Autore: Andrea Marton

  • Art. 36 L. 689/1981 – Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

    Art. 36 L. 689/1981 – Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro: a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto; b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione. Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

  • Art. 10 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale

    Art. 10 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 148 è sostituito dal seguente: «Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). –

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione.

    2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

    3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell’atto all’interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

    4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

    5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

    6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

    7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l’autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo.

    8. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’organo competente per la notificazione consegna la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.»; b) l’articolo 149 è sostituito dal seguente: «Art. 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). –

    1. Quando nei casi previsti dall’articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

    2. Dell’attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell’ora della telefonata.

    3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell’articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

    4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

    5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.»; c) all’articolo 152, al comma 1, dopo le parole: «essere sostituite» sono inserite le seguenti: «dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero» e, dopo le parole «dell’atto», sono inserite le seguenti: «in forma di documento analogico»; d) all’articolo 153: 1) al comma 1: a) al primo periodo, la parola: «anche» è sostituita dalle seguenti: «con le modalità previste dall’articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall’articolo 148, comma 4,» e dopo le parole: «dell’atto» sono inserite le seguenti: «in forma di documento analogico»; b) al secondo periodo, la parola: «Il» è sostituita dalle seguenti: «In tale ultimo caso, il»; 2) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Il» è sostituita dalle seguenti: «In tal caso, il»; e) dopo l’articolo 153 è inserito il seguente: «Art. 153-bis (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.). –

    1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

    2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall’articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

    3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l’obbligo di comunicare all’autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

    4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

    5. Quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.»; f) all’articolo 154: 1) al comma 1: a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell’articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8.»; b) al secondo periodo dopo la parola: «nella» sono aggiunte le seguenti: «segreteria o nella»; c) al terzo periodo, le parole: «o di dimora» sono sostituite dalle seguenti: «, di dimora o di lavoro abituale» e dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; d) al quarto periodo, le parole: «la dichiarazione o l’elezione» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna dichiarazione o elezione» e dopo la parola: «nella» sono aggiunte le seguenti: «segreteria o nella»; e) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi 2 e 3»; 2) al comma 2, dopo la parola: «eseguita» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4,»; 3) al comma 4, al secondo periodo, le parole: «devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto nella cancelleria del giudice competente» sono sostituite dalle seguenti: «quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente»; g) all’articolo 155, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all’atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.»; h) all’articolo 156: 1) al comma 1, dopo la parola: «detenuto» sono aggiunte le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «sono» è inserita la seguente: «sempre»; 2) al comma 3, dopo la parola: «penitenziari» sono inserite le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «157» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1»; i) all’articolo 157: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.»; 2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 8»; 3) al comma 8, al terzo periodo, le parole «dà inoltre comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «, inoltre, invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato»; 4) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell’atto dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

    8-quater. L’omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell’atto notificato all’assistito, ove imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.»; l) dopo l’articolo 157, sono inseriti i seguenti: «Art. 157-bis (Notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima). –

    1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

    2. Se l’imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell’atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l’imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.»; «Art. 157-ter (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto). –

    1. La notificazione all’imputato non detenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma

    1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma

    1. 2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

    3. In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.»; m) all’articolo 159, al comma 1: 1) al primo periodo, la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se» e le parole «le notificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la notificazione»; 2) al secondo periodo, le parole: «la notificazione sia eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «le notificazioni siano eseguite»; n) all’articolo 160, al comma 1, le parole: «pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare ovvero, quando questa» sono sostituite dalle seguenti: «notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo»; o) all’articolo 161: 1) prima del comma 1, è inserito il seguente: «01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sono avvertiti che hanno l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.»; 3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.»; 4) al comma 3, al primo periodo, le parole: «dell’istituto.» sono sostituite dalle seguenti: «dell’istituto, che procede a norma del comma 1.» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione o elezione sono iscritte nell’apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.»; 5) al comma 4, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.»; 6) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.»; p) all’articolo 162: 1) al comma 1, dopo le parole: «che procede,» sono inserite le seguenti: «con le modalità previste dall’articolo 111-bis o»; 2) al comma 4-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se non presta l’assenso, il difensore attesta l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.»; q) all’articolo 163, le parole: «dell’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 148 e»; r) all’articolo 164, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio» e le parole: «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1»; s) all’articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l’elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell’articolo 157, se l’imputato è evaso o si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell’articolo 157, se l’imputato si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio.»; t) all’articolo 167 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma

    1. Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148, si eseguono a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.»; u) all’articolo 168, al comma 1, la parola: «Salvo» è sostituita dalle seguenti: «Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo»; v) all’articolo 169, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando l’autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all’estero la stessa esercita abitualmente l’attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.»; z) all’articolo 170, al comma 1 la parola: «Le» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter, le»; aa) all’articolo 171, al comma 1: 1) alla lettera b), dopo la parola: «privata» sono inserite le seguenti: «mittente o»; 2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 148;»; 3) alla lettera c), dopo la parola: «notificata» sono inserite le seguenti: «con modalità non telematiche»; 4) alla lettera e), le parole: «dall’articolo 161 commi 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3»; 5) alla lettera f), le parole: «data la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «inviata copia dell’atto con le modalità» e la parola: «prescritta» è sostituita dalla parola: «prescritte»; 6) la lettera h) è soppressa. Note all’art. 10: – Si riporta il testo degli articoli 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 167 , 168 , 169 , 170 e 171 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 152 (Notificazioni richieste dalle parti private). –

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall’invio di copia dell’atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.” “Art. 153 (Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero). –

    1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall’articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall’articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

    2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nei modi indicati al comma 1, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell’atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.” “Art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria). –

    1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell’articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e

    8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all’estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi 2 e

    3. 2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto.

    3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

    4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.” “Art. 155 (Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese). – 1.Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all’atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

    2. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    3. La notificazione si ha per avvenuta quando l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell’autorità procedente.” “Art. 156 (Notificazioni all’imputato detenuto). –

    1. Le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

    2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell’istituto informa immediatamente l’interessato con il mezzo più celere.

    3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma

    1. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

    5. In nessun caso le notificazioni all’imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell’articolo 159.” “Art. 157 (Prima notificazione all’imputato non detenuto). – 1.Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

    2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

    3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

    4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

    5. L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato.

    6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma

    8. 7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e

    2. 8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

    8-bis. ABROGATO

    8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell’atto dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

    8-quater. L’omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell’atto notificato all’assistito, ove imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.” “Art. 159 (Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità). –

    1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157 l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.

    2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore.” “Art. 160 (Efficacia del decreto di irreperibilità). –

    1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

    2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

    3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

    4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell’articolo 159.” “Art. 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni). –

    01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento). –

    1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sono avvertiti che hanno l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.

    1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

    2. ABROGATO

    3. L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto della scarcerazione o della dimissione ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto, che procede a norma del comma

    1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell’apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

    4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

    4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.” “Art. 162 (Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto). –

    1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede, con le modalità previste dall’articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

    2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova.

    3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

    4. Finchè l’autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

    4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l’assenso, il difensore attesta l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.” “Art. 163 (Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto). –

    1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157.” “Art. 164 (Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio).-

    1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articoli 156, comma 1.” “Art. 165 (Notificazioni all’imputato latitante o evaso). –

    1. Le notificazioni all’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

    1-bis. Per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l’elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell’articolo 157, se l’imputato è evaso o si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell’articolo 157, se l’imputato si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

    2. Se l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.

    3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.” “Art. 167 (Notificazioni ad altri soggetti). – 1.Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma

    1. Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148, si eseguono a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.” “Art. 168 (Relazione di notificazione). –

    1. Per le notificazioni effettuate per via telematica la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita per via telematica, salvo quanto previsto dall’articolo 157 comma 6, l’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

    2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

    3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.” “Art. 169 (Notificazioni all’imputato all’estero). – 1.Quando l’autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all’estero la stessa esercita abitualmente l’attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

    2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all’estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell’art.

