Autore: Andrea Marton

  • Articolo 331 Codice di Procedura Civile: Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

    Articolo 331 Codice di Procedura Civile: Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

    Art. 331 c.p.c. – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

    L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

  • Articolo 330 Codice di Procedura Civile: Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Articolo 330 Codice di Procedura Civile: Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 330 c.p.c. – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, [1] presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

    L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

    Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica, ai sensi dell’articolo 170, [1] personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

    [1] Le parole «, ai sensi dell’articolo 170,» sono state inserite dell’art. 26, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 329 Codice di Procedura Civile: Acquiescenza totale o parziale

    Articolo 329 Codice di Procedura Civile: Acquiescenza totale o parziale

    Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

    L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

  • Articolo 328 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

    Articolo 328 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

    Art. 328 c.p.c. – Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se, durante la decorrenza del termine di cui all’art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

    Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

    Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.

    La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all’art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall’albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.

  • Articolo 327 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’impugnazione

    Articolo 327 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’impugnazione

    Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall’impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi [1] dalla pubblicazione della sentenza.

    Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292.

    [1] Le parole «decorso un anno» sono state sostituite dalle parole «decorsi sei mesi» dall’art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 326 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini

    Articolo 326 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini

    Art. 326 c.p.c. – Decorrenza dei termini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell’art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

    Nel caso previsto nell’art. 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

  • Articolo 325 Codice di Procedura Civile: Termini per le impugnazioni

    Articolo 325 Codice di Procedura Civile: Termini per le impugnazioni

    Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello [1].

    Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

    [1] Comma sostituito dall’art. 47, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 32, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 324 Codice di Procedura Civile: Cosa giudicata formale

    Articolo 324 Codice di Procedura Civile: Cosa giudicata formale

    Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.

  • Articolo 323 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Articolo 323 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Art. 323 c.p.c. – Mezzi di impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.

  • Articolo 322 Codice di Procedura Civile: Conciliazione in sede non contenziosa

    Articolo 322 Codice di Procedura Civile: Conciliazione in sede non contenziosa

    Art. 322 c.p.c. – Conciliazione in sede non contenziosa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

    Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

    Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

    Articolo sostituito dall’art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374.