Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 93 L. 633/1941

    Art. 93 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

    Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

    Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

    È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 9 D.Lgs. 472/1997 – Concorso di persone nella violazione tributaria

    Art. 9 D.Lgs. 472/1997 – Concorso di persone nella violazione tributaria

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Quando piu’ persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu’ soggetti, e’ irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

  • Art. 8 D.Lgs. 472/1997 – Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

    Art. 8 D.Lgs. 472/1997 – Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

  • Articolo 68 TU Giustizia Tributaria: Costituzione in giudizio del ricorrente

    Art. 68 D.Lgs. 175/2024 – Costituzione in giudizio del ricorrente

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità lo deposita telematicamente, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 61 comma 3, trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

    2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo 69.

    3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della corte di giustizia tributaria non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.

    4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

    5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

  • Art. 7 D.Lgs. 472/1997 – Criteri di determinazione della sanzione tributaria

    Art. 7 D.Lgs. 472/1997 – Criteri di determinazione della sanzione tributaria

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

    2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

    3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.

    4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione prevista può essere aumentata fino alla metà.

    4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta a un terzo.

  • Dichiarazione d’intento: acquistare senza IVA

    In sintesi

    • Chi può usarla: solo l’esportatore abituale che ha maturato un plafond (operazioni non imponibili oltre il 10% del volume d’affari).
    • Trasmissione telematica: l’esportatore invia la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare l’acquisto agevolato.
    • Ricevuta e riscontro: l’Agenzia rilascia una ricevuta telematica con numero di protocollo; il fornitore la verifica nel proprio cassetto fiscale.
    • Fattura non imponibile: dopo il riscontro, il fornitore emette fattura con dicitura ‘non imponibile art. 8 DPR 633/1972’.
    • Limite del plafond: gli acquisti agevolati non possono superare il plafond disponibile (fisso o mobile).
    • Responsabilità del fornitore: il fornitore che emette fattura non imponibile dopo aver verificato la ricevuta è tutelato; chi non verifica rischia sanzioni.

    Cos'è la dichiarazione d'intento e a cosa serve

    L’esportatore abituale ha il diritto di acquistare beni e servizi senza pagare l’IVA, entro il limite del proprio plafond. Ma come comunica questo diritto ai propri fornitori? Lo strumento è la dichiarazione d’intento: un documento che il compratore trasmette all’Agenzia delle Entrate e poi ‘porta’ al fornitore, affinché quest’ultimo emetta la fattura senza addebitare l’imposta.

    Il meccanismo è disciplinato dall’art. 8, comma 1 lettera c, e comma 2 del DPR 633/1972. La logica è quella di una comunicazione formale e verificabile: l’Agenzia funge da ‘garante’ del sistema, perché rilascia una ricevuta con numero di protocollo che il fornitore può controllare autonomamente nel proprio cassetto fiscale. In questo modo entrambe le parti sono protette.

    Attenzione: la dichiarazione d’intento non è un documento generico valido per sempre. Va inviata ogni volta che si vuole acquistare senza IVA, oppure si può inviarne una per importo massimo indicando il limite entro cui il fornitore potrà emettere fatture agevolate nel corso dell’anno. È fondamentale che la trasmissione preceda l’acquisto: non si può regolarizzare a posteriori.

    Dal lato del fornitore, il processo è altrettanto chiaro: prima di emettere la fattura non imponibile, deve riscontrare la ricevuta della dichiarazione d’intento – direttamente nel cassetto fiscale o attraverso il numero di protocollo comunicato dall’acquirente. Solo dopo questo controllo può emettere la fattura con il riferimento a ‘non imponibile art. 8’. Chi non verifica ed emette fattura agevolata senza riscontro si espone a sanzioni.

