Testo dell'articoloVigente
Art. 64 D.Lgs. 175/2024 – Il ricorso
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all'articolo 57 alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell'articolo 57, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma 3.
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 D.Lgs. 504/1995 — Prestazione della cauzione
- Articolo 64 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 312 c.c.: accertamenti del tribu
- Art. 64 Reg. (UE) 2024/1689 — Ufficio per l'IA
- Art. 64 Cod. Amb. — (Distretti idrografici)
- Art. 64 D.Lgs. 159/2011 — Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
- Art. 64 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)
Commento
L'atto con cui inizia il processo tributario. L'articolo 64 disciplina il ricorso, l'atto introduttivo del giudizio davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado. È la norma che ogni contribuente e ogni difensore deve conoscere a memoria, perché dalla sua corretta redazione dipende l'ammissibilità dell'impugnazione. Il comma 2 elenca le indicazioni necessarie: la corte cui il ricorso è diretto; il ricorrente e il suo legale rappresentante, con residenza o sede legale o domicilio eletto, codice fiscale e indirizzo PEC; l'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto (da individuare secondo l'articolo 55); l'atto impugnato e l'oggetto della domanda; i motivi, ossia le ragioni giuridiche e di fatto dell'impugnazione.
Il comma 3 disciplina la sottoscrizione del difensore: il ricorso deve essere da lui firmato e contenere l'indicazione della categoria professionale di appartenenza tra quelle abilitate dall'articolo 57, il riferimento all'incarico conferito ai sensi dell'articolo 57, comma 7 (salvo che il ricorso sia sottoscritto personalmente dalla parte nei casi consentiti), e l'indirizzo PEC del difensore. Si tratta del raccordo diretto con la disciplina dell'assistenza tecnica e con quella telematica dell'articolo 61.
Il comma 4 individua le sanzioni di inammissibilità, che è la conseguenza più temuta. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni del comma 2, oppure se non è sottoscritto a norma del comma 3. La norma introduce però una mitigazione di grande rilievo pratico: l'inammissibilità non colpisce la mancanza del codice fiscale né dell'indirizzo PEC, che sono indicazioni utili ma non essenziali. La ratio è bilanciare il rigore formale con la tutela sostanziale, evitando che dimenticanze marginali precludano l'accesso al giudice. I motivi e l'oggetto della domanda, invece, restano elementi essenziali, anche perché delimitano il thema decidendum, integrabile solo nei limiti dell'articolo 70 sui motivi aggiunti.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso senza indicazione dei motivi
Un contribuente presenta un ricorso in cui indica l'atto impugnato ma omette del tutto i motivi. Poiché i motivi sono indicazione essenziale ai sensi del comma 2, la loro mancanza rende il ricorso inammissibile, a differenza della semplice omissione del codice fiscale, che non produce questa conseguenza.
Caso 2: PEC dimenticata nel ricorso
Un difensore deposita un ricorso completo ma dimentica di indicarvi l'indirizzo PEC. La norma esclude espressamente l'inammissibilità per la mancanza dell'indicazione della PEC, sicché il ricorso resta valido, ferme le conseguenze pratiche sulla ricezione delle comunicazioni disciplinate dall'articolo 61.
Domande frequenti
Cosa deve contenere il ricorso tributario?
La corte cui è diretto, il ricorrente e il legale rappresentante con residenza, sede o domicilio, il codice fiscale e la PEC, l'ufficio nei cui confronti è proposto, l'atto impugnato, l'oggetto della domanda e i motivi.
Il ricorso va firmato dal difensore?
Sì, salvo i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente. Il difensore indica la categoria a cui appartiene, il riferimento all'incarico ai sensi dell'articolo 57, comma 7, e il proprio indirizzo PEC.
Quando il ricorso è inammissibile?
Quando manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni essenziali del comma 2, con esclusione del codice fiscale e della PEC, oppure quando non è sottoscritto a norma del comma 3.
La mancanza del codice fiscale rende inammissibile il ricorso?
No. La norma esclude espressamente dall'inammissibilità la mancanza dell'indicazione del codice fiscale e dell'indirizzo PEC.
Vedi anche