Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 – Maternità nel settore dello spettacolo
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici dello spettacolo, iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che nel corso di ciascun anno solare abbiano effettuato almeno ventisei contribuzioni giornaliere e la cui retribuzione media giornaliera nel trimestre precedente l’inizio del congedo di maternità sia superiore al massimale giornaliero stabilito per l’anno dall’INPS, spetta l’indennità di maternità calcolata sulla retribuzione media giornaliera.
Chi può detrarre: chi ha acquistato dal costruttore un’abitazione di classe energetica A o B nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2017, oppure nel corso del 2023.
Importo:50% dell’IVA effettivamente pagata all’impresa costruttrice al momento dell’acquisto.
Rateizzazione: la detrazione si divide in 10 quote annuali di pari importo.
Pertinenza inclusa: la detrazione spetta anche per l’IVA sulla pertinenza (es. box auto), se acquistata contestualmente e con vincolo pertinenziale nell’atto.
Attenzione al cumulo: se hai usato questa agevolazione sull’IVA, quella quota non può essere conteggiata di nuovo come base per la detrazione su ristrutturazione o acquisto box.
Dove si indica: rigo E59 del quadro E del 730, sezione III-C.
Come funziona la detrazione del 50% sull'IVA pagata al costruttore
Quando si compra un appartamento nuovo da un’impresa costruttrice, si paga l’IVA sul prezzo. Se quell’abitazione è in classe energetica A o B, la legge ti riconosce un beneficio fiscale: puoi detrarre la metà dell’IVA pagata, recuperandola in dieci anni come riduzione dell’IRPEF.
Questa agevolazione si rivolge a chi ha acquistato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, oppure nel corso del 2023. Si tratta di finestre temporali chiuse: se hai comprato in anni diversi, ad esempio nel 2019 o nel 2022, questa detrazione specifica non spetta.
L’acquisto deve avvenire dall’impresa costruttrice, che è il soggetto che ha applicato l’IVA. Non si applica alle compravendite tra privati, che non comportano IVA ma imposta di registro. Il documento che attesta l’IVA pagata è solitamente la fattura emessa dall’impresa o le quietanze allegate all’atto notarile.
Se insieme all’abitazione acquisti anche la pertinenza, ad esempio un box auto o una cantina, e nell’atto di acquisto risulta chiaramente il vincolo pertinenziale, la detrazione del 50% dell’IVA si estende anche alla pertinenza. L’importante è che i due acquisti siano contestuali e che l’atto evidenzi il legame tra abitazione e pertinenza.
Riepilogo detrazione IVA abitazione classe A o B
Voce
Dettaglio
Detrazione
50% dell'IVA pagata all'impresa costruttrice
Anni di acquisto agevolati
1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2017 oppure anno 2023
Classe energetica richiesta
Classe A o B
Acquisto da
Impresa costruttrice (non da privato)
Pertinenza inclusa
Sì, se acquistata contestualmente con vincolo pertinenziale nell'atto
Rateizzazione
10 quote annuali di pari importo
Dove si indica nel 730
Rigo E59, sezione III-C del quadro E
Esempio pratico
Tizio ha acquistato nel 2023 un appartamento in classe energetica A dal costruttore al prezzo di 280.000 euro + IVA al 4% (prima casa). IVA pagata: 11.200 euro. Detrazione spettante: 11.200 x 50% = 5.600 euro totali, divisi in 10 rate da 560 euro/anno. Nel 730/2026 (dichiarazione anno 2025) Tizio porta la terza rata, inserendo nel rigo E59 il numero di rata 3 e l’importo IVA di 11.200 euro.
Documenti necessari
Atto pubblico di compravendita con indicazione del prezzo e dell’IVA pagata
Fattura emessa dall’impresa costruttrice con l’importo dell’IVA
Attestato di prestazione energetica (APE) che certifica la classe A o B dell’immobile
Documentazione del vincolo pertinenziale se si detrae anche l’IVA sulla pertinenza
Ricevuta del pagamento o quietanza del rogito
Caso 1 – Acquisto nel 2023 con aliquota IVA al 4%
Scenario. Caio ha acquistato nel 2023 la sua prima casa in classe B dal costruttore a 200.000 euro + IVA. Essendo prima casa, ha pagato l’IVA al 4%, pari a 8.000 euro.
