Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 57 DPR 602/1973 – Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita’ dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita’ formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e’ proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a se’ con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Art. 127 D.Lgs. 175/2024 – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Principio generale: se sei residente fiscale in Italia, le pensioni percepite dall’estero sono in linea di massima tassabili in Italia come redditi di lavoro dipendente (quadro C).
Convenzioni contro le doppie imposizioni: molti accordi bilaterali attribuiscono la tassazione allo Stato erogante, esentando parzialmente o totalmente il reddito in Italia. Le regole variano da Paese a Paese.
Dove si dichiara: la pensione estera va nel quadro C del 730, indicando il codice 1 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 1 o 2 nella colonna ‘Altri dati’ per i redditi di fonte estera.
Credito per le imposte estere: se hai già pagato imposte all’estero sulla pensione, puoi chiedere un credito nel quadro G (rigo G4) per evitare la doppia tassazione.
Regime speciale Mezzogiorno: chi si trasferisce da un Paese estero in certi comuni del Sud Italia può optare per un’imposta sostitutiva forfettaria del 7% su tutti i redditi esteri (art. 24-ter TUIR), valida per 10 anni.
Pensione ai superstiti estera: va dichiarata nel quadro C con il codice 7 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 2 nella colonna ‘Altri dati’; chi presta assistenza fiscale applica la parte eccedente 1.000 euro.
Come funziona la tassazione di una pensione percepita dall'estero
Hai lavorato per anni in un altro Paese e ora percepisci una pensione da quell’ente previdenziale straniero. Se nel frattempo sei tornato a vivere in Italia e qui hai la tua residenza fiscale, quella pensione entra nel calcolo delle tue tasse italiane. Questo non significa necessariamente pagare due volte: esistono strumenti per evitarlo.
Il quadro di riferimento dipende da due fattori principali: le regole generali del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e, in molti casi, la convenzione bilaterale che l’Italia ha firmato con il Paese che ti eroga la pensione. Queste convenzioni stabiliscono chi ha il diritto di tassare certi redditi. Se il trattato attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato estero, la pensione potrebbe essere esente in Italia (o tassata solo parzialmente). Se invece la convenzione prevede tassazione concorrente, paghi le imposte in entrambi i Paesi ma puoi detrarre quelle estere dall’IRPEF italiana attraverso il credito per imposte estere.
Esiste anche un regime opzionale molto favorevole per chi si trasferisce in certi comuni del Mezzogiorno: l’imposta sostitutiva del 7% introdotta dall’art. 24-ter del TUIR, che si applica a tutti i redditi prodotti all’estero per i primi dieci anni di residenza italiana.
Come dichiarare la pensione estera nel 730/2026
Tipologia
Quadro/Rigo
Codice da indicare
Pensione estera ordinaria
Quadro C, righi C1-C3
Tipo: 1 (pensione); Altri dati col. 4: codice 1 (fonte estera)
Pensione ai superstiti estera
Quadro C, righi C1-C3
Tipo: 7; Altri dati col. 4: codice 2 (pensione superstiti estera)
Credito imposte estere pagate in via definitiva
Quadro G, rigo G4
Codice Stato estero + anno + reddito estero + imposta estera
Opzione imposta sostitutiva 7% Mezzogiorno
Quadro M, rigo M51
Barrare opzione + anno primo esercizio + codice comune
Redditi pensione nel regime sostitutivo 7%
Quadro M, rigo M54
Stato erogante + importo pensione + altri redditi esteri
Esempio pratico
Sempronio rientra in Italia dopo vent’anni in Germania e qui stabilisce la residenza. La sua pensione tedesca ammonta a 18.000 euro l’anno; in Germania erano stati trattenuti 2.000 euro di imposte (divenute definitive nel 2025). Sempronio dichiara i 18.000 euro nel quadro C (codice 1 in ‘Tipo’, codice 1 in ‘Altri dati’). Nel quadro G (rigo G4) indica: Stato estero Germania, reddito estero 18.000, imposta estera 2.000 (definitiva nel 2025). Il calcolo del credito spettante viene effettuato da chi presta assistenza fiscale in proporzione al reddito estero sul reddito complessivo italiano.
