Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 942 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione

    Art. 942 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

  • Art. 967 Codice della Navigazione – Danni da spostamento d’aria o altra causa analoga

    Art. 967 Codice della Navigazione – Danni da spostamento d’aria o altra causa analoga

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila; art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni lire trecentosettantacinquemilioni".

  • Art. 969 Codice della Navigazione – Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti

    Art. 969 Codice della Navigazione – Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968 .

  • Art. 972 Codice della Navigazione – Limitazione del risarcimento per danni da urto

    Art. 972 Codice della Navigazione – Limitazione del risarcimento per danni da urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga.

  • Art. 981 Codice della Navigazione – Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo

    Art. 981 Codice della Navigazione – Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o atterrato in regioni desertiche, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio dell'aeromobile soccorritore, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto negli articoli 485, 974, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

  • Art. 986 Codice della Navigazione – Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

    Art. 986 Codice della Navigazione – Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La determinazione del compenso fatta per accordo o mediante arbitrato non è efficace nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta.

  • Art. 987 Codice della Navigazione – Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

    Art. 987 Codice della Navigazione – Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando da uno stesso aeromobile vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e assistenza a persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, ovvero assistenza a nave o aeromobile o a persone e salvataggio di cose o di persone, l'ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute. Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato più aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.

  • Art. 992 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 992 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Del ritrovamento di relitti

  • Art. 993 Codice della Navigazione – Diritti ed obblighi del ritrovatore

    Art. 993 Codice della Navigazione – Diritti ed obblighi del ritrovatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle località indicate nell'articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento, farne denuncia all'autorità aeronautica del luogo o in mancanza al podestà del comune, e, quando ciò sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, alle autorità predette. Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla decima parte del valore delle cose ritrovate, fino alle diecimila lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiù.

  • Art. 994 Codice della Navigazione – Custodia e devoluzione delle cose ritrovate

    Art. 994 Codice della Navigazione – Custodia e devoluzione delle cose ritrovate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate, provvede alla custodia di queste. Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro il termine prefissogli dall'autorità, o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dall'autorità medesima a norma del regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore all'indennità e al compenso stabiliti dall'articolo precedente.

  • Art. 1005 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione delle merci

    Art. 1005 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci sono prese in consegna dal vettore fino al momento della riconsegna delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore, ma comunque non oltre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti magazzini. Se l'aeromobile, sul quale le merci sono caricate, non può continuare il viaggio e le merci medesime vengono inoltrate a destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua, l'assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto. L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

  • Art. 1006 Codice della Navigazione – Abbandono dell’aeromobile

    Art. 1006 Codice della Navigazione – Abbandono dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

    a) quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;

    b) quando l'aeromobile si presume perito;

    c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile.

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