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Testo dell'articoloVigente
Art. 125 bis T.U.B. – Contratti e comunicazioni.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. I contratti di credito e le loro eventuali modifiche sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l’articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché 118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell’articolo 124, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d’Italia e i relativi recapiti.
3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l’articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, è integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.
Abrogato [ 3-quater. Il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del comma 3-bis, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 127-bis. ]
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.
5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.
8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento: la norma cardine del Capo II Titolo VI T.U.B.
L'art. 125-bis T.U.B. è la disposizione centrale del Capo II del Titolo VI del Testo Unico Bancario, dedicato al credito ai consumatori. Inserita dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 di recepimento della direttiva 2008/48/CE (CCD1), la norma è stata significativamente riscritta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (Consumer Credit Directive 2 - CCD2), entrato in vigore il 10 gennaio 2026. La nuova formulazione amplia gli obblighi formali, le informazioni post-contrattuali e il regime sanzionatorio rispetto alla versione precedente.
L'art. 125-bis disciplina la forma, il contenuto minimo, le modifiche e le comunicazioni periodiche dei contratti di credito ai consumatori, raccordandoli con la disciplina di trasparenza generale degli artt. 117, 118, 119 T.U.B. e con gli obblighi precontrattuali degli artt. 124 e 125 T.U.B. (assistenza al consumatore e modulo SECCI). La norma completa la trasposizione dei principi di responsible lending (prestito responsabile) introdotti dalla CCD1 e ampliati dalla CCD2.
Comma 1: forma e contenuto del contratto di credito
Il comma 1 impone la forma cartacea o supporto durevole equivalente, che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge. La nozione di supporto durevole è mutuata dall'art. 121 c. 1 lett. c) T.U.B. e ricomprende qualsiasi strumento che consenta al consumatore di memorizzare le informazioni in modo accessibile per uso futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate (PDF certificato, area riservata di home banking, documentazione su CD/USB consegnata al cliente).
Il contenuto deve essere chiaro e conciso, secondo i criteri fissati dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni CICR. Il riferimento operativo è il Provvedimento Banca d'Italia 9 febbraio 2011 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), Sezione VII (Credito ai consumatori), nella versione aggiornata al recepimento della CCD2. La consegna di una copia al consumatore è obbligatoria a pena di nullità di protezione ex art. 127 T.U.B.
Comma 2: il richiamo sistematico agli artt. 117, 118-bis, 119 e 120
Il comma 2 opera un richiamo selettivo a disposizioni di trasparenza generale:
La difformità rilevante per l'art. 117 c. 6 si misura rispetto al modulo SECCI: se le condizioni del contratto scritto sono peggiorative rispetto a quelle comunicate al consumatore tramite il modulo precontrattuale, le clausole peggiorative sono nulle e si applicano le condizioni comunicate.
Comma 3: il consenso distinto per offerte multiple
Il comma 3 disciplina l'ipotesi di offerta contestuale di più contratti diversi da quelli collegati (art. 121 c. 1 lett. d). In tale caso il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. La regola previene la pratica delle vendite tying e bundling coercitive: il finanziamento principale (es. credito al consumo per acquisto auto) non può essere subordinato all'acquisto contestuale di servizi accessori (polizza CPI, garanzia commerciale estesa, conto corrente) imposti tramite un consenso unitario.
La distinzione tra contratti collegati (esenti dalla regola del comma 3) e contratti accessori (soggetti alla regola) è cruciale. Sono collegati i contratti di credito che finanziano specifici beni o servizi forniti da un fornitore individuato (art. 121 c. 1 lett. d), per i quali la disciplina del credito ai consumatori si estende al fornitore (art. 125-quinquies T.U.B. - inadempimento del fornitore). I contratti accessori (polizze, garanzie commerciali estese, conti correnti collegati) vanno invece sottoscritti con documenti separati e consenso espresso distinto.
