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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Cosa disciplina: il segreto d'ufficio cui sono obbligati gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della Guardia di Finanza per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie acquisiti nell'adempimento dei propri compiti istituzionali in materia IVA.
  • Soggetti obbligati: impiegati dell'Amministrazione finanziaria (oggi Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, MEF) e ufficiali e agenti della Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri previsti dal DPR 633/1972.
  • Oggetto del segreto: tutti i dati e le notizie di cui i soggetti obbligati vengono a conoscenza nell'esercizio dei poteri istruttori (accessi, ispezioni, indagini bancarie, richieste a terzi, ecc.), quindi un perimetro molto ampio che copre praticamente tutta l'attività di controllo.
  • Eccezione cooperazione UE (comma 2): non è considerata violazione del segreto la comunicazione delle informazioni alle autorità UE per il corretto accertamento dell'IVA, in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del Reg. CE 1798/2003 (oggi sostituito dal Reg. UE 904/2010).
  • Sanzioni: la violazione del segreto d'ufficio configura il reato di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) o l'illecito amministrativo per le violazioni di minore gravità, oltre alla responsabilità disciplinare interna.
  • Vigenza: norma in vigore dal 08/11/2005 nella formulazione modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 19/09/2005 n. 215; oggi va letta in combinato con il GDPR (Reg. UE 2016/679) e con il Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 66 T.U.IVA – Segreto d’ufficio.

In vigore dal 08/11/2005

Modificato da: Decreto legislativo del 19/09/2005 n. 215 Articolo 1

“Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio’ che
riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell’adempimento
dei compiti e nell’esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
Non e’ considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da
parte dell’Amministrazione finanziaria alle competenti autorita’ degli Stati
membri della Comunita’ economica europea delle informazioni atte a
permettere il corretto accertamento dell’I.V.A., in attuazione della
direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.”

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Commento

Il segreto d'ufficio nel sistema dei controlli IVA: tutela del contribuente e funzionamento dell'amministrazione

L'articolo 66 T.U.IVA, nella formulazione vigente dall'8 novembre 2005 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D.Lgs. 19/09/2005 n. 215 (di recepimento della direttiva 2003/93/CE in materia di cooperazione amministrativa IVA), disciplina il segreto d'ufficio cui sono vincolati i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria e gli operatori della Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di controllo previsti dal DPR 633/1972. La norma assolve a una duplice funzione: tutelare la riservatezza dei contribuenti rispetto a dati sensibili emersi durante l'attività ispettiva, e garantire l'effettività della stessa attività amministrativa, che richiede un livello di confidenzialità per essere efficace e non produrre distorsioni concorrenziali.

I soggetti obbligati e l'ambito oggettivo del segreto

Il primo comma dell'art. 66 individua i soggetti obbligati al segreto: (a) gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, categoria oggi articolata su Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.), Agenzia delle Entrate-Riscossione, e personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF); (b) gli ufficiali e agenti della Guardia di Finanza, quale Corpo di polizia tributaria a competenza specifica. L'obbligo grava su tutti i livelli gerarchici e su tutte le qualifiche, dai dirigenti agli operatori esecutivi, e si estende anche al personale assunto a tempo determinato o impiegato in specifiche missioni.

L'ambito oggettivo del segreto è particolarmente ampio: copre «tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto». Si tratta quindi di tutto il patrimonio informativo acquisito attraverso: gli accessi presso le sedi delle imprese ex art. 52; le ispezioni documentali; le richieste di esibizione; le richieste a terzi (clienti, fornitori, banche); le indagini bancarie con autorizzazione del Direttore Centrale Accertamento; le notizie raccolte da pubbliche amministrazioni e da notai; i dati di analisi del rischio elaborati dai sistemi informatici dell'amministrazione (es. l'algoritmo «Camilla»); i dati provenienti da cooperazione amministrativa UE (VIES, CESOP, Eurofisc).

