Autore: Andrea Marton

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): periodo di prova per livello

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: periodo di prova

    Il periodo di prova nel CCNL Chimico-Farmaceutico è uno degli istituti più rilevanti per lavoratori e datori di lavoro al momento dell’assunzione: la sua durata, le condizioni di recesso e la corretta formalizzazione incidono direttamente sui diritti di entrambe le parti nei primi mesi di rapporto.

    In sintesi

    Nel CCNL Chimico-Farmaceutico il periodo di prova varia da 2 mesi (categoria F) a 6 mesi (categorie A-D). Deve essere fissato per iscritto con indicazione del livello e delle mansioni. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente; malattia e infortunio ne sospendono il decorso prolungandolo di altrettanti giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa della durata del periodo di prova

    Durata del periodo di prova per categoria — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Categoria Durata del periodo di prova Profili tipo
    A (Quadri) 6 mesi Responsabile R&D, Group Product Manager, Responsabile QA
    B (Impiegati direttivi) 6 mesi ISF, Product Manager, Ricercatore, Progettista
    C (Impiegati specializzati) 6 mesi Coordinatore amministrativo, Specialista
    D (Impiegati/Operai) 6 mesi Operatore tecnico polivalente, Capo squadra, Contabile
    E (Operai) 4 mesi Addetto produzione GMP, Operatore di processo, Manutentore
    F (Esecutivi) 2 mesi Addetto servizi generali, Fattorino, Portiere

    Le durate riportate sono quelle massime fissate dal CCNL. Il contratto individuale può prevedere una durata inferiore, ma non superiore a quella contrattuale. Il CCNL non prevede una riduzione automatica per esperienza pregressa: eventuali deroghe in melius devono essere concordate per iscritto.

    Forma scritta: perché è obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, ovvero dalla lettera di assunzione o dal contratto individuale. Il documento deve indicare almeno:

    • la categoria di inquadramento (es. categoria D1) e le mansioni da svolgere;
    • la durata in mesi del periodo di prova;
    • la data di decorrenza del rapporto di lavoro.

    In assenza di pattuizione scritta, il periodo di prova è inesistente: il rapporto si considera a tempo indeterminato dal primo giorno, con piena applicazione delle tutele contro il licenziamento previste dallo Statuto dei Lavoratori e dalla legge.

    È buona prassi che il lavoratore conservi copia firmata della lettera di assunzione contenente la clausola di prova.

    Cosa succede durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro è pienamente operativo: il lavoratore svolge la prestazione, percepisce la retribuzione contrattuale (comprese le componenti variabili maturate nel periodo) e matura ferie, TFR e anzianità di servizio che verrà riconosciuta a tutti gli effetti contrattuali in caso di conferma.

    Le particolarità rispetto al rapporto ordinario sono:

    • Recesso libero: entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento senza preavviso, senza obbligo di motivazione e senza indennità sostitutiva del preavviso.
    • Esclusione temporanea delle tutele ordinarie: non si applicano le norme sulla giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento (D.Lgs. 23/2015, L. 604/1966).
    • TFR maturato durante la prova: in caso di recesso da una delle parti il TFR relativo al periodo di prova deve essere liquidato.

    Sospensione del periodo di prova

    Il periodo di prova si sospende in presenza di eventi che impediscono al lavoratore di svolgere la prestazione e al datore di valutarla. Le cause di sospensione più frequenti sono:

    • Malattia (certificata dal medico di base o da struttura pubblica);
    • Infortunio sul lavoro;
    • Congedo di maternità obbligatoria (interdizione anticipata o post-parto);
    • Congedo parentale (se fruito durante la prova);
    • Ferie (prese durante la prova su accordo delle parti).

    Alla cessazione dell’evento sospensivo, il periodo di prova riprende automaticamente e si prolunga di tanti giorni quanti sono stati quelli di sospensione. Esempio: prova di 6 mesi iniziata il 1° settembre 2025; malattia dal 10 al 24 settembre (14 giorni); la prova si conclude il 14 marzo 2026 anziçhé il 28 febbraio 2026.

