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Testo dell'articoloVigente
Art. 125 sexies T.U.B. – Rimborso anticipato.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.
1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all’atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il consumatore può rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, con riduzione del costo totale proporzionata alla durata residua, inclusi i costi non legati alla durata; al finanziatore spetta indennizzo equo e contenuto (massimo 1%).
Ratio della norma
L'art. 125-sexies T.U.B., riformato dal D.Lgs. 212/2025 (in vigore 10 gennaio 2026), recepisce la giurisprudenza della CGUE «Lexitor» (causa C-383/18) ridisegnando il diritto del consumatore al rimborso anticipato del credito. Il principio cardine è che la riduzione del costo deve essere effettiva: non può essere limitata alle componenti dipendenti dalla durata del contratto (interessi, premi assicurativi recurrenti), ma deve includere anche le componenti pagate up front (commissioni di istruttoria, spese di intermediazione, premi unici), perché altrimenti il diritto al rimborso anticipato sarebbe svuotato. La ratio è di simmetria: se il consumatore restituisce il capitale, deve recuperare la quota proporzionale di ogni costo applicato, indipendentemente dal momento del pagamento.
Analisi del testo
Comma 1, diritto al rimborso anticipato: il consumatore può rimborsare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente. Ha diritto alla riduzione del costo totale del credito (non solo degli interessi) per la durata residua. Comma 1-bis, tutti i costi inclusi: la riduzione è proporzionata alla durata residua e include anche i costi non dipendenti dalla durata, comprese le attività esaurite all'atto della concessione del credito (istruttoria, intermediazione) e le spese del finanziatore a favore di terzi. Sono esclusi solo le imposte e gli importi pagati direttamente dal consumatore a terzi non dipendenti dalla durata. Comma 2, criteri: il contratto deve indicare il criterio di riduzione: proporzionalità lineare (riduzione lineare nel tempo) o costo ammortizzato (calcolo finanziario sull'ammortamento residuo). In assenza di indicazione, si applica il costo ammortizzato. Comma 3, regresso verso intermediari: il finanziatore può rivalersi sull'intermediario del credito per la quota di compenso restituita al consumatore. Comma 4, indennizzo: al finanziatore spetta un indennizzo equo per i costi diretti del rimborso anticipato. Limiti: 1% del rimborso se vita residua > 1 anno; 0,5% se ≤ 1 anno; in nessun caso può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato proseguendo il contratto.
Quando si applica
L'art. 125-sexies si applica ai contratti di credito al consumo (artt. 121 ss. T.U.B.). Per i mutui immobiliari ai consumatori opera la disciplina parallela degli artt. 120-quinquies ss., con regole simili sul rimborso anticipato. Il D.Lgs. 212/2025 ha riformato profondamente la norma: prima della riforma, la giurisprudenza italiana, soprattutto dopo la sentenza CGUE «Lexitor» del 2019, aveva già ricostruito il diritto a includere i costi up-front nella riduzione, ma in modo non sempre uniforme; la nuova formulazione codifica e rende esplicita la disciplina. Per i contratti pendenti al 10 gennaio 2026 si applicano regole di diritto transitorio (D.Lgs. 212/2025); il contenzioso pre-riforma resta governato dalla giurisprudenza «Lexitor». L'Arbitro Bancario Finanziario (art. 128-bis T.U.B.) è strumento privilegiato di tutela: decisioni rapide e in linea con i principi della CGUE.
Connessioni con altre norme
L'art. 125-sexies si raccorda con: gli artt. 121-125 T.U.B. (disciplina generale del credito al consumo); l'art. 117 T.U.B. (trasparenza); l'art. 127 T.U.B. (nullità di protezione, rilievo d'ufficio); l'art. 128-bis T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario). Sul piano europeo opera la Direttiva 2008/48/CE (credito al consumo), come interpretata dalla CGUE nel caso «Lexitor» (sent. C-383/18 dell'11 settembre 2019), oggi sostituita dalla Direttiva 2023/2225/UE (CCD II), che ha ulteriormente affinato la disciplina. Per i mutui immobiliari ai consumatori: art. 120-noviesdecies T.U.B. (rimborso anticipato nei mutui ai consumatori) e Direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive). La nuova formulazione del 125-sexies è coerente con CCD II e ne anticipa l'attuazione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 263/2022
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, D.L. 73/2021, nella parte in cui escludeva l'applicazione del principio Lexitor (riduzione proporzionale di tutti i costi del credito al consumo in caso di rimborso anticipato) ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. La distinzione di disciplina tra contratti antecedenti e successivi a quella data violava gli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Lexitor (C-383/18).
