Autore: Andrea Marton

  • Art. 237 CPI – Domande anteriori

    Art. 237 CPI – Domande anteriori

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale. Nota all’art. 237: – Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , concernente «Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, supplemento ordinario.

  • Art. 1093 Codice della Navigazione – Causa di non punibilità

    Art. 1093 Codice della Navigazione – Causa di non punibilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso previsto nel primo comma dell'articolo 1091, ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l'aeromobile prima dell'involo.

  • Periodo di prova nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Periodo di prova nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Durata della prova per portieri, custodi e addetti, forma scritta obbligatoria e regole di recesso.

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati deve risultare da atto scritto e varia in base al profilo, con durate più brevi per gli addetti e più lunghe per impiegati e quadri. Per gli apprendisti la prova è fissata in 60 giorni di calendario. Durante la prova il recesso è libero, salvo i divieti di legge.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    A cosa serve il periodo di prova

    Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare la reciproca convenienza del rapporto. Nel settore dei portieri e custodi è particolarmente importante perché valuta non solo le capacità tecniche, ma anche l’affidabilità nella custodia dello stabile e, per i profili con alloggio, la compatibilità con l’obbligo di dimora e reperibilità.

    Forma scritta obbligatoria

    Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o al momento dell’assunzione. In mancanza di forma scritta, il lavoratore si considera assunto in via definitiva senza prova. L’atto deve indicare durata, profilo di inquadramento e mansioni.

    Durata per profilo

    Il contratto gradua la durata massima della prova in funzione della complessità del profilo: più breve per gli addetti esecutivi (portieri, addetti pulizie), più lunga per impiegati di concetto e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa la prova in 60 giorni di calendario.

    Tabella riepilogativa

    Durata indicativa del periodo di prova per profilo
    Profilo Esempio Durata massima (indicativa)
    A (portieri) e B (addetti) Portiere, addetto pulizie, operaio fino a circa 1 mese
    C impiegati d’ordine Impiegato amministrativo fino a circa 2 mesi
    C concetto / quadri Impiegato di concetto, quadro fino a circa 3 mesi
    Apprendisti Qualsiasi profilo in apprendistato 60 giorni di calendario

    Nota: le durate per i profili non in apprendistato sono indicative; il valore esatto va verificato sull’articolo del CCNL relativo al profilo. Il dato certo dal contratto è la prova di 60 giorni per gli apprendisti.

    Sospensione del periodo di prova

    Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che riprende al rientro: lo scopo è garantire un effettivo periodo di valutazione della prestazione. La prova si prolunga quindi dei giorni di assenza.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso né di motivazione. Restano illegittimi i recessi discriminatori o ritorsivi (per sesso, opinioni, attività sindacale, segnalazione di irregolarità), che sono nulli. Se nessuno recede entro il termine, il rapporto si consolida a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità.

    Casi pratici

    Tizio – portiere in prova
    Tizio è assunto come portiere A2 con patto di prova scritto di un mese. Dopo tre settimane il proprietario, non soddisfatto, recede: può farlo liberamente, senza preavviso, perché il rapporto è ancora in prova. Tizio matura solo la retribuzione per i giorni lavorati e il relativo TFR.
    Caia – prova non messa per iscritto
    Caia inizia a lavorare come addetta alle pulizie senza che il patto di prova sia stato messo per iscritto. In assenza di forma scritta, Caia è considerata assunta in via definitiva: il datore non può invocare la prova per recedere senza preavviso.
    Sempronio – malattia in prova
    Sempronio (apprendista, prova di 60 giorni) si ammala per 10 giorni durante la prova. Il periodo di prova si sospende e si prolunga di altri 10 giorni, in modo che il datore disponga comunque di 60 giorni effettivi di valutazione.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Il patto di prova deve risultare da atto scritto firmato all’assunzione e indicare durata, profilo e mansioni. Senza forma scritta il lavoratore è assunto in via definitiva, senza prova.
    Quanto dura la prova per un portiere?
    Per i profili esecutivi come portieri e addetti la durata massima è breve (indicativamente attorno a un mese), più lunga per impiegati e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa 60 giorni di calendario. La durata precisa va verificata sull’articolo del contratto relativo al profilo.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì: durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né obbligo di motivazione. Sono però vietati e nulli i recessi discriminatori o ritorsivi.
    La malattia interrompe la prova?
    Sì. Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che si prolunga di altrettanti giorni per garantire un periodo effettivo di valutazione.
    Cosa succede al termine della prova?
    Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, preavviso e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 38 CPI – Diritto alla registrazione ed effetti

