Art. 98 DPR 602/1973 – Applicazione delle sanzioni (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria sono preposti dirigenti di livello non generale ai quali è attribuita la direzione di uno o più uffici di segreteria individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il personale degli uffici di segreteria nell'espletamento dei propri compiti, si avvale del sistema informativo della giustizia tributaria.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 107, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'articolo 107, comma 2.
4. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 96 e 106, in quanto compatibili.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Tutti i commi abrogati dal Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74, art. 25]
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
Quando si parla di SRL a «ristretta base societaria» si intende una società con un numero molto ridotto di soci, spesso membri della stessa famiglia o soggetti che si conoscono bene e condividono di fatto la gestione dell’azienda. Non esiste un numero preciso definito dalla legge: la valutazione è caso per caso, ma in genere si parla di due, tre o quattro soci al massimo.
In questo tipo di società, l’Amministrazione finanziaria ritiene che la vicinanza tra i soci renda altamente probabile che qualsiasi utile prodotto – anche quello non registrato in contabilità – venga di fatto distribuito ai soci stessi. Da qui nasce la cosiddetta «presunzione di distribuzione degli utili»: se durante un controllo vengono scoperti maggiori ricavi o utili non dichiarati dalla SRL, il Fisco può presumere che quei soldi siano già finiti nelle tasche dei soci.
Questo meccanismo ha un impatto pratico molto pesante: il socio rischia di essere tassato su somme che, nella sua versione dei fatti, non ha mai incassato. Per questo è fondamentale capire come funziona la presunzione, quando si applica e, soprattutto, quali strumenti esistono per contestarla.
I numeri che contano: la società paga l’IRES al 24% sui maggiori ricavi accertati; il socio paga il 26% di imposta sostitutiva sul dividendo presunto. Il tutto si somma, e le conseguenze economiche possono essere molto significative.
| Soggetto colpito | Tipologia di imposta | Aliquota applicata |
|---|---|---|
| SRL (società) | IRES sui maggiori ricavi/utili accertati | 24% |
| Socio persona fisica | Imposta sostitutiva sul dividendo presunto | 26% |
| Totale combinato (stima) | Carico complessivo sull'utile occulto | ~43-44% |
Alfa SRL ha due soci: Tizio al 60% e Caio al 40%. L’Agenzia delle Entrate accerta ricavi non dichiarati per 80.000 euro. La SRL deve pagare l’IRES: 80.000 × 24% = 19.200 euro. Contestualmente l’ufficio presume che i 56.800 euro di utile netto (80.000 − 19.200) siano stati distribuiti ai soci: Tizio avrebbe ricevuto 56.800 × 60% = 34.080 euro e Caio 22.720 euro. Ciascuno viene tassato al 26%: Tizio paga 34.080 × 26% = 8.861 euro; Caio 22.720 × 26% = 5.907 euro. In totale l’accertamento genera imposte per circa 33.968 euro su 80.000 di ricavi occulti.
Scenario. Alfa SRL, con soci Tizio (70%) e Caio (30%), subisce un accertamento per ricavi in nero di 60.000 euro. Il Fisco presume la distribuzione e tassa Tizio sul dividendo presunto di 42.000 euro (70% di 60.000 al netto IRES stimato). Tizio però non ha ricevuto nulla: i soldi sono rimasti in un conto societario non dichiarato.
Come si applica. Tizio raccoglie gli estratti conto personali degli ultimi tre anni: nessun accredito insolito. Presenta una perizia che mostra come il denaro sia rimasto nella disponibilità della società e non sia mai transitato su conti personali. In sede di accertamento con adesione o di ricorso, la prova contraria documentale può ribaltare la presunzione. La presunzione non è assoluta: il contribuente ha il diritto di dimostrarla infondata.
Scenario. Caio detiene il 20% di Alfa SRL; gli altri soci (Tizio e Sempronio) controllano l’80%. L’accertamento rivela utili occulti di 100.000 euro. L’ufficio tassa anche Caio sul suo 20% presunto, pari a circa 16.000 euro netti di dividendo presunto.
Come si applica. Caio non aveva accesso alla gestione della società, non firmava i documenti contabili e non era a conoscenza dei ricavi non dichiarati. Questa situazione di minoranza e mancanza di controllo è un elemento rilevante nella difesa. Caio deve comunque formalizzare la sua posizione con un atto di opposizione, allegando la documentazione che attesta la sua estraneità alle decisioni gestionali. La separazione delle posizioni processuali (accertamento alla SRL e ai singoli soci) consente di impugnarle in modo indipendente.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No, la presunzione si applica solo in caso di accertamento che accerti effettivamente maggiori utili non contabilizzati. Non è automatica per il solo fatto di avere pochi soci: occorre prima che il Fisco dimostri l’esistenza di ricavi o utili occulti in capo alla società.