Come si applica. La detrazione spetta perché l’acquisto è avvenuto nel 2023, l’immobile è in classe B ed è ceduto dall’impresa costruttrice. Detrazione: 8.000 x 50% = 4.000 euro totali, in 10 rate annuali da 400 euro. Nel 730/2026, che riguarda il 2025, Caio indica la rata numero 3 nel rigo E59.
In pratica
In colonna 1 del rigo E59 va indicato il numero di rata: 3 per le spese del 2023
In colonna 2 va l’importo IVA pagata: 8.000 euro
La classe energetica B deve risultare dall’APE allegato al rogito
Caso 2 – Acquisto nel 2023 con box auto contestuale
Scenario. Sempronio ha acquistato nel 2023 un appartamento in classe A con box auto pertinenziale dallo stesso costruttore, in un unico atto notarile. L’atto indica esplicitamente il vincolo pertinenziale. L’IVA totale pagata (appartamento + box) è stata di 15.000 euro.
Come si applica. Poiché il box è stato acquistato contestualmente all’abitazione e l’atto evidenzia il vincolo pertinenziale, la detrazione del 50% dell’IVA si estende anche al box. Detrazione totale: 15.000 x 50% = 7.500 euro, in 10 rate annuali da 750 euro. Attenzione: Sempronio non potrà usare quella stessa quota di IVA come base per detrarre anche le spese di realizzazione del box.
In pratica
L’atto notarile deve indicare esplicitamente il vincolo pertinenziale tra appartamento e box
L’IVA del box è inclusa nella stessa detrazione solo se l’acquisto è contestuale
Non si può detrarre due volte la stessa IVA: se usata qui, non va replicata nel rigo per il box pertinenziale
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Posso detrarre il 50% dell'IVA se ho comprato casa dal costruttore nel 2021?
No. La norma riguarda specificamente gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 oppure nel corso del 2023. Se hai acquistato in anni diversi, questa detrazione specifica non spetta.
Vale solo per la prima casa o anche per altre abitazioni?
La norma non limita l’agevolazione alla sola prima casa. Basta che l’abitazione sia di classe energetica A o B e che sia ceduta dall’impresa costruttrice. Tuttavia, l’aliquota IVA applicata all’atto varia (4% prima casa, 10% altri casi), e questo influisce sull’importo dell’IVA su cui calcolare il 50%.
Come si calcola la detrazione se ho pagato l'IVA in più rate al costruttore?
Si somma l’IVA complessivamente pagata all’impresa nell’anno di acquisto e si porta il 50% di quella somma totale. L’importo da indicare nel rigo E59 è l’IVA totale pagata, non la singola rata.
Quante rate annuali ho per recuperare la detrazione?
Dieci. La detrazione totale viene divisa in 10 quote annuali uguali, che riducono l’IRPEF dovuta ogni anno per dieci anni.
Posso cumulare questa detrazione con quella per le spese di ristrutturazione o per il box pertinenziale?
No, sulla stessa quota di IVA non puoi applicare due agevolazioni. Se hai usato la detrazione del 50% dell’IVA per il box (rigo E59), quella cifra non può essere ricompresa anche nella base di calcolo della detrazione per le spese di realizzazione del box. Le istruzioni AdE lo escludono esplicitamente.
Devo conservare qualche documento specifico?
Sì: l’atto di compravendita con l’indicazione dell’IVA pagata, la fattura del costruttore, l’attestato di prestazione energetica (APE) che certifica la classe A o B, e la documentazione del pagamento.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici addette ai lavori stagionali spetta l’indennità di maternità, alle stesse condizioni delle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comprese le lavoratrici ammesse alle prestazioni di disoccupazione speciale.
Art. 14 L. 184/1983 – Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune
Lo scioglimento di una società di persone chiude il periodo d’imposta: va presentata la dichiarazione del periodo che si chiude.
L’assegnazione dei beni ai soci equivale fiscalmente a una vendita al valore normale: può far emergere plusvalenze.
I beni assegnati ai soci sono tassati in base al valore normale, non al valore di libro.
I soci dichiarano i redditi per trasparenza: ciascuno include la propria quota nella dichiarazione personale.