    Limiti al recesso durante la prova

    Pur essendo il recesso libero, esso incontra alcuni limiti inderogabili di legge:

    • Divieto di discriminazione: il recesso non può essere motivato da sesso, età, religione, opinioni politiche, razza, appartenenza sindacale o altre caratteristiche protette (D.Lgs. 216/2003, D.Lgs. 198/2006). Se il lavoratore prova il nesso causale, il recesso è nullo.
    • Divieto di rappresaglia: il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver segnalato irregolarità o esercitato un diritto).
    • Protezione durante la maternità: è vietato recedere dal contratto durante la gestazione e fino al primo anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001, art. 54), anche se il rapporto è in periodo di prova, salvo per giusta causa.

    Conferma automatica al termine della prova

    Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti ha comunicato il recesso, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato senza necessità di alcuna comunicazione esplicita. Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio ai fini di ferie, comporto, preavviso, scatti e TFR.

    Casi pratici

    Tizio — ISF (categoria B) in prova e malato
    Tizio viene assunto come ISF (categoria B1) il 1° ottobre 2025 con periodo di prova di 6 mesi. A novembre si ammala per 20 giorni. Il periodo di prova, anziché scadere il 31 marzo 2026, si prolunga di 20 giorni e termina il 20 aprile 2026. Il datore, che aveva già programmato un colloquio di valutazione a fine marzo, deve rinviarlo. Tizio percepisce l’integrazione di malattia prevista dal CCNL anche durante la prova.
    Caia — Operatrice di produzione (categoria E) e recesso durante la prova
    Caia viene assunta il 15 gennaio 2026 in categoria E1 (operatrice addetta alla produzione GMP) con prova di 4 mesi. Il 30 marzo 2026 il responsabile di reparto le comunica per iscritto la cessazione del rapporto per mancato superamento della prova. Caia non ha diritto al preavviso né all’indennità sostitutiva, ma le vengono liquidati il TFR maturato (circa 2,5 mesi) e le ferie maturate proporzionalmente. Il rapporto cessa dalla data di comunicazione del recesso.
    Sempronio — Ricercatore (categoria B2): prova e gravidanza
    Sempronio è assunta come ricercatrice (B2) il 1° febbraio 2026. Durante il periodo di prova scopre di essere in stato di gravidanza. Il D.Lgs. 151/2001 vieta il licenziamento durante la gestazione e fino al primo anno di vita del bambino: la protezione si applica anche in periodo di prova, salvo giusta causa. Il datore non può risolvere il contratto invocando il mancato superamento della prova come schermo per eludere il divieto. La prova si sospende durante il congedo di maternità obbligatoria.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Chimico-Farmaceutico?
    La durata varia per categoria: 6 mesi per A, B, C e D; 4 mesi per E; 2 mesi per F. In caso di malattia o infortunio il periodo si sospende e riprende alla guarigione, prolungandosi di altrettanti giorni.
    Il periodo di prova deve essere in forma scritta?
    Sì, deve risultare da atto scritto con indicazione del livello e delle mansioni. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore dall’inizio.
    Cosa succede se vengo licenziato durante la prova?
    Il recesso è libero senza preavviso né indennità. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi. La lavoratrice in gravidanza è protetta anche durante la prova: il licenziamento è nullo salvo giusta causa.
    La malattia interrompe il periodo di prova?
    Sì: la malattia, l’infortunio e altri eventi sospensivi prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni. Il lavoratore percepisce l’integrazione contrattuale di malattia anche durante la prova.
    Ho già lavorato nella stessa mansione: ho diritto a una prova più breve?
    Il CCNL Chimico-Farmaceutico non prevede una riduzione automatica per esperienza pregressa. La durata massima contrattuale si applica integralmente, ma le parti possono concordare per iscritto un periodo più breve nel contratto individuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 53 D.P.R. 115/2002

    Art. 53 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

  • Art. 52 D.Lgs. 171/2005 – Giornata del mare e cultura marina

    Art. 52 D.Lgs. 171/2005 – Giornata del mare e cultura marina

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “Giornata del mare” presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

    2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

    3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell’ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti in mare.

    4. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.

    5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all’estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

    6. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l’insegnamento della cultura del mare e dell’educazione marinara. L’insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.

    7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici – settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.

    8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 132 T.U.B.: Abusiva attività finanziaria

    Art. 132 T.U.B.: Abusiva attività finanziaria

    Art. 132 T.U.B. – Abusiva attivita’ finanziaria.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu’ attivita’ finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.”