    Flusso operativo della dichiarazione d'intento
    Passaggio Chi agisce Cosa fa
    1 – Trasmissione Esportatore abituale Invia la dichiarazione d'intento telematicamente all'Agenzia delle Entrate
    2 – Ricevuta Agenzia delle Entrate Rilascia ricevuta con numero di protocollo univoco
    3 – Comunicazione al fornitore Esportatore abituale Trasmette il numero di protocollo o copia della ricevuta al fornitore
    4 – Riscontro Fornitore Verifica la ricevuta nel proprio cassetto fiscale o sul portale AdE
    5 – Fattura Fornitore Emette fattura 'non imponibile art. 8 DPR 633/1972' senza addebitare IVA

    Esempio pratico

    • Beta Snc, esportatore abituale con plafond fisso 2026 di 80.000 euro, deve acquistare a febbraio materie prime per 30.000 euro. Prima dell’acquisto, trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento indicando il fornitore e l’importo massimo di 30.000 euro. L’Agenzia rilascia la ricevuta con protocollo, che Beta Snc comunica al fornitore. Il fornitore verifica il protocollo nel proprio cassetto fiscale e poi emette una fattura da 30.000 euro con la dicitura ‘non imponibile art. 8 DPR 633/1972’. Beta Snc non paga IVA e riduce il plafond residuo a 50.000 euro.

    Documenti necessari

    • Modello di dichiarazione d’intento (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    • Ricevuta telematica di presentazione con numero di protocollo
    • Fattura del fornitore recante ‘non imponibile art. 8 DPR 633/1972’
    • Prospetto del plafond disponibile (fisso o mobile) e degli utilizzi progressivi
    • Registro IVA delle fatture emesse dell’anno precedente (per calcolare il plafond)

    Tizio: prima dichiarazione d'intento, tutto corretto

    Scenario. Tizio è titolare di una ditta individuale che esporta regolarmente in Svizzera. Ha maturato un plafond fisso per il 2026 di 60.000 euro. A marzo deve acquistare un macchinario da 25.000 euro da un fornitore italiano. Vuole evitare di anticipare l’IVA.

    Come si applica. Tizio trasmette la dichiarazione d’intento prima di concordare l’acquisto, indicando il fornitore e l’importo di 25.000 euro. Riceve la ricevuta con il protocollo e la invia per e-mail al fornitore. Il fornitore controlla il protocollo nel cassetto fiscale: trovata la ricevuta, emette fattura da 25.000 euro senza IVA, con la dicitura prevista dalla legge. Tizio registra l’utilizzo: il suo plafond residuo scende a 35.000 euro. L’operazione è perfettamente in regola per entrambi.

    In pratica

    • Invia la dichiarazione d’intento PRIMA di effettuare qualsiasi acquisto agevolato.
    • Comunica subito il numero di protocollo della ricevuta al tuo fornitore.
    • Aggiorna il registro degli utilizzi del plafond dopo ogni acquisto.
    • Conserva tutte le ricevute e le fatture in caso di controllo fiscale.

    Caio: errore di sequenza e come rimediare

    Scenario. Caio riceve una fattura con IVA da un fornitore per un acquisto che avrebbe potuto fare senza IVA, perché aveva plafond disponibile. Si era dimenticato di inviare prima la dichiarazione d’intento.

    Come si applica. Non è possibile ‘retroattivare’ la dichiarazione d’intento su un acquisto già fatturato con IVA. Caio può però portare in detrazione l’IVA pagata nella sua liquidazione periodica, recuperandola come credito. Per gli acquisti futuri, dovrà ricordarsi di trasmettere la dichiarazione d’intento sempre prima dell’operazione. Il plafond non viene consumato dall’acquisto fatto con IVA ordinaria: rimane disponibile per utilizzi successivi.

    In pratica

    • Se hai pagato IVA su un acquisto che potevi fare senza, recuperala in detrazione nella liquidazione periodica.
    • Il plafond non si ‘consuma’ con acquisti fatturati con IVA ordinaria.
    • Per evitare l’errore, considera di inviare una dichiarazione d’intento annuale per importo massimo al tuo fornitore abituale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando devo inviare la dichiarazione d'intento?

