Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Art. 65 DPR 602/1973 – Notifica del verbale di pignoramento
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il verbale di pignoramento e’ notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e’ eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Art. 11 D.Lgs. 175/2024 – Formazione continua dei giudici e magistrati tributari
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.
Art. 64 DPR 602/1973 – Custodia dei beni pignorati
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall’articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e’ affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo’ essere nominato custode.
2. Il concessionario puo’ in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Art. 63 DPR 602/1973 – Astensione dal pignoramento
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando e’ dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtu’ di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo’ essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Frattini, Ministro per gli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Martino, Ministro della difesa Marzano, Ministro delle attività produttive Sirchia, Ministro della salute Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente articolo successivo
Strumentale vs patrimoniale: la distinzione è fondamentale. Un immobile è strumentale se serve direttamente all’attività della SRL; è patrimoniale se è detenuto come investimento o non viene usato nell’attività.
IMU strumentale deducibile al 100%: dal periodo d’imposta 2022, l’IMU pagata sugli immobili strumentali è interamente deducibile dal reddito della SRL (per cassa).
IMU patrimoniale indeducibile: l’IMU sugli immobili non strumentali non si deduce dal reddito d’impresa: è un costo definitivamente a carico della società.
Reddito da locazione nel reddito d’impresa: se la SRL affitta l’immobile, i canoni percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa soggetto a IRES al 24%.
Immobile ai soci: costi indeducibili: se la SRL concede l’immobile in uso a un socio a un corrispettivo inferiore al valore di mercato, i costi relativi diventano indeducibili per la società.
Ammortamento e manutenzioni: gli immobili strumentali si ammortizzano; le spese di manutenzione sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili.
Strumentale o patrimoniale: la distinzione che cambia tutto
Quando una SRL possiede un immobile, la prima domanda da porsi è: a cosa serve? Se l’immobile è direttamente utilizzato nell’attività della società – per esempio un capannone, un negozio, un ufficio dove la SRL opera – si chiama immobile strumentale. Se invece la società lo detiene come investimento, lo affitta a terzi o non lo usa nell’attività produttiva, si chiama immobile patrimoniale (o ‘merce’ se il commercio di immobili è l’oggetto sociale).
Questa distinzione non è solo terminologica: cambia radicalmente come vengono trattate le spese, l’IMU e i redditi nella dichiarazione dei redditi della SRL (Redditi SC). Sbagliare categoria può portare a deduzioni errate e a contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.
Nei paragrafi seguenti vedremo come si tassa l’immobile in ciascuna situazione, con esempi concreti tratti dalle regole fiscali in vigore.
Immobile in SRL: trattamento fiscale a confronto
Voce
Immobile strumentale
Immobile patrimoniale
IMU pagata
Deducibile al 100% da IRES (per cassa)
Indeducibile
Ammortamento
Ammortizzabile secondo i coefficienti ministeriali
Non ammortizzabile (salvo immobili merce)
Spese di manutenzione
Deducibili nel limite del 5% del costo beni ammortizzabili
Generalmente indeducibili o limitate
Canoni di locazione percepiti
Concorrono al reddito d'impresa → IRES 24%
Concorrono al reddito d'impresa → IRES 24%
Uso ai soci sotto valore di mercato
Costi indeducibili; differenza è reddito diverso del socio
Costi indeducibili; differenza è reddito diverso del socio
Esempio pratico
Alfa SRL possiede un capannone strumentale su cui paga un’IMU annua di 8.000 euro. Dal 2022 quella somma è interamente deducibile dal reddito d’impresa. Se il reddito imponibile prima della deduzione è 50.000 euro, dopo la deduzione scende a 42.000 euro: l’IRES (24%) si calcola su 42.000 euro, cioè 10.080 euro invece di 12.000 euro. Il risparmio fiscale è di 1.920 euro. Se invece l’immobile fosse patrimoniale, gli 8.000 euro di IMU resterebbero un costo indeducibile e l’IRES si calcolerebbe sul pieno 50.000 euro.