    Art. 38 CPI – Diritto alla registrazione ed effetti

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

    2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

    3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.

    4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

    5. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

    6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l’eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

  • Art. 76 D.Lgs. 141/2024 – Procedimenti per la vendita delle merci

    Art. 76 D.Lgs. 141/2024 – Procedimenti per la vendita delle merci

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Prima della vendita, l’Agenzia definisce il prezzo di vendita delle merci, che costituirà il prezzo base, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d’uso.

    2. Quando la vendita è effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della gara, è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia almeno dieci giorni prima della gara stessa.

    3. Quando la vendita è effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni del comma 2, è inviato ad almeno cinque operatori economici che possano avere interesse, nel rispetto del criterio di rotazione.

    4. Sia nell’avviso che nell’invito sono altresì indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base, la posizione doganale della merce, l’ammontare degli eventuali diritti di confine dovuti, nonché la necessità di esperire le formalità doganali.

    5. Qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, le merci invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: orario di lavoro e straordinari 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Dalle 38 ore settimanali alla reperibilità notturna durante le emergenze idrauliche: il CCNL Consorzi di Bonifica regola orari, straordinari e turni con disposizioni pensate per la specificità del lavoro idraulico e consortile.

    In sintesi

    Il CCNL Consorzi di Bonifica fissa un orario ordinario di 38 ore settimanali per la maggior parte del personale. Gli straordinari godono di maggiorazioni del 25% (diurno ordinario), 50% (festivo o notturno) e 75% (festivo notturno). La reperibilità – tipica degli operai idraulici – può essere richiesta anche per singoli giorni, ma non oltre 6 consecutivi salvo nel periodo irriguo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Testo normativo
    23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (organizzazione orario di lavoro)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni per straordinario

    Maggiorazioni percentuali sulle ore eccedenti l’orario ordinario – CCNL Consorzi di Bonifica
    Tipo di straordinario Maggiorazione Esempio (retrib. oraria ipotetica 13 €)
    Straordinario diurno ordinario (giorni feriali) +25% 13,00 + 3,25 = 16,25 €/ora
    Straordinario festivo (domenica o festività) +50% 13,00 + 6,50 = 19,50 €/ora
    Straordinario notturno (ore notturne feriali) +50% 13,00 + 6,50 = 19,50 €/ora
    Straordinario festivo notturno +75% 13,00 + 9,75 = 22,75 €/ora

    La retribuzione oraria ordinaria di riferimento si calcola dividendo il minimo tabellare mensile (più eventuali scatti di anzianità) per il divisore orario fissato nelle tabelle CCNL (generalmente 166 ore per 38 ore settimanali). Le percentuali si applicano sull’intera retribuzione oraria comprensiva degli scatti.

    L’orario ordinario: 38 ore settimanali

    Il CCNL Consorzi di Bonifica fissa l’orario ordinario di lavoro in 38 ore settimanali medie per il personale delle aree B, C e D. Questo valore è il riferimento per calcolare il divisore orario delle tabelle retributive e per determinare quando inizia a maturare il diritto alla maggiorazione per straordinario.

    L’organizzazione concreta dell’orario (distribuzione su 5 o 6 giorni, articolazione nei turni, flessibilità stagionale) è rimessa alla contrattazione integrativa o all’accordo diretto con le RSA/RSU. Il CCNL stabilisce che i programmi di turno vengano definiti entro il 30 aprile di ciascun anno per il periodo estivo (campagna irrigua) e coordinati con le esigenze operative.

