Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Telecomunicazioni: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Nel CCNL Telecomunicazioni il preavviso, uguale per licenziamento e dimissioni, dipende dall’anzianità e dall’inquadramento: per le aree A e B 1 mese fino a 5 anni, 1,5 mesi fino a 10 e 2 mesi oltre; per le aree C e D 2, 3 e 4 mesi. I termini decorrono dalla metà o dalla fine del mese. Chi non rispetta il preavviso paga l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso di licenziamento e dimissioni (art. 50 CCNL TLC, rinnovo 2025)
    Anni di servizio Aree A e B Aree C e D
    Fino a 5 1 mese 2 mesi
    Oltre 5 e fino a 10 1,5 mesi 3 mesi
    Oltre 10 2 mesi 4 mesi

    Prima del rinnovo la tabella era per livelli: 1°-4° come oggi le aree A e B, 6° e 7° come le aree C e D, mentre il 5° livello aveva termini propri (1,5 / 2 / 2,5 mesi), cancellati con il passaggio alle aree.

    Come funziona

    Salvo il licenziamento per giusta causa, il rapporto a tempo indeterminato di chi ha superato la prova non si può chiudere senza preavviso (art. 50). I termini sono gli stessi per licenziamento e dimissioni e decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Per apprendisti e contratti a termine valgono le regole specifiche.

    Chi recede senza rispettare il preavviso paga all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante. Chi riceve il preavviso può chiudere subito il rapporto, pagando la retribuzione del periodo non lavorato. Durante il preavviso di licenziamento l’azienda concede permessi per cercare un nuovo lavoro, con durata e distribuzione decise dalla direzione.

    Il licenziamento va comunicato per iscritto; le dimissioni si presentano con la procedura telematica del Ministero del Lavoro.

    NASpI

    La NASpI spetta a chi perde il lavoro involontariamente, anche in caso di licenziamento per giusta causa (INPS, circolare 142/2015), e a chi si dimette per giusta causa. Non spetta, di regola, a chi si dimette volontariamente. Vale il 75% della retribuzione media fino a una soglia rivalutata ogni anno, più il 25% della parte eccedente, entro un tetto massimo; dura la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni dopo 7 anni in area B
    Tizio è addetto al customer care (area B) da 7 anni e si dimette. Deve dare 1,5 mesi di preavviso, che decorrono dalla metà o dalla fine del mese: se presenta le dimissioni il 10 marzo, il preavviso parte dal 15 marzo.
    Caia – Licenziamento di una specialista con 12 anni
    Caia è nell’area C da 12 anni e viene licenziata per motivo oggettivo. Il preavviso è di 4 mesi; se l’azienda la esonera subito, deve pagarle 4 mesi di retribuzione come indennità sostitutiva.
    Sempronio – Giusta causa e NASpI
    Sempronio viene licenziato per giusta causa: niente preavviso. Può comunque chiedere la NASpI, perché la perdita del lavoro è considerata involontaria.

    Domande frequenti

    Da cosa dipende la durata del preavviso?
    Dall’anzianità e dall’area: aree A e B 1, 1,5 o 2 mesi; aree C e D 2, 3 o 4 mesi, per anzianità fino a 5 anni, da 5 a 10 e oltre 10.
    Il preavviso è uguale per licenziamento e dimissioni?
    Sì, i termini sono gli stessi. Nel licenziamento per giusta causa il preavviso non è dovuto.
    Da quando decorre il preavviso?
    Dalla metà o dalla fine di ciascun mese, secondo il momento in cui viene dato.
    Cosa succede se non rispetto il preavviso?
    Si paga all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato.
    Chi è licenziato per giusta causa ha la NASpI?
    Sì: secondo l’INPS (circolare 142/2015) anche il licenziamento per giusta causa è disoccupazione involontaria e dà diritto alla NASpI.

    Fonti: CCNL TLC 12 novembre 2020 (testo Asstel) · Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telecomunicazioni: periodo di prova

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Nel CCNL Telecomunicazioni il periodo di prova può durare al massimo 6 mesi per le aree professionali C e D (ex 5°, 6°, 7° livello e quadri) e 3 mesi per le aree A e B. Nei contratti a termine al massimo 20 giorni. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova (art. 15 CCNL TLC, come rinnovato nel 2025)
    Inquadramento Durata massima
    Aree C e D (ex 5°, 5° super, 6°, 7° livello e quadri) 6 mesi
    Aree A e B (ex 1°-4° livello) 3 mesi
    Contratto a tempo determinato 20 giorni

    Durata

    Il periodo di prova non può superare sei mesi per le aree professionali C e D e tre mesi per le aree A e B (art. 15). Prima della nuova classificazione la regola era la stessa espressa in livelli: sei mesi per 5°, 6° e 7°, tre mesi per gli altri. Per i contratti a termine la prova è al massimo di 20 giorni.

    La prova non si può prolungare né rinnovare. Fa eccezione l’assenza giustificata per malattia o infortunio: il lavoratore può completare la prova se è in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova ciascuna parte può interrompere il rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Si paga la retribuzione del periodo lavorato, con i ratei maturati. Il patto di prova deve essere scritto, prima o al momento dell’assunzione.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto al customer care
    Tizio è assunto nell’area B come addetto al customer care. La sua prova può durare al massimo tre mesi; se la lettera di assunzione indica una durata più lunga, la parte eccedente non vale.
    Caia – Tecnica in area C
    Caia è assunta come specialista di rete nell’area C (ex 5° livello): la prova può arrivare a sei mesi. Dopo quattro mesi si ammala per tre settimane: potrà completare la prova al rientro.
    Sempronio – Contratto a termine
    Sempronio ha un contratto a tempo determinato di sei mesi: la prova non può superare 20 giorni.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova nel CCNL Telecomunicazioni?
    Al massimo sei mesi per le aree C e D (ex 5°, 6°, 7° livello e quadri), tre mesi per le aree A e B (ex 1°-4°), 20 giorni nei contratti a termine.
    La prova si può prolungare?
    No, né prolungare né rinnovare. Solo in caso di malattia o infortunio il lavoratore può completarla se rientra entro tre mesi.
    Serve il preavviso per recedere durante la prova?
    No: entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento senza preavviso e senza indennità. Si paga la retribuzione del periodo lavorato.
    Il patto di prova deve essere scritto?
    Sì, prima o al momento dell’assunzione. Senza patto scritto la prova non vale e il rapporto è definitivo fin dall’inizio.

