Autore: Andrea Marton

  • Lavoro sportivo: contratto a tempo determinato e durata

    Lavoro sportivo

    Contratto a tempo determinato nel lavoro sportivo: forma e durata

    Lo sport vive di stagioni, ritiri e campionati: il contratto a termine è la sua forma naturale. Per questo il D.Lgs 36/2021 deroga a molte delle regole rigide del lavoro a tempo determinato comune.

    In sintesi

    Nel lavoro sportivo subordinato il contratto a tempo determinato è la forma fisiologica, soprattutto nel professionismo, dove la disciplina del D.Lgs 36/2021 deroga ai limiti ordinari del lavoro a termine: niente obbligo di causale, niente tetti di durata massima complessiva, niente limiti al numero di proroghe e rinnovi. Serve però sempre la forma scritta. Nel dilettantismo prevale la collaborazione coordinata e continuativa entro i limiti orari di legge.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021 (disciplina del lavoro sportivo subordinato); deroghe al D.Lgs 81/2015 sul contratto a termine
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoro sportivo subordinato (in particolare professionismo); cenni al dilettantismo
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi collettivi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e correttivi

    Perché il termine è la regola, non l’eccezione

    Nel lavoro comune il contratto a tempo indeterminato è la forma ordinaria e quello a termine è soggetto a vincoli stringenti. Nello sport il rapporto è strutturalmente legato a cicli definiti: una stagione, un campionato, un ciclo di preparazione olimpica. Il legislatore ne ha preso atto, prevedendo che il contratto di lavoro sportivo subordinato possa essere a tempo determinato come forma normale, senza le rigidità del lavoro a termine comune.

    Le deroghe alle regole comuni

    Per il lavoro sportivo subordinato il D.Lgs 36/2021 esclude l’applicazione di diverse regole che valgono per gli altri contratti a termine. In particolare non operano:

    • l’obbligo di indicare una causale per i contratti oltre una certa durata;
    • il limite di durata massima complessiva dei rapporti a termine tra le stesse parti;
    • il numero massimo di proroghe e rinnovi;
    • l’obbligo di intervalli minimi tra un contratto e il successivo;
    • i limiti quantitativi (percentuali di lavoratori a termine sull’organico).

    Queste deroghe rendono possibile, ad esempio, che un atleta o un allenatore venga ingaggiato per più stagioni consecutive con contratti a termine rinnovati, senza che il rapporto si converta automaticamente a tempo indeterminato.

    La forma scritta resta obbligatoria

    La flessibilità non significa informalità. Il contratto di lavoro sportivo deve essere redatto in forma scritta. La forma scritta serve a fissare durata, compenso e condizioni, ed è funzionale agli adempimenti verso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) per l’area del dilettantismo. La mancanza di forma scritta espone l’ente a contestazioni sulla regolarità del rapporto.

    Tabella riepilogativa

    Contratto a termine: regime comune e regime sportivo a confronto
    Aspetto Lavoro a termine comune Lavoro sportivo subordinato
    Causale Obbligatoria oltre una certa durata Non richiesta
    Durata massima complessiva Prevista (tetto legale) Non si applica
    Numero di proroghe/rinnovi Limitato Non limitato
    Intervalli tra contratti Richiesti Non richiesti
    Forma scritta Richiesta Richiesta

    Nota: le deroghe riguardano il lavoro sportivo subordinato. Nel dilettantismo la forma tipica è la collaborazione coordinata e continuativa entro i limiti orari di legge.

    Il dilettantismo: co.co.co. più che termine

    Nell’area del dilettantismo la forma più diffusa non è il contratto subordinato a termine, ma la collaborazione coordinata e continuativa, che si presume quando la prestazione resta entro i limiti orari di legge e c’è coordinamento tecnico-sportivo. Resta comunque possibile, quando ne ricorrono i presupposti, un rapporto di lavoro subordinato (anche a termine) o autonomo. La scelta dipende dalle caratteristiche concrete della prestazione.

    Casi pratici

    Tizio — Atleta ingaggiato per due stagioni
    Tizio firma con una società professionistica un contratto a termine biennale, coprendo due stagioni sportive. Grazie alle deroghe del D.Lgs 36/2021 il contratto non richiede causale e non incontra i tetti di durata del lavoro a termine comune. Al termine, le parti possono rinnovare senza i limiti ordinari sul numero di rinnovi.
    Caia — Allenatrice con contratti annuali ripetuti
    Caia allena la stessa squadra da quattro stagioni, con contratti a termine annuali rinnovati di anno in anno. Nel lavoro comune una simile successione potrebbe far scattare la conversione a tempo indeterminato; nel lavoro sportivo subordinato le deroghe lo consentono, purché ogni contratto sia in forma scritta.
    Sempronio — Istruttore in una ASD
    Sempronio insegna in una associazione dilettantistica per poche ore a settimana. Più che un contratto subordinato a termine, la forma adatta è la collaborazione coordinata e continuativa, presunta entro i limiti orari di legge, con il regime fiscale e contributivo agevolato del dilettantismo.

    Domande frequenti

    Il contratto sportivo a termine segue le regole comuni del lavoro a tempo determinato?
    Non del tutto. Il D.Lgs 36/2021 esclude per il lavoro sportivo subordinato l’obbligo di causale, i limiti di durata massima, il numero massimo di proroghe e i limiti quantitativi. È una deroga pensata per la natura ciclica e stagionale dello sport.
    Il contratto di lavoro sportivo deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e serve anche per gli adempimenti verso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e per la certezza dei diritti delle parti.
    Quanto può durare un contratto sportivo a tempo determinato?
    Nel professionismo la durata è quella pattuita entro la cornice degli accordi di categoria, senza i tetti del lavoro a termine comune; è frequente che i contratti coprano una o più stagioni. Nel dilettantismo prevale la collaborazione coordinata e continuativa.
    Si può rinnovare più volte un contratto sportivo a termine?
    Sì. Non operano i limiti ordinari al numero di rinnovi e proroghe né gli intervalli obbligatori. Resta ferma la forma scritta e il rispetto dei regolamenti federali e degli accordi di categoria.
    Nel dilettantismo si usa il contratto a termine?
    La forma più frequente è la collaborazione coordinata e continuativa entro i limiti orari di legge, ma è possibile anche un rapporto subordinato (anche a termine) o autonomo quando ne ricorrono i presupposti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al D.Lgs 36/2021 e ai suoi correttivi. La disciplina del singolo rapporto dipende anche dagli accordi di categoria e dai regolamenti federali: per la situazione individuale è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, all’associazione di categoria o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoro sportivo: apprendistato e formazione del giovane atleta

    Lavoro sportivo

    Apprendistato sportivo: la formazione del giovane atleta

    Lo sport è un mestiere che si impara presto. La riforma valorizza la formazione del giovane atleta e prevede l’apprendistato come strumento per accompagnare la crescita tecnica e professionale, soprattutto nel professionismo.

    In sintesi

    Il D.Lgs 36/2021 valorizza la formazione del giovane sportivo. È previsto il ricorso all’apprendistato per la formazione dei giovani atleti, in particolare nel settore professionistico, secondo le regole generali dell’apprendistato adattate al contesto sportivo. Nel dilettantismo la formazione passa più spesso dai vivai e dai percorsi federali che da un contratto di apprendistato vero e proprio.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; disciplina generale dell’apprendistato (D.Lgs 81/2015)
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Giovani sportivi, in particolare nel settore professionistico
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria e regolamenti federali
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e disciplina dell’apprendistato

    Lo sport, mestiere che si impara da giovani

    La carriera di un atleta inizia spesso nell’adolescenza, all’interno dei settori giovanili e dei vivai. La riforma riconosce l’importanza di accompagnare questa crescita con strumenti adeguati, tra cui l’apprendistato, contratto a contenuto formativo che unisce prestazione e formazione. È un modo per dare struttura giuridica al percorso del giovane sportivo che diventa lavoratore.

    Quando si usa l’apprendistato nello sport

    L’apprendistato trova spazio soprattutto nel settore professionistico, dove le società investono nella formazione dei propri talenti. Si applicano le regole generali dell’apprendistato, adattate alle esigenze della formazione sportiva: durata, contenuto formativo, retribuzione e tutele seguono l’istituto, integrato dagli accordi di categoria e dai regolamenti federali.

    La formazione è il cuore del contratto

    A differenza di un normale rapporto di lavoro, l’apprendistato ha una finalità formativa. Il giovane non solo presta la propria attività, ma segue un percorso di crescita. Nel contesto sportivo questo significa formazione tecnico-atletica e professionale, accompagnata dall’inserimento nella società. La presenza di un contenuto formativo reale distingue l’apprendistato da un’assunzione ordinaria.