Commi 3-bis e 3-ter: la comunicazione delle modifiche contrattuali
I commi 3-bis e 3-ter, introdotti dal D.Lgs. 212/2025 in attuazione dell'art. 22 della direttiva CCD2, rafforzano la disciplina delle modifiche del rapporto. Il comma 3-bis impone al finanziatore di comunicare al consumatore, su supporto cartaceo o durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali prima della sua efficacia. La comunicazione deve illustrare:
Il comma 3-ter chiarisce il coordinamento con l'art. 118 T.U.B.: alle modifiche unilaterali si applica la disciplina dell'ius variandi (clausola approvata specificamente, giustificato motivo, formula evidenziata, preavviso di due mesi, recesso senza spese), ma la comunicazione è integrata con le informazioni del comma 3-bis. Si tratta di un regime cumulativo di tutela che eleva lo standard di protezione del consumatore del credito rispetto al cliente bancario generico.
Comma 4: la comunicazione periodica nei contratti di durata
Il comma 4 impone al finanziatore una comunicazione periodica completa e chiara nei contratti di credito di durata. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni CICR, fissa i contenuti e le modalità: tipicamente l'estratto deve indicare il capitale residuo, il TAEG applicato, il piano di ammortamento aggiornato, l'elenco dei pagamenti effettuati, le spese maturate, gli interessi corrisposti, eventuali insoluti. La cadenza non può essere superiore all'anno, salve cadenze più brevi previste dal contratto o richieste dal consumatore.
Comma 5: il divieto di addebito senza espressa previsione
Il comma 5 codifica un principio di tipicità degli addebiti: nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. La regola integra la disciplina generale della trasparenza ex art. 117 T.U.B. e ne rafforza la portata: la banca non può opporre al consumatore spese o commissioni non puntualmente previste dal contratto, neppure invocando usi bancari, prassi del settore o regolamenti interni. Ogni addebito imprevisto è indebito e ripetibile.
Comma 6: la nullità di protezione delle clausole sul TAEG
Il comma 6 introduce una nullità specifica e ad alto impatto pratico: sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 121 c. 1 lett. e) T.U.B., non sono inclusi o sono inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta ex art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto: è una nullità parziale di protezione che espunge la clausola viziata e lascia in vita il contratto ricondotto ai costi correttamente esposti.
La nozione di TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale - APR Annual Percentage Rate nella terminologia europea) è definita dall'art. 121 c. 1 lett. m): è il costo totale del credito espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo di tutti i costi che il consumatore deve sostenere per il credito, compresi interessi, commissioni, imposte e altri oneri di qualsiasi natura, nonché le spese per servizi accessori connessi al contratto di credito (es. polizza obbligatoria CPI, spese di istruttoria, spese di incasso). Sono escluse solo le spese eventuali (es. interessi di mora) e le spese notarili.
La nullità del comma 6 colpisce due ipotesi: (a) esclusione di un costo dovuto: la clausola che prevede una spesa non computata nel TAEG è nulla; (b) computo erroneo: la clausola che prevede una spesa computata per un importo o secondo un criterio diverso da quello comunicato è nulla per la differenza. La sentenza CGUE 11 settembre 2019 C-383/18 Lexitor ha rafforzato il principio: tutti i costi del credito (anche quelli non dipendenti dalla durata, come le spese istruttorie) rientrano nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato.
Comma 7: il meccanismo sostitutivo delle clausole nulle
Il comma 7 è la valvola di chiusura del sistema: nei casi di assenza o nullità delle relative clausole contrattuali si applicano regole sostitutive automatiche:
Il meccanismo è analogo a quello dell'art. 117 c. 7 T.U.B. per i contratti bancari ordinari (sostituzione con tassi BOT), ma calibrato sul contesto del credito ai consumatori. Lo scopo è di evitare che la nullità lasci scoperti il consumatore o crei vuoti normativi: il contratto sopravvive a condizioni di legge, in genere più favorevoli al consumatore di quelle nulle.
Coordinamento con il sistema delle nullità di protezione
Le nullità previste dall'art. 125-bis (commi 1, 6 e 7) sono nullità di protezione ex art. 127 T.U.B.: possono essere fatte valere solo dal consumatore, sono rilevabili d'ufficio dal giudice solo nell'interesse del consumatore, non si traducono in vantaggi per l'intermediario. Sul piano civilistico, esse derogano alla regola dell'art. 1418 c.c. (nullità assoluta) e si ispirano al modello francese della nullité relative de protection. La giurisprudenza CGUE (sentenze Pannon C-243/08, Pohotovost' C-470/12, Aziz C-415/11) sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori ha conferito al giudice nazionale l'obbligo di rilevazione d'ufficio della clausola abusiva, con conseguente apertura del contraddittorio sul punto.
