In sintesi
- L'art. 1314 disciplina il conflitto intertemporale tra i termini di prescrizione del codice e quelli della normativa previgente, in caso di termine più breve introdotto dal codice.
- Se il codice prevede un termine più breve, questo decorre dall'entrata in vigore del codice, non dal fatto originario.
- Eccezione: se applicando la legge vecchia residua un termine inferiore a quello nuovo che decorre dal codice, si applica il termine residuo più breve.
- La norma replica il criterio generale adottato dall'art. 2941 c.c. (ora art. 11 disp. prel.) per il coordinamento dei regimi prescrizionali nel passaggio da una legge all'altra.
- Si applica ai numerosi termini di prescrizione speciali introdotti dal codice per diritti e azioni tipici della navigazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1314 Codice della Navigazione — Prescrizione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine più breve, il quale decorre dall’entrata in vigore del codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.
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Commento
Il problema del conflitto tra termini prescrizionali
Quando un nuovo codice introduce termini di prescrizione diversi da quelli previgenti, si pone inevitabilmente un problema di coordinamento: i diritti già in corso di prescrizione al momento dell'entrata in vigore devono essere considerati secondo la vecchia legge o secondo la nuova? Il Codice della navigazione del 1942 contiene numerosi termini di prescrizione speciali — per l'azione di responsabilità del vettore, per i crediti dell'equipaggio, per le azioni derivanti dall'assistenza e salvataggio, per quelle da urto — che in molti casi erano più brevi rispetto a quelli previsti dalla normativa previgente. L'art. 1314 fornisce la regola generale per risolvere questi conflitti.
La regola principale: decorrenza dall'entrata in vigore
La norma stabilisce che, quando il codice prevede un termine di prescrizione più breve, questo nuovo termine decorre dall'entrata in vigore del codice (28 aprile 1942). La ratio è di tutela del creditore: se un diritto sorto, per esempio, nel 1938 stava prescrivendosi in dieci anni secondo la vecchia legge, e il nuovo codice introduce un termine di tre anni, non sarebbe equo far decorrere retroattivamente il termine di tre anni dal 1938, lasciando il creditore con pochissimo tempo o addirittura con la prescrizione già compiuta. La soluzione adottata è equilibrata: si dà al creditore l'intero nuovo termine a partire dal 28 aprile 1942, durante il quale può agire in giudizio.
L'eccezione: il termine residuo più breve
La norma introduce un correttivo pratico di notevole intelligenza sistematica: se, applicando la vecchia legge, il termine residuo che ancora deve decorrere è inferiore al nuovo termine calcolato dall'entrata in vigore del codice, si applica il termine residuo più breve. Esempio pratico: un diritto sorto nel 1932 si prescriveva in quindici anni secondo la vecchia legge; al 28 aprile 1942 mancano dunque cinque anni alla prescrizione secondo il vecchio regime. Se il nuovo codice introduce un termine di tre anni — decorrente dal 1942 — il termine nuovo sarebbe più lungo del residuo vecchio (tre anni contro cinque). In questo caso l'eccezione non opera. Ma se i cinque anni residui del vecchio regime fossero diventati due anni al momento dell'entrata in vigore, il termine applicabile sarebbe quello residuo più breve di due anni. Il principio garantisce che il creditore non ottenga più tempo per agire rispetto a quello che avrebbe avuto con la vecchia legge.
Analogia con il diritto transitorio comune
Il meccanismo dell'art. 1314 riprende i principi generali del diritto intertemporale in materia di prescrizione, già noti alla tradizione giuridica italiana. L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile (Preleggi) e le specifiche norme transitorie del codice civile del 1942 (art. 252 disp. att.) adottano soluzioni analoghe per coordinare i nuovi termini con quelli previgenti. Il Codice della navigazione, entrato in vigore nello stesso anno del codice civile, rispecchia questa comune preoccupazione sistematica, elaborata in un periodo di ampio rinnovamento della codificazione italiana. La norma testimonia la cura tecnica con cui i redattori del codice hanno affrontato il passaggio da un sistema frammentato di fonti a un regime unitario.
Casi pratici
Caso 1: Azione del marinaio per crediti retributivi: termine più breve
Tizio, marinaio imbarcato dal 1938, vanta crediti retributivi non pagati. La vecchia legge prevedeva un termine di prescrizione di dieci anni; il codice del 1942 introduce un termine più breve di tre anni per tali azioni. Per effetto dell'art. 1314, il termine triennale decorre dal 28 aprile 1942: Tizio ha tempo fino al 28 aprile 1945 per agire in giudizio.
Caso 2: Azione da urto marittimo: applicazione del termine residuo
Caio ha subito danni a causa di un urto marittimo nel 1940. La vecchia legge prevedeva un termine decennale di prescrizione; al 28 aprile 1942 residuano dunque otto anni. Il nuovo codice introduce un termine di due anni. Poiché due anni (nuovo termine dal 1942) sono inferiori agli otto anni residui della vecchia legge, l'eccezione dell'art. 1314 non opera: si applica il nuovo termine più breve di due anni decorrente dall'entrata in vigore.
Caso 3: Prescrizione quasi compiuta: applicazione del termine residuo più breve
Sempronio ha un'azione per compenso di assistenza sorta nel 1931. La vecchia legge prevedeva un termine di dodici anni; al 28 aprile 1942 residua solo un anno alla prescrizione. Il nuovo codice introduce un termine di tre anni dal 1942. Poiché il termine residuo di un anno è inferiore al nuovo termine di tre anni, l'art. 1314 stabilisce che la prescrizione si compie nel termine più breve: Sempronio deve agire entro un anno dall'entrata in vigore del codice.
Domande frequenti
Cosa succede se il Codice della navigazione introduce un termine di prescrizione più breve rispetto alla legge precedente?
Il nuovo termine più breve decorre dall'entrata in vigore del codice (28 aprile 1942), non dal fatto originario che ha dato luogo al diritto: il creditore ha dunque l'intero nuovo termine per agire.
Cosa prevede l'eccezione dell'art. 1314 sul termine residuo?
Se applicando la vecchia legge il tempo residuo alla prescrizione è inferiore al nuovo termine calcolato dall'entrata in vigore del codice, si applica il termine residuo più breve: il creditore non guadagna più tempo di quello che aveva con la normativa previgente.
L'art. 1314 si applica anche ai termini di prescrizione per crediti dell'equipaggio?
Sì: la norma ha portata generale e si applica a tutti i casi in cui il codice della navigazione introduce termini di prescrizione più brevi rispetto alla normativa previgente, inclusi i crediti del personale navigante.
Esiste una norma analoga nel codice civile del 1942 per i conflitti tra termini prescrizionali?
Sì: l'art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile del 1942 adotta un meccanismo analogo per coordinare i nuovi termini di prescrizione del codice civile con quelli della normativa previgente, riflettendo un orientamento sistematico comune ai due codici entrati in vigore nello stesso anno.
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