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato e formazione nello sport: dove si colloca
    Contesto Strumento tipico Natura
    Settore giovanile / vivaio (minori non lavoratori) Percorso federale e sportivo Formazione sportiva, non rapporto di lavoro retribuito
    Professionismo, giovane talento Apprendistato Contratto di lavoro a contenuto formativo
    Dilettantismo, giovane retribuito Collaborazione coordinata e continuativa Rapporto presunto entro i limiti orari di legge

    Nota: retribuzione, durata e percentuali dell’apprendistato dipendono dalla disciplina generale dell’istituto e dagli accordi di categoria. I dati puntuali vanno verificati caso per caso.

    Retribuzione dell’apprendista

    Nell’apprendistato il giovane percepisce una retribuzione secondo le regole dell’istituto, generalmente ridotta rispetto al lavoratore già qualificato, proprio in ragione del contenuto formativo. Gli importi concreti non sono fissati da un minimo tabellare di settore sportivo, ma derivano dalla disciplina applicabile e dagli accordi di categoria. È un terreno in cui conviene farsi assistere da un consulente del lavoro per la corretta impostazione.

    Il dilettantismo: vivai più che apprendistato

    Nel dilettantismo la formazione del giovane atleta passa soprattutto dai settori giovanili e dai percorsi federali, in una fase in cui non c’è ancora un rapporto di lavoro sportivo retribuito. Quando il giovane diventa lavoratore sportivo a tutti gli effetti, la forma tipica resta la collaborazione coordinata e continuativa entro i limiti orari di legge, più che il contratto di apprendistato.

    Casi pratici

    Tizio — Giovane talento del vivaio professionistico
    Tizio è un promettente atleta del vivaio di una società professionistica. Per accompagnarne la crescita, la società valuta un contratto di apprendistato, che unisce la prestazione a un percorso formativo strutturato. Si applicano le regole generali dell’apprendistato, integrate dagli accordi di categoria.
    Caia — Atleta minorenne in settore giovanile
    Caia gioca nelle giovanili di una società dilettantistica. In questa fase non è una lavoratrice sportiva retribuita: il suo percorso è di formazione sportiva federale. Solo quando diventerà lavoratrice sportiva a tutti gli effetti si porrà la scelta della forma del rapporto.
    Sempronio — Dal vivaio al primo contratto
    Sempronio passa dal vivaio alla prima squadra di un club professionistico. Il club imposta un apprendistato per consolidarne la formazione e l’inserimento. La retribuzione è ridotta rispetto a un atleta già affermato, in ragione del contenuto formativo del rapporto.

    Domande frequenti

    Si può assumere un giovane atleta con contratto di apprendistato?
    Sì. Il D.Lgs 36/2021 contempla l’apprendistato per la formazione dei giovani sportivi, in particolare nel professionismo. Si applicano le regole generali dell’apprendistato, adattate alla formazione sportiva e ai vivai.
    Qual è l’età per l’apprendistato sportivo?
    Segue le fasce d’età della disciplina generale dell’apprendistato, con gli adattamenti del settore. La formazione del giovane atleta inizia spesso prima nei settori giovanili, dove però non c’è ancora un rapporto di lavoro retribuito.
    L’apprendista sportivo è retribuito?
    Sì, secondo le regole dell’istituto, di norma con un trattamento ridotto rispetto al lavoratore qualificato in ragione del contenuto formativo. Gli importi dipendono dagli accordi di categoria e dalla disciplina applicabile.
    Nel dilettantismo si usa l’apprendistato?
    Nel dilettantismo la formazione passa più spesso dai settori giovanili e dai percorsi federali. Quando il giovane diventa lavoratore sportivo retribuito, la forma tipica resta la collaborazione coordinata e continuativa entro i limiti orari di legge.
    L’apprendistato sportivo prevede formazione obbligatoria?
    Sì. L’apprendistato è un contratto a contenuto formativo: prevede un percorso di formazione, anche tecnico-sportiva, accanto alla prestazione. Nel contesto sportivo comprende la crescita atletica e professionale del giovane.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al D.Lgs 36/2021 e alla disciplina generale dell’apprendistato. Durata, retribuzione e contenuti formativi dipendono dall’istituto e dagli accordi di categoria: per impostare correttamente un apprendistato sportivo è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’associazione di categoria.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: welfare e sanità integrativa

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL della ristorazione collettiva

    Tre pilastri oltre la busta paga: sanità integrativa (Fondo Est e QU.A.S.), previdenza complementare (Fon.Te.) e bilateralità (EBNT). Strumenti reali, finanziati in larga parte dal datore.

    In sintesi

    Il welfare del settore poggia su tre pilastri: la sanità integrativa con il Fondo Est per i dipendenti e QU.A.S. per i Quadri; la previdenza complementare con Fon.Te., il fondo negoziale del terziario e turismo; la bilateralità con l’EBNT e gli enti territoriali. L’iscrizione ai fondi sanitari e i versamenti sono obblighi del datore. Al cambio appalto le tutele proseguono e la posizione Fon.Te. resta del lavoratore.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il welfare contrattuale del settore

    Oltre alla retribuzione, il CCNL costruisce un sistema di welfare che integra le tutele pubbliche: sanità integrativa, previdenza complementare e bilateralità. Sono strumenti concreti che incidono sulle prestazioni e sulla protezione del lavoratore, finanziati in larga parte dal datore di lavoro.

    La sanità integrativa: Fondo Est e QU.A.S.

    Per i lavoratori dipendenti il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, costituito da Fipe, Filcams, Fisascat e UILTuCS. Garantisce prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale (rimborsi, visite, accertamenti, ecc.). Per i Quadri opera invece il fondo QU.A.S. L’iscrizione e il versamento dei contributi sono obblighi a carico del datore di lavoro; il rinnovo del 2024 ha rafforzato la sanità integrativa con interventi sui contributi.

    Le misure dei contributi e l’elenco aggiornato delle prestazioni sono definiti dai regolamenti dei fondi e dagli accordi: vanno verificati sulle fonti ufficiali dei fondi (Fondo Est, QU.A.S.) in vigore.

    La previdenza complementare: Fon.Te.

    Il fondo pensione complementare di riferimento è Fon.Te., fondo negoziale del terziario, turismo e servizi, costituito da Confcommercio con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. Vi possono aderire i dipendenti (anche part-time) e gli apprendisti coperti dal CCNL. L’adesione consente di costruire una pensione integrativa destinando:

    • il TFR (in tutto o, per i nuovi iscritti, secondo le regole di legge);
    • un contributo del lavoratore;
    • il contributo del datore, dovuto se il lavoratore aderisce versando la propria quota.

    I versamenti alla previdenza complementare godono di vantaggi fiscali entro i limiti di legge.

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale: i pilastri
    Strumento Fondo / ente A chi si rivolge Finalità
    Sanità integrativa dipendenti Fondo Est Lavoratori dipendenti Prestazioni sanitarie integrative
    Sanità integrativa quadri QU.A.S. Quadri Prestazioni sanitarie integrative
    Previdenza complementare Fon.Te. Dipendenti e apprendisti Pensione integrativa
    Bilateralità EBNT ed enti territoriali Imprese e lavoratori del settore Welfare, formazione, sostegno al reddito

    I nomi dei fondi qui indicati sono quelli reali del settore. Contributi, prestazioni e modalità di adesione vanno verificati sulle fonti ufficiali dei singoli fondi ed enti in vigore.

    La bilateralità: EBNT ed enti territoriali

    La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datori e sindacati) che erogano servizi al settore: formazione, sostegno al reddito, prestazioni di welfare e supporto alle imprese. Il riferimento nazionale è l’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo), affiancato dagli enti bilaterali territoriali. La mancata adesione agli enti bilaterali può comportare per il datore l’obbligo di corrispondere al lavoratore un elemento economico aggiuntivo, a compensazione delle prestazioni non garantite.

    Obblighi del datore e tutela del lavoratore

    L’iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria (Fondo Est per i dipendenti, QU.A.S. per i Quadri) e il versamento dei relativi contributi sono obblighi contrattuali. La mancata iscrizione priva il lavoratore di prestazioni a cui ha diritto e può far sorgere la responsabilità del datore per il danno conseguente. È bene verificare in busta paga i versamenti ai fondi e, in caso di omissioni, rivolgersi al sindacato.

    Welfare e cambio appalto

    Al cambio appalto, con il passaggio per clausola sociale, l’impresa subentrante deve garantire l’iscrizione del lavoratore ai fondi del settore (Fondo Est/QU.A.S.) e gli adempimenti di bilateralità, proseguendo le tutele. La posizione di previdenza complementare presso Fon.Te. resta intestata al lavoratore: si continua a versare presso il nuovo datore senza perdere il montante accumulato. È opportuno verificare la continuità dei versamenti nel passaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Rimborso dal Fondo Est
    Tizio (addetto mensa) sostiene una spesa per accertamenti sanitari. Essendo iscritto al Fondo Est dal datore, presenta la richiesta di rimborso al fondo secondo il regolamento delle prestazioni in vigore, ottenendo il rimborso previsto.
    Caia — Adesione a Fon.Te.
    Caia (cuoca) decide di aderire a Fon.Te. versando la propria quota: scatta così anche il contributo del datore, e può destinare il TFR alla previdenza complementare per costruirsi una pensione integrativa con i vantaggi fiscali previsti.
    Sempronio — Continuità del welfare al cambio gestore
    Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale. Verifica che il subentrante lo iscriva al Fondo Est e prosegua i versamenti, e che la sua posizione su Fon.Te. continui senza interruzioni: il montante accumulato resta suo e si alimenta con il nuovo datore.