Documenti necessari
Attestazione dell’ente previdenziale estero con l’importo della pensione percepita nel 2025
Documentazione delle imposte pagate all’estero e divenute definitive nel 2025 (estratto conto fiscale o certificazione fiscale estera)
Certificazione Unica 2026, se il sostituto italiano ha già operato le ritenute (ad es. per pensioni INPS integrate con redditi esteri)
Eventuale testo della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese erogante, per verificare le regole specifiche
Atto di trasferimento della residenza (per chi opta per il regime sostitutivo del 7% Mezzogiorno)
Caso 1 – Tizio pensionato con pensione francese, tassazione ordinaria
Scenario. Tizio è residente a Milano e riceve una pensione dall’AGIRC-ARRCO francese di 12.000 euro. La Francia ha trattenuto imposte per 1.500 euro, divenute definitive nel 2025.
Come si applica. Tizio dichiara i 12.000 euro nel quadro C (rigo C1, colonna 1 = codice ‘1’, colonna 4 = codice ‘1’). Indica nella colonna 2 i giorni di pensione (365). Nel quadro G compila il rigo G4: codice Stato Francia, anno 2025, reddito estero 12.000, imposta estera 1.500. Chi presta assistenza fiscale calcola il credito spettante: non può superare la quota di IRPEF italiana proporzionale al reddito francese rispetto al reddito complessivo.
In pratica
Verifica se la convenzione Italia-Francia prevede la tassazione esclusiva in Francia per la tua tipologia di pensione: in quel caso potresti essere esente in Italia.
Il credito per imposte estere riduce l’IRPEF ma non dà diritto a rimborso se il credito supera l’imposta italiana.
Inserisci le imposte estere solo quando sono ‘definitive’, cioè non più rimborsabili.
Caso 2 – Caio si trasferisce in Sicilia e opta per il 7% su tutti i redditi esteri
Scenario. Caio, cittadino britannico, si trasferisce in un comune siciliano con meno di 20.000 abitanti nel 2025 e percepisce una pensione dall’UK di 20.000 euro. Non era residente in Italia nei cinque anni precedenti.
Come si applica. Caio può optare per l’imposta sostitutiva forfettaria del 7% (art. 24-ter TUIR) compilando il rigo M51 (barrando la colonna 1 ‘Opzione’, indicando il 2025 come primo anno e il codice del comune). Nel rigo M54 indica lo Stato erogante (UK), l’importo della pensione estera (20.000) e gli eventuali altri redditi esteri. Su tutto l’imponibile estero pagherà il 7% fisso anziché le aliquote IRPEF ordinarie. L’opzione è valida per 10 periodi d’imposta.
In pratica
Il regime del 7% è riservato ai comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Non puoi aver risieduto in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento.
Il credito per imposte estere non è compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
La pensione estera va sempre dichiarata in Italia?
In linea di principio sì, se sei residente fiscale in Italia. Tuttavia molte convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono la tassazione esclusiva al Paese che eroga la pensione (spesso il Paese estero per pensioni pubbliche), il che può rendere il reddito esente in Italia. Controlla la convenzione specifica del tuo Paese.
Cosa significa che un'imposta estera è 'diventata definitiva'?
Un’imposta è definitiva quando non è più possibile ottenerne il rimborso. Le imposte pagate in acconto o in via provvisoria, oppure quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale, non vanno indicate nel rigo G4. Solo le imposte irrecuperabili danno diritto al credito.
Posso portare in detrazione imposte estere relative a anni precedenti?
Sì. Le istruzioni del 730/2026 precisano che si indicano le imposte ‘divenute definitive a partire dal 2025 fino alla data di presentazione del 730/2026, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti’. Puoi quindi recuperare imposte estere che si sono rese definitive solo nel 2025, anche se relative a redditi del 2023 o 2024.
Il regime del 7% si applica solo alle pensioni?
No. L’art. 24-ter TUIR permette di assoggettare a imposta sostitutiva del 7% i redditi ‘di qualunque categoria, prodotti all’estero’. Le pensioni sono la categoria più comune, ma il regime si applica anche ad altri redditi esteri.
