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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

NFT e cripto-arte: cosa dice il fisco

Un NFT (Non-Fungible Token) e’ un token digitale unico registrato su blockchain che puo’ rappresentare un’opera d’arte digitale, un file musicale, un elemento di un videogioco o qualsiasi altro contenuto. Dal punto di vista fiscale italiano, gli NFT rientrano nella categoria delle cripto-attività e seguono le stesse regole.

Quando vendi un NFT a un prezzo superiore a quello che hai pagato, realizzi una plusvalenza tassata con un’imposta sostitutiva. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2025 (Modello Redditi PF 2026) stabiliscono che le plusvalenze da cripto-attività si calcolano come differenza tra il corrispettivo percepito, oppure il valore normale in caso di permuta, e il costo o il valore di acquisto. In mancanza di documentazione, il costo e’ pari a zero.

Il trattamento e’ lo stesso per chi crea NFT e li vende (artisti digitali) e per chi li acquista come investimento. Entrambi devono dichiarare i guadagni nella Sezione V del quadro T del 730 o nella Sezione V-A del quadro RT del Modello Redditi PF. Chi tiene gli NFT in un wallet digitale deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale.

NFT e cripto-arte: regole principali per il 2025
Situazione Regola Aliquota / Obbligo
Vendita NFT con guadagno (cessioni dal 1/1/2025) Nessuna soglia minima 26% sull'intera plusvalenza
Vendita NFT con guadagno (cessioni fino al 31/12/2024) Tassata solo se eccede 2.000 euro nel periodo 26% sulla parte eccedente la soglia
Permuta tra NFT Il corrispettivo e' il valore normale dell'NFT ceduto 26% sulla differenza valore normale – costo
Costo di acquisto non documentato Il costo si considera pari a zero 26% sull'intero corrispettivo
Monitoraggio fiscale (wallet, conto digitale) Obbligo indipendentemente dai guadagni Quadro W del 730 o Modello Redditi

Esempio pratico

  • Tizio compra nel 2025 un NFT di cripto-arte per 0,5 ETH (valore in euro al momento dell’acquisto: 1.200 euro, documentato). Sei mesi dopo lo vende per 0,8 ETH (valore in euro al momento della vendita: 2.000 euro). Plusvalenza = 2.000 – 1.200 = 800 euro. Poiche’ la cessione e’ avvenuta nel 2025, non si applica piu’ la soglia dei 2.000 euro. Tizio deve dichiarare 800 euro nella Sezione V del quadro T del 730 e pagare 800 x 26% = 208 euro di imposta sostitutiva con F24 (codice tributo 1100). Deve anche indicare il wallet nel quadro W.

Documenti necessari

  • Ricevuta o conferma di acquisto dell’NFT con data e valore in euro al momento dell’acquisto
  • Ricevuta di vendita o trasferimento dell’NFT con data e valore in euro al momento della cessione
  • Estratto del wallet digitale o dell’account sulla piattaforma NFT per il monitoraggio (quadro W)
  • Screenshot o export della piattaforma che mostri le transazioni dell’anno
  • In caso di permuta, documentazione del valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta

Tizio artista digitale vende un NFT della propria opera

Scenario. Tizio crea un’opera digitale e la mette in vendita come NFT su una piattaforma nel 2025. Vende l’NFT per l’equivalente di 3.000 euro. Il costo di creazione (software, hardware) non e’ deducibile ai fini della plusvalenza su cripto-attività.

Come si applica. Dal punto di vista delle cripto-attività, il ‘costo’ da considerare e’ il costo o valore di acquisto dell’NFT come cripto-attività. Se Tizio ha creato l’NFT senza sostenere un costo documentato come acquisto di cripto, il costo potrebbe essere zero. La plusvalenza sarebbe quindi pari all’intero corrispettivo di 3.000 euro, tassata al 26% = 780 euro. Tizio compila la Sezione V del quadro T del 730 e il quadro W per il wallet.

In pratica

  • Conserva tutto: date di creazione, valore delle cripto spese per il minting (se ci sono), e valore in euro al momento di ogni transazione.
  • I costi di produzione dell’opera artistica (hardware, software) non si deducono dalla plusvalenza cripto: quella e’ una regola diversa.

Caio compra e rivende NFT come investimento

Scenario. Caio acquista nel 2024 tre NFT per un costo totale documentato di 1.500 euro. Nel 2025 li rivende tutti per 4.000 euro.

