;
    • debiti;
    • clienti;
    • quote.

    Caso 3: scissione prima della vendita quote

    Scenario. Il gruppo separa asset non strategici prima di vendere la società operativa.

    Come si legge in pratica. Serve attenzione ad abuso, tempi, prezzo e sostanza economica. La scissione non deve sembrare solo risparmio d’imposta.

    Vendita

    • buyer;
    • asset esclusi;
    • prezzo;
    • timeline;
    • ragioni.

    Quando chiedere una verifica

    Per scissioni, separazione immobili o divisione tra soci: analizza valori, debiti e ragioni economiche.

    Norme e fonti collegate

    TUIR su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    La scissione separa anche i debiti?

    Va verificato, non automaticamente.

    Serve una ragione economica?

    Sì, e va documentata.

    È utile per immobili?

    Spesso sì, ma va progettata.

    Il fisco può contestare?

    Se manca sostanza, il rischio aumenta.

  • Art. 337 DPR 495/1992 – Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici

    Art. 337 DPR 495/1992 – Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.

  • Art. 76 D.P.R. 115/2002 – (L) Condizioni per l’ammissione

    Art. 76 D.P.R. 115/2002 – (L) Condizioni per l’ammissione

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.(7a) (17) (34a) (42) (46) (57) (72) (85) (86) (98)

    2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

    4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale , 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , 73 , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (20) (83)

    4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 , 600-bis , 600-ter , 600-quinquies , 601 , 602 , 609-quinquies e 609-undecies del codice penale , può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall' articolo 603-bis del codice penale , che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.

    4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. (56) 101

  • Art. 211 D.Lgs. 174/2016 – Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale

    Art. 211 D.Lgs. 174/2016 – Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull’interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l’amministrazione o l’ente interessato possono promuovere il giudizio d’interpretazione del titolo giudiziale.

    2. L’atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 1/2024: semplificazione adempimenti tributari

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 1/2024: semplificazione adempimenti tributari

    D.Lgs. 1/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Adempimenti semplificati. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 90 D.Lgs. 209/2005 – Schemi

    Art. 90 D.Lgs. 209/2005 – Schemi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    2. L' IVASS , con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies) , del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 . L' IVASS può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. (11)

    3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall' IVASS con regolamento.

    4. I poteri dell' IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l' IVASS può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l' IVASS ne richiede la collaborazione.

  • Art. 190 D.Lgs. 174/2016 – Forma e contenuto dell’appello

    Art. 190 D.Lgs. 174/2016 – Forma e contenuto dell’appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato.

    2. L’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    3. L’atto di appello deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.

    4. La proposizione dell’appello sospende l’esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall’articolo 169 per i giudizi pensionistici.

    5. Il giudice d’appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

    6. L’istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell’istante, all’altra parte.

  • CCNL Chimici Industria 2026: tabelle retributive e minimi per categoria

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL chimico-farmaceutico è tra i contratti più ricchi dell’industria: dal 1° luglio 2026 il Trattamento Economico Minimo va da 1.821,46 euro (categoria F, ingresso) a 3.338,48 euro (A1), a cui si sommano EDR, elemento aggiuntivo per le categorie A-B, premi e un welfare contrattuale di primo livello (Fonchim, Faschim). Rinnovo del 15 aprile 2025, tabella completa qui sotto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° luglio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    A1 3.338,48 €
    A2 3.071,59 €
    A3 3.003,22 €
    B1 2.854,98 €
    B2 2.749,61 €
    C1 2.597,65 €
    C2 2.498,86 €
    D1 2.420,26 €
    D2 2.311,77 €
    D3 2.250,76 €
    E1 2.139,28 €
    E2 2.026,14 €
    E3 1.954,29 €
    E4 1.905,04 €
    F 1.821,46 €

    Importi = Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile — minimo contrattuale più Indennità di posizione organizzativa (IPO) — del CCNL chimico, chimico-farmaceutico e affini, rinnovato il 15 aprile 2025 da Federchimica e Farmindustria con Filctem-CGIL, Femca-CISL e UILTec-UIL (vigenza 1/7/2025 – 30/6/2028, ~200.000 addetti). Aumento a regime di 294 € sulla categoria D1 (riparametrato sulle altre) in 5 tranche: 1/7/2025, 1/12/2025, 1/7/2026 (quella in tabella), 1/7/2027 e 1/6/2028. Le categorie vanno dalla A (più elevata, articolata in A1-A3) alla F (ingresso); ai livelli delle categorie A e B si aggiunge l’Elemento aggiuntivo della retribuzione (190 € cat. A, 100 € cat. B), e dal 1° luglio 2027 aumenterà anche l’EDR. Il settore è noto per il welfare contrattuale forte: previdenza Fonchim e sanità Faschim con contributo datoriale, oltre a premi di partecipazione aziendali.

