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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assicurato può abbandonare le merci all'assicuratore ed esigere l'indennità per perdita totale in quattro ipotesi tassative.
  • Prima ipotesi: perdita totale delle merci.
  • Seconda ipotesi: presunzione di perdita dell'aeromobile.
  • Terza ipotesi: impossibilità di ricupero e proseguimento entro 15 giorni per merci deperibili o 30 giorni per quelle non deperibili, nei casi di inabilità dell'aeromobile.
  • Quarta ipotesi: danni superiori ai tre quarti del valore assicurabile, per deterioramento o perdita parziale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1007 Codice della Navigazione — Abbandono delle merci

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando le merci sono andate totalmente perdute;

b) quando l'aeromobile si presume perito;

c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione;

d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.

In sintesi

  • L'assicurato può abbandonare le merci all'assicuratore ed esigere l'indennità per perdita totale in quattro ipotesi tassative.
  • Prima ipotesi: perdita totale delle merci.
  • Seconda ipotesi: presunzione di perdita dell'aeromobile.
  • Terza ipotesi: impossibilità di ricupero e proseguimento entro 15 giorni per merci deperibili o 30 giorni per quelle non deperibili, nei casi di inabilità dell'aeromobile.
  • Quarta ipotesi: danni superiori ai tre quarti del valore assicurabile, per deterioramento o perdita parziale.
Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 1007 del Codice della navigazione disciplina l'abbandono delle merci trasportate per via aerea all'assicuratore, costruendo un sistema parallelo a quello previsto per l'aeromobile dall'articolo 1006, ma adattato alle peculiarità del carico. Le merci presentano caratteristiche distinte rispetto all'aeromobile: possono deteriorarsi nel tempo, alcune sono deperibili per natura, e il loro valore può azzerarsi rapidamente in caso di prolungate difficoltà di consegna. Il legislatore ha pertanto previsto ipotesi specifiche di abbandono che tengono conto di queste particolarità.

Prima ipotesi: perdita totale delle merci

La prima ipotesi è la più immediata: l'assicurato può abbandonare le merci quando queste sono andate totalmente perdute. La perdita totale può essere fisica (le merci sono distrutte, cadute durante il volo, o altrimenti venute meno nella loro totalità) oppure giuridica (le merci esistono ancora materialmente, ma sono in modo definitivo sottratte alla disponibilità del proprietario). In questo caso non vi è nulla da abbandonare in senso fisico, ma l'esercizio del diritto di abbandono consente all'assicurato di formalizzare la perdita e di ottenere l'indennità dovuta senza dover attendere ulteriori accertamenti.

Seconda ipotesi: presunzione di perdita dell'aeromobile

La seconda ipotesi riguarda il caso in cui non le merci in sé, ma l'aeromobile che le trasporta si presume perito. Quando l'aeromobile è scomparso e si presume perduto, anche il carico trasportato deve considerarsi perduto, pur in assenza di certezza materiale sulla sorte delle merci. L'assicurato che ha affidato le merci a quell'aeromobile è legittimato ad abbandonarle all'assicuratore e a richiedere l'indennità per perdita totale, senza dover attendere la conferma della sorte dell'aeromobile.

Terza ipotesi: mancato ricupero entro i termini differenziati

La terza ipotesi è la più tecnica e quella che maggiormente riflette le peculiarità del trasporto merci. Si applica nei casi in cui l'aeromobile sia divenuto inabile alla navigazione (ai sensi dell'articolo 1006, lettera a) senza che le merci siano state ricuperate e fatte proseguire verso la destinazione entro termini prefissati. Per le merci deperibili, il termine è di 15 giorni dalla data della perdita o della innavigabilità dell'aeromobile; per le merci non deperibili, il termine è di 30 giorni. La distinzione tra merci deperibili e non deperibili è fondamentale e tiene conto del rischio specifico connesso alla natura del carico: per le merci deperibili (prodotti alimentari freschi, fiori, farmaci termolabili) un ritardo di 30 giorni significherebbe con tutta probabilità la perdita del valore commerciale, e il termine è quindi ridotto a 15 giorni.

Quarta ipotesi: danno superiore ai tre quarti del valore assicurabile

La quarta ipotesi configura l'abbandono economico delle merci: quando i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile, indipendentemente da qualsiasi spesa aggiuntiva, l'assicurato può abbandonare le merci e richiedere l'indennità per perdita totale. La soglia dei tre quarti è inferiore a quella dei quattro quinti prevista per l'aeromobile (articolo 1006): questa differenza è giustificata dalla maggiore vulnerabilità economica delle merci rispetto al mezzo di trasporto. Quando le merci hanno perso il 75% del loro valore assicurabile, è generalmente più conveniente e razionale trattarle come perdute per intero piuttosto che procedere a parziali operazioni di recupero e vendita del materiale residuo. Il richiamo alla formula «indipendentemente da qualsiasi spesa» chiarisce che la soglia del 75% deve essere calcolata sul puro valore delle merci danneggiate, senza considerare eventuali costi di recupero o trasporto che potrebbero ulteriormente eroderne la convenienza economica.

Casi pratici

Caso 1: Merce deperibile non ricuperata entro 15 giorni

Tizio spedisce per via aerea un carico di prodotti ortofrutticoli freschi. L'aeromobile è costretto a un atterraggio di emergenza in una zona impervia e risulta inabile alla navigazione: trascorsi 15 giorni senza che il carico sia stato ricuperato e fatto proseguire a destinazione, Tizio esercita il diritto di abbandono e l'assicuratore paga l'indennità per perdita totale delle merci deperibili.

Caso 2: Danno superiore ai tre quarti del valore: abbandono economico

Il carico di componentistica elettronica di Caio subisce gravi danni da un incidente durante il volo. La perizia accerta che i danni per deterioramento ammontano all'80% del valore assicurabile del carico. Poiché i danni superano i tre quarti del valore assicurabile, Caio abbandona le merci all'assicuratore e ottiene l'intera indennità per perdita totale.

Caso 3: Aeromobile presunto perito e abbandono delle merci

L'aeromobile che trasporta i macchinari industriali di Sempronio scompare durante un volo transoceanico senza che vengano trovati resti. L'aeromobile si presume perito: Sempronio notifica formalmente all'assicuratore l'abbandono delle merci, ottenendo il pagamento dell'indennità per perdita totale del carico senza attendere la certezza materiale della sua sorte.

Domande frequenti

Quando il caricatore può abbandonare le merci all'assicuratore nel trasporto aereo?

In quattro casi: perdita totale delle merci; presunzione di perdita dell'aeromobile; mancato ricupero entro 15 giorni (deperibili) o 30 giorni (non deperibili) dall'inabilità dell'aeromobile; danni superiori ai tre quarti del valore assicurabile.

Qual è il termine entro cui le merci deperibili devono essere ricuperate per evitare il diritto di abbandono?

Per le merci deperibili il termine è di 15 giorni dalla data di perdita o innavigabilità dell'aeromobile; per quelle non deperibili il termine è di 30 giorni.

Qual è la soglia di danno che consente l'abbandono economico delle merci?

L'abbandono economico è consentito quando i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile delle merci, indipendentemente dai costi accessori.

L'abbandono delle merci aeree funziona come quello dell'aeromobile?

Funziona in modo analogo ma con soglie e termini diversi: per le merci la soglia del danno totale è di tre quarti (contro i quattro quinti per l'aeromobile) e i termini di ricupero sono differenziati per merci deperibili e non.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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