Come tratto la pensione ai superstiti proveniente dall'estero?
Va dichiarata nel quadro C con il codice 7 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 2 nella colonna ‘Altri dati’. Chi presta assistenza fiscale terrà conto solo della parte eccedente 1.000 euro.
Devo compilare il quadro W per una pensione estera?
Solo se, oltre alla pensione, hai investimenti o attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti, immobili, ecc.). La sola percezione di una pensione estera non obbliga a compilare il quadro W.
Art. 56 DPR 602/1973 – Deposito degli atti e del prezzo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e’ consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e’ sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell’esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, ne’ rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 499 del codice di procedura civile.
2. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
Regola generale 20%: i costi dell’auto non esclusivamente strumentale (quota di ammortamento, carburante, assicurazione, manutenzione) sono deducibili solo al 20%.
Tetto sul costo fiscale: per le autovetture il costo massimo su cui calcolare l’ammortamento è 18.075,99 euro; le spese oltre tale soglia sono indeducibili.
Uso promiscuo al dipendente o all’amministratore: 70%: se il veicolo è assegnato per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità sale al 70%.
Veicoli esclusivamente strumentali: 100%: autocarri, furgoni o mezzi utilizzati solo nell’attività d’impresa sono integralmente deducibili.
Fringe benefit: l’uso privato dell’auto aziendale genera un compenso in natura tassato in capo all’assegnatario, calcolato sulle tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.
Carburante tracciabile: il carburante è deducibile (nella percentuale del veicolo) solo se pagato con mezzo tracciabile e documentato da fattura elettronica.
Come funziona la deducibilità dell'auto in SRL
Quando una SRL acquista o noleggia un’automobile, non può dedurre liberamente tutti i costi: la legge fiscale (art. 164 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce percentuali precise che dipendono dall’uso che si fa del veicolo.
Il principio di base è che un’auto aziendale serve spesso anche a scopi privati: per questo il legislatore limita la deducibilità dei costi. Solo i veicoli davvero indispensabili all’attività – pensiamo a un autocarro o a un’auto scuola – possono essere dedotti al 100%.
Capire la regola giusta è importante perché sbagliare percentuale significa pagare più IRES (l’imposta sul reddito delle società, al 24%) del necessario, oppure – all’opposto – dedurre più del consentito e rischiare contestazioni in caso di controllo.
In questa guida analizziamo le tre percentuali previste dalla legge, il tetto sul costo fiscale dell’auto, il meccanismo del fringe benefit (cioè il valore tassabile del beneficio concesso al dipendente o all’amministratore) e le regole sul carburante.
Deducibilità dei costi auto nella SRL (art. 164 TUIR)
Tipo di utilizzo
Deducibilità costi
Note principali
Veicoli non strumentali e non assegnati (uso misto)
20%
Tetto costo fiscale 18.075,99 € per autovetture
Veicolo dato in uso promiscuo a dipendente/amministratore per la maggior parte del periodo d'imposta
70%
Il veicolo genera fringe benefit tassabile in capo all'assegnatario
Veicoli esclusivamente strumentali (es. autocarri, furgoni merci, auto noleggio)
100%
L'attività richiede necessariamente quel veicolo
Carburante (qualunque veicolo)
Stessa % del veicolo
Solo se pagato con mezzo tracciabile e fattura elettronica
Esempio pratico
Alfa SRL acquista un’autovettura per 30.000 euro (IVA esclusa). Il costo fiscalmente rilevante è però limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto non è assegnata a nessuno, la deducibilità è al 20%: la quota di ammortamento deducibile si calcola sul tetto (18.075,99 €) e poi si applica il 20%. Se invece l’auto viene assegnata in uso promiscuo all’amministratore Tizio per l’intero anno, la SRL porta in deduzione il 70% dei costi (sempre sul tetto di 18.075,99 €), ma Tizio dovrà dichiarare il fringe benefit calcolato secondo le tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.