L'eccezione fondamentale: la cooperazione amministrativa UE

Il secondo comma introduce l'eccezione fondamentale al segreto: non è considerata violazione la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri UE delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'IVA, in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del Reg. CE 1798/2003. Oggi il riferimento normativo principale è il Reg. UE 904/2010 che ha sostituito il Reg. CE 1798/2003, e successive modifiche (Reg. UE 2017/2454 sull'OSS, Reg. UE 2018/1541 antifrode, Reg. UE 2020/283 e-commerce). La norma è il pendant nel TUIVA dell'art. 65 T.U.IVA sul versante della liberatoria del segreto.

L'eccezione non è generale: copre esclusivamente le comunicazioni «atte a permettere il corretto accertamento dell'IVA», quindi i flussi informativi della cooperazione amministrativa UE in materia IVA, non altre informazioni acquisite nell'attività di controllo. Per altri scambi tra amministrazioni (es. cooperazione DAC su imposte sui redditi, scambi con autorità extra-UE in attuazione di trattati bilaterali), operano le rispettive basi normative specifiche, in raccordo con i principi del segreto d'ufficio.

Le altre eccezioni implicite: cooperazione interna e processo penale

Il sistema riconosce, oltre all'eccezione UE codificata, altre eccezioni implicite o derivate da norme generali. Cooperazione interna: le comunicazioni tra amministrazioni italiane (Agenzia delle Entrate, A.D.M., GdF, INPS, INAIL, etc.) per finalità accertative o di antifrode sono autorizzate dalle rispettive basi normative settoriali, in coerenza con il principio di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni ex art. 18 L. 241/1990. Trasmissione all'autorità giudiziaria: l'art. 331 c.p.p. impone l'obbligo di denuncia di reato per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, e la trasmissione della relativa notizia di reato non costituisce violazione del segreto d'ufficio (è semmai obbligatoria). Pubblicazione legale di dati: l'art. 66-bis T.U.IVA autorizza espressamente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti, derogando al segreto.

Il rapporto con la disciplina della privacy: GDPR e D.Lgs. 196/2003

L'art. 66 T.U.IVA va oggi letto in combinato con la disciplina della privacy introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation, applicabile dal 25 maggio 2018) e dal Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR). I dati acquisiti dall'Amministrazione finanziaria sono in larga parte dati personali ai sensi dell'art. 4 GDPR, e talora categorie particolari (dati sensibili relativi a salute, condotte, ecc.). Il trattamento è giustificato dal GDPR sotto le basi giuridiche di adempimento di obbligo legale (art. 6 par. 1 lett. c) ed esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e). Il segreto d'ufficio dell'art. 66 si integra con i principi GDPR di limitazione delle finalità, minimizzazione, proporzionalità, conservazione limitata.

Il contribuente ha diritti GDPR esercitabili nei confronti dell'Amministrazione (accesso ai propri dati ex art. 15 GDPR, rettifica ex art. 16, cancellazione nei limiti consentiti ex art. 17), con le specifiche limitazioni previste dall'art. 23 GDPR per finalità di contrasto all'evasione e di accertamento tributario. La gestione di queste istanze è regolata da specifici procedimenti interni dell'Agenzia delle Entrate, con possibilità di reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Le sanzioni per violazione del segreto: profili penali e disciplinari

La violazione del segreto d'ufficio comporta conseguenze multiformi. Profilo penale: configura il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p., punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (forma base). Le ipotesi aggravate (rivelazione per fini di lucro o in concorso con altri pubblici ufficiali) prevedono pene maggiori. È un reato proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, ed è sempre procedibile d'ufficio. Profilo disciplinare: la violazione costituisce illecito disciplinare di particolare gravità ex normativa di settore (regolamenti di servizio dell'Agenzia delle Entrate, ordinamento militare per la GdF), con sanzioni che possono arrivare fino al licenziamento o alla destituzione. Profilo civile: la rivelazione che cagiona danno al contribuente può fondare un'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del singolo agente e/o dell'amministrazione di appartenenza, in coerenza con i principi della responsabilità della P.A. Profilo GDPR: la violazione costituisce trattamento illecito di dati personali sanzionato dal Garante con sanzioni amministrative che possono arrivare a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato (per i privati; per i soggetti pubblici si applicano sanzioni ridotte ex art. 166 D.Lgs. 196/2003).

