Autore: Andrea Marton

  • Art. 46-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Standard di convalida)

    Art. 46-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Standard di convalida)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall'esperienza.

    2. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico efficace che consenta all'impresa medesima di dimostrare all'IVASS che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati.

    3. L'impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare l'appropriatezza della distribuzione di probabilità prevista sia rispetto all'esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi a tale distribuzione di probabilità.

    4. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un'analisi della stabilità di tale modello ed in particolare la verifica della sensibilità delle risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di convalida include altresì la valutazione dell'accuratezza, della completezza e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.

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  • Articolo 123 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 123 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 123 CCII – Poteri del giudice delegato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione; c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse della procedura; e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; f) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi; g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore; h) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III. i) quando ne ravvisa l’opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 130, prescrivendone le modalità.

    2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, nè far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

    3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

  • Atto amministrativo – Glossario giuridico

    Atto amministrativo: manifestazione di volonta, di conoscenza o di giudizio della pubblica amministrazione, posta in essere nell’esercizio di una funzione pubblica al fine di curare un interesse pubblico.

    Significato giuridico

    L’atto amministrativo e categoria generale che ricomprende tutti gli atti adottati dalla PA nell’esercizio delle proprie funzioni. Si distinguono: atti normativi (regolamenti); atti generali (es. bandi di concorso); provvedimenti (atti che incidono direttamente su posizioni giuridiche soggettive, es. concessioni, autorizzazioni, espropriazioni); atti endoprocedimentali (preparatori del provvedimento finale: pareri, valutazioni, istruttorie); atti di certificazione (attestazione di fatti, situazioni). Elementi essenziali: autorita competente, forma scritta (di regola), motivazione (art. 3 l. 241/1990, obbligatoria salvo eccezioni), destinatario (per i provvedimenti specifici), oggetto, data, sottoscrizione. La giurisprudenza distingue tra atto perfetto (costituito di tutti gli elementi), efficace (idoneo a produrre gli effetti tipici, di norma dopo notifica o pubblicazione), esecutivo (suscettibile di esecuzione coattiva). Soggetto al regime dell’autotutela amministrativa (annullamento, revoca, convalida).

    Esempio pratico

    Tizio chiede al Comune il permesso di costruire una casa. Il dirigente competente, valutata la documentazione e l’istruttoria, emette il provvedimento (atto amministrativo): contiene autorita, motivazione (rispetto del PRG, indicazioni progettuali), destinatario (Tizio), oggetto (autorizzazione a costruire), data e sottoscrizione. Se Tizio ritiene il provvedimento illegittimo (es. dinieghi parziali ingiustificati), puo impugnarlo al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’atto privato della PA (es. contratti di compravendita), soggetto al diritto civile. Diverge dal fatto amministrativo (es. demolizione coattiva), che non e atto in senso tecnico. Si distingue dal silenzio amministrativo, comportamento omissivo che la legge attribuisce specifico valore (assenso o rigetto). Il contratto pubblico e atto bilaterale, distinto dall’atto amministrativo unilaterale.

    Riferimenti normativi

    • l. 7 agosto 1990 n. 241 – Norme sul procedimento amministrativo
    • art. 3 l. 241/1990 – obbligo di motivazione
    • art. 21-septies l. 241/1990 – nullita del provvedimento
    • artt. 21-octies, 21-nonies l. 241/1990 – annullabilita e autotutela
  • Art. 43 TUEL – Articolo 43

    Art. 43 TUEL – Articolo 43

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

    2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

    3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

    4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Guida alle tabelle retributive del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dell’industria conciaria: struttura dei livelli, minimi mensili in vigore dal 1° gennaio 2026, scatti di anzianità e aumenti programmati nel triennio 2023-2026.

    In sintesi

    Il CCNL Concia (UNIC, Filctem-Cgil/Femca-Cisl/Uiltec-Uil), vigente fino al 30 giugno 2026, prevede 11 livelli da F1 (minimo ~1.689 €) ad A (~2.938 €). L’aumento triennale ammonta a 191 € sul livello D2 distribuito in tre tranche: marzo 2024, gennaio 2025 e gennaio 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
    Platea
    ~23.000 lavoratori in circa 1.200 aziende
    Codice CNEL
    B101