    Sempre prima dell’acquisto agevolato. La dichiarazione non può essere regolarizzata a posteriori: la trasmissione deve precedere l’emissione della fattura da parte del fornitore.

    Posso inviare una sola dichiarazione d'intento per tutto l'anno?

    Sì, è possibile inviare una dichiarazione d’intento per importo massimo (ad esempio fino a 50.000 euro annui verso un determinato fornitore). In questo modo il fornitore potrà emettere più fatture agevolate nel corso dell’anno fino all’importo indicato.

    Il fornitore è obbligato ad accettare la dichiarazione d'intento?

    No, il fornitore non è obbligato. Può scegliere di non emettere fattura non imponibile e addebitare l’IVA ordinaria. In tal caso l’acquirente può detrarre l’IVA pagata, ma perde il vantaggio di liquidità.

    Cosa rischia il fornitore che non verifica la ricevuta?

    Il fornitore che emette fattura non imponibile senza aver riscontrato la ricevuta si espone a sanzioni, anche se l’acquirente aveva effettivamente diritto al plafond. Il riscontro è un obbligo formale a suo carico.

    Posso usare la dichiarazione d'intento per acquisti da fornitori esteri?

    La dichiarazione d’intento riguarda gli acquisti da fornitori italiani. Per gli acquisti intracomunitari si applicano regole diverse (reverse charge e acquisti intracomunitari).

    Cosa succede se sforone il plafond con gli acquisti agevolati?

    Lo splafonamento comporta l’obbligo di pagare l’IVA non addebitata, con sanzioni e interessi. È importante monitorare gli utilizzi progressivi del plafond e non superare il limite disponibile.

    Vedi anche: Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA omessa o tardiva, Dichiarazione IVA integrativa, Come si compila la dichiarazione IVA e Dichiarazione IVA annuale.

  • Art. 6 D.Lgs. 472/1997 – Cause di non punibilità delle violazioni tributarie

    Art. 6 D.Lgs. 472/1997 – Cause di non punibilità delle violazioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.

    2. Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

    3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

    4. L’ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

    5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

    5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

    5-ter. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente con i documenti di prassi, provvedendo entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

  • Acquisti intracomunitari: l’IVA con integrazione fattura

    In sintesi

    • Niente IVA nella fattura estera: il fornitore UE emette la fattura senza addebito di IVA del suo Paese.
    • Integrazione da parte dell’acquirente: sei tu, come impresa italiana, ad aggiungere l’IVA italiana al documento ricevuto.
    • Doppia registrazione: l’IVA integrata si registra sia a debito (tra le vendite) sia a credito (tra gli acquisti), rendendola neutrale se hai piena detrazione.
    • Norma di riferimento: art. 38 del DL 331/1993, che disciplina gli acquisti intracomunitari di beni.
    • INTRASTAT acquisti: gli acquisti intracomunitari vanno riepilogati nel modello INTRASTAT acquisti.
    • Codice TD18: per comunicare l’operazione all’Agenzia tramite l’esterometro si usa il codice tipo documento TD18.

    Come funziona l'IVA quando compri da un fornitore UE

    Quando un’impresa italiana acquista beni da un fornitore situato in un altro Paese dell’Unione Europea, l’IVA non viene addebitata dal venditore straniero ma viene applicata direttamente dall’acquirente italiano. Questo meccanismo si chiama ‘integrazione della fattura’ ed è disciplinato dall’art. 38 del DL 331/1993. In sostanza, ricevi una fattura senza IVA e sei tu a calcolare e annotare l’imposta.

    Il meccanismo è una forma di inversione contabile (reverse charge): l’acquirente aggiunge sulla fattura estera l’aliquota IVA italiana applicabile a quei beni, poi registra l’importo sia tra le operazioni attive (IVA a debito) sia tra gli acquisti (IVA a credito). Se hai piena detrazione, le due voci si compensano e l’operazione è neutrale dal punto di vista finanziario. Se invece sei soggetto a limitazioni della detrazione (pro-rata, indetraibilità specifica), la quota indetraibile diventa un costo.