La «buona prassi» del segreto e le aree grigie

Nella pratica operativa, il segreto d'ufficio si articola su prassi consolidate: la riservatezza durante le verifiche, la confidenzialità dei dati emersi anche dopo la chiusura del procedimento, l'astensione da ogni divulgazione esterna (a stampa, social media, persone non autorizzate). Le aree grigie sono molteplici: (a) la pubblicazione di sintesi statistiche o di rapporti annuali dell'Agenzia delle Entrate, ammessa ma con anonimizzazione dei dati individuali; (b) il rilascio di informazioni alle parti processuali nel contenzioso tributario (controparti private), generalmente ammesso nei limiti dell'oggetto del giudizio ex art. 7 D.Lgs. 546/1992; (c) i rapporti con la Corte dei Conti per finalità di controllo della spesa pubblica, regolati da specifiche convenzioni; (d) l'accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013 (FOIA), che incontra il limite del segreto d'ufficio in materia tributaria. Il consulente che si imbatte in informazioni «riservate» comunque divulgate dall'amministrazione deve valutarne l'utilizzabilità nel procedimento del proprio cliente, cogliendo l'opportunità di evidenziare eventuali profili di responsabilità (penale, disciplinare, civile) dell'Amministrazione.

Profili pratici per la consulenza tributaria

Per il consulente, la conoscenza dell'art. 66 e del sistema del segreto d'ufficio dispiega effetti pratici su diversi versanti. Prima: la difesa del proprio cliente da divulgazioni illegittime. Se durante un procedimento ispettivo o un contenzioso emergono indicatori che dati riservati del cliente sono stati divulgati a terzi (concorrenti, stampa, controparti commerciali) per opera dell'amministrazione, vanno attivate immediatamente le tutele: denuncia all'autorità giudiziaria, reclamo al Garante Privacy, eventuale richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. Seconda: la richiesta di accesso ai propri dati. Il contribuente ha diritto di chiedere all'amministrazione l'accesso ai propri dati ex art. 15 GDPR e ex L. 241/1990; tale strumento è prezioso per ricostruire il fascicolo dell'amministrazione e preparare difese in eventuali contestazioni. Terza: la valutazione del flusso UE. Quando il cliente è coinvolto in operazioni intra-UE oggetto di scrutinio congiunto, il consulente deve mappare quali informazioni sono state trasmesse alle altre amministrazioni UE e prepararsi alla potenziale apertura di accertamenti paralleli in più Stati.

Domande frequenti

Cosa prevede il segreto d'ufficio in materia di IVA?

L'articolo 66 stabilisce che gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della Guardia di Finanza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal DPR 633/1972. Il segreto tutela il contribuente e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Quali sono le eccezioni al segreto d'ufficio?

Non costituisce violazione del segreto la comunicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea delle informazioni necessarie per il corretto accertamento dell'IVA, in attuazione della Direttiva 2003/93/CE e del Regolamento CE 1798/2003 (oggi sostituito dal Regolamento UE 904/2010).

Quali sanzioni si applicano in caso di violazione?

La violazione del segreto d'ufficio può integrare il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), oltre a configurare illecito disciplinare per il dipendente pubblico. Sono altresi' applicabili le sanzioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Il segreto d'ufficio si applica anche nei rapporti con altre autorità italiane?

Il segreto d'ufficio in materia tributaria conosce numerose deroghe nei rapporti tra amministrazioni italiane: ad esempio nei confronti dell'autorità giudiziaria penale, dell'INPS, dell'INAIL, di ANAC e di altre autorità di vigilanza, secondo le specifiche previsioni di legge. Lo scambio avviene nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Quale e' il fondamento costituzionale del segreto fiscale?

Il segreto fiscale trova fondamento negli articoli 23 e 53 della Costituzione (riserva di legge in materia tributaria e principio di capacità contributiva) e nell'articolo 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). Tutela altresi' il diritto alla riservatezza dei dati personali, oggi rafforzato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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