    159. 3. L’invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell’imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

    4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all’estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

    5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all’estero.” “Art. 170 (Notificazioni col mezzo della posta). –

    1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

    2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

    3. Qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.” “Art. 171 (Nullità delle notificazioni). –

    1. La notificazione è nulla: a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario; b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 148; c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non è stato dato l’avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1, e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore; f) se è stata omessa l’affissione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte dall’articolo 157 comma 8; g) se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell’articolo 157 comma 3; h) soppressa.”.

  • Art. 8 L. 24/2017 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

    Art. 8 L. 24/2017 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell' articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

    2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 . In tali casi non trova invece applicazione l' articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 . L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all' articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. (3) 4

    3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all' articolo 281-undecies del codice di procedura civile . In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile . (3) 4

    4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

  • Art. 119 D.Lgs. 159/2011 – Entrata in vigore

    Art. 119 D.Lgs. 159/2011 – Entrata in vigore

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5 , e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136 .

    ))

  • CCNL Animazione Turistica: tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027

    Quanto guadagna un animatore turistico, un capo villaggio o un responsabile di mini club? Questa guida illustra la struttura retributiva prevista dal CCNL Turismo applicabile ai lavoratori dell’animazione turistica, gli aumenti programmati fino al 2027 e il ruolo di vitto e alloggio nella retribuzione complessiva.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo (rinnovo 5 luglio 2024, vigenza 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027) prevede un aumento complessivo di 200 euro lordi mensili al 4° livello, distribuito in cinque tranches fino a novembre 2027. A regime il 4° livello raggiungerà circa 1.750 euro lordi mensili per 14 mensilità. Vitto e alloggio forniti dalla struttura incidono sulla retribuzione convenzionale e riducono la quota in denaro.

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° maggio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. A (quadro) 2.491,82 €
    Liv. B (quadro) 2.307,53 €
    Liv. 1 2.084,71 €
    Liv. 2 1.905,40 €
    Liv. 3 1.797,04 €
    Liv. 4 1.695,69 €
    Liv. 5 1.590,27 €
    Liv. 6S 1.529,13 €
    Liv. 6 1.507,45 €
    Liv. 7 1.412,60 €

    Importi = paga base nazionale conglobata mensile (ex contingenza inclusa; per i livelli A e B è compresa l’indennità quadri di 75 e 70 €) del CCNL Turismo Federalberghi-FAITA, il contratto applicato ad animatori, capi villaggio e addetti mini club di alberghi, campeggi e villaggi turistici. Rinnovo del 5 luglio 2024 (Federalberghi e FAITA con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS; vigenza 1/7/2024-31/12/2027): aumento a regime di 200 € al 4° livello in 5 tranche fino a novembre 2027; la tabella recepisce la tranche dal 1° maggio 2026. Gli animatori sono tipicamente inquadrati tra il 4° livello (animatore qualificato) e il 6° (generico), i capi animazione al 3° o superiore. Per gli alberghi minori (1-2 stelle) valgono importi lievemente ridotti (dal liv. 7 a 1.407,44 € al liv. A a 2.480,46 €). Ricorda che nel turismo la retribuzione è su 14 mensilità e che vitto e alloggio forniti dalla struttura incidono sulla retribuzione convenzionale.

    Fonte: tabelle del rinnovo 5/7/2024 in vigore dal 1/5/2026 pubblicate dall’associazione datoriale (Confcommercio), incrociate al centesimo con banca dati professionale indipendente. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita (Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi all’Aria Aperta)
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    Circa 410.000 dipendenti tra alberghi, villaggi turistici e campeggi
    Ambito
    Strutture ricettive alberghiere, villaggi vacanze, campeggi, residence

    Quale contratto si applica all’animazione turistica

    L’animazione turistica non ha un contratto collettivo dedicato esclusivamente a sé. I lavoratori impiegati in strutture ricettive (villaggi vacanze, alberghi con servizi di animazione, camping resort) sono in larga parte coperti dal CCNL Turismo sottoscritto da Federalberghi e Faita con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, rinnovato il 5 luglio 2024.