    Per il personale di area A e AQ (impiegati di concetto, Quadri), l’orario è generalmente di 38 ore settimanali ma con maggiore flessibilità nella distribuzione giornaliera, in ragione dell’autonomia organizzativa delle funzioni svolte.

    La stagionalità e la campagna irrigua

    I consorzi di bonifica hanno una distribuzione stagionale del carico di lavoro diversa rispetto alla maggior parte dei settori:

    • Estate (campagna irrigua, generalmente maggio-settembre): massima intensità operativa. Gli impianti di sollevamento delle acque funzionano H24 o in cicli continuativi. Il personale operaio (aree B, C, D) può essere chiamato a turni estesi, notturni e festivi con le relative maggiorazioni.
    • Autunno-inverno (manutenzione e rischio idrogeologico): i consorzi effettuano manutenzione programmata di canali, manufatti e impianti. Possono verificarsi emergenze legate a piogge intense o rischio alluvionale, con attivazione del personale in reperibilità.

    Questa ciclicità è alla base delle disposizioni sulla flessibilità dell’orario e sulla reperibilità, che il CCNL consente di calibrare in accordo con le RSA/RSU.

    La reperibilità: regole specifiche per il settore idraulico

    La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di rendersi disponibile a essere contattato dal consorzio e di intervenire prontamente in caso di necessità, anche al di fuori dell’orario ordinario. È un istituto fondamentale nel settore consortile per garantire il presidio degli impianti idraulici in caso di emergenza.

    Le regole fissate dal CCNL Consorzi di Bonifica sono:

    • La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate (non necessariamente a blocchi di settimane).
    • Non può essere imposta per più di 6 giorni consecutivi, salvo nel periodo di esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori, nei quali il limite può essere superato con accordo delle RSA/RSU.
    • Il consorzio è tenuto a comunicare preventivamente le RSA/RSU dei turni di reperibilità programmati.
    • Il lavoratore deve fornire al consorzio un recapito telefonico per essere rintracciato e deve essere in grado di intervenire in tempi rapidi.

    Il compenso per la reperibilità (indennità di reperibilità o maggiorazione sull’eventuale prestazione svolta) è definito a livello di contrattazione integrativa o accordo aziendale; il CCNL nazionale ne fissa il principio senza fissare un importo fisso unico.

    Lavoro notturno e turnazione

    Il lavoro notturno nei consorzi di bonifica si verifica principalmente nelle fasi di presidio degli impianti di sollevamento durante le piene o la campagna irrigua. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che fissa il limite di 8 ore medie nelle 24 ore per il lavoratore notturno abituale e obbliga il datore a valutare i rischi sanitari connessi.

