Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando più persone ereditano insieme, i beni cadono in comunione: tutti sono comproprietari di tutto. Per attribuire a ciascuno la propria parte serve la divisione. In questa guida vediamo cos’è la comunione ereditaria, come si scioglie in via amichevole o giudiziale, e come collazione e conguagli servono a fare i conti in modo equo.

La comunione ereditaria

Quando gli eredi sono più di uno, finché non si procede alla divisione i beni del defunto formano una comunione ereditaria: ogni coerede è titolare di una quota ideale sull’intero patrimonio, non di beni determinati.

In questa fase le decisioni sui beni comuni richiedono il concorso dei coeredi, e questo genera spesso tensioni. La divisione serve proprio a far uscire ciascuno dalla comunione con la sua parte.

Il diritto di chiedere la divisione

L’articolo 713 del Codice civile stabilisce un principio fondamentale: ciascun coerede può domandare la divisione in qualsiasi momento. Nessuno è obbligato a restare in comunione contro la propria volontà.

Sono ammessi patti che rinviano la divisione per un periodo limitato, ma il diritto di chiederla è la regola: basta la volontà di un solo coerede per avviare il procedimento.

Divisione amichevole

La via preferibile è la divisione amichevole: i coeredi si accordano su come ripartire i beni e stipulano un contratto di divisione. Vi devono partecipare tutti i coeredi.

Quando nell’asse ereditario ci sono immobili, l’accordo deve rivestire la forma scritta e va poi trascritto nei registri immobiliari. È la soluzione più rapida ed economica, quando c’è intesa.

Divisione giudiziale

Se manca l’accordo, anche su un solo punto, si ricorre alla divisione giudiziale: uno dei coeredi promuove una causa e il giudice provvede a sciogliere la comunione.

Il giudice può disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili e l’assegnazione delle quote, tenendo conto dei diritti di ciascuno. È la strada più lunga e costosa, ma garantisce comunque l’uscita dalla comunione.

La collazione delle donazioni

Per dividere equamente bisogna ricostruire ciò che ciascun erede ha già ricevuto in vita dal defunto. Interviene la collazione: i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire i beni ricevuti in donazione dal defunto.

In questo modo le donazioni anticipate non avvantaggiano un erede a scapito degli altri: il loro valore rientra nel calcolo delle quote.

I conguagli

Spesso i beni non si lasciano dividere in parti perfettamente uguali (si pensi a un’unica casa). In questi casi si ricorre ai conguagli: chi riceve un bene di valore superiore alla propria quota versa agli altri una somma di denaro per pareggiare.

Il conguaglio consente di assegnare un bene per intero a un coerede senza ledere il diritto degli altri a ricevere il giusto valore.

Un esempio concreto

Tizio muore lasciando ai figli Caio e Caia una casa del valore di 200.000 euro. Anni prima aveva donato a Caio 50.000 euro. In sede di divisione, Caio deve conferire per collazione i 50.000 euro ricevuti: la massa da dividere risulta così di 250.000 euro, 125.000 a testa. La casa viene assegnata a Caia, che riceve però un bene da 200.000 euro: dovrà versare a Caio un conguaglio di 75.000 euro (125.000 spettanti a Caio meno i 50.000 già ricevuti).

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Posso obbligare gli altri eredi a dividere?

Sì. L’articolo 713 riconosce a ciascun coerede il diritto di chiedere la divisione in ogni tempo. Se gli altri non collaborano, si può promuovere la divisione giudiziale davanti al giudice.

Che cos’è la collazione?

È l’obbligo, per figli, discendenti e coniuge che concorrono alla successione, di conferire i beni ricevuti in donazione dal defunto, così che il loro valore rientri nel calcolo delle quote.

Cosa succede se un bene non è divisibile?