    Fonti: CCNL TLC 12 novembre 2020 (testo Asstel) · Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 3 L. 184/1983: Poteri tutelari nelle comunità e istituti

    Art. 3 L. 184/1983 – Poteri tutelari nelle comunità e istituti

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale
    o della tutela sia impedito.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

    3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

  • Articolo 4 L. 219/2017: Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

    Art. 4 L. 219/2017 – Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

    Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

    1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

    2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

    3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

    4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

    5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

    6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

    7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

    8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

  • Variazione della rendita catastale: effetti sul 730/2026

    In sintesi

    • Indica sempre la rendita aggiornata: se la rendita catastale è stata modificata nel corso del 2025, nel quadro B va riportata la nuova rendita, non quella precedente.
    • Rendita presunta per immobili non ancora censiti: se il fabbricato non ha ancora una rendita definitiva attribuita dal Catasto, si usa la rendita catastale presunta.
    • Rivalutazione del 5% la calcola il CAF: nella colonna 1 del quadro B scrivi la rendita catastale ‘grezza’, senza applicare la rivalutazione del 5% – ci pensa chi ti presta assistenza fiscale.
    • Immobile storico o artistico: la rendita catastale va indicata ridotta del 50% rispetto a quella ufficiale.
    • Più righi se cambia la situazione: se nel 2025 la rendita è variata e nello stesso anno è cambiato anche l’utilizzo (es. affittato per una parte, poi tenuto a disposizione), occorre compilare più righi separati nel quadro B.
    • Soci di società semplici: non indicano la rendita catastale ma il reddito attribuito dalla società, nelle apposite colonne.

    Rendita catastale variata nel 2025: cosa fare nel 730

    La rendita catastale è il valore attribuito al tuo immobile dall’Agenzia del Territorio (Catasto) ed è la base di partenza per calcolare il reddito dei fabbricati che devi dichiarare nel quadro B del Modello 730. Se nel corso del 2025 questa rendita è cambiata – ad esempio perché hai effettuato un ampliamento, una ristrutturazione rilevante, o perché il Catasto ha aggiornato d’ufficio i valori – devi fare attenzione a quale importo indicare nella dichiarazione.

    La regola è semplice: nella colonna 1 del quadro B va indicata la nuova rendita aggiornata. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 sono esplicite: ‘se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita’. Non si fa la media tra vecchia e nuova rendita, non si proporziona per i mesi: si usa quella vigente al momento della dichiarazione.

    Se invece l’immobile non è ancora censito al Catasto, oppure ha una rendita che sai essere non più adeguata e hai avviato la procedura di revisione, usi la rendita presunta – cioè una stima ragionevole del valore catastale. In entrambi i casi, chi compila il 730 (il CAF, il commercialista o l’intermediario) applicherà la rivalutazione del 5% sulla rendita indicata: tu scrivi il valore base, loro fanno il calcolo.

    Attenzione: la rendita catastale è solo il punto di partenza. Il reddito effettivamente tassabile dipende poi dall’utilizzo dell’immobile – se è la tua casa principale, se è affittato, se è a disposizione – e dall’eventuale applicazione dell’IMU, che in certi casi sostituisce l’IRPEF.

    Quale rendita indicare in colonna 1 del quadro B
    Situazione dell'immobile Rendita da indicare
    Rendita aggiornata nel 2025 (ristrutturazione, variazione catastale) Nuova rendita aggiornata
    Fabbricato non ancora censito o senza rendita definitiva Rendita presunta (stima ragionevole)
    Immobile di interesse storico o artistico Rendita ridotta del 50%
    Socio di società semplice con reddito di fabbricati Reddito attribuito dalla società (non la rendita)
    Rivalutazione del 5% La calcola il CAF/professionista: non aggiungerla tu

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un appartamento con rendita catastale di 600 euro fino a giugno 2025. A luglio 2025 il Catasto aggiorna la rendita a 780 euro a seguito di una variazione presentata da Tizio per lavori di ampliamento completati nel 2024. Nel quadro B del 730/2026, Tizio indica 780 euro in colonna 1. Il CAF applicherà la rivalutazione del 5% ottenendo 819 euro come base di calcolo per il reddito fondiario. Non serve compilare due righi distinti solo per la variazione di rendita: basta indicare la rendita aggiornata.

    Documenti necessari

    • Visura catastale aggiornata con la nuova rendita
    • Eventuale comunicazione del Catasto sull’aggiornamento della rendita
    • Per immobili storici: attestazione del Ministero della Cultura o ente competente
    • Modello 730/2026 precompilato (controlla che la rendita precaricata sia aggiornata)
    • Per rendita presunta: eventuale perizia o calcolo su cui si basa la stima

    Appartamento con rendita aggiornata dopo ristrutturazione

    Scenario. Caio ha ristrutturato e ampliato il suo appartamento nel 2024. A marzo 2025 il Catasto ha attribuito una nuova rendita catastale più alta. L’appartamento è tenuto a disposizione (seconda casa).

    Come si applica. Caio indica nella colonna 1 del quadro B la nuova rendita comunicata dal Catasto a marzo 2025. In colonna 2 mette il codice 2 (immobile a disposizione). Non deve calcolare alcuna media tra la vecchia e la nuova rendita: vale quella vigente. Se invece avesse ricevuto la nuova rendita solo a dicembre 2025 e avesse già presentato la dichiarazione con quella vecchia, potrebbe presentare una dichiarazione integrativa.