    Domande frequenti

    Qual è il fondo di sanità integrativa nel CCNL ristorazione collettiva?
    Per i lavoratori dipendenti il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, costituito da Fipe, Filcams, Fisascat e UILTuCS. Garantisce prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale. Per i Quadri opera invece il fondo QU.A.S. L’iscrizione e il versamento dei contributi sono obblighi a carico del datore di lavoro.
    Esiste un fondo di previdenza complementare di settore?
    Sì, è Fon.Te., il fondo pensione complementare negoziale del terziario, turismo e servizi, costituito da Confcommercio con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. Vi possono aderire i dipendenti (anche part-time) e gli apprendisti coperti dal CCNL, destinando il TFR e/o un contributo, con il contributo aggiuntivo del datore.
    Cos’è la bilateralità nel settore?
    La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datori e sindacati) che erogano servizi e prestazioni di welfare, formazione e sostegno al reddito. Il riferimento è l’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo) e gli enti bilaterali territoriali. La mancata adesione agli enti bilaterali può comportare per il datore l’obbligo di un elemento economico aggiuntivo a favore del lavoratore.
    Il datore deve iscrivermi a questi fondi?
    Sì. L’iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria (Fondo Est per i dipendenti, QU.A.S. per i Quadri) e il versamento dei contributi sono obblighi contrattuali a carico del datore. La mancata iscrizione fa perdere al lavoratore prestazioni a cui ha diritto e può far sorgere la responsabilità del datore per il danno.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL della ristorazione collettiva

    La tredicesima spetta a tutti; la quattordicesima dipende dal contratto. I premi nascono invece dalla contrattazione di secondo livello e possono diventare welfare con vantaggi fiscali.

    In sintesi

    La tredicesima spetta a tutti i dipendenti, erogata a dicembre e calcolata in dodicesimi sui mesi di servizio. La quattordicesima dipende dal CCNL e va verificata sul testo in vigore. Il premio di risultato non è obbligatorio: nasce dalla contrattazione di secondo livello, è legato a obiettivi e può godere di tassazione agevolata o essere convertito in welfare. Le mensilità aggiuntive concorrono al TFR.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima (gratifica natalizia) è una mensilità aggiuntiva che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, erogata di norma a dicembre. Si calcola in dodicesimi: per ogni mese di servizio prestato nell’anno (o frazione superiore a 15 giorni) matura un dodicesimo della retribuzione mensile lorda, comprensiva degli scatti di anzianità. Chi non ha lavorato tutto l’anno riceve la quota proporzionale ai mesi effettivi.

    La quattordicesima

    La quattordicesima non è una costante in tutti i contratti: la sua presenza, la decorrenza e l’importo dipendono dal CCNL e dalla contrattazione di settore. Va quindi verificata sul testo in vigore. Dove prevista, segue una logica analoga alla tredicesima (calcolo in dodicesimi, erogazione in un mese predeterminato).

    Per evitare informazioni non aggiornate, qui non riportiamo importi o date fisse: la tredicesima è dovuta come mensilità aggiuntiva; la quattordicesima, ove prevista, e i premi vanno letti sul CCNL e sugli accordi di secondo livello applicati alla commessa.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi a confronto
    Voce Fonte Quando Come si calcola
    Tredicesima CCNL / prassi consolidata Dicembre Dodicesimi sui mesi di servizio
    Quattordicesima CCNL (ove prevista) Mese fissato dal CCNL Dodicesimi, dove prevista
    Premio di risultato Contrattazione di 2° livello Secondo accordo Legato a obiettivi, con possibile tassazione agevolata

    Il premio di risultato e il welfare

    Il premio di risultato non deriva dal contratto nazionale ma dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale): è legato a obiettivi di produttività, redditività o qualità ed è misurabile. Quando rispetta i requisiti di legge, può beneficiare della tassazione agevolata e può essere convertito, su scelta del lavoratore, in welfare (beni e servizi) con ulteriori vantaggi fiscali. Sulle commesse in appalto i premi possono essere disciplinati da accordi specifici.

    Incidenza su ferie, malattia e TFR

    La tredicesima (e la quattordicesima ove prevista) incide su diversi istituti:

    • matura anche durante ferie, congedo di maternità e, nei limiti contrattuali, periodi di malattia;
    • concorre alla base di calcolo del TFR in quanto componente della retribuzione annua;
    • è considerata nel calcolo di alcune indennità contrattuali.

    Mensilità aggiuntive e cambio appalto

    Al cambio appalto la anzianità riconosciuta dalla clausola sociale rileva per la maturazione delle mensilità aggiuntive. Le quote di tredicesima/quattordicesima maturate con la gestione uscente vanno conteggiate correttamente nel passaggio: conviene verificare il cedolino di chiusura per le quote già maturate e non ancora erogate.

    Casi pratici

    Tizio — Tredicesima proporzionale
    Tizio è assunto come addetto mensa a luglio. A dicembre riceve la tredicesima proporzionale: avendo lavorato sei mesi pieni, gli spettano sei dodicesimi della mensilità, calcolati sulla retribuzione comprensiva degli scatti eventualmente maturati.
    Caia — Premio di risultato convertito in welfare
    Caia (cuoca) matura un premio di risultato previsto da un accordo aziendale di commessa. Sceglie di convertirne una parte in servizi welfare: beneficia così di un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto all’erogazione in denaro.
    Sempronio — Tredicesima al cambio appalto
    Sempronio passa alla nuova impresa a settembre per clausola sociale. A dicembre riceve la tredicesima: verifica che le quote maturate nei mesi precedenti con la gestione uscente siano state correttamente liquidate, e che il subentrante riconosca i mesi successivi al passaggio.

    Domande frequenti

    La tredicesima spetta a tutti nella ristorazione collettiva?
    Sì. La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) spetta a tutti i lavoratori dipendenti, erogata di norma a dicembre. Si calcola in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno, sulla base della retribuzione mensile lorda comprensiva degli scatti.
    Esiste la quattordicesima?
    La presenza e le modalità della quattordicesima dipendono dal CCNL e dalla contrattazione di settore. Va verificato sul testo in vigore se sia prevista come mensilità aggiuntiva e con quale decorrenza. In ogni caso la tredicesima è dovuta per legge e prassi consolidata.
    Come si calcola la tredicesima se non ho lavorato tutto l’anno?
    Si calcola in dodicesimi: per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) matura un dodicesimo della mensilità. Chi è assunto a metà anno o cessa in corso d’anno riceve la quota proporzionale ai mesi effettivamente lavorati.
    Il premio di risultato è obbligatorio?
    No. Il premio di risultato non è un obbligo del CCNL nazionale: nasce dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), è legato a obiettivi di produttività o qualità e può godere della tassazione agevolata prevista dalla legge. Sulle commesse in appalto può essere previsto da accordi specifici.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: trasferimento e mutamento di mansioni

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Trasferimento e mutamento di mansioni nel CCNL della ristorazione collettiva

    Spostamenti di sede e cambi di mansione hanno limiti precisi (art. 2103 c.c.). E attenzione: il cambio appalto non è un trasferimento, è un cambio di datore sulla stessa commessa.

    In sintesi

    Il trasferimento di sede richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative (art. 2103 c.c.). Il mutamento di mansioni ammette quelle equivalenti e superiori (con trattamento superiore e assegnazione definitiva dopo il periodo CCNL, di norma tre mesi); le mansioni inferiori solo nei casi tassativi, conservando livello e retribuzione. Il cambio appalto non è un trasferimento: è un cambio di datore sulla stessa commessa, con livello e anzianità mantenuti.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Trasferimento e mutamento di mansioni: il quadro

    Due istituti distinti, entrambi disciplinati dall’art. 2103 del Codice civile e dal CCNL. Il trasferimento riguarda lo spostamento del luogo di lavoro; il mutamento di mansioni (jus variandi) riguarda il tipo di attività assegnata. Nella ristorazione collettiva il tema ha una declinazione particolare per via del lavoro su commesse dislocate in sedi diverse.

    Il trasferimento di sede

    Il trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva all’altra (ad esempio da una mensa a un’altra) è legittimo solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Quando comporta un mutamento significativo della sede, il lavoratore gode delle tutele di legge; il CCNL può prevedere condizioni di miglior favore (preavviso, rimborsi, indennità) e tutele rafforzate per categorie protette.