Sì. La presunzione è relativa, non assoluta. Il socio può fornire prova contraria dimostrando, con documentazione bancaria e contabile, che le somme non sono mai entrate nel suo patrimonio. L’onere della prova contraria spetta però al contribuente.
È possibile che i due giudizi abbiano esiti diversi, perché sono procedimenti separati. Per questo è importante coordinare la difesa della società e quella dei singoli soci, possibilmente con lo stesso professionista.
Con un unico socio la situazione è ancora più diretta: se la società ha utili occulti, c’è un solo possibile destinatario. L’unicità del socio può rafforzare la presunzione, ma il meccanismo difensivo rimane lo stesso: prova contraria tramite documentazione.
I termini ordinari sono cinque anni dalla presentazione della dichiarazione (o sei in caso di omessa dichiarazione). In caso di reati tributari i termini si allungano ulteriormente. Per questo è fondamentale conservare tutta la documentazione per il periodo di rischio.
No. Il 26% è un’imposta sostitutiva definitiva sul dividendo presunto: non è deducibile da altri redditi né recuperabile con detrazioni. Viene tassato separatamente dai redditi da lavoro o da altri redditi del socio.
Se hai tra i 20 e i 30 anni e hai firmato un contratto di affitto per la casa in cui vivi, puoi recuperare una parte del canone direttamente sull’IRPEF. La detrazione è pari al 20% di quanto paghi di affitto ogni anno, con un tetto massimo di 2.000 euro. Significa che il risparmio fiscale reale può arrivare fino a 400 euro (il 19% di 2.000 euro è la misura ordinaria, ma qui l’aliquota è del 20%).
Questa agevolazione esiste dal 2022 ed è pensata per aiutare chi lascia la casa di famiglia per vivere in autonomia. Non è una detrazione generica: serve che il contratto di affitto sia stipulato prima di compiere 31 anni, e l’immobile affittato non deve essere lo stesso dove vivono i tuoi genitori o le persone che ti hanno in affidamento.
Un aspetto importante: la detrazione vale per i primi quattro anni dalla firma del contratto. Se hai stipulato il contratto nel 2025, potrai beneficiarne fino al 2028. Se invece hai firmato nel 2022, il 2025 è già il quarto e ultimo anno utile. Quando compi i 31 anni, la detrazione cessa di spettarti a partire dall’anno successivo, a meno che non li abbia compiuti il 1° gennaio 2025, nel qual caso per il 2025 non spetta già.
La detrazione rientra tra quelle soggette al ‘riordino delle detrazioni’ per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, che potrebbe ridurne l’importo effettivo. Per i redditi fino a 120.000 euro spetta comunque per intero.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Aliquota di detrazione | 20% del canone pagato |
| Importo massimo della detrazione | 2.000 euro |
| Importo minimo garantito | 991,60 euro |
| Durata dell'agevolazione | Primi 4 anni dal contratto |
| Età richiesta | Dai 20 ai 31 anni non compiuti |
| Rigo 730 | E71 colonna 1 codice '4' |
Tizio, 27 anni, ha firmato nel 2023 il suo primo contratto di affitto e paga 600 euro al mese, ossia 7.200 euro l’anno. La detrazione spettante è il 20% di 7.200 euro = 1.440 euro. Questa somma è superiore al minimo garantito di 991,60 euro, quindi Tizio porta in detrazione 1.440 euro. Se invece Tizio pagasse solo 3.000 euro l’anno (il 20% sarebbe 600 euro, inferiore al minimo), la detrazione sarebbe comunque pari a 991,60 euro. In ogni caso non si supera mai il tetto di 2.000 euro: se il canone annuo fosse 15.000 euro, il 20% sarebbe 3.000 euro ma si porta solo 2.000 euro.
Scenario. Caio compie 28 anni a luglio 2025 e a settembre 2025 firma il suo primo contratto di affitto a canone libero per 700 euro al mese.
