Testo dell'articoloVigente
Art. 85 D.Lgs. 175/2024 – Contenuto della sentenza
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere: a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto; e) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 85 del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) individua il contenuto necessario della sentenza tributaria, tracciando il perimetro degli elementi che il giudice deve inserire nel provvedimento decisorio. La disposizione assume un valore centrale perché definisce la struttura formale e sostanziale dell'atto attraverso cui si conclude il giudizio di merito davanti alle Corti di giustizia tributaria.
L'intestazione e la fonte della giurisdizione
La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana. Questa formula, comune a tutti i provvedimenti giurisdizionali, non è un mero ossequio formale: essa esprime il fondamento democratico della funzione giudicante e ricorda che il giudice tributario, pur operando in un settore tecnico, esercita una potestà che promana dalla sovranità popolare. L'intestazione qualifica l'atto come autentica decisione giurisdizionale, distinguendolo dagli atti amministrativi che ne costituiscono l'oggetto.
Gli elementi identificativi del giudizio
La norma richiede anzitutto l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se presenti. Si tratta dei dati che consentono di individuare con certezza chi ha deciso e nei confronti di chi, requisito essenziale ai fini della validità e dell'efficacia soggettiva del giudicato. L'indicazione del collegio assolve anche a una funzione di garanzia, permettendo di verificare la regolare costituzione dell'organo e l'eventuale ricorrenza di cause di incompatibilità o astensione.
L'esposizione dello svolgimento del processo e le richieste delle parti
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e le richieste delle parti. Il legislatore adotta la formula della concisione, in linea con la tendenza alla semplificazione e alla sintesi dei provvedimenti giudiziari. Non si chiede una narrazione analitica di ogni passaggio processuale, ma una ricostruzione essenziale che dia conto dell'iter seguito e delle domande sottoposte al giudice. L'individuazione delle richieste delle parti delimita il thema decidendum e consente di verificare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La motivazione in fatto e in diritto
Il cuore della sentenza è rappresentato dalla succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto posti a fondamento dell'accoglimento o del rigetto. La motivazione costituisce il presidio dell'obbligo costituzionale di cui all'art. 111 Cost. e consente il controllo sulla correttezza del ragionamento giudiziale, anche in vista dell'impugnazione. La norma precisa che la motivazione deve coprire tanto le questioni di merito quanto quelle attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto: il giudice tributario, infatti, è chiamato a vagliare la legittimità del provvedimento impositivo sotto entrambi i profili.
Il dispositivo come comando della decisione
Tra gli elementi essenziali figura il dispositivo, ossia la statuizione conclusiva che esprime il comando del giudice. Il dispositivo è la parte precettiva della sentenza, quella destinata a passare in giudicato e a regolare in modo vincolante il rapporto controverso. La sua presenza e chiarezza sono indispensabili: è dal dispositivo che si ricava l'effettivo contenuto della decisione, eventualmente integrato e chiarito dalla motivazione in caso di ambiguità.
Data della deliberazione e sottoscrizioni
La sentenza deve infine recare la data della deliberazione ed essere sottoscritta dal presidente e dall'estensore. La data della deliberazione individua il momento in cui il collegio ha formato la propria decisione, rilevante anche ai fini della verifica della regolare composizione dell'organo al momento del giudizio. Le sottoscrizioni del presidente e dell'estensore attestano la provenienza dell'atto e la sua riferibilità al collegio, garantendone l'autenticità.
La concisione come canone redazionale
Merita attenzione la ripetuta opzione del legislatore per formule di sintesi: la sentenza contiene la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi. Si tratta di un canone redazionale coerente con l'evoluzione generale del diritto processuale, orientato a privilegiare la chiarezza e l'essenzialita rispetto alla prolissita. La concisione non equivale a carenza: la motivazione deve restare idonea a dare conto delle ragioni della decisione e a consentirne il controllo. Il giudice tributario e quindi chiamato a un esercizio di selezione, individuando e illustrando gli argomenti decisivi senza disperdersi in ricostruzioni non necessarie. Una motivazione sintetica ma completa soddisfa il canone; una motivazione apparente o meramente assertiva, al contrario, ne tradisce la funzione.
