Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1320 Codice della Navigazione – Espropriazione iniziata di nave

    Art. 1320 Codice della Navigazione – Espropriazione iniziata di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all’annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette. L’espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.

  • Art. 1319 Codice della Navigazione – Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile

    Art. 1319 Codice della Navigazione – Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette.

  • Art. 1318 Codice della Navigazione – Liquidazione delle avarie comuni

    Art. 1318 Codice della Navigazione – Liquidazione delle avarie comuni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle operazioni peritali in corso all’entrata in vigore delle norme del codice si applica l’articolo 568 secondo comma del codice di commercio. I chirografi stipulati anteriormente all’entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.

  • Art. 1317 Codice della Navigazione – Controversie di competenza degli enti portuali

    Art. 1317 Codice della Navigazione – Controversie di competenza degli enti portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L’esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al presidente del Consorzio del porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936, n. 801 è regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per quanto concerne l’impugnazione delle sentenze (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 1974, n. 128, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall’ente di cui lo stesso presidente è capo.

  • Art. 1316 Codice della Navigazione – Procedimento avanti i comandanti di porto

    Art. 1316 Codice della Navigazione – Procedimento avanti i comandanti di porto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle parti, si applicano gli articoli 591 a 609. Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in vigore delle norme del codice, non sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595, quarto e quinto comma; 596 a 598; 604 a 609. Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5, 6, primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119. I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora passate in giudicato alla data dell’entrata in vigore delle norme del codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice, può, a seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero proporre appello o regolamento di competenza entro quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata.

  • Art. 1315 Codice della Navigazione – Inchiesta formale

    Art. 1315 Codice della Navigazione – Inchiesta formale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle inchieste formali in corso presso le commissioni costituite prima dell’entrata in vigore delle norme del codice, si applica il regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819. Nei casi in cui prima dell’entrata in vigore delle norme del codice, sia stata disposta la inchiesta formale, ma non siano state ancora iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli 581 a 583.

  • Art. 1314 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 1314 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine più breve, il quale decorre dall’entrata in vigore del codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.

  • Art. 1312 Codice della Navigazione – Contratto di assicurazione

    Art. 1312 Codice della Navigazione – Contratto di assicurazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La disposizione del secondo comma dell’articolo 534 si applica anche ai contratti di assicurazione in corso all’entrata in vigore del codice per i sinistri verificatisi posteriormente.

  • Art. 1313 Codice della Navigazione – Privilegi

    Art. 1313 Codice della Navigazione – Privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice medesimo.

  • Art. 1311 Codice della Navigazione – Assistenza e salvataggio

    Art. 1311 Codice della Navigazione – Assistenza e salvataggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Assistenza e salvataggio. Le disposizioni degli articoli 494, 499, 986, 991 si applicano anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca. Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti di assistenza o di salvataggio anteriori all’entrata in vigore del codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca posteriore.

  • Art. 1310 Codice della Navigazione – Contribuzione alle avarie comuni

    Art. 1310 Codice della Navigazione – Contribuzione alle avarie comuni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni degli articoli 469 a 480 non si applicano quando i contratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contributivo siano stati conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice.

  • Come fare ricorso contro una multa: la guida pratica

    Quando arriva una multa hai sostanzialmente tre possibilità: pagarla, presentare ricorso al prefetto o rivolgerti al giudice di pace. Capire termini, costi e conseguenze di ciascuna strada è il primo passo per difenderti senza commettere errori che renderebbero la sanzione definitiva.

    Le tre opzioni di fronte a una multa

    Ricevuto un verbale, il destinatario può muoversi in tre direzioni. La prima è il pagamento in misura ridotta, che chiude la vicenda ma comporta la rinuncia a ogni contestazione. La seconda è il ricorso al prefetto, gratuito e in forma scritta. La terza è il ricorso al giudice di pace, davanti a un giudice ordinario.

    La decisione non va presa d’impulso: ognuna di queste vie ha tempi e rischi diversi, e una volta imboccata una strada le altre possono precludersi.

    Il ricorso al prefetto in sintesi

    Il ricorso al prefetto si propone entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale ed è gratuito. Il prefetto può accogliere il ricorso e archiviare, oppure respingerlo emettendo un’ordinanza-ingiunzione.

    Attenzione: in caso di rigetto l’importo richiesto è di norma pari al doppio del minimo edittale, quindi spesso superiore alla multa di partenza. È un rischio da mettere in conto.

    Il ricorso al giudice di pace in sintesi

    Il ricorso al giudice di pace va presentato entro 30 giorni dalla notifica e richiede il pagamento del contributo unificato. Si può chiedere la sospensione del provvedimento e ci si può costituire anche di persona, senza necessariamente un avvocato per gli importi minori.

    Davanti al giudice è possibile far valere sia vizi formali sia il merito della contestazione, con un’istruttoria più completa rispetto al procedimento davanti al prefetto.

    Perché le due vie sono alternative

    Prefetto e giudice di pace non si possono cumulare: la legge impone di scegliere. Se si è già proposto ricorso al prefetto, non si può contestualmente adire il giudice di pace per la stessa multa.

    Va però ricordato che contro l’ordinanza-ingiunzione del prefetto che respinge il ricorso resta possibile rivolgersi al giudice di pace entro 30 giorni: è una seconda fase, non un doppio ricorso parallelo.

    Quando conviene pagare in misura ridotta

    Se la multa è fondata e non emergono vizi, il pagamento in misura ridotta è spesso la scelta più razionale. Per molte violazioni è previsto uno sconto del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione o notifica; entro 60 giorni si paga comunque il minimo edittale.

    Il pagamento, però, vale come rinuncia al ricorso: non si potrà più contestare la sanzione. Per questo va valutato solo dopo aver verificato che il verbale sia regolare.

    Esempio concreto

    Caio riceve un verbale per divieto di sosta da 42 euro. Verificato che la segnaletica era regolare e che non ci sono errori, paga entro 5 giorni beneficiando dello sconto del 30%. Caia, invece, riceve una multa per eccesso di velocità che sospetta viziata: l’autovelox non risultava segnalato. Caia non paga e valuta il ricorso, sapendo che davanti al prefetto rischia il raddoppio del minimo in caso di rigetto, mentre davanti al giudice di pace sostiene il contributo unificato ma ha un esame più approfondito.

    Come scegliere la strada giusta

    In linea di massima il prefetto è indicato quando il vizio è evidente e documentabile per iscritto, e si vuole evitare ogni spesa. Il giudice di pace è preferibile quando serve un contraddittorio più ampio, si vogliono allegare prove o si teme il raddoppio dell’importo in caso di rigetto del prefetto.

    In ogni caso conviene leggere con attenzione il verbale, annotare la data di notifica e calcolare subito i termini, perché un giorno di ritardo rende la multa definitiva.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Posso fare ricorso sia al prefetto sia al giudice di pace?

    No, le due strade sono alternative: vanno scelte e non possono essere attivate entrambe sulla stessa multa nello stesso momento. Solo dopo il rigetto del prefetto puoi rivolgerti al giudice di pace contro l’ordinanza-ingiunzione, entro 30 giorni.

    Se pago la multa posso ancora fare ricorso?

    No. Il pagamento in misura ridotta vale come rinuncia al ricorso. Per questo conviene valutare eventuali vizi del verbale prima di decidere se pagare.

    Quanto tempo ho per decidere?

    Per il ricorso al prefetto hai 60 giorni dalla contestazione o notifica; per il giudice di pace hai 30 giorni dalla notifica. Lo sconto del 30% sul pagamento, dove previsto, vale solo entro 5 giorni.

    Risorse correlate

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