Come si applica. Caio paga dal settembre 2025 al dicembre 2025 quattro mesi di canone, pari a 2.800 euro. La detrazione è il 20% di 2.800 euro = 560 euro. Ma siccome 560 euro è inferiore al minimo garantito di 991,60 euro, chi presta l’assistenza fiscale deve verificare se il minimo si applica proporzionalmente ai giorni di locazione o sull’intero anno. In ogni caso Caio indicherà nel rigo E71 il codice ‘4’, i giorni di locazione (121 giorni da settembre a dicembre) e l’importo del canone percepito (2.800 euro).
Scenario. Sempronia ha firmato un contratto di locazione nel 2022 e compirà 31 anni ad agosto 2025. Paga 800 euro al mese.
Come si applica. Il 2025 è il quarto anno dalla stipula del contratto, quindi rientra ancora nella finestra dei 4 anni. Tuttavia, poiché Sempronia compie 31 anni nel 2025 (e non il 1° gennaio), il requisito dell’età è soddisfatto per una parte dell’anno e la detrazione spetta per tutto il 2025. Il canone annuo è 9.600 euro: la detrazione sarebbe il 20% = 1.920 euro, inferiore al massimo di 2.000 euro. Sempronia porta quindi 1.920 euro in detrazione. Dal 2026, non avendo più il requisito dell’età e avendo esaurito i 4 anni, l’agevolazione cessa definitivamente.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il 20% del canone annuo pagato. La detrazione non può superare 2.000 euro e non può essere inferiore a 991,60 euro.
Spetta ai giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti. Il contratto deve essere stipulato prima del 31° compleanno. Se si compiono i 31 anni il 1° gennaio, per quell’anno la detrazione non spetta già.
Per i primi quattro anni dalla data di stipula del contratto di locazione.
No. Serve un contratto ai sensi della legge 431 del 1998 (la legge sulle locazioni ad uso abitativo). L’immobile deve diventare la propria residenza e deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori.
In questo caso chi presta l’assistenza fiscale riconosce un credito pari alla parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta. Puoi quindi ricevere un rimborso.
Nel rigo E71, colonna 1 con il codice ‘4’. Nella colonna 2 si indica il numero di giorni di locazione, nella colonna 3 la percentuale (100 se sei l’unico intestatario), nella colonna 4 il canone pagato.
Vedi anche: Affitto terreni a giovani coltivatori, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto, Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Affitto di azienda o ramo e Acconto cedolare secca.
Il reverse charge, detto anche inversione contabile, è un meccanismo IVA in cui l’obbligo di versare l’imposta si sposta dal venditore all’acquirente. In un’operazione ordinaria chi vende addebita l’IVA in fattura, la incassa dal cliente e la riversa all’Erario; con il reverse charge, invece, il venditore emette la fattura senza IVA e il cliente provvede da solo a calcolare e versare l’importo dovuto.
Lo scopo è contrastare le frodi IVA (le cosiddette frodi carosello) nei settori in cui è più facile incassare l’IVA dal cliente e poi sparire senza versarla al Fisco. Spostando l’obbligo sul cliente – che di solito è già noto all’Agenzia delle Entrate e compensa l’IVA con quella sugli acquisti – il rischio di evasione si riduce drasticamente.
La disciplina è contenuta nell’articolo 17, commi 5 e 6, e nell’articolo 74 del DPR 633/1972 (decreto IVA). I settori in cui si applica sono indicati tassativamente dalla legge: non si può estendere per accordo tra le parti né per analogia.
| Ambito | Riferimento normativo |
|---|---|
| Subappalti in edilizia (prestazioni tra appaltatore e subappaltatore) | Art. 17, c. 6, lett. a |
| Pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento su edifici | Art. 17, c. 6, lett. a-ter |
| Cessioni di oro da investimento e oro industriale | Art. 17, c. 5 e art. 74 |
| Rottami, cascami e materiali di recupero | Art. 74 |
| Telefoni cellulari, console da gioco, microprocessori | Art. 17, c. 6, lett. b e c |
| Acquisti intracomunitari e da soggetti non stabiliti in Italia | Art. 17, c. 2 e DL 331/93 |
Alfa Srl è un’impresa edile che affida in subappalto lavori di demolizione a Beta Snc per 10.000 euro. Beta Snc emette fattura di 10.000 euro con la dicitura «inversione contabile – IVA non addebitata ai sensi dell’art. 17, c. 6, DPR 633/72». Alfa Srl integra la fattura: calcola l’IVA al 22% (2.200 euro), la registra nel registro vendite come IVA a debito e nel registro acquisti come IVA a credito. Il risultato è neutro per Alfa Srl (2.200 a debito e 2.200 a credito si compensano), mentre Beta Snc non ha IVA da versare.