Documenti necessari
Fatture di acquisto o contratto di noleggio/leasing del veicolo
Fatture elettroniche del carburante (o ricevute di pagamento tracciabile)
Atto o delibera di assegnazione del veicolo al dipendente o all’amministratore (con data certa)
Tariffe ACI dell’anno di riferimento per il calcolo del fringe benefit
Registro dei chilometri o documentazione dell’uso del veicolo (consigliato)
Cedolini paga o prospetti compenso amministratore con indicazione del fringe benefit tassato
Caso 1: auto aziendale non assegnata
Scenario. Alfa SRL ha un’autovettura da 25.000 euro usata dai soci per visite commerciali ma non formalmente assegnata a nessun dipendente o amministratore.
Come si applica. L’auto rientra nella categoria residuale: non è esclusivamente strumentale e non è assegnata in uso promiscuo. La SRL può dedurre i costi (ammortamento, carburante tracciabile, assicurazione, manutenzione) solo al 20%. Il costo rilevante ai fini fiscali è però 18.075,99 euro (non 25.000): l’ammortamento viene calcolato su questo tetto e poi ridotto al 20%. Le spese eccedenti il tetto sono definitivamente indeducibili.
In pratica
Deducibilità al 20% su tutte le spese del veicolo (ammortamento, carburante, bollo, assicurazione, manutenzione).
L’ammortamento si calcola sul costo fiscale massimo di 18.075,99 euro, non sul costo effettivo.
Il carburante è deducibile al 20% solo se pagato con carta di credito/debito o prepagata e documentato da fattura elettronica.
Non si genera fringe benefit perché il veicolo non è assegnato a nessun singolo.
Caso 2: auto assegnata in uso promiscuo all'amministratore Tizio
Scenario. Alfa SRL assegna a Tizio, suo amministratore, un’autovettura aziendale che Tizio usa sia per le trasferte di lavoro sia per gli spostamenti privati. L’assegnazione dura per tutto l’anno.
Come si applica. Poiché il veicolo è dato in uso promiscuo a Tizio per la maggior parte del periodo d’imposta, la SRL può dedurre i costi al 70% (sempre nel limite del costo fiscale di 18.075,99 euro per l’ammortamento). In cambio, Tizio deve dichiarare come reddito in natura (fringe benefit) il valore convenzionale dell’uso privato dell’auto: tale valore si determina applicando al costo chilometrico ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, una percentuale fissata dalla legge. Per i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto il criterio per alimentazione: 50% per benzina, diesel e ibridi non plug-in, 20% per gli ibridi plug-in, 10% per gli elettrici puri. Per i veicoli assegnati entro il 31 dicembre 2024 (o ordinati entro quella data e consegnati entro il 30 giugno 2025) restano le vecchie percentuali per fascia di emissioni CO2 (25/30/50/60%).
In pratica
La SRL deduce il 70% dei costi del veicolo (entro il tetto di 18.075,99 euro per l’auto).
Tizio deve dichiarare il fringe benefit come reddito assimilato a lavoro dipendente: è tassato con IRPEF progressiva.
Il valore del fringe benefit si basa sulle tariffe ACI per 15.000 km: cambia ogni anno, verificare sul sito ACI o nella circolare MEF.
L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa (es. delibera del CdA o lettera di assegnazione).
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual è il tetto di costo su cui calcolare l'ammortamento dell'auto in SRL?
Per le autovetture il costo fiscalmente rilevante è limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto costa di più, la quota eccedente è definitivamente indeducibile.
Quando si applica la deducibilità al 70%?
Quando il veicolo è dato in uso promiscuo a un dipendente o a un amministratore per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè più di 183 giorni nell’anno). In quel caso la società deduce il 70% dei costi e l’assegnatario dichiara il fringe benefit.
Come si calcola il fringe benefit sull'auto?
Il valore tassabile si determina applicando al costo chilometrico ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, una percentuale fissata dalla legge: per i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 dipende dall’alimentazione (10% elettrici, 20% ibridi plug-in, 50% tutti gli altri); per le assegnazioni precedenti restano le percentuali per fascia di emissioni CO2. Le tabelle dei costi chilometrici ACI sono aggiornate ogni anno.
Il carburante è sempre deducibile?
No. Il carburante è deducibile (nella percentuale applicabile al veicolo: 20%, 70% o 100%) solo se il pagamento avviene con mezzo tracciabile (carta di credito, debito o prepagata) e la spesa è documentata da fattura elettronica. I pagamenti in contanti non sono deducibili.
