← Torna a Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
La sentenza è intestata alla Repubblica e deve riportare collegio, parti, svolgimento, motivi su merito e vizi dell'atto, dispositivo, data e firme.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 D.Lgs. 175/2024 – Contenuto della sentenza

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

2. La sentenza deve contenere: a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto; e) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Commento

L'anatomia della sentenza tributaria. L'articolo 85 elenca gli elementi essenziali che la pronuncia deve contenere. L'intestazione in nome del popolo italiano e alla Repubblica ne afferma la natura di atto giurisdizionale; seguono l'indicazione del collegio, delle parti e dei difensori, la concisa esposizione dello svolgimento del processo, le richieste delle parti e, cuore della decisione, la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto a sostegno dell'accoglimento o del rigetto.

Particolarmente significativo è il riferimento, accanto alle questioni di merito, ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto impugnato. La formula riflette la struttura del processo tributario, che è insieme giudizio sul rapporto d'imposta e sindacato sulla legittimità dell'atto: il giudice deve dunque motivare sia sulla fondatezza della pretesa sia sui vizi formali dedotti. Chiude la sequenza il dispositivo, ossia il comando concreto.

Il comma 3 completa il quadro con due requisiti di provenienza: la data della deliberazione, che àncora la sentenza al momento decisorio dell'articolo 84, e la doppia sottoscrizione del presidente e dell'estensore, a garanzia della collegialità e della paternità del provvedimento. La sentenza così confezionata sarà resa pubblica con il deposito telematico previsto dall'articolo 86 e potrà essere notificata dalle parti ai sensi dell'articolo 87.

Casi pratici

Caso 1: Motivazione sul vizio dedotto

Un contribuente impugna un avviso lamentando sia l'infondatezza della pretesa sia un vizio di nullità dell'atto. La corte, redigendo la sentenza, dedica la succinta esposizione dei motivi a entrambi i profili, come richiede l'articolo 85, e chiude con un dispositivo che accoglie il ricorso.

Domande frequenti

In nome di chi è pronunciata la sentenza?

In nome del popolo italiano; è inoltre intestata alla Repubblica italiana.

Cosa deve contenere obbligatoriamente la sentenza?

Composizione del collegio, parti e difensori, esposizione concisa dello svolgimento del processo, richieste delle parti, succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto e il dispositivo.

La sentenza si occupa anche dei vizi formali dell'atto?

Sì: i motivi devono riguardare sia le questioni di merito sia quelle attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.

Chi firma la sentenza?

Il presidente e l'estensore la sottoscrivono; la sentenza indica anche la data della deliberazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.