    In pratica

    • Controlla nella precompilata che la rendita indicata dall’Agenzia delle Entrate corrisponda a quella catastale attuale: a volte i dati non sono ancora aggiornati.
    • Se hai ricevuto l’avviso di attribuzione della nuova rendita, conservalo: è il documento che giustifica l’importo indicato.

    Casa nuova senza rendita definitiva ancora attribuita

    Scenario. Sempronio ha acquistato un appartamento in un edificio di nuova costruzione nel 2025. Al momento della dichiarazione il Catasto non ha ancora attribuito la rendita definitiva.

    Come si applica. Sempronio deve comunque dichiarare l’immobile nel quadro B, indicando una rendita presunta nella colonna 1. La rendita presunta è una stima basata sulle caratteristiche dell’immobile (superficie, zona, categoria catastale probabile). È consigliabile farsi assistere da un CAF o da un professionista per determinare un valore ragionevole. Non si può semplicemente lasciare vuota la colonna o omettere l’immobile.

    In pratica

    • Una volta che il Catasto attribuisce la rendita definitiva, se è diversa da quella presunta usata in dichiarazione, potrebbe essere necessaria una dichiarazione integrativa.
    • Il reddito del fabbricato di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’uso o è stato comunque utilizzato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Telecomunicazioni: maternità, paternità e congedi

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Nel CCNL Telecomunicazioni il congedo di maternità dura 5 mesi e l’azienda integra l’indennità INPS fino alla retribuzione normale (art. 38). Il padre ha 10 giorni di congedo obbligatorio al 100% (20 per parto plurimo). Il congedo parentale arriva a 10 mesi tra i due genitori (11 se il padre ne prende almeno 3), con fino a 3 mesi all’80% entro i 6 anni del figlio e il resto al 30%; si può prendere anche a ore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi (art. 38 CCNL TLC e D.Lgs. 151/2001)
    Tutela Durata Trattamento
    Congedo di maternità 5 mesi (di regola 2 prima e 3 dopo il parto) INPS 80% + integrazione dell’azienda fino alla retribuzione normale
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (20 per parto plurimo) 100% della retribuzione
    Congedo parentale fino a 10 mesi tra i due genitori (11 se il padre ne prende almeno 3), entro i 14 anni del figlio fino a 3 mesi all’80% entro i 6 anni; altri mesi al 30% fino a 9 mesi indennizzati
    Congedo parentale a ore fino a metà dell’orario giornaliero come il congedo parentale
    Riposi giornalieri 2 ore al giorno (1 se l’orario è sotto le 6 ore) nel primo anno 100%, a carico dell’INPS

    Congedo di maternità

    Il congedo obbligatorio dura cinque mesi: di regola due prima della data presunta del parto e tre dopo. Con il parere favorevole del medico la lavoratrice può restare al lavoro fino all’ottavo mese (1+4) o anche fino al parto, prendendo tutti e cinque i mesi dopo (art. 16 D.Lgs. 151/2001).

    L’INPS paga un’indennità pari all’80% della retribuzione. Il CCNL Telecomunicazioni prevede che l’azienda integri questa indennità fino a raggiungere la retribuzione normale che la lavoratrice avrebbe percepito (art. 38): nel periodo obbligatorio, quindi, la busta paga non si riduce.

    Congedo di paternità

    Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio, 20 in caso di parto plurimo, retribuiti al 100% (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001, richiamato dall’art. 38 del CCNL). I giorni si prendono tra i due mesi prima e i cinque mesi dopo la nascita, anche non continuativi, e spettano anche se la madre non lavora. Il datore va avvisato per iscritto almeno cinque giorni prima.

    Congedo parentale

    Dopo i congedi obbligatori ciascun genitore può astenersi dal lavoro fino ai 14 anni del figlio. Il totale tra i due genitori è di 10 mesi, che diventano 11 se il padre ne prende almeno tre; il genitore solo arriva a 11 mesi.

    L’indennità INPS è del 30% della retribuzione per un massimo di nove mesi complessivi tra i due genitori. Per effetto delle ultime leggi di bilancio, fino a tre mesi sono indennizzati all’80% se goduti entro i 6 anni del figlio, per i genitori che hanno finito il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2024; per chi lo ha finito prima i mesi all’80% sono meno (INPS, circolare 95/2025). I mesi oltre il nono sono indennizzati solo se il reddito del genitore è basso.

    Il CCNL consente di prendere il congedo parentale anche a ore, fino a metà dell’orario giornaliero (art. 38). Il preavviso è di almeno cinque giorni, due per la fruizione a ore.

    Riposi giornalieri

    Nel primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, una sola se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore; le ore raddoppiano in caso di parto plurimo. Sono pagate per intero e restano a carico dell’INPS (art. 39 D.Lgs. 151/2001). Il padre può usarle al posto della madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale, se la madre non è una lavoratrice dipendente o se il figlio è affidato a lui solo (art. 40).

    Lavoro notturno

    Dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6. Fino ai tre anni del figlio la madre, o in alternativa il padre convivente, non è obbligata a lavorare di notte; lo stesso vale per il genitore unico con un figlio sotto i 12 anni (art. 53 D.Lgs. 151/2001). In un settore con turni notturni, l’azienda deve quindi spostare il genitore su fasce diurne.

    Lavoro agile

    Il lavoro agile si concorda con un accordo individuale (L. 81/2017). Il datore che lo applica deve dare priorità alle richieste di chi ha figli fino a 14 anni o figli con disabilità (art. 18, comma 3-bis); la legge non fissa però un numero minimo di giorni da remoto, che dipende dagli accordi aziendali.

    Licenziamento e dimissioni

    La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino; il divieto vale anche per il padre che usa il congedo di paternità. Il licenziamento è nullo, salvo i casi tassativi: colpa grave che costituisce giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, scadenza del termine, esito negativo della prova (art. 54). Le dimissioni presentate durante la gravidanza e fino ai tre anni del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro (art. 55).