Un autocarro aziendale si può dedurre al 100%?
Sì. I veicoli esclusivamente strumentali all’attività (autocarri, furgoni per merci, auto destinate a noleggio o scuola guida) sono integralmente deducibili senza tetto sul costo, perché per loro non esiste un uso privato rilevante.
La SRL può dedurre i costi dell'auto del socio-amministratore anche senza assegnazione formale?
È molto rischioso senza documentazione. L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa. In assenza, l’auto rischia di essere trattata come bene in godimento al socio (art. 67 TUIR): i costi diventano indeducibili per la società e la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato è reddito diverso tassabile per il socio.
Quadro VE raccoglie tutte le operazioni attive (vendite e prestazioni) suddivise per aliquota IVA.
Le aliquote ordinarie e ridotte previste dal DPR 633/1972 sono 22%, 10%, 5% e 4%.
Le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie) si indicano separatamente e danno diritto alla detrazione.
Le operazioni esenti (art. 10 DPR 633) non applicano l’IVA ma richiedono comunque la registrazione.
Il totale del VE alimenta il quadro VL per calcolare il saldo annuale IVA.
La base imponibile include corrispettivi e spese accessorie, ma non l’IVA stessa né le penalità o gli sconti contrattuali.
Che cos'è il Quadro VE e a cosa serve
Il Quadro VE è la sezione della dichiarazione IVA annuale in cui si riepilogano tutte le operazioni attive, cioè le vendite di beni e le prestazioni di servizi che un’impresa o un professionista ha effettuato nel corso dell’anno. In altre parole, è la fotografia di tutto ciò che hai fatturato ai tuoi clienti.
Per ogni operazione devi indicare la base imponibile (l’importo su cui si calcola l’IVA) e l’imposta applicata, raggruppando le operazioni in base all’aliquota IVA utilizzata. Le aliquote previste dalla normativa sono quattro: l’aliquota ordinaria del 22%, quella ridotta del 10%, quella del 5% e quella del 4% riservata ai beni di prima necessità come generi alimentari di base, libri, prima casa non di lusso e ausili per disabili.
Nel Quadro VE trovano posto anche le operazioni che non comportano l’addebito dell’IVA: le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni verso altri Paesi dell’Unione Europea) e le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, come le prestazioni sanitarie, educative, finanziarie e le locazioni di abitazioni. La distinzione è importante: le operazioni non imponibili danno comunque diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti, mentre quelle esenti la limitano attraverso il meccanismo del pro-rata.
Il dato finale del Quadro VE – l’IVA a debito totale – confluisce nel Quadro VL, dove si calcola il saldo annuale confrontando l’IVA dovuta sulle vendite con quella detraibile sugli acquisti.
Alfa Srl gestisce un negozio di abbigliamento e nell’anno ha emesso fatture per 200.000 euro di base imponibile con aliquota al 22%, e 30.000 euro di vendite di libri tassati al 4%. L’IVA a debito nel Quadro VE sarà: 200.000 × 22% = 44.000 euro, più 30.000 × 4% = 1.200 euro, per un totale di 45.200 euro di IVA a debito complessiva da riportare nel Quadro VL.
Documenti necessari
Registro delle fatture emesse (o corrispettivi) dell’anno d’imposta
Fatture di vendita emesse nell’anno
Scontrini fiscali e registratori di cassa (per commercianti al dettaglio)
Prospetto riepilogativo delle liquidazioni periodiche IVA
Eventuale documentazione delle operazioni non imponibili (bolle doganali, CMR per esportazioni)
Tizio: artigiano con sole operazioni imponibili al 22%
Scenario. Tizio è un idraulico che lavora esclusivamente per privati e piccole imprese. Tutte le sue prestazioni sono imponibili IVA al 22%. Nell’anno ha incassato corrispettivi per 80.000 euro (al netto dell’IVA).