Si assegna a uno dei coeredi e si pareggiano le quote con un conguaglio in denaro a favore degli altri, oppure il giudice ne dispone la vendita ripartendo il ricavato.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

In sintesi

  • Quando più persone ereditano insieme, i beni cadono in comunione ereditaria: ciascun coerede è titolare di una quota ideale sull'intero, non di beni determinati.
  • L'art. 713 c.c. riconosce a ciascun coerede il diritto di chiedere la divisione in qualsiasi momento: basta la volontà di uno solo per avviarla.
  • La divisione amichevole, con accordo di tutti i coeredi, è la via più rapida; per gli immobili serve forma scritta e trascrizione.
  • In mancanza di accordo si ricorre alla divisione giudiziale, con intervento del giudice e possibile vendita dei beni non comodamente divisibili.
  • Collazione e conguagli servono a riequilibrare le quote e a fare i conti in modo equo tra i coeredi.
Indice dei contenuti

La morte di una persona che lascia più eredi apre quasi sempre una fase delicata: i beni del defunto non si dividono automaticamente, ma cadono in una comunione in cui tutti sono comproprietari di tutto. Finché questa comunione dura, ogni decisione richiede l'accordo dei coeredi, e le tensioni familiari trovano facilmente terreno fertile. La divisione ereditaria è lo strumento che consente di uscire da questa situazione, attribuendo a ciascuno la propria parte. Conoscerne le regole - chi può chiederla, come si svolge, come si fanno i conti - aiuta a gestire un passaggio che è insieme giuridico ed emotivo.

La comunione ereditaria

Quando gli eredi sono più di uno, finché non si procede alla divisione i beni del defunto formano una comunione ereditaria. Ciascun coerede è titolare di una quota ideale sull'intero patrimonio, non di beni determinati: non si possiede "quella casa" o "quel conto", ma una frazione astratta dell'insieme. In questa fase le decisioni sui beni comuni richiedono il concorso dei coeredi, e proprio da qui nascono molti contrasti. La divisione serve a trasformare le quote ideali in beni concreti assegnati a ciascuno, ponendo fine alla comproprietà.

Il diritto di chiedere la divisione

L'art. 713 del codice civile fissa un principio cardine: ciascun coerede può domandare la divisione in qualsiasi momento. Nessuno è obbligato a restare in comunione contro la propria volontà. Sono ammessi patti che rinviano la divisione per un periodo limitato, ma la regola è la libertà di chiederla, e basta la volontà di un solo coerede per avviare il procedimento. Questo principio tutela chi non vuole restare vincolato a una comproprietà spesso conflittuale: anche se gli altri preferirebbero mantenere l'indivisione, un singolo coerede ha il potere di rompere lo stallo.

La divisione amichevole

La via preferibile è la divisione amichevole: i coeredi si accordano su come ripartire i beni e stipulano un contratto di divisione. È necessario che vi partecipino tutti i coeredi: l'assenza anche di uno solo rende impossibile la divisione consensuale. Quando nell'asse ereditario ci sono immobili, l'accordo deve rivestire la forma scritta e va trascritto nei registri immobiliari, per essere opponibile ai terzi. La divisione amichevole è la soluzione più rapida ed economica, ma presuppone l'intesa: dove c'è accordo, è quasi sempre la strada da preferire.

La divisione giudiziale

Se manca l'accordo, anche su un solo punto, si ricorre alla divisione giudiziale: uno dei coeredi promuove una causa e il giudice provvede a sciogliere la comunione. Il giudice forma le porzioni e le assegna, e quando un bene non è comodamente divisibile - tipicamente un immobile che non si può frazionare senza perdere valore - può disporne la vendita, ripartendo il ricavato tra i coeredi. La divisione giudiziale è più lunga e costosa di quella amichevole, ma è l'unica via quando il dialogo si interrompe. Spesso la sola prospettiva del giudizio induce le parti a trovare un accordo.

La collazione

Per dividere in modo equo non si guarda solo a ciò che resta, ma anche a ciò che il defunto ha dato in vita. La collazione è il meccanismo per cui alcuni coeredi - in particolare i figli e il coniuge - devono "conferire" alla massa ereditaria, in valore o in natura, le donazioni ricevute dal defunto quando era in vita. Lo scopo è ristabilire la parità tra i coeredi: chi ha già ricevuto in anticipo non deve avvantaggiarsi due volte. La collazione è uno dei profili più tecnici e più conflittuali della divisione, perché impone di ricostruire anche le attribuzioni passate.

I conguagli

Non sempre è possibile formare porzioni perfettamente uguali: capita che a un coerede venga assegnato un bene di valore superiore alla sua quota. In questi casi interviene il conguaglio: chi riceve più del dovuto versa agli altri una somma a compensazione. Il conguaglio è lo strumento che consente di assegnare beni indivisibili senza tradire l'eguaglianza delle quote. Comprenderne il funzionamento è utile per affrontare con serenità le trattative: spesso la soluzione di una divisione apparentemente bloccata sta proprio nella corretta determinazione dei conguagli dovuti.

