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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Reato di ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo: il comandante, un ufficiale, un sottufficiale o un graduato della nave o dell'aeromobile.
  • Modalità di commissione: presenza fisica, comunicazione telegrafica/telefonica, scritto o disegno diretto al superiore.
  • Pena base: reclusione da sei mesi a due anni; aggravata a uno-tre anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
  • Aggravante ulteriore: le pene aumentano fino a un terzo se il fatto è commesso con violenza, minaccia, o in presenza di altre persone.
  • Passeggero: può commettere il reato ma con pena diminuita fino a un terzo rispetto a quella del componente dell'equipaggio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1104 Codice della Navigazione — Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone. Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Commento

Ratio e collocazione nella struttura del codice

L'art. 1104 del Codice della navigazione tutela l'autorità di bordo nella sua dimensione personale: il prestigio e l'onore del comandante, degli ufficiali, sottufficiali e graduati sono beni strumentali alla sicurezza e all'ordine della navigazione. Un equipaggio che tolleri che i propri superiori vengano pubblicamente disonorati o sviliti perde la coesione gerarchica necessaria a fronteggiare le emergenze tipiche della navigazione marittima e aerea. La norma si inserisce nel filone di fattispecie poste a presidio dell'autorità di bordo, insieme agli artt. 1105 (ammutinamento) e 1107 (mancato intervento), e richiama nel metodo il modello delle ingiurie aggravate del codice penale militare.

Soggetti attivi e passivi

Il soggetto attivo principale è il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, cioè qualunque persona che faccia parte del personale navigante a bordo con qualunque mansione. Il legislatore ha tuttavia esteso l'applicazione anche al passeggero, riconoscendo che chi usufruisce del servizio di trasporto può parimenti offendere l'autorità di bordo, sebbene con trattamento sanzionatorio attenuato (pena diminuita fino a un terzo). Il soggetto passivo è il superiore: comandante, ufficiale, sottufficiale o graduato, nella loro qualità gerarchica e nell'esercizio delle rispettive funzioni. La qualità gerarchica del soggetto passivo è elemento costitutivo del reato e non semplice aggravante.

Condotta e modalità: offesa all'onore o al prestigio

La norma tutela specificamente l'onore e il prestigio del superiore «a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni»: il collegamento funzionale tra l'offesa e l'esercizio delle funzioni di bordo è requisito essenziale. Non basta un'offesa generica tra due persone a bordo; occorre che il fatto sia causalmente o finalisticamente legato alle funzioni nautiche o aeronautiche del soggetto passivo. Le modalità di commissione sono enumerate dalla norma in modo tassativo: la presenza fisica del superiore, la comunicazione telegrafica o telefonica diretta a lui, o ancora uno scritto o un disegno inviati al superiore. Il riferimento alla comunicazione telegrafica o telefonica mostra la dimensione tecnica originaria della norma (1942), ma può interpretarsi oggi in senso estensivo includendo le comunicazioni elettroniche e digitali trasmesse direttamente al superiore.

Graduazione delle pene e le due aggravanti

La struttura sanzionatoria dell'art. 1104 è a tre livelli. Il primo livello — pena base — è la reclusione da sei mesi a due anni per l'offesa semplice all'onore o al prestigio. Il secondo livello — aggravante speciale — porta la pena a uno-tre anni quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato: si tratta della forma più grave di ingiuria (corrispondente alla diffamazione aggravata nel codice penale), in cui non si usa un insulto generico ma si afferma che il superiore ha compiuto un atto specifico disonorevole. Il terzo livello — aggravante comune — prevede l'aumento fino a un terzo di qualunque delle pene precedenti quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia oppure in presenza di una o più persone: quest'ultima aggravante tutela il prestigio gerarchico dalla pubblicità dell'offesa di fronte ai colleghi.

Il passeggero come soggetto attivo e profili pratici

L'ultimo comma dell'art. 1104 disciplina l'ipotesi in cui l'offesa provenga da un passeggero nei confronti del comandante, di un ufficiale o di un sottufficiale della nave, ovvero del comandante o di un graduato dell'aeromobile. Le stesse disposizioni si applicano ma con pena diminuita fino a un terzo: il passeggero non ha il rapporto gerarchico tipico dell'equipaggio, ma non è immune dal rispetto dell'autorità di bordo. In pratica, la norma può essere invocata in caso di comportamenti aggressivi verbali o scritti rivolti al comandante in contesti di crisi a bordo (ritardi, emergenze meteorologiche, situazioni di soccorso), purché il nesso funzionale con le funzioni di bordo sia dimostrato. Il coordinamento con il codice penale comune (art. 594 c.p. sull'ingiuria, ora depenalizzata dal D.Lgs. 7/2016) rende l'art. 1104 Cod. nav. lex specialis che continua ad applicarsi in ambito nautico come fattispecie penale distinta.

Casi pratici

Caso 1: L'ufficiale insultato dal marinaio in servizio

Tizio, marinaio di coperta, durante una manovra difficile rivolge pubblicamente insulti all'ufficiale di rotta Caio, accusandolo davanti all'equipaggio di incompetenza nelle funzioni di guardia. Il fatto avviene in presenza di altri marinai e a causa delle funzioni nautiche di Caio: Tizio risponde ai sensi dell'art. 1104, con pena aumentata fino a un terzo per la presenza di più persone.

Caso 2: Lo scritto diffamatorio inviato al comandante

Caio, marinaio a bordo di una nave da crociera, redige e consegna al comandante Tizio un documento scritto in cui attribuisce al comandante l'aver deliberatamente alterato i dati di navigazione durante la traversata. Tale attribuzione di un fatto determinato integra l'aggravante speciale dell'art. 1104: la pena si eleva da uno a tre anni di reclusione.

Caso 3: Il passeggero che offende il comandante durante un'emergenza

Sempronio, passeggero a bordo di un traghetto bloccato da una tempesta, apostrofa pubblicamente il comandante con insulti riferiti alle sue capacità di gestione dell'emergenza, davanti agli altri passeggeri radunati nel salone principale. Pur non facendo parte dell'equipaggio, Sempronio risponde ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1104, con pena diminuita fino a un terzo rispetto a quella prevista per i componenti dell'equipaggio.

Domande frequenti

Chi può essere soggetto attivo del reato di offesa all'autorità di bordo?

Principalmente i componenti dell'equipaggio, ma anche i passeggeri: per questi ultimi si applicano le stesse disposizioni con pena diminuita fino a un terzo.

Il reato richiede che l'offesa avvenga di persona?

No: la norma prevede esplicitamente che l'offesa possa avvenire anche tramite comunicazione telegrafica o telefonica, o mediante scritto o disegno diretti al superiore.

Qual è la differenza tra la pena base e quella aggravata?

La pena base (6 mesi-2 anni) si applica all'offesa generica all'onore o al prestigio; la pena aggravata (1-3 anni) si applica quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato disonorevole.

Quando scatta l'ulteriore aumento di pena fino a un terzo?

Quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure in presenza di una o più persone: questa aggravante si aggiunge sia alla pena base sia a quella per l'attribuzione di fatto determinato.

Il reato richiede un collegamento con le funzioni di bordo?

Sì: l'offesa deve avvenire 'a causa o nell'esercizio delle funzioni' del superiore; un'offesa generica tra due persone a bordo, priva di tale collegamento, non integra la fattispecie dell'art. 1104.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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