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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1311 estende la disciplina del codice sull'assistenza e salvataggio anche a fatti anteriori all'entrata in vigore, con criteri differenziati per ciascuna norma richiamata.
  • Per gli artt. 494, 499, 986 e 991, il codice si applica se i fatti sono anteriori all'entrata in vigore ma la determinazione del compenso (artt. 499, 991) o l'operazione stessa (artt. 494, 986) sono successive.
  • Per gli artt. 497 e 989, il codice si applica quando la ripartizione della spesa è compiuta dopo l'entrata in vigore, anche se il fatto di assistenza è anteriore.
  • La norma distingue tra il momento del fatto e il momento della liquidazione, applicando criteri differenti per garantire uniformità nelle operazioni ancora in corso.
  • L'istituto dell'assistenza e salvataggio è disciplinato in parallelo per la navigazione marittima (artt. 490 ss.) e per quella aerea (artt. 981 ss.).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1311 Codice della Navigazione — Assistenza e salvataggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Assistenza e salvataggio. Le disposizioni degli articoli 494, 499, 986, 991 si applicano anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca. Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti di assistenza o di salvataggio anteriori all’entrata in vigore del codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca posteriore.

Commento

Struttura complessa della norma transitoria

L'art. 1311 è una delle disposizioni transitorie più articolate del Codice della navigazione: non si limita a individuare un unico criterio di collegamento, ma ne stabilisce di differenti per ciascun gruppo di articoli richiamati, in ragione delle specifiche funzioni che ciascuno svolge nella disciplina dell'assistenza e del salvataggio. Questa complessità riflette la struttura stessa dell'istituto, che si articola in più fasi — l'operazione, la determinazione del compenso, la ripartizione — ciascuna delle quali può avvenire in tempi distinti e richiedere criteri intertemporali diversi.

Il primo gruppo: artt. 494, 499, 986, 991

Gli artt. 494 e 986 disciplinano rispettivamente i presupposti e le condizioni dell'assistenza marittima e di quella aeronautica, e la disciplina del codice si estende ai fatti anteriori senza ulteriori condizioni specifiche. Gli artt. 499 e 991 disciplinano la determinazione del compenso per l'opera prestata: per questi due articoli, l'estensione transitoria opera solo quando la determinazione del compenso — tipicamente affidata a un accordo tra le parti o a una decisione dell'autorità giudiziaria — avviene dopo l'entrata in vigore del codice. La logica è che la liquidazione del compenso, atto autonomo rispetto all'operazione materiale di assistenza, può avvenire a distanza di tempo, e conviene che segua il regime più recente e sistematico.

Il secondo gruppo: artt. 497 e 989

Gli artt. 497 e 989 disciplinano la ripartizione della spesa tra i soggetti che hanno beneficiato dell'assistenza o hanno contribuito alle operazioni di salvataggio. Qui il criterio è ancora più specifico: il codice si applica quando la ripartizione — che è un atto successivo alla conclusione delle operazioni — avviene in un momento posteriore all'entrata in vigore, anche se il fatto di assistenza è interamente anteriore. La ripartizione è un momento decisionale che coinvolge più soggetti e può seguire il fatto anche di mesi: assoggettarla al regime vigente al momento in cui viene compiuta garantisce coerenza procedurale.

L'assistenza e il salvataggio nel diritto internazionale

L'istituto dell'assistenza e del salvataggio ha una lunga tradizione internazionale. La Convenzione di Bruxelles del 1910 sull'assistenza e salvataggio in mare, ratificata dall'Italia, costituiva il punto di riferimento internazionale al momento dell'entrata in vigore del codice. Successivamente, la Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989 (ratificata dall'Italia con l. 129/1995) ha aggiornato la disciplina, introducendo in particolare la tutela dell'ambiente marino come criterio per la determinazione del compenso. L'art. 1311 si collocava in un momento storico in cui la Convenzione del 1910 era il riferimento principale, e la disciplina codicistica si sforzava di armonizzarsi con essa.

Casi pratici

Caso 1: Assistenza prestata nel 1941: compenso determinato nel 1943

Tizio, comandante di un rimorchiatore, ha prestato assistenza a una nave in avaria nel 1941. Le parti non riescono a concordare il compenso, e la questione viene risolta da un arbitro nel 1943. Per effetto dell'art. 1311, la determinazione del compenso è regolata dall'art. 499 cod. nav., benché il fatto di assistenza sia anteriore al codice.

Caso 2: Ripartizione delle spese di salvataggio: fatto anteriore, ripartizione successiva

Caio è armatore di una nave che ha beneficiato di un'operazione di salvataggio avvenuta nel 1941. La ripartizione delle spese tra i vari aventi interesse viene effettuata nel 1944. L'art. 1311 dispone che la ripartizione segua l'art. 497 cod. nav., trattandosi di operazione compiuta dopo l'entrata in vigore del codice.

Caso 3: Salvataggio aeronautico: applicazione degli artt. 986 e 991

Sempronio è proprietario di un aeromobile soccorso nel 1942, prima dell'entrata in vigore del codice, ma il compenso per il soccorso non è stato ancora determinato. L'art. 1311 consente di applicare l'art. 991 cod. nav. per la liquidazione del compenso, poiché essa avviene dopo il 28 aprile 1942, uniformando la disciplina del salvataggio aeronautico a quella del nuovo regime.

Domande frequenti

Cos'è l'assistenza marittima nel Codice della navigazione?

L'assistenza è l'operazione con cui un terzo soccorre una nave o un aeromobile in pericolo per preservarli dalla perdita o dal grave danneggiamento; chi presta assistenza ha diritto a un compenso proporzionale al risultato ottenuto e ai rischi affrontati.

Qual è la differenza tra fatto di assistenza e determinazione del compenso nella norma transitoria?

Il fatto di assistenza è l'operazione materiale di soccorso; la determinazione del compenso è l'atto (accordo o decisione giudiziaria) che fissa la remunerazione dovuta. L'art. 1311 applica il codice se la determinazione del compenso è successiva all'entrata in vigore, anche se il fatto è anteriore.

Perché la ripartizione delle spese segue un criterio intertemporale diverso rispetto al compenso?

Perché la ripartizione è un atto che coinvolge più soggetti e può avvenire molto dopo l'operazione stessa: il legislatore ha preferito assoggettarla al regime vigente al momento in cui viene compiuta, per garantire uniformità procedurale.

La Convenzione di Bruxelles del 1910 era ancora applicabile al momento del codice del 1942?

Sì: la Convenzione del 1910 sull'assistenza e salvataggio in mare era in vigore per l'Italia al momento dell'entrata in vigore del codice, e la disciplina degli artt. 490 ss. se ne ispirava. La materia è stata poi aggiornata dalla Convenzione sul salvataggio del 1989, ratificata dall'Italia con la l. 129/1995.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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