Autore: Andrea Marton

  • Articolo 69.3 del T.U.B.

    Articolo 69.3 del T.U.B.

    Art. 69.3 T.U.B. – Impresa madre UE intermedia

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, e’ stabilita in uno Stato terzo.

    2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo e’ tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell’Unione europea se:

    a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un’altra banca o una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un’impresa di investimento UE come definite all’articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e b) il valore totale delle attivita’ detenute nell’Unione europea dal gruppo di Stato terzo e’ pari o superiore a 40 miliardi di euro.

    3. Ai fini del comma 2 e’ impresa madre UE intermedia una banca, o una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

    4. L’obbligo previsto dal comma 2 e’ rispettato anche quando una banca italiana e’ essa stessa l’impresa madre UE intermedia.

    5. Nel caso in cui l’impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.

    6. La Banca d’Italia, quando e’ autorita’ di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorita’ competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), puo’ consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

    a) vi sia incompatibilita’ con un requisito di separazione delle attivita’ applicabile all’impresa madre del gruppo di Stato terzo;

    b) la risolvibilita’ sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall’autorita’ di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.

    7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia puo’ essere una impresa di investimento di cui all’articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    8. La Banca d’Italia emana disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita’ per il calcolo del valore totale delle attivita’ del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonche’ alla procedura per l’istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l’istituzione di due imprese madri UE intermedie.”

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  • Art. 8 Ipot. Cat. – Privilegio Stato imposta ipotecaria

    Art. 8 Ipot. Cat. – Privilegio Stato imposta ipotecaria

    Art. 8 Ipot. Cat. – Privilegio

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Il credito dello Stato per l’imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull’immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

  • Art. 30 L. 689/1981 – Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

    Art. 30 L. 689/1981 – Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci. Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

  • Calcolo del preavviso di dimissioni: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Il preavviso di dimissioni è il periodo di lavoro che il dipendente deve ancora prestare dopo aver comunicato le dimissioni. La durata non è fissata dalla legge: è il CCNL applicato a stabilirla in base alla categoria e all’anzianità di servizio. In mancanza di preavviso si deve corrispondere al datore un’indennità sostitutiva.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Preavviso di dimissioni: schema riepilogativo
    Aspetto Regola generale
    Chi fissa la durata Il CCNL applicato, in base a categoria e anzianità
    Decorrenza Dal giorno in cui il datore riceve la comunicazione (o dalla validazione telematica)
    Lavoratore in prova Di norma nessun preavviso, salvo diversa previsione del CCNL
    Assenza di preavviso Obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva al datore
    Retribuzione durante il preavviso Paga piena; maturano TFR, ferie e ratei normalmente
    Dispensa dal preavviso Il datore può esonerare il lavoratore: il rapporto cessa subito

    Cos'è il preavviso e da dove nasce

    Il preavviso di dimissioni è l’obbligo del lavoratore di continuare a svolgere la propria attività per un certo periodo dopo aver manifestato la volontà di lasciare il lavoro. La funzione è quella di consentire al datore di organizzare la sostituzione o la redistribuzione delle mansioni. L’art. 2118 del codice civile stabilisce il principio, ma rimanda ai contratti collettivi la determinazione della durata concreta.

    Il preavviso decorre dalla data in cui la comunicazione di dimissioni giunge a conoscenza del datore, o dalla data di validazione nel caso delle dimissioni telematiche obbligatorie.

    Come si determina la durata nel CCNL

    Ogni CCNL suddivide i lavoratori in livelli o categorie (operai, impiegati, quadri, dirigenti) e in scaglioni di anzianità. La durata del preavviso cresce al crescere della qualifica e degli anni di servizio. Prima di dimettersi è indispensabile consultare il proprio contratto collettivo: i valori variano da pochi giorni per i livelli più bassi a diversi mesi per quadri e dirigenti con lunga anzianità.

    Anche l’orario di lavoro incide: il CCNL può esprimere la durata in giorni di calendario o in giorni lavorativi. Il calcolo cambia in modo significativo nei due casi.