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – in vigore dal 1° gennaio 2026 (in euro)
    Livello Minimo mensile Scatto biennale Profilo tipico
    A 2.937,60 € 19,63 € Quadro / alta professionalità
    B1 2.494,04 € 19,63 € Impiegato direttivo / tecnico specialista
    B2 2.494,04 € 17,56 € Impiegato di concetto senior
    C1 2.234,82 € 14,46 € Impiegato di concetto / operaio specializzato senior
    C2 2.234,82 € 13,94 € Operaio specializzato / impiegato esecutivo qualificato
    D1 2.041,99 € 13,94 € Operaio qualificato senior
    D2 2.041,99 € 12,65 € Operaio qualificato base
    E1 1.783,71 € 11,88 € Operaio comune senior
    E2 1.783,71 € 11,88 € Operaio comune
    E3 1.783,71 € 10,33 € Operaio di primo ingresso
    F1 1.689,30 € 10,33 € Lavoratore in formazione iniziale

    Nota: la tabella riporta il Trattamento Economico Minimo (TEM) al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Il Terzo Elemento (E.R.C.) di 10,33 € mensili si aggiunge al minimo base per tutti i livelli. I valori sono stati determinati al termine delle tre tranche di aumento previste dal rinnovo del 7 marzo 2024.

    Il piano degli aumenti retributivi 2023-2026

    Il rinnovo del 7 marzo 2024 ha definito un percorso di aumenti articolato in tre scaglioni, calcolati sul livello D2 come parametro di riferimento:

    Aumenti del Trattamento Economico Minimo (TEM) – livello D2
    Decorrenza Aumento mensile Aumento cumulato
    1° marzo 2024 +96,00 € +96,00 €
    1° gennaio 2025 +55,00 € +151,00 €
    1° gennaio 2026 +40,00 € +191,00 €

    L’incremento complessivo di 191 € sul triennio rappresenta circa il 10,32% rispetto al valore IPCA di riferimento e il 10,59% sul Trattamento Economico Complessivo (TEC). Gli importi per i livelli diversi da D2 sono proporzionali al parametro retributivo di ciascuna categoria.

    Struttura della retribuzione: cosa c’è oltre il minimo

    La busta paga di un lavoratore conciario è composta da più elementi che si sommano al minimo tabellare:

    • Trattamento Economico Minimo (TEM): la retribuzione base garantita dal CCNL per ciascun livello.
    • Elemento Regionale di Confluenza (E.R.C.): voce di 10,33 € mensili che assorbe gli ex elementi territoriali o di contingenza.
    • Scatti di anzianità biennali: 5 aumenti periodici maturati ogni 2 anni di servizio continuativo, di importo variabile per livello (da 10,33 a 19,63 € per scatto).
    • Superminimo individuale: eventuale importo concordato con il datore di lavoro, che può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Premi di risultato: definiti a livello di contrattazione aziendale o territoriale (vedi articolo dedicato).
    • Tredicesima mensilità: una mensilità aggiuntiva corrisposta a dicembre (vedi articolo dedicato).
    • Indennità per lavori specifici: per mansioni con esposizione a sostanze chimiche, calore intenso, odori particolari tipici del processo conciario.

    Scatti di anzianità: come funzionano

    Il CCNL Concia prevede cinque scatti biennali di anzianità. Ogni scatto matura dopo due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. L’importo di ogni singolo scatto dipende dal livello di inquadramento:

    • Livelli A e B1: 19,63 € per scatto
    • Livello B2: 17,56 € per scatto
    • Livelli C1: 14,46 € per scatto
    • Livelli C2 e D1: 13,94 € per scatto
    • Livello D2: 12,65 € per scatto
    • Livelli E1, E2: 11,88 € per scatto
    • Livelli E3 e F1: 10,33 € per scatto

    Un operaio D2 che abbia maturato 5 scatti completi percepisce 63,25 € mensili aggiuntivi rispetto al minimo tabellare a titolo di sola anzianità.

    Come si calcola la retribuzione oraria e giornaliera

    Il CCNL stabilisce divisori convenzionali per la conversione della retribuzione mensile in importi orari e giornalieri, utili per il calcolo di straordinari, assenze e trattamenti di integrazione:

    • Divisore orario: 173 (retribuzione mensile divisa 173 = valore orario)
    • Divisore giornaliero: 25 (retribuzione mensile divisa 25 = valore giornaliero)

    Esempio: un lavoratore al livello D2 con minimo tabellare di 2.041,99 € ha una retribuzione oraria di circa 11,80 € e giornaliera di circa 81,68 €. Questi valori costituiscono la base di calcolo per le maggiorazioni di straordinario, notturno e festivo.