Come si applica. Nel Quadro VE Tizio deve indicare 80.000 euro come base imponibile nella riga dedicata all’aliquota del 22%, e 17.600 euro come IVA a debito (80.000 × 22%). Non ha operazioni non imponibili né esenti, quindi non compila le sezioni corrispondenti. L’IVA a debito di 17.600 euro confluirà nel Quadro VL per essere confrontata con l’IVA detraibile sugli acquisti.
In pratica
Base imponibile al 22%: 80.000 euro → IVA a debito: 17.600 euro.
Nessuna sezione non imponibili/esenti da compilare: il quadro è semplice.
Il totale IVA debito passa direttamente al Quadro VL.
Beta Snc: studio con operazioni miste esenti e imponibili
Scenario. Beta Snc è una piccola società che svolge in parte attività di consulenza fiscale (imponibile al 22%) e in parte attività di formazione scolastica (esente art. 10). Nell’anno ha fatturato 120.000 euro di consulenze e 40.000 euro di formazione.
Come si applica. Nel Quadro VE Beta Snc indica: 120.000 euro di base imponibile al 22% con IVA a debito di 26.400 euro, e 40.000 euro di operazioni esenti nella sezione dedicata. La presenza di operazioni esenti significa che Beta Snc non potrà detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti: scatterà il calcolo del pro-rata (operazioni con diritto a detrazione / totale operazioni). In questo caso il pro-rata sarà 120.000 / 160.000 = 75%, percentuale che si applicherà all’IVA sugli acquisti nel Quadro VF.
In pratica
Le operazioni esenti si indicano nel VE ma non generano IVA a debito.
La presenza di esenti attiva il pro-rata: solo il 75% dell’IVA sugli acquisti è detraibile.
È fondamentale classificare correttamente le operazioni per non distorcere il pro-rata.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo indicare nel Quadro VE anche le operazioni senza IVA?
Sì. Le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE) e quelle esenti (art. 10) vanno indicate nelle apposite sezioni del Quadro VE, anche se non generano IVA a debito. Servono per determinare correttamente il pro-rata e il volume d’affari.
Come tratto le operazioni con reverse charge nel Quadro VE?
Le operazioni per cui l’IVA è dovuta dal cessionario/committente (reverse charge) non generano IVA a debito per il cedente/prestatore: nel VE si indicano come operazioni senza IVA addebitata. L’IVA che il destinatario deve versare viene invece gestita nel Quadro VJ.
Cosa si intende per base imponibile nel Quadro VE?
La base imponibile è il corrispettivo contrattuale comprensivo delle spese accessorie come trasporto e imballaggio, ma esclude l’IVA stessa, gli interessi moratori, le penalità e gli sconti previsti contrattualmente. Anche le anticipazioni in nome e per conto documentate sono escluse.
Le operazioni fuori campo IVA vanno nel Quadro VE?
No. Le operazioni escluse dal campo IVA perché prive di uno dei presupposti (oggettivo, soggettivo o territoriale) o escluse per legge non rientrano nel Quadro VE. Non fanno parte della base imponibile IVA.
Il Quadro VE riguarda solo le fatture emesse?
Il Quadro VE riguarda tutte le operazioni attive documentate, quindi non solo le fatture ma anche i corrispettivi annotati dal commerciante al dettaglio, i registratori di cassa, e qualsiasi altra forma di documentazione delle operazioni attive prevista dalla normativa IVA.
Se ho solo operazioni esenti, devo comunque presentare la dichiarazione IVA?
Chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633 rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. È però necessario verificare la propria situazione specifica, perché l’esonero scatta solo se tutte le operazioni dell’anno sono esenti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento e’ stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Art. 52 DPR 602/1973 – Procedimento di vendita dei beni pignorati
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. La vendita dei beni pignorati e’ effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita’ di autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria.
2. L’incanto e’ tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.
2-bis. Il debitore ha facolta’ di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale e’ interamente versato il corrispettivo della vendita.
Obbligo dichiarativo invariato: anche con fatturato zero, la SRL deve presentare Redditi SC entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Società di comodo: la SRL che per tre esercizi consecutivi dichiara perdite fiscali (o non supera certi ricavi minimi) rischia di essere classificata come ‘non operativa’, con conseguenze fiscali pesanti.
