← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Airdrop e DeFi: perché il fisco li vuole sapere

Gli airdrop sono distribuzioni gratuite di token che alcuni protocolli blockchain inviano ai propri utenti, spesso in cambio di attivita’ passate sul network o come forma di promozione. Lo staking consiste nel bloccare le proprie cripto-attività per contribuire alla sicurezza della rete e ricevere una ricompensa periodica. Il yield farming e i rendimenti DeFi (finanza decentralizzata) sono invece proventi generati da liquidity pool o protocolli di prestito decentralizzati.

In Italia, tutte queste forme di provento rientrano nella categoria delle cripto-attività regolata dall’art. 67 del TUIR, introdotto nella forma attuale dalla Legge di Bilancio 2023. Le istruzioni ufficiali al Modello Redditi PF 2026 chiariscono che ‘i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione’. Questo vale per airdrop, staking reward, yield e qualsiasi altro provento che non derivi da una vendita.

La distinzione fondamentale da tenere a mente e’ questa: i proventi che ricevi (airdrop, staking) sono tassati come redditi nel momento in cui li percepisci, al valore di mercato di quel momento. La successiva vendita di quelle stesse cripto genera invece una plusvalenza (o minusvalenza), tassata separatamente al 26% come reddito diverso di natura finanziaria.

Airdrop e DeFi: trattamento fiscale per tipo di provento
Tipo di provento Momento della tassazione Regime e aliquota
Airdrop (token ricevuti gratuitamente) Al momento dell'accredito Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
Staking reward (ricompense staking) Al momento di ogni accredito Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
Yield / rendimenti DeFi in cripto Al momento dell'accredito Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
Vendita delle cripto ricevute (plusvalenza) Al momento della cessione Imposta sostitutiva 26% (quadro RT Sezione V-A)
Imposta patrimoniale su cripto detenute Al 31 dicembre di ogni anno 2 per mille sul valore (quadro RW)

Esempio pratico

  • Caio riceve un airdrop di 500 token il 15 aprile 2025. Il valore di mercato di quel giorno e’ di 2 euro per token, quindi percepisce un reddito di 1.000 euro, tassabile IRPEF senza possibilita’ di dedurre spese. A settembre 2025 vende 300 di quei token a 3 euro l’uno, incassando 900 euro. Il costo di carico (valore al momento dell’airdrop) era 600 euro (300 x 2 euro), quindi la plusvalenza e’ 300 euro. Poiche’ la cessione avviene dal 1° gennaio 2025, non c’e’ soglia di franchigia: Caio paga l’imposta sostitutiva del 26% su 300 euro, pari a 78 euro, nel quadro RT Sezione V-A del Modello Redditi PF.

Documenti necessari

  • Report della piattaforma o del wallet con data e quantita’ di ogni airdrop/reward ricevuto
  • Valore di mercato della cripto-attività al momento di ogni accredito (da exchange o sito specializzato)
  • Estratto conto delle vendite successive con data, quantita’ e prezzi di cessione
  • Documentazione del wallet o dell’exchange che certifica le operazioni
  • Eventuale documentazione per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025 (se applicata)

Caso 1 — Tizio: ha ricevuto un airdrop da un protocollo DeFi

Scenario. Tizio era utente attivo di un protocollo di swap decentralizzato. A marzo 2025 il protocollo distribuisce automaticamente 1.000 token agli utenti storici (airdrop). Il valore al momento dell’accredito e’ 0,50 euro per token, quindi Tizio riceve token per 500 euro.

Come si applica. Tizio deve dichiarare 500 euro come reddito nel Modello Redditi PF (non puo’ usare il 730 per questo tipo di reddito). I 500 euro si sommano al suo reddito complessivo e vengono tassati con le aliquote IRPEF ordinarie. Se successivamente Tizio vende parte dei token, il costo di carico e’ 0,50 euro per token: qualsiasi prezzo di vendita superiore genera una plusvalenza tassata al 26% nel quadro RT.

In pratica

  • Salva screenshot o esporta il report della piattaforma: prova la data e il valore dell’airdrop.
  • I token ricevuti come airdrop diventano il tuo ‘magazzino’ a costo documentato: non dichiarare quel costo equivale a pagare piu’ tasse alla vendita.
  • Anche i token che non hai ancora venduto vanno indicati nel quadro RW e scontano l’imposta del 2 per mille.

Caso 2 — Caio: ha messo in staking le sue ETH su un exchange centralizzato

Scenario. Caio detiene 2 ETH su un exchange italiano che offre staking. Nel 2025 ha ricevuto 0,06 ETH come reward di staking, accreditati mensilmente. Il valore medio di ETH durante l’anno era circa 2.000 euro per unita’.

