Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1316 Codice della Navigazione – Procedimento avanti i comandanti di porto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle parti, si applicano gli articoli 591 a 609. Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in vigore delle norme del codice, non sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595, quarto e quinto comma; 596 a 598; 604 a 609. Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5, 6, primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119. I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora passate in giudicato alla data dell’entrata in vigore delle norme del codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice, può, a seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero proporre appello o regolamento di competenza entro quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata.

In sintesi

  • L'art. 1316 disciplina il regime transitorio dei giudizi davanti ai comandanti di porto pendenti all'entrata in vigore del Codice della navigazione del 1942.
  • Prevede tre livelli di trattamento graduato in base allo stadio procedurale raggiunto: costituzione delle parti, pronuncia di ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, ovvero nessuna di tali fasi.
  • Per i giudizi in cui nessuna parte si era ancora costituita si applicano integralmente gli artt. 591-609 del nuovo codice.
  • Viene imposto ai comandanti di porto un obbligo di comunicazione delle sentenze non ancora passate in giudicato entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice.
  • Il soccombente che non abbia ricevuto notifica a istanza di parte ha quindici giorni dalla consegna della lettera raccomandata per formulare riserva di appello o proporre appello.
Indice dei contenuti

La figura storica del comandante di porto come giudice

L'art. 1316 presuppone una peculiarità dell'ordinamento marittimo italiano anteriore al 1942: i comandanti di porto esercitavano funzioni giurisdizionali in materia di controversie marittime di minore entità o di carattere tecnico-specialistico. Si trattava di una giurisdizione speciale, espressione di quella commistione tra funzioni amministrative e funzioni para-giurisdizionali tipica dell'ordinamento del porto nel periodo liberale e fascista. Il Codice della navigazione del 1942, nell'ambito del riordino generale della materia, definiva l'assetto di queste funzioni, ma doveva necessariamente fare i conti con i procedimenti già in corso sotto il regime previgente.

Il sistema a tre livelli dello stadio processuale

La tecnica normativa adottata dall'art. 1316 è particolarmente articolata: individua tre situazioni distinte in base alla fase raggiunta dal singolo giudizio al momento dell'entrata in vigore del codice. Il primo livello riguarda i giudizi in cui nessuna delle parti si era ancora costituita: per questi si applica il nuovo regime dettato dagli artt. 591-609, sicché il procedimento riparte integralmente secondo le nuove regole. Il secondo livello concerne i giudizi in cui le parti si erano costituite ma non era stata pronunciata né un'ordinanza istruttoria né una sentenza interlocutoria: qui si applica una disciplina parzialmente nuova, limitata agli artt. 595 quarto e quinto comma, 596-598 e 604-609, che dettano le norme per la fase decisoria senza però rimettere in discussione l'attività istruttoria già svolta. Il terzo livello riguarda i giudizi più avanzati, in cui era stata già pronunciata un'ordinanza istruttoria o una sentenza interlocutoria: per questi si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1928, n. 3119, che già aveva introdotto alcune modifiche alla giurisdizione dei comandanti di porto, in una logica di massima conservazione degli atti già compiuti.

L'obbligo di comunicazione entro sei mesi

Una disposizione di notevole rilievo pratico è quella del quarto comma, che impone ai comandanti di porto un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice per comunicare alle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive non ancora passate in giudicato. Si tratta di un obbligo d'ufficio che il legislatore ha ritenuto necessario introdurre per far emergere e portare a definizione i procedimenti 'silenti', nei quali la sentenza era stata emessa ma non notificata, con la conseguenza che i termini per l'impugnazione non avevano ancora cominciato a decorrere. Senza questo meccanismo, tali procedimenti sarebbero rimasti indefinitamente pendenti, con grave incertezza per le parti.

