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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assicurato può abbandonare l'aeromobile all'assicuratore ed esigere l'indennità per perdita totale in tre ipotesi tassative.
  • Prima ipotesi: perdita dell'aeromobile o inabilità assoluta alla navigazione non riparabile, con impossibilità di trasportarlo in luogo dove la riparazione sia possibile.
  • Seconda ipotesi: presunzione di perdita dell'aeromobile, quando si presume perito.
  • Terza ipotesi: danni superiori ai quattro quinti del valore assicurabile (danno economico totale).
  • L'abbandono trasferisce all'assicuratore la titolarità dell'aeromobile in cambio dell'indennità per perdita totale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1006 Codice della Navigazione — Abbandono dell’aeromobile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;

b) quando l'aeromobile si presume perito;

c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 1006 del Codice della navigazione disciplina il cosiddetto abbandono dell'aeromobile all'assicuratore, istituto che consente all'assicurato di cedere la proprietà del mezzo e di ottenere in cambio l'indennità prevista per la perdita totale. L'abbandono è un istituto tipico del diritto della navigazione, derivante dalla tradizione marittima, che il legislatore del 1942 ha trasferito nel campo aeronautico con gli adattamenti necessari. La ratio è di consentire all'assicurato di liberarsi dal peso di un aeromobile che, pur non essendo materialmente distrutto, ha perso ogni utilità economica o la cui riparazione sarebbe sproporzionata rispetto al valore del mezzo.

Prima ipotesi: perdita o inabilità assoluta non riparabile

La prima ipotesi si articola in due situazioni. La prima è la perdita dell'aeromobile o la sua inabilità assoluta alla navigazione: l'aeromobile è fisicamente distrutto oppure, pur esistendo ancora come oggetto materiale, è talmente danneggiato da non essere in alcun modo in grado di navigare. La seconda situazione, subordinata alla prima, riguarda il caso in cui i danni non siano riparabili: la norma prevede che la riparazione sia impossibile sia perché mancano i mezzi sul posto sia perché non è possibile far pervenire i mezzi da altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in un luogo dove la riparazione sia fattibile. Questa formulazione ampia mira a coprire le situazioni in cui l'aeromobile si trova in luoghi remoti o difficilmente accessibili, dove qualsiasi intervento tecnico è praticamente impossibile.

Seconda ipotesi: presunzione di perdita

La seconda ipotesi che legittima l'abbandono è la presunzione di perdita dell'aeromobile. Quando l'aeromobile non dà più notizie di sé per un tempo tale da far presumere che sia andato perduto, l'assicurato non deve aspettare la certezza della perdita per esercitare il diritto all'abbandono. La presunzione di perdita è un meccanismo che evita all'assicurato di restare indefinitamente in uno stato di incertezza giuridica, consentendogli di liquidare il rapporto assicurativo e di ottenere l'indennizzo. Le modalità e i tempi per la presunzione di perdita sono rimessi alle previsioni della polizza e alle norme generali.

Terza ipotesi: il danno pari ai quattro quinti del valore assicurabile

La terza ipotesi configura il cosiddetto abbandono economico o 'constructive total loss': l'aeromobile esiste ancora fisicamente e in teoria potrebbe essere riparato, ma il costo totale delle riparazioni raggiunge o supera i quattro quinti del valore assicurabile. In questo caso, sarebbe economicamente irrazionale procedere alla riparazione (perché il costo supera l'80% del valore del mezzo), e l'assicurato è pertanto legittimato a trattare il mezzo come perduto per intero e ad abbandonarlo all'assicuratore. La soglia dei quattro quinti è più elevata rispetto alla tradizione marittima di alcuni ordinamenti, che adottano la soglia dei tre quarti, ed è coerente con il valore generalmente più elevato degli aeromobili rispetto alle imbarcazioni di piccolo cabotaggio.

Effetti dell'abbandono e profili pratici

L'abbandono è un atto unilaterale dell'assicurato che, una volta perfezionato, trasferisce all'assicuratore la proprietà dell'aeromobile (e di tutto ciò che ne fa parte) in cambio del pagamento dell'indennità per perdita totale. L'assicuratore che riceve l'aeromobile abbandonato può successivamente provvedere alla sua vendita come rottame, al recupero di pezzi utilizzabili o a qualunque altra forma di valorizzazione del mezzo. Per l'assicurato, l'abbandono chiude definitivamente il rapporto di rischio relativo a quel velivolo: ottenuto l'indennizzo, non ha più interessi sull'aeromobile.

Casi pratici

Caso 1: Aeromobile irreparabile in zona remota

L'aeromobile di Tizio effettua un atterraggio di emergenza in una zona montuosa impervia. Le valutazioni tecniche confermano che l'aeromobile è assolutamente inabile alla navigazione e non può essere trasportato in alcun luogo idoneo per le riparazioni. Tizio notifica formalmente l'abbandono all'assicuratore e ottiene l'indennità per perdita totale, liberandosi da ogni responsabilità sul relitto.

Caso 2: Abbandono economico per costo di riparazione eccessivo

Il velivolo di Caio subisce gravi danni in un sinistro: il preventivo di riparazione ammonta a 480.000 euro su un valore assicurabile di 550.000 euro, pari a circa l'87% del valore, quindi superiore ai quattro quinti previsti dalla norma. Caio esercita il diritto di abbandono e l'assicuratore paga l'intera somma assicurata, acquisendo la proprietà del velivolo danneggiato per conto del recupero.

Caso 3: Aeromobile presumibilmente perito senza resti ritrovati

Il velivolo di Sempronio scompare durante un volo sopra il mare aperto: dopo settimane di ricerche senza trovare tracce, l'aeromobile si presume perito. Sempronio attiva la procedura di abbandono prevista dall'articolo 1006 lett. b e ottiene dall'assicuratore il pagamento dell'indennità per perdita totale del mezzo.

Domande frequenti

Cos'è l'abbandono dell'aeromobile all'assicuratore?

È un atto unilaterale con cui l'assicurato cede la proprietà dell'aeromobile all'assicuratore e ottiene in cambio l'indennità prevista per la perdita totale del mezzo.

Quando l'assicurato può esercitare il diritto di abbandono dell'aeromobile?

In tre casi: quando l'aeromobile è perduto o assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile; quando si presume perito; quando il costo delle riparazioni raggiunge i quattro quinti del valore assicurabile.

Cosa si intende per perdita totale economica o constructive total loss?

È il caso in cui il costo di riparazione dei danni all'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile, rendendo economicamente irrazionale procedere alla riparazione.

Quali effetti produce l'abbandono sull'assicuratore?

L'assicuratore acquisisce la proprietà dell'aeromobile abbandonato e deve corrispondere all'assicurato l'indennità per perdita totale concordata in polizza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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