Come si applica. I 0,06 ETH di reward, valorizzati al momento di ciascun accredito mensile, costituiscono redditi tassabili senza deduzione. Se l’exchange italiano applica una ritenuta, questa e’ a titolo di acconto e va dichiarata. In assenza di ritenuta, Caio deve dichiarare i proventi in autonomia. Se poi vende gli ETH di reward, il costo di carico e’ il valore al momento di ogni accredito mensile.

In pratica

  • Verifica se l’exchange applica ritenuta: in tal caso trovi il dato nella certificazione rilasciata dalla piattaforma.
  • Se non c’e’ ritenuta, annota il valore di ETH per ogni data di accredito del reward: ti serve per calcolare l’imponibile.
  • Lo staking su exchange straniero richiede anche la compilazione del quadro RW se il custode non e’ residente in Italia.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Un airdrop che non ho richiesto e' comunque tassabile?

Si. Il fisco tassa i proventi da cripto-attività nel momento in cui li percepisci, indipendentemente da come li hai ottenuti. Anche un airdrop automatico e inatteso va dichiarato al valore di mercato del giorno di accredito.

Se non riesco a trovare il valore di un token al momento dell'airdrop, come mi comporto?

Devi fare del tuo meglio per ricostruire il valore: cerca dati storici su siti come CoinGecko o CoinMarketCap. Se il token era illiquido o non quotato e non c’e’ documentazione, il valore e’ difficile da determinare; in tal caso il costo fiscalmente riconosciuto potrebbe essere considerato pari a zero, il che aumenta la plusvalenza alla vendita.

Lo yield farming in cripto e' trattato come lo staking?

Si. Tutti i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività — inclusi i rendimenti da liquidity pool, lending decentralizzato e yield farming — sono tassati senza deduzione di spese nel periodo d’imposta in cui li percepisci.

Posso compensare le perdite da DeFi con le plusvalenze da vendita?

Le minusvalenze da cessione di cripto-attività (quadro RT Sezione V-A) si compensano con le plusvalenze della stessa sezione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo. I proventi da detenzione (airdrop, staking) non sono plusvalenze e non si compensano con le minusvalenze.

Devo compilare il quadro RW per i token in un wallet non custodial?

Si. Il quadro RW si compila per tutte le cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, inclusi i wallet non custodial. L’imposta sul valore e’ 2 per mille annuo calcolato sul valore al 31 dicembre 2025.

Se ricevo token DeFi che valgono pochissimo al momento dell'airdrop, devo comunque dichiarare?

Si, anche se il valore e’ irrisorio. Non esiste una soglia di esenzione per i proventi da detenzione di cripto-attività. Tuttavia, se il valore e’ praticamente zero, l’imponibile sara’ minimo o nullo.

Domande frequenti

Un airdrop che non ho richiesto e' comunque tassabile?

Si. Il fisco tassa i proventi da cripto-attività nel momento in cui li percepisci, indipendentemente da come li hai ottenuti. Anche un airdrop automatico e inatteso va dichiarato al valore di mercato del giorno di accredito.

Se non riesco a trovare il valore di un token al momento dell'airdrop, come mi comporto?

Devi fare del tuo meglio per ricostruire il valore: cerca dati storici su siti come CoinGecko o CoinMarketCap. Se il token era illiquido o non quotato e non c'e' documentazione, il valore e' difficile da determinare; in tal caso il costo fiscalmente riconosciuto potrebbe essere considerato pari a zero, il che aumenta la plusvalenza alla vendita.

Lo yield farming in cripto e' trattato come lo staking?

Si. Tutti i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività — inclusi i rendimenti da liquidity pool, lending decentralizzato e yield farming — sono tassati senza deduzione di spese nel periodo d'imposta in cui li percepisci.

Posso compensare le perdite da DeFi con le plusvalenze da vendita?

Le minusvalenze da cessione di cripto-attività (quadro RT Sezione V-A) si compensano con le plusvalenze della stessa sezione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo. I proventi da detenzione (airdrop, staking) non sono plusvalenze e non si compensano con le minusvalenze.

Devo compilare il quadro RW per i token in un wallet non custodial?

Si. Il quadro RW si compila per tutte le cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, inclusi i wallet non custodial. L'imposta sul valore e' 2 per mille annuo calcolato sul valore al 31 dicembre 2025.

Se ricevo token DeFi che valgono pochissimo al momento dell'airdrop, devo comunque dichiarare?

Si, anche se il valore e' irrisorio. Non esiste una soglia di esenzione per i proventi da detenzione di cripto-attività. Tuttavia, se il valore e' praticamente zero, l'imponibile sara' minimo o nullo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.