    Il mutamento di mansioni (jus variandi)

    Il datore può modificare le mansioni entro questi limiti:

    • mansioni equivalenti: sempre ammesse, purché dello stesso livello di inquadramento;
    • mansioni superiori: ammesse, con diritto al trattamento economico superiore e, dopo il periodo previsto dal CCNL, assegnazione definitiva al livello superiore;
    • mansioni inferiori: ammesse solo nei casi tassativi dell’art. 2103 c.c. (modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione), con conservazione del livello e della retribuzione.

    Tabella riepilogativa

    Mutamento di mansioni: regole
    Tipo di mansione Ammissibilità Effetti
    Equivalenti (stesso livello) Sempre Nessuna modifica retributiva
    Superiori Trattamento superiore; definitiva dopo il periodo CCNL (di norma 3 mesi)
    Inferiori Solo nei casi tassativi (art. 2103 c.c.) Conservazione di livello e retribuzione
    Trasferimento di sede Con ragioni tecnico-organizzative Tutele di legge + eventuali miglioramenti CCNL

    Assegnazione a mansioni superiori

    Se il lavoratore è adibito a mansioni superiori e l’assegnazione si protrae per il periodo fissato dal CCNL (di norma tre mesi) senza essere una sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione diventa definitiva, con passaggio al livello superiore e relativo trattamento. È una tutela importante per chi, di fatto, copre stabilmente ruoli più qualificati nella brigata di cucina.

    Trasferimento e cambio appalto: non confonderli

    Il cambio appalto non è un trasferimento. Quando la commessa passa a una nuova impresa, il lavoratore cambia datore di lavoro ma di norma non cambia sede: continua a lavorare nella stessa mensa, alle dipendenze del subentrante, con livello e anzianità riconosciuti dalla clausola sociale. Il trasferimento, invece, è un atto del datore che sposta il lavoratore tra le proprie unità produttive ed è soggetto ai limiti dell’art. 2103 c.c.

    Casi pratici

    Tizio — Spostamento a un’altra mensa
    Il datore vuole spostare Tizio da una mensa cittadina a una in un comune distante. Il trasferimento è legittimo solo con comprovate ragioni tecnico-organizzative; Tizio verifica le tutele di legge e le eventuali condizioni di miglior favore del CCNL (preavviso, rimborsi).
    Caia — Mansioni superiori stabili
    Caia (5° livello) copre stabilmente da oltre tre mesi mansioni di capo partita (4° livello), non per sostituire un assente. Scaduto il periodo previsto dal CCNL, ha diritto all’assegnazione definitiva al livello superiore con il relativo trattamento.
    Sempronio — Cambio gestore, stessa mensa
    La commessa di Sempronio passa a una nuova impresa. Non è un trasferimento: Sempronio continua a lavorare nella stessa mensa, ma con il nuovo datore, mantenendo livello e anzianità per clausola sociale. Le regole sul trasferimento dell’art. 2103 c.c. non si applicano al passaggio di gestione.

    Domande frequenti

    Il datore può spostarmi su un’altra commessa?
    Sì, ma con limiti. Il trasferimento a una diversa unità produttiva (un’altra mensa/commessa) richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive (art. 2103 c.c.). Se il trasferimento comporta un cambio di sede significativo, il lavoratore può far valere le tutele di legge ed eventuali condizioni di miglior favore del CCNL.
    Possono assegnarmi mansioni diverse dalle mie?
    Il datore può assegnare mansioni dello stesso livello di inquadramento o mansioni superiori (con diritto al trattamento superiore). Le mansioni inferiori sono ammesse solo nei casi tassativi previsti dall’art. 2103 c.c. (modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione), con conservazione del livello e della retribuzione.
    Se svolgo mansioni superiori per un periodo, divento di quel livello?
    Sì, se l’assegnazione superiore si protrae per il periodo fissato dal CCNL (di norma tre mesi) e non avviene per sostituzione di un lavoratore con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione diventa definitiva, con passaggio al livello superiore.
    Il cambio appalto è un trasferimento?
    No. Il passaggio per clausola sociale è un cambio di datore di lavoro (dall’impresa uscente alla subentrante) sulla stessa commessa, non un trasferimento del lavoratore deciso dal datore. Si mantengono livello, anzianità e di norma la sede di lavoro, che coincide con la commessa.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: TFR e fine rapporto

    CCNL Ristorazione Collettiva

    TFR e fine rapporto nel CCNL della ristorazione collettiva

    Un diritto di legge (art. 2120 c.c.) con un nodo tutto del settore: cosa accade al TFR quando la commessa passa da un’impresa all’altra. Calcolo, rivalutazione, anticipo e destinazione.

    In sintesi

    Il TFR è un diritto di legge (art. 2120 c.c.): per ogni anno si accantona la retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata all’1,5% fisso più il 75% dell’ISTAT. Con almeno otto anni di servizio si può chiedere un anticipo fino al 70%. Il TFR può restare in azienda o andare alla previdenza complementare. Al cambio appalto matura presso ciascun datore: il pregresso non si trasferisce automaticamente al subentrante.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Cos’è il TFR e come si calcola

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la somma che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento). È un diritto di legge, disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.

    Le quote accantonate negli anni si rivalutano ogni anno con il coefficiente di legge: 1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sul TFR si applica una tassazione separata di favore.

    Cosa rientra nella base di calcolo

    Concorre al TFR la retribuzione annua nelle sue componenti continuative: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima (ove prevista), e in genere le voci non occasionali. Restano fuori i rimborsi spese e gli emolumenti occasionali, salvo diversa previsione contrattuale.

    Tabella riepilogativa

    TFR: regole essenziali
    Aspetto Regola
    Quota annua Retribuzione annua / 13,5 (art. 2120 c.c.)
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% incremento ISTAT
    Anticipo Fino al 70%, con ≥ 8 anni di servizio, una volta
    Destinazione In azienda o a previdenza complementare
    Tassazione Separata, di favore
    Erogazione Alla cessazione del rapporto

    L’anticipo del TFR

    Il lavoratore con almeno otto anni di servizio può chiedere, una sola volta, un anticipo fino al 70% del TFR maturato, per:

    • spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti;
    • acquisto della prima casa per sé o per i figli;
    • congedi previsti dalla legge (parentale, formazione).

    Il CCNL e gli accordi aziendali possono ampliare i casi e le condizioni rispetto al minimo di legge.

    Destinazione del TFR e previdenza complementare

    All’assunzione il lavoratore sceglie se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare (negoziale o aperto). In assenza di scelta esplicita opera il silenzio-assenso verso il fondo previsto. La scelta di destinare il TFR futuro alla previdenza complementare è in genere irreversibile.

    TFR e cambio appalto: il punto critico

    È uno degli aspetti più delicati del settore. Il TFR matura presso ciascun datore di lavoro. Quando la commessa passa a una nuova impresa, anche se l’anzianità è riconosciuta per la clausola sociale, occorre distinguere:

    • la gestione uscente liquida o definisce il TFR maturato fino al passaggio;
    • il subentrante accantona il TFR dal momento della (nuova) assunzione.

    Salvo accordi specifici, non c’è automatico trasferimento del TFR pregresso al nuovo datore. È quindi essenziale verificare, nel cambio appalto, come viene trattato il TFR già maturato.

    Casi pratici

    Tizio — Anticipo per la prima casa
    Tizio, addetto mensa con dieci anni di servizio, acquista la prima casa. Chiede l’anticipo del TFR fino al 70% del maturato: avendo più di otto anni di anzianità e non avendo mai chiesto anticipi, ne ha diritto, documentando l’acquisto.
    Caia — TFR alla previdenza complementare
    Caia, all’assunzione, sceglie di destinare il TFR futuro al fondo di previdenza complementare di settore. La scelta è in genere irreversibile per il TFR maturando: le quote affluiranno al fondo invece di restare accantonate in azienda.
    Sempronio — TFR al passaggio di gestione
    Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale. Pur mantenendo l’anzianità, verifica come viene trattato il TFR maturato fino al passaggio: la gestione uscente lo definisce, mentre il subentrante inizierà ad accantonare dal momento dell’assunzione. Si fa assistere dal sindacato nella verifica.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nella ristorazione collettiva?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 del Codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Le quote accantonate negli anni precedenti si rivalutano annualmente con un coefficiente di legge (1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi).
    Posso chiedere un anticipo del TFR?
    Sì. Il lavoratore con almeno otto anni di servizio può chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato, una sola volta, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli, o nei casi previsti dalla legge (congedi). Il CCNL può ampliare le ipotesi rispetto al minimo di legge.
    Cosa succede al TFR quando cambia l’azienda appaltatrice?
    Il TFR matura presso ciascun datore di lavoro. Al cambio appalto, anche se l’anzianità viene riconosciuta per la clausola sociale, occorre distinguere: la gestione uscente liquida o trasferisce il TFR maturato fino al passaggio, mentre il subentrante accantona il TFR dal momento dell’assunzione. È un punto da verificare nel passaggio.
    Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?
    Sì. Il lavoratore può scegliere di lasciare il TFR in azienda oppure destinarlo a un fondo di previdenza complementare. La scelta si effettua all’assunzione (con il meccanismo del silenzio-assenso per i fondi) ed è in genere irreversibile per il TFR futuro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: tabelle retributive e minimi

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Tabelle retributive del CCNL Ristorazione Collettiva: minimi, aumenti e busta paga

    I minimi tabellari sono nazionali e uguali su ogni commessa. Vediamo come si legge la paga base per livello, cosa ha cambiato il rinnovo 2024 e perché conviene partire sempre dalla tabella ufficiale in vigore.