Documenti necessari
Visura catastale dell’immobile (categoria catastale e rendita)
Atto di acquisto o contratto di leasing immobiliare
Contratto di locazione (se l’immobile è affittato a terzi)
Ricevute di pagamento IMU con F24
Registro dei beni ammortizzabili (per gli immobili strumentali)
Eventuale perizia di stima (se l’immobile è concesso in uso ai soci)
Caso 1 – Alfa SRL con capannone strumentale e IMU deducibile
Scenario. Alfa SRL produce componenti meccanici e possiede un capannone dove svolge la propria attività. Nel 2025 paga IMU per 6.000 euro e sostiene spese di manutenzione sul capannone per 4.000 euro. Il valore complessivo dei beni materiali ammortizzabili a inizio esercizio è 120.000 euro.
Come si applica. L’IMU di 6.000 euro è interamente deducibile dal reddito d’impresa (per cassa), perché l’immobile è strumentale. Le spese di manutenzione di 4.000 euro sono deducibili nel limite del 5% di 120.000 euro, cioè 6.000 euro: essendo 4.000 euro sotto il limite, sono integralmente deducibili nell’esercizio. Se le manutenzioni avessero superato i 6.000 euro, l’eccedenza sarebbe stata deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Il capannone viene anche ammortizzato ogni anno secondo i coefficienti previsti per la categoria.
In pratica
IMU strumentale: deducibile al 100% per cassa dalla dichiarazione IRES.
Manutenzioni: deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili.
L’eccedenza di manutenzioni oltre il 5% si deduce in 5 anni in quote costanti.
Caso 2 – Tizio e l'immobile patrimoniale concesso in uso a se stesso
Scenario. Tizio è socio unico e amministratore di una SRL. La società acquista un appartamento a Milano. L’appartamento non è usato nell’attività aziendale: Tizio lo abita come abitazione personale, pagando alla SRL un affitto mensile inferiore al valore di mercato.
Come si applica. L’appartamento è un immobile patrimoniale: la SRL non può dedurre l’IMU che paga su di esso. Inoltre, poiché l’immobile è concesso a Tizio (socio) a un corrispettivo inferiore al valore di mercato, scattano regole specifiche: i costi relativi all’immobile sono indeducibili per la SRL, e la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il canone effettivamente pagato da Tizio costituisce un reddito diverso tassabile in capo a Tizio stesso. La società ha anche l’obbligo di comunicare questa situazione all’Agenzia delle Entrate. I canoni effettivamente incassati dalla SRL concorrono invece al reddito d’impresa soggetto a IRES al 24%.
In pratica
IMU su immobile patrimoniale: indeducibile, sempre.
Immobile ai soci sotto valore di mercato: costi indeducibili per la SRL; la differenza è reddito tassabile del socio.
Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i beni d’impresa in godimento ai soci.
I canoni di affitto incassati concorrono al reddito d’impresa della SRL (IRES 24%).
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Come si capisce se un immobile della SRL è strumentale o patrimoniale?
Un immobile è strumentale se è direttamente utilizzato nell’attività produttiva della società (ufficio, negozio, capannone, laboratorio). È patrimoniale se la società lo detiene come investimento, lo affitta a terzi senza che sia funzionale all’attività, o lo concede in uso ai soci. La classificazione corretta è fondamentale perché cambia la deducibilità dei costi.
L'IMU sugli immobili della SRL è sempre deducibile?
No. Solo l’IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 100% dal reddito d’impresa (dal 2022). L’IMU sugli immobili patrimoniali resta indeducibile: è un costo che la SRL sopporta senza poterlo portare in deduzione.
Se la SRL affitta l'immobile, i canoni vengono tassati?
Sì. I canoni di locazione percepiti dalla SRL concorrono al reddito d’impresa e sono soggetti a IRES al 24%. Non esiste una cedolare secca per le SRL: questo regime agevolato è riservato alle persone fisiche.
Cosa succede se la SRL presta l'immobile al socio gratuitamente o a poco prezzo?
I costi relativi all’immobile diventano indeducibili per la SRL. Inoltre, la differenza tra il valore di mercato del godimento e il corrispettivo pagato dal socio costituisce reddito diverso tassabile in capo al socio. C’è anche un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Le spese di ristrutturazione di un immobile strumentale sono deducibili?
