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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il processo si sospende per querela di falso, questioni di stato, pregiudizialità tra cause tributarie e procedure amichevoli contro le doppie imposizioni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 88 D.Lgs. 175/2024 – Sospensione del processo

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.

Commento

Quando il giudizio si ferma in attesa di un'altra decisione. L'articolo 88 raccoglie le ipotesi di sospensione del processo tributario, ossia di arresto temporaneo della causa in attesa che venga risolta una questione esterna o pregiudiziale. Il comma 1 prevede la sospensione necessaria nei casi di querela di falso e di questioni pregiudiziali sullo stato o la capacità delle persone, escludendo solo la capacità di stare in giudizio: si tratta di accertamenti che esorbitano dalla competenza del giudice tributario e devono essere definiti altrove.

Il comma 2 disciplina la sospensione per pregiudizialità: quando la stessa corte o un'altra corte tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, il giudizio si sospende per evitare giudicati contrastanti. È la classica pregiudizialità logico-giuridica tra cause connesse.

Il comma 3 introduce le sospensioni legate alle procedure amichevoli internazionali contro le doppie imposizioni: su richiesta conforme delle parti, quando è attivata una procedura in base agli Accordi e Convenzioni di cui l'Italia è parte; su richiesta del solo contribuente, quando è presentata istanza ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852. La sospensione, una volta disposta secondo l'articolo 90, blocca il compimento degli atti del processo come stabilito dall'articolo 91, e il giudizio potrà riprendere nelle forme dell'articolo 92.

Casi pratici

Caso 1: Procedura amichevole e attesa

Un contribuente con redditi transfrontalieri attiva una procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 per eliminare una doppia imposizione. Chiede alla corte la sospensione del processo: il giudizio resta fermo finché la procedura non si conclude, evitando una decisione potenzialmente in contrasto con l'esito internazionale.

Domande frequenti

Quando il processo tributario è obbligatoriamente sospeso?

Quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio.

Cos'è la sospensione per pregiudizialità?

La corte sospende il processo quando essa stessa o altra corte tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Le procedure amichevoli internazionali sospendono il processo?

Sì. Su richiesta conforme delle parti per le procedure in base ad Accordi e Convenzioni contro le doppie imposizioni, e su richiesta del contribuente per quelle ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852.

Cosa succede durante la sospensione?

Ai sensi dell'articolo 91 non possono essere compiuti atti del processo e i termini in corso sono interrotti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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