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Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Operazioni simultanee dallo stesso aeromobile: quando un unico mezzo compie contemporaneamente operazioni diverse (assistenza al mezzo e soccorso persone, salvataggio cose e persone), i danni e le spese sono ripartiti equitativamente tra le diverse operazioni.
  • Concorso di più soccorritori: quando più aeromobili partecipano alla stessa operazione di assistenza o salvataggio, si applica per analogia la disciplina del concorso di soccorritori marittimi prevista dall'art. 970.
  • Ripartizione equitativa delle spese: il criterio di equità consente al giudice di calibrare la ripartizione in base alla complessità e all'incidenza di ciascuna operazione parziale.
  • Coordinamento con la disciplina marittima: il rinvio all'art. 970 garantisce coerenza tra la disciplina del soccorso aereo e quella del soccorso marittimo nelle situazioni di concorso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 987 Codice della Navigazione — Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando da uno stesso aeromobile vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e assistenza a persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, ovvero assistenza a nave o aeromobile o a persone e salvataggio di cose o di persone, l'ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute. Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato più aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.

In sintesi

  • Operazioni simultanee dallo stesso aeromobile: quando un unico mezzo compie contemporaneamente operazioni diverse (assistenza al mezzo e soccorso persone, salvataggio cose e persone), i danni e le spese sono ripartiti equitativamente tra le diverse operazioni.
  • Concorso di più soccorritori: quando più aeromobili partecipano alla stessa operazione di assistenza o salvataggio, si applica per analogia la disciplina del concorso di soccorritori marittimi prevista dall'art. 970.
  • Ripartizione equitativa delle spese: il criterio di equità consente al giudice di calibrare la ripartizione in base alla complessità e all'incidenza di ciascuna operazione parziale.
  • Coordinamento con la disciplina marittima: il rinvio all'art. 970 garantisce coerenza tra la disciplina del soccorso aereo e quella del soccorso marittimo nelle situazioni di concorso.
Ratio e collocazione sistematica

L'art. 987 del Codice della navigazione affronta due distinte fattispecie di concorso che possono presentarsi nelle operazioni di soccorso aeronautico: il concorso di operazioni eterogenee compiute dallo stesso mezzo e il concorso di più soccorritori nella medesima operazione. In entrambi i casi la norma fornisce criteri di ripartizione che evitano sia il cumulo indifferenziato dei crediti sia la paralisi dell'operazione per mancanza di regole chiare sull'imputazione dei costi e sulla divisione del compenso.

Il concorso di operazioni: pluralità di azioni dallo stesso aeromobile

La prima fattispecie si verifica quando un aeromobile compie simultaneamente più tipi di operazioni: assistenza a nave o aeromobile e assistenza a persone; salvataggio di cose e salvataggio di persone; oppure combinazioni di queste ipotesi. La complessità pratica è evidente: un elicottero che contemporaneamente supporta un'imbarcazione avariata (assistenza al mezzo ex art. 983), recupera il carico galleggiante (salvataggio di cose ex art. 984) e soccorre i naufraghi (salvataggio di persone ex art. 985) compie tre operazioni distinte, ciascuna con proprie regole di calcolo dell'indennità e del compenso. La norma stabilisce che «l'ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute». Il criterio equitativo lascia ampia discrezionalità al giudice, che dovrà considerare la durata di ciascuna fase dell'operazione, le risorse impiegate per ciascuna attività, il grado di rischio specifico di ciascuna operazione e il risultato conseguito in ciascuna di esse.

Il concorso di soccorritori: pluralità di aeromobili nella stessa operazione

La seconda fattispecie disciplina il caso in cui più aeromobili concorrono alla stessa operazione di assistenza o salvataggio. Questo avviene, ad esempio, quando due elicotteri coordinano un'operazione di recupero, oppure quando un aeromobile localizza il sinistro e un secondo effettua il recupero materiale delle persone o dei beni. La norma rinvia alle disposizioni dell'art. 970 del Codice della navigazione, che disciplina il concorso di soccorritori nella navigazione marittima. Il rinvio è «per quanto possibile», tenendo conto delle peculiarità del soccorso aeronautico. L'art. 970 prevede che il compenso complessivo venga ripartito tra i concorrenti in proporzione ai servizi effettivamente prestati, tenuto conto dei criteri generali di calcolo del compenso di soccorso.

