- Le norme sull'urto aereo (art. 966) si applicano anche ai danni causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, senza necessità di collisione materiale.
- La responsabilità scatta anche in assenza di contatto fisico tra aeromobili o tra aeromobile e nave.
- Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201 ha aggiornato gli importi in lire previsti dall'articolo, adeguandoli in modo significativo.
- La norma estende il regime di responsabilità dell'urto a fattispecie di danno indiretto causato dal passaggio ravvicinato di aeromobili.
- Il requisito essenziale è che i due veicoli — aeromobile e aeromobile, o aeromobile e nave — siano entrambi in volo o in movimento al momento del fatto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 967 Codice della Navigazione — Danni da spostamento d’aria o altra causa analoga
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila; art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni lire trecentosettantacinquemilioni".
Commento
Ratio e inquadramento
L'art. 967 del Codice della navigazione estende il regime di responsabilità previsto per l'urto fra aeromobili (art. 966) ai danni causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche in assenza di collisione materiale. La ratio è chiara: il volo di un aeromobile ad alta velocità o a bassa quota può produrre conseguenze dannose su altri aeromobili o su navi in movimento (onde d'urto, turbolenze di scia, effetti idrodinamici nell'interazione con la superficie marina) senza che vi sia alcun contatto fisico. Limitare la disciplina speciale ai soli casi di urto materiale avrebbe determinato una lacuna ingiustificata, con il rischio di ricondurre simili fattispecie alla responsabilità aquiliana ordinaria, meno precisa nella ripartizione tra i soggetti coinvolti.
Fattispecie: lo 'spostamento d'aria o altra causa analoga'
La formula legislativa è volutamente aperta: lo 'spostamento d'aria' è il caso paradigmatico (il vortice di scia di un aeromobile che investe un altro velivolo o una nave in navigazione), ma la locuzione 'altra causa analoga' consente di ricomprendere qualsiasi fenomeno fisico connesso al volo o alla navigazione che, pur senza contatto diretto, produca effetti dannosi sugli altri veicoli. Ne possono fare parte, a titolo esemplificativo, gli effetti dell'onda di pressione prodotta da un aeromobile che vola a velocità supersonica in prossimità di un'unità navale, o la turbolenza indotta dal rotore di un elicottero su un velivolo vicino. La norma richiede in ogni caso che i veicoli siano entrambi in volo o in movimento al momento del fatto: un aeromobile fermo a terra o una nave all'ancora non soddisfano il requisito.
Estensione del regime degli artt. 482-487 e coordinamento con l'art. 966
Il rinvio è mediato attraverso l'art. 966: l'art. 967 afferma che si applicano «le stesse norme di cui all'articolo 966», che a sua volta rinvia agli artt. 482-487. In sostanza, anche per le fattispecie di danno indiretto trovano applicazione: la responsabilità integrale dell'esercente in colpa (art. 483), la ripartizione proporzionale in caso di colpa comune con solidarietà per i danni alle persone (art. 484), e il regime del danno reciprocamente sopportato in caso di fortuito o causa non accertata (art. 485). Questo parallelismo garantisce uniformità di trattamento tra danni da contatto fisico e danni da causa analoga, evitando disparità di regime ingiustificate.
L'aggiornamento degli importi: D.P.R. n. 201/1987
Il testo dell'articolo recepisce una nota di aggiornamento relativa al D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, che ha modificato gli importi in lire originariamente previsti dall'articolo. Gli importi modificati riguardano i massimali di responsabilità (primo e secondo comma dell'art. 967 nella versione ante riforma), adeguandoli all'inflazione intervenuta dal 1942 ad allora: i valori passano da importi modesti (diecimila lire) a importi di entità ben maggiore (centodiecimila lire per il primo comma; importi di molti milioni e miliardi per il secondo comma). Oggi, con la conversione in euro e l'evoluzione della normativa comunitaria in materia di copertura assicurativa obbligatoria (Reg. CE n. 785/2004), questi importi storici hanno perso rilevanza pratica diretta, essendo stati assorbiti dal quadro regolamentare europeo sui massimali assicurativi.