Come si applica. La plusvalenza e’ 4.000 – 1.500 = 2.500 euro. Le cessioni sono avvenute nel 2025, quindi non vale la soglia dei 2.000 euro: tutti i 2.500 euro sono imponibili. Imposta sostitutiva: 2.500 x 26% = 650 euro. Caio compila la Sezione V del quadro T indicando i corrispettivi (colonna 3 del rigo T41) e i costi (colonna 4). Deve conservare la documentazione degli acquisti del 2024 per dimostrare il costo di 1.500 euro.

In pratica

  • Documenta sempre il costo di acquisto degli NFT, inclusa la data e il valore in euro al momento dell’acquisto: e’ la tua prova per ridurre la plusvalenza.
  • Se le cessioni fossero state nel 2024, la tassazione sarebbe scattata solo sulla parte eccedente i 2.000 euro; dal 2025 non c’e’ piu’ questa agevolazione.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Gli NFT si tassano come le altre cripto?

Si’, gli NFT rientrano nella definizione di cripto-attività e seguono le stesse regole: plusvalenze da cessione nella Sezione V del quadro T del 730, imposta sostitutiva del 26%, monitoraggio nel quadro W.

C'e' una soglia sotto cui non pago le tasse sugli NFT?

Per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2025 non esiste piu’ alcuna soglia minima: anche una plusvalenza di pochi euro va dichiarata. Per le cessioni avvenute fino al 31 dicembre 2024 la soglia era di 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Cosa succede se scambio un NFT con un altro NFT senza usare soldi?

La permuta (scambio) e’ fiscalmente rilevante: si considera come corrispettivo il valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta. Se quel valore supera il costo di acquisto, c’e’ una plusvalenza da dichiarare.

Non ho lo scontrino di acquisto del mio NFT: cosa succede?

Le istruzioni AdE stabiliscono che in mancanza di documentazione il costo si considera pari a zero. Cio’ significa che l’intero corrispettivo di vendita e’ tassabile come plusvalenza. Conviene conservare ogni prova di acquisto.

Devo compilare il quadro W anche se il mio NFT non vale quasi niente?

Si’, il quadro W (monitoraggio fiscale) e’ obbligatorio per chi detiene cripto-attività attraverso portafogli o conti digitali, indipendentemente dal valore. L’obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno hai venduto tutto.

Le perdite su NFT si possono usare per ridurre altri guadagni in borsa?

No. Le minusvalenze da cripto-attività (Sezione V del quadro T) non si possono compensare con le plusvalenze delle altre sezioni (azioni, ETF, ecc.). Possono pero’ essere portate in deduzione dalle plusvalenze su cripto degli anni successivi, per un massimo di quattro anni.

Domande frequenti

Gli NFT si tassano come le altre cripto?

Si', gli NFT rientrano nella definizione di cripto-attività e seguono le stesse regole: plusvalenze da cessione nella Sezione V del quadro T del 730, imposta sostitutiva del 26%, monitoraggio nel quadro W.

C'e' una soglia sotto cui non pago le tasse sugli NFT?

Per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2025 non esiste piu' alcuna soglia minima: anche una plusvalenza di pochi euro va dichiarata. Per le cessioni avvenute fino al 31 dicembre 2024 la soglia era di 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Cosa succede se scambio un NFT con un altro NFT senza usare soldi?

La permuta (scambio) e' fiscalmente rilevante: si considera come corrispettivo il valore normale dell'NFT ceduto al momento della permuta. Se quel valore supera il costo di acquisto, c'e' una plusvalenza da dichiarare.

Non ho lo scontrino di acquisto del mio NFT: cosa succede?

Le istruzioni AdE stabiliscono che in mancanza di documentazione il costo si considera pari a zero. Cio' significa che l'intero corrispettivo di vendita e' tassabile come plusvalenza. Conviene conservare ogni prova di acquisto.

Devo compilare il quadro W anche se il mio NFT non vale quasi niente?

Si', il quadro W (monitoraggio fiscale) e' obbligatorio per chi detiene cripto-attività attraverso portafogli o conti digitali, indipendentemente dal valore. L'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno hai venduto tutto.

Le perdite su NFT si possono usare per ridurre altri guadagni in borsa?

No. Le minusvalenze da cripto-attività (Sezione V del quadro T) non si possono compensare con le plusvalenze delle altre sezioni (azioni, ETF, ecc.). Possono pero' essere portate in deduzione dalle plusvalenze su cripto degli anni successivi, per un massimo di quattro anni.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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