    Fonte: tabella TEM ufficiale alle diverse scadenze pubblicata dalla Femca-CISL (parte sindacale firmataria, PDF) + banca dati professionale, riscontro esatto al centesimo. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura del minimo e rinnovo 2025-2028

    Il minimo tabellare del CCNL Chimica Industria è composto da minimo contrattuale + contingenza. Su questo si stratificano:

    • Scatti di anzianità ogni 3 anni (max 5 scatti)
    • Premio Risultato annuale variabile (può essere convertito in welfare)
    • Superminimi individuali e indennità di mansione

    Scatti di anzianità

    Gli scatti maturano ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a 5 scatti complessivi. Importo variabile per categoria:

    Sono assorbibili se non diversamente pattuito. Si computano in 13ª e TFR.

    Premio Risultato annuale

    Il CCNL prevede un Premio di Risultato annuale, di importo variabile, legato a parametri aziendali (produttività, redditività, qualità). Caratteristiche:

    • Detassazione al 5% se erogato in contanti (sostitutiva IRPEF)

    L’erogazione avviene di norma a giugno o luglio dell’anno successivo.

    Stima netto per categoria

    Per un lavoratore single senza altre detrazioni:

    Casi pratici

    Tizio – Operaio D con 9 anni di anzianità
    Tizio è D in raffineria, 9 anni di anzianità. Ha 3 scatti maturati ( × 3 = ). Minimo 2026: + scatti = . Premio risultato 2026: (convertito metà in welfare). Lordo annuo: × 13 + = ~.
    Caia – Quadro A2 in farmaceutica
    Caia è A2 (responsabile area regolatoria farmaceutica). Minimo + indennità Quadro + 4 scatti = /mese. Premio risultato annuo: . Fonchim contribuzione 3% azienda + 1,2% dipendente. Stipendio annuo: ~ lordi.
    Sempronio – Detassazione premio risultato
    Sempronio percepisce premio risultato di (sotto soglia detassabili). Sceglie 50% cash + 50% welfare. Cash: con detassazione al 5% (sostitutiva IRPEF). Welfare: in flexible benefit (no tassazione né contributi).

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un operaio chimico nel 2026?
    Categoria D (operaio specializzato): lordi mensili base + scatti + premio risultato (~/anno). Categoria F (mansioni elementari): mensili. Su 13 mensilità il lordo annuo D è ~ + premio.
    Cosa è il Premio di Risultato?
    Un compenso variabile annuale legato a obiettivi aziendali (produttività, qualità). Importi tipici -. Può essere convertito in welfare (no tasse) o erogato in cash con detassazione al 5%.
    L'EDR è obbligatorio?
    L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di /mese sarà obbligatorio dal 1° luglio 2027 per la categoria D1. Si aggiunge al minimo tabellare e si computa in 13ª e TFR.
    Quante mensilità prevede il CCNL Chimici?
    13 mensilità: 12 normali + 13ª a dicembre. Non è prevista 14ª. A questo si aggiungono premio risultato annuale e eventuali bonus aziendali.
    Gli scatti sono assorbibili?
    Sì, salvo diversa pattuizione individuale. Per i superminimi è generalmente prevista l’assorbibilità in caso di aumenti contrattuali. È importante verificare il contratto individuale.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 221/2023: Tax Control Framework e certificazione

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 221/2023: Tax Control Framework e certificazione

    D.Lgs. 221/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Tax Control Framework. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 131 Reg. (UE) 2023/1114 – Sanzioni amministrative pecuniarie

    Art. 131 Reg. (UE) 2023/1114 – Sanzioni amministrative pecuniarie

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo qualora, secondo quanto stabilito dall’articolo 134, paragrafo 8, accerti che:

    a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un membro del suo organo di amministrazione ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato V;

    b) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un membro del suo organo di amministrazione ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato VI.

    Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente se l’ABE ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che tale emittente o un membro del suo organo di amministrazione ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

    2. Nell’adottare una decisione di cui al paragrafo 1, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:

    a) la durata e la frequenza della violazione;

    b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

    c) se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo;

    d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    e) il grado di responsabilità dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    f) la capacità finanziaria dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    g) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi;

    h) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    i) il livello di cooperazione che l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    j) le precedenti violazioni da parte dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    k) le misure adottate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

    3. Per gli emittenti di token collegati ad attività significativi, l’importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 12,5 % del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.

    4. Per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l’importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 10 % del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.