Profili applicativi
Sul piano pratico, la norma riguarda principalmente i casi di turbolenza di scia — fenomeno ben noto nella sicurezza aerea, che può causare la perdita di controllo di un aeromobile che segue da vicino un velivolo di grandi dimensioni — nonché i danni da bassa quota su unità navali nelle aree di avvicinamento portuale. In tali situazioni, l'accertamento della responsabilità richiede un'analisi tecnica approfondita delle traiettorie, delle velocità e delle condizioni atmosferiche al momento del fatto. La distinzione tra 'spostamento d'aria' prevedibile e caso fortuito è spesso centrale nel giudizio. L'ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) conduce le inchieste tecniche su tali eventi, e i relativi rapporti — pur non vincolanti in sede civile — costituiscono elementi istruttori rilevanti.
Casi pratici
Caso 1: Turbolenza di scia che causa danni a un aeromobile più piccolo
L'aeromobile di Tizio Airlines, di grandi dimensioni, sorvola a breve distanza il velivolo di Caio Air durante la fase di avvicinamento: la turbolenza di scia generata dal primo causa la perdita momentanea di controllo del secondo, con danni alla struttura dell'ala. Non vi è stata collisione materiale, ma si applica l'art. 967: si accerta la colpa del pilota di Tizio Airlines per il mancato rispetto delle distanze di separazione, con conseguente responsabilità integrale ai sensi dell'art. 483.
Caso 2: Onda di pressione di un jet che danneggia una nave in navigazione
Un caccia militare di Sempronio Difesa vola a bassa quota a velocità subsonica sopra lo stretto: l'onda di pressione generata dal passaggio provoca danni strutturali alle antenne e alla sovrastruttura della nave da crociera di Caio Shipping, in navigazione in quel momento. Non c'è stata collisione: l'art. 967 estende al caso le norme dell'urto, con accertamento della colpa degli esercenti e ripartizione della responsabilità secondo gli artt. 484-485.
Caso 3: Causa non accertata dello spostamento d'aria
Due aeromobili di Tizio Cargo e Caio Express volano su rotte parallele; uno subisce danni a una deriva imputati a una turbolenza anomala, ma l'indagine non riesce ad accertare se la causa sia lo spostamento d'aria prodotto dall'altro velivolo o un fenomeno atmosferico fortuito. Si applica l'art. 485 (richiamato dagli artt. 966 e 967): ciascun esercente sopporta i propri danni.
Domande frequenti
L'art. 967 si applica anche se non c'è stata collisione tra gli aeromobili?
Sì: la norma estende il regime dell'urto (art. 966) ai danni da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche in assenza di contatto fisico tra i veicoli.
Cosa si intende per 'altra causa analoga' allo spostamento d'aria?
Qualsiasi fenomeno fisico connesso al volo o alla navigazione che, pur senza contatto diretto, produca effetti dannosi sugli altri veicoli: onde di pressione, turbolenze di scia, effetti aerodinamici indotti dal passaggio ravvicinato di un aeromobile.
È necessario che entrambi i veicoli siano in movimento?
Sì: la norma richiede che l'aeromobile sia in volo (ai sensi dell'art. 966) e che la nave sia in movimento; un veicolo fermo non rientra nella fattispecie dell'art. 967.
Come si ripartisce la responsabilità se entrambi gli esercenti contribuiscono al danno?
Si applicano le stesse regole dell'art. 484: responsabilità proporzionale alla gravità delle colpe, con solidarietà verso i terzi per i danni alle persone.
Gli importi indicati nell'art. 967 sono ancora applicabili?
Gli importi originari in lire sono stati aggiornati dal D.P.R. 201/1987; oggi il quadro dei massimali è disciplinato dalla normativa comunitaria sulle coperture assicurative obbligatorie degli aeromobili (Reg. CE n. 785/2004).
Vedi anche