    Il CCNL prevede le maggiorazioni per il lavoro notturno straordinario (50% o 75% a seconda che sia festivo) e rimanda alla contrattazione integrativa la definizione di eventuali indennità di turno per il lavoro notturno ordinario programmato.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio idraulico in reperibilità durante una piena
    Tizio è operaio specializzato di area C. Una domenica di novembre, mentre è in reperibilità, viene chiamato alle 2 di notte a causa di un’emergenza idraulica: il livello di un canale principale sta superando la soglia di guardia. Lavora 5 ore (dalle 2 alle 7). Queste ore sono straordinario festivo notturno: maggiorazione del 75% sulla retribuzione oraria. Se la sua retribuzione oraria ordinaria è 12 €, incassa 12 × 1,75 = 21 € per ogni ora lavorata, cioè 105 € per la notte.
    Caio – Elettromeccanico in turno estivo prolungato
    Caio è elettromeccanico impiantista di area B. Durante la campagna irrigua di agosto il consorzio organizza turni continuativi H24 per garantire il presidio delle idrovore. Caio lavora 2 ore in più rispetto alle 8 ordinarie giornaliere in un martedì: queste 2 ore sono straordinario diurno feriale (+25%). Se la sua retribuzione oraria è 12,70 €, riceve 12,70 × 1,25 = 15,88 € per ogni ora straordinaria.
    Sempronia – Impiegata tecnica con orario flessibile
    Sempronia è impiegata tecnica di area A addetta alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria. L’orario di area A è di 38 ore settimanali, ma con flessibilità giornaliera: entra tra le 8 e le 9 ed esce tra le 17 e le 18. Durante una settimana di ispezioni in campo lavora 42 ore totali: le 4 ore eccedenti le 38 ordinarie sono straordinario diurno (+25%) e vengono retribuite nella busta paga del mese.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Consorzi di Bonifica?
    L’orario ordinario è di 38 ore settimanali medie per il personale delle aree B, C e D. La distribuzione concreta (su 5 o 6 giorni, con eventuale flessibilità stagionale) è definita di norma a livello di contrattazione integrativa o di accordo con le RSA/RSU, tenendo conto delle esigenze operative del consorzio.
    Quali sono le maggiorazioni per lo straordinario?
    Il CCNL Consorzi di Bonifica prevede: 25% per lo straordinario diurno ordinario, 50% per lo straordinario in giornate festive o in ore notturne, 75% per lo straordinario in giornate festive notturne. Le percentuali si applicano alla retribuzione oraria ordinaria.
    Come funziona la reperibilità per gli operai idraulici?
    I consorzi possono richiedere la reperibilità ai propri dipendenti (in particolare agli operai di area B e C addetti agli impianti) anche per singole giornate. Il limite è di 6 giorni consecutivi, salvo nel periodo di esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori, quando il limite può essere superato. Il lavoratore deve fornire un recapito telefonico al consorzio per essere prontamente rintracciabile.
    Il lavoro straordinario è obbligatorio?
    Il lavoro straordinario non è obbligatorio in via generale, ma nei consorzi di bonifica l’obbligo può emergere in caso di emergenza idraulica (piena, rischio alluvionale) in forza delle clausole di reperibilità e degli obblighi di presidio degli impianti. Il rifiuto ingiustificato in situazioni di emergenza può configurare inadempimento contrattuale.
    Come viene informata la RSA/RSU sui turni di reperibilità?
    Il CCNL Consorzi di Bonifica prevede che il consorzio comunichi preventivamente alle RSA/RSU i turni di reperibilità programmati. Le rappresentanze sindacali hanno quindi la possibilità di verificare la corretta applicazione delle norme e di intervenire in caso di abusi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio

    Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio

    Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio

    In vigore

    Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

  • Art. 1038 Codice della Navigazione – Domanda di indennità per assistenza o salvataggio

    Art. 1038 Codice della Navigazione – Domanda di indennità per assistenza o salvataggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La domanda di indennità o di compenso per assistenza o salvataggio può proporsi anche avanti il giudice, che ha autorizzato il sequestro dell'aeromobile o del carico, nei limiti della competenza per valore.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: periodo di prova per livello

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Periodo di prova nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente: durata, recesso e forma scritta

    Il periodo di prova nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) varia da 1 mese per i livelli operativi di base fino a 5 mesi per i quadri e le figure ad alta specializzazione. Comprendere le regole del periodo di prova tutela sia il lavoratore sia il datore di lavoro: la mancanza di forma scritta rende nulla la clausola e il rapporto si considera a tempo indeterminato dal primo giorno.

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente varia da 1 mese (livelli C2-C4) a 5 mesi (Q1, Q2, A1), passando per 2 mesi (B2-C1) e 4 mesi (A2-B1). Deve risultare da atto scritto. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso, salvo i divieti di discriminazione e ritorsione. La malattia sospende il decorso della prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento normativo
    Art. 18 CCNL 6 ottobre 2022; art. 2096 c.c.; D.Lgs. 104/2022 (obbligo comunicazione condizioni)
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Livello Durata periodo di prova Profilo tipico
    Q1, Q2, A1 5 mesi Quadri, responsabili, esperti di alto livello
    A2, B1 4 mesi Alta specializzazione, autista gran turismo internazionale, tecnico senior
    B2, B3, C1 2 mesi Autisti qualificati, impiegati, meccanici
    C2, C3, C4 1 mese Operativi di base, ausiliari, autisti neoassunti

    Per l’apprendistato professionalizzante, la durata del periodo di prova è pari a 6 settimane di prestazione effettiva (art. 18, ultimo comma, CCNL).