Il regime delle impugnazioni

Il quinto comma introduce poi una disciplina speciale per le impugnazioni avverso le sentenze comunicate con il meccanismo della lettera raccomandata. Il soccombente che non abbia ricevuto una regolare notifica della sentenza a istanza di parte può - a seconda dei casi - formulare riserva di appello, proporre appello, ovvero proporre regolamento di competenza, entro quindici giorni dalla consegna della lettera raccomandata. Il termine di quindici giorni, piuttosto breve, riflette la finalità acceleratoria della norma: si vuole giungere rapidamente alla definizione di tutti i giudizi pendenti davanti ai comandanti di porto, evitando che l'incertezza si prolunghi oltre il necessario. La locuzione 'a seconda dei casi' lascia margine all'interprete per adeguare lo strumento impugnatorio alla natura della sentenza (interlocutoria o definitiva).

Superamento e valore storico

L'art. 1316, come tutte le norme transitorie, ha esaurito la propria funzione con la conclusione dei giudizi pendenti. La giurisdizione dei comandanti di porto in materia civile è stata poi progressivamente ridimensionata e ridefinita nel corso del Novecento, con il trasferimento delle controversie agli organi giurisdizionali ordinari e specializzati. La norma rimane oggi di interesse esclusivamente storico, come testimonianza del complesso sistema di giurisdizioni speciali che caratterizzava il diritto marittimo italiano prima e durante la seconda guerra mondiale.

Casi pratici

Caso 1: Nessuna parte costituita: si applicano gli artt. 591-609

Al momento dell'entrata in vigore del Codice del 1942, Tizio aveva presentato ricorso al comandante di porto per una controversia marittima, ma né lui né la controparte si erano ancora formalmente costituiti. In applicazione dell'art. 1316 primo comma, il procedimento riparte integralmente secondo gli artt. 591-609 del nuovo codice, e Tizio deve quindi seguire le nuove modalità di costituzione e di svolgimento del giudizio.

Caso 2: Sentenza interlocutoria già pronunciata: legge 1928 n. 3119

Il giudizio davanti al comandante di porto in cui era parte Caio aveva già visto la pronuncia di un'ordinanza istruttoria prima dell'entrata in vigore del codice. Ai sensi dell'art. 1316 terzo comma, il procedimento prosegue secondo le disposizioni della legge 31 dicembre 1928, n. 3119, garantendo la conservazione degli atti istruttori già compiuti e la continuità del giudizio.

Caso 3: Comunicazione della sentenza e termine per l'appello

Il comandante di porto aveva pronunciato sentenza definitiva sfavorevole a Sempronio, ma questa non era mai stata notificata. In adempimento dell'obbligo ex art. 1316 quarto comma, il comandante di porto invia a Sempronio lettera raccomandata con il dispositivo della sentenza. Sempronio dispone di quindici giorni dalla consegna della raccomandata per proporre appello, pena la decadenza.

Domande frequenti

Perché i comandanti di porto avevano funzioni giurisdizionali?

L'ordinamento marittimo italiano anteriore al 1942 attribuiva ai comandanti di porto funzioni giurisdizionali in materie tecniche e di minor valore, in ragione della loro competenza specialistica e della loro presenza sul territorio portuale. Era una forma di giurisdizione speciale tipica dell'epoca.

Qual è il criterio che determina quale legge si applica ai giudizi pendenti?

Il criterio è lo stadio procedurale raggiunto al momento dell'entrata in vigore del codice: se nessuna parte si era costituita, si applica il nuovo codice (artt. 591-609); se c'era stata un'ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applica la legge del 1928; in casi intermedi si applica un regime misto.

Entro quanto tempo i comandanti di porto dovevano comunicare le sentenze?

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme del codice, i comandanti di porto erano tenuti a comunicare alle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il dispositivo delle sentenze non ancora passate in giudicato.

Qual è il termine per impugnare la sentenza comunicata con raccomandata?

Il soccombente che non abbia ricevuto notifica a istanza di parte ha quindici giorni dalla consegna della lettera raccomandata per formulare riserva di appello, proporre appello o richiedere regolamento di competenza, a seconda del tipo di sentenza.

L'art. 1316 ha ancora applicazione oggi?

No, la norma aveva esclusiva funzione transitoria ed è stata esaurita con la conclusione dei giudizi pendenti davanti ai comandanti di porto nel periodo immediatamente successivo al 1942. Oggi ha solo valore storico.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.