    Cosa succede durante il preavviso

    Durante il preavviso il rapporto è a tutti gli effetti in corso: il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena, maturano ferie, TFR e ratei di mensilità aggiuntive. Il datore può dispensare il lavoratore dall’obbligo di prestare servizio: in tal caso il rapporto cessa immediatamente, ma il datore deve comunque pagare l’indennità di mancato preavviso al lavoratore (o trattenerla, a seconda di chi rinuncia al preavviso). Se invece è il lavoratore a non lavorare il preavviso senza accordo, deve lui corrispondere l’indennità al datore.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato di 3° livello con 4 anni di servizio

    Tizio è impiegato nel commercio e ha 4 anni di anzianità. Il suo CCNL prevede per questa categoria e anzianità un preavviso di 30 giorni di calendario. Invia le dimissioni il 1° giugno: il rapporto cessa il 1° luglio, salvo accordo diverso con il datore.

    Caia – quadro con 10 anni di servizio

    Caia è inquadrata come quadro in un’azienda metalmeccanica con 10 anni di anzianità. Il CCNL della categoria prevede preavvisi più lunghi per i quadri: dovrà verificare il contratto applicato, che potrebbe richiedere anche due o tre mesi. Se il datore la dispensa, il rapporto termina subito ma l’indennità le va corrisposta.

    Sempronio – operaio che vuole andarsene subito

    Sempronio vuole lasciare immediatamente. Se il CCNL prevede 15 giorni di preavviso e lui non li lavora, dovrà corrispondere al datore un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione dei 15 giorni non lavorati, che di solito viene trattenuta dalla liquidazione finale.

    Domande frequenti

    Chi stabilisce la durata del preavviso di dimissioni?

    La durata è fissata dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, in base alla categoria d’inquadramento e all’anzianità di servizio. La legge (art. 2118 c.c.) indica solo il principio generale.

    Il preavviso di dimissioni vale anche durante il periodo di prova?

    Di norma no: nel periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, salvo che il CCNL preveda espressamente un termine anche in quella fase.

    Il datore può rifiutare le dimissioni durante il preavviso?

    No. Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore e producono effetti indipendentemente dall’accettazione del datore. Il datore può solo concordare una data di cessazione diversa.

    Durante il preavviso maturano ferie e TFR?

    Sì. Il rapporto è pienamente in corso, quindi maturano ferie, ratei di tredicesima, TFR e tutti gli altri istituti contrattuali.

    Cosa succede se il datore mi dispensa dal preavviso?

    Il rapporto cessa immediatamente ma il datore deve corrisponderti l’indennità equivalente al preavviso non lavorato, come se lo avessi prestato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 120 ter decies T.U.B.: Servizi di consulenza

    Art. 120 ter decies T.U.B.: Servizi di consulenza

    Art. 120 ter decies T.U.B. – Servizi di consulenza (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. Il servizio di consulenza e’ riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

    2. Il servizio di consulenza puo’ essere qualificato come indipendente solo se e’ reso dai consulenti di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis.

    3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:

    a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;

    b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;

    c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o piu’ operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;

    d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.

    4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

    a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;

    b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l’importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;

    c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 7 D.Lgs. 33/2013 – Dati aperti e riutilizzo

    Art. 7 D.Lgs. 33/2013 – Dati aperti e riutilizzo

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’ articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 5

  • Art. 209 D.P.R. 115/2002

    Art. 209 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.

  • Art. 206 D.P.R. 115/2002

    Art. 206 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale , dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.

  • Art. 60 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 60 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 60 L. Fall. – Rendita perpetua e rendita vitalizia

    Rendita perpetua e rendita vitalizia

  • Art. 105 D.P.R. 115/2002

    Art. 105 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

  • Art. 114 bis T.U.B.: Emissione di moneta elettronica

    Art. 114 bis T.U.B.: Emissione di moneta elettronica

    Art. 114 bis T.U.B. Emissione di moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.

    “1. L’emissione di moneta elettronica e’ riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

    2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche’ Poste Italiane.

    3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.”

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  • Art. 170 D.Lgs. 259/2003 – Corrispondenza pubblica

    Art. 170 D.Lgs. 259/2003 – Corrispondenza pubblica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l’area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

    2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l’organizzazione e l’espletamento del servizio. articolo precedente articolo successivo