    Alcune società di animazione esternalizzate — che forniscono squadre di animatori a strutture terze — possono applicare contratti diversi, tra cui il CCNL Aziende di Animazione e Intrattenimento (Conflavoro PMI/Confsal) o il CCNL Turismo Animazione, Spettacolo (Ugl-Federterziario). È essenziale verificare quale contratto sia indicato nel proprio contratto individuale di lavoro.

    Questa guida fa riferimento al CCNL Turismo Federalberghi-Faita, che rappresenta il contratto maggioritario nel settore ricettivo e copre la quasi totalità dei villaggi turistici organizzati.

    Struttura dei livelli e retribuzione di riferimento

    Il CCNL Turismo articola il personale in dieci livelli di inquadramento, dai Quadri A e B fino al 7° livello. Gli animatori turistici si collocano tipicamente tra il 4° livello (animatore con mansioni polivalenti) e il 3° livello (capo animatore, responsabile mini club). Il capo villaggio o direttore dell’animazione può accedere al 2° livello o livello 1 a seconda delle responsabilità assegnate.

    Il parametro di riferimento per gli aumenti contrattuali è il 4° livello: gli incrementi degli altri livelli sono calcolati proporzionalmente al coefficiente retributivo di ciascun livello.

    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Animazione Turistica sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Nota: i valori «indicativamente» sono stime basate sull’aumento complessivo dichiarato di 200 euro lordi mensili al 4° livello da distribuire in cinque tranches. Le tabelle ufficiali con i minimi precisi al centesimo sono pubblicate da Federalberghi e disponibili sul sito ufficiale dell’associazione. Per gli altri livelli (1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, Quadri) i minimi sono proporzionali al parametro retributivo del proprio livello.

    Vitto, alloggio e retribuzione convenzionale

    Una caratteristica tipica del lavoro di animazione turistica è la fornitura di vitto e alloggio da parte della struttura ospitante. Il CCNL Turismo disciplina espressamente questa voce: il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio è computato come parte integrante della retribuzione, con importi definiti dalle tabelle contrattuali.

    Ciò significa che la retribuzione lorda mensile è composta da due elementi:

    • Quota in denaro: corrisposta in busta paga;
    • Quota in natura: valore convenzionale di vitto e alloggio, che il datore trattiene come corrispettivo dei benefici forniti.

    In pratica, l’animatore percepisce in busta paga una somma inferiore al minimo tabellare «puro», poiché parte di esso è già soddisfatta dai pasti e dall’alloggio in struttura. È importante che il contratto individuale specifichi chiaramente il valore convenzionale attribuito a vitto e alloggio.

    Una tantum e arretrati contrattuali

    Il rinnovo del 5 luglio 2024 ha previsto, per il periodo di vacanza contrattuale precedente all’accordo, il riconoscimento di un importo una tantum destinato a coprire retroattivamente parte del mancato adeguamento salariale. Anche per i lavoratori stagionali che abbiano prestato servizio nel periodo di riferimento è previsto il diritto proporzionale all’una tantum, in relazione ai mesi effettivamente lavorati.

    Cosa contiene la busta paga oltre al minimo

    La busta paga di un animatore turistico è composta da diverse voci:

    • Minimo tabellare: importo base garantito dal CCNL per il livello di inquadramento;
    • Scatti di anzianità: importi aggiuntivi maturati ogni biennio o triennio, secondo le previsioni contrattuali;
    • Indennità sostitutiva di vitto e alloggio: se la struttura non fornisce i pasti o l’alloggio, il CCNL prevede un’indennità sostitutiva in denaro;
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: maturate per competenza su tutti i mesi lavorati (vedi articolo dedicato);
    • Maggiorazioni per lavoro festivo e notturno: percentuali aggiuntive per domeniche, festività e turni notturni.