    Forma scritta: requisito essenziale

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, come previsto dall’art. 2096 del codice civile e confermato dal CCNL. La clausola di prova deve essere contenuta nel contratto di assunzione o in un documento separato sottoscritto prima dell’inizio del rapporto. Non è sufficiente una comunicazione verbale o successiva all’assunzione.

    La lettera di assunzione deve indicare almeno:

    • la durata del periodo di prova espressa in mesi;
    • il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
    • la data di inizio del rapporto.

    In assenza di forma scritta, il periodo di prova è nullo: il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova e il lavoratore gode di tutte le tutele contrattuali e di legge dal primo giorno.

    Computo del periodo: cosa conta e cosa sospende

    Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione e si calcola in mesi di calendario, conteggiando le giornate lavorative effettive. Le seguenti circostanze sospendono il computo:

    • Malattia e infortunio: i giorni di assenza per malattia o infortunio non si computano nel periodo di prova; la prova riprende al rientro del lavoratore.
    • Congedo di maternità/paternità: analogamente, il congedo sospende il decorso.
    • Ferie concordate: se concesse durante il periodo di prova su accordo delle parti, i giorni di ferie generalmente sospendono la prova, anche se la prassi applicativa varia.

    La sospensione prolunga di pari durata la scadenza originaria del periodo di prova.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza necessità di fornire motivazione. Il recesso produce effetto immediato alla comunicazione. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni effettivamente lavorati, incluso il TFR maturato nel periodo di prova, e alle eventuali ferie maturate.

    Il recesso datoriale incontra comunque i seguenti limiti invalicabili:

    • Divieto di discriminazione (art. 15 Statuto dei lavoratori): il recesso non può essere motivato da fattori quali sesso, età, origine, convinzioni religiose, orientamento sindacale o politico.
    • Divieto di ritorsione: il recesso non può essere la reazione a una denuncia di irregolarità del lavoratore o all’esercizio di diritti sindacali.
    • Assenza di prestazione effettiva: se il lavoratore non ha potuto svolgere l’attività lavorativa (ad esempio per malattia per l’intero periodo), recedere in quel momento può configurare abuso del diritto.

    Superamento della prova e conferma del rapporto

    Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti ha comunicato recesso, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione formale di conferma. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: ferie, scatti, comporto malattia, preavviso, TFR.

    Il datore di lavoro è tenuto a comunicare telematicamente al Centro per l’Impiego (modello UNILAV) la cessazione del rapporto durante la prova, oppure la trasformazione a tempo indeterminato alla scadenza della prova.