    In sintesi

    Il CCNL fissa minimi tabellari nazionali per dieci livelli. Il rinnovo del 5 giugno 2024 ha previsto un aumento a regime di 200 euro lordi sul 4° livello, in più tranche fino al 31 dicembre 2027 e riproporzionato sugli altri livelli. Gli importi al centesimo si leggono sulle tabelle ufficiali in vigore alla data di riferimento; sul minimo si sommano scatti, indennità e maggiorazioni.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Come è strutturata la retribuzione

    Il minimo tabellare è la paga base mensile garantita dal CCNL per ciascuno dei dieci livelli. È il punto di partenza della busta paga: al di sotto di quel valore il datore di lavoro non può scendere. Su di esso si stratificano scatti di anzianità, indennità, maggiorazioni e mensilità aggiuntive.

    La caratteristica del settore è che i minimi sono nazionali e uguali su tutte le commesse: un addetto mensa inquadrato al 6° livello in un appalto scolastico e uno in un appalto ospedaliero hanno lo stesso minimo. La contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) può aggiungere voci, non ridurle.

    L’aumento del rinnovo 2024-2027

    Il rinnovo firmato il 5 giugno 2024 ha definito un incremento a regime di 200 euro lordi mensili sul 4° livello, distribuito in più tranche lungo l’arco di vigenza (fino al 31 dicembre 2027) e riproporzionato sugli altri livelli secondo i coefficienti retributivi. Gli importi e le decorrenze di ciascuna tranche, oltre agli eventuali importi una tantum di copertura del periodo di vacanza contrattuale, sono fissati nelle tabelle ufficiali allegate al contratto.

    Perché non riportiamo qui i minimi al centesimo. Le cifre puntuali variano a ogni tranche e devono essere lette sulla tabella in vigore alla data di interesse. Indicare un importo “fisso” rischierebbe di risultare superato. La via corretta è consultare la tabella ufficiale del periodo.

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° settembre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Qa (quadro A — es. responsabile di produzione/dietista qualificata) 2.397,19 €
    Qb (quadro B — es. capo cuoco/economo) 2.212,22 €
    Livello 1 (es. cuoco) 2.053,87 €
    Livello 2 (es. aiuto cuoco qualificato) 1.868,92 €
    Livello 3 (es. addetto cucina qualificato) 1.757,14 €
    Livello 4 (es. addetto mensa/cameriere — livello di riferimento contrattuale per gli aumenti) 1.652,69 €
    Livello 5 (es. aiuto addetto mensa) 1.543,86 €
    Livello 6 super (es. addetto pulizie qualificato) 1.480,77 €
    Livello 6 (es. addetto lavapiatti/pulizie) 1.458,31 €
    Livello 7 (es. manovale generico/apprendista) 1.360,34 €

    Importi = paga base nazionale + contingenza della tabella dedicata alla ristorazione collettiva (art. 1, c. 1, §II) del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo FIPE (rinnovo 5/6/2024 + accordo integrativo 26/6/2024, vigenza fino al 31/12/2027). ⚠ Per le mense le tranche di giugno sono differite di 3 mesi rispetto ai pubblici esercizi: a luglio 2026 vige ancora la tranche di settembre 2025; dal 1° settembre 2026 si sale (es. liv. 4 addetto mensa da 1.652,69 a 1.692,69 €, Qa a 2.462,96 €). Ultima tranche dicembre 2027. La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: accordo integrativo FIPE firmato 26/6/2024 con tabelle ufficiali per la ristorazione collettiva (PDF, verificato al centesimo). Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Tabella riepilogativa della struttura retributiva

    Voci della busta paga e dove sono fissate
    Voce Natura Dove è definita
    Minimo tabellare Paga base per livello Tabelle retributive allegate al CCNL
    Scatti di anzianità Importo per anzianità di servizio CCNL (numero massimo e importo per livello)
    Indennità mensa Eventuale, legata alla prestazione CCNL / accordi di secondo livello
    Maggiorazioni Straordinario, notturno, festivo CCNL (percentuali sulla quota oraria)
    Tredicesima Mensilità aggiuntiva CCNL (erogazione a dicembre)
    Quattordicesima / premi Mensilità o premio, dove previsti CCNL / contrattazione di secondo livello
    Superminimo Importo individuale aggiuntivo Accordo individuale

    Tutti gli importi vanno intesi al lordo di contributi previdenziali e ritenute fiscali. La quota oraria e quella giornaliera si ricavano applicando i divisori contrattuali al minimo del livello.

    Come leggere correttamente la propria busta paga

    Per verificare se la retribuzione è corretta conviene procedere così:

    1. individuare il proprio livello in base alle mansioni effettive (vedi la guida sui livelli);
    2. recuperare la tabella ufficiale in vigore nel mese di riferimento;
    3. sommare al minimo gli scatti maturati;
    4. aggiungere indennità e maggiorazioni del mese;
    5. confrontare il totale lordo con quanto esposto in busta.

    Eventuali differenze in meno rispetto al minimo tabellare costituiscono inadempimento contrattuale e possono essere recuperate con l’assistenza del sindacato o, in subordine, davanti al Giudice del Lavoro.

    Il nodo del cambio appalto sulla retribuzione

    Quando una commessa passa a una nuova impresa, la clausola sociale del settore garantisce il mantenimento del livello e quindi del relativo minimo tabellare. Più delicata è la sorte delle voci individuali di miglior favore (superminimi, premi aziendali della gestione uscente): non sempre il subentrante è obbligato a replicarle, perciò è opportuno verificare la propria situazione retributiva prima e dopo il passaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto mensa che controlla il minimo
    Tizio è inquadrato al 6° livello. Per sapere se la paga base è corretta non cerca un importo a memoria: recupera la tabella retributiva in vigore nel mese, individua il minimo del 6° livello e lo confronta con la voce “paga base” della busta. Vi aggiunge gli scatti maturati e le maggiorazioni del mese.
    Caia — Cuoca che cambia tranche di aumento
    Caia (4° livello) si chiede perché lo stipendio sia cambiato. La spiegazione è una nuova tranche dell’aumento da 200 euro previsto dal rinnovo 2024, che decorre dalla data fissata nelle tabelle. L’incremento è automatico e visibile in busta dal mese di decorrenza, senza bisogno di firmare integrazioni.
    Sempronio — Superminimo al cambio appalto
    Sempronio percepiva un superminimo individuale di 80 euro concordato con la vecchia impresa. Vinta la gara da un nuovo gestore, mantiene per clausola sociale livello e anzianità, ma chiede conferma sul superminimo: si tratta di una voce individuale, la cui continuità va verificata caso per caso. Si fa assistere dal sindacato nella verifica.

    Domande frequenti

    Quanto è aumentato lo stipendio con il rinnovo 2024?
    Il rinnovo del 5 giugno 2024 ha previsto un aumento a regime di 200 euro lordi mensili parametrato sul 4° livello, ripartito in più tranche fino al 31 dicembre 2027 e riproporzionato sugli altri livelli secondo i rispettivi coefficienti. Gli importi esatti per livello e le date di ciascuna tranche sono indicati nelle tabelle ufficiali allegate al CCNL.
    Dove trovo i minimi tabellari aggiornati al centesimo?
    I minimi tabellari per livello sono pubblicati nelle tabelle retributive allegate al CCNL e diffuse dalle parti firmatarie (Fipe, Angem, Legacoop e i sindacati Filcams, Fisascat, UILTuCS). È sempre la tabella ufficiale in vigore alla data di riferimento a fare fede; in busta paga il minimo va letto insieme a scatti, indennità e maggiorazioni.
    Gli aumenti valgono anche per chi lavora su una commessa in appalto?
    Sì. I minimi tabellari sono nazionali e si applicano a tutti i lavoratori inquadrati nel CCNL, indipendentemente dalla singola commessa. Al cambio di appalto, la clausola sociale tutela il mantenimento del livello e quindi del relativo minimo tabellare.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo si sommano gli scatti di anzianità, le eventuali indennità (mensa, lavoro disagiato), le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo, gli eventuali superminimi individuali e le mensilità aggiuntive (tredicesima e, dove prevista, quattordicesima).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: scatti di anzianità

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Gli scatti di anzianità nel CCNL della ristorazione collettiva

    Aumenti automatici che premiano la permanenza in servizio: cadenza, numero massimo e importi per livello. E la garanzia, al cambio appalto, di non perdere l’anzianità maturata.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici che si aggiungono al minimo tabellare e maturano a intervalli di servizio fissati dal CCNL, fino a un numero massimo, con importi variabili per livello. Concorrono a tredicesima, eventuale quattordicesima e TFR. Al cambio appalto la clausola sociale garantisce il riconoscimento dell’anzianità: gli scatti già maturati vanno mantenuti presso il subentrante.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione che premiano la permanenza in servizio. Si aggiungono al minimo tabellare e rappresentano un riconoscimento dell’esperienza maturata. A differenza del superminimo, che è individuale e negoziato, lo scatto è un diritto contrattuale che matura al raggiungimento di una determinata anzianità.