Le spese di manutenzione e riparazione sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante a inizio esercizio. L’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le spese capitalizzabili come migliorie si aggiungono al costo del bene e vengono ammortizzate.
Una SRL può comprare un immobile e rivenderlo senza problemi fiscali?
La plusvalenza da cessione di un immobile (differenza tra prezzo di vendita e costo fiscalmente riconosciuto) è tassata come reddito d’impresa soggetto a IRES al 24%. La PEX (participation exemption) non si applica agli immobili ma solo alle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie che rispettano determinati requisiti.
Art. 40 D.Lgs. 175/2024 – Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono assegnati dipendenti appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze compresi in un apposito contingente individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito del relativo personale previsto dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
In caso di problemi con l’assicurazione (risarcimento negato, ritardi, clausole contestate) il primo passo è il reclamo scritto alla compagnia, che deve rispondere entro 45 giorni. In mancanza di risposta o in caso di esito negativo, ci si può rivolgere all’IVASS.
Il reclamo è la contestazione formale che l’assicurato o il danneggiato invia alla compagnia per lamentare un comportamento scorretto: rifiuto o ritardo nel pagamento del risarcimento, applicazione di clausole non chiare, errori nella gestione del sinistro. La compagnia deve avere un ufficio reclami e rispondere entro 45 giorni.
Se la risposta non arriva nei termini o non è soddisfacente, il consumatore può rivolgersi all’IVASS (l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni) o, per le controversie sui contratti, agli organismi di risoluzione alternativa. La lettera qui sotto è il modello del reclamo iniziale alla compagnia.
Cosa deve contenere
Dati del reclamante e qualità (assicurato, contraente, danneggiato)
Numero di polizza e/o numero del sinistro
Descrizione chiara del problema e di cosa si contesta
Termine atteso di risposta (45 giorni) e riserva di rivolgersi all’IVASS
Luogo, data, firma e recapiti
Fac-simile: reclamo all'ufficio reclami
Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]
Raccomandata A/R / PEC
Spett.le [NOME COMPAGNIA]
Ufficio Reclami
[INDIRIZZO / PEC]
Oggetto: reclamo - polizza n. [NUMERO] / sinistro n. [NUMERO]
Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], in qualità di [assicurato / contraente / danneggiato], espongo quanto segue.
In relazione al sinistro/contratto in oggetto, contesto: [DESCRIVERE IL PROBLEMA, es. il mancato pagamento del risarcimento; il ritardo nella liquidazione; l'errata applicazione della franchigia].
CHIEDO
pertanto: [RICHIESTA SPECIFICA, es. il pagamento dell'indennizzo di euro ___; il riesame della pratica; la rettifica].
Resto in attesa di riscontro scritto entro il termine di 45 giorni previsto dalla normativa di settore. In mancanza di risposta o in caso di esito negativo, mi riservo di rivolgermi all'IVASS e alle competenti sedi.
Allego: [ELENCO DOCUMENTI].
Distinti saluti.
[FIRMA] - [RECAPITI]
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Indirizza il reclamo all’ufficio reclami della compagnia (i recapiti sono in polizza e sul sito) con raccomandata A/R o PEC, allegando i documenti utili (polizza, denuncia di sinistro, perizie, corrispondenza). Conserva la prova di invio.
Se entro 45 giorni non ricevi risposta, o se la risposta non ti soddisfa, puoi inoltrare il reclamo all’IVASS compilando l’apposito modulo e allegando il reclamo già inviato alla compagnia. Per le controversie sui contratti è inoltre attiva la procedura davanti all’Arbitro per le controversie assicurative.
Errori da evitare
Saltare il reclamo alla compagnia e rivolgersi subito all’IVASS
Non indicare numero di polizza e numero di sinistro
Formulare lamentele generiche senza una richiesta precisa
Non allegare i documenti che provano la pretesa
Domande frequenti
Entro quanto deve rispondere la compagnia al reclamo?
Entro 45 giorni dal ricevimento. In mancanza di risposta nei termini, o in caso di risposta insoddisfacente, puoi rivolgerti all’IVASS.
A cosa serve scrivere prima alla compagnia?