Il criterio equitativo e la sua applicazione pratica

Il richiamo all'equità come criterio di ripartizione ha un significato tecnico preciso nel diritto della navigazione: non è una generica valutazione di giustizia, ma una ponderazione degli elementi specifici di ciascuna operazione sulla base dei parametri già enunciati dagli artt. 983 e 984. Il giudice, dunque, non ha una discrezionalità assoluta ma deve motivare la ripartizione tenendo conto di elementi oggettivi e verificabili. In sede di liquidazione giudiziale, le parti potranno produrre i giornali di bordo, i registri delle comunicazioni radio e le relazioni dei comandanti per documentare il contributo specifico di ciascuna operazione o di ciascun soccorritore.

Coordinamento con la disciplina internazionale e profili pratici

La Convenzione di Londra sul salvamento in mare del 1989 contiene disposizioni analoghe sulla ripartizione del compenso tra più soccorritori (art. 15), prevedendo che la ripartizione tenga conto dei rispettivi contributi e degli stessi criteri generali di calcolo del compenso. Il rinvio dell'art. 987 all'art. 970 — che a sua volta si coordina con la Convenzione di Londra per il settore marittimo — garantisce una coerenza sistematica tra le diverse fonti normative. In ambito aeronautico, i protocolli ICAO (Annesso 12) disciplinano il coordinamento operativo tra i soccorritori nelle zone SAR, ma non incidono direttamente sulla ripartizione economica del compenso, che rimane disciplinata dal Codice della navigazione.

Casi pratici

Caso 1: Elicottero che compie operazioni miste simultaneamente

Tizio comanda un elicottero che interviene su un cargo avariato: in un'ora recupera dal mare tre casse di merce galleggiante (salvataggio cose) e soccorre due marinai caduti in acqua (salvataggio persone). I danni subiti dall'elicottero e le spese sostenute vengono ripartiti equitativamente tra le due operazioni in base alla durata e alle risorse impiegate per ciascuna, determinando separatamente la quota riferibile al salvataggio cose (ex art. 984) e quella riferibile al salvataggio persone (ex art. 985).

Caso 2: Due elicotteri che cooperano allo stesso salvataggio

Caio individua con il suo elicottero un aeromobile precipitato in montagna e guida le operazioni radio, mentre Sempronio con un secondo elicottero effettua il recupero fisico dei sopravvissuti. Il compenso globale dell'operazione viene ripartito tra Caio e Sempronio in applicazione dell'art. 970 richiamato dall'art. 987, tenendo conto del contributo specifico di ciascuno: Caio per la localizzazione e il coordinamento, Sempronio per il recupero materiale.

Caso 3: Ripartizione contestata in sede giudiziale

Tizio e Caio partecipano alla stessa operazione di assistenza a un aeromobile in avaria: Tizio interviene per primo e presta supporto per due ore, Caio arriva in un secondo momento e completa il traino verso l'aeroporto. Non trovando accordo sulla ripartizione del compenso, si rivolgono al giudice, che applica i criteri dell'art. 970 e attribuisce a Tizio una quota maggiore in ragione del maggior rischio corso nella fase critica iniziale.

Domande frequenti

Come vengono ripartite le spese quando lo stesso aeromobile compie più tipi di operazioni?

L'ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute, in base alla durata, alle risorse impiegate e al risultato conseguito per ciascuna.

Quali regole si applicano quando più aeromobili partecipano alla stessa operazione?

Si applicano le disposizioni dell'art. 970 del Codice della navigazione sul concorso di soccorritori, che ripartisce il compenso in proporzione ai servizi effettivamente prestati da ciascun mezzo.

Il criterio equitativo dell'art. 987 lascia libertà totale al giudice?

No: l'equità è vincolata ai parametri degli artt. 983 e 984 (successo, rischi, sforzi, tempo, valore dei beni); il giudice deve motivare la ripartizione con riferimento a elementi oggettivi.

L'art. 987 vale anche per le operazioni di soccorso navale?

L'art. 987 si applica specificamente alle operazioni aeronautiche; per il soccorso marittimo opera direttamente l'art. 970, al quale l'art. 987 rinvia per il concorso di soccorritori aeromobili.

Come si prova in giudizio il contributo di ciascun soccorritore?

Principalmente con i giornali di bordo, i registri delle comunicazioni radio e le relazioni dei comandanti, che documentano la durata e la natura delle attività svolte da ciascun mezzo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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