Per le società di persone non occorre sempre seguire la procedura formale di liquidazione se i debiti sono estinti.
Va presentata la dichiarazione del periodo finale, che copre dall’inizio dell’anno alla data di scioglimento.
Cosa succede fiscalmente quando si scioglie una società di persone
Sciogliere una società di persone – una SNC (Società in Nome Collettivo) o una SAS (Società in Accomandita Semplice) – comporta una serie di adempimenti fiscali che spesso sorprendono chi lo affronta per la prima volta. La chiave di lettura è semplice: lo scioglimento chiude un periodo d’imposta e genera obblighi dichiarativi precisi.
Il primo punto da capire è che lo scioglimento della società non è fiscalmente neutro dal punto di vista dei beni. Quando i beni della società vengono assegnati ai soci (per esempio i macchinari, i crediti, un immobile strumentale), la legge equipara questa assegnazione a una vera e propria vendita. Il prezzo di riferimento non è il valore contabile (quello che appare in bilancio), ma il valore normale del bene, cioè il suo valore di mercato. Se il valore normale supera il costo fiscalmente riconosciuto del bene, emerge una plusvalenza tassabile in capo alla società.
Questa plusvalenza viene poi attribuita ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione agli utili, seguendo il meccanismo di tassazione per trasparenza che caratterizza le società di persone. Ogni socio la include nella propria dichiarazione dei redditi personale, pagando IRPEF sulla propria quota.
Dal punto di vista delle dichiarazioni, va presentata la dichiarazione del periodo che si chiude: cioè la dichiarazione relativa al periodo che va dall’inizio dell’anno fiscale alla data di scioglimento effettivo della società. Questa dichiarazione raccoglie tutti i redditi del periodo, incluse le eventuali plusvalenze da assegnazione dei beni.
Effetti fiscali dello scioglimento di una società di persone
Elemento
Regola fiscale
Assegnazione beni ai soci
Realizzo al valore normale (equiparata a vendita)
Plusvalenza da assegnazione
Tassata in capo alla società, poi imputata ai soci per trasparenza
Base di calcolo della plusvalenza
Valore normale del bene meno costo fiscalmente riconosciuto
Dichiarazione da presentare
Dichiarazione del periodo finale (dall'inizio anno alla data scioglimento)
Tassazione dei soci
Per trasparenza: ciascun socio dichiara la propria quota di reddito
Esempio pratico
Beta SNC ha in attivo un capannone acquistato anni fa per 100.000 euro (costo fiscalmente riconosciuto). Al momento dello scioglimento il valore normale dell’immobile è stimato in 160.000 euro. L’assegnazione del capannone ai soci genera una plusvalenza di 60.000 euro. Questa plusvalenza viene attribuita ai due soci Tizio e Caio in base alle rispettive quote: se entrambi hanno il 50%, ciascuno dichiara 30.000 euro di reddito aggiuntivo nella propria dichiarazione IRPEF per il periodo d’imposta in cui avviene lo scioglimento.
Documenti necessari
Verbale assembleare di scioglimento della società con data di effetto
Inventario dei beni assegnati ai soci con valorizzazione al valore normale
Perizia o documentazione del valore di mercato dei beni assegnati (in particolare immobili e beni rilevanti)
Dichiarazione dei redditi della società per il periodo finale
Dichiarazione dei redditi personale di ciascun socio (per la quota di reddito per trasparenza)
Estratto dal Registro delle Imprese con la cancellazione della società
Caso 1 – Beta SNC si scioglie con beni di valore aumentato
Scenario. Beta SNC, con soci Tizio (60%) e Caio (40%), si scioglie il 31 agosto 2025. La società possiede attrezzature il cui costo fiscalmente riconosciuto è 20.000 euro, ma il valore normale al momento dello scioglimento è 35.000 euro. Le attrezzature vengono assegnate a Tizio.
Come si applica. L’assegnazione a Tizio genera una plusvalenza di 15.000 euro (35.000 – 20.000). Questa plusvalenza è un reddito della società, che viene ripartito tra i soci in base alle quote: Tizio dichiara 9.000 euro (60%) e Caio 6.000 euro (40%) nelle rispettive dichiarazioni IRPEF. La società presenta la dichiarazione del periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2025, includendo la plusvalenza da assegnazione. Dal 1° settembre la società non esiste più.
In pratica
L’assegnazione di beni ai soci genera plusvalenza se il valore normale supera il costo fiscale.
La plusvalenza è attribuita ai soci pro-quota: ciascuno la dichiara nel 730 o Redditi PF.
La dichiarazione della società copre solo il periodo fino alla data di scioglimento.
Fai stimare il valore normale dei beni da un professionista: è la base di calcolo.
Caso 2 – Beta SNC si scioglie senza beni rilevanti
Scenario. Beta SNC ha solo liquidità in cassa (20.000 euro) e nessun bene materiale rilevante. Tizio e Caio si dividono il denaro e sciolgono la società il 30 settembre 2025.
Come si applica. La distribuzione di liquidità non genera plusvalenze da assegnazione, perché il denaro non ha un valore di mercato diverso dal suo valore nominale. La società presenta ugualmente la dichiarazione del periodo finale (1° gennaio – 30 settembre 2025) con i redditi ordinari maturati in quei mesi. Tizio e Caio dichiarano per trasparenza la propria quota di utile del periodo. L’importo ricevuto in sede di scioglimento che eccede il costo fiscale della partecipazione potrebbe essere rilevante ai fini della loro dichiarazione personale, secondo le regole sul recesso del socio.
In pratica
Se la società ha solo liquidità, non ci sono plusvalenze da assegnazione da calcolare.
La dichiarazione finale della società copre comunque i redditi ordinari del periodo.
I soci dichiarano per trasparenza la loro quota fino alla data di scioglimento.
Anche la distribuzione di liquidità va analizzata per verificare se supera il costo della partecipazione.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Cosa si intende per 'realizzo al valore normale' in caso di scioglimento?
Significa che quando la società assegna un bene a un socio, dal punto di vista fiscale è come se lo vendesse al suo valore di mercato. Se il valore di mercato supera il costo che la società aveva sostenuto per quel bene, emerge una plusvalenza tassabile.
Chi paga le imposte sulle plusvalenze da scioglimento di una SNC?
Le plusvalenze emergono in capo alla società, ma vengono immediatamente attribuite ai soci pro-quota attraverso il meccanismo della trasparenza fiscale. Ogni socio le include nella propria dichiarazione IRPEF e paga le imposte sulla propria quota.
Quale dichiarazione presenta la società nel periodo di scioglimento?
La società presenta la dichiarazione del periodo finale, che copre dall’inizio dell’anno fiscale alla data di scioglimento effettivo. È una dichiarazione che include tutti i redditi del periodo, comprese le eventuali plusvalenze da assegnazione dei beni.
È obbligatoria la procedura di liquidazione per sciogliere una SNC?
Dipende dalla situazione. Se la società ha debiti verso terzi ancora aperti è necessaria la procedura formale di liquidazione. Se tutti i debiti sono stati estinti, i soci possono procedere alla chiusura in modo più semplice, ma devono comunque rispettare gli adempimenti fiscali e la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Come si determina il valore normale dei beni assegnati ai soci?
Il valore normale è il valore di mercato del bene, cioè il prezzo al quale verrebbe ceduto tra parti indipendenti. Per gli immobili è spesso necessaria una perizia; per beni mobili e attrezzature si fa riferimento ai listini o al mercato dell’usato. È importante documentare il valore normale per evitare contestazioni.
I soci di una SAS hanno lo stesso trattamento fiscale?
Sì, il meccanismo è analogo. Sia i soci accomandanti che i soci accomandatari dichiarano per trasparenza la propria quota di reddito, incluse le eventuali plusvalenze da scioglimento. Le differenze tra SNC e SAS riguardano la responsabilità civile, non il regime fiscale dei redditi.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico su maternità e paternità
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Personale militare ( decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 , art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3) 1.
Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio.
Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell’effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47.
Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio
Cedolare secca: imposta sostitutiva al 21% (o 10% per canone concordato) che sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo.
IRPEF ordinaria: il canone entra nel reddito complessivo e viene tassato con le aliquote progressive 23%, 33% e 43% (dal 2026; fino al 2025 la seconda aliquota era il 35%); ma il canone è ridotto del 5% (si tassa il 95%).