    Casi pratici

    Tizio — Animatore al 4° livello, prima stagione
    Tizio viene assunto a maggio 2026 come animatore polivalente al 4° livello con contratto stagionale. La struttura fornisce vitto e alloggio. Il minimo tabellare del 4° livello a maggio 2026 (dopo la tranche di maggio 2026) si colloca indicativamente intorno a 1.680 euro lordi mensili. Di questi, una quota convenzionale è assorbita dal vitto e dall’alloggio: la quota in denaro effettivamente pagata in busta risulterà inferiore, ma Tizio non ha spese di vitto e alloggio per tutta la durata della stagione.
    Caia — Responsabile mini club al 3° livello
    Caia è responsabile mini club da tre stagioni consecutive presso lo stesso villaggio. Inquadrata al 3° livello, percepisce un minimo tabellare superiore al 4° livello in proporzione al coefficiente retributivo contrattuale. Avendo maturato scatti di anzianità (il contratto prevede aumenti periodici per anzianità), la sua retribuzione in denaro è incrementata rispetto all’assunzione iniziale. Caia ha diritto anche alla quattordicesima, erogata generalmente in estate.
    Sempronio — Capo villaggio al 2° livello
    Sempronio è capo villaggio inquadrato al 2° livello. Il suo minimo tabellare è sensibilmente superiore rispetto agli animatori di base. Sempronio non risiede in struttura (dispone di alloggio privato nelle vicinanze) e percepisce quindi l’indennità sostitutiva di alloggio prevista dal CCNL in aggiunta al minimo tabellare in denaro. Controlla mensilmente che la busta paga rifletta il minimo aggiornato e gli scatti maturati.

    Domande frequenti

    Quale CCNL si applica agli animatori turistici nei villaggi?
    La maggior parte delle strutture ricettive con personale di animazione applica il CCNL Turismo sottoscritto da Federalberghi, Faita, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, rinnovato il 5 luglio 2024 con vigenza 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027. Alcune aziende di animazione esterne applicano contratti differenti (es. CCNL Aziende di Animazione e Intrattenimento di Conflavoro PMI). Verificare sempre il CCNL indicato nella lettera di assunzione.
    Quanto guadagna un animatore turistico al 4° livello nel 2026?
    Secondo il piano di incrementi del CCNL Turismo (rinnovo luglio 2024), il minimo tabellare del 4° livello è di 1.695,69 euro lordi mensili (14 mensilità) dal 1° maggio 2026, come da tabella in questa pagina. A regime (novembre 2027), con le ultime tranche, raggiungerà circa 1.750 euro.
    Il vitto e l’alloggio incidono sulla retribuzione?
    Sì. Il CCNL prevede che il valore convenzionale di vitto e alloggio forniti dalla struttura sia computato nella retribuzione complessiva. Ciò riduce la quota in denaro corrisposta in busta, ma l’animatore non sostiene spese per pasti e sistemazione durante la stagione.
    Il minimo tabellare è uguale per hotel e villaggi turistici?
    Il CCNL Turismo Federalberghi-Faita disciplina sia gli alberghi sia i villaggi turistici con una struttura di livelli comune. I minimi tabellari nazionali sono uniformi per livello di inquadramento, ma le parti speciali del contratto possono prevedere specificita per singola tipologia di struttura.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento al di sotto del minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi alle organizzazioni sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per tutela, e in subordine al Giudice del Lavoro per le differenze retributive.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. I minimi tabellari indicati sono stime orientative basate sul piano di aumenti dichiarato: per i valori ufficiali al centesimo consultare le tabelle pubblicate da Federalberghi o Faita. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 46-septies D.Lgs. 209/2005 – (Non conformità del modello interno)

    Art. 46-septies D.Lgs. 209/2005 – (Non conformità del modello interno)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell'articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all'IVASS un piano che preveda il ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l'effetto della non conformità è irrilevante.