Il reclamo alla compagnia è il passaggio preliminare: l’IVASS interviene solo dopo che hai dato all’impresa la possibilità di rispondere entro i 45 giorni.
Cosa posso fare se anche l'IVASS non risolve?
Puoi rivolgerti all’Arbitro per le controversie assicurative o, in ultima istanza, al giudice. Per importi rilevanti è opportuno farsi assistere da un legale.
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
Art. 62 DPR 602/1973 – Disposizioni particolari sui beni pignorabili
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I beni di cui all’articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e’ sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo’ aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorche’ i fondi stessi siano affittati.
Art. 61 DPR 602/1973 – Estinzione del procedimento per pagamento
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento.
Obbligo generale: tutti i titolari di partita IVA che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel corso dell’anno solare devono presentare la dichiarazione.
Forfettari esonerati: chi aderisce al regime forfettario non addebita IVA e non è tenuto a presentare la dichiarazione annuale.
Solo esenti art. 10: chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 rientra tra i casi di esonero.
Periodo d’imposta: coincide con l’anno solare, quindi la dichiarazione riguarda tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Dichiarazione autonoma: non è più parte del modello UNICO; si presenta come documento separato in via esclusivamente telematica.
Chi è obbligato e chi no: il quadro generale
La dichiarazione IVA annuale è il riepilogo obbligatorio che ogni soggetto titolare di partita IVA deve presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare le operazioni attive e passive dell’anno, le liquidazioni periodiche già effettuate e il saldo finale dell’imposta. Capire se si è obbligati – o al contrario esonerati – è il primo passo per gestire correttamente questo adempimento.
Il riferimento normativo di base è il DPR 633/1972, il cosiddetto decreto IVA. In linea generale, chiunque eserciti un’attività d’impresa, arte o professione ed effettui operazioni rilevanti ai fini IVA nell’arco dell’anno solare è tenuto alla presentazione. Rientrano quindi in questa categoria artigiani, commercianti, professionisti, società di persone, società di capitali e altri soggetti economici attivi.
Esistono però categorie espressamente escluse dall’obbligo. La legge individua casi tassativi di esonero: il più diffuso riguarda i contribuenti in regime forfettario, che per definizione non applicano e non addebitano l’IVA sulle proprie prestazioni. Un altro caso riguarda chi ha svolto nell’anno esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 – come alcune prestazioni sanitarie, educative, finanziarie o di locazione abitativa. In entrambi i casi l’esonero non è automatico: occorre verificare di rientrare esattamente nelle condizioni previste.
Il periodo d’imposta della dichiarazione IVA coincide sempre con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Questo significa che la dichiarazione presentata nell’anno successivo (ad esempio nel 2026) riguarda le operazioni dell’anno precedente (2025). La dichiarazione è autonoma: non è più inserita nel modello UNICO/Redditi, ma si presenta come documento separato.
Obbligati ed esonerati: schema riepilogativo
Categoria
Obbligo dichiarazione IVA
Titolare di partita IVA con operazioni imponibili
Sì, obbligato
Titolare di partita IVA con operazioni non imponibili (es. esportazioni)
Sì, obbligato
Contribuente in regime forfettario
No, esonerato
Chi ha effettuato solo operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972
No, esonerato (caso tassativo)
Soggetto con partita IVA inattiva per tutto l'anno
Verificare: in genere esonerato se nessuna operazione
Esempio pratico
Tizio è un grafico freelance con partita IVA ordinaria. Nel corso del 2025 ha emesso fatture a clienti italiani con IVA al 22% e ha acquistato materiali e software detraendo l’IVA. A fine anno ha effettuato le liquidazioni periodiche e versato i relativi importi. In questo caso Tizio è certamente obbligato alla dichiarazione IVA annuale per il 2025, da presentare nel 2026. Caio, invece, ha aperto partita IVA in regime forfettario: non ha mai addebitato IVA sulle sue fatture e non ha detratto alcuna imposta sugli acquisti. Caio è esonerato dalla dichiarazione IVA annuale.
