Testo dell'articoloVigente
Art. 57 D.Lgs. 175/2024 – Assistenza tecnica
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; d) i soggetti di cui al comma 12; e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sule attività produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle società (IRES); f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza competenti per territorio ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 46, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali: a) gli ingegneri; b) gli architetti; c) i geometri; d) i periti industriali; e) i dottori agronomi e forestali; f) gli agrotecnici; g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.
8. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
9. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
10. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
11. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della corte di giustizia tributaria o della sezione o dal giudice in composizione monocratica o collegiale.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle corti di giustizia tributaria, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, il personale dirigenziale e quello appartenente all'area funzionari e operatori degli enti impositori e del Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui al comma 4.
13. Ai soggetti di cui al comma 12, ancorché iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le corti di giustizia tributaria per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.
14. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione dei commi 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 D.Lgs. 504/1995 — Privilegi e prescrizione
- Articolo 57 L. 184/1983: Accertamenti del tribunale in casi particolari
- Art. 57 Reg. (UE) 2024/1689 — Spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 57 Cod. Amb. — Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
- Art. 57 D.Lgs. 159/2011 — Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
- Art. 57 D.Lgs. 209/2005 — Attività di riassicurazione
Commento
Quando serve il difensore e chi può esserlo. L'articolo 57 è una delle norme che il contribuente consulta più spesso, perché stabilisce se può difendersi da solo e a chi può affidarsi. La regola di fondo è che l'assistenza tecnica non è necessaria per le controversie di valore fino a 3.000 euro. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; nelle controversie relative esclusivamente alle sanzioni il valore è dato dalla somma di queste. Al di sopra di tale soglia la difesa tecnica diventa indispensabile.
La norma elenca con precisione le categorie abilitate: gli avvocati, i commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo, i consulenti del lavoro, oltre a soggetti particolari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le controversie catastali (richiamate dall'articolo 46, comma 2) sono abilitati anche tecnici come ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, agronomi, agrotecnici e periti agrari; per i tributi doganali gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo. Le Agenzie fiscali possono avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. La pluralità di categorie risponde alla natura tecnica delle liti tributarie, dove la competenza contabile o estimativa può contare quanto quella giuridica.
La disposizione disciplina anche le forme dell'incarico, che può essere conferito con atto pubblico, scrittura privata autenticata o in calce o a margine di un atto del processo, con regole specifiche per la firma digitale e per la procura depositata telematicamente; si raccorda così con l'articolo 64, che richiede l'indicazione della categoria del difensore nel ricorso. Per i soggetti in possesso dei requisiti è ammessa la difesa personale. In caso di difetto o vizio della procura si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile, con possibilità di sanatoria. Infine, la norma pone limiti agli ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria abilitabili dopo lunghi anni di servizio, vietando loro di esercitare la difesa per due anni dalla cessazione dell'impiego e punendo l'esercizio abusivo con la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Casi pratici
Caso 1: Lite sotto i 3.000 euro senza difensore
Un contribuente impugna una cartella relativa a un tributo di 2.500 euro, al netto di interessi e sanzioni. Trattandosi di valore non superiore a 3.000 euro, può proporre e seguire il ricorso senza assistenza tecnica, stando in giudizio personalmente.
Caso 2: Controversia catastale affidata al geometra
Il proprietario di un immobile contesta un atto relativo a operazioni catastali. Trattandosi di lite catastale, può farsi assistere, oltre che da avvocato o commercialista, anche da un geometra iscritto al relativo albo, in ragione della competenza tecnica richiesta.
Domande frequenti
Quando posso difendermi da solo nel processo tributario?
Quando il valore della lite non supera 3.000 euro. Il valore è l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni; se la lite riguarda solo sanzioni, il valore è dato dalla somma delle sanzioni.
Chi può assistermi davanti al giudice tributario?
Avvocati, commercialisti iscritti nella Sezione A, consulenti del lavoro e altre categorie indicate dalla norma se iscritte nei relativi albi o nell'elenco del Dipartimento della giustizia tributaria. Per le liti catastali anche tecnici come geometri e ingegneri, per i tributi doganali gli spedizionieri doganali.
Come si conferisce l'incarico al difensore?
Con atto pubblico, scrittura privata autenticata o in calce o a margine di un atto del processo. Su supporto cartaceo il difensore deposita telematicamente la copia per immagine attestandone la conformità; la firma digitale del conferente sostituisce la certificazione.
Cosa rischia chi esercita abusivamente la difesa?
L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione dei limiti previsti per gli ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Vedi anche