Errori e accorgimenti

Tra gli errori più frequenti vi è l'idea che la comunione si sciolga da sola con il tempo: non è così, finché nessuno agisce la comproprietà persiste, con tutti i suoi disagi. Un altro errore è trascurare la collazione, dividendo solo i beni residui senza considerare le donazioni ricevute in vita, con risultati iniqui. Sul piano pratico, conviene quasi sempre tentare la divisione amichevole, anche con l'aiuto di un mediatore, prima di intraprendere la via giudiziale, più lenta e onerosa. Una buona ricostruzione preventiva dell'asse ereditario, comprese le donazioni, è la base di una divisione equilibrata.

I beni non comodamente divisibili

Una delle difficoltà ricorrenti riguarda i beni che non si possono dividere senza perderne valore o funzionalità, tipicamente un appartamento o un piccolo terreno. In questi casi non si può semplicemente "tagliare in due" il bene. Le soluzioni praticabili sono essenzialmente l'assegnazione dell'intero bene a un coerede con conguaglio in denaro a favore degli altri, oppure, quando l'accordo manca, la vendita del bene e la divisione del ricavato. La scelta tra queste vie incide molto sull'esito della divisione, perché la vendita può comportare tempi e costi, mentre l'assegnazione con conguaglio preserva il bene ma richiede liquidità da parte dell'assegnatario. Valutare in anticipo queste alternative aiuta a impostare trattative realistiche.

I debiti ereditari nella divisione

La divisione non riguarda solo i beni, ma anche i debiti del defunto. In linea generale i debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, e di questo occorre tenere conto nel fare i conti complessivi. Trascurare il passivo dell'eredità è un errore che può rendere iniqua una divisione apparentemente equilibrata sul solo attivo. Per questo una ricostruzione corretta dell'asse ereditario deve comprendere tanto i beni quanto i debiti, così da attribuire a ciascun coerede una posizione netta effettivamente proporzionata alla sua quota. La trasparenza sui debiti è parte essenziale di una divisione equa.

Casi pratici

Caso 1: un solo coerede avvia la divisione

Tizio, Caio e Sempronia ereditano insieme una casa e alcuni conti. Caio e Sempronia preferirebbero lasciare tutto in comune, ma Tizio vuole la sua parte. In base all'art. 713 c.c., Tizio può chiedere la divisione in qualsiasi momento: la volontà di un solo coerede è sufficiente. Le parti tentano dapprima un accordo amichevole; in mancanza, Tizio potrà rivolgersi al giudice.

Caso 2: immobile indivisibile e conguaglio

Nell'asse cade un appartamento non comodamente divisibile. Per evitarne la vendita, i coeredi concordano di assegnarlo a Sempronia, che però riceve così un valore superiore alla sua quota. Per riequilibrare, Sempronia versa a Tizio e Caio un conguaglio in denaro pari all'eccedenza. In questo modo l'immobile resta integro e le quote sono rispettate.

Domande frequenti

Posso chiedere la divisione dell'eredità anche se gli altri non vogliono?

Sì. L'art. 713 c.c. riconosce a ciascun coerede il diritto di chiedere la divisione in qualsiasi momento. Basta la volontà di un solo coerede per avviare il procedimento; nessuno è obbligato a restare in comunione.

Qual è la differenza tra divisione amichevole e giudiziale?

La divisione amichevole nasce dall'accordo di tutti i coeredi ed è più rapida ed economica; la divisione giudiziale interviene quando manca l'accordo, con il giudice che forma e assegna le porzioni e può disporre la vendita dei beni non divisibili.

Cosa serve per dividere immobili in via amichevole?

Quando nell'asse ci sono immobili, l'accordo di divisione deve avere forma scritta ed essere trascritto nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi.

Cos'è la collazione?

È il meccanismo per cui alcuni coeredi devono conferire alla massa, in valore o in natura, le donazioni ricevute dal defunto in vita, così da ristabilire la parità tra i coeredi nella divisione.

Cosa sono i conguagli nella divisione?

Sono le somme che un coerede versa agli altri quando gli viene assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, per compensare la differenza e rispettare l'eguaglianza delle porzioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.