    Casi pratici

    Tizio – Autista C2, prova di 1 mese con malattia
    Tizio viene assunto il 2 giugno 2025 al livello C2, con periodo di prova di 1 mese. Il 10 giugno si ammala per 5 giorni. La prova, inizialmente prevista fino al 2 luglio, si estende di 5 giorni fino al 7 luglio 2025. Se nessuna parte recede entro il 7 luglio, Tizio è confermato a tempo indeterminato senza ulteriori formalità.
    Caia – Quadro Q2, prova di 5 mesi
    Caia è assunta come responsabile operativa (livello Q2) il 1° gennaio 2025. Il contratto prevede 5 mesi di prova. Il 15 maggio 2025, dopo 4,5 mesi, l’azienda le comunica il recesso per mancato superamento della prova, senza motivazione. Caia non ha diritto al preavviso, ma ottiene la retribuzione fino al 15 maggio, il TFR maturato e il conguaglio ferie. Il recesso è legittimo purché non sia discriminatorio.
    Sempronio – Apprendista, prova di 6 settimane
    Sempronio è assunto con contratto di apprendistato professionalizzante come futuro autista. La prova dura 6 settimane di prestazione effettiva (norma speciale per gli apprendisti). Il contratto lo indica espressamente. Dopo 6 settimane, se nessuno recede, il rapporto di apprendistato prosegue regolarmente fino alla scadenza prevista.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un autista di autobus?
    Per un autista neoassunto al livello C2 il periodo di prova è di 1 mese; al C1 è di 2 mesi; al B1 è di 4 mesi. La durata dipende dal livello di inquadramento indicato nel contratto di assunzione.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. In mancanza di forma scritta la clausola è nulla e il rapporto si intende a tempo indeterminato senza prova. La lettera o il contratto di assunzione deve indicare livello, mansioni e durata della prova.
    Cosa succede se mi ammalo durante il periodo di prova?
    La malattia sospende il decorso del periodo di prova. I giorni di assenza non contano e la prova riprende al rientro, prolungandosi di pari durata. Questo vale anche per infortuni e congedi obbligatori.
    Il datore di lavoro può licenziarmi senza motivo durante la prova?
    Sì, durante la prova il recesso è libero senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano però vietati i recessi discriminatori o ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al giudice del lavoro.
    Se ho già lavorato come autista, la prova è ridotta?
    Il CCNL Noleggio Autobus (ANAV) non prevede una riduzione automatica per esperienza pregressa. Le parti possono concordare nella lettera di assunzione una durata inferiore al massimo contrattuale. È consigliabile documentare l’esperienza pregressa con certificati di servizio per supportare la negoziazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 19 D.Lgs. 159/2011 – Indagini patrimoniali

    Art. 19 D.Lgs. 159/2011 – Indagini patrimoniali

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

    2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.

    3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

    4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione di cui al primo periodo con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale .

    5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.

  • CCNL Misericordie ANPAS: periodo di prova 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: periodo di prova 2024

    Durata massima del periodo di prova, forma scritta obbligatoria, sospensione per malattia e regole di recesso nel CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie. Una guida per lavoratori e datori di lavoro del settore soccorso e assistenza.

    In sintesi

    Nel CCNL ANPAS-Misericordie il periodo di prova dura al massimo 3 mesi per i livelli fino alla categoria B e fino a 6 mesi per le categorie C e superiori. Deve risultare obbligatoriamente da atto scritto; in assenza, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (prorogato tacitamente)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per categoria – CCNL ANPAS-Misericordie
    Categoria Durata massima Esempi di profili Note
    A 3 mesi Addetto pulizie, ausiliario Forma scritta obbligatoria
    B 3 mesi Autista, autista soccorritore, centralinista Forma scritta obbligatoria
    C 6 mesi OSS, impiegato amministrativo, animatore Forma scritta obbligatoria
    D 6 mesi Infermiere, fisioterapista, assistente sociale Forma scritta obbligatoria
    E 6 mesi Psicologo, medico, pedagogista Forma scritta obbligatoria
    F 6 mesi Coordinatore, dirigente, responsabile Forma scritta obbligatoria

    Norma di legge: l’art. 2096 c.c. stabilisce che il periodo di prova deve risultare da atto scritto; il CCNL ne fissa la durata massima. La durata effettiva può essere inferiore a quella massima contrattuale, ma mai superiore.

    Forma scritta: quando e cosa indicare

    Il periodo di prova è valido solo se inserito nel contratto di assunzione o in una lettera allegata firmata dal lavoratore prima dell’inizio del rapporto. Non è sufficiente un accordo verbale. La clausola di prova deve indicare:

    • la durata espressa in mesi (o giorni) del periodo di prova;
    • il livello di inquadramento e la categoria di appartenenza;
    • le mansioni per cui si svolge la prova;
    • la data di inizio del rapporto e della prova.