La motivazione su annullabilita e nullita dell'atto impositivo
Particolarmente significativo e l'espresso riferimento ai vizi di annullabilita e di nullita dell'atto. Il processo tributario ha tradizionalmente natura impugnatoria, vertendo sulla legittimita del provvedimento impositivo. La norma impone che la sentenza si pronunci, motivando, tanto sui profili di merito quanto sui vizi formali e sostanziali dedotti. Cio riflette la distinzione, recepita anche nello statuto del contribuente, tra atti annullabili e atti affetti da nullita, ai quali l'ordinamento ricollega regimi differenti. La sentenza deve quindi farsi carico di qualificare i vizi accertati e di trarne le conseguenze, offrendo al contribuente una risposta completa sulle censure proposte.
Profili di invalidita e rilievo sistematico
La mancanza o il grave difetto di taluni degli elementi previsti puo riflettersi sulla validita della sentenza, secondo i principi generali sulla nullita degli atti processuali. In particolare, l'assenza di motivazione o di dispositivo, ovvero la mancata sottoscrizione, incide su requisiti essenziali del provvedimento. La disposizione, nel suo complesso, garantisce che la decisione tributaria sia completa, comprensibile e controllabile, requisiti indispensabili per l'effettivita della tutela giurisdizionale del contribuente e per la certezza dei rapporti tributari.
Casi pratici
Caso 1: difetto di motivazione su un vizio dedotto
Tizio impugna un avviso di accertamento deducendo sia ragioni di merito sia un vizio di nullità dell'atto. La Corte di giustizia tributaria rigetta il ricorso ma motiva soltanto sulle questioni di merito, omettendo ogni considerazione sul vizio di nullità. Poiché l'art. 85 impone che la motivazione copra anche i vizi di annullabilità o nullità, la sentenza presenta un difetto di motivazione su un punto essenziale, censurabile in sede di impugnazione.
Caso 2: mancata indicazione delle richieste delle parti
Nel giudizio promosso da Caio, la sentenza non riporta le richieste formulate dalle parti. L'omissione rende difficile verificare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e incide su un elemento che l'art. 85 qualifica come necessario. Sempronio, difensore di Caio, può evidenziare il vizio per ottenere il riesame della decisione nel grado successivo.
Domande frequenti
Quali sono gli elementi essenziali della sentenza tributaria?
Secondo l'art. 85 D.Lgs. 175/2024 la sentenza deve contenere: indicazione del collegio, delle parti e dei difensori; esposizione dello svolgimento del processo; richieste delle parti; motivi in fatto e diritto; dispositivo; data della deliberazione e sottoscrizioni di presidente ed estensore.
La sentenza tributaria deve essere motivata?
Sì. Deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto dell'accoglimento o del rigetto, riferiti sia alle questioni di merito sia ai vizi di annullabilità o nullità dell'atto impugnato, in attuazione dell'obbligo di motivazione.
Perché la sentenza è intestata alla Repubblica e pronunciata in nome del popolo italiano?
La formula esprime il fondamento democratico della funzione giurisdizionale e qualifica l'atto come autentica decisione del giudice, distinguendolo dagli atti amministrativi che ne formano l'oggetto.
Chi deve sottoscrivere la sentenza tributaria?
La sentenza è sottoscritta dal presidente e dall'estensore. Le sottoscrizioni attestano la provenienza dell'atto e la sua riferibilità al collegio, garantendone l'autenticità, e devono accompagnare la data della deliberazione.
Cosa accade se manca un elemento essenziale della sentenza?
La mancanza o il grave difetto di elementi essenziali, come la motivazione, il dispositivo o la sottoscrizione, può riflettersi sulla validità della sentenza secondo i principi generali sulla nullità degli atti processuali.
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