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  • Art. 152 D.Lgs. 259/2003 – Ancoraggio delle navi – Reti da pesca – Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini

    Art. 152 D.Lgs. 259/2003 – Ancoraggio delle navi – Reti da pesca – Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale getta l’ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino; b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all’uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all’avvertimento, il termine necessario per finire l’operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore; c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15-novies D.Lgs. 502/1992 – Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

    Art. 15-novies D.Lgs. 502/1992 – Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.

    2. Il personale medico universitario di cui all’ articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all’articolo 6, comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al compimento dell’età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all’età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d’intesa tra le regioni e le università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le università e le aziende sanitarie ai sensi dell’articolo 6, comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l’utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all’attività didattica e di ricerca.

    3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all’articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione.

    4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l’attività svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all’articolo 8.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: periodo di prova del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Periodo di prova del socio lavoratore di cooperativa

    Il periodo di prova nel lavoro cooperativo segue le durate e le regole del CCNL di settore applicabile, ma con una peculiarità cruciale: il recesso durante la prova ha effetto sul rapporto di lavoro e, di regola, anche sul rapporto associativo.

    In sintesi

    La durata del periodo di prova è fissata dal CCNL di settore indicato nel regolamento interno. Deve essere pattuita per iscritto nella lettera di ammissione a socio o nel contratto di lavoro. Il recesso durante la prova scioglie sia il rapporto lavorativo sia, di norma, il rapporto associativo; il socio ha comunque diritto al TFR maturato e alla liquidazione della quota.

    Dati contrattuali

    Norma di riferimento
    Art. 2096-2097 codice civile; CCNL di settore applicabile; L. 142/2001
    Forma
    Scritta obbligatoria (pena nullità della clausola)
    Durata
    Come da CCNL di settore applicabile alla cooperativa
    Recesso durante la prova
    Libero, senza preavviso; effetto su rapporto di lavoro e associativo
    TFR durante la prova
    Matura dal primo giorno (art. 2120 c.c.)

    Il periodo di prova nel lavoro cooperativo: doppio effetto

    Il periodo di prova per il socio lavoratore ha la stessa funzione che nel lavoro ordinario: consentire alla cooperativa di valutare le attitudini del lavoratore e al lavoratore di verificare la corrispondenza del lavoro alle proprie aspettative. Le durate e le condizioni sono quelle del CCNL di settore richiamato dal regolamento interno.

    La peculiarità cooperativistica è il doppio effetto del recesso: la cessazione del rapporto di lavoro durante la prova comporta, di regola, anche la cessazione del rapporto associativo. Lo statuto della cooperativa può tuttavia prevedere che il socio in prova, in caso di mancato superamento della prova, rimanga socio non lavoratore (se lo statuto contempla tale categoria), ma ciò deve essere espressamente previsto.

    Forma scritta e contenuto della clausola

    La clausola del periodo di prova deve risultare per iscritto, nella lettera di ammissione a socio o nel contratto di lavoro allegato. Deve indicare:

    • la durata del periodo, in conformità al CCNL di settore e al livello di inquadramento;
    • il livello di inquadramento attribuito;
    • le mansioni oggetto della valutazione.

    In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza periodo di prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.

    Sospensione del periodo di prova

    Il periodo di prova si sospende, e conseguentemente si prolunga, nei casi previsti dal CCNL di settore applicabile. In generale i CCNL prevedono la sospensione per:

    • malattia e infortunio;
    • ferie (se usufruibili durante la prova secondo il CCNL);
    • congedo di maternità obbligatoria e paternità obbligatoria.

    La sospensione tutela il socio lavoratore dal recesso «furbesco» durante un periodo di assenza giustificata.

    Tabella riepilogativa

    Confronto durate del periodo di prova per settore cooperativo (esempi indicativi)
    Settore CCNL applicabile Livelli bassi Livelli medi Livelli alti / quadri
    Metalmeccanica cooperative 1,5 mesi (D1-C1) 3 mesi (C2-B1) 6 mesi (B2-A1)
    Edilizia cooperative 1 mese (1°-2° liv.) 2-3 mesi (3°-4° liv.) 4-6 mesi (5°-7° liv.)
    Multiservizi / pulizie 1 mese (1° liv.) 2 mesi (3°-4° liv.) 4-6 mesi (6°-7° liv.)
    Logistica e trasporto 1 mese (1° liv.) 2-3 mesi (3°-5° liv.) 4-6 mesi (6°-8° liv.)