    Cadenza, numero e importo

    Il CCNL stabilisce tre elementi:

    • la cadenza con cui matura ogni scatto (di norma a intervalli biennali o triennali di servizio);
    • il numero massimo di scatti conseguibili;
    • l’importo di ciascuno scatto, variabile per livello.

    Cadenza, numero massimo e importi puntuali sono fissati nelle tabelle del CCNL e vanno letti sul testo in vigore: non vanno presunti. Il principio fisso è la maturazione automatica al raggiungimento dell’anzianità prevista.

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità: elementi e fonti
    Elemento Regola Dove è definito
    Cadenza Intervalli di servizio (es. biennali/triennali) CCNL
    Numero massimo Tetto di scatti conseguibili CCNL
    Importo Variabile per livello Tabelle CCNL
    Decorrenza Di norma dal mese successivo al compimento dell’anzianità CCNL
    Incidenza Su tredicesima, quattordicesima, TFR CCNL / art. 2120 c.c.

    Calcolo dell’anzianità

    L’anzianità utile decorre, in genere, dalla data di assunzione. Si computano i periodi di servizio continuativo presso lo stesso datore; il periodo di apprendistato trasformato a tempo indeterminato si conteggia ai fini dell’anzianità. Lo scatto decorre di norma dal primo giorno del mese successivo al compimento del periodo richiesto.

    Incidenza sulla busta paga

    Gli scatti sono retribuzione continuativa: si sommano al minimo tabellare e concorrono al calcolo della tredicesima, dell’eventuale quattordicesima e del TFR (art. 2120 c.c.). Per questo incidono sull’intero trattamento e non solo sulla paga base. In caso di passaggio di livello, gli scatti maturati non si perdono e vengono gestiti secondo le regole del CCNL.

    Scatti e cambio appalto

    Al cambio di gestione la clausola sociale prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata: gli scatti già conseguiti devono essere mantenuti presso l’impresa subentrante e l’anzianità prosegue ai fini della maturazione degli scatti successivi. Conviene verificare che, nel cedolino di apertura con il nuovo datore, gli scatti siano correttamente riportati.

    Casi pratici

    Tizio — Primo scatto
    Tizio, addetto mensa, raggiunge l’anzianità prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese successivo la sua busta paga si incrementa dell’importo dello scatto per il suo livello, che si somma al minimo tabellare e concorrerà anche a tredicesima e TFR.
    Caia — Passaggio di livello
    Caia, dopo aver maturato due scatti come addetta, passa al livello superiore come aiuto cuoca. Gli scatti già maturati non si perdono: vengono gestiti secondo le regole del CCNL in modo da non penalizzarla nel passaggio.
    Sempronio — Scatti e cambio appalto
    Sempronio, con diversi scatti maturati in anni di servizio sulla stessa commessa, passa alla nuova impresa per clausola sociale. Verifica che il cedolino di apertura riporti correttamente l’anzianità e gli scatti già conseguiti, così da non perdere quanto maturato.

    Domande frequenti

    Ogni quanto matura uno scatto di anzianità?
    Gli scatti di anzianità maturano dopo periodi di servizio (di norma biennali o triennali) fissati dal CCNL, fino a un numero massimo di scatti. Ogni scatto è un importo aggiuntivo al minimo tabellare, variabile per livello. La cadenza e l’importo esatti vanno letti sul testo contrattuale in vigore.
    Gli scatti si perdono se cambio livello?
    No, gli scatti già maturati non si perdono. In caso di passaggio a un livello superiore, gli scatti vengono ricalcolati o conservati secondo le regole del CCNL, in modo da non penalizzare il lavoratore. La continuità di servizio è ciò che conta.
    Gli scatti contano per il TFR e la tredicesima?
    Sì. Gli scatti di anzianità sono parte della retribuzione continuativa: concorrono alla base di calcolo della tredicesima, dell’eventuale quattordicesima e del TFR (art. 2120 c.c.). Incidono quindi sull’intera busta paga, non solo sulla paga base.
    Al cambio appalto si azzera l’anzianità per gli scatti?
    No. La clausola sociale del settore prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata: gli scatti già conseguiti vanno mantenuti presso l’impresa subentrante e l’anzianità prosegue ai fini della maturazione degli scatti successivi. È un punto da verificare nel passaggio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: provvedimenti disciplinari e sanzioni

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL della ristorazione collettiva

    Dal rimprovero al licenziamento, ogni sanzione segue regole rigide: proporzionalità e diritto di difesa. Nel settore pesano in modo particolare igiene e sicurezza alimentare.

    In sintesi

    Le sanzioni disciplinari vanno dal rimprovero verbale all’ammonizione scritta, alla multa (max 4 ore di retribuzione), alla sospensione (fino a 10 giorni) e al licenziamento disciplinare. L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori impone contestazione scritta, termine per le difese (almeno 5 giorni) e proporzionalità. Nel settore pesano igiene e HACCP. Le sanzioni si impugnano entro 20 giorni o davanti al Giudice del Lavoro.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il potere disciplinare e i suoi limiti

    Il datore di lavoro può sanzionare le mancanze del lavoratore, ma il potere disciplinare è rigorosamente regolato dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) e dal CCNL. Due principi sono inderogabili: la proporzionalità tra la mancanza e la sanzione, e il rispetto della procedura di contestazione e difesa.

    Le sanzioni in ordine crescente

    • Rimprovero verbale: per le mancanze più lievi;
    • Rimprovero scritto (ammonizione): richiamo formale;
    • Multa: fino a un massimo di 4 ore di retribuzione (limite di legge);
    • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di norma fino a 10 giorni;
    • Licenziamento disciplinare: per le mancanze più gravi (giustificato motivo soggettivo o giusta causa).

    Il CCNL elenca, nel proprio codice disciplinare, le mancanze e le sanzioni corrispondenti. Il codice disciplinare deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

    Tabella riepilogativa

    Sanzioni disciplinari e procedura
    Sanzione Gravità Procedura
    Rimprovero verbale Lieve Senza contestazione scritta
    Ammonizione scritta Lieve/media Contestazione scritta + difese
    Multa (max 4 ore) Media Contestazione scritta + difese
    Sospensione (fino a 10 gg) Grave Contestazione scritta + difese
    Licenziamento disciplinare Gravissima Contestazione + difese + tutele licenziamento

    Le mancanze tipiche del settore (igiene, sicurezza alimentare, rispetto dei protocolli HACCP, puntualità sui turni) sono dettagliate nel codice disciplinare del CCNL.

    La procedura: contestazione, difesa, decisione

    Salvo il rimprovero verbale, ogni sanzione richiede:

    1. contestazione scritta dell’addebito, specifica e tempestiva;
    2. termine per le difese (almeno cinque giorni ai sensi dell’art. 7, ampliabile dal CCNL), con possibilità di farsi assistere dal sindacato;
    3. valutazione delle giustificazioni e decisione motivata.

    La sanzione applicata senza contestazione o prima dei termini per le difese è illegittima.

    Specificità del settore: igiene e sicurezza alimentare

    Nella ristorazione collettiva le mancanze legate a igiene, sicurezza alimentare e rispetto dei protocolli HACCP hanno un rilievo particolare, perché incidono sulla salute degli utenti (pazienti, bambini, lavoratori). Comportamenti che mettono a rischio la sicurezza alimentare possono integrare mancanze gravi. Resta fermo il principio di proporzionalità e il diritto di difesa.

    Impugnazione delle sanzioni

    Il lavoratore può impugnare la sanzione davanti al collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato del Lavoro entro 20 giorni, oppure davanti al Giudice del Lavoro. Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale, l’applicazione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio se il lavoratore ne fa richiesta nei termini.

    Casi pratici

    Tizio — Contestazione e difese
    Tizio (addetto mensa) riceve una contestazione scritta per ripetuti ritardi. Entro il termine previsto presenta le proprie giustificazioni scritte, assistito dal sindacato. Solo dopo la valutazione delle difese l’azienda decide se applicare una sanzione e quale, nel rispetto della proporzionalità.
    Caia — Sospensione per violazione HACCP
    Caia (cuoca) viene contestata per il mancato rispetto di un protocollo di sicurezza alimentare. Trattandosi di una mancanza grave nel settore, l’azienda valuta la sospensione. Caia esercita il diritto di difesa; la sanzione, se applicata, deve essere proporzionata alla gravità effettiva.
    Sempronio — Multa illegittima
    A Sempronio viene comminata una multa senza alcuna contestazione scritta preventiva. La sanzione è illegittima perché viola l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: Sempronio la impugna entro 20 giorni davanti al collegio di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro.

