Autore: Andrea Marton

  • Art. 19-quater D.Lgs. 502/1992 – Organismi e commissioni

    Art. 19-quater D.Lgs. 502/1992 – Organismi e commissioni

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

  • Art. 19 D.Lgs. 175/2016 – Gestione del personale

    Art. 19 D.Lgs. 175/2016 – Gestione del personale

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

    2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’ articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

    3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

    4. Salvo quanto previsto dall’ articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

    5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

    6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

    7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l’ articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

    8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’ articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all’ articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall’ articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell’ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l’aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

    9. Le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall’ articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno, sono rinnovabili e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2027.

  • Art. 19 Imp. Reg. – denuncia di eventi successivi

    Art. 19 Imp. Reg. – denuncia di eventi successivi

    Art. 19 Imp. Reg. – Denuncia di eventi successivi alla registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.

    2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l’evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

    3. […]

  • Art. 47 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 47 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 185 RD 12/1941 – Norme applicabili allo scrutinio

    Art. 185 RD 12/1941 – Norme applicabili allo scrutinio

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Norme applicabili allo scrutinio. Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l’osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili. Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale ordinario e di procuratore del Re Imperatore.

  • CCNL Cooperative di Consumo: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: tabelle retributive e minimi 2024–2027

    Il contratto collettivo della distribuzione cooperativa stabilisce minimi tabellari nazionali per circa 60.000 lavoratori di Coop, Conad e delle altre cooperative di consumatori aderenti ad Ancc-Coop, Confcooperative Consumo e Agci Agrital. Questo articolo guida alla lettura della struttura salariale e agli aumenti introdotti dal rinnovo del 29 marzo 2024.

    In sintesi

    Il rinnovo 2024–2027 prevede un aumento a regime di 240 euro al quarto livello, con prima tranche di 70 euro da aprile 2024 e un’una tantum complessiva di 350 euro. I minimi variano dalla categoria Quadri (Q) al sesto livello esecutivo. Su tali basi si calcolano tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Codice CNEL
    H016
    Platea
    Oltre 60.000 lavoratori

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Cooperative di Consumo e Distribuzione sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Nota: gli aumenti per i livelli diversi dal 4° sono determinati applicando i parametri retributivi contrattuali. Le cifre esatte per ciascun livello risultano dalle tabelle allegate al testo del rinnovo pubblicato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. I minimi tabellari comprensivi di contingenza erano già riportati nella versione 2019 del contratto.

    La struttura della retribuzione: come si compone la busta paga

    Nel CCNL Distribuzione Cooperativa la retribuzione mensile di un lavoratore si articola in voci distinte:

    • Paga base tabellare: il minimo garantito dal livello di inquadramento, fissato nelle tabelle allegate al contratto.
    • Indennità di contingenza: elemento storico («scala mobile») cristallizzato; varia per livello e si somma alla paga base.
    • Terzo elemento: voce residuale di pochi euro, presente nei contratti storici del settore cooperativo.
    • Scatti di anzianità: maturano ogni due anni di servizio continuativo per un massimo di cinque scatti; l’importo varia per livello.
    • Tredicesima e quattordicesima: ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto (vedi articolo dedicato).
    • Indennità part-time: importo forfettario elevato a 155 euro annui dal rinnovo 2024 per i lavoratori a orario ridotto.

    La retribuzione di fatto — rilevante per il calcolo di TFR, tredicesima, ferie e malattia — comprende paga base, contingenza e terzo elemento, esclusi gli scatti di anzianità, che invece rilevano per il calcolo della busta paga mensile.

    Gli aumenti del rinnovo 2024 e il piano triennale

    Dopo oltre tre anni di vigenza del precedente contratto (2019–2022), il rinnovo firmato il 29 marzo 2024 ha definito aumenti economici con il seguente schema:

    • Prima tranche: 70 euro lordi mensili al quarto livello, decorrenza aprile 2024, integrati dai 30 euro già erogati in via anticipata nelle fasi di trattativa.
    • Una tantum: 200 euro ad aprile 2024 a copertura del periodo di vacanza contrattuale; saldo di 150 euro nel 2025, per un totale di 350 euro.
    • Aumento a regime: 240 euro lordi mensili al quarto livello entro la fine del triennio contrattuale, con tranche successive da definire nel cronoprogramma allegato al contratto.

    Gli aumenti per i livelli diversi dal 4° sono calcolati applicando i coefficienti di parametrazione propri del CCNL. In termini percentuali l’aumento complessivo a regime risulta coerente con la dinamica dell’IPCA (inflazione al netto dei prodotti energetici importati) del periodo di riferimento.

    Differenza tra CCNL Distribuzione Cooperativa e altri contratti della GDO

    È importante non confondere questo contratto con altri CCNL applicati nella grande distribuzione organizzata:

    • CCNL Federdistribuzione: si applica a insegne non cooperative (es. Esselunga, Unes, alcune insegne Carrefour); parti datoriali Federdistribuzione; sindacali sempre Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs.
    • CCNL Commercio-Confcommercio (Terziario, Distribuzione e Servizi): si applica a imprese aderenti a Confcommercio; struttura simile ma testo, minimi e istituti sono distinti.
    • CCNL Distribuzione Cooperativa: si applica alle cooperative di consumatori aderenti ad Ancc-Coop (mondo Coop), Confcooperative Consumo e Utenza (mondo Conad cooperative, PAM Panorama cooperative, ecc.) e Agci Agrital Settore Consumo.

    L’applicazione del contratto errato può determinare contenziosi e irregolarità contributive: il datore deve verificare la propria adesione associativa prima di scegliere il CCNL.