Scenario. Tizio è titolare di un’impresa di costruzioni (appaltatore) e subappalta i lavori di installazione degli impianti idraulici a Caio (subappaltatore). Caio fattura a Tizio 5.000 euro per la prestazione.
Come si applica. Caio emette fattura da 5.000 euro senza IVA, con la dicitura ‘inversione contabile’. Tizio integra la fattura aggiungendo l’IVA al 22% (1.100 euro), la registra come debito nel registro vendite e come credito nel registro acquisti. Se Tizio ha piena detrazione, l’operazione è neutra: non versa 1.100 euro aggiuntivi. L’IVA rimane nella sua contabilità come partita di giro.
Scenario. Alfa Srl, distributore di elettronica, acquista 100 smartphone da Beta Snc (grossista) per rivendita. Il valore della cessione è 20.000 euro.
Come si applica. Beta Snc emette fattura da 20.000 euro senza IVA (dicitura ‘inversione contabile’ ex art. 17, c. 6, lett. b). Alfa Srl integra la fattura con l’IVA al 22% (4.400 euro), la registra a debito tra le vendite e a credito tra gli acquisti. Al momento della rivendita ai dettaglianti Alfa Srl emetterà fattura con IVA ordinaria, riprendendo il ciclo normale.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
È sempre l’acquirente (il cliente) a integrare la fattura ricevuta senza IVA, calcolando l’imposta e registrandola sia a debito sia a credito nei propri registri IVA.
No. Il meccanismo si applica solo nelle operazioni tra soggetti passivi IVA (imprese e professionisti, B2B). I consumatori finali non hanno obblighi di integrazione e il venditore deve emettere fattura con IVA ordinaria.
L’IVA addebitata in modo errato non è detraibile per il cliente. Bisogna correggere la fattura con una nota di credito e riemettere il documento nel formato corretto con la dicitura ‘inversione contabile’.
Sì, in linea di principio. Chi ha diritto alla detrazione integrale dell’IVA registra importi uguali a debito e a credito, senza un esborso effettivo. Chi invece applica il pro-rata o ha limitazioni alla detrazione subisce un costo reale.
L’acquirente italiano riceve la fattura del fornitore UE senza IVA italiana, la integra con l’aliquota italiana e la trasmette al Sistema di Interscambio come file in formato fattura elettronica con codice TD18 (acquisto intracomunitario di beni).
No, non esiste un registro separato obbligatorio. Le operazioni vanno annotate nei registri IVA ordinari (registro vendite per il debito, registro acquisti per il credito). Nella dichiarazione IVA annuale le operazioni in inversione contabile trovano spazio nel quadro VJ.
Vedi anche: Reverse charge e autofattura, Aliquote IVA 22, 10, 5 e 4%, IVA presupposti applicativi, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA e Ritenuta d’acconto.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità; 2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dal'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell' articolo 474 del codice di procedura civile .
Fonte: Normattiva.it.
Il sistema di protezione sociale per i lavoratori dello spettacolo dal vivo si articola su tre pilastri: la previdenza obbligatoria (FPLS-INPS, ex-ENPALS), la previdenza complementare (fondo Byblos) e il welfare aziendale contrattuale. Questa guida illustra gli istituti, i fondi reali di settore e i diritti concreti dei lavoratori.
Il settore ha una previdenza obbligatoria specifica (FPLS-INPS, ex-ENPALS), un fondo pensione complementare dedicato (Byblos) e un welfare aziendale contrattuale (250 euro annui nelle fondazioni lirico-sinfoniche). La sanità integrativa è garantita da fondi bilaterali. La discontinuità del lavoro nello spettacolo richiede attenzione alla gestione della posizione previdenziale individuale.
Il settore dello spettacolo ha una gestione previdenziale obbligatoria dedicata: il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che ha incorporato l’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) dopo la sua soppressione nel 2011 (L. 214/2011). Oggi il FPLS è gestito dall’INPS.