    Casi pratici

    Caia, congedo di maternità con integrazione
    Caia lavora in un’azienda di telecomunicazioni e va in congedo di maternità due mesi prima della data presunta del parto. Per cinque mesi l’INPS le riconosce l’80% della retribuzione e l’azienda aggiunge la differenza fino alla retribuzione normale prevista dall’art. 38 del CCNL: il suo netto mensile resta sostanzialmente invariato.
    Tizio, paternità e congedo a ore
    Tizio diventa padre e prende i 10 giorni di congedo obbligatorio, pagati al 100%, nel mese successivo alla nascita. Quando il figlio ha un anno chiede il congedo parentale a ore, per mezza giornata, avvisando l’azienda con due giorni di anticipo: per quelle ore riceve l’indennità del congedo parentale.
    Sempronia, rientro e turni di notte
    Sempronia rientra al lavoro in un centro di assistenza clienti che copre anche la notte. Finché il figlio non compie tre anni può rifiutare i turni notturni; l’azienda la assegna alle fasce diurne. Chiede anche di lavorare da remoto: l’azienda, che applica il lavoro agile, deve dare priorità alla sua richiesta.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità nel CCNL Telecomunicazioni?
    Cinque mesi, di regola due prima e tre dopo il parto, con la possibilità di spostarne una parte o tutti dopo il parto su parere medico. L’INPS paga l’80% e l’azienda integra fino alla retribuzione normale (art. 38 CCNL).
    Quanti giorni di paternità spettano?
    Dieci giorni di congedo obbligatorio, venti in caso di parto plurimo, pagati al 100%, da prendere tra i due mesi prima e i cinque mesi dopo la nascita, anche non continuativi.
    Quanto si prende durante il congedo parentale?
    Fino a tre mesi all’80% se il congedo è goduto entro i sei anni del figlio (INPS, circolare 95/2025); gli altri mesi al 30%, fino a nove mesi indennizzati tra i due genitori. Il totale dei mesi è 10, o 11 se il padre ne prende almeno tre.
    Il congedo parentale si può prendere a ore?
    Sì. Il CCNL Telecomunicazioni consente la fruizione a ore fino a metà dell’orario giornaliero, con un preavviso di almeno due giorni.
    Posso essere licenziata in gravidanza o dimettermi liberamente?
    Il licenziamento è vietato dall’inizio della gravidanza fino a un anno del bambino, salvo casi tassativi come la giusta causa o la cessazione dell’attività. Le dimissioni sono possibili, ma fino ai tre anni del bambino vanno convalidate dall’Ispettorato del lavoro.

    Fonti: Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025 · D.Lgs. 151/2001 (Normattiva) · INPS, congedo parentale all'80% (circ. 95/2025). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telecomunicazioni: malattia e infortunio

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Nel CCNL Telecomunicazioni il posto è conservato per 180 giorni a retribuzione intera e 185 al 50%, calcolati sulle assenze dei tre anni precedenti. Per una malattia continuativa si aggiungono fino a 120 giorni; per le terapie salvavita altri 120 al 50%. Dal rinnovo del 2025 le assenze legate a una disabilità pari o superiore al 66% non contano nel comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Malattia nel CCNL TLC (art. 36)
    Voce Regola
    Conservazione del posto 180 giorni al 100% + 185 giorni al 50%
    Periodo di calcolo assenze dei tre anni precedenti l’ultimo episodio
    Malattia continuativa fino a 120 giorni in più
    Terapie salvavita altri 120 giorni al 50%
    Disabilità ≥ 66% assenze collegate escluse dal comporto (dal 2025)
    Aspettativa fino a 18 mesi, non retribuita, una volta
    Fasce di reperibilità 10-12 e 17-19, tutti i giorni

    Il comporto

    Il lavoratore a tempo indeterminato non in prova conserva il posto per 180 giorni di calendario a retribuzione intera e per altri 185 giorni al 50% (art. 36). Il calcolo si fa sommando tutte le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro dei tre anni precedenti l’ultimo episodio. Dalla retribuzione si detrae quanto pagato dall’INPS.

    Se i periodi vengono superati per un’unica malattia continuativa (o interrotta da un solo rientro di non più di due mesi), la conservazione del posto e il trattamento si prolungano fino a 120 giorni. Per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita l’azienda riconosce, alla scadenza, altri 120 giorni al 50%. Dal rinnovo del 2025 le assenze dei lavoratori con disabilità pari o superiore al 66%, se dovute a quella condizione, non contano nel comporto, con certificato del medico specialista del SSN o del medico di base.

    Il rinnovo ha anche cancellato la regola che riduceva il pagamento dei primi tre giorni di malattia dal terzo evento dell’anno in poi.

    Prima della scadenza il lavoratore può chiedere, una sola volta, un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi, che non conta ai fini del TFR né ad altri effetti. Superati i termini, l’azienda può licenziare pagando TFR e indennità di preavviso.

    Comunicazioni e controlli

    L’assenza va comunicata entro il primo giorno, di norma prima dell’inizio dell’orario o del turno, indicando il domicilio se diverso. Il numero di protocollo del certificato telematico va inviato entro il secondo giorno. Per tutta la malattia, compresi domeniche e festivi, bisogna essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, salvo le diverse fasce stabilite dalla legge.