Maggiorazione IRES: la società di comodo paga l’IRES su un reddito minimo presunto, indipendentemente dall’utile reale, e la maggiorazione IRES per questo status va nel quadro RQ.
Quadro RS: anche la SRL senza utili deve compilare il prospetto del capitale e delle riserve, per tracciare la composizione del patrimonio netto.
Interpello disapplicativo: se la SRL è inattiva per ragioni oggettive (es. fase di avvio, crisi di mercato), si può chiedere all’Agenzia delle Entrate di disapplicare la normativa anti-comodo.
Perdite riportabili: le perdite accumulate restano riportabili senza limiti di tempo, nei limiti dell’80% del reddito futuro (100% nei primi tre esercizi).
Perché la SRL deve dichiarare anche senza ricavi
Molti soci di SRL inattive pensano che, non avendo fatturato nulla, non ci sia nulla da dichiarare. Non è così. La SRL è un soggetto giuridico autonomo e l’obbligo di presentare Redditi SC non dipende dall’esistenza di ricavi o di un utile. Il modello va inviato ogni anno, a prescindere dall’attività effettivamente svolta.
Il rischio reale di una SRL ferma non è solo la multa per mancata dichiarazione: è quello di finire nel mirino delle norme sulle società di comodo (dette anche ‘non operative’). Queste regole prevedono che, se la SRL non raggiunge certi livelli minimi di ricavi per più anni, l’Agenzia delle Entrate può tassarla come se avesse guadagnato un reddito minimo presunto – anche se in realtà non ha incassato niente.
Conoscere queste regole in anticipo permette di muoversi con consapevolezza: presentare comunque la dichiarazione, valutare se chiedere la disapplicazione della normativa, e decidere se ha senso tenere la società aperta o procedere alla liquidazione.
Adempimenti dichiarativi di una SRL inattiva
Adempimento
Obbligo / Note
Redditi SC (Modello)
Obbligatorio anche con ricavi zero
Scadenza presentazione (esercizio solare)
30 settembre dell'anno successivo
Quadro RS – prospetto capitale e riserve
Da compilare per tracciare il patrimonio netto
Quadro RQ – imposte sostitutive/maggiorazioni
Da compilare se la SRL è classificata di comodo
Quadro RX – crediti/rimborsi
Se emergono crediti IRES da riportare o chiedere a rimborso
Interpello disapplicativo anti-comodo
Facoltativo ma consigliato in presenza di cause oggettive
Esempio pratico
Alfa SRL è rimasta inattiva per tutto il 2025: nessun ricavo, nessuna fattura emessa. Deve comunque presentare Redditi SC entro il 30 settembre 2026. Nel modello indicherà ricavi zero e costi di gestione ordinaria (es. commercialista, diritti CCIAA), ottenendo una perdita fiscale. Se questa situazione si ripete per tre esercizi consecutivi, Alfa SRL rischia la qualifica di società non operativa: a quel punto l’Agenzia delle Entrate applicherà un reddito minimo presunto su cui calcolare l’IRES, e una maggiorazione nel quadro RQ. Per evitarlo, Alfa SRL può presentare un interpello disapplicativo spiegando le cause oggettive dell’inattività.
Documenti necessari
Bilancio di esercizio anche se a ricavi zero (stato patrimoniale e conto economico)
Verbale di assemblea che approva il bilancio
Visura camerale aggiornata (per verificare lo stato attivo della società)
F24 dei versamenti effettuati (tasse camerali, eventuali imposte)
Eventuale istanza di interpello disapplicativo presentata all’Agenzia delle Entrate
Documentazione delle cause oggettive di inattività (contratti sospesi, contenzioso, crisi settoriale)
Caso 1 – Alfa SRL inattiva al primo anno: obbligo dichiarativo
Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2024 ma nel 2025 non ha svolto alcuna attività commerciale: zero ricavi, zero fatture. Ha sostenuto solo costi fissi (quota CCIAA, compenso al commercialista) per 3.000 euro.