Documenti necessari
Certificato di attribuzione della partita IVA
Registro delle fatture emesse (operazioni attive)
Registro degli acquisti (operazioni passive)
Liquidazioni periodiche IVA già effettuate (LIPE)
Documentazione relativa a operazioni esenti o non imponibili eventualmente effettuate
Caso 1 – Tizio, artigiano con attività mista imponibile ed esente
Scenario. Tizio gestisce una piccola impresa di riparazioni idrauliche. La maggior parte dei suoi interventi sono imponibili IVA al 22%, ma effettua anche alcune prestazioni di manutenzione su immobili in esenzione. Ha quindi sia operazioni imponibili sia operazioni esenti art. 10.
Come si applica. Poiché Tizio non ha svolto SOLO operazioni esenti, ma ha anche operazioni imponibili, non rientra nel caso di esonero. È obbligato a presentare la dichiarazione IVA annuale. La presenza di operazioni esenti incide però sul calcolo della detrazione: si applicherà il meccanismo del pro-rata (art. 19, commi 5 e 19-bis del DPR 633/1972), che limita la detrazione dell’IVA sugli acquisti in proporzione alle operazioni che danno diritto a detrazione rispetto al totale.
In pratica
Tizio presenta la dichiarazione IVA annuale indicando nel quadro VE sia le operazioni imponibili sia quelle esenti.
Nel quadro VF calcola l’IVA detraibile applicando la percentuale di pro-rata, determinata dal rapporto tra le operazioni con diritto a detrazione e il totale delle operazioni dell’anno.
Caso 2 – Caio, professionista che valuta il passaggio al forfettario
Scenario. Caio è un consulente informatico. Fino al 31 dicembre 2024 operava in regime ordinario e presentava regolarmente la dichiarazione IVA. Dal 1° gennaio 2025 ha aderito al regime forfettario, verificando di possedere i requisiti previsti dalla legge.
Come si applica. Per l’anno 2024, Caio era in regime ordinario: dovrà presentare la dichiarazione IVA annuale relativa a quell’anno (entro il 30 aprile 2025, salvo verifica del termine puntuale). Per l’anno 2025, in cui opera in regime forfettario dall’inizio dell’anno, sarà invece esonerato dalla dichiarazione IVA annuale da presentare nel 2026. Occorre però verificare con attenzione le regole di accesso e permanenza nel regime forfettario, poiché l’eventuale decadenza dal regime comporterebbe il rientro negli obblighi ordinari.
In pratica
L’anno in cui si aderisce al forfettario (se dall’inizio dell’anno), ci si trova già esonerati dalla dichiarazione IVA per quell’intero periodo.
Se si abbandona il forfettario nel corso dell’anno, occorre verificare il momento di uscita e gli obblighi che ne conseguono con un professionista.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Chi sono i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA annuale?
Sono obbligati tutti i titolari di partita IVA che nel corso dell’anno solare hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA: imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti in regime ordinario. L’obbligo riguarda sia chi ha un saldo a debito sia chi ha un saldo a credito.
I contribuenti forfettari devono presentare la dichiarazione IVA?
No. I contribuenti in regime forfettario sono espressamente esonerati perché non applicano né addebitano l’IVA sulle proprie operazioni. Non devono quindi presentare la dichiarazione annuale IVA.
Chi ha effettuato solo operazioni esenti è obbligato?
No, non è obbligato. Chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 rientra tra i casi di esonero tassativi. Se però ha effettuato anche una sola operazione imponibile, l’esonero non si applica.
Il periodo d'imposta della dichiarazione IVA quale anno copre?
Copre sempre l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. La dichiarazione presentata nel 2026, ad esempio, riguarda le operazioni effettuate nel 2025.
Una società con partita IVA inattiva per tutto l'anno deve presentare la dichiarazione?
In generale, se non è stata effettuata alcuna operazione rilevante ai fini IVA durante l’intero anno, il soggetto potrebbe rientrare nei casi di esonero. È comunque opportuno verificare la situazione specifica con un professionista, poiché alcune condizioni particolari (come crediti IVA a riporto) possono influire sull’obbligo.
La dichiarazione IVA è ancora parte del modello UNICO?
No. La dichiarazione IVA è autonoma e si presenta separatamente, non è più inserita nel modello UNICO/Redditi. Va trasmessa esclusivamente in via telematica.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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