    L’operazione va anche comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio con il codice TD18 (acquisto intracomunitario di beni), nell’ambito dell’esterometro. Inoltre, gli acquisti intracomunitari vanno riepilogati nel modello INTRASTAT acquisti, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume.

    Acquisto intracomunitario: passaggi operativi
    Passaggio Cosa fare
    Ricezione fattura estera Il fornitore UE invia fattura senza IVA, con dicitura equivalente a 'reverse charge'
    Integrazione L'acquirente italiano aggiunge l'aliquota IVA italiana sul documento
    Registrazione a debito L'IVA integrata si annota nel registro vendite (quadro VJ della dichiarazione IVA)
    Registrazione a credito La stessa IVA si annota nel registro acquisti (quadro VF della dichiarazione IVA)
    Esterometro Si invia file TD18 tramite Sistema di Interscambio
    INTRASTAT acquisti Si presenta il modello INTRASTAT per gli acquisti intracomunitari

    Esempio pratico

    • Beta Snc (Roma) acquista materie prime per 20.000 euro da un fornitore spagnolo. Il fornitore emette fattura da 20.000 euro senza IVA. Beta Snc integra la fattura aggiungendo l’IVA italiana al 22%: 4.400 euro. Registra 4.400 euro a debito nel registro delle vendite (quadro VJ) e 4.400 euro a credito nel registro degli acquisti (quadro VF). Avendo piena detrazione, il saldo netto è zero: Beta Snc non paga IVA aggiuntiva. Invia poi il file TD18 tramite il Sistema di Interscambio e compila il modello INTRASTAT acquisti.

    Documenti necessari

    • Fattura del fornitore UE (senza IVA, con dicitura reverse charge o equivalente)
    • Documento di integrazione con l’IVA italiana calcolata e annotata
    • File esterometro TD18 inviato tramite Sistema di Interscambio
    • Modello INTRASTAT acquisti (mensile o trimestrale)
    • Registrazioni contabili a debito e a credito nei registri IVA

    Caso 1 – Beta Snc acquista macchinari dalla Germania con piena detrazione

    Scenario. Beta Snc riceve una fattura da 30.000 euro da un fornitore tedesco per l’acquisto di un macchinario. L’impresa ha piena detrazione IVA perché svolge solo operazioni imponibili.

    Come si applica. Beta Snc integra la fattura tedesca calcolando l’IVA al 22% (6.600 euro) e la registra sia a debito che a credito. Il saldo netto è zero: l’operazione non genera esborso IVA. Il macchinario viene registrato al costo di 30.000 euro. Si invia il file TD18 via Sistema di Interscambio e si compila il modello INTRASTAT acquisti. In dichiarazione IVA annuale, i 6.600 euro compaiono sia nel quadro VJ (debito) sia nel quadro VF (credito).

    In pratica

    • Con piena detrazione il meccanismo è neutrale: non si paga IVA aggiuntiva, ma gli adempimenti (integrazione, TD18, INTRASTAT) vanno eseguiti ugualmente.
    • Controllare che l’aliquota applicata sia quella italiana corretta per quella categoria di beni, non quella del Paese del fornitore.

    Caso 2 – Tizio acquista beni da un fornitore francese con pro-rata di detrazione

    Scenario. Tizio gestisce uno studio che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti. Il suo pro-rata di detrazione per l’anno è del 60%. Acquista attrezzature per 10.000 euro da un fornitore francese.

    Come si applica. Tizio integra la fattura con l’IVA italiana al 22% (2.200 euro). A debito registra 2.200 euro; a credito può detrarre solo il 60%, cioè 1.320 euro. La differenza di 880 euro (il 40% indetraibile) diventa un costo che si somma al prezzo delle attrezzature. Non è un errore: è la corretta applicazione del pro-rata. Gli adempimenti INTRASTAT e TD18 restano obbligatori anche in questo caso.