    Domande frequenti

    Quali sono le sanzioni disciplinari previste?
    In ordine crescente di gravità: rimprovero verbale, rimprovero scritto (ammonizione), multa (entro il limite di legge, max 4 ore di retribuzione), sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (di norma fino a 10 giorni), e infine il licenziamento disciplinare. La proporzionalità tra mancanza e sanzione è un principio inderogabile.
    Il datore può sanzionarmi senza contestazione?
    No. L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) impone la previa contestazione scritta dell’addebito, salvo il rimprovero verbale. Il lavoratore ha diritto a presentare le proprie difese, anche con l’assistenza del sindacato, entro un termine minimo prima che la sanzione sia applicata.
    Quanto tempo ho per difendermi da una contestazione?
    Lo Statuto dei Lavoratori prevede almeno cinque giorni tra la contestazione e l’applicazione della sanzione, per consentire al lavoratore di presentare giustificazioni scritte od orali. Il CCNL può prevedere termini più ampi. Le giustificazioni vanno valutate dal datore prima di decidere.
    Posso impugnare una sanzione che ritengo ingiusta?
    Sì. La sanzione può essere impugnata davanti al collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato del Lavoro entro 20 giorni, oppure davanti al Giudice del Lavoro. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicate prima che siano decorsi i termini per le difese.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: preavviso e licenziamento

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Preavviso e licenziamento nel CCNL della ristorazione collettiva

    Il preavviso cresce con livello e anzianità; il licenziamento va motivato e scritto. Ma alla fine di una commessa opera prima la clausola sociale: il passaggio al nuovo gestore viene prima del licenziamento.

    In sintesi

    Il licenziamento richiede un preavviso (salvo giusta causa) di durata crescente con livello e anzianità, fissata dal CCNL; se non lavorato, spetta l’indennità sostitutiva. Deve essere scritto e motivato, con le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi. Nella ristorazione collettiva la fine dell’appalto non porta al licenziamento ma, in via prioritaria, al passaggio al subentrante per clausola sociale.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il preavviso di licenziamento

    Salvo i casi di giusta causa, il licenziamento richiede un periodo di preavviso durante il quale il rapporto prosegue. Il preavviso serve a consentire al lavoratore di cercare una nuova occupazione. La sua durata, fissata dal CCNL, cresce con il livello di inquadramento e con l’anzianità di servizio: più breve per i livelli esecutivi, più lunga per Quadri e ruoli direttivi.

    I giorni o mesi di preavviso per ciascuna fascia di livello e anzianità sono indicati nelle tabelle del CCNL: vanno letti sul testo in vigore. Il principio fisso è la proporzionalità a livello e anzianità.

    Tabella riepilogativa

    Logica del preavviso e delle causali di licenziamento
    Causale Preavviso Note
    Giusta causa Non dovuto Inadempimento grave che non consente la prosecuzione
    Giustificato motivo soggettivo Dovuto (da CCNL) Notevole inadempimento del lavoratore
    Giustificato motivo oggettivo Dovuto (da CCNL) Ragioni tecnico-organizzative (residuale rispetto alla clausola sociale)
    Periodo di prova Non dovuto Recesso libero salvo abusi

    Durata del preavviso crescente con livello e anzianità (tabelle CCNL). L’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta se il preavviso non viene lavorato, salvo la giusta causa.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore licenzia (senza giusta causa) e non fa lavorare il preavviso, deve corrispondere l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo. Nel licenziamento per giusta causa il preavviso non è dovuto e l’indennità non spetta.

    Forma e motivazione del licenziamento

    Il licenziamento deve essere scritto e motivato. A seconda della causale e della dimensione aziendale si applicano le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi (reintegrazione o indennità risarcitoria). Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa presuppone il rispetto della procedura disciplinare (contestazione, difesa, decisione).

    Cessazione dell’appalto: prima la clausola sociale

    È il punto identitario del settore. La fine di una commessa potrebbe in astratto integrare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma nella ristorazione collettiva opera prima la clausola sociale: l’impresa subentrante assume il personale già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi, mantenendo livello e anzianità. Il licenziamento per cessazione di appalto è quindi residuale rispetto al passaggio diretto al nuovo gestore, e va valutato solo quando il riassorbimento non sia praticabile per le posizioni eccedentarie, con le procedure di confronto sindacale previste.

    Casi pratici

    Tizio — Licenziamento con preavviso lavorato
    Tizio (addetto mensa) riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il datore gli fa lavorare il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello e la sua anzianità. Alla cessazione riceve il TFR e le competenze maturate.
    Caia — Indennità sostitutiva
    Caia (cuoca) è licenziata senza che le venga fatto lavorare il preavviso. Non ricorrendo una giusta causa, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo che avrebbe dovuto lavorare.
    Sempronio — Fine appalto, non licenziamento
    L’azienda di Sempronio perde la gara per la mensa ospedaliera. Invece di essere licenziato per cessazione dell’appalto, Sempronio passa per clausola sociale alla nuova impresa, essendo addetto alla commessa e iscritto al LUL da oltre sei mesi: mantiene livello e anzianità.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso di licenziamento prevede il CCNL?
    Il preavviso cresce con il livello di inquadramento e con l’anzianità di servizio: è più breve per i livelli esecutivi (come l’addetto mensa) e più lungo per i Quadri e i livelli direttivi, fino a diversi mesi. I termini esatti, espressi in giorni o mesi per fascia, sono nella tabella del CCNL in vigore.
    La fine della commessa è motivo di licenziamento?
    La cessazione di un appalto può integrare un giustificato motivo oggettivo, ma nella ristorazione collettiva opera prima la clausola sociale: l’impresa subentrante assume il personale già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi. Il licenziamento è quindi residuale rispetto al passaggio diretto al nuovo gestore.
    Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
    Se il licenziamento (per giustificato motivo o giusta causa non sussistente) avviene senza il preavviso dovuto, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che avrebbe percepito nel periodo. Nel licenziamento per giusta causa, invece, il preavviso non è dovuto.
    Il licenziamento deve essere motivato e scritto?
    Sì. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto con l’indicazione dei motivi. A seconda della motivazione (giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo) e della dimensione aziendale, si applicano le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: periodo di prova

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Il periodo di prova nel CCNL della ristorazione collettiva

    Durata graduata per livello, forma scritta obbligatoria, recesso libero ma non illimitato. E una specificità del settore: chi passa da un appalto all’altro non rifà la prova.

    In sintesi

    Il periodo di prova ha durata crescente con il livello: più breve per addetti mensa e multiservizi, più lunga per cuochi qualificati, responsabili e Quadri. Il patto deve essere scritto, altrimenti il rapporto è subito definitivo. Durante la prova il recesso è libero ma non può essere discriminatorio o ritorsivo. Chi entra per cambio appalto, già addetto da almeno sei mesi, non rifà la prova.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    A cosa serve il periodo di prova

    Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare reciprocamente la convenienza del rapporto: l’azienda valuta l’idoneità professionale, il lavoratore valuta condizioni e ambiente. Durante la prova il rapporto è già pienamente in essere (retribuzione, contributi, sicurezza), ma il recesso è agevolato.

    Nel settore della ristorazione in appalto la prova ha un rilievo particolare per i nuovi ingressi su commessa; non si applica invece, di norma, a chi transita da un appalto all’altro per effetto della clausola sociale, già “collaudato” sulle stesse mansioni.

    La durata cresce con il livello

    Il CCNL gradua la durata massima della prova in funzione del livello di inquadramento: tendenzialmente più breve per i livelli esecutivi (6°, 6° Super, 7°), in cui le mansioni sono valutabili in tempi rapidi, e più lunga per i livelli direttivi e i Quadri, per i quali serve più tempo a verificare autonomia e responsabilità.

    Le durate puntuali per ciascun livello sono fissate nella tabella del CCNL e vanno lette sul testo in vigore: non vanno presunte. Il principio fisso è la proporzionalità tra complessità del ruolo e durata della prova.

    Tabella riepilogativa

    Logica della durata del periodo di prova per fascia di inquadramento
    Fascia di livello Profili tipici Durata della prova
    Livelli esecutivi (7°, 6°, 6° Super) Addetto mensa, multiservizi, personale pulizia Più breve (giorni/poche settimane, da tabella CCNL)
    Livelli intermedi (5°, 4°, 3°) Cuoco, capo partita, addetto amministrativo Intermedia (settimane/mesi, da tabella CCNL)
    Livelli alti e Quadri (2°, 1°, Quadri A/B) Capo cuoco, responsabile commessa, direzione Più lunga (fino a diversi mesi, da tabella CCNL)

    Indicazioni qualitative: gli intervalli esatti sono nella tabella del CCNL in vigore. Il computo è in giorni di lavoro effettivo: malattia, infortunio e ferie sospendono e prolungano la prova di altrettanti giorni.

