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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1318 regola il regime transitorio della liquidazione delle avarie comuni pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice della navigazione del 1942.
  • Per le operazioni peritali già in corso si applica l'art. 568, secondo comma, del vecchio Codice di commercio, che disciplinava la figura del perito liquidatore delle avarie comuni.
  • I chirografi — atti di impegno volontario al pagamento della quota di avaria — stipulati prima dell'entrata in vigore conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.
  • La norma garantisce la certezza dei rapporti già costituiti e tutela i creditori che avevano già ottenuto l'impegno scritto dei contributori.
  • La distinzione tra operazioni peritali e chirografi riflette la diversa natura giuridica dei due istituti: il primo è un procedimento, il secondo è un negozio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1318 Codice della Navigazione — Liquidazione delle avarie comuni

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Alle operazioni peritali in corso all’entrata in vigore delle norme del codice si applica l’articolo 568 secondo comma del codice di commercio. I chirografi stipulati anteriormente all’entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.

In sintesi

  • L'art. 1318 regola il regime transitorio della liquidazione delle avarie comuni pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice della navigazione del 1942.
  • Per le operazioni peritali già in corso si applica l'art. 568, secondo comma, del vecchio Codice di commercio, che disciplinava la figura del perito liquidatore delle avarie comuni.
  • I chirografi — atti di impegno volontario al pagamento della quota di avaria — stipulati prima dell'entrata in vigore conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.
  • La norma garantisce la certezza dei rapporti già costituiti e tutela i creditori che avevano già ottenuto l'impegno scritto dei contributori.
  • La distinzione tra operazioni peritali e chirografi riflette la diversa natura giuridica dei due istituti: il primo è un procedimento, il secondo è un negozio.
Indice dei contenuti

L'avaria comune nel diritto della navigazione

L'avaria comune (o avaria grossa) è uno degli istituti più antichi e caratteristici del diritto marittimo: essa ricorre quando, in situazione di pericolo comune per la nave e il carico, vengono deliberatamente effettuati sacrifici o sostenute spese straordinarie per la salvezza comune. Il sacrificio sostenuto da alcuni partecipanti all'avventura marittima viene ripartito proporzionalmente tra tutti i soggetti interessati al carico e alla nave. Il procedimento di liquidazione delle avarie comuni era disciplinato nel Codice di commercio del 1882 (artt. 552-568) e poi transitato nel nuovo Codice della navigazione del 1942, che ne ha ridefinito la disciplina negli artt. 469-483.

Le operazioni peritali in corso

Il primo comma dell'art. 1318 si occupa delle operazioni peritali già iniziate prima dell'entrata in vigore del Codice: per queste si applica l'art. 568, secondo comma, del Codice di commercio. Tale disposizione riguardava le modalità con cui il perito liquidatore conduceva le proprie operazioni, determinava la massa attiva e passiva, accertava i danni e i sacrifici rientranti nell'avaria comune, e calcolava le quote di contribuzione a carico di ciascun interessato. La scelta di mantenere la vecchia disciplina per le operazioni già avviate è coerente con il principio generale di conservazione degli atti compiuti: sarebbe irrazionale obbligare il perito a ricominciare da capo le proprie operazioni applicando metodologie diverse da quelle seguite sino a quel momento.

Il chirografo di avaria: natura giuridica e conservazione dell'efficacia

Il secondo comma si occupa dei chirografi stipulati prima dell'entrata in vigore del codice. Il chirografo di avaria — termine derivante dal greco 'chirogramma', scrittura a mano — è un atto con cui il caricatore o il destinatario delle merci si impegna per iscritto a contribuire alla massa dell'avaria comune, spesso come condizione per poter ritirare le merci all'arrivo. Ha natura contrattuale e costituisce titolo idoneo per la riscossione della quota di contribuzione. L'art. 1318 ne sancisce la piena efficacia secondo le disposizioni anteriori: si tratta di una scelta di tutela della certezza dei rapporti già perfezionati, che non possono essere rimessi in discussione dalla sopravvenienza del nuovo codice. Chi aveva già firmato il chirografo con l'impegno di contribuire non può invocare il mutamento di disciplina per sottrarsi all'obbligo assunto.