Come si applica. Alfa SRL deve presentare Redditi SC per il 2025 entro il 30 settembre 2026. Il risultato fiscale sarà una perdita di 3.000 euro. Essendo il secondo anno dalla costituzione, la perdita rientra ancora nel triennio agevolato: sarà riportabile al 100% del reddito futuro (non all’80%). Non c’è IRES da pagare. Tuttavia il modello va inviato obbligatoriamente: ometterlo espone la società a sanzioni. La perdita dichiarata non va ‘persa’: è utilizzabile negli anni successivi senza scadenza.
In pratica
Redditi SC va presentato anche con ricavi zero: è un obbligo, non una scelta.
La perdita del periodo è riportabile negli esercizi successivi senza limiti di tempo.
Se l’inattività dura più anni consecutivi, valutare l’interpello disapplicativo anti-comodo.
Caso 2 – Tizio teme la qualifica di società di comodo dopo tre anni di perdite
Scenario. Tizio è socio unico di una SRL che opera nel settore immobiliare. Per tre esercizi consecutivi la società ha dichiarato perdite fiscali. Un consulente gli segnala il rischio di essere classificata come ‘società non operativa’.
Come si applica. Le norme anti-comodo prevedono che una SRL che dichiara perdite sistematiche per più periodi d’imposta consecutivi possa essere assoggettata a un regime penalizzante: l’Agenzia delle Entrate presume un reddito minimo e applica l’IRES su di esso, indipendentemente dall’effettivo risultato. La maggiorazione IRES per questo status va esposta nel quadro RQ della dichiarazione. Tizio può difendersi presentando un interpello disapplicativo: è un’istanza all’Agenzia con cui si documentano le cause oggettive dell’inattività o delle perdite (crisi di mercato, contenzioso, ristrutturazione). Se l’Agenzia risponde favorevolmente, le norme anti-comodo non si applicano. Il silenzio dell’Agenzia entro i termini previsti equivale ad assenso.
In pratica
Tre anni consecutivi di perdite o ricavi sotto la soglia minima: rischio società di comodo.
La maggiorazione IRES per le società non operative va nel quadro RQ della dichiarazione.
L’interpello disapplicativo è lo strumento per chiedere all’Agenzia di non applicare la norma penalizzante.
Il silenzio dell’Agenzia entro i termini vale come risposta favorevole (silenzio-assenso).
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Una SRL con zero ricavi deve davvero presentare la dichiarazione?
Sì, senza eccezioni. L’obbligo di presentare Redditi SC vale per tutte le SRL indipendentemente dall’attività svolta. Anche se la società non ha emesso una sola fattura, la dichiarazione va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre.
Cosa si rischia se si omette la dichiarazione di una SRL inattiva?
Le sanzioni per omessa dichiarazione sono elevate e calcolate sull’imposta eventualmente dovuta o, in assenza di imposta, in misura fissa. L’Agenzia può inoltre procedere ad accertamento d’ufficio, determinando il reddito in modo autonomo.
Cosa significa 'società di comodo' e quando scatta?
Una SRL viene considerata ‘non operativa’ (di comodo) quando per un certo numero di periodi d’imposta consecutivi dichiara perdite sistematiche o non raggiunge certi livelli minimi di ricavi rispetto al patrimonio. In questo caso si applica un reddito minimo presunto su cui calcolare l’IRES, anche se la società non ha guadagnato nulla.
Come si evita la tassazione da società di comodo?
Lo strumento principale è l’interpello disapplicativo: si presenta un’istanza all’Agenzia delle Entrate documentando le ragioni oggettive dell’inattività o delle perdite. Se l’Agenzia accoglie la richiesta – o non risponde entro i termini – le norme penalizzanti non si applicano.
Le perdite accumulate durante l'inattività si perdono?
No. Le perdite fiscali delle SRL si riportano senza limiti di tempo negli esercizi successivi. Quelle maturate nei primi tre esercizi dalla costituzione sono deducibili al 100% del reddito futuro; quelle degli esercizi successivi, nell’80% del reddito.
Conviene sciogliere una SRL inattiva o tenerla aperta?
Dipende dai costi di gestione (commercialista, diritti CCIAA, eventuali imposte), dai piani futuri e dai rischi anti-comodo. Se la società non serve più, la liquidazione è spesso la scelta più conveniente. Un commercialista può aiutare a valutare il bilancio costi-benefici.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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