    2. Qualora l'impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l'IVASS può imporre all'impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo.

    ))

  • Art. 27 ter Cod. Amb. – Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica

    Art. 27 Ter Cod. Amb. – Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e

    14. 1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell’Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell’allegato III alla parte seconda del presente decreto

    2. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall’articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell’urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma

    1. In ragione di ciò, il parere di cui all’articolo 12, comma 2, è inviato all’autorità competente ed all’autorità procedente entro venti giorni dall’invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 12, comma

    1. Il provvedimento di verifica di cui all’articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

    3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

    4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e

    6. 5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all’autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

    6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33 e, qualora l’istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all’articolo

    32. 7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l’autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l’istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l’istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.

    8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l’amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , nel termine di cui al primo periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l’amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.

    9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’ articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

    10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d’intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , l’Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l’approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all’Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l’ articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 . In presenza di autorizzazione, l’amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell’ambito del provvedimento di cui al comma

    11. 11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché l’indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

    12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l’ articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 . All’esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

    13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all’articolo 27-bis, commi 7-bis e

    9. 14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

  • CCNL Sanità Privata: maternità, paternità e tutele

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata applica il Testo Unico Maternità con integrazione aziendale al 100% per i 5 mesi obbligatori. Paternità 10 giorni al 100%. Per le operatrici sanitarie in gravidanza: spostamento da mansioni a rischio (biologico, sollevamento, radiazioni, turno notturno) o maternità anticipata. Tutele rafforzate per il settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    Tutele maternità CCNL Sanità Privata
    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (INPS 80% + integrazione 20%)
    Maternità anticipata Da gravidanza 100% (autorizzazione ITL)
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 6 mesi/genitore 30% (primi 9 mesi)
    Riposi giornalieri 2h (1° anno) 100% INPS
    Divieto turno notturno Fino 1° anno bambino

    Maternità 5 mesi al 100%

    La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità di 5 mesi: 2 prima + 3 dopo il parto (classica) o 1 + 4 (flessibile). L’indennità INPS è all’80%, il CCNL integra al 100%.

    Durante la maternità maturano: ferie, 13ª, TFR, scatti anzianità.

    Rischi specifici del settore sanitario

    L’ambito sanitario presenta rischi specifici per le lavoratrici in gravidanza:

    • Rischio biologico: esposizione a sangue, secrezioni, agenti infettivi (HIV, HBV, HCV, TBC)
    • Rischio chimico: chemioterapici, disinfettanti, anestetici
    • Rischio radiazioni: lavoro in radiologia, sale operatorie con apparecchiature
    • Sollevamento pazienti: rischio muscolo-scheletrico
    • Stress e turnistica: turno notturno vietato in gravidanza

    Su valutazione del medico competente: spostamento a mansioni non a rischio (es. da chemioterapia a back-office) o, se non possibile, maternità anticipata dall’inizio gravidanza.

    Paternità: 10 giorni al 100%

    Il padre lavoratore (es. infermiere, OSS uomo) ha diritto a 10 giorni di paternità obbligatoria al 100% INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Anche frazionati.

    Per il settore sanitario con prevalenza femminile, la paternità è un’opportunità importante per le coppie di operatori sanitari.

    Allattamento e riposi giornalieri

    Fino al 1° anno del bambino:

    • La madre ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuite dall’INPS al 100% (1h se orario <6h)
    • I riposi possono essere trasferiti al padre se anche lui lavora
    • Vietato il turno notturno per la madre (estendibile su richiesta fino ai 3 anni del bambino)
    • Vietato il lavoro a rischio biologico/chimico durante l’allattamento

    Per turnisti M/P/N: dopo il rientro dal congedo, riprogrammazione turni per evitare il notturno e garantire l’allattamento.