    Se il datore di lavoro omette la forma scritta, il lavoratore è protetto dalla normativa ordinaria fin dal primo giorno, senza periodo di prova. In caso di contestazione, l’onere della prova dell’accordo scritto grava sul datore di lavoro.

    Computo del periodo di prova e sospensioni

    Il periodo di prova si calcola sui mesi di lavoro effettivo. Le assenze sospendono il decorso:

    • Malattia e infortunio: il periodo di prova si interrompe durante l’assenza e riprende al rientro. Tuttavia, se la malattia si protrae a lungo, il datore può valutare se il rapporto risponde alle proprie esigenze organizzative una volta esaurito il comporto.
    • Ferie: per orientamento consolidato, anche le ferie fruite durante la prova ne sospendono il decorso.
    • Maternità: la lavoratrice in maternità durante la prova ha diritto alla sospensione. Al rientro, la prova riprende per i mesi residui.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso, senza obbligo di motivazione e senza indennità sostitutiva. La comunicazione di recesso può essere anche orale, ma è consigliabile la forma scritta per ragioni di certezza.

    Diritti del lavoratore al momento del recesso:

    • Retribuzione per le giornate di lavoro effettivamente svolte.
    • Ratei di tredicesima proporzionali ai mesi di servizio.
    • TFR maturato in base all’art. 2120 c.c. (anche per brevi periodi).
    • Indennità sostitutiva delle ferie non godute (se maturate).

    Limiti al recesso datoriale: non può essere discriminatorio (per sesso, età, gravidanza, sindacato, religione) né ritorsivo. Tali recessi sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.

    Superamento della prova e conferma

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato senza necessità di comunicazione. Non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva. Il periodo di prova trascorso si computa:

    • nell’anzianità di servizio ai fini di ferie, comporto, scatti economici;
    • nel TFR (l’accantonamento decorre dal primo giorno);
    • nel preavviso (l’anzianità maturata include la prova).

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore, prova con malattia
    Tizio (categoria B) inizia la prova di 3 mesi il 1° febbraio 2025. A metà marzo si ammala per 20 giorni. Il periodo di prova si sospende per 20 giorni e scade il 21 giugno 2025 invece del 1° maggio. Se nessuno recede entro quella data, il rapporto è automaticamente confermato.
    Caia – Infermiera, prova senza forma scritta
    Caia firma una lettera di assunzione che non contiene alcuna clausola di prova. Il datore, dopo 2 mesi, le comunica verbalmente di non aver superato la prova. Caia contesta il recesso: in assenza di forma scritta il periodo di prova è nullo, il rapporto è a tempo indeterminato dal primo giorno. Ha diritto al preavviso previsto dal CCNL per il licenziamento o, in alternativa, alla relativa indennità sostitutiva.
    Sempronio – Coordinatore, prova di 6 mesi
    Sempronio è assunto come coordinatore (categoria F) con prova di 6 mesi. Al quinto mese decide di dimettersi per accettare un’altra offerta. Comunica il recesso per iscritto: non deve preavviso, riceve la retribuzione per i giorni lavorati, il rateo di tredicesima e il TFR maturato in 5 mesi.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un autista soccorritore nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    L’autista soccorritore è inquadrato in categoria B. Per questa categoria il CCNL prevede un periodo di prova massimo di 3 mesi.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, il CCNL ANPAS-Misericordie richiede che il periodo di prova risulti da atto scritto. In assenza, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova dal primo giorno.
    Cosa succede se si è in malattia durante il periodo di prova?
    Le assenze per malattia sospendono il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro in servizio. Il datore non può far cessare il rapporto durante l’assenza invocando il mancato superamento della prova.
    Si può recedere durante il periodo di prova senza preavviso?
    Sì. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso né indennità sostitutiva. Al lavoratore spettano la retribuzione per le giornate lavorate, i ratei di tredicesima e il TFR maturato.
    Se al termine della prova nessuno recede, cosa succede?
    Il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.