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Hai un prestito personale o una cessione del quinto in corso e vuoi chiuderlo prima della scadenza — magari perche’ hai ricevuto una liquidazione, un arretrato o vuoi semplicemente liberarti della rata. La domanda pratica e’ una sola: quanto mi tornano indietro dei costi che ho gia’ pagato? La risposta, oggi, e’ piu’ favorevole di quanto molti pensano: non hai diritto solo agli interessi non ancora maturati, ma alla riduzione di tutti i costi del finanziamento, in proporzione al tempo che manca alla scadenza. Questa guida spiega cosa ti spetta, quanto puo’ trattenere la banca e come chiederlo, alla luce delle nuove regole in vigore dal 10 gennaio 2026.
Il diritto all’estinzione anticipata: cosa dice la legge
Nel credito ai consumatori (prestiti personali, prestiti finalizzati, cessione del quinto dello stipendio) il consumatore ha sempre il diritto di rimborsare il finanziamento in anticipo, in tutto o in parte, prima della scadenza pattuita. Lo stabilisce l’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993). Non e’ una concessione della banca: e’ un diritto, e non puo’ esserti negato.
La conseguenza economica e’ che, rimborsando prima, hai diritto a una riduzione del costo totale del credito. Il punto — quello che per anni banche e finanziarie hanno interpretato a proprio favore — riguarda quali costi rientrano in questa riduzione.
Cosa ti rimborsano davvero: la regola Lexitor
Per lungo tempo gli intermediari restituivano solo gli interessi non ancora maturati e le poche voci legate alla durata residua (i cosiddetti costi recurring), trattenendo invece integralmente i costi «iniziali» (i costi up-front: istruttoria, commissioni di intermediazione, spese di apertura pratica). Su un finanziamento questi costi iniziali possono valere diverse centinaia o migliaia di euro.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ribaltato questa prassi con la sentenza Lexitor (causa C-383/18, 11 settembre 2019): in caso di rimborso anticipato la riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi legati alla durata e costi iniziali. In pratica: anche una parte delle commissioni pagate all’inizio deve tornare indietro, proporzionalmente al tempo non goduto del finanziamento.
La svolta del 2026: il nuovo art. 125-sexies TUB
Dal 10 gennaio 2026 e’ in vigore la nuova versione dell’art. 125-sexies TUB, riscritta dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (che recepisce la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori). La norma ora codifica espressamente il principio Lexitor: la riduzione del costo totale del credito e’ proporzionata alla durata residua del contratto e comprende anche i costi indipendenti dalla durata — inclusi quelli relativi ad attivita’ gia’ esaurite al momento della concessione del credito — nonche’ le spese che il finanziatore ha addebitato a favore di terzi.
Tradotto: la vecchia scusa «quei costi erano iniziali, non si restituiscono» non regge piu’. La legge oggi dice il contrario.
Contratti vecchi e nuovi: cosa cambia
La disciplina si e’ evoluta a tappe, e per capire cosa ti spetta conta la data del contratto:
- Contratti dal 10 gennaio 2026: si applica il nuovo art. 125-sexies TUB: riduzione di tutti i costi (recurring e up-front) proporzionale alla durata residua.
- Contratti dal 25 luglio 2021 al 9 gennaio 2026: valeva gia’ la versione dell’art. 125-sexies introdotta dal decreto Sostegni-bis (d.l. 73/2021), che pure prevede la riduzione di tutti i costi.
- Contratti anteriori al 25 luglio 2021: qui e’ stata la battaglia piu’ dura. Il legislatore aveva provato a limitare la regola Lexitor solo ai contratti futuri, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato illegittimo questo limite: il diritto europeo vale anche per il passato (approfondimento: la sentenza n. 263/2022 spiegata). Le banche talvolta contestano ancora la parte di costi iniziali sui vecchi contratti, ma la giurisprudenza recente (tra cui Tribunale di Roma e Corte d’appello di Torino nel 2025) tende a dare ragione ai consumatori.
Morale: anche se il tuo prestito e’ di qualche anno fa, hai buone ragioni per chiedere la restituzione della quota non goduta di tutti i costi, non solo degli interessi.