    In pratica

    • Se sei soggetto a pro-rata o a indetraibilità specifica, la quota non detraibile è un costo reale che incide sul prezzo finale dell’acquisto.
    • L’obbligo di integrare la fattura e di presentare il TD18 e l’INTRASTAT vale indipendentemente dal tuo diritto alla detrazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo emettere una fattura per integrare quella estera?

    No, non emetti una fattura a te stesso nel senso classico. Integri il documento ricevuto aggiungendo i dati IVA italiani (aliquota e importo), poi lo registri nei registri IVA come se fosse una tua operazione attiva e contemporaneamente come acquisto.

    Cosa cambia tra acquisto intracomunitario e acquisto da un fornitore extra-UE?

    Per gli acquisti da Paesi terzi (fuori UE) l’IVA si paga in dogana al momento dell’importazione, tramite bolla doganale. Per gli acquisti intracomunitari invece non c’è dogana: sei tu ad applicare l’IVA italiana con il meccanismo di integrazione.

    Cos'è il codice TD18 e quando si usa?

    TD18 è il codice tipo documento usato nell’esterometro per comunicare all’Agenzia delle Entrate gli acquisti intracomunitari di beni. Si invia tramite il Sistema di Interscambio in formato fattura elettronica.

    Sono obbligato a presentare il modello INTRASTAT acquisti?

    Sì, se effettui acquisti intracomunitari sei in linea generale obbligato alla presentazione del modello INTRASTAT acquisti. La periodicità (mensile o trimestrale) dipende dal volume degli acquisti. Verifica la soglia vigente per l’anno di riferimento.

    L'acquisto intracomunitario incide sulla liquidazione IVA periodica?

    Sì. L’IVA integrata entra nella liquidazione del periodo in cui la fattura è stata ricevuta e registrata: va sia a debito (aumenta il debito IVA) sia a credito (aumenta il credito). Con piena detrazione si bilanciano; altrimenti la quota indetraibile rimane a debito.

    Cosa succede se dimentico di integrare la fattura estera?

    Omettere l’integrazione è una violazione degli obblighi IVA. Puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso, pagando la sanzione ridotta e gli interessi legali. Prima lo fai, minore è la sanzione.

    Vedi anche: Registri IVA, Fattura elettronica, Fattura immediata o differita, Cessioni intracomunitarie, Quadro VF e Dichiarazione IVA integrativa.

  • Quadro VF: gli acquisti nella dichiarazione IVA

    In sintesi

    • Quadro VF riepiloga tutti gli acquisti effettuati nell’anno e l’IVA potenzialmente detraibile.
    • L’IVA è detraibile solo se gli acquisti sono inerenti all’attività e usati per operazioni che danno diritto a detrazione.
    • Alcune categorie hanno indetraibilità specifiche: autovetture a uso promiscuo al 40%, telefonia a uso promiscuo in misura limitata.
    • Chi effettua operazioni esenti applica il pro-rata: detrae solo la percentuale corrispondente alle operazioni imponibili.
    • Il diritto alla detrazione si esercita al più tardi con la dichiarazione dell’anno in cui è sorto.
    • L’IVA detraibile del VF si confronta con l’IVA a debito del VE nel quadro VL per determinare il saldo.

    Che cos'è il Quadro VF e come si compila

    Il Quadro VF è la sezione della dichiarazione IVA dedicata agli acquisti: vi si riepilogano tutti i beni e i servizi acquistati nell’anno, con la relativa IVA pagata al fornitore. L’obiettivo è calcolare quanta IVA puoi effettivamente detrarre – cioè sottrarre dall’IVA che devi allo Stato sulle tue vendite.

    Il principio di base è l’inerenza: l’IVA sugli acquisti è detraibile solo se quei beni o servizi sono stati usati per la tua attività e, più precisamente, per operazioni che danno diritto alla detrazione (operazioni imponibili e non imponibili come le esportazioni). Se acquisti qualcosa per uso personale o per effettuare operazioni esenti, l’IVA non è detraibile o lo è solo in parte.