    Infortunio sul lavoro

    L’infortunio sul lavoro è indennizzato dall’INAIL. È considerata malattia, ai fini dell’art. 36, l’infermità da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo sui tre anni
    Tizio ha avuto 90 giorni di malattia nel 2024, 60 nel 2025 e si ammala di nuovo nel 2026. Il comporto si calcola sommando le assenze dei tre anni precedenti: ha già usato 150 dei 180 giorni a retribuzione intera; i successivi gli sono pagati al 50% fino al limite di 365.
    Caia – Terapia salvavita
    Caia segue una terapia salvavita e arriva alla fine del comporto. Presentando la certificazione, ha diritto ad altri 120 giorni di conservazione del posto al 50% della retribuzione.
    Sempronio – Disabilità al 70%
    Sempronio ha una disabilità riconosciuta al 70% e si assenta per una patologia legata a quella condizione. Con il certificato dello specialista del SSN, quelle assenze non contano nel comporto.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Telecomunicazioni?
    180 giorni a retribuzione intera più 185 al 50%, calcolati sulle assenze dei tre anni precedenti l’ultimo episodio. Non dipende dall’anzianità di servizio.
    Cosa succede con una malattia lunga e continuativa?
    Il periodo si prolunga fino a 120 giorni; per le terapie salvavita l’azienda riconosce altri 120 giorni al 50%.
    Le assenze per disabilità contano nel comporto?
    Dal rinnovo del 2025 no, se la disabilità è pari o superiore al 66% e la malattia ne è conseguenza, con certificato dello specialista del SSN o del medico di base.
    Quali sono le fasce di reperibilità?
    Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi, salvo diverse fasce fissate dalla legge.
    Posso chiedere un’aspettativa prima della scadenza?
    Sì, una sola volta, fino a 18 mesi continuativi e non retribuiti; il periodo non conta per il TFR né ad altri effetti.

    Fonti: CCNL TLC 12 novembre 2020 (testo Asstel) · Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telecomunicazioni: ferie, festività e permessi

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Nel CCNL Telecomunicazioni le ferie sono 4 settimane l’anno: 24 giorni lavorativi calcolati su 6 giorni, con un giorno in più oltre i 10 anni di servizio. Si aggiungono 72 ore di riduzione d’orario (80 per i turnisti su 15 o più turni) e 4 giorni di permesso per le ex festività. Dal 2026 anche il 4 ottobre (San Francesco) è festivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, riposi e festività (artt. 26, 28 e 31 CCNL TLC)
    Voce Quantità
    Ferie 4 settimane = 24 giorni lavorativi (settimana di 6 giorni)
    Ferie oltre 10 anni 1 giorno in più
    Settimana di 5 giorni ogni giorno di ferie conta 1,2: 20 giorni effettivi
    Riduzione d’orario 72 ore l’anno (+8 per i turnisti su 15 o più turni)
    Ex festività 4 giorni di permesso retribuito l’anno
    Festività 3 nazionali, 9 infrasettimanali, 4 ottobre (dal 2026) e Santo Patrono

    Ferie: quattro settimane

    Ogni anno di servizio dà diritto a quattro settimane di ferie retribuite, pari a 24 giorni lavorativi calcolati su sei giorni a settimana; chi ha più di 10 anni di anzianità ha un giorno in più (art. 31). Se l’orario è su cinque giorni, ogni giorno di ferie si conta 1,2: le quattro settimane diventano 20 giornate effettive. Le festività che cadono durante le ferie non si contano come ferie.

    Le ferie vanno godute nell’anno, con almeno due settimane consecutive se il lavoratore lo chiede; per motivate esigenze personali i residui si possono usare entro febbraio dell’anno dopo. Se le ferie non sono state godute per eccezionali esigenze di servizio o per malattia, le quattro settimane minime si fruiscono entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Il preavviso non può essere usato come periodo di ferie; alla cessazione le ferie maturate e non godute vengono pagate.

    Riduzione d’orario ed ex festività

    Ogni anno spettano 72 ore di riduzione d’orario (art. 26), da godere in permessi di almeno 2 ore nel corso dell’anno; i turnisti su 15 o più turni settimanali con notte o weekend ne hanno altre 8. Le ore non godute passano in un conto ore individuale per altri 24 mesi e poi vengono pagate.

    Al posto delle festività religiose soppresse nel 1977 spettano 4 giorni di permesso retribuito l’anno (art. 28), proporzionati ai mesi di servizio. I permessi si chiedono di norma con 20 giorni di anticipo.

    Festività

    Sono festivi il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno; Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, Natale e Santo Stefano; il Santo Patrono del luogo di lavoro (a Roma i SS. Pietro e Paolo). Il rinnovo del 2025 ha recepito anche il 4 ottobre, San Francesco, tornato festa nazionale. Le ore lavorate in un giorno festivo sono pagate con la maggiorazione del 50%; se una festività cade di domenica spetta in più una quota giornaliera pari a 1/26 della retribuzione mensile. Per il 4 novembre si riceve il trattamento delle festività che cadono di domenica.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie con la settimana corta
    Tizio lavora dal lunedì al venerdì da 4 anni. Le sue 4 settimane di ferie corrispondono a 24 giorni calcolati su sei giorni: con la settimana di cinque giorni ogni giorno di ferie vale 1,2, quindi può assentarsi per 20 giornate lavorative.
    Caia – Più di 10 anni di servizio
    Caia ha 12 anni di anzianità: alle quattro settimane si aggiunge un giorno. In più ha 72 ore di riduzione d’orario e 4 giorni di permesso per le ex festività.
    Sempronio – Turnista in un giorno festivo
    Sempronio, turnista in un centro di rete, lavora 8 ore il 4 ottobre 2026. Quelle ore sono pagate con la maggiorazione del 50% per il lavoro festivo, oltre alla retribuzione normale.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie nel CCNL Telecomunicazioni?
    Quattro settimane, cioè 24 giorni lavorativi calcolati su sei giorni; oltre i 10 anni di servizio un giorno in più. Con la settimana di cinque giorni corrispondono a 20 giornate effettive.
    Quante ore di ROL spettano?
    72 ore l’anno di riduzione d’orario, uguali per tutti; i turnisti su 15 o più turni settimanali con notte o weekend ne hanno 8 in più.
    Le ex festività sono pagate?
    Danno diritto a 4 giorni di permesso retribuito l’anno, proporzionati ai mesi di servizio.
    Il 4 ottobre è festivo?
    Sì, dal 2026: il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha inserito San Francesco tra le festività del contratto.
    Entro quando vanno godute le ferie?
    Nel corso dell’anno, con almeno due settimane consecutive su richiesta. Per motivate esigenze personali i residui si possono usare entro febbraio; se non sono state godute per esigenze di servizio o malattia, entro 18 mesi.