    Le durate sono indicative e basate sulle strutture tipiche dei CCNL di settore citati. Verificare sempre il testo aggiornato del CCNL applicabile alla propria cooperativa.

    Effetti del recesso durante la prova

    Il recesso durante il periodo di prova — da parte della cooperativa o del socio — produce i seguenti effetti:

    1. Estinzione del rapporto di lavoro: immediata, senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
    2. Liquidazione del TFR: deve essere corrisposto integralmente sull’intera durata del rapporto (art.2120 c.c.).
    3. Cessazione del rapporto associativo: salvo diversa previsione statutaria, il socio perde anche la qualità di associato; la cooperativa rimborsa la quota versata nei termini previsti dallo statuto.

    Il recesso discriminatorio o ritorsivo è nullo anche durante la prova: il socio può impugnarlo entro 60 giorni dalla comunicazione davanti al Giudice del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso della cooperativa durante la prova
    Tizio viene ammesso come socio lavoratore di livello 3° in una cooperativa di pulizie industriali. Dopo 3 settimane, la cooperativa gli comunica il mancato superamento della prova. Il recesso è scritto e privo di motivazione: è legittimo. La cooperativa corrisponde a Tizio il TFR maturato in proporzione ai giorni lavorati e rimborsa la quota associativa entro i termini statutari.
    Caia – Malattia durante la prova
    Caia è socia lavoratrice in prova (3 mesi, livello 4°, CCNL Logistica) e cade malata alla settimana 6. La malattia dura 14 giorni. Il periodo di prova si sospende e riprende al rientro: la scadenza della prova si sposta in avanti di 14 giorni. La cooperativa non può recedere durante la malattia per il solo decorso del termine originario.
    Sempronio – Recesso volontario durante la prova
    Sempronio, socio in prova in una cooperativa edile, decide dopo 3 settimane che il lavoro non corrisponde alle sue aspettative. Comunica per iscritto il recesso. Perde la qualità di socio lavoratore; la cooperativa gli liquida il TFR maturato (importo modesto ma dovuto) e rimborsa la quota in conformità allo statuto.

    Domande frequenti

    La cooperativa può recedere liberamente durante il periodo di prova del socio lavoratore?
    Sì, come per qualsiasi rapporto di lavoro in prova, il recesso è libero senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Ha però doppio effetto: risolve il rapporto di lavoro e, salvo diversa previsione statutaria, anche il rapporto associativo.
    Il socio lavoratore in prova ha diritto al TFR?
    Sì. Anche per il breve periodo di prova matura il TFR ai sensi dell’art.2120 c.c., calcolato sulla retribuzione percepita. Va liquidato alla cessazione del rapporto.
    La malattia durante la prova sospende il computo?
    In genere sì: i CCNL di settore prevedono che malattia e infortunio sospendano il computo, prolungandolo di altrettanti giorni. La cooperativa non può recedere durante la malattia per il solo fatto che il termine originario è scaduto.
    Il periodo di prova deve essere scritto anche per il socio lavoratore?
    Sì. Deve risultare da atto scritto (lettera di ammissione o contratto allegato). In assenza di forma scritta, il rapporto si considera confermato ab initio senza periodo di prova.
    Cosa succede se la cooperativa recede durante la prova per motivi discriminatori?
    Il recesso discriminatorio è nullo anche in prova. Il socio può impugnarlo davanti al Giudice del Lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Fare riferimento al testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa per le durate esatte del periodo di prova. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 108 D.P.R. 115/2002

    Art. 108 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito: a) il contributo unificato; b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio; c) l'imposta di registro ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 .

  • Art. 1030 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’ipoteca

    Art. 1030 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione . . . . L'ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.

  • Art. 16 D.Lgs. 159/2011 – Soggetti destinatari

    Art. 16 D.Lgs. 159/2011 – Soggetti destinatari

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano: a) ai soggetti di cui all'articolo 4; b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

    2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2. 26

  • Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 – Mediazione demandata dal giudice

    Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 – Mediazione demandata dal giudice

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione , valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

    2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

    3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. (9) (10)

  • Art. 1008 Codice della Navigazione – Abbandono del nolo

    Art. 1008 Codice della Navigazione – Abbandono del nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

    a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;

    b) quando l'aeromobile si presume perito.