    Per alcune categorie di spesa la normativa prevede limiti precisi. Le autovetture usate promiscuamente – cioè sia per l’impresa sia per uso privato – consentono di detrarre solo il 40% dell’IVA pagata, mentre quelle strumentali o a uso esclusivamente aziendale danno diritto alla detrazione piena al 100%. Anche la telefonia a uso promiscuo ha una percentuale di detrazione limitata. Le spese di rappresentanza e alcune spese di vitto e alloggio seguono regole specifiche previste dalla normativa.

    Il risultato finale del Quadro VF – l’IVA complessivamente detraibile – viene poi confrontato nel Quadro VL con l’IVA a debito calcolata nel Quadro VE: la differenza determina se hai un debito da versare o un credito da utilizzare.

    Principali limiti di detraibilità dell'IVA sugli acquisti
    Categoria di acquisto Detraibilità IVA Note
    Acquisti generici inerenti all'attività 100% Piena detrazione se inerenti e per operazioni imponibili
    Autovetture a uso promiscuo 40% Art. 19-bis1 DPR 633 – uso misto impresa/privato
    Autovetture strumentali o a uso esclusivo 100% Dimostrazione dell'uso esclusivo aziendale
    Telefonia a uso promiscuo Limitata Percentuale specifica prevista dalla normativa
    Acquisti con pro-rata (operatori misti imponibili/esenti) % pro-rata Percentuale = operazioni imponibili / totale operazioni
    Spese di rappresentanza Regole specifiche Detraibilità parziale secondo normativa vigente

    Esempio pratico

    • Alfa Srl acquista nell’anno beni e servizi per 150.000 euro di base imponibile, con IVA al 22% pari a 33.000 euro. Di questi acquisti, 20.000 euro riguardano auto aziendali a uso promiscuo (IVA: 4.400 euro). L’IVA detraibile sarà: sugli acquisti generici 28.600 euro al 100%, più sull’auto 4.400 × 40% = 1.760 euro. Totale IVA detraibile nel Quadro VF: 30.360 euro.

    Documenti necessari

    • Registro degli acquisti dell’anno d’imposta
    • Fatture di acquisto ricevute dai fornitori
    • Documentazione per acquisti intracomunitari (modelli INTRA)
    • Prospetto di calcolo del pro-rata (se applicabile)
    • Documentazione relativa all’uso dei veicoli aziendali (per giustificare il 100% o il 40%)

    Tizio: libero professionista con acquisti standard

    Scenario. Tizio è un consulente informatico con partita IVA in regime ordinario. Effettua solo operazioni imponibili al 22%. Nell’anno ha acquistato attrezzature informatiche per 10.000 euro (IVA 2.200 euro) e un’auto aziendale usata anche privatamente per 25.000 euro (IVA 5.500 euro).

    Come si applica. Nel Quadro VF Tizio indica l’IVA totale pagata: 7.700 euro. Però l’IVA sull’auto è detraibile solo al 40% (uso promiscuo), quindi: attrezzature 2.200 × 100% = 2.200 euro, auto 5.500 × 40% = 2.200 euro. L’IVA effettivamente detraibile è 4.400 euro. Il diritto va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

    In pratica

    • IVA attrezzature informatiche: detraibile al 100% perché strumentali all’attività.
    • IVA auto a uso promiscuo: detraibile solo al 40% per legge.
    • Totale IVA detraibile da riportare nel Quadro VL: 4.400 euro.

    Caio: operatore misto con pro-rata

    Scenario. Caio gestisce una piccola struttura che eroga sia corsi di formazione professionale (operazioni imponibili al 22%) sia servizi di mediazione creditizia (operazioni esenti art. 10). Il volume delle operazioni imponibili è pari al 70% del totale, quello delle esenti al 30%.