    Fonti: CCNL TLC 12 novembre 2020 (testo Asstel) · Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 157 Codice della Navigazione: Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro

    Art. 157 Codice della Navigazione: Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro).

    Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

    L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

    Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

    L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156.

    Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave .

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Telecomunicazioni: orario, turni e smart working

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Nel CCNL Telecomunicazioni l’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su quattro, cinque o sei giorni; con un accordo aziendale si può ridurre a parità di retribuzione. Spettano 72 ore l’anno di riduzione d’orario (80 per i turnisti su 15 o più turni). Straordinario diurno +25%, notturno +15% per i turnisti e +32% per gli altri. Reperibilità e lavoro agile si regolano in azienda.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni (artt. 26, 27 e 30 CCNL TLC)
    Voce Turnisti Altro personale
    Orario normale 40 ore settimanali, su 4, 5 o 6 giorni
    Riduzione d’orario 72 ore + 8 (15 o più turni con notte o weekend) 72 ore l’anno
    Straordinario diurno, prime due ore +25% +25%
    Straordinario diurno, ore successive +30% +30%
    Straordinario notturno, prime due ore +40% +50%
    Straordinario festivo +55% +55%
    Lavoro notturno (22-7) +15% +32%
    Lavoro festivo +50% +50%
    Reperibilità importi e modalità definiti a livello aziendale
    Riposo tra due turni almeno 11 ore

    Orario di 40 ore

    L’orario normale, ai fini contrattuali, è di 40 ore settimanali. Il rinnovo dell’11 novembre 2025 consente di distribuirle su quattro, cinque o sei giorni, e permette agli accordi aziendali di fissare un orario più breve, legato a nuovi modelli organizzativi, mantenendo invariata la retribuzione (art. 26).

    • La durata media dell’orario si calcola su 12 mesi.
    • Per picchi stagionali o contingenti l’orario può essere una media nel semestre: al massimo 48 ore settimanali e 12 giornaliere, al minimo 32. Le ore oltre le 45 settimanali hanno una maggiorazione del 15%.
    • Se l’azienda sposta temporaneamente la collocazione dell’orario (lanci di prodotti, cambi di release, eventi come Telethon), le ore fuori dalla collocazione ordinaria hanno una maggiorazione del 15%.
    • Nei turni avvicendati di 8 ore spetta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, e tra un turno e l’altro di norma almeno 11 ore di riposo.

    Ogni anno spettano 72 ore di riduzione d’orario, da godere in permessi di almeno 2 ore. Chi lavora su 15 o più turni settimanali comprendenti la notte o il weekend ha altre 8 ore. I permessi non goduti nell’anno passano in un conto ore individuale per altri 24 mesi; poi vengono pagati.

    Straordinario e maggiorazioni

    È straordinario il lavoro oltre l’orario normale settimanale; è ammesso fino a 250 ore l’anno, salvo le deroghe di legge (art. 30). Ai soli fini della paga è notturno il lavoro tra le 22 e le 7. Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria di minimo, superminimi, scatti ed ex contingenza, e non si cumulano. Per il notturno ordinario: +15% ai turnisti avvicendati, +32% al restante personale.

    Il lavoro notturno non è obbligatorio per la madre di un figlio sotto i tre anni (o, in alternativa, il padre convivente), per il genitore unico affidatario di un figlio sotto i 12 anni e per chi ha a carico una persona disabile; è vietato per la lavoratrice dall’accertamento della gravidanza fino a un anno del bambino.

    Banca ore

    Chi fa straordinario può chiedere, entro il mese successivo, di trasformarlo in riposo. In questo caso le ore vanno in banca ore e viene pagata subito una maggiorazione pari alla metà di quella prevista per lo straordinario. Se non lo chiede, lo straordinario è pagato con le maggiorazioni intere.

    Reperibilità

    La reperibilità serve a garantire la continuità dei servizi e degli impianti (art. 27). Il lavoratore, se richiesto, deve partecipare ai turni di reperibilità salvo giustificati motivi, e va avvisato di regola con 48 ore di anticipo. Il tempo di intervento comprende anche il viaggio di andata e ritorno se si interviene sul posto.

    Il CCNL non fissa un importo nazionale: le aziende riconoscono trattamenti diversi per la disponibilità e per l’intervento, non cumulabili, con importi e modalità definiti a livello aziendale dopo l’esame con le RSU. Il tempo di sola disponibilità non conta come orario di lavoro.

    Lavoro agile

    Il lavoro agile si basa su un accordo tra azienda e lavoratore (L. 81/2017). Il rinnovo del 2025 ha riscritto l’art. 22-bis: la prestazione si svolge in parte in sede e in parte fuori, entro i limiti di durata dell’orario e con il diritto alla disconnessione. Il CCNL non fissa un numero di giorni da remoto né un rimborso delle utenze: li definiscono gli accordi aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – Turnista notturno in un NOC
    Tizio lavora su turni avvicendati in un centro di controllo di rete, con 2.200 euro al mese: la quota oraria è 12,72 euro. Per 40 ore notturne nel mese riceve la maggiorazione del 15%, cioè 40 × 12,72 × 0,15 = 76,30 euro. Se lavorasse a orario normale e facesse le stesse ore di notte, la maggiorazione sarebbe del 32%: 162,77 euro.
    Caia – Reperibilità tecnica
    Caia è tecnica di rete e viene inserita nei turni di reperibilità, con un preavviso di 48 ore. Quanto le spetta per la disponibilità e per gli interventi dipende dall’accordo aziendale: il CCNL non fissa un importo nazionale. Se interviene, l’intervento è pagato secondo l’accordo e non si cumula con l’indennità di disponibilità.
    Sempronio – Straordinario in banca ore
    Sempronio fa 10 ore di straordinario diurno e, entro il mese dopo, chiede di recuperarle come riposo. Le ore vanno in banca ore e riceve subito metà della maggiorazione: il 12,5% invece del 25% per le prime due ore di ogni giornata.