Sono obbligatoriamente iscritti al FPLS tutti i lavoratori dello spettacolo elencati nell’art. 3 del D.Lgs. 708/1947, tra cui:
L’aliquota contributiva complessiva (lavoratore + datore) varia in base alla categoria: è pari al 33% della retribuzione per la maggior parte dei lavoratori e al 35,70% per danzatori e tersicorei (il cui coefficiente è più elevato per la precocità della carriera).
| Pilastro | Istituto | Ente gestore | Chi ne beneficia |
|---|---|---|---|
| 1° pilastro (obbligatorio) | FPLS (pensione, malattia, maternità) | INPS (ex-ENPALS) | Tutti i lavoratori dello spettacolo |
| 2° pilastro (complementare) | Fondo pensione Byblos | Byblos (autonomo) | Lavoratori comunicazione e spettacolo (adesione volontaria) |
| Welfare aziendale (fondazioni) | 250 euro annui su piattaforma | Fondazioni (ANFOLS) | Dipendenti fondazioni + scritturati 115+ gg |
| Sanità integrativa | Fondi bilaterali di settore | Enti bilaterali CCNL | Dipendenti fissi (verificare accordo applicabile) |
Byblos è un fondo pensione complementare a contribuzione definita (non garantito): il montante finale dipende dai versamenti e dai rendimenti degli investimenti. Non deve essere confuso con fondi a prestazione definita. La sua adesione è promossa ma non obbligata dal CCNL.
Byblos è il fondo pensione negoziale promosso dai contratti collettivi del settore della comunicazione e dello spettacolo, a cui aderiscono i lavoratori di cinema, teatro, radio-televisione, fondazioni lirico-sinfoniche e SIAE. È un fondo a contribuzione definita: il montante finale dipende dai versamenti effettuati e dai rendimenti dei comparti di investimento scelti dal lavoratore.
Come funziona l’adesione:
Il vantaggio principale dell’adesione a Byblos rispetto al mantenimento del TFR in azienda è la possibilità di beneficiare del contributo aggiuntivo del datore di lavoro, che costituisce una remunerazione indiretta significativa. Questo contributo datoriale non spetta a chi mantiene il TFR in azienda.
Il rinnovo CCNL ANFOLS del 14 novembre 2024 ha confermato e sistematizzato l’erogazione di 250 euro annui di welfare aziendale ai lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche. Le caratteristiche:
La sanità integrativa per i lavoratori dello spettacolo è garantita da fondi bilaterali di settore, la cui struttura varia per CCNL applicato. Per i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri stabili, l’ente bilaterale di riferimento e le coperture sanitarie specifiche sono definite dagli accordi collettivi e dalle intese integrative aziendali.
Le coperture tipiche dei fondi sanitari integrativi di settore includono:
I lavoratori sono invitati a verificare il fondo sanitario specificatamente indicato nel proprio CCNL applicato e negli accordi aziendali, poiché le coperture variano.
La natura del lavoro nello spettacolo – con periodi di scrittura, periodi di disoccupazione, contratti con più datori – rende cruciale la gestione attenta della posizione previdenziale. Alcune indicazioni pratiche:
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026 (rinnovo ANFOLS fondazioni lirico-sinfoniche del 14 novembre 2024; rinnovo teatri di prosa FEDERVIVO-AGIS del 18 aprile 2024). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL), il patronato di riferimento o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
Il TFM – trattamento di fine mandato – è una somma che la SRL accantona ogni anno a favore dell’amministratore, simile per logica al TFR dei dipendenti, ma riservata a chi gestisce la società. Viene corrisposta quando il mandato termina: per scadenza, dimissioni o revoca.
Dal punto di vista fiscale, la domanda chiave per la SRL è: quando posso dedurre questo costo? La risposta dipende da un dettaglio formale che spesso viene trascurato: se esiste o meno un atto con data certa che fissa il diritto al TFM prima che il mandato inizi.
Per l’amministratore, invece, il TFM ricevuto alla fine del rapporto può essere tassato con tassazione separata, un regime che calcola l’imposta in modo più vantaggioso rispetto all’IRPEF ordinaria, applicando l’aliquota media dei due anni precedenti.
Questa guida spiega nel dettaglio le due modalità di deduzione (competenza e cassa), l’importanza dell’atto preventivo e come funziona la tassazione in capo all’amministratore, con esempi pratici riferiti ad Alfa SRL e al suo amministratore Tizio.
| Situazione | Deducibilità per la SRL | Tassazione per l'amministratore |
|---|---|---|
| Atto con data certa PRIMA dell'inizio mandato | Per competenza (accantonamento annuale) | Tassazione separata se ricorrono i requisiti |
| Nessun atto preventivo o atto successivo all'inizio mandato | Per cassa (solo quando il TFM viene pagato) | Tassazione separata se ricorrono i requisiti |
| Compenso ordinario annuale dell'amministratore | Per cassa (solo quando effettivamente pagato) | IRPEF ordinaria come reddito assimilato a lavoro dipendente |
Alfa SRL nomina Tizio amministratore con delibera assembleare del 1° gennaio 2025, registrata in Camera di Commercio lo stesso giorno. La delibera stabilisce un TFM di 10.000 euro per ogni anno di mandato. Poiché l’atto ha data certa anteriore all’inizio del rapporto, Alfa SRL può dedurre l’accantonamento di 10.000 euro già nell’esercizio 2025, anche se a Tizio non viene pagato nulla quell’anno. Quando il mandato termina nel 2028 e Tizio riceve i 30.000 euro accumulati, potrà richiedere la tassazione separata sul TFM percepito.
