Autore: Andrea Marton

  • Art. 149 D.Lgs. 259/2003 – Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche

    Art. 149 D.Lgs. 259/2003 – Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche; b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

    3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se l’autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 160 D.Lgs. 42/2004 – Ordine di reintegrazione

    Art. 160 D.Lgs. 42/2004 – Ordine di reintegrazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

    2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.

    3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

    4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

    5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

  • CCNL Animazione Turistica: orario di lavoro e straordinari 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: orario di lavoro e straordinari

    L’animatore turistico lavora la sera, nei weekend e nelle festività: è la natura stessa del mestiere. Ma quante ore settimanali sono dovute? Quando scattano le maggiorazioni? Questa guida risponde in base al CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) e alla normativa legale di riferimento.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo stabilisce 40 ore settimanali su 5 giorni e mezzo. Per gli animatori l’orario è spesso su turni discontinui mattina/sera. Il lavoro domenicale e festivo è ordinario nel settore ed è compensato con riposo compensativo o maggiorazione. Il D.Lgs. 66/2003 garantisce per legge il riposo minimo di 11 ore consecutive al giorno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Orario normale (legge)
    40 ore settimanali (D.Lgs. 66/2003)

    Orario di lavoro ordinario nel CCNL Turismo

    Il CCNL Turismo fissa la durata normale dell’orario di lavoro in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni e mezzo. Questa regola generale (stabilita anche dall’art. 3 del D.Lgs. 66/2003) è declinata in modo flessibile nelle strutture ricettive, che operano sette giorni su sette e richiedono coperture di servizio nelle fasce serali e nei fine settimana.

    Per gli animatori la distribuzione tipica dell’orario settimanale prevede:

    • attività mattutine (sport, piscina, giochi per bambini): generalmente dalle 9:00 alle 12:30;
    • pausa pomeridiana (non sempre retribuita se non richiesta la presenza);
    • attività pomeridiane e serali: dalle 16:30 alle 18:30 e dalle 21:00 alle 23:30 circa per spettacoli e serate.

    Il monte ore settimanale di 40 ore deve comunque essere rispettato, computando tutte le ore di effettiva prestazione lavorativa.

    Tabella riepilogativa

    Principali istituti di orario — CCNL Turismo applicato all’animazione
    Istituto Previsione Fonte
    Orario normale settimanale 40 ore su 5,5 giorni CCNL + D.Lgs. 66/2003
    Riposo giornaliero minimo 11 ore consecutive D.Lgs. 66/2003 (legge)
    Riposo settimanale 24 ore consecutive + 11 h giornaliere D.Lgs. 66/2003 (legge)
    Lavoro domenicale Ordinario nel settore; riposo compensativo o maggiorazione CCNL Turismo
    Lavoro festivo Maggiorazione percentuale sulla retribuzione oraria CCNL Turismo
    Straordinario Oltre le 40 ore settimanali; maggiorazione contrattuale CCNL Turismo
    Lavoro notturno (oltre 24:00) Maggiorazione notturna CCNL Turismo + D.Lgs. 66/2003

    Nota: le percentuali esatte di maggiorazione per domenica, festività, notturno e straordinario sono stabilite nel testo del CCNL Turismo vigente. Si consiglia di verificare il testo aggiornato pubblicato da Federalberghi o Faita o di consultare le sigle sindacali di categoria.

    Il lavoro domenicale nell’animazione turistica

    Nel settore ricettivo la domenica è giornata di ordinaria attività: gli ospiti arrivano, partono e richiedono intrattenimento proprio nei weekend. Il CCNL Turismo disciplina espressamente il lavoro domenicale, distinguendo tra:

    • Domenica come giorno di riposo compensativo: se il lavoratore lavora la domenica, ha diritto a un giorno di riposo in altra giornata della settimana;
    • Maggiorazione per domenica lavorata: in alternativa al riposo compensativo, o in aggiunta secondo le previsioni del contratto, spetta una percentuale di incremento sulla retribuzione oraria ordinaria.

    Straordinario e lavoro festivo: quando scattano le maggiorazioni

    È lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali. La legge (D.Lgs. 66/2003) stabilisce un limite massimo di straordinario di 250 ore annue, salvo deroga da parte del CCNL o di accordi aziendali. Il CCNL Turismo può prevedere limiti diversi.

    Le maggiorazioni tipicamente previste dal contratto riguardano:

    • Straordinario diurno feriale;
    • Straordinario notturno (oltre le 22:00 o le 24:00, a seconda della previsione contrattuale);
    • Lavoro nelle festività nazionali (1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre);
    • Lavoro nelle festivity patronali del Comune in cui sorge la struttura.

    Tutele legali inderogabili: cosa non può togliere nemmeno il contratto

    Il D.Lgs. 66/2003 fissa alcune tutele minime che non possono essere derogate nemmeno dal CCNL (salvo deroghe espressamente consentite dalla legge stessa):

    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
    • Pause: almeno 10 minuti ogni 6 ore di lavoro continuativo (per contratti superiori a 6 ore);
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive, di norma la domenica, più le 11 ore di riposo giornaliero;
    • Limite giornaliero: non esiste un limite legale fisso di ore giornaliere, ma l’orario non può violare il riposo minimo di 11 ore.

    Casi pratici

    Tizio — Settimana tipo da animatore e calcolo dello straordinario
    Tizio lavora lunedì-sabato con schema mattina + sera: 3 ore la mattina (9-12) e 3,5 ore la sera (21-00:30), per un totale di 6,5 ore al giorno. In 6 giorni accumula 39 ore. Il sabato sera lo spettacolo va in prolungamento fino all’1:30, aggiungendo 1 ora. Totale settimana: 40,5 ore. La mezz’ora eccedente rientra nello straordinario e matura la maggiorazione contrattuale. Tizio segnala il superamento al responsabile per la corretta registrazione in busta paga.
    Caia — Domenica lavorata e riposo compensativo
    Caia lavora tutte le domeniche durante la stagione estiva. Il suo contratto prevede la domenica come giorno lavorativo con riposo compensativo il martedì. A metà luglio la direzione sposta il riposo al mercoledì per esigenze organizzative, senza preavviso. Caia ha diritto alla comunicazione anticipata del cambio di giorno di riposo: in assenza di accordo, può rifiutarsi di rinunciare al giorno preventivato o chiedere la maggiorazione contrattuale.
    Sempronio — Ferragosto e maggiorazione festiva
    Sempronio lavora il 15 agosto (Ferragosto), giornata di festività nazionale. La struttura è al completo e il servizio di animazione è a pieno regime. Sempronio ha diritto alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dal CCNL Turismo sulla retribuzione oraria ordinaria. Controlla il cedolino del mese successivo verificando che la voce «lavoro festivo» sia correttamente liquidata.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un animatore turistico alla settimana?
    Il CCNL Turismo fissa un orario normale di 40 ore settimanali su 5 giorni e mezzo. Per gli animatori l’orario è spesso articolato in turni discontinui (mattina + sera), che devono comunque rientrare nelle 40 ore settimanali complessive. Le ore eccedenti sono straordinario.
    Il lavoro domenicale è obbligatorio per gli animatori?
    Sì, nel settore ricettivo il lavoro domenicale è considerato ordinario. Il CCNL prevede riposo compensativo in altra giornata o una maggiorazione retributiva per la domenica lavorata.
    Come viene retribuito il lavoro nelle festività?
    Le ore nelle festività nazionali danno diritto a una maggiorazione sulla retribuzione ordinaria, stabilita dal CCNL Turismo. In alternativa, la struttura può concedere il riposo compensativo secondo le previsioni contrattuali.
    Gli spettacoli serali rientrano nell’orario normale?
    Sì, se previsti nel piano settimanale. Se le ore degli spettacoli superano il tetto delle 40 ore settimanali, scattano le maggiorazioni per straordinario.
    Qual è il riposo minimo garantito per legge?
    Il D.Lgs. 66/2003 garantisce almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e almeno 24 ore di riposo settimanale. Questi minimi non possono essere derogati nemmeno dal contratto collettivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. I dettagli sulle percentuali di maggiorazione vanno verificati nel testo contrattuale ufficiale pubblicato da Federalberghi o Faita. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza

    Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza

    Art. 43 c.c. – Domicilio e residenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

    La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

  • Art. 36-ter D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo delle riserve tecniche)

    Art. 36-ter D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo delle riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.

    2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

    3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonché su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e pertinenti.

    4. Nel calcolo della migliore stima l'impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.

    5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi dell'articolo 36-undecies.

    6. L'impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga all'importo di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.

    7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.

    8. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal caso l'impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.

    9. Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.

    10. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l'importo di cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è sottoposto a revisione periodica.

    11. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso d'interesse privo di rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili, determinato ai sensi del Capo II-bis, del presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.

    ))

  • Art. 168 D.Lgs. 174/2016 – Deposito della sentenza

    Art. 168 D.Lgs. 174/2016 – Deposito della sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall’articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.

  • Art. 50 T.U. Espropriazione – Indennità per l’occupazione

    Art. 50 T.U. Espropriazione – Indennità per l’occupazione

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

    2. Se manca l’accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall’articolo 41 determina l’indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.

    3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l’opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell’articolo 54 in quanto compatibili.

  • Art. 282 D.Lgs. 209/2005 – (Gruppi e società non iscritte all’albo)

    Art. 282 D.Lgs. 209/2005 – (Gruppi e società non iscritte all’albo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210-ter.

    ))

  • Art. 128 novies T.U.B.: Dipendenti e collaboratori

    Art. 128 novies T.U.B.: Dipendenti e collaboratori

    Art. 128 novies T.U.B. – Dipendenti e collaboratori.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    “1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell’apposito esame e all’articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame, curino l’aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.

    1-bis. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all’Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L’Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l’esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L’Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l’immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell’Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L’iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all’Organismo che l’annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell’elenco. L’accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all’obbligo di comunicazione di cui al presente comma l’Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 128-duodecies.

    2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.

    3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

    4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.”

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  • Art. 2 T.U.B.: Banca d’Italia

    Art. 2 T.U.B.: Banca d’Italia

    Art. 2 T.U.B. – Banca d’Italia

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente per le funzioni di vigilanza bancaria attribuitele dal presente decreto e dalla normativa europea applicabile.

    2. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Banca d’Italia agisce in modo indipendente e nel rispetto del principio di proporzionalità. Essa persegue la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario, nonché l’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

    3. La Banca d’Italia opera in stretto raccordo con le istituzioni europee competenti, in particolare con la Banca centrale europea nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.