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana in Telco?
    40 ore, distribuite su quattro, cinque o sei giorni. Un accordo aziendale può ridurre l’orario a parità di retribuzione. In più spettano 72 ore l’anno di riduzione d’orario (80 per i turnisti su 15 o più turni).
    Quanto si guadagna in reperibilità?
    Dipende dall’azienda: il CCNL prevede trattamenti distinti per la disponibilità e per l’intervento, ma importi e modalità sono definiti a livello aziendale.
    Quanto è pagato il lavoro notturno?
    Tra le 22 e le 7: +15% per i turnisti avvicendati, +32% per gli altri. Lo straordinario notturno vale +40% (turnisti) o +50% (altri) per le prime due ore.
    Lo smart working dà diritto a rimborsi?
    Il CCNL non li prevede: rimborsi, strumenti e giorni da remoto sono fissati dagli accordi aziendali o individuali di lavoro agile.
    Posso rifiutare il turno notturno?
    Non è obbligatorio per la madre di un figlio sotto i tre anni (o il padre convivente), per il genitore unico affidatario di un figlio sotto i 12 anni e per chi assiste un disabile a carico; è vietato in gravidanza e fino a un anno del bambino.
    Cos’è il diritto alla disconnessione?
    Il diritto del lavoratore agile a non essere raggiungibile dagli strumenti di lavoro fuori dall’orario. L’art. 22-bis lo richiama insieme ai limiti di durata dell’orario e ai riposi.

    Fonti: CCNL TLC 12 novembre 2020, artt. 26, 27 e 30 (testo Asstel) · Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telco 2026: tabelle retributive aree A-D

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 il minimo conglobato del CCNL Telecomunicazioni (TEM) va da 1.399,68 euro al 1° livello (A1) a 2.542,92 euro per 7° livello e quadri; al 5° livello (C1) è di 1.988,73 euro. Il rinnovo dell’11 novembre 2025 vale 298 euro a regime al 5° livello in quattro tranche fino a dicembre 2028; il settore CRM/BPO ha tranche proprie. Le mensilità sono 13.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadri (D1) 2.542,92 €
    7° (C4) 2.542,92 €
    6° (C3) 2.317,44 €
    5°S (C2) 2.056,60 €
    5° (C1) 1.988,73 €
    4° (B2) 1.841,94 €
    3° (B1) 1.702,98 €
    2° (A2) 1.560,50 €
    1° (A1) 1.399,68 €

    Importi = TEM (trattamento economico minimo) conglobato del CCNL Telecomunicazioni (Asstel con SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL): comprende minimo tabellare, ex contingenza, EDR ed ERS. Rinnovo firmato l’11 novembre 2025 (validato dalle assemblee col 79,47% dei sì), vigenza 2023-2028: +298 € a regime al 5° livello in 4 tranche — la tabella recepisce la prima (+100 € dal 1/1/2026); prossime: dicembre 2026 (+50), luglio 2027 (+50), dicembre 2028 (+98), riparametrate per livello. È indicata anche la nuova Area professionale (es. 5°=C1), operativa in via sperimentale dal 1/7/2026 senza effetti sugli importi. ⚠ La parte speciale CRM/BPO (call center) ha tranche diverse: prima +50 € da aprile 2026. Al 7° livello si aggiunge un elemento retributivo di 59,39 €; ai Quadri un’indennità di funzione di 98,13 €. La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: testo ufficiale dell’accordo di rinnovo 11/11/2025 (tabelle TEM ed incrementi per livello) e comunicato unitario SLC-FISTel-UILCOM. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Le prossime tranche

    Dopo quella di gennaio 2026 il minimo cresce ancora tre volte (importi al 5° livello, C1; agli altri livelli in proporzione al parametro):

    • 1° dicembre 2026: +50 euro
    • 1° luglio 2027: +50 euro
    • 1° dicembre 2028: +98 euro

    A fine 2028 il TEM sarà di 2.186,73 euro al 5° livello e di 2.814,86 euro per 7° livello e quadri. Nel settore CRM/BPO l’aumento a regime è di 288 euro al 5° livello, in cinque tranche: aprile 2026 (+50), dicembre 2026 (+35), dicembre 2027 (+50), luglio 2028 (+50) e dicembre 2028 (+103).

    Premio di risultato

    Il premio di risultato è definito dalla contrattazione aziendale, che fissa obiettivi, indicatori (produttività, qualità del servizio, redditività) e importi: il CCNL non stabilisce una cifra nazionale. Nel 2026 e 2027 i premi di risultato sono tassati con l’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro, per chi ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 80.000 euro (L. 199/2025).

    Maggiorazioni

    Le maggiorazioni non aumentano il minimo: si aggiungono per le ore lavorate in condizioni particolari (art. 30). Il lavoro notturno, tra le 22 e le 7, è pagato con il 15% in più ai turnisti avvicendati e con il 32% al restante personale; il lavoro festivo con il 50%; lo straordinario diurno con il 25% per le prime due ore.