    Scatti di anzianità e superminimi

    Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede scatti biennali di anzianità: ogni due anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore, il lavoratore matura uno scatto il cui importo è fissato per livello nelle tabelle contrattuali. Sono previsti al massimo cinque scatti complessivi. Gli scatti decorrono dalla data di assunzione e sono computati nell’anzianità anche in caso di passaggio di livello.

    I superminimi individuali — importi aggiuntivi concordati in sede di assunzione o per meriti — si sommano al minimo tabellare. Il contratto non regolamenta espressamente l’assorbibilità dei superminimi individuali: in caso di aumenti contrattuali si applica la regola generale civilistica, salvo diverso accordo scritto.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere al quarto livello, prima tranche 2024
    Tizio lavora come cassiere inquadrato al quarto livello in una cooperativa Coop. Prima del rinnovo la sua paga base era quella in vigore con il contratto 2019. Dal cedolino di aprile 2024 il suo minimo tabellare è aumentato di 70 euro lordi mensili. In aggiunta riceve l’una tantum di 200 euro nella busta paga di aprile 2024. Tizio non deve fare nulla: è il datore a dover applicare automaticamente gli aumenti previsti dal CCNL.
    Caia – Addetta vendita con cinque scatti di anzianità
    Caia lavora da undici anni come addetta al reparto ortofrutta (terzo livello) in una cooperativa di consumatori. Ha maturato cinque scatti biennali di anzianità. La sua retribuzione mensile comprende: minimo tabellare del terzo livello aggiornato al rinnovo 2024, contingenza e terzo elemento, cinque scatti di anzianità. Non potrà maturare ulteriori scatti essendo già al massimo contrattuale, ma la base su cui sono calcolati gli istituti (TFR, tredicesima) è più alta di quella di un collega appena assunto.
    Sempronio – Capreparto al secondo livello, una tantum e busta paga
    Sempronio è capobanconeria inquadrato al secondo livello. Il rinnovo 2024 gli riconosce l’una tantum di 350 euro complessivi, suddivisa in due tranche (200 euro ad aprile 2024 e il saldo nel 2025). L’una tantum è imponibile fiscalmente e previdenzialmente come la retribuzione ordinaria: il netto dipende dalla fascia IRPEF di Sempronio. L’aumento tabellare a regime è proporzionale al parametro del secondo livello rispetto al quarto.

    Domande frequenti

    Qual è l’aumento previsto dal rinnovo 2024 per il quarto livello?
    L’aumento a regime è di 240 euro lordi mensili al quarto livello. La prima tranche di 70 euro è partita ad aprile 2024, integrata dai 30 euro già anticipati in fase di trattativa. Un’una tantum complessiva di 350 euro copre la vacanza contrattuale (200 euro ad aprile 2024, saldo nel 2025).
    Quanti livelli prevede il CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Il contratto prevede la categoria Quadri (Q) e sei livelli da 1° a 6°, con i livelli intermedi «Super» (3S e 4S) per figure con responsabilità o specializzazioni aggiuntive. In totale si distinguono circa nove fasce retributive.
    Come si calcola la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    La tredicesima corrisponde a una mensilità della retribuzione di fatto (paga base più contingenza più terzo elemento), erogata a dicembre. La quattordicesima, di pari importo, è erogata nel mese di giugno.
    Cosa si intende per «retribuzione di fatto» in questo CCNL?
    La retribuzione di fatto comprende la paga base tabellare, l’indennità di contingenza e il terzo elemento. Su questa base si calcolano tredicesima, quattordicesima, TFR e voci accessorie come straordinari e maggiorazioni festive.
    Dove trovo le tabelle retributive aggiornate ufficiali?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, nonché dalle associazioni datoriali Ancc-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e Agci Agrital. Il CNEL mantiene l’archivio nazionale (codice CNEL H016) consultabile liberamente.
    Il CCNL Distribuzione Cooperativa è lo stesso del CCNL Commercio Confcommercio?
    No, sono contratti distinti. Il CCNL Distribuzione Cooperativa si applica alle cooperative di consumatori (Coop, Conad cooperative, ecc.) ed è firmato da Ancc-Coop, Confcooperative e Agci Agrital. Il CCNL Commercio-Confcommercio riguarda invece le imprese commerciali aderenti a Confcommercio. Minimi, istituti e fondi welfare sono differenti.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). I minimi tabellari esatti per ciascun livello vanno verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e le associazioni datoriali firmatarie. Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 147 TUEL – Articolo 147

    Art. 147 TUEL – Articolo 147

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

    2. 2. Il sistema di controllo interno è diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni , l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente; e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.

    3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

    4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

    5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

  • Art. 1090 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1090 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per il delitto previsto nell'articolo 1088 importa l'interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 1089 importa l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione. Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione Sezione I Dei delitti contro la polizia di bordo

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative Agricole

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 75-bis D.Lgs. 159/2011 – Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza

    Art. 75-bis D.Lgs. 159/2011 – Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza)).

  • Art. 46 D.Lgs. 150/2022 – Diritti e garanzie per le persone minori di età

    Art. 46 D.Lgs. 150/2022 – Diritti e garanzie per le persone minori di età

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 .

    2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite. Note all’art. 46: – Si riporta il testo dell’ articolo 3, paragrafo 1, della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989): “Art.

    3. –

    1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.”.

  • Art. 1092 Codice della Navigazione – Circostanze aggravanti

    Art. 1092 Codice della Navigazione – Circostanze aggravanti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso: 1) per fine politico; 2) con violenza o minaccia; 3) all'estero; 4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile; 5) collettivamente da tre o più persone dell'equipaggio. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà.