Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 49 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale malattia figlio

    Art. 49 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale malattia figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di congedo per la malattia del figlio, di cui all’articolo 47, possono essere coperti da contribuzione figurativa, fino al terzo anno di vita del bambino, se il reddito individuale della lavoratrice o del lavoratore, calcolato secondo i criteri previsti in materia di integrazione al minimo, è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

  • Art. 10 TUPI: Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

    Art. 10 TUPI: Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Trasparenza delle amministrazioni pubbliche ( Art.11 del d.lgs n.29 del 1993 , come modificato dall' art.43, comma 9 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421 , ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

    La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all' articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 , promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all' articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all' articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    Note all'art. 10: – Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , vedi nelle note alle premesse. – Si trascrive il testo vigente dell' art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego): "Art.

    18. – 1.

    Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

    In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all' art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 : a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia; b) (Abrogato); c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

    I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.

    Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto.

    A tal fine non trova applicazione il disposto dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 .

    Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.

    L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

    Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste.

    La selezione è effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche.

    È garantita in ogni caso la pubblicità del reclutamento.

    Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo.

    Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.

    Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

    Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.

    10.

    Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

    11.

    Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.

    12.

    Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)]: "Art.

    26. – 1.

    Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3 , 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13 , è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

    2.-8. (Abrogati)".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 48 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico per malattia figlio

    Art. 48 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico per malattia figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di congedo per la malattia del figlio di cui all’articolo 47 sono privi di retribuzione e non sono computati ai fini delle ferie, delle tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

    2. I periodi di cui al comma 1 sono computati nell’anzianità di servizio.

  • Art. 161 L. 633/1941

    Art. 161 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

    Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

    L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

    Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per le malattie di ciascun figlio di età non superiore a otto anni.

    2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra gli otto e i dodici anni.

    3. Per i periodi di cui al comma 1, la documentazione necessaria è costituita da certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

    4. Il congedo per la malattia del figlio, per le malattie di cui al comma 1, non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto.

  • Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola il godimento dei riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e dei permessi di cui all’articolo 42 è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 45 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per i riposi

    Art. 45 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per i riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

  • Art. 44 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale riposi e permessi

    Art. 44 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale riposi e permessi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di riposo di cui agli articoli 39, 40 e 41 e i permessi di cui all’articolo 42 sono computati ai fini del trattamento previdenziale e pensionistico con la copertura di contribuzione figurativa per gli stessi periodi.

  • Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e i permessi di cui all’articolo 42 sono retribuiti e sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione degli effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità o sul gratifica natalizia.

  • Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

    Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può richiedere al datore di lavoro di essere assegnato, ove possibile, ad una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.

  • Art. 1323 Codice della Navigazione – Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave

    Art. 1323 Codice della Navigazione – Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se all’entrata in vigore delle norme del codice il giudice adìto ha pronunciato la sentenza di autorizzazione alla vendita, la espropriazione forzata prosegue secondo le norme delle leggi precedenti.

  • Art. 1321 Codice della Navigazione – Espropriazione iniziata di aeromobile

    Art. 1321 Codice della Navigazione – Espropriazione iniziata di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento, ma non sia stata ancora proposta istanza per l’autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all’annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette. L’espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.

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