Sintesi operativa: la «costituzione» del credito ai consumatori
L'art. 125-bis T.U.B., nella sua versione post-CCD2, è una norma multilivello: disciplina forma (comma 1), contenuto e rinvii sistematici (comma 2), modalità di offerta (comma 3), gestione delle modifiche (commi 3-bis e 3-ter), comunicazione periodica (comma 4), tipicità degli addebiti (comma 5), sanzione del TAEG erroneo (comma 6), regole sostitutive (comma 7). È la carta costituzionale del credito ai consumatori italiano, in cui si raccolgono il principio di trasparenza, il principio di tutela del contraente debole, il principio di prestito responsabile e il principio di effettività della tutela. La sua corretta applicazione è presidiata dalla vigilanza della Banca d'Italia e dalla giustizia stragiudiziale dell'Arbitro Bancario Finanziario, oltre che dalla tutela giurisdizionale ordinaria.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Cosa cambia con la nuova versione dell'art. 125-bis del 2026?
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2) ha riscritto l'articolo dal 10 gennaio 2026. Le principali novità: (a) introduzione dei commi 3-bis e 3-ter sulla comunicazione delle modifiche contrattuali con preavviso, tempi, procedure di reclamo ed esposto BdI; (b) abrogazione del precedente comma 3-quater su gratuità delle informazioni; (c) ampliamento dei contenuti della comunicazione periodica del comma 4; (d) rafforzamento delle regole sul supporto durevole e sull'integrazione con l'art. 118 sull'ius variandi. L'impianto del TAEG-sanzione del comma 6 e delle regole sostitutive del comma 7 resta invariato.
Che cosa è il TAEG e perché è importante?
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l'indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale annua. Comprende tutti gli oneri obbligatori: interessi, commissioni, imposte, polizze obbligatorie (es. CPI), spese di istruttoria e di incasso. È l'unico indicatore che consente di confrontare offerte di credito al consumo strutturalmente diverse. Il TAEG va pubblicizzato nel modulo SECCI ex art. 124 c. 2 T.U.B. Se il contratto prevede costi non inclusi o erroneamente inclusi nel TAEG pubblicizzato, le relative clausole sono nulle ex art. 125-bis c. 6 (nullità di protezione) e si applicano le regole sostitutive del comma 7.
Posso recedere da un contratto di credito al consumo?
Sì. Il diritto di recesso (right to withdraw) è disciplinato dall'art. 125-ter T.U.B. (non dal 125-bis): il consumatore può recedere entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, senza penali e senza indicarne il motivo, comunicando il recesso al finanziatore con qualsiasi mezzo idoneo. Deve restituire il capitale entro 30 giorni e gli interessi maturati. Inoltre può sempre estinguere anticipatamente il credito ex art. 125-sexies con la riduzione proporzionale del costo del credito, secondo i principi della sentenza CGUE C-383/18 Lexitor.
Se la banca mi addebita una spesa non prevista in contratto, posso chiederne la restituzione?
Sì. L'art. 125-bis c. 5 T.U.B. dispone espressamente che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Ogni addebito non puntualmente previsto dal contratto è indebito e ripetibile (art. 2033 c.c.). Le azioni possibili: (a) reclamo all'intermediario; (b) ricorso all'ABF; (c) azione di ripetizione davanti al tribunale ordinario. La prescrizione è decennale e decorre dal singolo addebito illegittimo (orientamento Cass. SS.UU. 24418/2010).
Cosa succede se il contratto è nullo per difetto di forma?
Si applica il comma 7 dell'art. 125-bis T.U.B.: in caso di assenza o nullità delle relative clausole contrattuali si applicano regole sostitutive automatiche: il TAEG diventa il tasso BCE di riferimento + spread predefinito (200 punti base secondo la prassi BdI); la durata si fissa in trentasei mesi; le rate sono mensili; garanzie, commissioni e spese non chiaramente indicate non sono dovute. La nullità è di protezione: può essere fatta valere solo dal consumatore, e il giudice la rileva d'ufficio solo nel suo interesse. Il contratto sopravvive a condizioni in genere più favorevoli al consumatore.
Fonti consultate: 1 fonte verificate