    Forma scritta e contenuto del patto

    Il patto di prova è valido solo se scritto e sottoscritto non oltre l’inizio del rapporto. La clausola deve indicare:

    • la durata della prova;
    • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    Senza forma scritta non c’è prova: il rapporto si considera fin dall’inizio definitivo.

    Recesso durante la prova

    Nel periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione. Restano però fermi i limiti generali: è nullo il recesso discriminatorio (per sesso, religione, opinioni, appartenenza sindacale) o ritorsivo, e può essere contestato il recesso intimato quando il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prova.

    Esito della prova e clausola sociale

    Superata la prova senza recesso, il rapporto prosegue stabilmente e il periodo si computa nell’anzianità. Nella ristorazione collettiva va ricordato che chi entra in azienda per effetto del cambio appalto, già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi, è di norma esonerato da un nuovo periodo di prova per le mansioni già svolte.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto mensa neoassunto
    Tizio è assunto al 6° livello in una mensa scolastica. Il patto di prova, scritto, indica durata, livello e mansioni. Durante la prova si ammala per cinque giorni: la prova si prolunga di altrettanti giorni, perché si computano solo i giorni di lavoro effettivo.
    Caia — Passaggio da un appalto all’altro
    Caia lavora come cuoca su una commessa ospedaliera da tre anni. Cambia il gestore: per clausola sociale viene assunta dalla subentrante per le stesse mansioni. Non le viene imposto un nuovo periodo di prova, essendo già stata addetta alla commessa e iscritta al LUL da oltre sei mesi.
    Sempronio — Recesso sospetto durante la prova
    Sempronio (4° livello) riceve il recesso in prova pochi giorni dopo aver segnalato una carenza igienico-sanitaria in cucina. Sospetta un recesso ritorsivo: anche in prova un recesso di questo tipo è nullo. Si rivolge al sindacato per valutare l’impugnazione.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL ristorazione collettiva?
    La durata cresce con il livello di inquadramento: è più breve per i livelli esecutivi (come l’addetto mensa) e più lunga per i Quadri e i livelli direttivi. La durata esatta per ciascun livello, espressa in giorni o mesi, è indicata nella tabella del CCNL; va sempre verificata sul testo in vigore.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì. Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o contestualmente all’inizio del rapporto. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova e il lavoratore acquisisce piena stabilità.
    Al cambio di appalto devo rifare il periodo di prova?
    No, di regola. Per effetto della clausola sociale del settore, il lavoratore già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi passa all’impresa subentrante per le stesse mansioni senza nuovo periodo di prova, mantenendo livello e anzianità.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza obbligo di preavviso né di motivazione. Restano però nulli i recessi discriminatori o ritorsivi e quelli intimati quando la prova non ha potuto svolgersi (ad esempio per malattia che ha coperto l’intero periodo).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: part-time e lavoro ridotto

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Part-time e lavoro ridotto nel CCNL della ristorazione collettiva

    Nelle mense il tempo parziale è la regola: la prestazione ruota intorno ai pasti. Forme di part-time, lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili, parità di trattamento.

    In sintesi

    Il part-time è centrale nelle mense: orizzontale (meno ore al giorno), verticale (solo alcuni giorni/periodi) o misto, con contratto scritto che indica durata e collocazione. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche/flessibili sono ammessi nei limiti del CCNL, con patto scritto, preavviso e maggiorazione. Vige la non discriminazione: stessi diritti del full-time riproporzionati, più diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il part-time, struttura portante del settore

    Nella ristorazione collettiva il lavoro a tempo parziale è la regola più che l’eccezione: la prestazione si concentra intorno ai pasti, e molte commesse (in particolare le mense scolastiche e aziendali con il solo pranzo) sono coperte da personale part-time. Per questo il governo del part-time è uno dei punti più rilevanti del CCNL per il settore.

    Le tre forme di part-time

    • Orizzontale: orario ridotto ogni giorno (ad esempio solo la fascia del pranzo);
    • Verticale: lavoro a tempo pieno ma solo in alcuni giorni o periodi (utile per le mense scolastiche);
    • Misto: combinazione delle due precedenti.

    Il contratto part-time deve essere scritto, con indicazione puntuale della durata della prestazione e della sua collocazione temporale (giorni, settimane, mesi).

    Tabella riepilogativa

    Part-time: istituti principali
    Istituto Contenuto
    Forma del contratto Scritta, con durata e collocazione dell’orario
    Lavoro supplementare Ore oltre il part-time, entro il tempo pieno, con maggiorazione (CCNL)
    Clausole flessibili Variazione della collocazione oraria, con patto scritto e preavviso
    Clausole elastiche Variazione (aumento) della durata, con patto scritto, preavviso e maggiorazione
    Non discriminazione Stessi diritti del full-time, riproporzionati
    Diritto di precedenza Verso la trasformazione a tempo pieno

    Misure di maggiorazione e preavvisi per clausole elastiche/flessibili e lavoro supplementare sono fissati dal CCNL: vanno letti sul testo in vigore.

    Lavoro supplementare, clausole flessibili ed elastiche

    Per adattare la prestazione alle esigenze della commessa, il CCNL disciplina:

    • il lavoro supplementare (ore oltre il part-time ma entro il tempo pieno), ammesso nei limiti contrattuali e retribuito con maggiorazione;
    • le clausole flessibili, che consentono di variare la collocazione dell’orario;
    • le clausole elastiche, che consentono di aumentare la durata della prestazione.

    Flessibili ed elastiche richiedono un patto scritto, un preavviso al lavoratore e una maggiorazione sulle ore interessate. Il lavoratore può, in alcuni casi previsti dalla legge, revocare il consenso.

    Parità di trattamento e diritto di precedenza

    Vige il principio di non discriminazione: il part-time ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno, riproporzionati all’orario (retribuzione, ferie, ROL, tredicesima, scatti). Il lavoratore part-time ha inoltre diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno e, in alcuni casi, nella trasformazione, alle condizioni di legge e di CCNL.

    Part-time e cambio appalto

    Al cambio appalto, i lavoratori part-time addetti alla commessa rientrano nella clausola sociale come i full-time (se iscritti al LUL da almeno sei mesi), con mantenimento di livello, orario e anzianità. Eventuali rimodulazioni dell’orario decise dal subentrante devono rispettare le regole del part-time (patto scritto, consenso, maggiorazioni): è un aspetto da verificare nel passaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Part-time orizzontale sul pranzo
    Tizio è assunto part-time orizzontale per coprire solo la fascia del pranzo in una mensa aziendale. Il contratto indica per iscritto durata e collocazione oraria. I suoi diritti (ferie, tredicesima, scatti) sono riproporzionati alle ore svolte.
    Caia — Part-time verticale scolastico
    Caia lavora a tempo pieno durante l’anno scolastico ma non nei mesi di chiusura: è un part-time verticale, adatto al calendario della mensa scolastica. Nei periodi non lavorati non matura retribuzione, ma conserva il rapporto e l’anzianità.
    Sempronio — Lavoro supplementare
    Sempronio, part-time, è chiamato a svolgere alcune ore in più per un picco di servizio, restando entro il tempo pieno. Sono ore di lavoro supplementare, ammesse nei limiti del CCNL e retribuite con la maggiorazione prevista, diverse dallo straordinario.

    Domande frequenti

    Il part-time è molto diffuso nella ristorazione collettiva?
    Sì. Il lavoro a tempo parziale è molto utilizzato nelle mense, perché la prestazione si concentra intorno ai pasti: molti addetti lavorano solo nella fascia del pranzo. Il part-time può essere orizzontale (meno ore ogni giorno), verticale (solo alcuni giorni) o misto.
    Cosa sono le clausole elastiche e flessibili?
    Sono clausole che consentono al datore di variare la collocazione (flessibili) o la durata (elastiche, con aumento delle ore) della prestazione part-time. Richiedono un patto scritto, un preavviso al lavoratore e una maggiorazione retributiva sulle ore interessate, secondo le condizioni fissate dal CCNL.
    Il lavoro supplementare nel part-time come è pagato?
    Il lavoro supplementare è quello svolto oltre l’orario part-time concordato ma entro il tempo pieno. È ammesso nei limiti del CCNL e dà diritto a una maggiorazione sulla quota oraria. È diverso dallo straordinario, che riguarda le ore oltre il tempo pieno.
    Un part-time ha gli stessi diritti di un full-time?
    Sì, vige il principio di non discriminazione: il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti del full-time, riproporzionati in base all’orario (retribuzione, ferie, mensilità aggiuntive, scatti). Ha inoltre diritto di precedenza nella trasformazione a tempo pieno, alle condizioni di legge e di CCNL.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.