    Casi pratici

    Tizio – Padre infermiere con paternità
    Tizio è infermiere D, padre di un neonato. 10 giorni di paternità al 100% INPS = ~€620 totali. Fruisce 5 giorni alla nascita + 5 dopo 2 settimane. Coordina con la madre per turni di accudimento.
    Caia – Infermiera incinta in chemio
    Caia è D in oncologia (prepara chemio). Comunica gravidanza. Rischio chimico documentato. Spostata a back-office (gestione cartelle) con stesso stipendio. Se non possibile: maternità anticipata da subito.
    Sempronio – OSS allattamento e riposi
    Sempronio è OSS, dopo congedo materno torna a lavoro. Fino al 1° anno: 2h/giorno di riposo allattamento + niente turno notturno. Riorganizza turni con caposala per restare al M/P. Pagata al 100% INPS.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una infermiera?
    5 mesi obbligatori (2+3 o 1+4) al 100% della retribuzione (INPS 80% + integrazione CCNL 20%). Tutela rafforzata.
    Posso lavorare in chemioterapia incinta?
    NO, è VIETATO il lavoro con chemioterapici durante gravidanza e allattamento (rischio chimico documentato). Spostamento a mansioni non a rischio o maternità anticipata su autorizzazione ITL.
    Posso fare turni notturni in gravidanza?
    NO, è VIETATO il turno notturno dalla comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino (estendibile a 3 anni su richiesta). Spostamento a turni diurni o, se impossibile, maternità anticipata.
    Le ferie maturano in maternità?
    Sì, durante i 5 mesi di maternità obbligatoria maturano ferie, 13ª, TFR e scatti di anzianità. Per il congedo parentale (oltre i 5 mesi): solo ferie e TFR, non 13ª.
    Posso essere licenziata se sono incinta?
    NO, è VIETATO dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino. Le dimissioni in questo periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.
    I padri possono prendere il congedo parentale?
    Sì, fino a 6 mesi di congedo parentale al 30% INPS (primi 9 mesi del bambino). Se il padre prende almeno 3 mesi, il totale familiare aumenta a 11 mesi (bonus famiglia).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, tredicesima e premi, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5 CPI – Esaurimento

    Art. 5 CPI – Esaurimento

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

    2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica . . . quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

    3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono agli atti riguardanti: a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma; b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un’esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.

  • Articolo 147 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 147 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 147 CCII – Alimenti ed abitazione del debitore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

    2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.

  • Art. 46-ter D.Lgs. 209/2005 – (Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche)

    Art. 46-ter D.Lgs. 209/2005 – (Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 46-bis il modello interno parziale può essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive: a) l'ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall'impresa; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in maniera più appropriata il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare è conforme ai principi di cui alla Sezione I del presente Capo; c) la struttura è coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard.

    2. Nell'ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto a taluni sottomoduli o a taluni settori di attività dell'impresa o a parti di entrambi, l'IVASS può richiedere all'impresa di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello.

    3. Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalità con cui l'impresa intende estendere l'ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico.

    ))

  • Art. 57 bis Cod. Amb. – Comitato interministeriale per la transizione ecologica

    Art. 57 Bis Cod. Amb. – Comitato interministeriale per la transizione ecologica

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare l’approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

    2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall’Autorità politica delegata per le politiche del mare . Alle riunioni del Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno.

    2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 , dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.

    3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di coordinare le politiche e le misure di incentivazione nazionali ed europee in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilità sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualità dell’aria; f) economia circolare. f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile. f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica; f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno; f-quinquies) sicurezza energetica.

    4. Il Piano individua le azioni, le misure, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all’attuazione delle singole misure e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall’espressione dei pareri ovvero dall’inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.

    4-bis. Dopo l’approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

    5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all’ articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 .

    5-bis. La Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.

    5-ter. All’ articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 , il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica”.

    6. Il CITE monitora l’attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

    7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all’ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

    8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

    9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

    10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.