    Il settore conciario: distretti e specificità

    L’industria conciaria italiana è concentrata in tre distretti principali: Arzignano (Vicenza, distretto del Veneto), Santa Croce sull’Arno (Pisa, Toscana) e Solofra (Avellino, Campania). Questi poli produttivi trattano pelli bovine, ovine, suine e di rettile destinate alla pelletteria, alla calzatura e all’arredamento. La lavorazione è caratterizzata dall’uso di sostanze chimiche (cromo, tannini, solventi) che giustificano specifiche indennità contrattuali per i lavoratori esposti e normative di sicurezza particolarmente dettagliate, affidate all’RLSSA (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Aziendale) previsto dalla contrattazione di secondo livello.

    Casi pratici

    Tizio – operaio D2 al terzo scatto
    Tizio lavora in una conceria di Arzignano dal 2018 ed è inquadrato al livello D2. Al 1° gennaio 2026 il suo minimo tabellare è 2.041,99 €. Avendo maturato 3 scatti biennali (3 × 12,65 € = 37,95 €), la sua retribuzione base mensile lorda è di 2.079,94 €, a cui si aggiunge l’ERC di 10,33 € per un totale di 2.090,27 €. Il datore non può corrispondere meno di questo importo.
    Caia – impiegata C1 con superminimo
    Caia è impiegata amministrativa C1 in una conceria di Santa Croce sull’Arno. Il suo minimo tabellare è 2.234,82 € dal 1° gennaio 2026. Il suo contratto individuale prevede un superminimo non assorbibile di 150 €. Il totale garantito è quindi 2.234,82 + 10,33 (ERC) + 150 = 2.395,15 € mensili lordi, a cui si aggiungono gli scatti di anzianità maturati.
    Sempronio – quadro A che cambia azienda
    Sempronio è un responsabile di laboratorio di qualità inquadrato al livello A. Cambia conceria rimanendo nel settore. Il nuovo datore è vincolato al minimo tabellare di 2.937,60 €. Gli scatti di anzianità maturati presso il vecchio datore non si trasferiscono automaticamente: nel nuovo rapporto il computo riparte da zero, salvo diverso accordo nella lettera di assunzione.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare più basso nel CCNL Concia 2026?
    Il minimo mensile più basso è quello del livello F1, pari a circa 1.689,30 € lordi mensili secondo le tabelle in vigore dal 1° gennaio 2026. È destinato ai lavoratori in formazione iniziale o di primo ingresso nel settore.
    Quando è stato rinnovato il CCNL Concia?
    Il contratto è stato rinnovato il 7 marzo 2024 tra UNIC (Confindustria) e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con vigenza dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026.
    Quante tranche di aumento sono previste?
    Tre tranche: 96 € dal 1° marzo 2024, 55 € dal 1° gennaio 2025 e 40 € dal 1° gennaio 2026, calcolate sul livello D2. L’aumento complessivo sul triennio è di 191 € lordi mensili.
    Lo scatto di anzianità è biennale o triennale?
    Nel CCNL Concia gli scatti di anzianità sono biennali: il lavoratore matura 5 aumenti ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro.
    Come si calcola la retribuzione oraria?
    La retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per il divisore convenzionale 173. Esempio: livello D2 con 2.041,99 € ÷ 173 = circa 11,80 € l’ora, base per il calcolo delle maggiorazioni di straordinario.
    Se il datore paga meno del minimo tabellare cosa posso fare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare è un inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la conciliazione o il recupero delle differenze retributive, anche in via giudiziale.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024 (vigenza 1° luglio 2023 – 30 giugno 2026). I minimi tabellari riportati sono in vigore dal 1° gennaio 2026 (terza tranche). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 102 D.Lgs. 159/2011 – Direzione distrettuale antimafia

    Art. 102 D.Lgs. 159/2011 – Direzione distrettuale antimafia

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

    2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

    3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , i magistrati addetti alla direzione.

    4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

  • Art. 65 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 65 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 65 L. Fall. – Pagamenti

    Pagamenti

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 41 TUEL – Articolo 41

    Art. 41 TUEL – Articolo 41

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69.

    2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 .

  • Art. 10 TUEL – Articolo 10

    Art. 10 TUEL – Articolo 10

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

    2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione.

    3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

  • Art. 46 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 46 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 107 D.P.R. 115/2002

    Art. 107 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

    2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

    3. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte; d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; e) l'indennità di custodia; f) l'onorario e le spese agli avvocati; g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.