    Fonti: Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telecomunicazioni: aree professionali A-D (riforma 2026)

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Dal 1° luglio 2026 il CCNL Telecomunicazioni sostituisce i livelli numerici con quattro aree professionali, introdotte dal rinnovo dell’11 novembre 2025: A, B, C e D, quest’ultima riservata ai quadri. Secondo la tabella del rinnovo il vecchio 3° livello diventa B1, il 4° B2, il 5° C1 e il 7° C4. Dentro le aree B e C ci sono fasce retributive, che non sono livelli di inquadramento. L’addetto al customer care entra in B2.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Nuove aree professionali CCNL TLC dal 1° luglio 2026 (ipotesi 11 novembre 2025)
    Nuova sigla Vecchio livello Parametro
    A1 1° 100
    A2 2° 118
    B1 3° 134
    B2 4° 149,65
    C1 5° 166
    C2 5° super 173,73
    C3 6° 202,76
    C4 7° 228
    D1 quadri 228

    Sigle e parametri sono quelli della tabella degli aumenti allegata all’ipotesi di rinnovo. Il testo dell’articolo sulla classificazione e la tabella del settore CRM/BPO collocano invece il 2°, il 3° e il 4° livello in B1, B2 e B3 (area A con una sola fascia). L’ipotesi non è coerente su questo punto: in caso di dubbio fa fede la sigla indicata in busta paga.

    La riforma: dai livelli alle aree

    La nuova classificazione è stata decisa con l’ipotesi di rinnovo dell’11 novembre 2025 e si applica dal 1° luglio 2026. Raggruppa il personale in quattro aree professionali (A, B, C, D) sulla base di quattro elementi: grado di competenze richieste, capacità di gestire problemi complessi (problem solving), autonomia nel ruolo e relazioni con interlocutori interni ed esterni.

    Ogni area è un livello di inquadramento con una propria declaratoria. Le fasce retributive interne all’area servono a distinguere la paga ma, dice il contratto, non sono livelli di inquadramento. Restano ferme le regole di legge e di contratto che distinguono quadri, impiegati e operai.

    Area A

    Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività prevalentemente manuali per le quali non servono conoscenze specifiche.

    Area B

    Comprende chi non ha ancora competenze specialistiche ma, dopo un breve periodo di pratica, ha acquisito conoscenze professionali elementari, e chi ha conoscenze di base di tipo tecnico od operativo e svolge attività esecutive di semplice o discreta complessità, seguendo istruzioni e procedure standard, sotto supervisione o con autonomia limitata.

    L’addetto al customer care è inquadrato nell’area B, fascia 2. Chi viene assunto al call center senza esperienza nella mansione può partire dalla fascia 1 per non più di 12 mesi, con 20 ore di formazione; poi passa alla fascia 2. Per continuare ad assumere a termine con queste regole, l’azienda deve aver stabilizzato almeno il 70% di chi è stato assunto così nei 12 mesi precedenti.

    Area C

    Raccoglie chi ha conoscenze specializzate che crescono fino a contributi di particolare complessità e alta specializzazione, con autonomia che va dall’operare entro norme e procedure definite fino alla piena responsabilità sui risultati, e relazioni da medie a negoziali, anche con l’esterno. Ha quattro fasce che corrispondono ai vecchi 5°, 5° super, 6° e 7° livello.

    Area D: i quadri

    L’area D è riservata alle figure con elevata capacità gestionale, organizzativa e professionale che svolgono funzioni di rilevante importanza per gli obiettivi d’impresa, coordinando unità complesse o fornendo contributi specialistici della massima complessità. Hanno la qualifica di quadro (L. 190/1985). Il contratto prevede per loro:

    • copertura, anche con polizza, della responsabilità civile verso terzi e assistenza legale per fatti legati alle funzioni, salvo dolo o colpa grave
    • un’indennità di funzione di 98,13 euro lordi al mese, comprensiva dell’elemento retributivo previsto per l’area C fascia 4
    • formazione e informazione sugli obiettivi aziendali

    Casi pratici

    Tizio – Neoassunto al customer care
    Tizio viene assunto ad agosto 2026 in un call center senza esperienza nella mansione. Può essere inquadrato nell’area B, fascia 1, per al massimo 12 mesi; da agosto 2027 passa alla fascia 2, che è l’inquadramento normale dell’addetto al customer care.
    Caia – Dal 5° livello a C1
    Caia era al 5° livello come tecnica di rete. Dal 1° luglio 2026 la sua sigla diventa C1, con lo stesso parametro 166. Con il rinnovo il suo minimo cresce di 100 euro da gennaio 2026, 50 da dicembre 2026, 50 da luglio 2027 e 98 da dicembre 2028: 298 euro in tutto.
    Sempronio – Quadro
    Sempronio coordina un’unità organizzativa complessa ed è quadro: dal 1° luglio 2026 è inquadrato nell’area D. Oltre al minimo riceve l’indennità di funzione di 98,13 euro al mese e la copertura della responsabilità civile per i fatti legati alle sue funzioni, salvo dolo o colpa grave.

    Domande frequenti

    Cos’è la nuova classificazione del CCNL Telco?
    Un sistema per aree professionali (A, B, C, D) introdotto con l’ipotesi di rinnovo dell’11 novembre 2025 e adottato dal 1° luglio 2026 al posto dei vecchi livelli numerici. L’area D è quella dei quadri.
    Che area è un operatore di call center?
    Area B, fascia 2. Chi entra senza esperienza nella mansione può stare in fascia 1 per al massimo 12 mesi.
    Le fasce sono livelli diversi?
    No. Il contratto dice espressamente che le fasce retributive dentro ciascuna area non costituiscono livelli di inquadramento: servono a distinguere la retribuzione.
    Come si passa ai nuovi codici?
    Secondo la tabella del rinnovo: 1° = A1, 2° = A2, 3° = B1, 4° = B2, 5° = C1, 5° super = C2, 6° = C3, 7° = C4, quadri = D1, con gli stessi parametri.
    Che tutele hanno i quadri?
    Copertura della responsabilità civile verso terzi e assistenza legale per i fatti legati alle funzioni (salvo dolo o colpa grave), un’indennità di funzione di 98,13 euro al mese e la possibilità, autorizzata, di pubblicare lavori legati all’attività.

    Fonti: Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025 · CCNL TLC 12 novembre 2020 (testo Asstel). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.