    Come si applica. Caio applica il pro-rata: la percentuale di detrazione è pari al rapporto tra le operazioni con diritto a detrazione e il totale delle operazioni, in questo caso il 70%. Se l’IVA complessivamente pagata sugli acquisti è 10.000 euro, Caio potrà detrarre nel Quadro VF solo 7.000 euro (10.000 × 70%). Il restante 30% diventa un costo indeducibile dell’IVA, che va a incrementare il costo degli acquisti in contabilità.

    In pratica

    • Pro-rata 70%: calcolato su base annua considerando tutte le operazioni.
    • IVA detraibile: 10.000 × 70% = 7.000 euro.
    • Il pro-rata si determina in via definitiva a fine anno sulla base dei dati effettivi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando posso detrarre l'IVA su un acquisto?

    Il diritto alla detrazione si esercita al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti in quel momento. Se non lo eserciti entro quella dichiarazione, perdi il diritto alla detrazione.

    Posso detrarre il 100% dell'IVA sull'auto aziendale?

    Puoi detrarre il 100% solo se l’auto è strumentale all’attività (es. veicolo di un autoscuola, taxi) o se è usata esclusivamente per l’impresa e puoi dimostrarlo. Per i veicoli a uso promiscuo – la situazione più comune – la detraibilità è limitata al 40%.

    Cosa succede se ho acquistato beni usati in parte privatamente?

    L’IVA è detraibile solo nella misura in cui il bene è usato per l’attività economica. Per le auto il limite del 40% è fisso per legge. Per altri beni, l’inerenza va valutata caso per caso: se l’uso privato è prevalente, la detrazione può essere limitata o esclusa.

    Il pro-rata si calcola ogni anno?

    Sì. Il pro-rata si determina in via definitiva alla fine di ogni anno sulla base delle operazioni effettivamente realizzate. Durante l’anno si può usare in via provvisoria il pro-rata dell’anno precedente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale.

    Le spese di vitto e alloggio sono detraibili?

    Le spese di vitto e alloggio seguono regole specifiche previste dalla normativa IVA. È necessario verificare le condizioni di detraibilità vigenti per la propria categoria di soggetto (dipendente in trasferta, professionista, ecc.) senza applicare regole generali.

    L'IVA su acquisti per operazioni non imponibili (esportazioni) è detraibile?

    Sì. Le operazioni non imponibili – come le esportazioni e le cessioni intracomunitarie – danno pieno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, a differenza delle operazioni esenti. Questa è una differenza fondamentale tra le due categorie.

    Vedi anche: Quadro VE, Registri IVA, Dichiarazione d’intento, Acquisti intracomunitari, Dichiarazione IVA omessa o tardiva e Dichiarazione IVA integrativa.

  • Art. 193 Cod. Amb.: Trasporto dei rifiuti

    Art. 193 Cod. Amb.: Trasporto dei rifiuti

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Trasporto dei rifiuti) 1.

    Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

    Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo.

    Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

    Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 , nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

    La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

    Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

    La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

    Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

    Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 , identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.

    La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

    Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

    Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.

    Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

    Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

    Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia , comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza .

    Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

    Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

    Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

    Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

    10.

    Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992 , nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario.

    11.

    La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.

    12.

    La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all' articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

    13.

    Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

    Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalità di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).

    14.

    La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.

    Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

    15.

    Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

    16.

    Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

    17.

    Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

    Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

    18.

    Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.

    La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

    19.

    I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 , si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 5 D.Lgs. 472/1997 – Colpevolezza nelle violazioni tributarie

    Art. 5 D.Lgs. 472/1997 – Colpevolezza nelle violazioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attivita’ di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta’ sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

    3. La colpa e’ grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e’ possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

    4. E’ dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attivita’ amministrativa di accertamento.

  • Articolo 88 TU Giustizia Tributaria: Sospensione del processo

    Art. 88 D.Lgs. 175/2024 – Sospensione del processo

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

    2. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

    3. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.

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