Quanto puo’ trattenere la banca: l’indennizzo
A fronte del tuo rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati all’estinzione anticipata. La legge lo tiene pero’ entro limiti precisi: l’indennizzo non puo’ superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la durata residua del contratto e’ superiore a un anno, e lo 0,5% se la durata residua e’ pari o inferiore a un anno. In ogni caso non puo’ eccedere l’importo degli interessi che avresti pagato nel periodo residuo.
Attenzione: l’indennizzo e’ una cosa, i costi da restituirti sono un’altra. La banca non puo’ usare l’indennizzo per «compensare» e azzerare quello che ti deve.
Un esempio (ipotetico) per capire il meccanismo
I numeri che seguono sono puramente esemplificativi, servono solo a mostrare il metodo di calcolo — non un importo garantito.
Ipotizziamo un prestito personale rimborsabile in 60 rate, con costi iniziali (istruttoria e intermediazione) pari a 1.200 euro. Decidi di estinguerlo dopo aver pagato 24 rate, quando mancano quindi 36 rate su 60 (il 60% della durata). Con la regola Lexitor, la quota «non goduta» di quei costi iniziali — circa il 60% di 1.200, cioe’ intorno a 720 euro — rientra nella riduzione a cui hai diritto, oltre ovviamente agli interessi non ancora maturati. Prima della sentenza Lexitor, di quei 720 euro non avresti visto un centesimo.
Cosa NON viene ridotto
Restano fuori dalla riduzione le imposte (ad esempio l’imposta di bollo gia’ assolta). Sono un onere fiscale, non un costo del credito trattenuto dall’intermediario, e quindi non tornano indietro.
Come si chiede il rimborso
In pratica:
- Comunica per iscritto al finanziatore la volonta’ di estinguere in anticipo e chiedi il conteggio estintivo: il documento con l’importo dovuto per chiudere e il dettaglio delle voci.
- Verifica che nel conteggio sia stata applicata la riduzione di tutti i costi (non solo interessi) in proporzione alla durata residua. Se vedi trattenuti per intero i costi iniziali, e’ il segnale che la riduzione non e’ stata applicata correttamente.
- Se il conteggio non ti convince, invia un reclamo scritto alla banca/finanziaria: ha tempo per rispondere. In caso di rifiuto puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), procedura rapida ed economica, molto utilizzata proprio su queste controversie.
Prestito personale, cessione del quinto e mutuo: attenzione alle differenze
Le regole viste qui riguardano il credito ai consumatori (art. 125-sexies TUB): prestiti personali, finalizzati e cessione del quinto. Per quest’ultima, in particolare, i costi iniziali (commissioni di intermediazione e assicurative) sono spesso rilevanti, quindi il tema del rimborso pesa parecchio.
Il mutuo immobiliare ai consumatori segue invece regole proprie (artt. 120-ter e seguenti TUB): per i mutui destinati all’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione l’estinzione anticipata e’ possibile senza alcuna penale (legge Bersani, 2007). Se il tuo obiettivo e’ chiudere un mutuo, la logica e’ diversa da quella del prestito al consumo.
Domande frequenti
Posso estinguere solo una parte del prestito?
Si’. L’estinzione puo’ essere totale o parziale; nel caso parziale la riduzione dei costi si calcola sulla quota rimborsata anticipatamente.
La banca puo’ rifiutare l’estinzione anticipata?
No. E’ un diritto del consumatore previsto dalla legge; la banca puo’ solo applicare l’indennizzo nei limiti visti sopra.
Il mio contratto e’ del 2019: ho comunque diritto alla restituzione dei costi iniziali?
Hai solidi argomenti per chiederla: la Corte costituzionale (sent. 263/2022) ha stabilito che il principio Lexitor vale anche per i contratti anteriori. Le contestazioni delle finanziarie sui vecchi contratti sono spesso superate dalla giurisprudenza recente.
Quanto tempo ho per chiedere il rimborso di un vecchio prestito gia’ estinto?
Il diritto alla restituzione e’ soggetto a prescrizione: se hai estinto un prestito in passato senza ottenere la riduzione di tutti i costi, e’ bene verificare la situazione con tempestivita’, perche’ il decorso del tempo puo’ far perdere il diritto.
Questa guida ha finalita’ divulgativa e non sostituisce una consulenza personalizzata. Per la verifica del tuo conteggio estintivo o per un reclamo all’ABF e’ consigliabile rivolgersi a un legale o a un’associazione dei consumatori.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.