Scenario. Alfa SRL nomina Tizio amministratore il 15 gennaio 2025. La delibera assembleare, che prevede un TFM pari a 8.000 euro annui, viene registrata all’Agenzia delle Entrate entro pochi giorni – comunque prima che Tizio inizi a operare come amministratore.
Come si applica. Esiste un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto. La SRL può quindi dedurre l’accantonamento di 8.000 euro per competenza: questo importo abbatte il reddito imponibile IRES già nell’esercizio 2025, anche se a Tizio non viene pagato nulla. Ogni anno successivo si accantonano altri 8.000 euro, sempre deducibili per competenza. Quando il mandato termina, Tizio riceve l’intero TFM accumulato e può richiedere la tassazione separata (se ricorrono i presupposti di legge), pagando un’aliquota media che di norma è inferiore alla propria aliquota IRPEF marginale.
Scenario. Tizio è già amministratore di Alfa SRL dal 2023. Nel 2025 l’assemblea delibera di riconoscergli un TFM per gli anni futuri, ma l’atto viene redatto quando il rapporto è già in corso.
Come si applica. L’atto non è anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione. Anche se viene registrato nel 2025, non è possibile dedurre gli accantonamenti per competenza. La SRL potrà dedurre il TFM solo per cassa: il costo sarà deducibile nell’esercizio in cui la somma sarà effettivamente corrisposta a Tizio. Nel frattempo, la SRL può comunque accantonare contabilmente il fondo, ma l’effetto fiscale (la riduzione dell’IRES) si avrà solo al momento del pagamento. Dal punto di vista di Tizio, la tassazione separata rimane possibile se ricorrono i presupposti, indipendentemente dalla modalità di deduzione della SRL.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il compenso ordinario è la remunerazione periodica (mensile o annuale) per l’attività di amministrazione: è deducibile per la SRL solo per cassa, cioè nell’anno del pagamento. Il TFM è invece una somma accumulata che viene pagata alla fine del mandato, simile al TFR dei dipendenti: se c’è un atto con data certa preventivo, è deducibile per competenza ogni anno.
Un atto la cui data è opponibile a terzi (e all’Agenzia delle Entrate) perché registrata formalmente. I modi più comuni sono la registrazione della delibera all’Agenzia delle Entrate o in Camera di Commercio, la firma davanti a notaio, o l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) con marca temporale. Una scrittura privata non registrata non ha data certa.
Dipende dalla situazione. Se la SRL ha un reddito imponibile elevato, dedurre il TFM per competenza riduce l’IRES ogni anno (aliquota 24%). L’amministratore, a sua volta, rinvia la tassazione al momento della percezione e può beneficiare della tassazione separata. È uno strumento di pianificazione fiscale legittimo, ma richiede che le formalità siano rispettate fin dall’inizio.
La questione è dibattuta e dipende dalla natura del rapporto (amministratore iscritto alla gestione separata INPS). In questa sede, segnaliamo che è un aspetto da verificare con il proprio commercialista o consulente del lavoro, poiché dipende anche dalla posizione previdenziale complessiva dell’amministratore.
Se il TFM è stato accantonato per competenza (grazie all’atto preventivo), la SRL ha già dedotto i costi negli anni precedenti. Quando liquida il TFM al momento delle dimissioni, il pagamento è coerente con le deduzioni già effettuate. Se per qualsiasi motivo il TFM non viene mai pagato (ad esempio perché l’amministratore rinuncia), la SRL dovrà recuperare a tassazione quanto dedotto negli anni precedenti come sopravvenienza attiva.
Con la tassazione separata, l’aliquota applicata al TFM è quella media IRPEF dei due anni precedenti la percezione. Con l’IRPEF ordinaria, il TFM si somma agli altri redditi dell’anno e sconta l’aliquota marginale (fino al 43% oltre 50.000 euro). La tassazione separata è quasi sempre più conveniente per chi ha redditi elevati, perché «isola» il TFM dal resto del reddito.