Autore: Andrea Marton

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 1 D.Lgs. 28/2010 – Definizioni

    Art. 1 D.Lgs. 28/2010 – Definizioni

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa ; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 .

  • Art. 62 D.P.R. 115/2002

    Art. 62 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

  • Art. 1029 Codice della Navigazione – Oggetto dell’ipoteca

    Art. 1029 Codice della Navigazione – Oggetto dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca ha per oggetto l'aeromobile, le sue pertinenze e parti separabili anche se separate, tranne quelle che risultano appartenere a persona diversa dal proprietario dell'aeromobile, da scrittura avente data certa o dal certificato di immatricolazione dell'aeromobile.

  • Art. 15-novies D.Lgs. 28/2010 – Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

    Art. 15-novies D.Lgs. 28/2010 – Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

    2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

    3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

    4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l' articolo 99, commi 2 , 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 . (9) 10

  • Art. 1312 Codice della Navigazione – Contratto di assicurazione

    Art. 1312 Codice della Navigazione – Contratto di assicurazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La disposizione del secondo comma dell’articolo 534 si applica anche ai contratti di assicurazione in corso all’entrata in vigore del codice per i sinistri verificatisi posteriormente.

  • Art. 32-bis DPR 448/1988 – Opposizione

    Art. 32-bis DPR 448/1988 – Opposizione

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Con l’atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

    2. L’opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L’inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l’opponente può proporre ricorso per cassazione.

    3. Quando non deve dichiararne l’inammissibilità, il giudice trasmette l’opposizione con il fascicolo formato a norma dell’ articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per il giudizio.

    4. Nel giudizio conseguente all’opposizione il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna.

    5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.

    6. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

  • Art. 70 L. 354/1975 – Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza

    Art. 70 L. 354/1975 – Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

    3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d’appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell’articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

    4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

    5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell’ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell’anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.

    6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l’internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

    7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell’ordinamento giudiziario.

    8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

    9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

  • Art. 1058 Codice della Navigazione – Provvedimenti per impedire la partenza dell’aeromobile

    Art. 1058 Codice della Navigazione – Provvedimenti per impedire la partenza dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il giudice competente a sensi dell'articolo 1055 e, ove ne ricorra l'urgenza, il ENAC e l'autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l'aeromobile, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell'aeromobile.

  • Art. 69 L. 354/1975 – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza

    Art. 69 L. 354/1975 – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

    2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

    3. Sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali.

    4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo 208 del codice penale, nonché all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

    7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

    8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale.

    9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

    10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.

  • Art. 321 DPR 495/1992 – Efficienza degli arti

    Art. 321 DPR 495/1992 – Efficienza degli arti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della… patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

    2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.