Casi pratici
Caso 1: rimborso anticipato e riduzione costi up-front
Tizio ha contratto con la Banca Caio S.p.A. un finanziamento personale di euro 30.000 della durata di 5 anni, pagando all'erogazione: euro 600 di commissioni di istruttoria; euro 1.500 di premio assicurativo unico; euro 800 di compenso all'intermediario del credito. Dopo 2 anni, Tizio decide di rimborsare anticipatamente l'intero residuo. Applicando l'art. 125-sexies, comma 1-bis T.U.B., Tizio ha diritto alla riduzione di tutti questi costi pro-rata sulla durata residua: 3/5 di 2.900 euro = 1.740 euro di riduzione, oltre alla riduzione degli interessi residui. La banca deve restituire l'importo della riduzione e può applicare l'indennizzo previsto dal comma 4 (massimo 1% del rimborso, dato che la vita residua è superiore a 1 anno).
Caso 2: criterio di calcolo della riduzione
Sempronio ha un finanziamento con costi pari a euro 4.000 in totale (interessi + commissioni varie). Decide di rimborsare anticipatamente al 50% della durata. Il contratto non specifica il criterio di riduzione. Applicando l'art. 125-sexies, comma 2 T.U.B., in assenza di indicazione si applica il costo ammortizzato, criterio finanziario che riflette la curva effettiva di maturazione del costo nel tempo. Il calcolo non sarà necessariamente lineare (50% di 4.000 = 2.000): tipicamente la riduzione è inferiore nei finanziamenti a rate costanti, perché gli interessi pesano di più nelle prime rate. Il finanziatore deve fornire al consumatore il dettaglio analitico del calcolo ai sensi degli obblighi di trasparenza. Diversa la conclusione se il contratto avesse espressamente previsto il criterio della proporzionalità lineare: in tal caso la riduzione sarebbe stata 2.000 euro, più favorevole al consumatore.
Domande frequenti
Cosa cambia con la nuova versione dell'art. 125-sexies T.U.B.?
La riforma del D.Lgs. 212/2025 (in vigore dal 10 gennaio 2026) codifica espressamente la giurisprudenza CGUE «Lexitor»: la riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato deve includere tutti i costi sostenuti dal consumatore, anche quelli non dipendenti dalla durata (commissioni di istruttoria, intermediazione, premi unici). Prima della riforma, la giurisprudenza italiana aveva orientamenti non uniformi; la nuova formulazione rende esplicito il principio.
Cos'è la sentenza CGUE «Lexitor»?
È la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, che ha interpretato la Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo affermando che il diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato include tutte le componenti di costo, non solo quelle dipendenti dalla durata del contratto. La sentenza ha rivoluzionato la prassi italiana e ha portato all'attuale formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B.
Quale criterio si applica per calcolare la riduzione del costo?
Quello indicato nel contratto: proporzionalità lineare (riduzione proporzionale alla durata residua, in linea retta) o costo ammortizzato (calcolo finanziario sulla curva effettiva di maturazione del costo). In assenza di indicazione, si applica il costo ammortizzato. Il primo è di norma più favorevole al consumatore nei finanziamenti a rate costanti; il secondo riflette la realtà finanziaria dell'ammortamento. La trasparenza nel contratto è essenziale (art. 117 T.U.B.).
Quanto può chiedere la banca come indennizzo per il rimborso anticipato?
L'indennizzo massimo è: 1% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno; 0,5% se la vita residua è pari o inferiore a 1 anno. In ogni caso non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato proseguendo il contratto fino a scadenza. Per finanziamenti di importo modesto e con vita residua breve, l'indennizzo è quindi contenuto, e in alcune ipotesi può essere zero.
Si applica anche ai mutui ipotecari?
Per i mutui immobiliari ai consumatori opera la disciplina parallela degli artt. 120-noviesdecies e seguenti T.U.B., che ricalcano principi simili (riduzione del costo, indennizzo limitato). Per i mutui «misti» (a chi consumatore e a chi attività professionale) la qualificazione del contratto è dirimente. La giurisprudenza tende all'applicazione estensiva del principio Lexitor anche ai mutui ai consumatori, con i necessari adattamenti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate