Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 69 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale lavoratrici autonome

    Art. 69 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le lavoratrici autonome di cui all’articolo 66 hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo, anche continuativo, non superiore a tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

    2. Per il periodo di cui al comma 1, spetta un’indennità pari al 30 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria.

    3. Ai fini del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 32, 33, 34, 36.

  • Detrazione premi assicurazione vita e infortuni nel 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sui premi assicurativi pagati nel 2025.
    • Per polizze vita/morte e invalidità permanente: massimale 530 euro (codici 36 e 51).
    • Per polizze a tutela di persone con necessità di sostegno intensivo: massimale 750 euro (codici 38 e 52).
    • Per polizze rischio non autosufficienza: massimale 1.291,14 euro (codici 39 e 53).
    • I massimali delle tre categorie sono cumulabili tra loro se hai polizze diverse.
    • Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 si applicano regole del riordino delle detrazioni (reddito oltre 75.000 euro).

    Come funziona la detrazione per i premi assicurativi

    Se paghi premi per una polizza assicurativa, potresti aver diritto a una detrazione del 19% nel 730. La regola, però, non è uguale per tutti i tipi di polizza: i massimali cambiano a seconda di cosa copre il contratto. Vediamo come funziona.

    Le polizze che danno diritto alla detrazione si dividono in tre gruppi principali, con massimali diversi. Il primo gruppo comprende le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni che coprono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%: il massimale complessivo è 530 euro. Il secondo gruppo riguarda le polizze per la tutela di persone con necessità di sostegno intensivo (disabilità grave): il massimale aggiuntivo è 750 euro. Il terzo gruppo sono le polizze per il rischio di non autosufficienza, cioè quando una persona non riesce più a svolgere da sola le attività quotidiane: il massimale aggiuntivo è 1.291,14 euro.

    I tre massimali funzionano in modo coordinato, non semplicemente sommato. Il massimale di 750 euro per le polizze di sostegno intensivo è al netto dei premi già indicati per il primo gruppo (vita/invalidità). Lo stesso vale per il massimale da 1.291,14 euro per la non autosufficienza, che è al netto dei premi degli altri due gruppi. In pratica, ogni massimale ‘aggiunge’ uno spazio ulteriore di detrazione per quel tipo di rischio specifico.

    Attenzione alla data del contratto: le istruzioni distinguono tra contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 (codici 36, 38, 39) e contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (codici 51, 52, 53). Per i contratti nuovi del 2025, si applicano le regole del riordino delle detrazioni introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che introduce limiti aggiuntivi per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro.

    Massimali per tipo di polizza assicurativa
    Tipo di polizza Massimale Codice rigo E8-E10
    Vita e infortuni (morte o invalidità permanente >= 5%) – contratti fino al 31/12/2024 530,00 euro 36
    Vita e infortuni (morte o invalidità permanente >= 5%) – contratti dal 01/01/2025 530,00 euro (riordino) 51
    Tutela persone con necessità di sostegno intensivo – contratti fino al 31/12/2024 750,00 euro (al netto del cod. 36/51) 38
    Tutela persone con necessità di sostegno intensivo – contratti dal 01/01/2025 750,00 euro (riordino) 52
    Non autosufficienza – contratti fino al 31/12/2024 1.291,14 euro (al netto dei cod. 36/51 e 38/52) 39
    Non autosufficienza – contratti dal 01/01/2025 1.291,14 euro (riordino) 53

    Esempio pratico

    • Tizio paga ogni anno 400 euro di premio per una polizza vita (rischio morte), contratto stipulato nel 2022, codice 36. Indica 400 euro nel 730. La detrazione del 19% su 400 euro vale 76 euro di risparmio. Se Tizio pagasse anche 300 euro per una polizza di sostegno intensivo (codice 38), potrebbe indicare anche quei 300 euro separatamente: il massimale aggiuntivo di 750 euro (al netto dei 400 del codice 36) gli permette di coprire l’intera somma. La detrazione aggiuntiva del 19% su 300 euro vale altri 57 euro, per un totale di 133 euro di risparmio.

    Documenti necessari

    • Quietanza di pagamento del premio emessa dalla compagnia assicurativa
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se i premi sono stati trattenuti in busta paga (codici onere 36, 38, 39, 51, 52, 53)
    • Copia del contratto assicurativo (da conservare, non allegare al 730)
    • Per polizze stipulate dal 1° gennaio 2025: data di stipula del contratto

    Caio ha una polizza vita stipulata nel 2019

    Scenario. Caio paga ogni anno 620 euro di premio per una polizza vita che copre il rischio di morte e invalidità permanente. Il contratto è stato stipulato nel 2019, quindi rientra nel codice 36.

    Come si applica. Il massimale per questo tipo di polizza è 530 euro. Caio può indicare al massimo 530 euro nel rigo E8/E9/E10 con il codice 36, anche se il premio reale è 620 euro. La detrazione del 19% su 530 euro vale 100,70 euro di risparmio fiscale. La parte eccedente (90 euro) non è detraibile.

    In pratica

    • Importo da indicare nel 730: 530 euro (non 620)
    • Codice da usare: 36 (contratto stipulato prima del 2025)
    • Risparmio fiscale: 100,70 euro (19% di 530)

    Tizio ha anche una polizza per la non autosufficienza

    Scenario. Tizio paga 400 euro di polizza vita (codice 36) e 900 euro di polizza per rischio non autosufficienza (codice 39). Ha un reddito complessivo di 50.000 euro.

    Come si applica. Per la polizza vita indica 400 euro (sotto il massimale di 530). Per la polizza non autosufficienza, il massimale è 1.291,14 euro al netto dei premi vita/invalidità. Tizio può quindi indicare fino a 1.291,14 – 400 = 891,14 euro per il codice 39. Poiché ha speso 900 euro, indica 891,14 euro. La detrazione complessiva del 19% su 400 + 891,14 = 1.291,14 euro vale circa 245,32 euro di risparmio.

    In pratica

    • Codice 36: indica 400 euro (polizza vita)
    • Codice 39: indica 891,14 euro (limite 1.291,14 meno i 400 già usati)
    • Risparmio complessivo: circa 245 euro

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il massimale per la detrazione delle polizze vita?

    Per le polizze che coprono il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, il massimale complessivo è 530 euro. Il risparmio fiscale massimo è il 19% di 530, cioè 100,70 euro.

    Le polizze contro gli infortuni danno diritto alla detrazione?

    Sì, a condizione che il contratto preveda la copertura per il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%. Le polizze che coprono solo eventi come il ricovero ospedaliero, senza invalidità permanente, non rientrano in questa detrazione specifica.

    Ho stipulato una nuova polizza nel 2025: cambia qualcosa?

    Sì. I contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 usano codici diversi (51, 52, 53 invece di 36, 38, 39) e rientrano nel cosiddetto riordino delle detrazioni, che prevede limiti aggiuntivi per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

    I premi trattenuti in busta paga dal datore di lavoro vanno indicati nel 730?

    Sì. Se il datore di lavoro trattiene il premio direttamente dalla busta paga, l’importo è indicato nella Certificazione Unica con i codici onere corrispondenti. Devi comunque riportare quell’importo nei righi da E8 a E10 del 730.

    Posso detrarre i premi per la polizza di un familiare a carico?

    Sì. Le istruzioni prevedono che la detrazione spetti anche per i premi pagati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli.

    Il massimale di 530 euro vale per ogni polizza o in totale?

    Vale in totale. Se hai più polizze che coprono morte e invalidità permanente, la somma dei premi che puoi detrarre non può superare 530 euro complessivamente.

    Da leggere insieme

  • ACE abrogata dal 2025: cosa cambia per le società

    In sintesi

    • ACE abrogata dal 2025 dall’art. 5 del D.Lgs. 192/2024 (riforma IRPEF-IRES): nessuna nuova quota matura da quest’anno.
    • Le eccedenze pregresse rimangono: l’ACE maturata fino al periodo d’imposta 2024 e non ancora utilizzata è ancora riportabile e deducibile.
    • Nessuna perdita secca per chi ha eccedenze: le quote accumulate negli anni possono continuare a ridurre il reddito imponibile nei periodi successivi al 2024.
    • Pianificazione necessaria: conviene verificare l’ammontare dell’eccedenza ACE residua e programmare il suo utilizzo nei prossimi esercizi.
    • Il quadro ACE della dichiarazione 2026 (periodo d’imposta 2025) non accoglie nuova ACE, ma gestisce ancora il riporto delle eccedenze pregresse.

    Cos'era l'ACE e perché è stata soppressa

    L’ACE – Aiuto alla Crescita Economica – era un’agevolazione che riduceva il reddito imponibile IRES (e IRPEF per i soggetti IRPEF) in proporzione all’incremento del capitale proprio. In sostanza premiava le società che si finanziavano con equity anziché con debito, rendendo il capitale proprio fiscalmente un po’ meno oneroso del debito. Era in vigore dal 2011 e molte SRL e SpA l’avevano incorporata nella propria pianificazione fiscale.

    Il D.Lgs. 192/2024, che attua la riforma IRPEF-IRES, ha abrogato l’ACE a decorrere dal periodo d’imposta 2025. Questo significa che nel modello Redditi SC 2026, relativo all’anno 2025, non si calcola alcuna nuova quota ACE. L’agevolazione cessa di maturare.

    La buona notizia – e il punto più importante per chi ha accumulato eccedenze negli anni – è che le quote ACE maturate fino al 31 dicembre 2024 e non ancora utilizzate non si perdono. Continuano a essere riportabili nei periodi d’imposta successivi al 2024 secondo le regole vigenti fino all’abrogazione.

    Questo articolo spiega concretamente cosa cambia nella dichiarazione 2026 per le società che avevano in corso posizioni ACE, con un esempio numerico e i punti operativi da verificare subito con il proprio commercialista.

    ACE: prima e dopo l'abrogazione
    Aspetto Fino al periodo d'imposta 2024 Dal periodo d'imposta 2025
    Maturazione nuove quote ACE Sì, calcolate sull'incremento del capitale proprio rispetto alla base di riferimento No – nessuna nuova quota ACE matura
    Eccedenze pregresse non utilizzate Riportabili illimitatamente Ancora riportabili e deducibili secondo le regole previgenti
    Indicazione in dichiarazione Quadro ACE del modello Redditi SC Il quadro gestisce solo il riporto delle eccedenze pregresse
    Norma di riferimento Art. 1 D.L. 201/2011 e successive modifiche Art. 5 D.Lgs. 192/2024 (abrogazione)
    Effetto sul reddito imponibile 2025 Nessuna nuova riduzione da ACE corrente Possibile riduzione solo grazie alle eccedenze pregresse riportate

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL, esercizio 2025. Alfa SRL ha accumulato nel tempo un’eccedenza ACE pregressa di 80.000 euro, non ancora utilizzata perché negli anni passati il reddito imponibile era basso o in perdita.

      Nel 2025 Alfa SRL ha un reddito imponibile (dopo le variazioni in aumento e diminuzione) di 150.000 euro. Grazie all’eccedenza ACE pregressa, può ridurre la base imponibile di 80.000 euro, portandola a 70.000 euro. L’IRES (aliquota ordinaria 24%) è quindi calcolata su 70.000 euro anziché su 150.000 euro.

      Se non avesse eccedenze ACE pregresse – o se le avesse già esaurite – l’intera base imponibile di 150.000 euro sarebbe soggetta a IRES. L’eccedenza pregressa vale, in questo esempio, circa 19.200 euro di risparmio d’imposta.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC degli anni precedenti con il quadro ACE (per verificare l’eccedenza riportata)
    • Prospetto del patrimonio netto degli ultimi esercizi (per ricostruire la base ACE se non già documentata)
    • Bilanci d’esercizio 2021-2024 (gli anni in cui è stata maturata l’eccedenza)
    • Eventuale parere o calcolo del commercialista sull’eccedenza ACE residua utilizzabile
    • Documentazione degli aumenti di capitale o conferimenti che hanno generato l’incremento ACE

    Caso 1: società con eccedenza ACE consistente

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2018 e ha sempre tenuto utili in riserva rafforzando il patrimonio netto. Negli anni ha accumulato un’eccedenza ACE di 200.000 euro non ancora utilizzata per intero, perché spesso il reddito imponibile era inferiore all’eccedenza disponibile.

    Come si applica. Alfa SRL non perde le eccedenze ACE pregresse: può continuare a dedurle nei prossimi anni. La strategia ottimale è verificare ogni anno l’ammontare del reddito imponibile e capire quanta eccedenza ACE conviene utilizzare. Non c’è urgenza di ‘consumare’ tutta l’eccedenza in un anno: è riportabile senza limite di tempo. Il commercialista di Alfa SRL dovrà però aggiornarsi sulla compilazione del quadro ACE nel modello Redditi SC 2026, che ora gestisce solo il riporto delle eccedenze pregresse e non calcola più nuove quote.

    In pratica

    • Recupera il modello Redditi SC degli anni scorsi e verifica la riga con l’eccedenza ACE riportata a nuovo.
    • Pianifica l’utilizzo dell’eccedenza pregressa nei prossimi anni in base alle previsioni di reddito imponibile.
    • Se hai dubbi sul calcolo della base ACE storica, chiedila espressamente al tuo commercialista prima di presentare la dichiarazione 2026.

    Caso 2: società che contava sull'ACE per la pianificazione futura

    Scenario. Tizio e Caio sono soci di Alfa SRL e avevano pianificato un aumento di capitale per il 2025 proprio per generare nuova ACE e ridurre il carico fiscale degli anni successivi. Il piano era stato costruito sapendo che l’ACE avrebbe abbattuto il reddito imponibile futuro.

    Come si applica. L’abrogazione cambia radicalmente la convenienza di quell’operazione. Un aumento di capitale effettuato nel 2025 non genera più ACE: non c’è più l’agevolazione che lo rendeva fiscalmente vantaggioso rispetto ad altre forme di finanziamento. Tizio e Caio devono riesaminare il piano con il commercialista valutando se l’aumento di capitale abbia ancora senso per altri motivi (rafforzamento patrimoniale, accesso al credito, ratio debitoria) oppure se il capitale aggiuntivo sia meglio impiegato altrove. Non esiste, allo stato, un’agevolazione equivalente all’ACE che la sostituisca.

    In pratica

    • Rivedi qualsiasi piano di aumento di capitale costruito in prospettiva ACE: l’agevolazione non c’è più.
    • Valuta se esistono altri incentivi (crediti d’imposta per investimenti, zone speciali, ecc.) che possano orientare la pianificazione in modo alternativo.
    • Controlla che il commercialista non abbia già predisposto calcoli previsionali con ACE 2025: andrebbero aggiornati.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dal 2025 l'ACE non esiste più: le eccedenze degli anni precedenti si perdono?

    No. Le eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta 2024 e non ancora utilizzate continuano a essere riportabili e deducibili dal reddito imponibile dei periodi successivi al 2024. L’abrogazione impedisce che maturino nuove quote, ma non cancella quelle già accumulate.

    Come faccio a sapere quanta eccedenza ACE ho disponibile?

    L’eccedenza ACE si trova nel quadro ACE del modello Redditi SC degli anni precedenti. Se non hai mai utilizzato tutta la deduzione in un anno perché il reddito imponibile era insufficiente, la parte residua è stata riportata nella riga apposita. Chiedi al commercialista di ricavare il saldo aggiornato.

    Se nel 2025 aumento il capitale di Alfa SRL, ottengo nuova ACE?

    No. Gli incrementi di capitale proprio effettuati dal periodo d’imposta 2025 in poi non generano nuova ACE. L’agevolazione è stata abrogata dall’art. 5 del D.Lgs. 192/2024. Eventuali aumenti di capitale del 2025 non producono alcuna quota ACE deducibile.

    C'è un limite di tempo per usare le eccedenze ACE pregresse?

    No, non c’è un termine di decadenza. Le eccedenze pregresse si riportano illimitatamente finché non vengono interamente assorbite dal reddito imponibile degli esercizi successivi. Puoi usarne una quota ogni anno senza fretta.

    Dove si indica l'eccedenza ACE pregressa nel modello Redditi SC 2026?

    Il modello Redditi SC 2026 (periodo d’imposta 2025) prevede ancora il quadro dedicato all’ACE per la gestione delle eccedenze pregresse riportate. Non si calcola più nuova ACE, ma il riporto delle eccedenze va indicato correttamente per non perderle. Segui le istruzioni ufficiali aggiornate o affidati al tuo software di compilazione.

    L'abrogazione dell'ACE riguarda anche le imprese individuali e i professionisti?

    L’ACE riguardava principalmente le società di capitali (IRES), ma toccava anche le imprese in contabilità ordinaria soggette a IRPEF. L’abrogazione da parte del D.Lgs. 192/2024 si applica a tutti i soggetti che beneficiavano dell’agevolazione, con le stesse regole transitorie sulle eccedenze pregresse.

  • Art. 68 D.Lgs. 151/2001 – Misura dell’indennità per autonome

    Art. 68 D.Lgs. 151/2001 – Misura dell’indennità per autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome è pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria, moltiplicato per il numero delle giornate di congedo di maternità.

  • Dipendente con 28.000 euro: cosa cambia con la riforma IRPEF 2026? caso pratico

    In sintesi

    • Chi guadagna esattamente 28.000 euro annui non ottiene alcun beneficio dalla riduzione al 33%, poiché ricade interamente nel primo scaglione al 23%.
    • Per redditi di 28.001-30.000 euro il risparmio è molto contenuto: pochi euro annui.
    • Il secondo scaglione al 33% si applica solo sulla parte di reddito che supera 28.000 euro.
    • I lavoratori dipendenti con reddito appena sopra 28.000 euro vedranno una variazione minima in busta paga.
    • Il maggiore beneficio è per chi ha redditi nella parte alta del secondo scaglione (vicino a 50.000 euro).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 3 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riduce dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF del secondo scaglione (art. 11, co. 1, lett. b TUIR), in vigore dal 1° gennaio 2026. Per un reddito pari al limite superiore del primo scaglione (28.000 euro), l’impatto è nullo; per redditi appena superiori, il beneficio cresce proporzionalmente.

    Approfondimento normativo completo: Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%.

    Perché un reddito di 28.000 euro è il caso limite della riforma IRPEF 2026

    La riforma IRPEF introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026 agisce esclusivamente sul secondo scaglione, riducendo l’aliquota dal 35% al 33%. Chi ha un reddito imponibile di esattamente 28.000 euro si trova al limite superiore del primo scaglione: la sua intera base imponibile è tassata al 23%, e la riduzione al 33% non produce alcun effetto perché nessuna quota del suo reddito cade nel secondo scaglione.

    Per il lavoratore dipendente con reddito appena sopra i 28.000 euro – poniamo 28.500 euro – la quota soggetta al nuovo 33% è di soli 500 euro. Il risparmio annuo è pari al 2% di 500 euro, ossia 10 euro l’anno. Questo illustra come il beneficio sia direttamente proporzionale alla parte di reddito che supera la soglia di 28.000 euro, e come cresca progressivamente fino al massimo di 440 euro per chi arriva a 50.000 euro.

    Il caso del lavoratore dipendente con reddito di 28.000 euro è comunque importante per comprendere la struttura della riforma: la legge non ha modificato il primo scaglione né le detrazioni per lavoro dipendente. Chi si trova nella fascia più bassa di reddito non ottiene benefici diretti dalla riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione. Eventuali benefici per questa fascia derivano da altri strumenti come il trattamento integrativo (bonus IRPEF), che ha una disciplina separata.

    Cosa verificare se si è vicini alla soglia dei 28.000 euro

    • Calcolare con precisione il reddito imponibile IRPEF 2026, al netto di eventuali deduzioni.
    • Verificare se il reddito supera i 28.000 euro: solo in quel caso si ottiene un beneficio dalla riforma.
    • Controllare la busta paga di gennaio 2026 per rilevare eventuali variazioni nelle ritenute.
    • Verificare il trattamento integrativo (art. 1, D.L. 3/2020) se il reddito è nella fascia 15.000-28.000 euro.
    • In caso di redditi aggiuntivi (affitti, cedolari, lavori occasionali) calcolare il reddito complessivo totale.

    Caso 1: Tizio, operaio con reddito da lavoro dipendente di 28.000 euro esatti

    Scenario. Tizio è un operaio con reddito imponibile IRPEF di 28.000 euro, esattamente al limite del primo scaglione. Tutta la sua base imponibile ricade nel primo scaglione (fino a 28.000 euro), tassato al 23%. La legge di bilancio 2026 non modifica questa aliquota. Tizio non trae quindi alcun vantaggio diretto dalla riduzione dell’aliquota al 33%.

    Come si legge in pratica. L’IRPEF lorda di Tizio è: 28.000 × 23% = 6.440 euro, identica al 2025. Non c’è alcuna quota di reddito nel secondo scaglione, quindi la riduzione al 33% non produce alcun effetto. Le buste paga di gennaio 2026 rimarranno invariate rispetto a dicembre 2025, salvo variazioni derivanti da altri fattori (detrazioni, trattamento integrativo, addizionali regionali e comunali).

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito imponibile: 28.000 euro (interamente nel primo scaglione)
    • Aliquota applicata: 23% (invariata)
    • IRPEF lorda 2025 e 2026: 6.440 euro
    • Risparmio da riforma IRPEF 2026: zero euro
    • Note: nessuna variazione in busta paga per effetto del comma 3 LB 2026

    Caso 2: Caia, impiegata con reddito da lavoro dipendente di 30.000 euro

    Scenario. Caia lavora come impiegata amministrativa con reddito imponibile IRPEF di 30.000 euro. Il reddito supera di 2.000 euro il limite del primo scaglione. La quota di 2.000 euro (30.000 – 28.000) ricade nel secondo scaglione, soggetta nel 2026 all’aliquota del 33% anziché al 35% del 2025. Il beneficio è contenuto ma reale e immediatamente visibile nelle buste paga di gennaio 2026.

    Come si legge in pratica. Primo scaglione: 28.000 × 23% = 6.440 euro (invariato). Secondo scaglione: 2.000 × 33% = 660 euro (nel 2025 era 2.000 × 35% = 700 euro). IRPEF lorda 2026: 7.100 euro contro 7.140 euro del 2025. Risparmio annuo: 40 euro, pari a circa 3,33 euro mensili in più in busta paga. Il beneficio è proporzionalmente ridotto perché solo 2.000 euro su 30.000 cadono nel secondo scaglione.

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito imponibile: 30.000 euro
    • Quota nel secondo scaglione: 2.000 euro
    • IRPEF lorda 2025: 7.140 euro
    • IRPEF lorda 2026: 7.100 euro
    • Risparmio annuo: 40 euro (circa 3,33 euro/mese)

    Caso 3: Sempronio, tecnico con 28.000 euro da lavoro dipendente e reddito da affitto tassato con cedolare secca

    Scenario. Sempronio percepisce 28.000 euro da lavoro dipendente e un reddito da locazione tassato con cedolare secca di 5.000 euro. Il reddito da cedolare secca non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF progressiva. Il reddito complessivo IRPEF ai fini degli scaglioni è quindi di soli 28.000 euro, interamente nel primo scaglione. Sempronio non ottiene benefici dalla riforma.

    Come si legge in pratica. L’IRPEF progressiva di Sempronio è calcolata su 28.000 euro: 28.000 × 23% = 6.440 euro, invariata rispetto al 2025. La cedolare secca sui 5.000 euro di canone è un’imposta sostitutiva con aliquota propria (21% o 10% per canone concordato), separata dall’IRPEF progressiva. Il comma 3 della legge di bilancio 2026 non modifica le imposte sostitutive, né concorre con il calcolo degli scaglioni.

    Riepilogo Caso 3

    • Reddito da lavoro dipendente: 28.000 euro (primo scaglione 23%)
    • Reddito da affitto con cedolare secca: 5.000 euro (tassazione separata)
    • IRPEF progressiva 2025 e 2026: 6.440 euro (invariata)
    • Risparmio da riforma IRPEF 2026: zero euro
    • Note: la cedolare secca non concorre agli scaglioni IRPEF ordinari

    Quando conviene una verifica

    Per un’analisi personalizzata dell’impatto IRPEF 2026 sul tuo reddito: Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Un dipendente con 28.000 euro di reddito ottiene qualche beneficio dalla riforma IRPEF 2026?

    Non ottiene benefici dalla riduzione dell’aliquota al 33%, poiché il suo intero reddito ricade nel primo scaglione (fino a 28.000 euro), tassato al 23%, aliquota che non è stata modificata dalla legge di bilancio 2026. Il risparmio dalla riforma scatta solo per la quota di reddito che supera i 28.000 euro e ricade nel secondo scaglione.

    Esiste un'altra misura fiscale del 2026 che riguarda i redditi sotto i 28.000 euro?

    Per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, o nella fascia 15.001-28.000 euro in presenza di determinate condizioni, è previsto il trattamento integrativo (art. 1, D.L. 3/2020, cosiddetto bonus IRPEF). Questa misura ha una disciplina e un perimetro propri, separati dalla riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026.

    Come si calcola la quota di reddito soggetta al nuovo 33% per un dipendente con 29.000 euro?

    Per un reddito di 29.000 euro, la quota soggetta al 33% è pari a 1.000 euro (differenza tra 29.000 e la soglia del primo scaglione, 28.000 euro). L’imposta sul secondo scaglione è: 1.000 × 33% = 330 euro (nel 2025 era 350 euro). Il risparmio annuo è di 20 euro. Il primo scaglione rimane tassato al 23%: 28.000 × 23% = 6.440 euro.

    I redditi da cedolare secca entrano nel calcolo degli scaglioni IRPEF?

    No. I redditi da locazione tassati con cedolare secca sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF progressiva. Di conseguenza, non rilevano ai fini dell’applicazione degli scaglioni e non influenzano il beneficio derivante dalla riduzione dell’aliquota al 33% introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026.

    La riforma IRPEF 2026 modifica anche le detrazioni per lavoro dipendente?

    Il comma 3 della legge di bilancio 2026 interviene esclusivamente sull’aliquota del secondo scaglione IRPEF (art. 11, co. 1, lett. b TUIR), riducendola dal 35% al 33%. Non modifica le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR), il trattamento integrativo o le detrazioni per familiari a carico. Eventuali modifiche a questi istituti derivano da altre disposizioni della legge di bilancio 2026 o da normativa separata.

    Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Quando arrivano aumenti e arretrati dei dipendenti pubblici, Aumento stipendio polizia locale e dipendenti comunali 2022-2024, Artigiano e anche dipendente, Fringe benefit e Redditi assimilati al lavoro dipendente.

  • Art. 67 D.Lgs. 151/2001 – Modalità di erogazione indennità autonome

    Art. 67 D.Lgs. 151/2001 – Modalità di erogazione indennità autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità di cui all’articolo 66 è corrisposta dall’INPS, a domanda dell’interessata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

    2. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine di un anno dalla fine del congedo di maternità.

  • Detrazione per pensione nel 730 2026: importi e fasce

    In sintesi

    • Detrazione distinta dal lavoro dipendente: i pensionati non beneficiano della stessa detrazione dei lavoratori – ne hanno una propria, disciplinata dall’art. 13 TUIR.
    • Rapportata ai giorni di pensione: se la pensione è iniziata o terminata nel corso dell’anno, la detrazione si calcola in proporzione ai giorni effettivi.
    • Decresce col reddito complessivo: più è alto il reddito complessivo, minore è la detrazione, fino ad azzerarsi al superamento della soglia massima.
    • Esonero dalla dichiarazione: chi ha solo reddito da pensione può non presentare il 730 se il reddito complessivo non supera 8.500 euro (o 7.500 con terreni e abitazione principale).
    • Non si cumula con l’ulteriore detrazione Legge Bilancio 2025: i pensionati sono esclusi dall’ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito tra 20.000 e 40.000 euro.
    • La riconosce l’ente pensionistico: INPS o altro ente eroga la detrazione ogni mese nella rata di pensione; il 730 serve al conguaglio finale.

    Come funziona la detrazione per i pensionati

    Se percepisci una pensione – di vecchiaia, di anzianità, di invalidità o ai superstiti – hai diritto a una detrazione IRPEF specifica per i redditi da pensione. Questa detrazione riduce direttamente l’imposta che altrimenti pagheresti sul reddito pensionistico.

    La detrazione per pensione è separata da quella per lavoro dipendente: hanno importi e fasce di reddito diversi. Come per il lavoro dipendente, anche la detrazione per pensione si riduce all’aumentare del reddito complessivo: se hai altri redditi (per esempio affitti, rendite) che si sommano alla pensione, l’importo della detrazione scende. Quando il reddito complessivo supera la soglia massima, la detrazione si azzera del tutto.

    L’ente pensionistico (tipicamente INPS) riconosce la detrazione già in fase di erogazione mensile. Presentando il 730, il sostituto d’imposta o il CAF ricalcola l’importo esatto tenendo conto di tutti i redditi dell’anno, e aggiusta il tiro: se ne hai ricevuta troppa, restituirai la differenza; se ne hai ricevuta troppo poca, ti verrà rimborsata.

    Soglie per l'esonero dalla dichiarazione con reddito da pensione
    Tipo di reddito Limite per esonero
    Solo pensione + altre tipologie di reddito fino a 8.500 euro
    Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze fino a 7.500 euro (quota pensione) + 185,92 euro (terreni)
    Pensione + assegno periodico coniuge + altri fino a 8.500 euro

    Esempio pratico

    • Caio è in pensione da anni e nel 2025 ha percepito solo una pensione INPS di 9.000 euro annui. Non ha altri redditi. Poiché il reddito supera la soglia di esonero di 8.500 euro, Caio deve presentare il 730. L’ente pensionistico ha già applicato mensilmente la detrazione per pensionati; il 730 verifica la correttezza dell’importo riconosciuto e determina se spetta un rimborso o se c’è un piccolo debito da saldare.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’ente pensionistico (INPS o altro – punti 3 e 7)
    • Modello 730/2026 precompilato o ordinario
    • Eventuale documentazione di altri redditi (rendite catastali, affitti, ecc.) che incidono sul reddito complessivo
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (rilasciato da CAF o sostituto)

    Pensionato con sola pensione e reddito sotto soglia di esonero

    Scenario. Tizio ha 70 anni e riceve una pensione INPS di 7.000 euro annui. Non ha altri redditi, solo l’abitazione principale (esente IMU). Ha maturato 365 giorni di pensione nel 2025.

    Come si applica. Il reddito complessivo di Tizio è 7.000 euro, inferiore a 7.500 euro (soglia per esonero con pensione + ab. principale). Se il sostituto ha operato le ritenute, Tizio può presentare il 730 per recuperare il credito; altrimenti è esonerato. La detrazione per pensionati si applica per l’intero anno (365 giorni) e riduce l’imposta lorda. Con redditi così bassi, è probabile che non sia dovuta alcuna IRPEF netta.

    In pratica

    • Reddito ≤ 7.500 euro + ab. principale: esonero dalla dichiarazione, salvo volontà di recuperare ritenute già subite.
    • Nessun cumulo con ulteriore detrazione Legge Bilancio 2025: i pensionati ne sono esclusi.

    Pensionato con pensione e reddito da locazione

    Scenario. Sempronio è pensionato e affitta un appartamento con cedolare secca. Nel 2025 la sua pensione è 12.000 euro e il canone di locazione 4.800 euro (soggetto a cedolare secca). Il reddito complessivo ai fini della detrazione comprende anche i redditi da locazione.

    Come si applica. Il reddito complessivo di Sempronio supera la soglia di esonero (8.500 euro): deve presentare il 730. La detrazione per pensionati spetta ma su un reddito complessivo più elevato, quindi l’importo sarà inferiore rispetto a un pensionato con solo pensione. Le istruzioni AdE precisano che ai fini della detrazione per pensione rileva il reddito complessivo nella sua totalità, comprese le quote di reddito da locazione assoggettate a cedolare secca.

    In pratica

    • Reddito da locazione in cedolare secca entra nel reddito complessivo per il calcolo della detrazione pensione.
    • Sempronio deve compilare il quadro B (fabbricati) e il quadro C sezione I (pensione) nel 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto vale la detrazione per pensionati nel 2025?

    La detrazione per pensione spetta in misura che scende al crescere del reddito complessivo. Le istruzioni AdE rimandano alla tabella 7 in appendice al modello 730/2026. L’ente pensionistico la applica ogni mese; il 730 la ricalcola sul reddito effettivo annuo.

    I pensionati beneficiano anche dell'aumento a 1.955 euro del 2025?

    No: l’aumento a 1.955 euro riguarda la detrazione per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni). I pensionati hanno una detrazione distinta con importi propri.

    Se sono in pensione da metà anno, la detrazione si dimezza?

    Sì, in proporzione. La detrazione per pensione è rapportata ai giorni di pensione indicati nel punto 7 della Certificazione Unica 2026. Se la pensione decorre dal 1° luglio, si conteggiano 184 giorni su 365.

    Devo presentare il 730 se ho solo la pensione?

    Dipende dall’importo. Se hai solo pensione e reddito complessivo fino a 8.500 euro, o fino a 7.500 euro se possiedi anche l’abitazione principale e terreni, puoi essere esonerato, a condizione che le detrazioni per coniuge e familiari a carico spettino e non siano dovute addizionali. Se il sostituto ha già operato le ritenute, conviene comunque presentarlo per recuperarle.

    L'ulteriore detrazione della Legge di Bilancio 2025 spetta anche ai pensionati?

    No. L’ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuta ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei pensionati.

    Pensione e lavoro part-time: come si calcolano le detrazioni?

    Si applicano entrambe: la detrazione per pensione (rapportata ai giorni di pensione) e la detrazione per lavoro dipendente (rapportata ai giorni lavorati). La somma dei giorni delle due sezioni non può superare 365.

    Vedi anche: Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga e Convivente e pensione di reversibilità.

  • Art. 66 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità per lavoratrici autonome

    Art. 66 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità per lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici autonome, artigiane e commercianti ed esercenti attività di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta un’indennità di maternità per due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa.

    2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata al reddito.

    3. L’indennità è corrisposta anche in caso di adozione e di affidamento preadottivo di minori, con le modalità di cui all’articolo 26.

  • Art. 65 D.Lgs. 151/2001 – Attività socialmente utili e maternità

    Art. 65 D.Lgs. 151/2001 – Attività socialmente utili e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle donne che svolgono attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, spetta l’indennità di maternità nella misura e con le modalità previste per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 64.

  • Scissione di società: regole fiscali e dichiarazione

    In sintesi

    • Operazione neutra: la scissione non genera plusvalenze né reddito imponibile (art. 173 TUIR).
    • Continuità dei valori: i valori fiscali dell’azienda scissa proseguono invariati nelle società beneficiarie.
    • Perdite con freno: il riporto delle perdite segue gli stessi limiti della fusione – tetto del patrimonio netto e test di vitalità.
    • Responsabilità solidale: per i debiti tributari della società scissa, tutte le beneficiarie rispondono solidalmente.
    • Due tipi di scissione: totale (la scissa si estingue) o parziale (la scissa sopravvive cedendo solo una parte del patrimonio).

    Cos'è la scissione e perché è neutra fiscalmente

    La scissione è l’operazione inversa della fusione: anziché unire società, se ne divide il patrimonio. Una parte (o tutto) del patrimonio della società scissa viene trasferita a una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione. Ai soci della scissa vengono assegnate partecipazioni nelle beneficiarie. Quando il patrimonio è trasferito interamente e la scissa si estingue si parla di scissione totale; quando la scissa conserva una parte del patrimonio si parla di scissione parziale.

    L’art. 173 del TUIR stabilisce che la scissione è fiscalmente neutra: non emergono plusvalenze e non si pagano imposte per effetto dell’operazione in sé. I valori fiscali dei beni trasferiti – ovvero i costi riconosciuti ai fini delle imposte – proseguono in continuità presso le società beneficiarie: le beneficiarie ereditano esattamente gli stessi valori che i beni avevano nella scissa, senza rivalutazioni fiscali.

    I punti più delicati riguardano le perdite pregresse (riportabili, ma con limiti analoghi a quelli della fusione) e la responsabilità solidale per i debiti tributari. Se la società scissa aveva pendenze con il Fisco, le beneficiarie ne rispondono solidalmente: questo è un aspetto da verificare con attenzione prima di procedere.

    Scissione: principali effetti fiscali
    Elemento Trattamento fiscale
    Plusvalenze da scissione Non emergono – operazione neutra
    Valori fiscali dei beni trasferiti Continuità: la beneficiaria eredita gli stessi valori della scissa
    Riporto perdite pregresse Ammesso entro il limite del patrimonio netto, con test di vitalità
    Debiti tributari della scissa Responsabilità solidale di tutte le beneficiarie
    Scissione totale La scissa si estingue; tutto il patrimonio va alle beneficiarie
    Scissione parziale La scissa sopravvive; solo una parte del patrimonio è trasferita

    Esempio pratico

    • Alfa SRL scinde parzialmente il ramo immobiliare a favore di Beta SRL (nuova costituzione). I beni immobili avevano un valore fiscalmente riconosciuto di 500.000 euro nel bilancio di Alfa. Dopo la scissione, Beta SRL eredita quegli stessi 500.000 euro come base fiscale: non c’è nessuna rivalutazione, e gli ammortamenti futuri di Beta SRL partiranno dal valore originario, non dal valore di mercato attuale. Le perdite fiscali di Alfa (ipotesi: 60.000 euro) sono ripartite tra Alfa e Beta in proporzione al patrimonio netto trasferito, e in ogni caso sono riportabili solo entro i limiti del patrimonio netto e previo superamento del test di vitalità.

    Documenti necessari

    • Progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.) con relazione degli amministratori
    • Situazione patrimoniale della società scissa alla data di riferimento
    • Perizia di congruità (se richiesta o opportuna)
    • Delibere assembleari di approvazione della scissione
    • Atto di scissione notarile
    • Prospetto delle perdite fiscali pregresse e del patrimonio netto della scissa

    Caso 1: Tizio scinde l'azienda in due rami distinti

    Scenario. Gamma SRL svolge sia attività commerciale che attività immobiliare. Tizio (socio unico) decide di separare i due rami: il ramo immobiliare va alla nuova Delta SRL, mentre Gamma SRL continua con il solo ramo commerciale. Si tratta di una scissione parziale.

    Come si applica. Sul piano fiscale, i beni del ramo immobiliare passano a Delta SRL ai loro valori fiscali originari: se un immobile era iscritto a 300.000 euro con valore fiscale residuo di 200.000, Delta parte da 200.000. Non emerge nessuna plusvalenza, e Delta non può scegliere valori diversi. Le perdite fiscali di Gamma vengono ripartite tra Gamma e Delta in proporzione al patrimonio netto assegnato a ciascuna. Tizio, come socio unico, riceve partecipazioni sia in Gamma che in Delta: il valore complessivo delle sue partecipazioni resta lo stesso di prima, semplicemente diviso tra due soggetti.

    In pratica

    • I valori fiscali non cambiano per effetto della scissione: nessuna rivalutazione automatica.
    • Le perdite si ripartiscono proporzionalmente al patrimonio netto assegnato a ciascuna beneficiaria.
    • Il socio riceve partecipazioni nelle beneficiarie senza oneri fiscali immediati.

    Caso 2: Caio scopre la responsabilità solidale per i debiti tributari

    Scenario. Beta SRL si scinde totalmente: il patrimonio viene diviso tra due nuove società, Alfa SRL e Gamma SRL. Dopo la scissione, l’Agenzia delle Entrate accerta che Beta SRL aveva un debito IVA non versato di 30.000 euro relativo a periodi ante-scissione.

    Come si applica. La legge prevede la responsabilità solidale delle beneficiarie per i debiti tributari della società scissa. Alfa SRL e Gamma SRL rispondono entrambe per i 30.000 euro di IVA, anche se Beta SRL si è estinta. In linea di principio la responsabilità di ciascuna è limitata al valore del patrimonio netto ricevuto dalla scissione, ma si tratta comunque di un rischio concreto. Per questo, prima di procedere con una scissione è indispensabile fare una due diligence fiscale accurata sulla società scissa: verificare eventuali contenziosi, accertamenti in corso o esposizioni non ancora emerse.

    In pratica

    • Prima della scissione, verificare sempre la posizione fiscale della scissa (accertamenti, contenziosi, debiti).
    • Le beneficiarie rispondono solidalmente dei debiti tributari della scissa, anche dopo l’estinzione di quest’ultima.
    • Inserire nel progetto di scissione clausole di garanzia tra le parti per regolare eventuali sopravvenienze passive.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La scissione di una società è soggetta a tassazione?

    No. L’art. 173 del TUIR la qualifica come operazione fiscalmente neutra: non emergono redditi imponibili per effetto della scissione, né in capo alla scissa né alle beneficiarie.

    I beni trasferiti con la scissione vengono rivalutati fiscalmente?

    No. Vige il principio di continuità: le beneficiarie ereditano gli stessi valori fiscali che i beni avevano nella scissa. Non c’è nessuna rivalutazione automatica ai fini delle imposte.

    Le perdite pregresse della società scissa si possono riportare?

    Sì, ma con limiti. Il riporto è consentito solo entro il limite del patrimonio netto della società che ha prodotto le perdite, e solo se quella società supera il test di vitalità (ricavi e costi del personale sopra una soglia minima nell’anno precedente).

    Cosa succede ai debiti con il Fisco in caso di scissione?

    Le beneficiarie rispondono solidalmente per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi ante-scissione. La responsabilità di ciascuna è in genere proporzionale al patrimonio netto ricevuto, ma il rischio di esposizione è reale.

    Qual è la differenza tra scissione totale e scissione parziale?

    Nella scissione totale la società scissa si estingue e tutto il suo patrimonio va alle beneficiarie. Nella scissione parziale la scissa sopravvive e cede solo una parte del patrimonio a una o più beneficiarie.

    I soci della società scissa devono pagare imposte sulle partecipazioni ricevute nelle beneficiarie?

    No, non nell’immediato. L’assegnazione delle partecipazioni nelle beneficiarie non è un evento imponibile: il socio riceve le nuove quote ai valori fiscali delle vecchie, senza emergere plusvalenze al momento della scissione.

  • Art. 64-ter D.Lgs. 151/2001 – Automaticità prestazioni gestione separata

    Art. 64-ter D.Lgs. 151/2001 – Automaticità prestazioni gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I trattamenti economici previsti dagli articoli 64 e 64-bis sono erogati prescindendo dall’effettivo versamento dei contributi da parte del committente o associante, purché la lavoratrice abbia percepito almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il congedo di maternità.

  • Immobile in comodato gratuito: come si dichiara nel 730/2026

    In sintesi

    • Dichiara il proprietario, non chi usa la casa: il comodatario (chi riceve l’immobile in prestito gratuito) non compila il quadro B.
    • Codice ’10’: per il comodato a un familiare che ci dimora abitualmente (la residenza anagrafica lo conferma).
    • Codice ‘2’: per il comodato a persone diverse dai propri familiari (amici, conoscenti, terzi).
    • IMU sostituisce l’IRPEF sugli immobili non locati, compresi quelli in comodato. L’immobile va però comunque dichiarato nel quadro B.
    • Riduzione IMU al 50% per il comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che usano l’immobile come abitazione principale: non si indica il codice 1 nella colonna 12.
    • Locazioni brevi da parte del comodatario: il proprietario dichiara nel quadro B solo la rendita catastale; il reddito da locazione va dichiarato dal comodatario nel quadro D come reddito diverso.

    Chi deve compilare il quadro B per un immobile in comodato

    Il comodato gratuito è il caso in cui presti un immobile a qualcuno senza ricevere nulla in cambio: un appartamento dato a un figlio, a un genitore, a un amico. Chi riceve l’immobile in uso gratuito (il comodatario) non deve dichiararlo: l’obbligo spetta sempre al proprietario.

    Nel quadro B, il proprietario indica la rendita catastale dell’immobile e sceglie il codice di utilizzo corretto in base a chi usa la casa. La scelta del codice è importante perché determina se l’IMU assorbe anche l’IRPEF o se invece ci sono eccezioni da segnalare.

    In generale, sugli immobili non locati (compresi quelli in comodato) l’IMU sostituisce l’IRPEF: questo significa che non pagherai una seconda imposta sul reddito fondiario. Tuttavia l’immobile va comunque inserito nel quadro B: non dichiararlo sarebbe un errore.

    Attenzione a una situazione particolare: se il comodatario (chi usa la casa) la affitta per brevi periodi (locazioni brevi fino a 30 giorni), il reddito da quell’affitto non è del proprietario ma del comodatario stesso, che lo dichiara nel quadro D. Il proprietario, nel suo quadro B, indica solo la rendita catastale.

    Codici di utilizzo per immobili in comodato
    Situazione Codice col. 2 Effetto IMU/IRPEF
    Comodato a familiare convivente che usa l'immobile come abitazione principale 10 IMU sostituisce IRPEF; possibile riduzione IMU al 50% per parenti in linea retta 1° grado
    Comodato a persone non familiari (terzi, amici, ecc.) 2 IMU sostituisce IRPEF
    Comodato ad abitante regione Abruzzo colpito da sisma 6 aprile 2009 15 Trattamento speciale: vedi istruzioni colonna 2 codice '15'

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un appartamento che ha prestato gratuitamente a sua figlia (parente in linea retta di primo grado), che vi abita come abitazione principale e risulta iscritta all’anagrafe. Tizio indica nel quadro B: colonna 1 = rendita catastale (es. 500 euro), colonna 2 = codice ’10’, colonna 3 = 365 giorni, colonna 4 = 100%. La colonna 12 rimane vuota perché il comodato a parenti di primo grado non dà diritto all’esenzione totale IMU, ma solo alla riduzione al 50%. L’IRPEF sul reddito fondiario non è dovuta perché sostituita dall’IMU.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per la rendita e la categoria catastale)
    • Contratto di comodato scritto (consigliato, anche se non sempre obbligatorio)
    • Certificato di residenza anagrafica del comodatario nella casa (necessario per il codice ’10’)
    • Atto di acquisto o altra documentazione della quota di possesso

    Caso 1 – Tizio presta la casa al figlio che vi abita

    Scenario. Tizio ha un appartamento libero che cede in comodato gratuito al figlio. Il figlio è iscritto all’anagrafe in quell’indirizzo e ci vive come abitazione principale.

    Come si applica. Il codice corretto è ’10’: comodato a familiare che vi dimora abitualmente con iscrizione anagrafica. L’IMU è ridotta al 50% (agevolazione legge n. 208/2015), ma Tizio non indica il codice 1 nella colonna 12 perché non c’è esenzione totale. L’IRPEF non si paga: è sostituita dall’IMU.

    In pratica

    • Colonna 2 (Utilizzo): codice ’10’.
    • Colonna 12 (Casi particolari IMU): lasciare vuota.
    • IMU: ridotta al 50% dal Comune. IRPEF: non dovuta.

    Caso 2 – Caio presta la casa a un amico

    Scenario. Caio possiede un secondo appartamento che non usa e lo cede gratuitamente a un amico (non un familiare). L’amico non lo affitta e ci vive stabilmente.

    Come si applica. Il codice corretto è ‘2’: immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione o dato in uso gratuito a persone diverse dai familiari. Anche qui l’IMU sostituisce l’IRPEF. Caio non paga IRPEF sul reddito fondiario, ma deve comunque compilare il quadro B.

    In pratica

    • Colonna 2 (Utilizzo): codice ‘2’.
    • L’IMU è dovuta per intero (nessuna riduzione per comodato a terzi).
    • Colonna 12: lasciare vuota. IRPEF: non dovuta, sostituita da IMU.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il comodatario deve dichiarare qualcosa nel 730?

    No. L’immobile non va dichiarato dal comodatario nel quadro B. Solo il proprietario (o l’usufruttuario) compila il quadro B. Fa eccezione il caso in cui il comodatario effettui locazioni brevi: in quel caso lui dichiara il reddito nel quadro D.

    Se presto la casa a mio figlio ho sconti sull'IMU?

    Sì. Per il comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che usano l’immobile come abitazione principale è prevista la riduzione dell’IMU al 50% (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10). Non si tratta di esenzione totale.

    Devo registrare il contratto di comodato?

    La legge non impone la registrazione obbligatoria del comodato gratuito verbale, ma per beneficiare della riduzione IMU al 50% molti Comuni richiedono un contratto scritto e registrato. Conviene verificare le regole del proprio Comune.

    Cosa succede se il comodatario affitta la casa (locazione breve)?

    Il proprietario dichiara nel quadro B solo la rendita catastale (codice ‘9’ nella colonna 2, senza indicare canoni). Il reddito dell’affitto è dichiarato dal comodatario nel quadro D come reddito diverso.

    Se l'immobile in comodato si trova nello stesso comune della mia abitazione principale, cambia qualcosa?

    In linea generale no, perché il comodato rientra tra i fabbricati non locati coperti dall’IMU. La regola del 50% (reddito imponibile ai fini IRPEF ridotto) si applica agli immobili abitativi non locati assoggettati a IMU situati nello stesso comune dell’abitazione principale, ma riguarda la tassazione ordinaria, non il comodato coperto da IMU.

    Posso usare il codice '1' per un comodato al coniuge?

    No. Il codice ‘1’ (abitazione principale) si usa solo per l’immobile in cui dimori tu o i tuoi familiari, e la deduzione per abitazione principale spetta solo per una unità immobiliare. Se l’immobile è in comodato al coniuge che ci vive, il codice corretto per il proprietario è ’10’.

    Vedi anche: Imposta di registro sul comodato, IVA sulle locazioni, Locazione immobili commerciali e strumentali e Immobili affittati.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.