Il coordinamento con il Codice di commercio

L'art. 568 del Codice di commercio del 1882, cui rinvia l'art. 1318, rappresentava la codificazione delle Regole di York e Anversa, il complesso di regole internazionali uniformi per la liquidazione delle avarie comuni elaborate dalla dottrina e dalla prassi degli operatori marittimi. Queste regole, pur non avendo forza di legge ma essendo generalmente incorporate nei contratti di trasporto, hanno continuato a influenzare la liquidazione anche dopo l'abrogazione del Codice di commercio. Il Codice della navigazione del 1942 ha recepito ed aggiornato la disciplina, ma le operazioni già avviate sotto il regime previgente dovevano seguire la metodologia allora vigente, senza ibridazioni.

Valore sistematico e superamento storico

Come tutte le norme transitorie, l'art. 1318 ha esaurito la propria funzione applicativa con la liquidazione di tutte le operazioni di avaria comune avviate prima del 1942. Sul piano sistematico, la norma testimonia la delicatezza del regime transitorio in materia di avaria comune: si tratta di un istituto che coinvolge molteplici soggetti (armatore, caricatori, destinatari, assicuratori) con interessi diversi, e la certezza delle regole applicabili alla singola liquidazione è un valore primario che il legislatore ha ritenuto di salvaguardare attraverso la conservazione del regime previgente per i procedimenti e i negozi già avviati.

Casi pratici

Caso 1: Operazioni peritali già avviate: si applica il Codice di commercio

Il perito liquidatore incaricato di liquidare l'avaria comune relativa al naufragio della nave di Tizio aveva già avviato le operazioni di accertamento dei danni prima dell'entrata in vigore del Codice del 1942. In applicazione dell'art. 1318 primo comma, le operazioni proseguono secondo l'art. 568 secondo comma del Codice di commercio, senza che il perito debba adottare le metodologie introdotte dal nuovo codice.

Caso 2: Chirografo firmato ante-codice: piena efficacia conservata

Caio, destinatario di un carico di seta trasportata su nave che aveva subito un'avaria comune nel Mediterraneo, aveva firmato nel 1941 un chirografo con cui si impegnava a contribuire alla massa dell'avaria secondo le disposizioni del Codice di commercio. L'entrata in vigore del Codice della navigazione nel 1942 non incide sull'efficacia di tale chirografo: Caio è tenuto a onorare l'impegno assunto secondo la disciplina anteriore.

Caso 3: Contestazione del chirografo da parte del contributore

Sempronio, caricatore di merci avanzato di avaria comune, contesta la validità del chirografo che aveva firmato prima dell'entrata in vigore del codice, invocando le norme più favorevoli introdotte dal nuovo codice del 1942. La richiesta è infondata: l'art. 1318 sancisce espressamente che i chirografi anteriori conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori, escludendo qualsiasi ultrattività delle nuove norme sui rapporti già perfezionati.

Domande frequenti

Cosa sono le avarie comuni nel diritto della navigazione?

Sono i sacrifici deliberatamente effettuati e le spese straordinarie sostenute in situazione di pericolo comune per salvare la nave e il carico. Il costo viene ripartito proporzionalmente tra tutti i soggetti interessati all'avventura marittima, secondo un principio di solidarietà del rischio.

Cos'è il chirografo di avaria comune?

È un atto scritto con cui il caricatore o il destinatario delle merci si impegna a contribuire alla massa dell'avaria comune, spesso come condizione per ritirare le merci all'arrivo. Ha natura contrattuale e costituisce titolo per la riscossione della quota di contribuzione.

Perché le operazioni peritali in corso seguono il vecchio Codice di commercio?

Perché sarebbe irrazionale imporre al perito già operante di cambiare metodologia a procedimento avviato. La conservazione del regime previgente garantisce coerenza interna alle operazioni e tutela le aspettative di tutti i soggetti coinvolti nella liquidazione.

Cosa stabilisce l'art. 568 secondo comma del Codice di commercio?

L'art. 568 secondo comma del Codice di commercio del 1882 disciplinava le modalità operative del perito liquidatore delle avarie comuni, regolandone i poteri di accertamento, la metodologia di calcolo delle quote e la redazione del dispaccio di avaria.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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