Testo dell'articoloVigente
Art. 68 D.Lgs. 175/2024 – Costituzione in giudizio del ricorrente
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità lo deposita telematicamente, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 61 comma 3, trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo 69.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della corte di giustizia tributaria non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 68 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni finali
- Articolo 68 L. 184/1983: Competenza del tribunale per i minorenni
- Art. 68 Reg. (UE) 2024/1689 — Gruppo di esperti scientifici indipendenti
- Art. 68 Cod. Amb. — procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
- Art. 68 D.Lgs. 159/2011 — Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
- Art. 68 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazioni
Commento
Dalla proposizione al deposito: come ci si costituisce. L'articolo 68 disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente, l'adempimento che dà concretezza al processo dopo la proposizione del ricorso. Il termine è rigoroso: entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, il ricorrente deposita telematicamente il ricorso nella segreteria della corte adita. Solo nelle ipotesi residuali consentite dall'articolo 61, comma 3, è ammessa la trasmissione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta, oppure il deposito dell'originale notificato o di copia del ricorso con la prova della spedizione. Si tratta di due momenti distinti, scanditi da termini diversi: la proposizione (articolo 66) entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, e la costituzione entro i successivi trenta giorni.
All'atto della costituzione il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, che riassume i dati essenziali della causa: le parti, il difensore, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notificazione del ricorso. Il valore della controversia è dato rilevante, perché determina, tra l'altro, l'obbligo o meno dell'assistenza tecnica secondo l'articolo 57. Insieme alla nota, il ricorrente deposita il proprio fascicolo con l'originale o la copia dell'atto impugnato e i documenti che intende produrre.
La norma presidia la regolarità della costituzione con sanzioni severe. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo 69: la costituzione dell'ente impositore non sana il vizio. Inoltre, nei casi di consegna o spedizione a mezzo posta, la conformità dell'atto depositato a quello notificato è attestata dallo stesso ricorrente; se l'atto depositato non è conforme a quello consegnato o spedito alla controparte, il ricorso è inammissibile. Ove sorgano contestazioni, il giudice ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti. La disposizione si raccorda con l'articolo 71 sull'iscrizione nel registro generale e sulla formazione dei fascicoli e con l'articolo 75 sull'esame preliminare del ricorso.
Casi pratici
Caso 1: Deposito tardivo del ricorso
Un contribuente notifica regolarmente il ricorso entro i sessanta giorni, ma si costituisce depositandolo in segreteria solo dopo trentacinque giorni dalla proposizione. Il ricorso è inammissibile, perché la costituzione deve avvenire entro trenta giorni dalla proposizione, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
Caso 2: Difformità tra copia depositata e atto notificato
In un caso di spedizione postale, il ricorrente deposita una copia del ricorso che differisce da quella notificata alla controparte. Poiché la conformità è condizione di ammissibilità, la difformità rende il ricorso inammissibile; in presenza di contestazioni il giudice può ordinare l'esibizione degli originali.
Domande frequenti
Entro quanto devo costituirmi in giudizio dopo aver proposto il ricorso?
Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, depositando telematicamente il ricorso nella segreteria della corte adita.
Cos'è la nota di iscrizione al ruolo?
È l'atto che il ricorrente deposita all'atto della costituzione, contenente l'indicazione delle parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
Se l'ente si costituisce, sana l'inammissibilità del mio ricorso?
No. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo 69.
Cosa accade se l'atto depositato non è conforme a quello notificato?
Nei casi di consegna o spedizione a mezzo posta, se l'atto depositato non è conforme a quello consegnato o spedito alla controparte, il ricorso è inammissibile.
Vedi anche