Con la cedolare secca non puoi detrarre oneri o spese collegati al reddito da locazione; con l’IRPEF ordinaria invece benefici di tutte le detrazioni personali.
La cedolare secca esclude il canone dal reddito complessivo, ma lo include per calcolare le detrazioni per familiari a carico e altre agevolazioni legate al reddito (es. ISEE).
La cedolare al 10% si applica ai contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (Roma, Milano, Napoli e altri capoluogo o comuni confinanti).
La scelta è irrevocabile per tutta la durata del contratto e richiede comunicazione preventiva al conduttore tramite raccomandata.
Come funziona la scelta tra cedolare secca e IRPEF
Quando affitti un appartamento hai due strade: la cedolare secca o la tassazione ordinaria IRPEF. Scegliere quella giusta può farti risparmiare centinaia di euro ogni anno, oppure costarti di più se non valuti bene la tua situazione.
La cedolare secca è un regime opzionale: paghi un’imposta fissa (21% o 10%) sul canone annuo, e quella imposta sostituisce tutto il resto – IRPEF, addizionali regionale e comunale, imposta di registro e bollo sul contratto. In pratica, una sola imposta al posto di molte.
La tassazione ordinaria IRPEF, invece, fa confluire il canone nel tuo reddito complessivo. Viene però applicata una riduzione forfettaria del 5% del canone (tassa il 95%), dopodiché il reddito è tassato con le aliquote progressive che dal 2026 sono: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (fino al 2025 la seconda aliquota era il 35%).
La convenienza dipende soprattutto dalla tua aliquota IRPEF marginale, cioè dall’aliquota che si applica all’ultimo euro di reddito che guadagni. Se sei in uno scaglione alto (33% o 43%), la cedolare al 21% di solito conviene. Se il tuo reddito è basso e l’aliquota marginale è il 23%, i conti si fanno più vicini e vale la pena confrontare.
Cedolare secca vs IRPEF ordinaria: confronto diretto
95% del canone annuo (riduzione forfettaria del 5%)
Imposta di registro
Inclusa (non si paga separatamente)
Dovuta separatamente
Imposta di bollo
Inclusa (non si paga separatamente)
Dovuta separatamente
Addizionali regionale e comunale
Non dovute
Dovute in aggiunta all'IRPEF
Detrazioni personali sul canone
Non applicabili
Applicabili (concorre al reddito complessivo)
Effetto su ISEE e agevolazioni reddituali
Canone escluso dal reddito complessivo (ma incluso nel calcolo delle detrazioni familiari)
Canone incluso nel reddito complessivo
Esempio pratico
Tizio ha un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro e affitta un appartamento a 8.400 euro annui (700 euro al mese) con contratto a canone libero. La sua aliquota marginale IRPEF è del 33% (scaglione 28.000-50.000 euro, aliquota in vigore dal 2026). Con la cedolare secca paga: 8.400 × 21% = 1.764 euro. Con l’IRPEF ordinaria il canone imponibile è 8.400 × 95% = 7.980 euro, tassati al 33% = 2.633 euro, a cui si aggiungono le addizionali (mediamente 1,5-2% sul reddito). La cedolare secca fa risparmiare a Tizio circa 1.000 euro all’anno rispetto all’IRPEF ordinaria, prima ancora di considerare il risparmio sulle imposte di registro e bollo.
Documenti necessari
Contratto di locazione registrato (o prova di opzione cedolare in sede di registrazione)
Raccomandata al conduttore con comunicazione della scelta per la cedolare secca
Certificazione Unica (se intermediario ha applicato la ritenuta del 21% sulle locazioni brevi)
Documentazione dell’accordo territoriale (per canone concordato e aliquota 10%)
Modello 730 o Redditi PF – Quadro B per dichiarare i redditi dei fabbricati
Tizio: reddito medio-alto, contratto a canone libero
Scenario. Tizio è un impiegato con reddito di 42.000 euro e affitta un bilocale a Milano per 9.600 euro annui (800 euro al mese) con contratto a canone libero 4+4.
Come si applica. La sua aliquota marginale IRPEF è il 33% (scaglione 28.000-50.000 euro). Con la cedolare secca paga 9.600 × 21% = 2.016 euro e nulla per registro e bollo. Con l’IRPEF ordinaria il canone imponibile sarebbe 9.600 × 95% = 9.120 euro, tassati al 33% = 3.010 euro, più addizionali. La cedolare fa risparmiare a Tizio circa 1.000 euro l’anno di IRPEF, più il costo di registro e bollo. La scelta è chiara: la cedolare secca conviene.
In pratica
Con aliquota marginale al 33% o 43%, la cedolare secca al 21% è quasi sempre più conveniente.
Tizio deve inviare raccomandata al conduttore prima di optare per la cedolare, rinunciando all’aggiornamento ISTAT del canone.
La cedolare secca è irrevocabile per tutta la durata del contratto: sceglila consapevolmente.
Caio: reddito basso, contratto a canone concordato
Scenario. Caio è un pensionato con reddito totale di 14.000 euro e affitta un monolocale a Torino (comune ad alta tensione abitativa) a canone concordato per 4.800 euro annui.
Come si applica. Con la cedolare secca a canone concordato, Caio paga 4.800 × 10% = 480 euro. Con l’IRPEF ordinaria il canone imponibile sarebbe 4.800 × 95% × 70% (riduzione del 30% per canone concordato in tassazione ordinaria) = 3.192 euro, tassati al 23% = 734 euro, più addizionali. La cedolare al 10% è più conveniente anche in questo scaglione basso. Caio risparmia circa 250 euro all’anno, oltre alle imposte di registro e bollo.
In pratica
Il canone concordato con cedolare al 10% è l’opzione più vantaggiosa quasi per qualsiasi livello di reddito.
Per fruire dell’aliquota del 10% occorre l’attestazione delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale.
Caio deve verificare che Torino rientri tra i comuni dove si applica l’aliquota agevolata: sì, è tra i comuni elencati nelle istruzioni.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quando conviene la cedolare secca rispetto all'IRPEF?
Conviene quasi sempre se la tua aliquota marginale IRPEF supera il 21%. Con aliquota al 33% o 43%, il risparmio è significativo. Anche a aliquota del 23%, la cedolare di solito conviene perché elimina addizionali, registro e bollo.
La cedolare secca si può applicare a qualsiasi immobile?
No. Si applica alle abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione per finalità abitative e agli immobili C/1 (negozi) fino a 600 mq. Non si applica agli uffici, capannoni o immobili strumentali.
Con la cedolare secca perdo le detrazioni?
Le detrazioni personali (spese mediche, mutuo, ecc.) restano valide. Quello che cambia è che il canone non entra nel reddito complessivo, quindi non puoi abbattere l’imposta sulla locazione con oneri detraibili.
Cosa succede se cambio idea dopo aver scelto la cedolare?
Puoi revocare l’opzione, ma solo entro specifici termini previsti per la registrazione del contratto. Per i contratti ordinari la revoca va comunicata all’Agenzia delle Entrate con modello RLI entro il 31 gennaio dell’anno in cui si intende revocare.
La cedolare secca influisce sull'ISEE?
Il canone in cedolare secca è escluso dal reddito complessivo ai fini IRPEF, ma viene comunque aggiunto al reddito complessivo per calcolare le detrazioni per familiari a carico, le detrazioni per redditi di lavoro e la spettanza di agevolazioni legate al reddito come l’ISEE.
Con il canone concordato si paga sempre il 10%?
Sì, ma solo se l’immobile è in un comune ad alta tensione abitativa (come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Venezia, Palermo, Catania, Bari e comuni confinanti o capoluogo di provincia), e solo se si possiede l’attestazione dell’accordo territoriale.
Art. 57 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle ipotesi di mero rinnovamento, quando la lavoratrice o il lavoratore sia stato assunto per un periodo minimo di tre mesi per coprire un posto vacante.
Art. 5 D.Lgs. 175/2024 – I magistrati delle corti di giustizia tributaria di primo grado
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.
4. La prova orale verte su: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale tributario; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale; f) diritto dell'Unione europea; g) contabilità aziendale e bilancio; h) elementi di informatica giuridica; i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a h), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula «non idoneo».
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera i), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.
Art. 56 D.Lgs. 151/2001 – Diritto al rientro e conservazione del posto
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Al termine dei periodi di congedo di maternità e di paternità di cui al capo III, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati all’inizio del periodo di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanere nella stessa fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibiti allo stesso posto di lavoro o a mansioni equivalenti.
2. Ai medesimi diritti può avvalersi il lavoratore padre che ha usufruito del congedo di paternità ai sensi degli articoli 27-bis e 28.
Quando l’inquilino non paga il canone, il primo passo è una messa in mora scritta che intima il pagamento entro un termine, interrompe la prescrizione e costituisce la base per l’eventuale sfratto per morosità.
Scheda rapida
Quando si usa
Quando l’inquilino non paga il canone
Forma
Scritta (raccomandata A/R o PEC)
Invio consigliato
Raccomandata A/R o PEC
Riferimenti
Art. 1219 c.c.; art. 5 L. 392/1978
Cos’è e quando si usa
La messa in mora è la diffida con cui il locatore intima formalmente all’inquilino moroso di pagare i canoni scaduti e gli oneri accessori. Serve a documentare l’inadempimento, a interrompere la prescrizione del credito e a creare il presupposto per l’azione di sfratto per morosità.
Secondo l’art. 5 della Legge 392/1978, il mancato pagamento del canone per oltre venti giorni dalla scadenza (o degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità) costituisce grave inadempimento. La diffida bonaria è quasi sempre il passaggio che precede il ricorso al giudice.
Cosa deve contenere
Dati del locatore e del conduttore
Estremi del contratto e indirizzo dell’immobile
Indicazione dei canoni e degli oneri scaduti, con importi e mensilità
Intimazione a pagare entro un termine preciso (es. 15 giorni)
Avvertimento delle conseguenze (sfratto, interessi, spese)
Luogo, data e firma
Fac-simile: intimazione di pagamento
Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]
Raccomandata A/R / PEC
Spett.le [NOME E COGNOME DEL CONDUTTORE][INDIRIZZO]
Oggetto: messa in mora per canoni di locazione non pagati
Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], locatore dell'immobile sito in [INDIRIZZO], oggetto del contratto registrato al n. [NUMERO] del [DATA], rilevo che ad oggi non risultano pagati i seguenti canoni e oneri accessori:
- mensilità di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
- mensilità di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
- oneri accessori: euro [IMPORTO]
per un totale di euro [TOTALE].
Con la presente La costituisco formalmente in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e La INVITO E DIFFIDO a versare l'intera somma entro e non oltre [NUMERO] giorni dal ricevimento della presente, mediante [MODALITÀ, es. bonifico su IBAN ___].
Decorso inutilmente tale termine, agirò per la risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità, con addebito di interessi e spese.
Distinti saluti.
[FIRMA]
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Invia la messa in mora con raccomandata A/R o PEC e conserva la prova di ricezione. La diffida bonaria non è obbligatoria per avviare lo sfratto, ma è fortemente consigliata: dimostra la tua buona fede e spesso induce l’inquilino a saldare senza arrivare in tribunale.
Se il pagamento non arriva nel termine, potrai rivolgerti a un avvocato per l’intimazione di sfratto per morosità e il contestuale decreto ingiuntivo per i canoni arretrati.
Errori da evitare
Limitarsi a solleciti verbali o telefonici, senza prova scritta
Non indicare con precisione importi e mensilità dovute
Omettere un termine chiaro per il pagamento
Accettare pagamenti parziali senza riserva, indebolendo la posizione
Domande frequenti
Dopo quanti canoni non pagati posso procedere allo sfratto?
La legge considera grave il mancato pagamento del canone protratto oltre venti giorni dalla scadenza. In pratica, già una mensilità non pagata e non sanata legittima l’azione di sfratto per morosità.
La messa in mora è obbligatoria prima dello sfratto?
Non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata: documenta l’inadempimento e spesso evita il contenzioso, inducendo l’inquilino a pagare.
Posso chiedere anche gli interessi?
Sì. Dalla costituzione in mora decorrono gli interessi di legge sulle somme dovute, oltre alle eventuali spese.
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
Art. 55 D.Lgs. 151/2001 – Dimissioni in gravidanza e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. La lavoratrice ha comunque diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. Le dimissioni di cui al comma 1 devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a pena di inefficacia, entro sette giorni.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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